B Corp: cosa sono e come funzionano

Da quando scontrino e fatturazione elettronica  sono diventate una realtà, molte aziende hanno iniziato a guardare ai processi di digitalizzazione, innovazione, automazione con un occhio diverso rispetto al passato. Se fattura e scontrino elettronico consentono di semplificare i processi ed evitare ogni sorta di errore umano, lo stesso vale infatti anche per i macchinari di nuova generazione, per l’automazione, per la domotica, per i software gestionali di ultima generazione e simili. Sono innovazioni e nuove tecnologie che aiutano le aziende a migliorare il proprio business, semplificando e rendendo più veloci molte attività, consentendo inoltre di diventare sempre più produttivi e competitivi nel proprio settore così da veder ingrassare le casse aziendali.

Ma tutto questo basta? Secondo molte aziende no, ci vuole ben altro per poter rendere davvero eccellente il proprio business. Non tutte le aziende credono che l’innovazione costante e la corsa a un profitto sempre maggiore siano gli unici obiettivi da perseguire. Molte aziende credono che sia necessario migliorare il proprio modo di fare business per poter garantire un impatto positivo sull’ambiente in cui viviamo, sulla comunità, sui dipendenti. Alcune aziende hanno persino deciso di dare vita a un movimento globale che ha come obiettivo dichiarato proprio quello di diffondere in tutto il mondo un nuovo modo di fare business. Stiamo parlando delle B Corp

Quali obiettivi si pongono le aziende di oggi e le B Corp

Le B Corp certificate sono aziende che hanno scelto di mettersi sulla strada dell’innovazione per cercare di avere un impatto positivo di tipo sociale e ambientale, mentre cercano di ottenere il profitto desiderato. Si tratta di un modello di business che cerca di rispondere in modo preciso e puntuale a quelle che sono le esigenze dei tempi odierni. A oggi sono oltre 100 le B Corp certificate. Inoltre sono circa 500 le aziende che hanno scelto lo status giuridico di Società Benefit. Si tratta di una forma legale che, in Italia, è arrivata solo da qualche anno. Nel proprio oggetto sociale integra agli obiettivi di profitto anche l’impatto positivo sulla società e sull’ambiente che si desidera ottenere.

Perché diventare una B Corp

Diventare una B Corp significa trasformare in modo radicale il proprio business. Ma quali vantaggi comporta tutto questo? Prima di tutto è possibile differenziarsi sul mercato. Un valore aggiunto che permette di far circolare il proprio nome più intensamente e di essere conosciuti anche all’estero con maggiore semplicità. Ottenendo questa visibilità, è possibile incrementare ulteriormente il proprio lavoro. Avere un impatto positivo su comunità e ambiente, significa anche riuscire a lavorare di più insomma!

B Corp

 

È possibile poi migliorare le proprie performance, perché si tratta di aziende che sanno trattare al meglio i dipendenti, che sanno creare per loro un luogo di lavoro eccellente. Se i dipendenti sono felici, se stanno bene, ecco che lavorano meglio. Sono aziende che proprio per questo motivo sono viste di buon occhio da tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo di lavoro che sappia sviluppare il loro personale talento. È quindi possibile attirare talenti nelle B Corp e ottenere una forza lavoro davvero d’eccellenza. Anche gli investitori vedono in modo positivo queste aziende. I vantaggi insomma sono davvero numerosi.

Come diventare una B Corp

Prima di tutto è necessario misurare il valore creato dall’azienda, cosa che è possibile fare in modo semplice tramite lo strumento gratuito B Impact Assessment. Nel caso in cui il punteggio sia di almeno 80 punti, l’azienda può validarlo tramite l’ente certificatore delle B Corp, che prende il nome di B Lab. A quel punto è sufficiente firmare la Dichiarazione di Interdipendenza delle B Corp per diventare una B Corp a tutti gli effetti.

Nel caso in cui invece il punteggio sia inferiore, l’azienda deve farsi carico di mettere in atto tutti quei cambiamenti che possono comportare un netto miglioramento del suo impatto sull’ambiente, sui dipendenti, sulla comunità stessa. Dopo aver migliorato la situazione, è possibile poi misurare di nuovo il valore creato dall’azienda sino a quando non si sarà ottenuto il punteggio necessario. È possibile, soprattutto nel caso in cui il punteggio sia più basso di quanto si pensi, che ci voglia un po’ di tempo per raggiungere l’obiettivo desiderato. Questo non deve scoraggiare però le aziende che desiderano diventare B Corp. Anche se la strada è lunga e in salita, l’obiettivo è degno di essere considerato più che positivo.

Finanza agevolata: cos’è e di quali agevolazioni possono beneficiare le imprese

La finanza agevolata è l’insieme di strumenti, processi ed elementi offerti alle partite IVA per incentivare lo sviluppo economico delle attività. Ne esistono diverse forme, che prevedono differenti bonus e agevolazioni, promossi da altrettanti enti (locali, regionali, nazionali, comunitari, ecc.). Si tratta quindi di una parte importante dell’economia nazionale, alla quale è riconosciuta una rilevanza e un peso non indifferente nella politica industriale del paese. È attraverso la finanza agevolata che le imprese sono sostenute e aiutate anche dallo Stato con sgravi fiscali e incentivi alla crescita e alla competitività.

Negli ultimi anni, per dare un impulso ulteriore alla crescita delle attività imprenditoriali e per sostenere alcuni settori economici, le agevolazioni concesse alle imprese, sono aumentate. I contributi per la concessione di tali agevolazioni, sono il frutto di un complesso e articolato quadro normativo. Fondamentale conoscerlo a fondo e nel dettaglio per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.

