Scadenze Fiscali 2021: tutti gli appuntamenti di quest’anno con il Fisco

Anche quest’anno, come ogni altro anno, gli appuntamenti con il Fisco sono molti. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia fatto emanare diversi decreti e norme che hanno provveduto a posticipare alcune scadenze, molti adempimenti rimangono pur sempre validi. Le agevolazioni del governo per favorire imprenditori, liberi professionisti, aziende, società e possessori di partita IVA, sono stati improntanti a proroghe, esenzioni e/o sospensioni per il pagamento di alcune delle più importanti tasse. Tra queste, ad esempio, ricordiamo: IVA, IRPEF, IRES, IRAP e IMU. Le scadenze fiscali, mese per mese, sono riportate anche sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate (AdE) ed è disponibile a questo link. Nella pagina è disponibile un menù a tendina dal quale è possibile selezionare il mese di interesse per visualizzarne le diverse scadenze. Riepiloghiamo quindi quelle più importanti dell’anno.

Scadenze fiscali mensili

Appuntamenti (quasi) fissi a scadenza mensile, che ricadono, più o meno, intorno alla metà di ogni mese:

  • pagamento imposta IVA per i contribuenti IVA mensili;
  • versamento ritenute e imposta sostitutiva incrementi produttività;
  • versamento ritenute sui bonifici da parte di Banche e Poste.

Dal 2021 l’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie deve essere fatto tramite il sistema TS mensile entro fine mese in cui le operazioni sono state effettuate. Dati e spese dei rimborsi del 2020 devono poi essere comunicati entro l’8 febbraio.

Scadenze fiscali gennaio 2021

A gennaio troviamo diverse scadenze fiscali a cui bisogna prestare attenzione:

  • 15 gennaio – IVA/Fatturazione differita del mese precedente;
  • 18 gennaio – scade il termine per i sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati;
  • 20 gennaio – scadenza per il versamento imposta di bollo del quarto trimestre 2020 sulle fatture elettroniche;
  • 25 gennaio – una scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Il 31 gennaio invece raccoglie un’altra serie di scadenze fiscali molto importanti:

  • versamento IVA per acquisti intracomunitari per enti non commerciali ed agricoli;
  • versamento mensile sui premi incassati per le imprese di assicurazione;
  • pagamento canone RAI.

Febbraio 2021

1° febbraio – esterometro per il quarto trimestre 2020 per ogni operazione non documentata da fattura elettronica

16 febbraio

  • INPS / Versamento contributi lavoro dipendente
  • INPS / Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi
  • INPGI / Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendenti
  • TFR / Versamento saldo imposta sostitutiva
  • ENASARCO, pagamento 4° trimestre 2020.

28 febbraio –

  • IMU 2020;
  • termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici;
  • FASI, Per aziende industriali: versamento contributi dirigenti
  • INAIL / Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione

Marzo 2021

1° Marzo – a questa data è stata spostata la scadenza fiscale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio, hanno pagato le rate 2019 ma che sono in ritardo con le rate 2020

10 Marzo – Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione Redditi 2020

16 Marzo – A questa data sono slittati i pagamenti previsti al 16 dicembre relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e soggetti assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • acconto IVA 2020
  • contributi previdenziali e assistenziali

Sempre al 16 marzo scadono i termini per:

  • società di capitali per il versamento della tassa annuale di concessione governativa 2021 per la vidimazione dei libri sociali in misura forfetaria;
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (scadenza inizialmente prevista per il 7 marzo);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi precompilate.

17 Marzo – saldo IVA 2019 senza maggiorazione

31 Marzo –

  • quarta rata del saldo e stralcio;
  • versamento annuale del contributo FIRR;
  • dichiarazione all’INPS di eventuali  redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2019 che possano comportare riduzioni dell’indennità NASpI o DIS-COLL;
  • richiesta di indennità di disoccupazione agricola;
  • trasmissione ad INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Scadenze Fiscali

Scadenze fiscali Aprile 2021

Aprile è un mese particolarmente ricco di scadenze fiscali.

