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Fatturazione elettronica 2024: le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio

Dal 1°febbraio 2024 è importante essere a conoscenza delle novità introdotte per la fatturazione elettronica che entreranno in vigore da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione e la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche nella nuova versione 1.8, che va a sostituire la precedente 1.7.

Le modifiche apportate, entrando nel dettaglio, riguardano l’introduzione di una nuova codifica facoltativa utile ai produttori agricoli per la gestione automatica dell’IVA, un controllo aggiuntivo per le fatture con dichiarazione d’intento invalidata e alcuni miglioramenti a livello anagrafico e di codifica delle operazioni. È quindi fondamentale che tutti i soggetti emittenti e riceventi fatture elettroniche prendano visione di queste novità, in quanto le regole per la trasmissione e ricezione dei file XML si adegueranno a partire dal 1° febbraio al nuovo tracciato previsto nelle specifiche tecniche 1.8.

I software di fatturazione elettronica dovranno inoltre essere prontamente aggiornati per allinearsi alle nuove disposizioni. Conoscere nel dettaglio queste modifiche introdotte è molto importante per evitare errori ed eventuali scarti delle fatture elettroniche a partire dalla data del 1° febbraio 2024.

Fatturazione elettronica 2024: le principali novità

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore, dal 1° febbraio, della versione 1.8 delle Specifiche Tecniche per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati, si prepara un anno denso di cambiamenti per la Fatturazione elettronica in Italia.

Le nuove Specifiche Tecniche, rilasciate il 12 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate, introducono importanti novità per supportare al meglio i produttori agricoli in regime speciale IVA nella gestione automatica della liquidazione dell’imposta, nonché per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni documentate con dichiarazione d’intento poi invalidata. Viene inoltre integrata la descrizione dell’IdPaese nei Dati Anagrafici del Cedente/Prestatore e aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per le operazioni svolte tra soggetti identificati in Italia ma non stabiliti sul territorio nazionale.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti minimi e forfettari dal 1° gennaio 2024, si abbandonerà definitivamente la Certificazione Unica a favore della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute da tali soggetti. Tale novità, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate, porterà ad un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA facendo leva sulle potenzialità della Fatturazione elettronica quale strumento di semplificazione, controllo e tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta.

Fatturazione elettronica 2024

Fattura elettronica 2024: un approfondimento sull’abbandono della Certificazione Unica

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti minimi e forfettari, prevista a partire dal 1° gennaio 2024, determinerà l’abbandono dello strumento della Certificazione Unica (CU) per la gestione degli adempimenti fiscali di tali contribuenti.

Finora, i forfettari e minimi utilizzavano la CU per la dichiarazione integrativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate, nonché per l’assolvimento dei relativi obblighi di versamento. Tale documento verrà meno per effetto del nuovo obbligo di fatturazione elettronica esteso a tali categorie di contribuenti.

La trasmissione e conservazione delle sole fatture emesse e ricevute digitalmente, secondo le Specifiche Tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, permetterà infatti agli stessi soggetti di assolvere integralmente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA. Non sarà più necessario, di conseguenza, ricorrere alla CU che risulterà definitivamente superata per minimi e forfettari, i quali dovranno unicamente occuparsi della corretta fatturazione elettronica delle operazioni effettuate.

Tale novità semplificherà quindi gli adempimenti di tali categorie di contribuenti grazie alla dematerializzazione totale dei processi di fatturazione.

Distributore automatico: classificazione delle merci e modalità di rilevazione dei dati

I distributori automatici, quali dispositivi di vendita automatica di beni e servizi come bevande, snack e alimentari in genere, possono essere correttamente considerati a tutti gli effetti delle vere e proprie attività commerciali. Come tali sono soggetti agli stessi adempimenti fiscali e contabili di qualsiasi altra impresa.

Soltanto grazie a un sistema di tracciabilità puntuale dei flussi finanziari in entrata e in uscita è possibile certificare che il distributore automatico, inteso come vera e propria attività commerciale a sé stante, operi nel rispetto della normativa fiscale e contabile.

Distributore automatico: categorie merceologiche e registri contabili di riferimento

I distributori automatici costituiscono una delle tante idee imprenditoriali che possono essere sviluppate anche con un capitale di partenza limitato.

Principalmente i distributori automatici coprono due macro-categorie merceologiche: quella alimentare e quella del cosiddetto “consumer packaging“.

Nel primo caso si distribuiscono snack, bevande analcoliche, cibi confezionati come panini e tramezzini; nel secondo si trovano i classici prodotti di largo consumo come detersivi per la casa, articoli per l’igiene personale, pile, ecc.

Per la gestione contabile di questo genere di attività, i principali registri di riferimento sono:

  1. Il registro IVA, per le operazioni soggette a tassazione;
  2. Il registro dei corrispettivi, dove annotare i dati relativi agli incassi;
  3. Il libro giornale per la gestione ordinaria delle scritture.

 

È inoltre fondamentale aprire la partita IVA al momento dell’avvio dell’impresa e adempiere a tutti gli obblighi fiscali e amministrativi del caso, per condurre l’attività nel pieno rispetto delle norme.

