Donazione di azienda: vantaggi e benefici nei passaggi generazionali

La donazione d’azienda è una procedura con la quale un soggetto trasferisce a un altro un’azienda. Il soggetto cedente prende il nome di donante, mentre chi riceve si chiama beneficiario. Il trasferimento di proprietà avviene attraverso un atto di liberalità. Molto spesso capita, per motivi legati al cambio generazionale, che il proprietario di un’attività, voglia passarne la proprietà a un altro soggetto. In questo caso, ci sono alcune regole da seguire che possono far risparmiare notevolmente sulle tasse di successione. Vediamo di capire meglio come fare.

Donazione di azienda: cos’è e perché viene fatta

La donazione di azienda è un atto attraverso il quale, il proprietario di un’impresa ancora in vita, può trasferirne la proprietà ad altro soggetto. Non si tratta quindi di una successione testamentaria, che prevede invece il decesso del proprietario. La donazione consente al donate di avere controllo sulla continuità nel proseguimento dell’attività d’impresa. Inoltre, fino al momento in cui il donante rimane in vita, giuridicamente non rileva il consenso dei legittimari alla donazione e nemmeno l’eventuale loro rinuncia alla quota di legittima.

 

Da un punto di vista giuridico, la donazione di azienda può essere pianificata in anticipo. Questo perché è possibile analizzare le eventuali quote di legittima in caso di successione e prevedere degli specifici meccanismi di compensazione.

Donazione di azienda

Donazione d’azienda: ecco come avviene

La donazione di un’azienda avviene attraverso un contratto o una scrittura privata. L’uno o l’altro devono essere documentati presso il Registro delle Imprese. Se non è correttamente registrato rischia l’annullamento. Non solo. Al momento del rogito è richiesta anche la presenza di testimoni.

Quando si parla di donazione azienda, si può fare riferimento al trasferimento di proprietà di beni mobili/immobili, ma anche di conoscenze specifiche volte a proseguire l’attività stessa. In alcuni casi prevede persino il passaggio dei dipendenti. Se il proprietario decide di trasferire l’azienda in modo gratuito, in futuro non potrà chiedere nulla in pagamento per il trasferimento eseguito.

Ogni singolo contratto presente in azienda, deve essere “burocraticamente” trasferito al nuovo proprietario. Questo comprende anche tutti i contratti stipulati con fornitori, collaboratori e dipendenti. Nel trasferimento di proprietà, il donatore può richiedere condizioni specifiche per il trasferimento, quali, ad esempio, la continuità dell’attività e la garanzia di continuità dei contratti attivi.

 Imposte dirette e donazione d’azienda

Entriamo adesso nello specifico della relazione tra imposte dirette e donazione d’azienda. La normativa di riferimento è l’art. 58 del TUIR. L’articolo cita:

“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa“

Tutto questo è possibile solo se:

  1. la donazione è effettuata dall’imprenditore individuale
  2. deve avere per oggetto un’azienda
  3. deve prevedere continuità di valori fiscali in capo al beneficiario

Se queste tre caratteristiche si realizzano, allora la plusvalenza rimane latente e non più in carico al donante. Questa concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. Tutto ciò vale comunque solo per le persone fisiche imprenditori. Ai fini delle imposte dirette, il beneficiario, riceve l’azienda a valori storici e non a valori correnti. In questo modo i valori aziendali sono assunti dal donatario al valore fiscalmente riconosciuto in capo al donante. L’obiettivo è quello di realizzare una continuità dei valori fiscali.

Imposte indirette e donazione d’azienda

Imposte dirette e imposte indirette, funzionano più o meno allo stesso modo, per quanto riguarda le donazioni di azienda. Però ci sono alcune differenze sostanziali. Ai fini dell’imposizione indiretta in caso di donazione (o successione) di azienda (o ramo di azienda), tali trasferimenti sono soggetti a imposta sulle successioni e donazioni. Queste disposizioni valgono quando si tratta di donazioni di aziende, rami d’aziende, quote, partecipazioni sociali e azioni.

Non si applicano invece imposte di donazione quando il trasferimento è a favore di:

  • discendenti del de cuius
  • coniuge del de cuius

L’esenzione dall’imposta di donazione quando i beneficiari del trasferimento proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo di almeno cinque anni dalla data di trasferimento. I discendenti devono fornire però una dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l’attività per almeno cinque anni. Inoltre la prosecuzione dell’attività deve essere diretta.