10 Aprile – scadenza pagamento INPS per i lavoratori domestici;

20 Aprile – versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre;

25 Aprile – scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

30 Aprile –

  • versamento secondo o unico acconto IRAP/IRPEF/IRES 2020
  • comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi all’anno precedente
  • messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dichiarazione IVA annuale per l’anno 2020;
  • Esterometro primo trimestre 2021

Maggio 2021

20 maggio – versamento primo trimestre 2021 ENASARCO

31 maggio – pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche  relativo al primo trimestre 2021 (per importi inferiori a 250€ la scadenza è posticipata al 30 settembre 2021).

Giugno 2021

30 giugno – saldo IRPEF + primo acconto pari al 40% de l’importo è superiore a 257,52€

Luglio 2021

10 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei datori di lavoro domestico

16 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei lavoratori agricoli;

20 luglio – versamento contributi a Fondo CCNL Logistica

31 luglio –

  • scadenza quinta rata per adesione dei contribuenti al “saldo e stralcio” delle cartelle
  • Esterometro, secondo trimestre 2021

Agosto 2021

20 agosto –

  • ENASARCO secondo trimestre
  • Versamento INPS dei contributi artigiani e commercianti fissi

Settembre 2021

30 settembre –

  • scadenza per presentare istanza per il rimborso IVA assolta in un altro Stato membro         in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, relativi al periodo d’imposta 2020;
  • dichiarazione dei redditi 2020, modello 730
  • pagamento imposte di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre (se la somma del bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro si può pagare entro il 30 novembre 2021).

Ottobre 2021

10 ottobre – versamento INPS da parte dei datori di lavoro domestico;

31 ottobre – ultima data per trasmettere la Certificazione Unica

Novembre 2021

2 novembre – Esterometro terzo trimestre

15 novembre – versamento seconda rata imposta sostitutiva prevista nella misura unica dell’11%, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°luglio 2020;

20 novembre – ENASARCO terzo trimestre

30 novembre –

  • dichiarazione IRPEF 2020
  • Acconto unico IRPEF 2021 per importi inferiori a 257,52€
  • Comunicazione ad AdE delle spese per adeguamenti ambienti di lavoro
  • Pagamento bollo su fatture elettroniche TERZO TRIMESTRE 2021

 Dicembre 2021

16 dicembre –

  • saldo IMU 2021
  • Versamento acconto imposta sostitutiva del TFR

28 dicembre – acconto IVA

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: cosa prevedono le disposizioni di legge

È prevista una Sanzione invio tardivo fattura elettronica, o per mancata emissione delle fatture elettroniche. La normativa è contenuta per l’esattezza nell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 471/1997, che prevede le “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare l’articolo cita che:

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica

Nel caso invece di operazioni non imponibili, esenti, o non soggette a IVA, il medesimo articolo specifica che:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

In ogni caso è prevista una sanzione minima di €500.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: D.L. 119/2018

Il D.L. 119/2018, legato alla legge Bilancio 2019, aveva previsto una periodo transitorio, durante il quale era previsto una riduzione, o addirittura l’annullamento della sanzione invio tardivo fattura elettronica. Da quando il periodo transitorio in questione si è esaurito, le disposizioni dell’articolo 6 Decreto Legislativo n° 471/1997 si attuano a pieno.

Si conseguenza anche le sanzioni amministrative previste dal suddetto articolo sono applicate totalmente. E questo vale per tutte le operazioni effettuate entro il 30/06/2019 per i soggetti trimestrali, oppure entro il 30/09/2019 per i soggetti mensili, quando la fattura elettronica è emessa dopo il 19/11/2019. Le sanzioni sono applicabili anche nel caso di operazioni a decorrere dal 01/07/2019 per i soggetti trimestrali, o dal 1/10/2019 per i soggetti mensili.

