Interessi di mora: cosa sono e come sono calcolati
Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento di una rata. Quando gli importi dovuti non sono saldati entro i termini prestabiliti, allora su questi sono calcolati e aggiunti gli interessi. Il sovrapprezzo applicato è solitamente calcolato ad un tasso di mora superiore a quello applicato al finanziamento stesso. Lo scopo della mora è quello di tutelare banche e finanziarie che prestano i soldi. Si tratta di un deterrente per i cattivi pagatori e serve ai creditori per far recuperare le rate non pagate, più un risarcimento danni. Dal punto di vista dei debitori invece rappresenta una vera e propria multa per illecito. In ogni caso comunque il tasso degli interessi può essere stabilito dalla legge (tasso legale), oppure dalle parti (tasso convenzionale). Nel caso di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali, si parla di interessi commerciali.
Interessi di mora: la formula matematica
Gli interessi di mora sono quindi applicati ad un tasso superiore a quello legale. La formula matematica utilizzata per calcolarli è la seguente:
importo dovuto X tasso di mora X numero di giorni di interessi maturati : 365
365 giorni è un elemento fisso usato anche nel caso di anni bisestili. Quello che varia, da banca a banca, è proprio il tasso di mora. Il tasso, che non può superare l’8%, è stabilito dal decreto legislativo 192/2012. Ogni istituto di credito ha comunque la propria politica personale ed interna relativa ai ritardi dei pagamenti.
Ufficialità e validità degli interessi di mora
Affinché gli interessi moratori possano essere applicati e quindi siano ritenuti validi, devono essere dichiarati in modo chiaro e preciso sin dall’inizio. Quindi il debitore deve sapere sin dall’inizio del contratto sottoscritto quali e quanti sono gli interessi di mora applicati in caso di ritardo di pagamento. Non solo. Il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore anche una lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento. Al termine di questa scadenza scattano immediatamente e in maniera automatica gli interessi di mora. Arrivati a questo punto non è più possibile patteggiare e il debitore è obbligato a pagare rata, più interessi senza poter contestare nulla.
Esiste però un’eccezione alla regola. Il solo caso in cui il debitore può evitare di pagare gli interessi di mora alla banca ed intentare una causa giustificativa. È il caso dimostrabile di errore della banca. Questo avviene, ad esempio, quando l’addebito della rata mensile non è andato a buon fine a causa di disguidi bancari. In questo caso non c’è intenzionalità di non pagare la rata, ma semplicemente un disguido tra banca e cliente. Quindi il debitore può saldare solo la rata senza dover pagare gli interessi di mora.
Transazioni commerciali, termini e ritardi di pagamento
Il decreto legislativo 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma può essere applicata ai contratti tra:
- imprese e professionisti
- imprese e pubbliche amministrazioni
Per oggetto i contratti in questione possono avere:
- consegna di merci
- prestazioni di servizi
Quindi, anche nelle transazioni commerciali, che prevedono scambio di beni/servizi contro il pagamento corrispettivo di una somma di denaro, possono essere calcolati e applicati gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento. In questo specifico caso sono individuati due diverse tipologie di interessi:
- concordati tra imprese
- interessi legali di mora (che corrispondono ad interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali)
In questi specifici casi, gli interessi iniziano a decorrere senza che sia necessaria la costituzione in mora. Partono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. I termini possono essere legali o convenzionali.
I termini convenzionali sono quelli concordati preventivamente dalle parti. Questi però non possono essere superiori ai 60 giorni, nel caso di pagamento tra professionisti lavoratori autonomi. Questa convenzione è specificata nell’articolo 3 della legge 81/2017 recante “recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Per la precisione è stabilito che: “si considerano abusive e prive di effetto le clausole […] mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura elettronica o della richiesta di pagamento”.