Distributore automatico

Come registrare in contabilità i corrispettivi dei distributori automatici

La corretta registrazione dei corrispettivi per le macchine distributrici è fondamentale per tracciare i flussi finanziari dell’attività. Generalmente i distributori automatici sono muniti di contatori meccanici o elettronici che totalizzano gli incassi giornalieri. Tali importi vanno riportati quotidianamente sul registro dei corrispettivi, specificando la data e individuando le ricevute con il numero progressivo.

Mensilmente si procede poi all’addebito sul conto corrente aziendale delle somme incassate, ricavate dalla differenza tra i contatori di inizio e fine periodo. L’addebito viene registrato in contabilità come voce da imputare nella parte economica del bilancio.

Eventuali resti di cassa vanno portati in detrazione alla prima incasso del mese successivo. È inoltre buona norma conservare i dati dei contatori, le ricevute dei prelievi e le distinte contabili dell’istituto di pagamento per i controlli fiscali. Con un sistema di tracciatura puntuale di entrate e uscite, i distributori automatizzati possono rivelarsi un business redditizio se gestito con attenzione ai flussi finanziari e agli adempimenti normativi.

È consigliabile inoltre digitalizzare tutta la documentazione relativa ai corrispettivi (scontrini, ricevute dei prelievi, ecc.) per archiviare in modo ordinato e sicuro i dati negli anni. Questo permette di rendere più agevole un’eventuale richiesta di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, potendo fornire prontamente tutta la documentazione in formato digitale anziché dover ricercare e organizzare carte e scontrini cartacei. La digitalizzazione del flusso documentale garantisce quindi una migliore tracciabilità delle operazioni nel tempo.

L’informazione aggiunta riguarda un suggerimento pratico sulla digitalizzazione della documentazione, aspetto fondamentale per agevolare eventuali controlli futuri e permettere un archivio ordinato negli anni di tutte le carte legate ai corrispettivi dei distributori automatici.

Libri sociali: tutela dei soci attraverso un’amministrazione trasparente

I libri sociali rivestono un ruolo fondamentale per chi avvia un’attività d’impresa fondata su una delle tipologie societarie previste dalla normativa italiana, come la S.r.l o la S.a.s. Tenere una corretta documentazione dei libri sociali obbligatori, come quello dei soci, delle assemblee e delle delibere, non è semplicemente un adempimento burocratico, bensì garantisce sicurezza e tutela a tutti coloro i quali decidono di investire nella società come soci.

I libri sociali, infatti, consentono di tracciare in modo trasparente tutte le decisioni assunte nel corso della vita dell’impresa, preservando la corretta governance societaria. Ciò permette ai soci di monitorare l’operato degli amministratori ed evitare potenziali irregolarità nella gestione. Inoltre, i libri sociali possono essere esibiti in qualsiasi momento per far valere i propri diritti, ad esempio in caso di controversie o richieste di risarcimento. Infine, in caso di cessione di quote, i libri sociali forniscono tutte le informazioni per valutare nel modo più consapevole l’investimento.

Per questi motivi, prestare massima attenzione nella tenuta formale e sostanziale dei libri sociali è fondamentale per garantire sicurezza ai soci e tutelare l’integrità della governance societaria nel tempo.

 

Libri sociali: le principali tipologie previste per la normativa italiana

I libri sociali rappresentano uno strumento fondamentale previsto dalla normativa italiana per assicurare la trasparenza nella gestione di ogni tipologia di società. Il Codice Civile stabilisce che le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) sono obbligate alla tenuta del libro soci, del libro delle delibere e del libro dei verbali assembleari. Per le srl è altresì previsto il libro dell’inventario e dei bilanci.

Le società cooperative invece devono custodire il libro dei soci, il libro delle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci. Le società a responsabilità limitata semplificata sono soggette solo al libro dei soci e delle delibere.

Tutti i libri devono essere conservati per 10 anni e approvati dall’organo di controllo o dal revisore legale, ed sono soggetti a visione in ogni momento da parte dei soci e dei terzi a ciò legittimati.

La corretta tenuta ed archiviazione dei libri sociali riveste un ruolo di primaria importanza per assicurare la massima trasparenza nella gestione aziendale, tutelando la responsabilità sociale d’impresa verso gli stakeholder, nonché permettendo gli opportuni controlli sull’operato degli amministratori.

Libri sociali

Libri sociali obbligatori: obblighi di tenuta, conservazione e accesso

I libri sociali obbligatori rivestono grande importanza giuridica ed economica: essi servono infatti ad assicurare piena trasparenza circa il modello di business adottato dalla società e le decisioni assunte nel corso della sua attività.

La normativa stabilisce precisi obblighi di tenuta e conservazione dei libri. Essi devono essere custoditi presso la sede legale e aggiornati correttamente in modo cronologico. La tenuta può essere affidata anche a terzi, garantendo comunque l’immediata esibizione.

