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Territorialità iva delle operazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto

L’articolo precedente: “Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve” abbiamo visto a cosa serve un modello Intrastat e quando e perché deve essere compilato. Si tratta di un argomento strettamente correlato con quello che vogliamo affrontare in questo nuovo articolo: la territorialità IVA. Prima di tutto chiariamo cosa si intende con questo concetto. Si tratta di un requisito fondamentale con il quale è possibile verificare il luogo di applicazione ai fini IVA per tutte le operazioni, effettuate o ricevute, dai soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

Il regime territoriale esiste ormai da moltissimi anni, ma ha subito notevoli modifiche a seguito della direttiva 2008/8/Ce. La principale modifica introdotta dalla direttiva è quella secondo la quale, affinché un’operazione si possa dire rilevante ai fini IVA, è necessario che questa avvenga sul territorio della Repubblica Italiana (a esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano).

Territorialità IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi

Un’operazione rilevante ai fini IVA, per essere considerata tale, deve avvenire sul territorio dello stato italiano. Lo stabilisce l’articolo 1 del DPR n°633/1972, che cita:

“l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate“

Questo significa che, un’operazione può essere rilevante ai fini Iva se esistono i seguenti requisiti:

  • soggettività – operazione svolta nell’esercizio di impresa arte o professione
  • oggettività – deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
  • territorialità – deve avvenire nel territorio dello Stato italiano

Territorialità IVA e operazioni intracomunitarie

Tutte le operazioni per le quali non è possibile riscontrare i tre requisiti precedenti, sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione IVA. Quindi, anche laddove manca il terzo requisito, rappresentato dalla territorialità IVA, l’operazione deve essere esclusa da quelle a cui è possibile applicare l’IVA. Da chiarire che le operazioni non territoriali e le operazioni non imponibili, non sono la stessa cosa. Le operazioni non imponibili, sono attività di cessione di beni e servizi per le quali non è applicabile il regime IVA, a prescindere dalla soddisfazione di uno, due o di tutti e tre i requisiti precedentemente elencati.

Territorialità iva

Quindi, la prima cosa da fare con un’operazione, è quella di capire se questa rientra o meno nel campo di applicazione del tributo. La verifica è possibile controllando che i requisiti sopra elencati, siano o meno soddisfatti. Chiarito il punto sono poi da escludere tutte le operazioni per le quali sono previste speciali esenzioni e fattispecie di non imponibilità. Solo al termine dei controlli si potrà parlare di operazioni imponibili IVA.

Come verificare il requisito di territorialità Iva

Il terzo requisito, quello relativo alla territorialità Iva prevede che la cessione del bene o servizio sia da considerarsi effettuata in Italia se:

  • il bene si trova in Italia al momento dell’operazione
  • è un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione
    • Bene nazionale – vale a dire prodotto in Italia
    • Bene comunitario – prodotto in uno o più degli stati membri della comunità Europea
    • Nazionalizzato – prodotto in paese extra UE e definitivamente importato in Italia
    • Bene vincolato al regime della temporanea importazione – prodotto extra europeo, ma importato temporaneamente in Italia per una successiva lavorazione. A seguito di questa lavorazione, per il bene è prevista una nuova esportazione ed è quindi destinato al traffico internazionale.

Territorialità IVA per prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi “generici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Le prestazioni di servizi “specifici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Il consumatore ha assunto, con le nuove disposizioni di legge, un ruolo predominante nell’identificazione della territorialità IVA. Infine i servizi resi da soggetti UE nei confronti di operatori nazionali dovranno essere regolarizzati con emissione di autofattura e relativi adempimenti.

Per l’identificazione e la corretta fatturazione delle operazioni IVA è necessario rivolgersi sempre a un esperto professionista del settore. Occorre un’attenta e precisa pianificazione fiscale internazionale, per non incorrere in eventuali errori che potrebbero portare all’applicazione di sanzioni e ammende.

Tuir: cos’è e a cosa serve il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Tuir è acronimo di Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Come dice il nome stesso, disciplina  la tassazione dei redditi di qualunque tipologia di contribuente. Che si tratti di persona fisica, piuttosto che di società, il TUIR è sempre il punto di riferimento a cui rivolgere la propria attenzione. È presente in Italia dal 1986, quando venne introdotto nell’ordinamento dal D.P.R. 917. È in continuo divenire, sempre in aggiornamento per stare al passo con i tempi e disciplinare al meglio l’argomento (spinoso) legato alla tassazione dei redditi. Si tratta di un argomento piuttosto lungo e complesso, più che altro forse, spinoso perché tocca un soggettivamente chiunque. Non si tratta infatti, di una normativa che riguarda esclusivamente le società, i liberi professionisti, le PMI e i commercianti, ma chiunque produca un qualunque tipo di reddito nel nostro paese. Cerchiamo quindi di capire com’è fatto, cosa contiene e a cosa disciplina, nello specifico.