Società semplice: cos’è e come si costituisce

La società semplice è il modello base delle società di persone. Per oggetto può avere solo attività economiche lucrative non commerciali. È quindi usata, soprattutto, per le attività agricole, per la gestione dei patrimoni immobiliari, le attività di tempo libero, o altre forme con rischio d’impresa. I soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie L’amministrazione societaria spetta a ciascun socio in modo disgiunto. Cerchiamo quindi di capire meglio cosa sono veramente le società semplici e come sono costituite.

Società semplice: ecco come costituirla

Per costituire una società semplice non occorre un atto costitutivo. Serve però almeno la forma scritta come specificato dall’articolo 1350 del Codice Civile, in caso di:

  • beni mobili
  • diritti reali immobiliari
  • conferimento del godimento dei beni a tempo indeterminato, o comunque superiore ai nove anni

La società va poi iscritta al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’espressione di volontà di avvio della società. L’iscrizione nel registro è fatta all’interno di un’apposita sezione priva di effetti giuridici. L’iscrizione serve solo a censire e certificare anagraficamente l’avvio della società, dandone pubblica notizia.

Non è richiesto capitale minimo. Per quanto riguarda il contratto ci sono alcune limitazioni relativamente all’oggetto sociale. Non potendo trattare attività economiche, le società semplici non producono reddito d’impresa. Nelle società semplici non sono nemmeno previste le assemblee dei soci. Per modifiche al contratto di società, all’atto costitutivo e ai patti societari, occorre il consenso di tutti i soci.

Non ci sono formalità obbligatorie richieste per la costituzione di una società semplice. Non serve nemmeno la redazione di un contratto scritto e non è necessaria l’esistenza di un capitale sociale minimo per l’avvio della società.

Società semplice

I soci

Per diventare socio occorre l’atto di conferimento. La legge inoltre stabilisce che il socio è obbligato a eseguire i conferimenti previsti nel contratto sociale. In questo genere di aggregazioni non esiste alcuna limitazione circa l’autonomia negoziale per il conferimento dei beni. Di conseguenza a un socio è possibile conferire qualunque bene o servizio, di qualsiasi entità, che occorra per il conseguimento dell’oggetto sociale. I conferimenti consistono in:

  • denaro
  • crediti
  • beni mobili
  • beni immobili
  • attività lavorativa in favore della società
  • aziende in proprietà o godimento, anche se gravate da debiti

Società semplice: tipologie e autonomia patrimoniale

La società semplice, di solito, è costituita per:

  • attività agricole
  • professioni intellettuali che vogliono prendere forma societaria
  • attività sportive dilettantistiche
  • gestione di proprietà immobiliari e mobiliari

Invece, per quanto riguarda l’autonomia patrimoniale è imperfetta. In altre parole, un eventuale creditore della società, potrà rivalersi non solo sul patrimonio sociale, ma anche su quello personale dei singoli soci. Il creditore può comunque aggredire il patrimonio del socio, solo in via sussidiaria. Significa che prima deve rivalersi su quello della struttura e solo dopo, da ultimo, in caso di insufficienza, su quello del singolo socio.

Al contrario, invece il creditore personale del singolo socio, non può rivalersi sul patrimonio societario per trovare la giusta soddisfazione del suo credito.

Società semplice: com’è amministrata

Il potere di amministrazione consiste nella gestione dell’impresa collettiva. Amministrazione che riguarda la governance interna e la fase decisoria delle operazioni sociali utili al conseguimento dell’oggetto sociale.

Per dirla in altre parole, ogni socio illimitatamente responsabile è anche amministratore della società. Quindi la società è amministrata in modo disgiunto da tutti i soci. Nulla vieta comunque un’amministrazione congiunta, tutto dipende da quello che i soci stessi stabiliscono nel contratto societario.

Con l’amministrazione disgiunta, ciascun socio ha il potere di compiere qualunque atto che rientri nell’oggetto sociale, con o senza consenso da parte degli altri soci e senza che debbano essere informati. Agli altri soci, però, spetta il diritto d’opposizione, che può essere esercitato solo prima che l’atto venga compiuto. L’opposizione può essere presentata dal singolo socio, ma deve essere giudicata e accettata dagli altri soci. La votazione non va per numero di teste, ma in base al valore degli utili attribuiti.