Finanza agevolata: le varie tipologie di contributi previsti dal legislatore

Tanti e diversi gli strumenti messi a disposizione delle imprese, dal legislatore, a sostegno dell’economia nazionale. Tra i diversi strumenti troviamo:

  1. contributi a fondo perduto
  2. prestiti a tasso zero
  3. sgravi fiscali
  4. garanzia del credito
  5. intervento nel capitale di rischio

Contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è uno degli strumenti della finanza agevolata maggiormente utilizzato e apprezzato. È chiamato anche contributo in conto capitale. Per spiegarla in parole semplici, si tratta dell’erogazione di capitale, per il quale non è prevista la restituzione. Il totale liquidato è sempre una percentuale del totale del progetto per il quale è richiesto il contributo (quindi un contributo percentuale).

Prestiti a tasso zero

I prestiti a tasso zero possono essere concessi da enti pubblici, istituti bancari, o entrambi in compartecipazione. La definizione “a tasso zero” non rispecchia effettivamente la precisa verità. Nel senso che i prestiti concessi prevedono quasi sempre un tasso di interesse. L’agevolazione sta nel fatto che il tasso ha una soglia nettamente inferiore a quella rispetto ai tassi di mercato. La stima media si aggira in percentuale attorno allo 0,5%. Il risparmio per le aziende è comunque molto importante.

Finanza agevolata

Sgravi Fiscali

Nella maggior parte dei casi, lo sgravio fiscale è previsto sotto forma di credito d’imposta. Questo significa vantare un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Può essere sfruttato attraverso compensazioni eseguibili con semplici F24 al momento del pagamento delle imposte dovute.

Diversi invece gli sgravi contributivi. Questi infatti sono concessi alle imprese che accettano di assumere come dipendenti, determinate categorie di lavoratori.

Garanzia del credito

Come dice il nome stesso la garanzia del credito è una misura della finanza agevolata che ha lo scopo di rendere più affidabile un’impresa. La garanzia esterna e aggiuntiva che un’impresa possa assolvere ai propri impegni creditizi qualora richiedesse un eventuale finanziamento, aiuta le aziende a far ottenere meglio e più velocemente i prestiti. Per accedere a tale agevolazione, le imprese che ne fanno richiesta sono, solitamente, sottoposte a una valutazione economica-finanziaria e andamentale.

Intervento nel capitale di rischio

In questo caso l’agevolazione si trova nella partecipazione da parte di un partner istituzionale/pubblico, al capitale di rischio di una società. La partecipazione prevede solo quote minoritarie. In questo modo le imprese risultano maggiormente rafforzate verso terzi e in più, molto spesso, ricevono anche dei finanziamenti agevolati a sostegno delle attività svolte.

Finanza agevolata: richieste e procedure

Affinché le imprese possano beneficiare dei vari contributi previsti dalla finanza agevolata, devono inoltrare richieste attraverso i bandi di finanziamento. Questi sono periodicamente aperti a livello nazionale, regionale, oppure locale.

In alternativa esistono le procedure a sportello. A differenza dei bandi, quelle a sportello non prevedono una tempistica massima per la raccolta delle richieste. Queste infatti rimangono a disposizione fino a esaurimento delle risorse del finanziamento.

Nell’uno o nell’altro caso è importante, prima di tutto, inquadrare la propria impresa in modo esatto. Dimensione, ubicazione, settore, parametri di riferimento, ecc… Il progetto proposto deve essere correttamente definito prima dell’inoltro dell’eventuale richiesta per l’agevolazione. Utile, in questi casi, definire e redigere un accurato business plan nel quale è illustrato dettagliatamente il progetto da realizzare, sia nella sua parte tecnico/pratica, che in quella economica e finanziaria.

Regime opzionale OSS: One Stop Shop entrerà in vigore il prossimo 1° luglio

Il primo luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato: regime opzionale OSS (in acronimo OSS). È un regime che vale per tutti gli operatori che effettuano vendite verso privati con volumi d’affari superiore alla soglia di 10.000 euro annui. Si tratta di un passo importante che l’Italia andrà a compiere, per attenersi alle disposizioni stabilite dal VAT e-commerce package all’interno del più ampio quadro del Digital Single Market Strategy. Disposizioni e iniziative stabilite per la riforma globale dell’IVA dalla Commissione Europea nel VAT action plan  del 2016.

Il nuovo regime doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è stato posticipato al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Regime opzionale OSS: che cos’è

Si tratta del regime con il quale, l’Italia, ma in generale l’Europa, punta alla riforma per l’assolvimento dell’IVA, un nuovo regime centralizzato e digitale che comprende tutta una serie specifica di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (sono esclusi da questi, i beni soggetti ad accise)
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

La principale novità del nuovo regime è quella secondo la quale l’operatore economico, può registrare l’IVA  telematicamente, in un solo Stato dell’Unione Europea. Questo vale per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati. Tutto questo sarà reso possibile attraverso un’unica presentazione trimestrale telematica dell’IVA.