TUIR: com’è strutturato

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi è suddiviso in quattro diverse parti:

  • IRPEF
  • IRES
  • Operazioni di carattere straordinario e operazioni di carattere internazionale
  • Disposizioni varie, transitorie e finali

Ciascuna parte è a sua volta suddivisa in Capi svariati Articoli. Per capire meglio la struttura del testo ne riportiamo la suddivisione nei vari capitoli interni:

IRPEF

  • Titolo I – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Seguono poi i Capi dal I al VII, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 1-24)
  • Redditi fondiari (artt. 25-43)
  • Redditi di capitale (artt. 44-48)
  • Redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52)
  • Redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54)
  • Redditi di impresa (artt. 55-66)
  • Redditi diversi (artt. 67-71)

IRES

  • Titolo II – Imposta sul reddito delle società

Seguono poi i Capi dal I al VI, dedicati a:

  • Soggetti passivi e disposizioni generali (artt. 72-80)
  • Base imponibile società/enti commerciali residenti (artt. 81-142)
  • Enti non commerciali residenti (artt. 143-150)
  • Società ed enti commerciali non residenti (artt. 151-152)
  • Enti non commerciali non residenti (artt. 153-154)
  • Base imponibile per alcune imprese marittime (artt. 155-161)

Tuir

Disposizioni comuni

  • Titolo III – Disposizioni comuni

Seguono poi i Capi dal I al V, dedicati a:

  • Disposizioni generali (artt. 162-164)
  • Redditi prodotti all’estero e rapporti internazionali (artt. 165-169)
  • Operazioni straordinarie (artt. 170-177)
  • Operazioni straordinarie fra soggetti di diversi stati membri UE (artt. 178-181)
  • Liquidazione volontaria e procedure concorsuali (artt. 182-184)

Titolo IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 185-191)

TUIR: modifiche e aggiunte

Come detto in apertura articolo, il TUIR è un testo sempre in continuo aggiornamento, che cerca di stare così al passo con i tempi. Lo scopo dei vari aggiornamenti, è quello di riuscire a disciplinare al meglio una materia vasta e complessa che cambia di anno in anno in base alla nascita di nuove esigenze fiscali ed economiche, nonché di dinamiche socio-politiche. Le varie modifiche apportate al testo unico vanno, di conseguenza, a incidere su ogni singolo contribuente italiano. Dalla persona fisica, all’azienda più piccola, fino ad arrivare alle società strutturate in compagnie maggiori che emettono ogni anno diverse centinaia di migliaia di fatture elettroniche.

Una delle ultime e più importanti modifiche al TUIR è stata quella applicata con il DLGS 344 del 12 dicembre 2003. Questa norma ha infatti introdotto nel testo unico l’IRPEG= Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche e l’IRES=Imposta sul Reddito delle Società. 

Per quanto riguarda l’IRES, negli articoli: “Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP” e “Irpef e Ires: cosa sono e come funzionano” abbiamo già visto cos’è e quando grava sulle spalle dei contribuenti. Per quanto riguarda invece l’IRPEG, spendiamo qualche parola.

L’IRPEG è stata il precursore dell’IRES. Era una imposta italiana di tipo proporzionale. Dal 1° gennaio 2004 è stata definitivamente sostituita dall’IRES. Lo scopo è stato quello di disciplinare il regime fiscale dei capitali e delle imprese seguendo il modello prevalente nei Paesi membri dell’Unione Europea. Ai tempi fu una modifica radicale e profonda per il Testo unico sulle imposte sui Redditi, che segnò un punto di svolta per tutti. Il Decreto Legislativo artefice di questa modifica fu il 12 dicembre 2003, n. 344 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80“.

Welfare aziendale: cos’è e a cosa serve

Il welfare aziendale è un insieme di iniziative, beni e servizi, messi a disposizione delle aziende come sostegno al reddito. Serve per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dei lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato. Il termine deriva dall’inglese e significa “benessere”, ma anche sussidi e assistenza sociale. Il welfare aziendale può avere carattere pubblico, privato, oppure aziendale. In Italia, negli ultimi anni, si è riscontrato un sostanziale aumento di piani welfare, sempre più ricchi di beni e servizi.

Welfare aziendale: definizione e agevolazioni

Quindi il welfare aziendale è un piano che l’azienda prevede per l’assegnazione di benefit ai propri dipendenti. Si tratta di un programma che comprende benefici quali beni, prestazioni, opere e servizi di natura, oppure elargiti sotto forma di rimborso spese. I welfare aziendali possono essere costituiti in diverse modalità:

  • per volontà del datore di lavoro attraverso un regolamento aziendale
  • tramite contratto/accordo aziendale
  • attraverso una previsione espressa nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Mettere a disposizione dei benefit per i propri dipendenti, consente ai datori di lavoro di accedere a specifici privilegi fiscali. Ad esempio, i welfare aziendali consentono ai datori di godere dell’esenzione contributiva e della deducibilità totale o parziale dal reddito d’impresa, sempre secondo gli attuali criteri di legge. Da parte loro invece, i dipendenti che beneficiano dei benefit messi a loro disposizione, sono esentati, in maniera totale o parziale, da imposte e contributi.