Termini e condizioni

Affinché non si vada incontro alla sanzione invio tardivo fattura elettronica, i documenti devono essere regolarmente emessi:

  • Fatture immediate – entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • Fatture differite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le fatture elettroniche si considerano regolarmente emesse quando queste sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). È infatti quello e solo quello il momento in cui una fattura elettronica si può considerare consegnata/spedita alla controparte.

 

Adempimenti fiscali: nuovo calendario 2020 proroghe e sospensioni

A causa della pandemia molti adempimenti fiscali sono stati sospesi e/o rimandati a nuova data. Nuovi prospettive e scadenze quindi per fattura elettronica, scontrino elettronico, esterometro e lotteria degli scontrini. Gli adempimenti digitali da parte del fisco, hanno subito una battuta d’arresto a causa del blocco causato dall’epidemia di Coronovirus. In particolar modo l’effetto è stato accusato soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, gli scontrini elettronici e la lotteria degli scontrini.

Adempimenti fiscali e fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate(AdE) ha posticipato al primo gennaio 2021, con una specifica direttiva, l’avvio sperimentale del nuovo tracciato XML. Inoltre ha comunicato anche la nuova tempistica per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture attive e passive, sposate al primo ottobre 2021.
Il Decreto Rilancio inoltre ha rinviato sempre al 2021 la procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione del bollo dovuto sulle fatture elettroniche, che passano dal Sistema di Interscambio (SdI).

Adempimenti fiscali e scontrino elettronico

Per quanto riguarda invece i corrispettivi telematici, il periodo di moratoria è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, senza applicazione di eventuali sanzioni (prima la data era stata fissata per il 30 giugno 2020).

Infine, la lotteria degli scontrini è stata anch’essa posticipata al primo gennaio 2020.

Registri IVA e Vendite

Tutte queste misure hanno decretato di conseguenza lo slittamento dell’elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA. Questo in particolare per quanto riguarda i registri IVA e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata IVA. Di quest’ultima il rilascio è stato addirittura posticipato al 2022.

A causa dell’epidemia da Covid-19 infatti Agenzia delle entrate si trova nell’impossibilità di avere a disposizione tutta una serie di dati e informazioni per produrre in tempo le bozze dei documenti IVA di interesse. A tal proposito ha disposto l’articolo n°142 del decreto legge rilancio n°34 del 19 Maggio 2020.

Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali: sospensione dei tributi

Molto adempimenti tributari sono stati sospesi. L’esterometro, ad esempio, è uno di questi, nonché l’invio delle informazioni relative agli acquisti effettuati da turisti non residenti in contanti.

L’invio dei corrispettivi, memorizzati nel corso del mese precedente dagli esercenti che ancora non hanno un registratore di cassa, è stato sospeso.

Stessa sorte per corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019. Date coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019. Non sono quindi previste sanzioni per la loro mancata comunicazione.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, la sospensione degli adempimenti fiscali ha riguardato anche:

  • le verifiche periodiche sui registratori telematici
  • i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza
  • le autocertificazioni per la loro conformità nonché

Fatturazione elettronica e sospensioni

Nessuna sospensione ha interessato invece la fatturazione elettronica. AdE ha infatti specificato che la certificazione fiscale delle operazioni IVA mediante emissione di fattura elettronica non rientra tra gli adempimenti sospesi. Questo a causa del fatto che l’emissione della fattura elettronica è rimasta sempre obbligatoria, in quanto documenti fiscale destinato alla controparte commerciale.

Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo

Con il Decreto Legge dell’8 Aprile 2020 (entrato in vigore il 9/04/2020), il Governo ha stabilito ulteriori novità per quanto riguarda le scadenze fiscali dei prossimo futuro (settimane e mesi).
Con il precedente Decreto Cura, il Governo aveva già provveduto a bloccare, o far slittare, molte scadenze e pagamenti. Con le nuove disposizioni previste adesso nel DL 8/4/2020, ha voluto posticipare anche la scadenza del pagamento del bollo della fattura elettronica.