In conclusione, queste strutture sono amministrate disgiuntamente, hanno il vantaggio di poter contare sulla possibilità di prendere decisioni rapide. Di contro, però, le decisioni assunte dai singoli soci, possono essere, alla fine, svantaggiose per l’intera struttura e soprattutto prese all’insaputa di tutti gli altri membri societari.

Cumulo giuridico: cos’è, a cosa serve e quando è applicato

Il cumulo giuridico  delle sanzioni tributarie è disciplinato dalla legge n° 472 del 18 dicembre 1997. Il cumulo giuridico altro non è che un meccanismo attraverso il quale è irrogata una sanzione in caso di più violazioni commesse dal contribuente. La sanzione è irrogata applicando quella di base prevista per la violazione più grave e aumentata secondo quanto stabilito dalla legge stessa. Vediamo come funziona e i casi in cui è previsto.

Cumulo giuridico: cos’è, definizione

L’articolo 12 del decreto legislativo numero 471/1997, è rubricato sotto il nome di  “Concorso di violazioni e continuazione”. Tratta e gestisce il cumulo giuridico. Si tratta di un meccanismo utilizzato solamente dagli uffici finanziari e applicato durante le fasi di accertamento ed irrogazione di sanzioni tributarie. Il cumulo è applicato quando un contribuente non paga, in modo continuo, dei tributi.

In altre parole si tratta di un meccanismo che prevede l’irrogazione di una sanzione nel caso di più violazioni, irrogata applicando la sanzione per la violazione più grave commessa e maggiorata in base a quanto stabilisce la legge.

Cumulo giuridico: ecco a cosa serve veramente

Anche se non sembra, il cumulo giuridico rappresenta uno sgravio per il contribuente. Infatti, con questo meccanismo, si evita un gravoso accumulo di sanzioni singole, previste per ciascuna violazione commessa dal contribuente. Rispetto al cumulo materiale, questo processo permette al contribuente di ottenere una sorta di “sconto” sulla somma totale che dovrebbe pagare se venissero invece applicate le singole sanzioni su ciascuna violazione commessa. Il cumulo giuridico si applica in molteplici situazioni, ognuna delle quali è disciplinata dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n°472/1997.

Quando è applicato il cumulo giuridico

I casi in cui il cumulo giuridico si applica si dividono in:

  • ​concorso formale di violazioni omogeneo ed eterogeneo – si tratta di violazione omogenea quando con una sola azione o omissione si commettono diverse violazioni della stessa disposizione. Si tratta invece di violazione eterogenea quando, con una sola azione o omissione, sono violate disposizioni diverse anche relative a tributi differenti.
  • concorso materiale di violazioni – più azioni o omissioni commesse attraverso le quali si commettono diverse violazioni della stessa disposizione.

Cumulo giuridico

Cumulo giuridico: continuazione e progressione dell’illecito tributario

La continuazione, disciplinata sempre dal medesimo articolo, consiste nella condotta del contribuente che commette più violazioni (anche in tempi diversi) che tendono a pregiudicare o pregiudicare nella sua determina, l’imponibile o la liquidazione periodica del tributo.

Anche in questo caso la sanzione irrogata è pari a quella prevista per la violazione più grave commessa dal contribuente e maggiorata da un quarto del doppio di quanto disposto dalla legge stessa. La continuazione nel cumulo giuridico si verifica quando le violazioni commesse dal contribuente sono concatenate tra loro. Significa che tutte le violazioni commesse hanno come scopo ultimo, l’evasione fiscale dello stesso tributo.

È un esempio calzante di continuazione nel cumulo giuridico l’omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA. Detta in altre parole, si verifica in presenza di mancata emissione di scontrini, fatture, ricevute fiscali. Infatti, non emettere uno scontrino elettronico, piuttosto che una fattura elettronica, porta alla loro mancata registrazione. Di conseguenza, al termine dell’anno fiscale, sarà presentata una dichiarazione annuale iva falsata, proprio perché mancate delle operazioni omesse (operazioni non scontrinate o fatturate).

In tutti questi casi, quindi, le singole operazioni non sono sanzionate una per una, ma soggette alla continuazione del cumulo giuridico. Il cumulo prevede l’applicazione della sanzione più alta prevista per la violazione più grave commessa, che comprende un importo tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta , aumentata di un quarto del suo doppio.