Regime opzionale OSS

Obblighi IVA oltre la soglia di 10.000€

Gli operatori che superano la soglia di 10.000€, per assolvere agli obblighi IVA devono:

  1. Qualificarsi e identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato Membro in cui si trovano i clienti finali a cui sono state effettuate le vendite
  2. Assolvere all’IVA ogni trimestre, in ogni Stato in cui si sono identificati (per farlo devono quindi registrarsi al regime opzionale OSS)

Questo nuovo regime semplifica moltissimo gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA. Questo perché l’operatore economico deve registrarsi in un solo Stato dell’UE tramite il regime opzionale OSS, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

Secondo Agenzia delle Entrate, si aprono quindi tre diversi scenari:

  1. Operatore NON UE – il soggetto passivo sceglie lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. Operatore UE – Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
  3. Schema di importazione – In questo caso se l’operatore economico ha sede in uno Stato con il quale l’UE ha stabilito un accordo per il recupero dell’Iva, allora può ricorrere al regime opzionale OSS. In questo modo si può identificare in qualunque Stato membro dell’UE. In caso contrario, l’operatore avrà bisogno di un intermediario che abbia sede in UE per poter usare lo schema di importazione.

Registrazione all’OSS da parte degli operatori economici

Per registrarsi l’operatore può usare un apposito portale internet predisposto dall’UE. Il sistema telematico trasmette così i dati inseriti e li comunica ad ogni altro Stato membro. Gli operatori UE mantengono lo stesso identificativo IVA. Per quanto riguarda invece lo schema d’importazione l’operatore riceve un apposito nuovo codice identificativo.

Regime opzionale OSS: dichiarazione e versamento IVA

La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata via telematica. Questa deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Deve essere presentata anche qualora non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre di riferimento. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni eseguite secondo gli schemi UE e non UE, ed è mensile per lo schema d’importazione.

Chi si registra a questo regime deve presentare dichiarazione trimestrale anche se non ha prestato alcun servizio digitale. In dichiarazione devono essere indicati:

  • numero di identificazione
  • ammontare IVA – suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • aliquote – in base allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti
  • totale prestazioni di servizi digitali eseguite nel trimestre di riferimento

Inoltre i soggetti che hanno delle stabili organizzazioni in Paese Membri:

  • totale servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro
  • numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

Il versamento dell’IVA deve avvenire nello Stato Membro presso cui l’operatore economico si è identificato. Sono applicate le aliquote dei vari Stati membri di consumo. Il totale da versare è quello risultante dalla dichiarazione IVA. Spetta infine allo Stato membro di identificazione, ripartire i vari importi tra gli altri Stati.

Iva per cassa: il sistema alternativo al regime IVA ordinario

IVA per cassa è un regime alternativo a quello IVA ordinario o per competenza. È conosciuto e chiamato anche con il nome di cash accounting ed è entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2012. È stato l’articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012 che ha introdotto questo nuovo regime e che permette ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse, al momento dell’incasso della fattura elettronica. Di conseguenza permette anche di detrarre l’IVA sulle fatture elettroniche di acquisto al momento del relativo pagamento.

Articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012

L’articolo 32 bis, comma 1 del D.L. 83/2012 stabilisce che:

“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

In pratica chi adotta questo regime può calcolare l’ammontare periodica dell’IVA da versare considerando solo le operazioni per le quali l’incasso o l’esborso di denaro, è già avvenuto. Per le vendite quindi valgono solo le transazioni per le quali siano già stato riscosso quanto dovuto dalla fattura emessa. Per gli acquisti valgono solo le fatture già pagate ai fornitori.

IVA per cassa: come funziona il nuovo regime

Questo nuovo regime è stato creato ed è entrato in vigore, allo scopo di tutelare i professionisti e i piccoli imprenditori. In effetti, tutti quei soggetti che possono incontrare delle difficoltà nel farsi pagare. Ne sono un esempio tutte quelle piccole-medie imprese che lavorano con e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le PA hanno tempi di pagamento davvero lunghissimi!

La liquidazione periodica dell’IVA, in questo regime, tiene conto del momento stesso di pagamento del corrispettivo per individuare il mese, o il trimestre di riferimento. Invece se il pagamento avviene con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito, ricevute bancarie, ecc…), allora sono di riferimento i documenti contabili prodotti che attestino l’avvenuto accredito dei corrispettivi, su fattura elettronica emessa.

Fattura elettronica: come registrarle in regime Iva per cassa

Le fatture elettroniche emesse in questo regime devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Operazione con IVA per cassa, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”

Iva per cassa

 

Venendo a mancare questa semplice dicitura, l’imposta deve essere considerata esigibile secondo disposizioni del regime ordinario. Dal punto di vista del cliente che riceve una fattura elettronica con questa dicitura, vede già la possibilità di detrarre l’IVA, dell’acquisto effettuato, nel momento stesso dell’operazione (questo vale anche nel caso in cui non abbia ancora pagato la fattura stessa).

La fatturazione elettronica prevede una specifica sezione nel file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

IVA per cassa: i requisiti per aderirvi

Il primo requisito per aderire al regime IVA per cassa è quello di non avere un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro. È possibile passare dal regime IVA ordinario a quello IVA per cassa soddisfacendo alcuni requisiti base:

  • Non bisogna aver superato il fatturato di 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta
  • Il regime è sottoscrivibile sia ai privati, che soggetti esercitanti attività d’impresa, arte e professioni
  • Non è possibile aderire al regime IVA per cassa se già è presente l’adesione ad altro regime IVA agevolato (come ad esempio quello del margine)

Per adottare il cash accounting non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti ha validità il “comportamento concludente” durante la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Formalmente la comunicazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale. Vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata manifestata l’adesione, o da quando è iniziata l’attività. L’adesione al regime d’IVA per cassa ha vincolo triennale. Al termine dei tre anni, la validità deve essere rinnovata annualmente, salvo revoca.