Welfare aziendale: cos’è

Entrando nello specifico i welfare aziendali sono un insieme di prestazioni non monetarie che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti. In altre parole, si tratta di agevolazioni aggiuntive alla retribuzione percepita dai dipendenti. I benefit concessi possono avere varia natura:

Ciascuna di queste forme gode di un particolare regime fiscale agevolato, sia per il dipendente che per il datore di lavoro. La diffusione dei welfare aziendali, negli ultimi anni, è stata particolarmente marcata. Una situazione che ha portato, addirittura, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro, a prevedere degli importi annuali che il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori (come ad esempio è successo nel settore dell’industria metalmeccanica).

 

Welfare aziendale

Tutti i benefit previsti

Come abbiamo visto i welfare aziendali prevedono una serie precisa di agevolazioni non monetarie a disposizione dei dipendenti. Il pacchetto di agevolazioni è definito dal datore di lavoro. Questi può scegliere tra molteplici alternative. Infatti, la normativa fiscale prevede che i welfare possano essere:

  • buoni d’acquisto per il carburante
  • contributi per shopping o spesa al supermercato
  • sport e benessere, tempo libero, cultura e formazione
  • previdenza complementare;
  • assistenza sanitaria integrativa
  • rimborsi scolastici

Le tipologie di welfare aziendale che possono essere messe a disposizione dei dipendenti, sono individuate dalla normativa fiscale (art. 51 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi).

Il piano welfare aziendale è comunque stabilito in piena autonomia direttamente dal datore di lavoro. Nel processo decisionale non sono interpellati i dipendenti, né le associazioni sindacali (a eccezione della costituzione del welfare aziendale relativo al premio di produzione). Esiste un’unica caratteristiche che deve sempre essere rispettata. L’erogazione ai welfare è subordinata al raggiungimento di risultati. È il datore di lavoro che determina liberamente gli obiettivi da raggiungere.

Esiste anche un’alternativa che consente al datore di lavoro di permettere ai dipendenti di convertire tutto, o parte, dei premi produzione, in welfare. In questo caso ci sono però alcune regole da seguire:

  • è necessaria una contrattazione di secondo livello
  • il contratto d’accordo deve essere depositato sul portale ministeriale
  • è indispensabile prevedere l’indicazione di precisi parametri misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. In questi casi, inoltre, la decisione di convertire il proprio premio di risultato deve essere presa liberamente dal singolo lavoratore.

Flexible benefit VS premi di risultato

Le varie leggi di stabilità che si sono susseguite dal 2016 ad oggi, hanno agevolato la diffusione dei welfare aziendali. Lentamente questi stanno andando a sostituire i vecchi premi di produzione. La grande differenza che intercorre tra premi di produzione e welfare aziendali, sta nella flessibilità dei benefit. Sono infatti definiti anche come flexible benefit, vale a dire “flessibili”. Proprio la loro versatilità consente al lavoratore di scegliere come “spendere” il proprio portafoglio di benefit messi a disposizione dal datore di lavoro.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.

Rimborso spese e regime forfettario: cosa sono e come funzionano

Per rimanere nel regime forfettario è necessario non superare la soglia di compensi e ricavi pari a 85.000€ annui, come visto nell’articolo: “Regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche”. Il rimborso spese contribuisce alla formazione del reddito e al raggiungimento del limite di fatturato di 85.000€ annui imposto per il regime forfettario. È inoltre impossibile, per questo regime, dedurre le spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Esiste però un’eccezione. Infatti il rimborso spese non concorre al calcolo del reddito imponibile, quando queste sono sostenute dal professionista come anticipazione a nome e per conto del cliente.

Vediamo di capire meglio come funziona.

Rimborso spese: le varie tipologie di rimborsi

La definizione: “anticipazione a nome e per conto del cliente”, assume, per il regime forfettario, una particolare accezione. Esistono diverse tipologie di spese che il forfettario può trovare a dover sostenere e, di conseguenza, per ciascuna di esse, un determinato rimborso.

Ad esempio, le spese prepagate dal committente, altro non sono che costi sostenuti in via anticipata dal cliente/committente, prima dell’inizio del lavoro stesso. Per capire meglio di cosa si tratta, si può pensare ai biglietti del treno, dell’aereo o del noleggio di un’autovettura, prima il viaggio del forfettario abbia inizio. Affinché il rimborso spesa possa rientrare in questa specifica categoria, la fattura elettronica deve, obbligatoriamente, essere intestata al cliente/committente. Può, ma non è obbligatorio, contenere il riferimento al forfettario, vale a dire a colui che ha beneficiato del bene/servizio.