Rinvio, ma non per tutti

Il DL specifica però c del pagamento del bollo della fattura elettronica non potrà valere, ed essere applicato, per tutti e in tutte le casistiche. Sono stati posti determinati paletti per andare a individuare nello specifico tutte le e-fatture per le quali sarà possibile godere di questa agevolazione. In linea generale possiamo dire che il DL on riguarda la totalità delle fatture elettroniche, ma solo una parte di esse. Per usufruire dello slittamento il totale da pagare dovrà infatti essere inferiore a una determinata cifra.
Il Decreto Liquidità indica esattamente la soglia limite. Sopra quella soglia infatti il pagamento dovuto all’Erario sarà sempre obbligatorio nella totalità e rispettando le scadenze dell’attuale calendario fiscale.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando è possibile pagarlo in ritardo

Con il Decreto Liquidità è stata stabilita una soglia minima entro la quale il totale della fattura elettronica permette di far slittare il pagamento dell’imposta di bollo. Se il totale da pagare è inferiore a 250€, allora è possibile evitare di pagare il bollo sulla fattura elettronica. Il versamento potrà essere rimandato al 20 Luglio 2020, ulteriore nuova data termine per effettuare il saldo del bollo (data di scadenza per i versamenti relativi al secondo trimestre dell’anno).
Nel caso in cui la somma dell’imposta di bolla del primo e del secondo trimestre dell’anno, dovesse risultare essere comunque inferiore a 250€ per il periodo Gennaio/Giugno 2020, il pagamento verrà ulteriormente posticipato al 20 Ottobre 2020 (data di scadenza del terzo trimestre 2020).
Nel DL Liquidità non sono poi previsti altre posticipazioni (quindi vengono confermate le scadenze del 20 Ottobre e del 20 Gennaio 2021).

Cos’è e come funziona il Bollo della fattura elettronica

Il bollo è un’imposta che viene applicata sull’emissione delle singole e-fatture con importi superiori a 77,47 € e che non sono assoggettate all’IVA.
Dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate si è largamente occupata nel Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita di cui all’articolo 12 comma 9) e nelle successive modifiche riportate nell’articolo 17 del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Ottobre 2019 (nel quale si trattavano le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le relative tempistiche).
Volendo riassumere possiamo semplicemente dire che la marca da bollo (fisico o digitale che sia) è applicata alla fattura elettronica:

  1. Fuori campo IVA;
  2. Escluse dalla base imponibile;
  3. Esenti IVA;
  4. Non imponibili;
  5. Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario;

Il pagamento viene eseguito tramite modello F24, solo ed esclusivamente in modalità telematica.
Per poterlo fare è necessario conoscere il codice tributo relativo al proprio versamento e seguire le indicazioni per il pagamento online dell’F24.

Fattura Elettronica

Modello F24

L’F24 è un modulo che viene utilizzato per effettuare il pagamento di vario genere. Ricordiamo ad esempio:

  • Imposta di bollo sulle e-fatture;
  • Imposte sui redditi di persone fisiche e imprese (IRPEF, IRES);
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAP e dell’IVA;
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • Imposta regionale attività produttive (IRAP);
  • Addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
  • Accise, Imposta di consumo e di fabbricazione;
  • Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPGI;
  • IMU, TARES, TARI e TASI;

Il modello F24 ha una sezione diversa dedicata alla tipologia di pagamento da dover effettuare. In linea generale verranno richiesti, per la compilazione completa, i seguenti dati:

  • l’importo da pagare;
  • il codice tributo;
  • l’anno a cui fa riferimento l’imposta;
  • in caso di pagamento rateale, specificare quale rata di sta pagando;
  • eventuali crediti e saldo finale.