Per quanto concerne la conservazione, i libri sono soggetti a specifici vincoli temporali: 10 anni per quelli di bilancio, registri IVA e fatture. Il formato di conservazione è indifferente, quindi è ammessa sia la forma cartacea che quella informatica. Grande importanza riveste il diritto di accesso ai libri: esso spetta ai soci, Sindaci, organi di controllo nonché all’Amministrazione Finanziaria per specifici motivi. L’esercizio del diritto di accesso deve avvenire nei luoghi di lavoro durante l’orario d’ufficio, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Pertanto, la puntuale osservanza degli obblighi di tenuta, conservazione e accesso dei libri sociali è fondamentale per assicurare la piena trasparenza societaria. È prevista la possibilità di ricorrere alla dematerializzazione dei libri sociali tramite l’uso della firma digitale, che ne assicura l’autenticità e integrità ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Tale facoltà, introdotta alcuni anni fa, rappresenta un vantaggio per le società in quanto semplifica gli adempimenti burocratici e abbassa i costi di archiviazione, conservando tuttavia piena validità legale ai dati registrati.

Scritture contabili obbligatorie: ecco come avere sempre i conti in regola con il Fisco

Aprire una partita IVA e iniziare un’attività d’impresa è sicuramente un passo importante, che però richiede anche una buona dose di consapevolezza sulle incombenze burocratiche e sugli adempimenti fiscali da rispettare.

Tra gli aspetti più rilevanti ci sono le scritture contabili obbligatorie che l’Agenzia delle Entrate impone a tutte le attività economiche. Tenere registri come il libro giornale, i registri IVA, le fatture emesse e ricevute secondo le scadenze corrette è fondamentale per tracciare in modo trasparente i flussi economici in entrata e uscita.

Tuttavia, capire e rispettare tutte le regole non è sempre semplice, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la contabilità e gli adempimenti fiscali. Proprio per questo, la cosa migliore quando si apre un’attività è rivolgersi sin da subito a un commercialista o consulente del lavoro qualificato.

Affidandosi a un professionista esperto e in regola con i corsi di aggiornamento, si avrà la certezza che i libri contabili e gli altri registri vengano tenuti correttamente e rispettando tutte le scadenze. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese in caso di controllo e si potrà gestire la propria impresa con serenità, focalizzandosi sulla crescita del business.

 

Scritture contabili obbligatorie: i registri richiesti per legge

Le scritture contabili obbligatorie previste per legge costituiscono un adempimento di fondamentale importanza per ogni attività economica. I registri che devono essere compilati correttamente sono stabiliti dal Codice Civile, Codice Penale e decreto fiscale.

In particolare, l’imprenditore commerciale è tenuto alla tenuta del Registro IVA, delle Fatture Emesse e Ricevute con relativa Numerazione, del Giornale e della scrittura IVA, eventualmente anche del Registro bene ammortizzabili. Tali documenti contabili sono progettati per tracciare in modo analitico e indiscutibile il quantum delle operazioni effettivamente poste in essere, al fine di una corretta liquidazione dell’IVA e redazione delle dichiarazioni periodiche.

Il Registro IVA consente di rilevare e riportare in modo dettagliato e differenziato gli acquisti e le vendite effettuati distintamente per aliquota, in modo da poter calcolare i relativi debiti/crediti trimestralmente. Le fatture, sia passive che attive, devono essere annotate con univoca numerazione progressiva su appositi Registri, allegando anche la relativa documentazione contabile. Il Giornale deve contenere l’annotazione giornaliera degli eventi aziendali, utilizzando partite doppie che esprimono il principio di causalità.

Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dal termine dell’annualità a cui si riferiscono o dalla data di presentazione della dichiarazione, in modo da poter essere esibiti in caso di verifiche. Pertanto, l’imprenditore commerciale è tenuto a dotarsi di tale strumentazione contabile per assolvere correttamente agli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa. Solo attraverso il puntuale rispetto di tali scritture obbligatorie sarà in grado di documentare in ogni momento la propria posizione fiscale.

Scritture contabili obbligatorie

Libri contabili obbligatori: le scadenze e gli adempimenti fiscali correlati

I libri contabili obbligatori devono essere redatti secondo precisi obblighi fiscali cui è soggetto l’imprenditore.

Le scritture contabili, come regole generali, devono essere tenute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Fatta eccezione per il Registro acquisti che può essere compilato entro il 15° giorno successivo al mese di effettuazione delle operazioni.

Verso lo Stato sono poi previsti adempimenti periodici quali liquidazione dell’IVA con modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello cui si riferisce; presentazione della dichiarazione IVA annuale entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce il periodo d’imposta.

I dati contabili obbligatori devono essere conservati per 10 anni con originale o copia autenticata, fatta eccezione per fatture elettroniche che possono beneficiare della sola conservazione digitale.

Tali scadenze e modalità di conservazione sono stabilite chiaramente dalla normativa vigente al fine di assicurare la corrispondenza tra contabilità e dichiarazione, nonché di consentire gli accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a monitorare con attenzione le scadenze previste e le corrette modalità di archiviazione dei dati.