Il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nell’articolo 54, comma 1, ha specificato dettagliatamente che, in questo caso, le spese sostenute non corrispondono a un compenso. Essendo poi un costo sostenuto direttamente dal committente/cliente, non c’è bisogno nemmeno del rimborso. A tal proposito, il professionista non deve inserire questa voce nella fattura elettronica che emette al cliente per le proprie prestazioni.

Rimborso spese effettuate a nome e per conto del cliente

Altro caso relativo al rimborso spese per il regime forfettario è quello nel quale le spese sono sostenute direttamente dal professionista, ma la fattura è intestata al cliente. In pratica, paga materialmente il forfettario, ma la fattura è fatta intestare al cliente. Questa è l definizione vera e propria di “anticipazioni a nome e per conto del cliente”.

In questo caso, il professionista, in seguito, può chiedere al cliente il rimborso della spesa sostenuta. Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”. Sarebbe importante, inoltre, allegare alla fattura anche le spese intestate al cliente. Valgono come controprova per gli importi sostenuti.

Rimborso spese

È necessario stabilire a priori con il cliente queste precise spese. Alla fine del lavoro, il loro importo deve poi corrispondere a quello concordato con il committente.

La scelta del metodo di rimborso spese è molto importante. Infatti i rimborsi a forfait sono considerati sempre un ricavo. Significa che contribuiscono all reddito imponibile.

Rimborso spese a nome e per conto proprio

Altra categoria molto importante di rimborso spese per il regime forfettario. A differenza delle spese precedenti, queste sono sostenute e intestate, direttamente a nome del forfettario. Concorrono al raggiungimento del limite della fattura, previsto per il regime (85.000€). Sono inoltre oggetto di calcolo di imposte e contributi, fiscali e previdenziali.

In questo caso il professionista che ha sostenuto la spesa, nella fattura elettronica che emette al cliente per la sua prestazione, deve indicare il rimborso spese da ricevere. Essendo parte del compenso, le spese sostenute dal professionista sono soggette alla ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale e contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole sono considerate imponibile ai fini di IVA.

Esistono due diverse tipologie di rimborso: analitico e forfettario.

Il rimborso spese analitico si ha quando il professionista raccoglie semplicemente le note spese e i documenti attestanti i costi sostenuti e li mostra al cliente. Il rimborso forfettario invece consiste in una somma concordata con il cliente da destinare al professionista per far fronte alle diverse spese.

Ravvedimento operoso 2021: cos’è, come funziona e quali sanzioni prevede

Il ravvedimento operoso è uno strumento ideato da Agenzia delle Entrate che permette ai contribuenti che vogliono mettersi in regola spontaneamente con il fisco. Si tratta quindi di uno strumento utilizzabile nei casi di violazioni, omissioni, pagamenti insufficienti e dichiarazioni dei redditi errate. Con il ravvedimento operoso 2021 è possibile sanare eventuali violazioni pagando delle sanzioni ridotte e applicando degli interessi di mora in base al numero dei giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. In questo modo i contribuenti che vogliono mettersi in regola fiscalmente in modo spontaneo, pagano delle sanzioni notevolmente ridotte rispetto a quelle che riceverebbero se aspettassero l’accertamento fiscale.

Ravvedimento operoso 2021: quando si applica e quali sono i vantaggi

Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti (o quasi) privati cittadini e imprese. Introdotto in Italia dall’art 13 del Decreto legislativo n° 472 del 1997 ha portata a una diminuzione delle sanzioni applicabili a chi commette violazione fiscale. Si può utilizzare nei casi di:

  • versamenti omessi
  • pagamenti ritardati
  • versamenti errati o insufficienti
  • dichiarazione dei redditi omesse, oppure in ritardo, o ancora errate o insufficienti
  • comunicazioni omesse, presentate in ritardo o sbagliate

Ravvedimento operoso 2021

I vantaggi di sfruttare il ravvedimento operoso 2021 si possono riassumere in quattro diversi punti:

  1. pagare una sanzione ridotta in base al numero dei giorni del mancato, ritardato, o insufficiente adempimento
  2. avere la possibilità di saldare un tributo omesso, ritardato o insufficiente
  3. presentare comunicazione o dichiarazione dei redditi omessa
  4. pagare gli interessi di mora legali solo in base al tasso legale annuo stabilito dalla BCE

Ravvedimento operoso 2021: uno strumento versatile e potente

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è piuttosto semplice. In pratica un contribuente, cittadino o impresa che sia, che ha commesso una violazione fiscale, sa che può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso 2021 per sanare la violazione stessa, pagando solo la sanzione ridotta, il tributo omesso e gli interessi di mora, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento per mettersi in regola spontaneamente. Nessuna lettera, comunicazione, o sollecito è inviata al contribuente per far presente che può pagare una sanzione ridotta, adottando questo sistema. È possibile usufruire del ravvedimento anche quando è già iniziata la procedura di accertamento della violazione, o la sua contestazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento operoso 2021 è usufruibile solo per mettersi in regola con tributi e tasse dell’Agenzia delle Entrate: IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, di bollo, successione, ecc…

