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Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

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Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Fatturazione elettronica con l’estero: operazioni con operatori residenti Paesi Extra-UE

Come funziona la corretta fatturazione con l’estero? Quando un azienda, o un professionista operano con l’estero, ci son alcune aspetti relativi all’obbligo in materia di IVA, che devono essere rispettati. In materia di fatturazione elettronica, ci viene in aiuto la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica e cessione beni mobili nelle operazioni UE ed Extra-Ue

Il momento stesso in cui viene effettuata l’operazione di cessione del bene mobile, è lo stesso momento in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Indipendentemente dalla data di partenza della merce, il momento in cui questa viene concessa, è o stesso in cui deve essere fatta la fatturazione elettronica. Questo vale sia che si tratti di un privato extra UE, che di un operatore economico extra UE.

Che cos’è l’esportazione diretta

Spieghiamolo molto semplicemente con un esempio. Poniamo il caso di un’azienda italiana, che venda un prodotto a un privato residente in Venezuela. La spedizione è a cura della ditta italiana. In questo caso la fatturazione elettronica emessa dalla società italiana dovrà riportare la dicitura: “non imponibile” IVA. L’esportazione diretta si riferisce quindi al trasporto di beni ceduti a un soggetto extra UE. L’unica cosa a cui si dovrà fare attenzione, sono i dazi doganali. L’esportazione diretta è regolamentata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72..

Che cos’è l’esportazione indiretta

L’unica cosa che cambia nell’esempio che abbiamo fatto prima, è che il trasporto o la spedizione dei beni sia a carico del cessionario non residente o per suo conto. In questo caso l’uscita dal territorio dell’UE deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Anche in questo caso la cessione dei beni non è imponibile IVA, in base sempre all’ stesso articolo.
Il cessionario dovrà restituire al cedente copia della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea, entro 90 giorni dall’operazione. Se il cessionario non dovesse adempiere alla restituzione della copia fattura vistata, il cedente dovrà applicare e pagare l’IVA.

Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica e operazioni non imponibili

Per tutte le operazioni non imponibili IVA, nella fatturazione elettronica deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”. Questo in base all’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72. Nel caso in cui l’operazione avvenga fuori dall’UE, sulla fatturazione elettronica, dovrà essere indicata la dicitura: “operazione non soggetta” (articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n. 633/72).

Come funziona la fatturazione elettronica per i beni non imponibili IVA

La fattura deve tornare nelle mani del cedente, entro e non oltre il quarto mese successivo a quando avviene l’operazione. Deve essere inoltre vistata dall’ufficio doganale della comunità.
Se questo non dovesse essere possibile, l’alternativa è quella di emettere fattura elettronica comprensiva IVA, al momento dell’operazione stessa. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana UE di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’IVA e registrerà questa IVA a credito nel registro IVA acquisti.
Volendo il rimborso può essere effettuato anche da società di intermediazione Tax-free o Tax refund.

Come funziona la fatturazione elettronica per e-commerce diretto

In caso di un e-commerce che effettui vendita B2C a soggetti fuori dall’UE, conta il luogo di stabilimento del committente privato, indipendentemente da quello del prestatore. In questi casi quindi, l’IVA non è rilevante ai fini dei servizi resi. Di conseguenza la fattura va emessa senza IVA.

E-commerce B2B e operatori Extra-UE

Nel caso delle transazioni B2B la regola generale è quella della tassazione IVA nello stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi il soggetto italiano, dovrà emettere fattura senza IVA, indicando sempre la dicitura: “operazione non soggetta”ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72.

Tutto più semplice con FatturaPro

Tutte queste operazioni sembrano piuttosto complicate. Doversi ricordare quando e cosa scrivere nella fatturazione elettronica da emettere quando si tratta con l’estero, non è sempre facile. Per fortuna esistono degli strumenti e delle piattaforme, come FatturaPRO.click che facilitano la vita (e non poco) alle aziende e ai professionisti. Basta un click, semplicemente, e la fattura viene emessa, inviata e registrata esattamente come deve essere fatta. Senza dover avere tante competenze specifiche, un click che risolve la questione.

Fatturazione elettronica e sanzioni: quante e quali sono previste nel 2020

Sono ancora molti i dubbi che attanagliano aziende e professionisti sull’argomento fatturazione elettronica. Fatture elettroniche inviate in ritardo, fatture scartate dal Sistema di Interscambio e ancora fatture omesse del tutto. Per ciascuna di queste casistiche sono previste dalla normativa vigente delle sanzioni. Il primo anno durante il quale è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, gli errori commessi, sono stati ritenuti “fisiologici”. Trascorso però il periodo transitorio o di moratoria, che dir si voglia, adesso i contribuenti devono affrontare le conseguenze concrete degli errori generati con l’emissione (o la mancata emissione) delle fatture elettroniche.

Emissione tardiva della fattura elettronica: le sanzioni previste

Gli errori legati alla tardiva emissione della fattura elettronica, piuttosto che la fattura elettronica con errori, oppure omessa, causano non pochi problemi a livello sanzionatorio. A seconda della violazione commessa, sono previsti importi diversi.
Le norme che regolano la materia sanzionatoria prevista per le fatture elettroniche, sono essenzialmente due:

  • articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
  • articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

Le sanzioni si dividono in base alla violazione commessa. Le violazioni sono:

  1. Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA
  2. Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata
  3. Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o Reverse Charge
  4. Violazioni solo formali

Per il punto uno sono previste sanzioni amministrative che variano da 250 euro a 2.000 euro. Per il secondo punto invece le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Per il terzo punto dell’elenco precedente invece sono previste sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.
Per le violazioni formali, invece non sono previste sanzioni (almeno questa è una buona notizia).