Esempi di omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA

Il secondo comma dell’articolo 12 del D. Lgs. 472/1997 disciplina la cd continuazione o progressione dell’illecito tributario. In questa sede riportiamo alcuni esempi per capire meglio quando è applicata la continuazione nel cumulo giuridico per le seguenti violazioni:

  • formale per mancata emissione della fattura
  • del dpr 917/1986 in termini di determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo o professionale
  • del dpr 633/1972 in materia di determinazione e liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto
  • degli obblighi comunicativi e dichiarativi in materia di imposte dirette e IVA.

Infine si riporta il comma 3 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo n°472/1997 che dispone:

“Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto.”

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Modulo F24: cos’è, come si può usare e tipologie esistenti

Il modulo F24 è un pratico strumento di pagamento. Lo abbiamo già rammentato in diverse occasioni, ad esempio  nell’articolo sulle metodologie di pagamento dell’acconto IVA, oppure quando parlavamo del ravvedimento operoso 2021. Esistono diverse tipologie di f24, per l’esattezza tre: base, accise ed elide. In questo articolo vogliamo andare a indicarvi gli elementi necessari per capire la differenza tra i vari modelli esistenti e sapere esattamente quando e per cosa possono essere usati.

Modulo F24: cos’è e modelli a disposizione

È già chiaro che il modulo F24 è uno strumento semplice e versatile con il quale è possibile effettuare dei pagamenti, anche online. I modelli disponibili sono tre:

  • Base – è il modello maggiormente utilizzato dai contribuenti che serve a pagare la maggior parte dei contributi, delle imposte e dei tributi
  • Accise – si differenzia dal modello precedente perché contiene una specifica sezione relativa, appunto, al pagamento delle accise, ma anche dei tributi di Monopolio e altre somme. Quando si utilizza questo modello non è possibile comprendere importi in compensazione.
  • Elide – serve a pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione, l’imposta sui veicoli a motore e altre specifiche tipologie di versamenti per i quali sono necessarie informazioni non trascrivibili direttamente sul modello. In pratica serve per pagare: Imposta di Registro, Imposta di bollo, sanzioni e interessi relativi ai contratti di locazione, Tributi speciali e compensi, IVA per immatricolazione e voltura di mezzi di trasporto immatricolati nella UE e Contributi previdenziali INPS.

Quindi, prima di procedere a un qualunque pagamento, è bene individuare il modello esatto da usare.

Modulo F24

Tributi e imposte che si possono pagare con l’F24

Per quali tributi e imposte è possibile utilizzare il modulo F24 per effettuare il pagamento? Le imposte e i tributi (imposte, tasse, contributi previdenziali, tributi locali e accise) pagabili attraverso questo sistema, sono molteplici:

A ogni tributo corrisponde uno specifico codice tributo che deve essere indicato nel modulo f24. Si tratta di codici specifici e identificativi di ciascun tributo o imposta. Agenzia delle Entrate ha predisposto un link apposito, al quale è possibile cercare e trovare il codice tributo relativo alla propria imposta/tributo da pagare.

Modelli F24 per pagamento online

I modelli F24 possono essere usare per effettuare i pagamenti dovuti a ogni singola scadenza. Chi possiede una partita IVA deve, obbligatoriamente, effettuare il pagamento in modalità telematica. Questo è quanto previsto dall’articolo 37,comma 49, del D.L. n. 04/07/2006, n. 223. Esistono comunque delle specifiche eccezioni, vale a dire precisi casi d’esenzione.

Per pagare utilizzando un modulo F24 bisogna seguire delle precise regole:

  • I privati che devono pagare importi superiori a 1000€, o che utilizzano crediti in compensazione, a saldo zero, non possono più portare l’F24 cartaceo in banca. Anche loro dovranno quindi pagare l’F24 telematicamente
  • L’F24 cartaceo è possibile solo se precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo. Non devono però essere presenti crediti in compensazione
  • È possibile infine pagare con modello cartaceo per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

F23 VS F24

Il modello F23 non esiste più. Serviva per effettuare il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di comodato gratuito. Il modulo F24 invece si utilizza per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.  L’unico modello di pagamento delle imposte con elementi identificativi è il modello F24.