Anche i contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di accertamento fiscale, possono ancora ricorrere all ravvedimento operoso. Non è invece più possibile farvi ricorso nei casi in cui la notifica è per atti di liquidazione, accertamento. Allo stesso modo non si può utilizzare questo strumento in caso di ricezione di comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controlli automatici, o del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tipologie di ravvedimento operoso

Ne esistono di ben 5 diverse tipologie, suddivise in base alle percentuali sanzionatorie applicate. I ravvedimenti quindi possono essere:

  • sprint – se il pagamento è effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1%
  • breve – se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,5%
  • intermedio – se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,67%
  • lungo – se il pagamento è effettuato entro lo stesso anno della violazione (o meglio, entro la dichiarazione dei redditi successiva) e corrisponde all’3,75%
  • lunghissimo – se il pagamento è effettuato entro e oltre i due anni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’4,95-5,00%

Ravvedimento operoso 2021 ed interessi di mora

È quindi possibile pagare usando lo strumento del ravvedimento operoso, saldando la sanzione prevista, ma ridotta, il tributo omesso, insufficiente o in ritardo e infine sommando anche gli interessi di mora.

Gli interessi di mora del ravvedimento operoso 2021 si calcolano in base al tasso legale, vale a dire al tasso effettivo 2021 fissato dal nuovo decreto MEF. Un tasso che rimane valido fino al 31 dicembre del 2021 e che risulta essere pari allo 0,01%. La formula esatta per effettuare il calcolo è la seguente:

Tasso ufficiale interessi di mora X € contributi X numero di giorni trascorsi dalla violazione / 36500

Il ravvedimento operoso 2021 può essere pagato mediante F24 (imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA, imposta sugli intrattenimenti), F23 (tributi indiretti), F24 Elide (tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili).

Fare impresa: cosa significa aprire partita IVA nel 2021

Fare impresa nel 2021 vuol dire avere sicuramente grande coraggio visto il periodo delicato che sta attraversando l’economia, ma vuol dire anche gettarsi in un mercato che sta subendo una grande trasformazione a livello digitale. Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono solo 2 dei pilastri di un’impresa completamente nuova che sta cercando di trovare la sua dimensione. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i passi per fare impresa nel 2021 e soprattutto quanto costa farlo.

Fare impresa: quando si apre una partita IVA

Fare impresa non vuol dire altro se non fare il grande passo ed entrare nel mondo della partita IVA, la cui apertura è indispensabile per tutti coloro che superano i 5.000 euro annui di reddito svolgendo un’attività da libero professionista o da imprenditore. Quando si parla di Partita IVA ci si riferisce a un codice numerico di 11 cifre che rilascia l’Agenzia delle Entrate e che identifica una certa impresa sul mercato o appunto un libero professionista. Niente di complicato vero? Se non fosse per tutta una serie di obblighi a cui si deve far fronte dal momento in cui si apre partita IVA.

Come si apre Partita IVA

 

La prima cosa che ti occorre per poter ottenere il tuo numero di Partita IVA è un indirizzo di posta elettronica certificata (la classica PEC per intenderci) che verrà utilizzata per ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Il proprio numero di partita IVA verrà poi richiesto all’Agenzia delle Entrate o affidandosi a un professionista in grado di svolgere tutte le pratiche al nostro posto oppure in completa autonomia compilando un apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere inserito il codice ATECO della propria attività.

Un percorso piuttosto semplice questo, riservato però ai liberi professionisti. Per gli imprenditori invece si procederà all’iscrizione tramite la Camera di Commercio, la comunicazione di inizio attività al Comune in cui quest’ultima ha sede legale (SCIA) e contestualmente avverrà anche l’iscrizione alla gestione INPS per Commercianti e artigiani. Se tutto ciò in precedenza avveniva con la consegna manuale di alcuni moduli, a oggi il tutto avviene per via telematica, accedendo al sito della Camera di Commercio e del Comune, nella sezione Impresa in un giorno.

Se tale procedimento viene portato a termine in maniera autonoma, l’apertura della partita IVA non prevede alcun costo, se ci si affida a un professionista, allora se ne pagherà la parcella.

Fare impresa: a cosa serve la partita IVA

Quindi per poter dire che si sta facendo impresa occorre aprire la partita IVA, ma a cosa serve questo codice numerico? La partita IVA permette:

  • di verificare che il soggetto abbia i requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Questo succede soprattutto in tutte quelle professioni in cui è richiesto l’iscrizione all’Albo;
  • permette di assolvere l’obbligo di iscrizione alla posizione previdenziale INPS per il pagamento dei contributi dovuti e all’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro;
  • determina la forma giuridica dell’attività e il relativo regime fiscale.

Per dirla in poche parole la partita IVA è quell’elemento che permette all’azienda o al libero professionista di effettuare compravendite di beni e servizi ed emissione di fattura o scontrino fiscale.