Green Jobs: professionalità emergenti nel settore dell’economia circolare e dell’energia rinnovabile

I green jobs sono sempre più delle professioni emergenti, in grande ascesa e di successo nell’economia circolare e delle energie rinnovabili in Italia e nel mondo. Secondo i dati Eurostat, negli ultimi 5 anni le occupazioni legate all’economia verde sono aumentate del 30% in Europa. In Italia si stima siano oltre 135.000 i posti di lavoro creati in questo settore nel periodo 2010-2020, con una crescita media annua del 5,7%.

Uno studio dell’ILO (International Labour Organization) prevede che nei prossimi 10 anni più di 24 milioni di lavoratori dovranno essere assunti nella sola UE per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, soprattutto come tecnici per l’efficienza energetica e installatori di pannelli fotovoltaici.

In ambito di economia circolare, l’agenzia Circle Economy ha calcolato che nel 2050 in Europa vi sarà richiesta per 5,7 milioni di green jobs, grazie allo sviluppo di nuovi materiali biodegradabili, all’ottimizzazione della raccolta differenziata e al riciclo chimico avanzato.

In questo contesto l’Italia intende creare almeno 100.000 nuovi posti di lavoro green entro il 2030, come annunciato dal PNRR. I green jobs rappresentano quindi sbocchi occupazionali in forte crescita nel futuro prossimo.

Green Jobs: professionalità nel settore dell’efficienza energetica

Il settore dell’efficienza energetica rappresenta una frontiera di primario interesse per progettare i lavori del futuro nel solco della transizione ecologica. I tecnici energetici si occupano di installazione e manutenzione di impianti da fonti rinnovabili, garantendone il corretto funzionamento e la piena conformità alle normative di riferimento. Gli esperti in diagnosi energetiche effettuano audit presso edifici pubblici e civili al fine di identificare interventi prioritari per il contenimento dei consumi.

I progettisti di impianti rinnovabili studiano sistemi innovativi per sfruttare risorse naturali quali sole, vento e idrogeno verde, fornendo un contributo decisivo ai lavori del futuro. Gli esperti in certificazioni collaudano gli interventi realizzati certificandone l’efficacia in termini di risparmio energetico e riduzione emissioni, secondo standard internazionali.

Tali professionalità rappresentano figure chiave per guidare la transizione del tessuto produttivo verso modelli sostenibili e a basse emissioni nell’ambito dei lavori del futuro. La domanda di queste figure professionali è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni, alla luce degli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione fissati a livello internazionale e degli incentivi previsti nell’attuale normativa italiana. Oltre alle competenze tecniche specifiche, queste professionalità dovranno sviluppare anche capacità di relazione e progettazione per assistere cittadini e imprese nella transizione.

Per le associazioni di categoria, entro il 2030 saranno necessari almeno 120.000 “green jobs” aggiuntivi in Italia, che andranno a compensare i posti di lavoro persi in alcuni settori inquinanti. Gli ambiti più strategici riguarderanno l’agricoltura biologica, l’economia circolare, l’elettrificazione dei trasporti e la forestazione sostenibile.

Il supporto da parte di istituti tecnici, università e centri di formazione continua sarà dunque cruciale per formare le competenze necessarie e rendere il nostro paese all’avanguardia nei green jobs del futuro.

Green Jobs

Green job: nuove figure nell’ambito della circular economy

L’economia circolare è una priorità per rendere compatibile lo sviluppo economico con la tutela ambientale, grazie anche alle nuove figure professionali che operano in questo settore. Gli esperti nella gestione rifiuti sviluppano sistemi innovativi per il riciclo e il recupero valorizzando scarti di produzione attraverso l’upcycling.

I progettisti di processi a basso impatto pianificano l’ottimizzazione dei cicli produttivi al fine di minimizzare sprechi e interventi di bonifica. I tecnici nella bonifica si occupano della caratterizzazione e risanamento di siti industriali dismessi per riqualificarli ai fini dell’insediamento di nuove attività, beneficianti di agevolazioni imprese.

Gli esperti di automazione applicata al riciclo meccanizzano e digitalizzano la selezione differenziata aumentandone l’efficienza. Tali professionalità risultano essenziali per conferire nuovo impulso all’economia circolare e guidare l’industria e il terziario verso un modello che valorizzi davvero le risorse. Negli ultimi anni sono nati in Italia numerosi corsi di laurea e master specificamente dedicati alla formazione nell’ambito dell’economia circolare e delle nuove professioni a essa correlate.

Gli atenei di Bologna, Padova e Torino vantano per esempio corsi di laurea magistrale in Ingegneria ambientale a indirizzo economia circolare, che forniscono competenze trasversali sulla progettazione eco-sostenibile di prodotti e processi. Si tratta di un settore in forte sviluppo che offre concrete opportunità occupazionali, anche grazie alle agevolazioni per le aziende che investono su tecnologie e competenze chiave.