Transazioni incluse ed escluse dal regime

Non tutte le operazioni attive e passive possono rientrare in questo regime. Le operazioni attive escluse sono:

  • operazioni che rientrano nei regimi speciali IVA
  • attività svolte nei confronti di soggetti che non esercitano impresa, arte o professioni
  • operazioni eseguite nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile)
  • le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale
  • le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta

Le operazioni passive escluse, sono:

  • beni o servizi ai quali è applicato il metodo dell’inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

Iscro: cassa integrazione per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS hanno ottenuto, grazie alla Legge di Bilancio 2021 una nuova agevolazione: l’ISCRO. Si tratta della cassa integrazione per i lavoratori autonomi per indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa che verrà sperimentata nel triennio 2021-2023. L’indennità è erogata direttamente dall’INPS ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per poterne beneficiare occorre soddisfare alcuni precisi requisiti.

ISCRO: beneficiari e requisiti

I vantaggi della ISCRO sono riservati esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Sono quindi esclusi i soggetti iscritti alla Gestione Commercianti e i professionisti iscritti alle casse previdenziali private (avvocati, medici, giornalisti, ecc…).

Per poterne beneficiare occorre rispondere a determinati requisiti. Infatti l’indennità straordinaria è erogata solo ai lavoratori autonomi che esercitano una professione abituale e sono iscritti alla gestione separata INPS. Quindi per poterne beneficiare occorre che i soggetti:

  • non siano titolari di altri trattamenti pensionistici
  • non siano assicurati anche con altre forme previdenziali obbligatorie
  • Il lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente deve essere inferiore del 50% rispetto alla media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello sottoposto a valutazione affinché la domanda sia accettata
  • non devono percepire reddito di cittadinanza
  • Il reddito massimo comune non deve essere superiore ad 8145€
  • Devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori
  • Possedere partita IVA attiva da almeno 4 anni, con la stessa attività con la quale è stata fatta la registrazione alla Gestione separata INPS.

Il reddito prodotto deve essere presentato accompagnato da un’autocertificazione e l’Agenzia delle Entrate lo comparerà poi a quanto dichiarato. A questo punto spetta all’INPS calcolare il calo di fatturato e determinare l’importo spettante.

Iscro

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata ad INPS solo in forma telematica. Della ISCRO è possibile beneficiare solo una volta durante il triennio e la richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre anno corrente.

Per non perdere il contributo è necessario seguire anche dei corsi professionali di formazione obbligatori, promossi dall’ANPAL e monitorate dallo stesso ente (Agenzia Nazionale per le Politiche attive). Le specifiche per presentare la domanda sono emesse attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Quello che è noto finora è che, una volta acquisita la domanda, INPS comunicherà ad Agenzia delle Entrate i riferimenti anagrafici dell’interessato. Questo passaggio servirà ad AdE per effettuare controlli sul possesso dei requisiti minimi per accedere al bonus.

ISCRO: gli importi

La ISCRO è pari al 25% percepito l’anno precedente. Tale importo spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda. L’indennità vale sei mesi dall’approvazione e non comporta accreditamento di contribuzione figurativa. Gli importi minimi corrisposti sono di 250€, mentre i massimi sono di 800€. Le somme erogate come ISCRO non concorrono alla formazione del credito d’imposta.

I lavoratori autonomi con partita IVA, professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata dell’INPS dal 1° gennaio versano lo 0,26% in più dei contributi previdenziali. È con questo piccolo aumento che è finanziata la ISCRO. Un aumento previsto direttamente in Legge di bilancio 2021 che vuole aiutare tutti i professionisti senza cassa che hanno dovuto sostenere una diminuzione di reddito superiore al 50% a causa degli avvenimenti dell’ultimo anno.

INPS con la circolare n°12 del 5 febbraio 2021 ha reso note le aliquote addizionali per l’anno in corso. Queste saranno così suddivise:

  • Aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%
  • addizionale 0,72% destinata a finanziare le prestazioni di maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale
  • addizionale 0,26% prevista ex novo a finanziamento di ISCRO

In pratica per il 2021 l’aliquota INPS è pari al 25,98%. Mentre per gli anni successivi, 2022 e 2023, il contributo passerà dallo 0,26% e poi passerà allo 0,51% per ciascuna annualità.

Bancarotta: il reato di sottrarsi alla pretese dei creditori

Il reato di bancarotta consiste nel sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori. Questo sussiste quando una società o un imprenditore dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria, mettano in atto azioni con l’intento di voler sottrarre il proprio patrimonio personale o sociale alla rivalsa dei creditori. Questo reato è disciplinato dal RD n° 276/1942 art 217 e 217 della legge fallimentare. Esistono diverse tipologie di reati di bancarotta. Queste si differenziano in base alla condotta tenuta dal debitore. Non possono compiere reato di bancarotta le imprese non soggette al fallimento né al concordato preventivo.

Reato di Bancarotta: tipologie

Come abbiamo detto non esiste una definizione univoca di reato di bancarotta perché ne esistono diverse tipologie a seconda della condotta del debitore. Ricordiamo quindi che esiste la bancarotta fraudolenta:

  • patrimoniale (art. 216 co. 1 n. 1)
  • documentale (art. 216 co. 1 n. 2)
  • preferenziale (art. 216 co. 3)
  • Bancarotta semplice (art. 217)

Il minimo comune denominatore che accomuna ciascuna di queste tipologie è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’impresa o dell’imprenditore.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

L’articolo 216 comma 1 stabilisce che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Per distruzione è inteso la rimozione definitiva del patrimonio. Per dissipazione invece lo sperpero del patrimonio effettuato con spese sproporzionate alle proprie finanze. La distrazione invece è l’utilizzo da parte del soggetto, dei propri beni, per attività e scopi estranei all’impresa. L’occultamento e la simulazione invece sono condotte attraverso le quali il soggetto cerca di nascondere i propri beni ai creditori. Infine l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti si ha quando è rilevato uno stato patrimoniale passivo più consistente di quanto non è realmente.