Fare impresa

Regime forfettario vs regime ordinario

Come anticipato poco fa l’apertura della Partita IVA permette di determinare anche il tipe di regime a cui si aderisce. In genere la scelta avviene tra il regime forfettario e quello ordinario. A livello generico è possibile affermare che al di sotto dei 85.000 euro annui di ricavo è possibile aderire al regime forfettario a meno che non ci siano anche altri requisiti minimi non soddisfatti.

Al di sopra dei 85.000 euro di ricavi occorre procedere ad adesione al regime ordinario. Questo prevede l’aliquota fissa al 22% sul reddito imponibile. L’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta fino a un minimo del 4% applicato alle attività che producono beni di prima necessità.

Con il regime forfettario invece si gode di non poche agevolazioni. Tra queste l’aliquota unica del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfettaria. Il calcolo è stabilito anche in base al proprio codice ATECO. Inoltre per tutti coloro che avviano una nuova attività per i primi 5 anni, l’imposta dovuta si riduce al 5%. Successivamente passa al 15%.

 

SIMEST: cos’è e cosa fa la Cassa depositi e prestiti

La SIMSET è una società del Gruppo depositi e prestiti creata dal Ministero del commercio con l’estero. Si tratta di una Società Italiana per le Imprese Miste all’Estero ed è normata dalla legge 100/1990: “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero”.

Questa dispositiva stabiliva la creazione di una società italiana per le società all’estero. In altre parole la SIMEST ha il compito di sostenere, promuovere e assistere, le imprese italiane presenti nei paesi Extra UE. L’assistenza e la consulenza può volgere su qualunque argomento, dalla fatturazione elettronica (ove richiesta e necessaria), ai corrispettivi giornalieri, dai dazi doganali, ai processi di internalizzazione.

Dal 2011 la SIMEST ha il potere di acquisire anche partecipazioni di minoranza in Italia e nell’Unione europea a condizioni di mercato e senza alcuna agevolazione. Nel 2016 la svolta, durante la quale SIMEST è inglobata dal gruppo Cassa depositi e risparmi che la incorpora nella SACE. Si crea così il famoso Polo dell’Export e dell’internalizzazione del Gruppo. I servizi e l’assistenza è quindi raggruppata in un unico grande gruppo, a cui possono fare riferimento le varie imprese costituite nei paesi extra UE. Le partite IVA create hanno così un punto di riferimento per il loro intero ciclo progettuale. Dall’apertura dell’attività, con la valutazione di apertura, fino all’integrazione/inserimento nella realtà straniera e la relativa espansione attraverso investimenti diretti.

SIMEST: finanziamenti agevolati e a fondo perduto

SIMEST lavora attivamente in Italia e all’estero per sostenere le imprese nostrane nei paesi extra UE. Dal 3 giugno di quest’anno sono riprese le attività legate alla ricezione delle domande di finanziamento agevolato e a fondo perduto. Un punto di fondamentale importanza per le imprese esportatrici.

Le novità più allettanti riguardano, a differenza del 2020, i finanziamenti a fondo perduto, il cui contributo può arrivare addirittura al 50% delle domande presentate. A causa della pandemia da Covid-19, il legislatore ha previsto una serie di aiuti a favore delle imprese esportatrici, per sostenere e promuovere la ripresa economica italiana. È nato così il Fondo 394/81, gestito direttamente dalla SIMEST. Il fondo prevede una serie corposa di bandi a favore delle imprese, che contemplano quote a fondo perduto anche del 40%-50% della domanda di finanziamento presentata. Includono inoltre finanziamenti agevolati al tasso di riferimento UE per la parte richiesta rimanente.

La quota totale del contributo a fondo perduto, prevedeva un totale pari a 1.800.000€

SIMEST

Le misure di finanza agevolata

L’iniziativa era già stata promossa nel corso del 2020 e aveva riscosso un enorme successo. Infatti le richieste di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto erano arrivate a quota 2 miliardi di euro dal 1° gennaio. Per questo motivo la SIMEST ha deciso di presentare anche quest’anno diverse misure di finanza agevolata.

Tra queste ricordiamo le più importanti:

  • Patrimonializzazione – indice di indipendenza finanziaria
  • Inserimento in mercati esteri, o ampliamento di strutture già esistenti
  • Temporary Export Manager – professionista che segue, in outsourcing, gli uffici commerciali di aziende, allo scopo di far crescere, o consolidarne, le vendite in mercati esteri
  • E-commerce, o marketplace
  • Fiere, mostre e missioni estere
  • Programmi di assistenza tecnica
  • Studi di fattibilità in paesi esteri

Le imprese possono presentare le proprie domande e, se il finanziamento dovesse venire accettato, sarà finanziato direttamente dalla stessa SIMEST. Ogni singola voce dell’elenco precedente, tranne la prima (patrimonializzazione delle imprese esportatrici), può essere presentata svariate volte. Esiste inoltre una misura specificatamente pensata per le imprese che organizzano eventi e fiere, che prende il nome di patrimonializzazione a supporto del sistema fieristico.