 

Fattura non pagata: gli adempimenti contabili e le azioni ammesse contro il debitore moroso

Una fattura non pagata dal debitore alla scadenza comporta per il creditore una serie di adempimenti obbligatori e azioni specifiche al fine di tutelare legittimamente il proprio diritto di credito. In primo luogo, il creditore deve assolvere una serie di obblighi di natura contabile, quali l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive e in bilancio secondo criteri di competenza. Inoltre deve provvedere annualmente alla rivalutazione del debito e all’accantonamento nel fondo svalutazione crediti.

 

Tali adempimenti formali sono essenziali per dimostrare l’esistenza e la legittimità del credito in caso di eventuali controversie. Qualora i tentativi bonari di riscossione non vadano a buon fine, il secondo step prevede le azioni legali di recupero come l’ingiunzione di pagamento verso il Tribunale competente.

Se anche questa non è ottemperata, il creditore può richiedere l’esecuzione forzata attraverso il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. Solo rispettando scrupolosamente tutti gli adempimenti e attivando le opportune azioni giudiziarie, il creditore può vedere riconosciuti e soddisfatti i propri diritti di credito in maniera effettiva, legale e tempestiva.

Fattura non pagata: Gli adempimenti contabili in capo al creditore

In caso di mancato pagamento di una fattura elettronica da parte del debitore, la legge prevede una serie di obblighi contabili da parte del creditore.

Il primo adempimento è l’iscrizione del credito nel registro delle fatture attive, così da documentarne l’esistenza e consentirne il corretto rilevamento ai fini IVA. L’art. 24 del DPR 633/1972 stabilisce che l’iscrizione debba avvenire entro il termine di emissione della fattura o dell’ultimo giorno del mese in cui è stata emessa. Successivamente, in base al principio di competenza, il credito va contabilizzato nel bilancio d’esercizio relativo all’anno di emissione della fattura stessa.

Fattura non pagata

Inoltre, il credito va rivalutato annualmente applicando gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, come indicato dall’art. 1 della Legge 298/1982. Un altro obbligo è l’accantonamento nel fondo svalutazione crediti, previsto dall’art. 2426 c.c., al fine di adeguare il valore di bilancio del credito alla realistica possibilità di incasso. Il rigoroso assolvimento di tali obblighi contabili è fondamentale per assicurare trasparenza e veridicità del bilancio, nonché per dimostrare la legittimità del credito vantato in sede di eventuali azioni giudiziali contro il debitore.

Fatture non pagate: Le azioni legali per il recupero del credito

Quando il tentativo bonario di riscossione del credito non va a buon fine, il creditore può attivare le azioni giudiziarie previste dal nostro ordinamento per il recupero coattivo dell’importo dovuto. La prima azione è l’ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c, notificata presso il Tribunale territorialmente competente. Se il debitore non ottempera, si passa all’esecuzione forzata verso i beni mobili e immobili mediante pignoramento.

Ai sensi degli artt. 492 e seguenti del c.p.c., il creditore può richiedere al giudice dell’esecuzione il sequestro dei cespiti, il loro successivo vaglio e la loro alienazione all’asta fino al soddisfo del proprio credito.

Qualora i beni individuati non siano sufficienti a coprire l’intero ammontare dovuto, il debitore rimane responsabile in solido per il residuo con i propri beni futuri. In via facoltativa, il creditore può altresì scegliere di segnalare la posizione debitoria alle centrale rischi mediante l’iscrizione nell’apposito archivio dei cattivi pagatori ex art. 33 D.Lgs. 141/2010. Solo adottando le strategie legali di recupero crediti con professionalità e tempestività è possibile massimizzare la possibilità di soddisfacimento del proprio diritto di credito.

Fattura scaduta: gestione, obblighi e sanzioni

La corretta gestione della fattura scaduta richiede sempre un approccio particolarmente accorto e professionale. Questo in quanto una situazione di mancato pagamento può comportare una serie di conseguenze sia per il creditore che per il debitore.

In primo luogo, il creditore deve adottare tutte le misure contabili e amministrative previste dalla normativa per la tutela del proprio credito. È necessario iscrivere tempestivamente la fattura nel registro attivo e rivalutare periodicamente l’importo. Solo mantenendo una tracciabilità precisa è possibile attivare poi le azioni legali di recupero.

Parallelamente, è opportuno inviare formali comunicazioni di sollecito e messa in mora al debitore, per adempiere agli obblighi di legge. Solo in questo modo potranno essere evitate sanzioni amministrative in capo al creditore. Anche il debitore è soggetto a obblighi di comunicazione in caso di inadempienza. Trascurarli può comportare ripercussioni penali. Inoltre, il mancato pagamento espone l’impresa al rischio di ingiunzioni, pignoramenti e segnalazioni negative che ne compromettano la reputazione creditizia.

Gestire correttamente una fattura scaduta richiede quindi competenze specifiche per evitare errori che possano danneggiare una o entrambe le parti, compromettendo i reciproci rapporti commerciali anche per il futuro. È sempre opportuno valutare soluzioni transattive che tutelino tutti gli interessi in gioco.