BancarottaBancarotta fraudolenta documentale

In questo caso sono oggetto di sanzione le inadempienze relative alla tenuta della contabilità. Sono importanti quindi sia le scritture contabili obbligatorie, che quelle facoltative. La norma che regola questo processo prevede delle sanzioni in caso di sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento delle scritture contabili che renda difficile una reale ricostruzione del patrimonio.

Bancarotta fraudolenta preferenziale

La bancarotta fraudolenta preferenziale avviene quando il debitore esegue dei pagamenti di crediti in via preferenziale, o quando simula titoli di prelazione. Questa condotta può essere tenuta sia prima che durante la procedura fallimentare.

Bancarotta semplice

Anche in questo caso la bancarotta semplice può essere patrimoniale oppure documentale. Un soggetto risulta colpevole di bancarotta semplice se dichiarato fallito:

  • effettua spese personali o per la famiglia ritenute eccessive rispetto alla propria condizione economica
  • consuma in modo dissoluto buona parte del proprio patrimonio in operazioni legate alla sorte e alla fortuna
  • cerca di ritardare il fallimento con azioni molto imprudenti
  • non richiede la dichiarazione del proprio fallimento
  • non soddisfa le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare

Mentre per lo stesso soggetto può essere dichiarato bancarotta semplice documentale quando:

  • Omette la tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge
  • Tiene una condotta irregolare dei documenti contabili (vale a dire non redige i documenti contabili rispettando i requisiti formali e sostanziali specificati dalla legge e/o dalla prassi commerciale)
  • Detiene scritture contabili intermittenti e lacunose

Bancarotta e sanzioni

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è prevista la reclusione da 3 a 10 anni. Inoltre è prevista una pena accessoria che consiste nell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a” 10 anni.

Per la bancarotta fraudolenta preferenziale invece è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la stessa pena accessoria delle precedenti. Infine per la bancarotta semplice il periodo di reclusione scende ad un lasso di tempo compreso tra i 6 mesi e i 2 anni. La pena accessoria in quest’ultimo caso è applicata solo per 2 anni.

Da poco il termine “fallimento” è stato sostituito con “liquidazione giudiziale”. Questa semplice modifica comunque non può dare luogo a fenomeno di abrogazione.

Centrale Rischi: cos’è e come funziona la CdR della Banca d’Italia

La centrale rischi è uno strumento informatico creato dalla Banca d’Italia. Nel Bel Paese la maggior parte delle aziende ricorre al sistema bancario o al mondo finanziario, per ottenere credito, sotto qualunque forma. Per questo motivo le banche hanno bisogno di un sistema che consenta loro di effettuare molteplici accertamenti prima di concedere o meno credito alle attività. La centrale rischi, chiamata anche CR o CdR, permette loro di accedere a moltissime informazioni supplementari, rispetto a quelle che l’azienda fornisce al momento della richiesta dell’accesso al credito. Da questo sistema informatico è anche possibile capire se il soggetto richiedente è o no classificato come un cattivo pagatore. La decisione è completamente unilaterale da parte della banca che utilizza le informazioni della CR. Le stesse sono sempre più frequentemente utilizzate anche da clienti e creditori per effettuare controlli prima di entrare in affari con una controparte.

Centrale Rischi: cos’è

La centrale rischi è un sistema informatico che raccoglie informazioni sulla solvibilità degli utenti, sia persone fisiche che giuridiche. Queste informazioni sono poi fornite ai vari istituti di credito, oppure a clienti e fornitori che richiedono tale tipologia di controllo. I dati della CR sono gestiti o pubblicamente (quindi si parla di centrale rischi della Banca d’Italia), oppure privatamente (ad esempio Crif, ctc, ecc…).

Tutte le informazioni raccolte in questo sistema informatico sono importantissime sia a livello informativo, nella fasi di valutazione del credito (istruttoria e delibera), che per l’analisi e la gestione del credito stesso (monitoraggio). Tutte questi dati influenzano il rating finanziario di un’azienda.

CdR: a cosa serve

La CR ha un triplice scopo. Serve in primis a fornire una visione d’insieme dell’eventuale stato debitorio di soggetti singoli, imprese e famiglie. In secondo luogo serve ai clienti che possiedono un’ottima storia creditizia ad ottenere un finanziamento molto più velocemente e a condizioni agevolate. Infine è utile alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

CR: come funziona

Nella centrale rischi sono raccolte tutte le informazioni che banche ed istituti finanziari comunicano a questo strumento. Affinché banche ed istituti possano lecitamente inviare questi dati al CR, devono essere regolarmente iscritti all’albo e/o all’elenco speciale previsto negli articoli 64 e 107 del TUB.

Le informazioni così convogliate all’interno del sistema informatico, sono accessibili in qualunque moneto da qualunque banca e/o istituti finanziario, per controllare la situazione creditizia reale di qualunque soggetto. Queste permette alle banche e agli istituti finanziari di tutelarsi dall’esposizione di eventuali rischi determinati dalla concessione di finanziamenti e fidi multipli.