SIMEST: come presentare le domande

Per la presentazione delle domande di finanziamento e di contributi a fondo perduto, è stato creato uno specifico portale di riferimento. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 3 giugno 2021. L’iter di verifica e accettazione segue un ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse. È sempre bene compilare e preparare la documentazione necessaria in largo anticipo, visto quanto sono allettanti i contributi e le agevolazioni concesse.

Pace contributiva: cos’è, come funziona e chi può beneficiarne

La pace contributiva, da poco introdotta grazie ad una nuova legge, è una misura che permette di andare in pensione prima della scadenza del periodo previsto. Uno strumento che può essere utilizzato dai lavoratori più giovani, per riscattare fino a 5 anni di contributi, scaricando il costo delle tasse. In alcuni casi è previsto anche che l’onere di riscatto sia sostenuto dal datore di lavoro. La pace contributiva può essere utilizzata per andare a coprire vari versamenti di contributi mancanti tra l’anno di iscrizione all’INPS e l’ultimo anno in cui sono stati versati gli ultimi contributi. Gli anni riscattabili però non possono essere già oggetto di obbligo contributivo o coperti da altra contribuzione versata altre forme di previdenza obbligatoria. Il riscatto è inoltre rateizzabile senza interessi.

Pace contributiva: gli anni riscattabili

Esistono dei casi particolari e delle eccezioni alla pace contributiva, ma in linea generale gli anni riscattabili per quasi la totalità dei lavoratori sono:

  • anni di lavoro all’estero
  • corsi di laurea
  • corsi per diplomi universitari, di specializzazione
  • dottorati di ricerca
  • periodi di aspettativa non retribuita per assistenza e cura dei disabili, sino a un massimo di 5 anni
  • congedo familiare per gravi motivi (massimo due anni)
  • congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro (massimo 5 anni)
  • sospensione o interruzione del rapporto lavorativo (massimo 3 anni)
  • formazione professionale
  • studio e ricerca ed inserimento nel mercato di lavoro
  • intervalli tra lavori saltuari e discontinui (come quelli stagionali o temporanei)
  • intervalli tra un part-time e l’altro
  • servizio civile universale (sempre se non coperto da contribuzione obbligatoria

Pace contributiva

Pace contributiva: le forme assicurative previste

Secondo il decreto ministeriale di riferimento è quindi possibile riscattare, in tutto o in parte, anni di mancati versamenti contributivi. Per farlo sono state creare delle formule assicurative particolari:

  • assicurazione generale obbligatoria (AGO), a sua volta suddivisa in:
  1. fondo speciale degli addetti ad attività commerciali, o gestione speciale Commercianti
  2. fondo della previdenza degli artigiani
  3. sistema dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri
  • fondi esonerativi dell’AGO:
  1. ad esaurimento degli spedizionieri doganali (confluita nell’Inps a seguito della soppressione operata nel 1997)
  2. speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere
  3. ad esaurimento del consorzio autonomo del porto di Genova e Trieste
  4. speciale dei lavoratori dipendenti di ex-enti creditizi
  • forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, Enpals…)
  • gestione separata

come già specificato, i periodi riscattabili non devono essere soggetti a diverso obbligo contributivo, né coperti da altre forme previdenziali. È possibile riscattare al massimo 5 anni di contributi.

I soggetti beneficiari

La pace contributiva non è aperta a tutti i lavoratori. La possono infatti richiedere e sfruttare solamente i lavoratori:

  • iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, oppure ad altre forme sostitutive ed esclusive, o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, o, ancora, alla gestione separata
  • non sono già titolari di pensione
  • sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

In altre parole tutti quei lavoratori che contano contributi versati alla data del 31/12/1995, non possono beneficiarne. Allo stesso modo non ne beneficiano i lavoratori iscritti ad una o più casse professionali, oppure che non risultano essere registrati a nessuna gestione amministrata dall’INPS.

Pace contributiva: il calcolo

Gli anni da riscattare con il sistema della pace contributiva sono calcolati con il sistema contributivo. Ci sono quindi alcune regole generali che valgono per tutti i calcoli e le situazioni possibili:

  • ad ogni anno da riscattare va applicata l’aliquota vigente nella gestione previdenziale a cui appartiene l’iscritto (33% per i dipendenti), per il reddito imponibile degli ultimi 12 mesi
  • (imponibile ultimi 12 mesi X aliquota contributiva X numero anni da riscattare)
  • L’imponibile è da rapportare a mese, o settimana qualora non risultino annualità intere
  • quando l’imponibile è inferiore al reddito minimale, o non sono stati percepiti redditi, l’aliquota si applica sul minimale annuo.