Fattura scaduta: gestione e monitoraggio delle scadenze delle fatture emesse e ricevute

La corretta gestione delle fatture emesse e ricevute con scadenze differite nel tempo riveste un’importanza strategica per la capacità di fatto pagamenti e incassi dell’impresa. Monitorare le scadenze delle fatture attive e passive è il primo passo per prevenire potenziali ritardi nei pagamenti da parte della clientela o per programmare con anticipo le disponibilità finanziarie necessarie a onorare le proprie fatture in scadenza.

Fattura scaduta

A tal fine risulta fondamentale utilizzare sistemi gestionali appositamente progettati per tenere traccia dello stato delle fatture (sospese, scadute, pagate), nonché dei relativi termini di decadenza. Qualora la fattura non sia onorata entro i termini previsti, è necessario avviare formali procedure di sollecito attraverso raccomandate o pec che richiedano il pagamento entro una determinata data, pena l’avvio di azioni di recupero coattivo del credito.

È inoltre possibile valutare, se sussistenti i presupposti di fattibilità, la concessione di proroghe o rateizzazioni del debito, formalizzate mediante appositi accordi scritti al fine di tutelare ambo le parti. La corretta gestione amministrativa delle fatture scadute e la tempestiva attivazione delle procedure di sollecito risultano determinanti per massimizzare l’indice di recupero dei crediti ed evitare la generazione di residui attivi di dubbia esigibilità.

Fatture scadute: Obblighi, sanzioni e conseguenze di una fattura non pagata

Il mancato pagamento di una fattura elettronica scaduta entro i termini di legge comporta specifici obblighi per il debitore e per il creditore. Il primo, ai sensi dell’art. 1 paragrafo 6 del D.Lgs. 231/2002, deve darne tempestiva comunicazione al creditore; quest’ultimo, invece, è tenuto a iscrivere il credito nel registro delle fatture attive e nel bilancio, rivalutandolo annualmente secondo gli indici ISTAT.

Qualora permanga l’inadempienza, il creditore può attivare le procedure di recupero del credito previste dal codice civile, notificando al debitore ingiunzione di pagamento presso il giudice competente. In caso di inottemperanza, si può procedere con il pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore. L’omessa comunicazione di variazioni societarie che rendano vane le azioni di recupero è sanzionata penalmente.

L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni amministrative che vanno dal 90% al 180% dell’IVA non versata e non sono detraibili, oltre agli interessi moratori. Le sanzioni penali, invece, consistono in ammende e reclusione nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni fraudolente. Vi sono poi ripercussioni contabili quali l’adeguamento a maggiori accantonamenti a fondo svalutazione crediti, oltre alle possibili segnalazioni alla centrale rischi per l’accesso al credito del debitore inadempiente.

Fattura elettronica condominio: tutti i passaggi per una fatturazione corretta

La fattura elettronica condominio è un adempimento che richiede accurata professionalità e specifiche competenze. Infatti, il condominio presenta delle peculiari caratteristiche giuridico-amministrative che lo differenziano rispetto a una normale impresa o privato. Non avendo partita IVA, le regole per l’emissione della fattura elettronica necessitano di alcuni accorgimenti che vanno oltre le normali procedure.

In particolare, il prestatore o fornitore che emette fattura nei confronti del condominio deve avere piena padronanza delle normative civilistiche e fiscali che disciplinano la natura di questo particolare ente. Solo assimilando concetti come l’assetto organizzativo, la rappresentanza dell’amministratore, il codice fiscale dell’ente, è possibile comprendere appieno le specificità del destinatario della fattura elettronica.

Fondamentale è poi la conoscenza delle istruzioni operative emanate periodicamente dall’Agenzia delle Entrate, che riguardano aspetti come l’indicazione del codice destinatario, la conservazione dell’originale presso il Sistema di Interscambio, l’invio della copia di cortesia. Non meno importante è la padronanza delle corrette modalità di compilazione dei dati fiscali, quali natura, aliquota e assoggettabilità a ritenuta d’acconto dell’operazione, che possono variare per la specificità del destinatario.

Solo grazie a una elevata competenza “tecnica” e a una continua attività di aggiornamento normativo è possibile garantire la piena ottemperanza degli obblighi di fatturazione elettronica quando il cliente è un condominio, evitando errori nella procedura con potenziali conseguenze in termini di sanzioni.

Fattura elettronica condominio: Requisiti e adempimenti per l’emissione

L’emissione della fattura elettronica condominio deve avvenire obbligatoriamente mediante trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, salvo le previste eccezioni per i regimi agevolati. A tale proposito, è necessario che il soggetto emittente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) abilitata ai servizi telematici, attraverso la quale effettuare l’invio al SdI appositamente compilando i dati identificativi del condominio.

Nel caso il condominio non sia abilitato al servizio di fatturazione elettronica presso un gestore telematico accreditato dall’Agenzia delle Entrate e quindi sprovvisto di codice destinatario, il campo “codice destinatario” della fattura dovrà essere compilato inserendo “0000000“. Contestualmente deve essere riportato nell’apposito campo il codice fiscale del condominio, individuabile dall’atto costitutivo depositato presso l’Agenzia del Territorio. Qualora invece il condominio abbia attivato tale servizio, l’amministratore comunicherà al fornitore/prestatore il codice SdI da riportare nell’apposito campo identificativo del destinatario della fattura elettronica. Al fine di consentirne la corretta ricezione e consultazione, è inoltre necessario inviare copia della fattura elettronica, in formato Pdf/A, all’amministratore di condominio tramite PEC.