Centrale Rischi

Soglie di registrazione

Un soggetto è inserito nella banca dati della centrale rischi con una soglia minima relativa alla propria posizione individuale di 30.000€. Questa è chiamata soglia di censimento. Invece per le soglie a sofferenza non c’è alcun limite minimo. Volendolo comunque identificare è molto basso e corrisponde alla somma di 250€.

La registrazione automatica all’interno della centrale rischi avviene quando un soggetto:

  • ottiene un finanziamento
  • risulta essere garantito dalla banca che concede un credito di firma e l’importo concesso supera la soglia di censimento
  • è garante del finanziamento di un altro soggetto (come ad esempio nel caso di una fideiussione, o di un mutuo prima casa, ecc.)

La Centrale rischi ogni mese riceve e raccoglie le informazioni da parte di ogni intermediario. Una volta raccolte ed elaborate, nonché aggiornate, tutte le informazioni, le restituisce agli stessi intermediari finanziari ed istituti bancari.

Centrale rischi e storia creditizia

La centrale rischi non è quindi solamente un mero elenco di cattivi pagatori. Raccoglie piuttosto l’intera storia creditizia dei soggetti iscritti. Contiene tutte le informazioni positive (regolarità di pagamento rate e chiusura rapporti finanziari), nonché quelle negative (difficoltà nel restituire il debito).

Questo vuol dire che se un soggetto non paga una rata non è inserito immediatamente e automaticamente nell’elenco della centrale rischi. Il creditore infatti, prima di segnalare il nominativo, valuta l’intera storia creditizia del soggetto, la complessità finanziaria della situazione e, alla luce di tutte le informazioni, decide se segnalare o meno il nominativo.

La centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia ha quindi uno scopo pubblico, ma nel Bel Paese esistono anche altri archivi privatizzati, gestiti da diverse società che partecipano su base volontaria. Questi SIC, cioè sistemi di informazione creditizia, non sono assolutamente monitorati dalla Banca d’Italia. I meccanismi regolatori e di funzionamento sono disciplinati da precisi codici deontologici, consultabili direttamente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.

In questo caso per conoscere la propria posizione all’interno di queste banche dati è necessario contattare direttamente i SIC. La Banca d’Italia infatti non è assolutamente responsabile dei dati gestiti da organismi privati.

Prima nota: registro di entrate e uscite

La prima nota è un documento contabile. Si tratta di un registro delle entrate e delle uscite della cassa che non è obbligatorio redigere, ma è sempre molto consigliato. In un’azienda infatti è sempre molto importante avere sotto controllo entrate ed uscite. Lasciare quindi traccia dei movimenti di denaro e dovendoli poi inserire nel bilancio d’esercizio, un registro aiuta a segnare in modo ordinato le entrate e le spese effettuate con i contanti. Un registro che risulta indispensabile per i movimenti economici quotidiani. Non ha una forma determinata, basta che contenga, in ordine di data, i movimenti e le operazioni finanziarie dell’attività. Si tratta di un registro che serve anche a trovare traccia di ogni evento esterno che ha coinvolto l’utilizzo di denaro contante. Risulta particolarmente importante, sia per i liberi professionisti, che per le aziende, perché molto spesso o movimenti in denaro sfuggono al controllo. Inoltre, se redatta correttamente, la prima nota, è un aiuto valido per preparare le varie scritture contabili all’interno del libro giornale.

Prima nota: la normativa di riferimento

La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 prevede che la prima nota acquista validità giuridica e fiscale quando è numerata regolarmente, bollata prima dell’utilizzo e, soprattutto, se contiene ogni operazione di gestione.

L’articolo 24 del DPR n. 633/1972, prevede inoltre che i commercianti al dettaglio esonerati dall’obbligo dei corrispettivi telematici, siano invece obbligati a redigere la prima nota. Sono inoltre obbligati a tenere correttamente un registro prima nota di cassa, quando il registro dei corrispettivi è conservato in un luogo diverso.

Un monitoraggio costante

Se la prima nota è tenuta correttamente, può rappresentare un valido riferimento per capire come sta andando l’azienda. Per redigerlo non esiste un modello standard, visto che non è obbligatorio. Esistono comunque delle regole di scrittura che ne assicurino una redazione precisa e puntuale.

Visto che si tratta di un registro giornaliero, che serve a tenere sotto controllo i movimenti dei contanti, deve riportare ogni singola operazione redatta e catalogata in ordine cronologico. Questo perché la prima nota riporta ogni transazione che deve poi essere trascritta nel libro giornale che raccoglie tutti gli eventi di gestione esterni.

Prima nota

I dati necessari e immancabili in una prima nota sono:

  • data
  • riferimenti specifici a documenti come ricevute, fatture, ecc…
  • importi singoli
  • importi totali
  • descrizione estesa ed esaustiva della natura della transazione eseguita
  • riferimento alla natura del documento contabile (fattura, ricevuta, ecc…)
  • partite fuori cassa (banca, o altro)

Prima nota di cassa e le operazioni da segnalare

Maggiore è la precisione con la quale la prima nota è redatta, maggiori saranno le informazioni da riportare poi più facilmente sul libro giornale. Tra le tante operazioni finanziarie che possono essere annotate nella prima nota ricordiamo:

Consegnare la documentazione al commercialista

La prima nota cassa è un documento da consegnare periodicamente al proprio commercialista. Il contabile infatti utilizza la prima nota integrandone le informazioni in essa contenute per predisporre i documenti di:

  • elenco fatture emesse e ricevute (ordinandole in base alla data di emissione)
  • elenchi ordinati di altra documentazione, come ad esempio, buste paghe, ricevute, quietanze di pagamento, estratti conto, ecc…

Di conseguenza è facile intuire come la redazione corretta della prima nota sia il primo passo da compiere per avere una contabilità attendibile e ordinata. Da questa poi, è possibile studiare l’andamento della propria attività, individuando e analizzando eventuali andamenti positivi e negativi relativi alla gestione stessa.