Cumulo giuridico

Il cumulo giuridico è il principio secondo il quale, nel caso in cui risultino essere state commesse più violazioni, relative alle stesse fatture elettroniche, le sanzioni vengono applicate solo una volta.

fatturazione elettronica

Che cos’è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento fiscale attraverso il quale il contribuente può regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie. Lo può fare spontaneamente e con il versamento di sanzioni ridotte. L’importo a quel punto varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti.
Il decreto legislativo numero 472/1997 prevedere le seguenti riduzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
  • Il ravvedimento operoso richiede un pagamento tramite modello F24, compilando la sezione erario con il codice tributo 8911.

Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere inviata al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data del documento (vale a dire da quando è stata effettuata l’operazione). I termini sono stati introdotti dal Decreto Crescita.
Per la fattura elettronica differita invece il termine è previsto entro il 15 de mese successivo a quello della data del documento.

Scarti del Sistema di Interscambio

È possibile evitare l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga scarta dal sistema SdI. In questo caso viene data la possibilità di rinviare la fattura entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto stesso.
Ricordiamo che la notifica dello scarto, contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fattura.
Un’ultima specifica. Le sanzioni vengono applicate anche nel caso di fattura elettronica emessa in ritardo, ma con IVA dovuta, liquidata e pagata correttamente.

Fatture elettroniche: pagamento imposta di bollo dal 20/01/2020

Il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui era possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti del quarto trimestre del 2019. Entro quella data è stato infatti necessario versare l’importo dovuto per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il calcolo è stato eseguito seguendo i dettami previsti con l’introduzione delle nuove fatture elettroniche.
Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate (AdE) calcola l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA. AdE, mette a disposizione sul proprio portale, un modello F24 precompilato. Disponibile nella propria area personale, può essere integrato e modificato in caso di inesattezze.

Ultima chiamata: 20 Gennaio 2020

Quindi il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui è stato possibile effettuare il pagamento del bollo trimestrale. Questo almeno per moltissimi clienti. Infatti dal primo gennaio 2020 per le fatture elettroniche emesse da quella data in poi, il pagamento avverrà con cadenza semestrale. La semestralità vale solo per importi complessivi inferiori ai 1000 euro e solo per una buona fetta di contribuenti. Si tratta di una delle tante novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020. A questa si affiancano le sanzioni per il tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo. In pratica, da ora in poi, si avranno 30 giorni di tempo massimo dalla data di comunicazione da parte di AdE per effettuare i pagamenti dovuti. Trascorso questo tempo, l’importo verrà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

pagamento imposta di bollo 2020

Fatture elettroniche e scadenza pagamento imposta di bollo

Il 20 gennaio 2020 ha segnato quindi la scadenza per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre del 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA viene effettuato in modalità virtuale, a cadenza trimestrale, ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In pratica per il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, la scadenza sarà il 20 Aprile, per quelle del secondo trimestre, la scadenza è il 20 luglio, per il terzo è il 20 Ottobre e per il quarto è il 20 gennaio.
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
L’introduzione delle fatture elettroniche ha portato al nuovo metodo di pagamento. La marca da bollo cartacea è stata sostituita con il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, o dall’addebito diretto su conto corrente.

Pagamento semestrale

Per moltissimi titolari di partita IVA, il 20 gennaio 2020 è una data da ricordare. Ha segnato infatti la fine del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con scadenza trimestrale.
Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha previsto due diversi versamenti con cadenza semestrale. Se l’importo annuo dovuto non supera la soglia dei 1000 euro, è possibile quindi pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in due volte. La prima scadenza è fissata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza si creano due diversi calendari. Il primo con cadenza trimestrale, il secondo con due date semestrali al 16 giugno e al 16 dicembre.

Aggiornamento legge di bilancio 2021:

Per le fatture elettroniche emesse nel primo, secondo e quarto trimestre del 2021, il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Ci sarà pertanto un mese di tempo in più per l’imposta di bollo sulle fatture del secondo trimestre, che dovrà essere versata entro la fine del terzo mese successivo ossia il 30 settembre 2021.

Nel dettaglio il calendario delle scadenze.

Primo Trimestre – 31/05/2021
Secondo Trimestre – 30/09/2021
Terzo Trimestre – 30/11/2021
Quarto Trimestre – 28/02/2022

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà optare per il pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 settembre 2021.

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento del bollo complessivamente dovuto sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 novembre 2021.

Dettagli per l’assolvimento

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento dell’imposta di bollo per periodo di pertinenza:

  • Codice tributo 2521 – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2522 – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2523 – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2524 – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Disciplina sanzionatoria

Nel Decreto Fiscale 2020 sono è prevista anche la disciplina sanzionatoria. I casi previsti sono di tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In questi tre diversi casi, sarà sempre Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta. Questa inoltre sarà comprensiva di sanzioni e interessi.
La novità la troviamo nei tempi estremamente ridotto per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in caso di mancato pagamento. Dopo solo giorni di ritardo, l’importo verrà iscritto a ruolo in via definitiva. Una novità comunque già in vigore dal ottobre, che riguarda anche gli importi dovuti per il quarto trimestre del 2019.

L’AdE, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento di eventuali sanzioni e interessi:

  • Codice tributo 2525 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
  • Codice tributo 2526 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.