La piattaforma di FatturaPRO.click permette di effettuare l’assolvimento dell’imposta di bollo in automatico eseguendo numerosi controlli, per azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Decreto Cura Italia: fatturazione elettronica e Covid-19

Il Decreto Cura è l’atto con quale il Consiglio dei Ministri, ha stanziato fondi a sostegno delle imprese a favore delle famiglie. Con questo decreto viene anche ridisegnato il nuovo calendario fiscale. Le scadenze per gli adempimenti amministrativi delle attività di liberi professionisti e per le partite IVA sono state per lo più posticipate. Purtroppo rimangono esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. Vediamo come e perché.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il comunicato del 13 marzo 2020 comunicava che:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Con il decreto Cura, sono stati poi stabilite ulteriori provvedimenti a sostegno di imprese e famiglia e riscritto un nuovo calendario fiscale per tutti, tranne per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Calendario fiscale

Il nuovo calendario prevede ad esempio che per il saldo IVA del 2019, tutti i soggetti che hanno maturato ricavi nell’anno trascorso superiori ai 2 milioni di euro, non avranno la proroga al 30 giugno prossimo. Potranno invece eseguire entro il 30 giugno, il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione delle somme dello 0,40% (per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza originale). Sarà inoltre possibile posticipare il pagamento di un ulteriore mese, portando la scadenza al 30 luglio, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

Nuove scadenze per le attività più colpite

Tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza Corona virus, troviamo quelle:

  1. turistico-alberghiero
  2. della ristorazione e dei bar
  3. del trasporti passeggeri
  4. termale
  5. della cultura (cinema, teatri)
  6. dell’istruzione
  7. delle sale giochi e centri scommesse
  8. dello sport
  9. parchi divertimento
  10. eventi (fiere e convegni)

 

Per tutte queste categorie il Governo ha stabilito una sospensione del fisco, senza nessun limite di fatturato. Quindi per tutte le attività del comparto produttivo e dei servizi, sono state redatte una serie di discipline agevolanti per questo particolare periodo storico.
Inoltre è stato previsto un fermo anche alle ritenute d’acconto sulle fatture di marzo ed aprile per tutti i professionisti senza dipendenti con ricavi non superiori a 400mila euro.
Infine, per quanto riguarda le società sportive e dilettantistiche, i pagamenti saranno sospesi. La loro nuova scadenza è stata programmata al 30 giugno prossimo.

Esclusione per chi utilizza la fatturazione elettronica

Purtroppo da tutti questi provvedimenti, sono stati esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica viene considerato un documento con validità di rappresentanza dell’accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza rimane fermo l’obbligo in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

fatturazione elettronica

Registratore telematico e sospensione dell’attività per Covid-19

Un ultimo sguardo a tutti quegli esercenti dotati di Registratore Telematico, che hanno dovuto sospendere la propria attività per l’emergenza Covid-19.
Il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2020, riguarda anche gli esercenti in possesso di Registratore Telematico.

I soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Corona virus, non hanno obbligo di effettuare particolari comunicazioni. Inoltre non dovranno procedere a specifiche procedure tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Sono solo due i punti che dovranno verificare:

  1. di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  2. e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Nel Decreto viene espressamente previsto:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Quando l’attività riprenderà, il registratore telematico provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi. In questo caso valorizzerà un importo pari a “zero” per il periodo della sospensione.

I servizi digitali per le imprese

Alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il resto del mondo, vogliamo anche ricordare l’insieme dei servizi digitali messi a disposizione delle imprese.
Una parola sul portale della fatturazione elettronica. Permette alle Camere di oltre centomila imprese, di compilare, inviare e conservare online, 700mila fatture telematiche.

Inoltre le imprese possono, anche in smart working, accedere attraverso il Registro delle Imprese. Da qui hanno accesso a molte informazioni ufficiali su visure, bilanci, protesti; effettuare pagamenti telematici per pagare i servizi di e-gov; ricercare un indirizzo di posta elettronica certificata, trovare servizi e informazioni sui contratti di rete, start up e PMI innovative.