Da non tralasciare è la verifica della natura dell’operazione per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% o ordinaria del 22%, nonché l’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto nella misura del 4-20% prevista per talune prestazioni rese a favore di persone giuridiche.

Fattura elettronica condominio

Fattura elettronica a condominio: le fasi per una corretta gestione del processo

La procedura di emissione e gestione della fattura elettronica quando il destinatario è un condominio prevede diverse fasi che è importante rispettare per assolvere correttamente a tutti gli obblighi di natura fiscale e amministrativa.

In primo luogo, il soggetto emittente deve verificare preventivamente se il condominio risulti abilitato o meno al servizio di fatturazione elettronica presso un gestore telematico accreditato dall’Agenzia delle Entrate. Nel primo caso, come abbiamo visto, l’amministratore deve fornire il relativo codice SdI da inserire nel documento fiscale. In mancanza di tale codice, deve essere riportato “0000000“. Una volta predisposta e validata la fattura elettronica, questa deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio mediante il Sistema di Interscambio. Parallelamente, ne va inviata copia in formato PDF/A all’amministratore di condominio via PEC, specificando che l’originale è a disposizione nel cassetto fiscale del destinatario presso il portale dell’Agenzia.

Qualora prevista, tale fase può comprendere l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% o ordinaria al 22% in base alla destinazione del condominio, nonché la verifica dell’assoggettabilità a ritenuta d’acconto, da applicare al 4-20% in funzione del tipo di prestazione resa.

La conservazione del documento, per i successivi termini di decadenza, è assolta direttamente dal Sistema di Interscambio. L’emissione della fattura, pertanto, deve intendersi completata solo a ricevuta della conferma di regolare accettazione da parte dello stesso. L’amministratore, infine, può memorizzare la copia di cortesia per la conservazione nel fascicolo condominiale al fine di rendere disponibile la documentazione amministrativo-fiscale dell’ente.

Omessa fatturazione: cos’è e quali sanzioni amministrative sono previste

Purtroppo in Italia il fenomeno dell’omessa fatturazione, che costituisce un reato sanzionato dalla legge, risulta essere ancora piuttosto diffuso. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, l’evasione fiscale da omessa fatturazione ammonta a circa 110 miliardi di euro l’anno. Tale entità di mancato gettito fiscale costituisce da solo l’1,3% del PIL nazionale.

Anche una recente indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha stimato che almeno una transazione commerciale su tre non è adeguatamente fatturata, per un valore di diverse centinaia di miliardi di euro che escono così dal circuito formale dell’economia.

Questi numeri mostrano come, nonostante la chiara previsione normativa che sanziona l’omessa fattura, la tentazione di evadere il fisco attraverso questa pratica sia ancora molto diffusa nel tessuto produttivo italiano. Ciò arreca danni ingenti alle casse dello Stato e alleggerisce ingiustamente il carico fiscale sulle imprese oneste.

Omessa fatturazione: cos’è e quali sono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi

L’omessa fatturazione consiste nella violazione dell’obbligo, da parte di commercianti ed esercenti, di certificare i corrispettivi di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei clienti. Ai sensi della normativa vigente, che prevede anche severe “Sanzioni scontrino elettronico” per i trasgressori, i soggetti IVA residenti in Italia devono emettere la fattura elettronica o il documento commerciale equivalente nei confronti di chi acquista beni o servizi, con pochissime eccezioni.

Inoltre, al fine di consentire i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, è obbligatorio certificare fiscalmente i corrispettivi giornalieri mediante registratori di cassa telematici o trasmissione online dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi giornalieri è fondamentale per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati tra quanto registrato dai contribuenti e quanto dichiarato ai fini dell’IVA. I registratori di cassa telematici, collegati direttamente all’Anagrafe Tributaria, trasmettono in tempo reale i dati di ogni transazione.

Omessa fatturazione

In alternativa, come accennato, è possibile effettuare l’invio cumulativo dei corrispettivi emessi nella giornata entro 12 giorni, tramite apposito file ordinato per data, importo e IVA applicata. Queste modalità di certificazione online permettono al fisco di monitorare costantemente i volumi di affari e identificare eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato, per programmare poi controlli mirati antievasione. La mancata trasmissione tempestiva dei corrispettivi è sanzionata, in quanto impedisce i necessari riscontri amministrativi.

Anche la mancata emissione della fattura o il mancato invio dei dati al fisco costituisce appunto omessa fatturazione e attiva automaticamente le sanzioni previste, sia di natura amministrativa che penale a seconda della gravità dell’infrazione.