Acconto iva: versamento, codice tributi e sanzioni per mancato pagamento

L’articolo precedente: “Calcolo acconto IVA: definizione, soggetti passivi iva e metodologie” ha introdotto un argomento caro a moltissimi contribuenti: il calcolo e le tempistiche dell’acconto IVA di fine anno. Entro il 27 dicembre di ogni anno, infatti, i soggetti passivi IVA, sono tenuti a versare l’acconto sull’imposta all’amministrazione finanziaria. Abbiamo, quindi, visto quali sono i soggetti obbligati a tale impegno e come può essere calcolato l’acconto di fine anno (metodo storico, previsionale e analitico). Continuiamo adesso a esplorare l’argomento andando a vedere, nel dettaglio, com’è possibile materialmente effettuare il versamento dell’acconto, quali sono i codici tributo identificativi e le eventuali sanzioni per versamento insufficiente.

Acconto IVA: ecco come effettuare i pagamenti

Una volta calcolato l’importo da versare, l’acconto può essere saldato utilizzando un modello F24, in modalità, esclusivamente, telematica. È possibile, inoltre, effettuare compensazione dell’importo dovuto a titolo d’acconto. Una scelta che può essere presa liberamente. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui si dispone. Logico che debba trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni valide e presentate regolarmente.

I contribuenti trimestrali non devono, in questo caso, applicare gli interessi dell’1%. L’acconto versato deve essere poi sottratto all’IVA da versare il mese di dicembre (contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale IVA (contribuenti trimestrali), o dalla liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti speciali.

Codice tributo acconto IVA: come compilare correttamente l’F24

Il modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’acconto IVA deve riportare, come sempre, determinati codici tributo. In questo specifico caso quelli da indicare sono:

  • 6013 – contribuenti mensili
  • 6035 – per i contribuenti trimestrali

Acconto iva

Mentre per quanto riguarda l’anno di imposta da trascrivere è sempre quello durante il quale si sta effettuando il pagamento stesso.

Scadenza acconto IVA

Ricordiamo che la scadenza prevista per il pagamento dell’acconto IVA dell’anno corrente, è sempre il 27 dicembre. Nel caso in cui il versamento non è effettuato, oppure è eseguito in ritardo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30%.

Sanzioni amministrative: cosa succede se l’acconto non è versato o versato in ritardo?

Come abbiamo poco prima visto, nel caso in cui l’acconto IVA non venga pagato entro i termini previsti (27 dicembre), o pagato in un importo non sufficiente, l’amministrazione finanziaria ha previsto l’applicazione di eventuali sanzioni. Nello specifico si tratta del 30% che può comunque essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è uno strumento attraverso il quale il contribuente ha la possibilità  di regolarizzare la propria posizione fiscale. Relativamente all’acconto IVA, il contribuente può pagare con il ravvedimento operoso, tramite modello F24:

  • l’imposta dovuta
  • interessi pari all’1% calcolati a giorni
  • la relativa sanzione prevista ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97

La sanzione è applicata in misura diversa a seconda di quando è effettuato il pagamento:

  • dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza. Per ogni giorno di ritardo è applicato lo 0,2%. Questa formula prende il nome di ravvedimento sprint
  • 3% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza
  • 3,75% se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in corso

Il ravvedimento operoso consente quindi al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale in caso di mancato, omesso o insufficiente pagamento di imposte e tributi (in questo caso specifico relativamente parlando dell’acconto IVA).

Il ravvedimento si esegue effettuando il pagamento del tributo, della sanzione e degli eventuali interessi calcolati. La violazione inizia dal giorno di scadenza del termine previsto. Da lì in poi, quindi, sono calcolati gli interessi da pagare.

Acconto IVA: conclusioni

La fine dell’anno corrisponde sempre a un obbligo molto importante per tutte le partite iva. Il calcolo acconto iva e il relativo pagamento entro il 27 di dicembre, segna la chiusura dell’ultimo periodo dell’anno. Vista la particolarità dell’anno in corso, è sempre bene valutare attentamente il metodo da utilizzare per il calcolo e informarsi sempre se l’Esecutivo avesse in programma delle eventuali nuove proroghe.

Calcolo acconto iva: definizione, soggetti passivi iva e metodologie

Il calcolo acconto IVA è, ogni anno, un bel cruccio per tutti i soggetti passivi IVA. Il 27 dicembre 2021 scade il termine per il pagamento dell’acconto IVA. L’importo dovuto è quello calcolato in base alle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’anno precedente. Diversi i metodi per calcolarlo. Con questo breve articolo vogliamo quindi vedere di chiarire, una volta per tutte, cos’è l’acconto, quali sono i soggetti che sono tenuti a pagarlo e, soprattutto, i metodi usati per calcolarlo.