Come già anticipato, l’onere del riscatto è rateizzabile, senza interessi, per un massimo di 120 rati, vale a dire 10 anni. Il datore di lavoro volendo può pagare tutto o parte del riscatto, devolvendo i premi di produzione  del lavoratore a tale scopo. In questo caso il costo può essere dedotto dal reddito d’impresa. Per il dipendente questo costo, non è comunque considerato un reddito imponibile.

Il versamento può avvenire in un’unica rata, oppure rateizzato in massimo 120 rate (10 anni). In caso di rateizzazione, ogni rata non può essere inferiore a 30€. Il costo del riscatto, infine, è detraibile nella misura del 50% dall’IRPEF. Questo è ripartito in 5 diverse quote annuali, costanti e di egual importo per ogni anno successivo.

Spese detraibili: cosa sono e quali sono quelle detraibili nel Modello 730

Quest’anno le dichiarazioni 730 vedono introdotta una significativa novità: le spese detraibili certificate. Si tratta di una iniziativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 che individua delle spese per cui è prevista una detrazione d’imposta del 19% in fase di dichiarazione dei redditi. A questa, di conseguenza, di applica l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti in parola.

Spese detraibili: cosa sono

La Legge di bilancio 2020, articolo 1 comma 689 ha reso obbligatorio la tracciabilità delle spese detraibili al 19%. Questo significa che, affinché possano essere considerate spese detraibili certificate e comparire nel Modello 730, devono essere tracciate. In altre parole si tratta di spese pagate tramite un metodo di pagamento tracciato, verificabile dalle autorità giudiziarie (bonifico bancario, bonifico postale, carte di credito, carte di debito, assegni bancari o postali).

I pagamenti in contanti invece, anche se consentiti, non godono dell’agevolazione fiscale di detrazione del 19%.

Spese detraibili certificate: quali sono

Come specificato al paragrafo precedente, si tratta di spese sostenute attraverso un pagamento tracciato, controllabile dalle autorità giudiziarie. Tra queste, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricordiamo le spese:

  • assicurative
  • veterinarie
  • funebri
  • le spese sostenute dagli studenti fuori sede per affitti
  • spese sostenute per istruzione secondaria e universitaria

Ci sono poi alcune spese per le quali non si applica l’obbligo della tracciabilità, come ad esempio le spese sanitarie effettuate in farmacia (spese per farmaci da banco e dispositivi medici). Stesso discorso vale per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Queste sono spese per cui è possibile beneficiare della detrazione fiscale al 19%, ma possono essere effettuate in contanti. L’obbligo non si estende nemmeno alle spese per cui è prevista una detrazione diversa da quella del 19% e agli oneri deducibili.

Documentazione da presentare

Se il pagamento della spesa sostenuta è stato effettuato in contanti, questa allora non potrà essere detratta, anche se si conserva la ricevuta, lo scontrino o la fattura.

Al contrario, come abbiamo visto, se la spesa è stata pagata tramite mezzo tracciabile, allora è detraibile, ma è necessario aver conservato la prova del pagamento.

Nel caso in cui il documento attestante la prova del pagamento venga a mancare, occorre un’apposita annotazione in fattura (ricevuta fiscale o documento commerciale) da parte del precettore delle somme che cede il bene o servizio. Questo difatti certifica di aver ricevuto denaro con pagamento tracciato. L’annotazione è obbligatoria sul documento di acquisto, mentre non può essere ammessa se integrata manualmente da parte dell’acquirente.

Quindi la documentazione da presentare è costituita da:

Su ciascuna di esse deve essere riportato codice fiscale, numero di partita IVA e codice fiscale del contribuente.

Spese detraibili

L’Amministrazione Finanziaria può richiedere, quando e se lo desidera, di esibire la documentazione che dimostri il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. Per questo motivo è necessario conservare la documentazione originale per tutto il periodo di accertamento (vale a dire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Esempi di documentazione da presentare per aver diritto alla deduzione

Per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici), comprati presso farmacie, supermercati e altri esercizi commerciali, o attraverso farmacie on-line, la documentazione da conservare e presentare è:

  • Fattura o scontrino fiscale (detto anche parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc…), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario
  • Per eventuali farmaci acquistati all’estero idonea documentazione (v. CM n. 34 del 2008)

Per le spese di prestazioni medico-generiche, specialistiche e spese veterinarie è necessario avere:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dallo specialista
  • Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN

Per spese per prestazioni chirurgiche:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura inerente alle spese sanitarie le spese sanitarie sostenute per l’intervento chirurgico.

Nel caso di spese sostenute per degenze sanitarie:

  • Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura – devono essere escluse le spese inerenti ogni maggiorazione extra (come ad esempio: uso del telefono, o spese relative al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza)

Cambiando tipologia di spesa, per interessi passivi (mutui per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale a partire dal 1998) occorre conservare e presentare:

  • Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nell’anno d’imposta
  • Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, co. 1, lettera d) DPR n. 380 del 2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata
  • Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all’abitazione