Fatture elettroniche: pagamento imposta di bollo dal 20/01/2020

Il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui era possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti del quarto trimestre del 2019. Entro quella data è stato infatti necessario versare l’importo dovuto per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il calcolo è stato eseguito seguendo i dettami previsti con l’introduzione delle nuove fatture elettroniche.
Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate (AdE) calcola l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA. AdE, mette a disposizione sul proprio portale, un modello F24 precompilato. Disponibile nella propria area personale, può essere integrato e modificato in caso di inesattezze.

Ultima chiamata: 20 Gennaio 2020

Quindi il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui è stato possibile effettuare il pagamento del bollo trimestrale. Questo almeno per moltissimi clienti. Infatti dal primo gennaio 2020 per le fatture elettroniche emesse da quella data in poi, il pagamento avverrà con cadenza semestrale. La semestralità vale solo per importi complessivi inferiori ai 1000 euro e solo per una buona fetta di contribuenti. Si tratta di una delle tante novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020. A questa si affiancano le sanzioni per il tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo. In pratica, da ora in poi, si avranno 30 giorni di tempo massimo dalla data di comunicazione da parte di AdE per effettuare i pagamenti dovuti. Trascorso questo tempo, l’importo verrà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

pagamento imposta di bollo 2020

Fatture elettroniche e scadenza pagamento imposta di bollo

Il 20 gennaio 2020 ha segnato quindi la scadenza per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre del 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA viene effettuato in modalità virtuale, a cadenza trimestrale, ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In pratica per il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, la scadenza sarà il 20 Aprile, per quelle del secondo trimestre, la scadenza è il 20 luglio, per il terzo è il 20 Ottobre e per il quarto è il 20 gennaio.
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
L’introduzione delle fatture elettroniche ha portato al nuovo metodo di pagamento. La marca da bollo cartacea è stata sostituita con il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, o dall’addebito diretto su conto corrente.

Pagamento semestrale

Per moltissimi titolari di partita IVA, il 20 gennaio 2020 è una data da ricordare. Ha segnato infatti la fine del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con scadenza trimestrale.
Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha previsto due diversi versamenti con cadenza semestrale. Se l’importo annuo dovuto non supera la soglia dei 1000 euro, è possibile quindi pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in due volte. La prima scadenza è fissata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza si creano due diversi calendari. Il primo con cadenza trimestrale, il secondo con due date semestrali al 16 giugno e al 16 dicembre.

Aggiornamento legge di bilancio 2021:

Per le fatture elettroniche emesse nel primo, secondo e quarto trimestre del 2021, il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Ci sarà pertanto un mese di tempo in più per l’imposta di bollo sulle fatture del secondo trimestre, che dovrà essere versata entro la fine del terzo mese successivo ossia il 30 settembre 2021.

Nel dettaglio il calendario delle scadenze.

Primo Trimestre – 31/05/2021
Secondo Trimestre – 30/09/2021
Terzo Trimestre – 30/11/2021
Quarto Trimestre – 28/02/2022

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà optare per il pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 settembre 2021.

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento del bollo complessivamente dovuto sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 novembre 2021.

Dettagli per l’assolvimento

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento dell’imposta di bollo per periodo di pertinenza:

  • Codice tributo 2521 – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2522 – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2523 – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2524 – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Disciplina sanzionatoria

Nel Decreto Fiscale 2020 sono è prevista anche la disciplina sanzionatoria. I casi previsti sono di tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In questi tre diversi casi, sarà sempre Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta. Questa inoltre sarà comprensiva di sanzioni e interessi.
La novità la troviamo nei tempi estremamente ridotto per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in caso di mancato pagamento. Dopo solo giorni di ritardo, l’importo verrà iscritto a ruolo in via definitiva. Una novità comunque già in vigore dal ottobre, che riguarda anche gli importi dovuti per il quarto trimestre del 2019.

L’AdE, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento di eventuali sanzioni e interessi:

  • Codice tributo 2525 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
  • Codice tributo 2526 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.