Acconto IVA: cos’è e a cosa serve

L’acconto IVA è un adempimento obbligatorio. Deve essere corrisposto da tutti i soggetti passivi IVA entro il 27 dicembre di ogni anno. L’amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un acconto dell’imposta dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno, oppure relativo all’IVA di dicembre (per chi effettua liquidazioni mensili).

Si tratta, quindi, di un anticipo del versamento del saldo IVA che invece viene corrisposto l’anno successivo al momento della dichiarazione IVA annuale. È un modo, attraverso il quale, l’Amministrazione finanziaria, incassa parte dell’IVA dell’anno successivo, in quello precedente. Non tutti gli operatori economici sono comunque tenuti a versare l’acconto.

Soggetti passivi IVA: chi è tenuto a pagare l’acconto

Il calcolo acconto IVA lo devono fare tutti i contribuenti passivi d’IVA, come imprenditori e liberi professionisti. I soggetti che invece risultano esonerati da questo pagamento, sono tutti quelli non obbligati a liquidare periodicamente l’imposta (mensile, trimestrale che sia).

Il DPR n°633/72 definisce, nel dettaglio, tutti i soggetti esonerati dal calcolo acconto IVA e relativo pagamento:

  • chi ha iniziato attività nell’anno in corso
  • chi ha attività che risulti cessata prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali)
  • i soggetti per i quali, applicando il metodo analitico di calcolo acconto IVA, risulta un’eccedenza di credito dalla liquidazione dell’imposta, alla data del 20 dicembre
  • i contribuenti che si trovano nel regime agevolato dei minimi o nel regime forfettario
  • chi presume di chiudere l’anno a credito
  • tutti i soggetti che eseguono solo operazioni esenti o non imponibili

Calcolo acconto iva

Calcolo acconto IVA: i metodi utilizzati

Il calcolo acconto IVA può essere fatto seguendo tre diverse metodologie. Chi è interessato al pagamento dell’acconto, quindi ditte individuali, società di persone e capitali e lavoratori autonomi, hanno a disposizione tre alternative per calcolare quanto dovuto all’amministrazione finanziaria.

Ciascuna tipologia di calcolo presenta un metodo differente e caratteristiche diverse. I tre metodi possono poi essere applicati rispettivamente, solo in base a determinate circostanze e situazioni. In ogni caso, comunque, gli importi versati in qualità di acconto, saranno poi detratti dal saldo dovuto l’anno successivo.

I tre metodi previsti per il calcolo acconto IVA sono:

  1. storico
  2. analitico
  3. previsionale

Vediamoli meglio nel dettaglio.

Calcolo acconto IVA: metodo storico

In questo caso il calcolo è fatto matematicamente. Gli importi sono determinati in base al saldo dell’anno precedente (contribuenti trimestrali) o in base alla liquidazione IVA del mese di dicembre (contribuenti mensili). L’acconto IVA dovuto, infatti, è pari all’88% dell’Iva dovuta. Esiste poi la categoria particolare dei contribuenti speciali ((autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) per i quali, gli importi corrispondono all’88% del quarto trimestre dell’anno precedente. Il metodo storico è quello che di norma è più comunemente utilizzato.

Calcolo acconto IVA: metodo analitico

In questo caso è presa in considerazione la liquidazione IVA straordinaria. È un sistema che basa il calcolo sulla percentuale del 100% dell’IVA risultante da una liquidazione straordinaria effettua considerando:

  • tutte le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre
  • le operazioni passive registrate fino al 20 dicembre

è un metodo che conviene a chi ha registrato nell’anno in corso, una sostanziale diminuzione del volume d’affari.

Calcolo acconto IVA: metodo previsionale

Come dice il nome stesso, è un metodo di calcolo che si basa su una previsione dell’andamento dell’azienda nel periodo considerato. La previsione è fatta basandosi sull’andamento del mese di dicembre. L’acconto quindi sarà pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili), o per l’ultimo trimestre (contribuenti trimestrali).

Con questo sistema, però, si corre il rischio di vedere applicate delle sanzioni se il versamento risultasse inferiore rispetto al dovuto.

In ogni caso, comunque, l’acconto va versato entro e non oltre il 27 dicembre di ogni anno utilizzando un modello F24 con modalità telematica.