Omessa fatturazione reato: sanzioni amministrative, reati fiscali e conseguenze penali

L’omessa fatturazione configura diverse violazioni fiscali sanzionate in modo graduale a seconda della gravità. Per l’omessa o irregolare certificazione dei corrispettivi sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 500€ ad un massimo di 5000€ in caso di plurime violazioni accertate in sede di “accertamento fiscale“.

Qualora dal controllo emerga un’evasione dell’IVA superiore al 10% dei ricavi, si applica la sanzione aggiuntiva dell’1-2% del valore della cessione non documentata. Nel caso di condotte reiterate o quando l’evasione supera il 30% dell’imposta dovuta scatta la rilevanza penale per i reati di “dichiarazione infedele” o “omessa dichiarazione“.

Le pene previste sono la reclusione fino a 3 anni e multe salate. In caso di condanna si procede anche al sequestro dei beni nella misura corrispondente all’evasione accertata. Particolare attenzione è dedicata dagli organi di controllo ai casi di omessa fatturazione accertati mediante l’incrocio di banche dati nell’ambito degli “accertamenti fiscali“.

Spese di spedizione: chi le deve pagare? E come devono essere fatturate?

È vero, sul tema delle spese di spedizione applicate alle transazioni di e-commerce c’è ancora un certo grado di confusione, sia tra gli operatori del settore che tra i consumatori. Da un lato la normativa non è sempre chiarissima nel definire in modo univoco quali costi debbano essere sostenuti dal venditore e quali invece vadano addebitati al cliente.

Dall’altro anche le prassi adottate dai diversi operatori non sono pienamente uniformi, con alcuni che offrono la spedizione gratuita e altri che la fatturano separatamente. Questa incertezza risulta poco trasparente per l’acquirente, che non sempre è in grado di conoscere preventivamente a quali spese aggiuntive va incontro per ricevere il prodotto acquistato online.

È quindi auspicabile un chiarimento normativo che fissi principi comuni, indicando con chiarezza quali costi accessori siano da intendersi di pertinenza del venditore e quali invece siano legittimamente addebitabili al cliente finale. Solo maggiore trasparenza e certezza delle regole possono favorire lo sviluppo dell’e-commerce.

Spese di spedizione: Modalità di pagamento “Franco destino” e clausole di reso

Quando si effettua una transazione commerciale tramite un’attività di e-commerce con Partita IVA, è necessario definire chiaramente a quale soggetto competono le spese di spedizione.

Uno dei criteri più utilizzati è la formula del “Franco destino“, in base alla quale tutti i costi e i rischi relativi al trasporto sono a carico del venditore fino alla consegna presso il cliente. Pertanto, con questa clausola il compratore paga soltanto il prezzo del bene, mentre spese come assicurazione, imballaggio e trasporto rimangono di competenza dell’impresa con Partita IVA che commercializza tramite internet.

Altro aspetto da normare è quello della gestione di eventuali resi, indicando a quale soggetto competano gli oneri di riconsegna della merce qualora il cliente decida di restituirla. In genere, per commodity e per rispettare le norme a tutela dei consumatori, è previsto che siano a carico del venditore anche i costi di restituzione dal cliente al magazzino in caso di recesso o sostituzione di prodotti difettosi.

Spese di spedizione

È buona norma, però, che siano sempre indicati termini esatti ed esaustivi:

  1. Le clausole di reso dovrebbero sempre specificare entro quali termini il cliente può restituire la merce e se sono ammessi resi parziali;
  2. Nel caso di sconti o promozioni con spese di spedizione azzerate, vanno chiarite le condizioni per usufruirne (es. importo minimo dell’ordine);
  3. Quando si tratta di spedizioni verso l’estero è importante verificare eventuali limitazioni o costi aggiuntivi doganali da comunicare al cliente;
  4. Per i beni deperibili può prevedersi un termine massimo di giacenza in magazzino per il reso, oltre il quale non è più accettato;
  5. È buona norma indicare i tempi standard di consegna per le diverse zone e modalità di trasporto (postale, corriere), con dicitura “salvo imprevisti”.

Questi aspetti contribuiscono a rendere l’offerta più trasparente e le condizioni di acquisto definitivamente chiare al consumatore.

Costi di spedizione: obblighi fiscali e fatturazione delle spese accessorie

Quando un’azienda opera nell’ambito dell'”economia digitale“, deve prestare attenzione agli obblighi fiscali connessi alle spese di spedizione.

Qualora siano fatturate separatamente, è necessario emettere una fattura elettronica  dedicata alle sole spese accessorie di trasporto, imballaggio e simili. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati attraverso i corrispettivi rilasciati dal vettore.

L’IVA calcolata sul valore delle spese di consegna deve essere dedotta dall’impresa qualora ricorrano i requisiti per l’operazione intracomunitaria, come nel caso di spedizioni Cross Border verso acquirenti di altri Paesi UE. In sede di dichiarazione annuale, tutti i costi connessi al ciclo produttivo e distributivo sostenuti dall’operatore digitale potranno essere portati in detrazione, deducendo l’imposta sul valore aggiunto relativa. È quindi fondamentale garantire la piena tracciabilità fiscale di tutte le voci di spesa accessorie per non incorrere in errori o omissioni.