Da precisare comunque che, a differenza del libro giornale, la prima nota non è un documento fiscale. Nel libro giornale la registrazione è molto più rigida e dettagliata. La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 specifica infatti:

“Diviene un vero e proprio libro giornale con validità giuridica e fiscale quando è regolarmente numerato e bollato prima dell’uso e contiene tutte le operazioni di gestione di un’impresa”.

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Internazionalizzazione d’impresa: un futuro possibile e sempre più vicino

L’internazionalizzazione è un processo di penetrazione in nuovi mercati esteri da parte delle aziende nostrane. Le società si aprono sempre più frequentemente ai mercati esteri. I motivi di questa scelta sono svariati. Alcuni ad esempio lo fanno perché i mercati sui quali stanno già operando stagnano e non progrediscono (o addirittura retrocedono), in altri casi invece si prospettano semplicemente delle nuove opportunità di guadagno. Qualunque sia la motivazione di questa scelta è opportuno ponderarla e munirsi degli strumenti amministrativi e gestionali adatti a dirigere i vari aspetti economici e fiscali, per far fronte alle eventuali necessità (ne è un esempio il connubio “valuta estera e fatturazione elettronica”).

Internazionalizzazione: un nuovo modo di fare impresa

L’internazionalizzazione è evoluzione del tradizionale “fare impresa”. Si tratta infatti dell’apertura delle società locali ai mercati esteri, con i quali sono instaurati rapporti atti a vendere, e/o scambiare merce e servizi, produrre, acquistare materie prime e trovare, perché no, nuove fonti di finanziamento.

In questo processo le aziende presenti su un certo territorio entrano in contatto con aziende ed enti esteri, consumatori ed istituzioni operanti su diversi territori stranieri.

Molto spesso le società italiane decidono di ricorrere all’internazionalizzazione  perché:

  • il mercato locale è saturo
  • la concorrenza dei competitors è troppo alta e agguerrita
  • mancano stimoli al consumo
  • è presente un’eccessiva burocratizzazione che rallenta la produttività
  • le società sono oppresse da un elevato carico fiscale

I mercati stranieri allettano le imprese italiane per la presenza di una burocrazia snella  e una tassazione semplificata. Il processo di internazionalizzazione non è comunque privo di ostacoli. Per avvicinarsi ad un dato mercato estero è importante prima conoscere l’ambiente politico, sociale, economico e fiscale del paese con il quale si intende intrattenere rapporti commerciali.

In cosa consiste l’internazionalizzazione

In buona sostanza un’azienda sta compiendo il processo di internazionalizzazione quando svolge una delle seguenti attività:

  • produzione all’estero
  • esportazione all’estero dei propri prodotti
  • vendita all’estero dei propri prodotti
  • alleanze e coalizioni con partner stranieri
  • apporti di capitali di azionisti stranieri
  • creazione nei paesi stranieri di unità produttive locali

si tratta di un’ottima occasione di fare business all’estero.

Obiettivi dell’internazionalizzazione

Un’impresa italiana si interessa ai vari processi di internazionalizzazione per:

  • aumentare i propri ricavi
  • ridurre i costi di produzione
  • affacciarsi a nuovi sbocchi commerciali
  • delocalizzazione aziendale
  • ottimizzazione e/o riduzione del carico fiscale e del cuneo fiscale
  • trovare nuovi acquirenti

Internazionalizzazione

è possibile aspirare all’internazionalizzazione della propria azienda quando:

  • è ideato è ideato un nuovo prodotto adatto al mercato estero sul quale si vuole operare
  • esistono particolari opportunità di business
  • si hanno contatti e/o clienti all’estero
  • si hanno partner o contatti con papabili partner per la produzione all’estero
  • è possibile attirare eventuali investitori stranieri grazie a particolari prodotti e/o metodologie di produzione/lavoro
  • necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
  • è necessario ridurre i costi e trovare delle migliori condizioni economiche e fiscali all’estero

Internazionalizzazione: i requisiti

Non è possibile prendere in considerazione un processo di internazionalizzazione se prima non si valuta lo stato di “salute” della propria ditta. Non esistono regole precise da seguire, ma indubbiamente volersi affacciare ai mercati esteri è possibile quando la società ha una discreta solidità economica-finanziaria alle spalle, produce prodotti di qualità e adatti al target straniero, vanta prezzi competitivi sui mercati di destinazione, dispone di un sistema d’informazione affidabile e dispone infine di risorse temporali, economiche e umane per investire su un’altra piazza.

Immancabili dovrebbero essere anche interlocutori e controparti estere affidabili. Infatti poter fare affidamento su uno o più partner già presenti sul mercato straniero, significa riuscire a far fronte ad eventuali problematiche legate alla logistica, agli investimenti, ai pagamenti, ecc.

La migliore strategia

L’internalizzazione è sicuramente una buona carta da giocare per un’impresa che voglia avere maggiori opportunità di business. Affrontarla nel modo giusto però, significa fare affidamento ed essere affiancati durante il processo da professionisti in grado di stilare e strutturare un’adeguata strategia. Il tutto infatti deve essere realizzato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell’azienda e degli specifici mercati d’interesse. Per questi obiettivi sono erogati anche diversi contributi a fondo perduto pubblici  nonché finanziamenti agevolati.

Principio di competenza economica: cos’è e come si applica

Il principio di competenza economica, così come il principio di cassa, è un principio contabile. Si basa sulla correlazione tra costi e ricavi e serve per calcolare un preciso risultato economico che si riferisce ad un determinato lasso di tempo considerando solo costi e ricavi. Non prende in considerazione quello che potrà essere, né quello che è già avvenuto. Guarda solo ora e qui. Non prende quindi in considerazione la così detta manifestazione finanziaria. Un bilancio aziendale deve rispettare il principio di competenza economica sul quale si basa il calcolo annuale delle tasse. È un principio obbligatorio per la maggior parte delle aziende. Chi non vi è obbligato, significa che segue il principio di cassa. La competenza economica è materia di economia aziendale e si basa su tre diverse regole, chiamate, nello specifico, corollari.

Principio di competenza economica: che cos’è

Quando si parla di principio di competenza economica si generalizza semplicemente riferendosi ad una correlazione tra costi e ricavi. In realtà è più opportuno specificare che sono considerati di competenza i ricavi ottenuti dallo scambio o dalla produzione avvenuti e terminati nell’esercizio. Allo stesso modo si considerano di competenza quei costi sostenuti nell’esercizio stesso.

Per capire bene cos’è il principio economico basta fare un semplice esempio. Mettiamo che un imprenditore abbia emesso fattura elettronica a novembre, per un bene/servizio offerto durante lo stesso anno. Questa fattura elettronica però verrà saldata dal cliente solo a fine gennaio successivo, come precedentemente stabilito dagli accordi tra le parti. Questo significa che l’imprenditore non riscuoterà nulla fino ad anno nuovo. Nonostante il pagamento avverrà a distanza di qualche mese, tasse ed IVA previste e riportate in e-fattura devono comunque essere pagate. Questo perché una volta emessa fattura, questa deve comunque essere calcolata nel bilancio di chiusura.

In altre parole, quello che possiede manifestazione economica nel corso dell’anno, deve essere riportato in bilancio a prescindere dal reale movimento di denaro. Questo concetto vale sia per quanto riguarda i ricavi, che per quanto concerne i costi.

Assume quindi un ruolo di fondamentale importanza la manifestazione economica. Questa però è riconosciuta e gestita diversamente, a seconda del tipo di ricavo o di costo. Per quanto riguarda la vendita  o l’acquisto  di un bene/servizio è piuttosto facile, perché in questo caso la manifestazione economica avviene con l’emissione/ricezione della fattura elettronica.

Altro discorso invece i costi non finanziari, gli abbonamenti e/o affitti che si manifestano a cavallo tra più esercizi, la cui gestione è molto più complessa.

Principio di competenza economica: i tre corollari

I tre corollari altro non sono che regole utili a capire come e quando applicare il principio di competenza economica all’interno del bilancio. Indicano inoltre le scritture di assestamento e di rettifica per poterlo applicare.

1° Corollario

La prima delle tre regole del principio di competenza economica sostiene: “Non si possono imputare al conto economico costi o ricavi per i quali non siano stati conseguiti i relativi ricavi o sostenuti i correlativi costi”.

In altre parole, se non c’è stata una manifestazione economica, totale o parziale del ricavo/costo, allora questo elemento non può finire nel conto economico. Al contrario, quando un ricavo/costo dell’anno successivo ha invece manifestazione economica e quindi effetto, nell’anno in corso, deve allora essere registrato in bilancio. Questa operazione è possibile tramite:

Le prime, cioè le rimanenze, sono beni destinati alla vendita, o impiegati per la produzione degli articoli da rivendere, ma che rimangono in giacenza in magazzino al momento della chiusura dell’esercizio annuale. Le rimanenze sono classificate in:

  1. materie prime e semilavorati
  2. materie sussidiarie e di consumo
  3. prodotti in corso di lavorazione
  4. merci destinate alla rivendita
  5. prodotti finiti

Gli ammortamenti invece sono scritture di assestamento, vale a dire voci inserite nel conto economico solo al termine dell’esercizio. Queste voci riguardano solo beni durevoli, anche immateriali, dell’azienda, come ad esempio:

  1. capannone
  2. terreni
  3. macchinari
  4. veicoli

Infine i riscontri sono voci contabili che rettificano costi e ricavi la cui competenza cade a “cavallo” di due annualità.

Principio di competenza economica

2° Corollario

La seconda regola cita testualmente: “Si rinviano costi già sostenuti o ricavi già conseguiti al risultato economico dell’esercizio successivo, in quanto sia attendibile che, nel futuro esercizio, debbano essere conseguiti o sostenuti i correlativi costi o ricavi”.

Questo vuol dire che le rettifiche nell’anno in corso, diventeranno costi e ricavi per l’anno successivo.

3° Corollario

L’ultima delle tre regole del principio di competenza economica riporta: “È necessario imputare al conto economico costi o ricavi che durante l’esercizio non si sono manifestati finanziariamente, qualora i correlativi ricavi o costi abbiano già avuto sostenimento o conseguimento”.

Per dirla con altre parole sono ricavi e costi non sono ancora stati incassati o pagati, ma hanno già avuto manifestazione economica nel corso dell’esercizio:

  • Accantonamenti
  • Ratei

Dove viene applicata la competenza economica

Quasi tutti i bilanci seguono il principio della competenza economica, almeno buona parte di quelli previsti dal Codice Civile. Le società di persone e di capitali sono obbligate a farlo. I liberi professionisti e le ditte individuali invece che usano la contabilità semplificata non sono obbligati ad applicarlo, visto che possono invece seguire il principio di cassa.