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Interessi di mora: cosa sono e come sono calcolati

Gli interessi di mora, o interessi moratori, sono un costo maggiorato applicato nel caso di mancato pagamento di una rata. Quando gli importi dovuti non sono saldati entro i termini prestabiliti, allora su questi sono calcolati e aggiunti gli interessi. Il sovrapprezzo applicato è solitamente calcolato ad un tasso di mora superiore a quello applicato al finanziamento stesso. Lo scopo della mora è quello di tutelare banche e finanziarie che prestano i soldi. Si tratta di un deterrente per i cattivi pagatori e serve ai creditori per far recuperare le rate non pagate, più un risarcimento danni. Dal punto di vista dei debitori invece rappresenta una vera e propria multa per illecito.  In ogni caso comunque il tasso degli interessi può essere stabilito dalla legge (tasso legale), oppure dalle parti (tasso convenzionale). Nel caso di ritardo di pagamento delle transazioni commerciali, si parla di interessi commerciali.

Interessi di mora: la formula matematica

Gli interessi di mora sono quindi applicati ad un tasso superiore a quello legale. La formula matematica utilizzata per calcolarli è la seguente:

importo dovuto X tasso di mora X numero di giorni di interessi maturati : 365

365 giorni è un elemento fisso usato anche nel caso di anni bisestili. Quello che varia, da banca a banca, è proprio il tasso di mora. Il tasso, che non può superare l’8%, è stabilito dal decreto legislativo 192/2012. Ogni istituto di credito ha comunque la propria politica personale ed interna relativa ai ritardi dei pagamenti.

Ufficialità e validità degli interessi di mora

Affinché gli interessi moratori possano essere applicati e quindi siano ritenuti validi, devono essere dichiarati in modo chiaro e preciso sin dall’inizio. Quindi il debitore deve sapere sin dall’inizio del contratto sottoscritto quali e quanti sono gli interessi di mora applicati in caso di ritardo di pagamento. Non solo. Il creditore ha l’obbligo di inviare al debitore anche una lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza della rata di pagamento. Al termine di questa scadenza scattano immediatamente e in maniera automatica gli interessi di mora. Arrivati a questo punto non è più possibile patteggiare e il debitore è obbligato a pagare rata, più interessi senza poter contestare nulla.

Interessi di mora

Esiste però un’eccezione alla regola. Il solo caso in cui il debitore può evitare di pagare gli interessi di mora alla banca ed intentare una causa giustificativa. È il caso dimostrabile di errore della banca. Questo avviene, ad esempio, quando l’addebito della rata mensile non è andato a buon fine a causa di disguidi bancari. In questo caso non c’è intenzionalità di non pagare la rata, ma semplicemente un disguido tra banca e cliente. Quindi il debitore può saldare solo la rata senza dover pagare gli interessi di mora.

Transazioni commerciali, termini e ritardi di pagamento

Il decreto legislativo 231/2002 disciplina i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La norma può essere applicata ai contratti tra:

  • imprese e professionisti
  • imprese e pubbliche amministrazioni

Per oggetto i contratti in questione possono avere:

  • consegna di merci
  • prestazioni di servizi

Quindi, anche nelle transazioni commerciali, che prevedono scambio di beni/servizi contro il pagamento corrispettivo di una somma di denaro, possono essere calcolati e applicati gli interessi di mora, in caso di mancato pagamento. In questo specifico caso sono individuati due diverse tipologie di interessi:

  • concordati tra imprese
  • interessi legali di mora (che corrispondono ad interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali)

In questi specifici casi, gli interessi iniziano a decorrere senza che sia necessaria la costituzione in mora. Partono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. I termini possono essere legali o convenzionali.

I termini convenzionali sono quelli concordati preventivamente dalle parti. Questi però non possono essere superiori ai 60 giorni, nel caso di pagamento tra professionisti lavoratori autonomi. Questa convenzione è specificata nell’articolo 3 della legge 81/2017 recante “recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Per la precisione è stabilito che: “si considerano abusive e prive di effetto le clausole […] mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura elettronica o della richiesta di pagamento”.

Sollecito di pagamento: quando come e perché inviarlo

Qualche volta capita che liberi professionisti e imprese si trovino a dover fare i conti con alcuni clienti che tardano a effettuare i pagamenti dovuti. Si rendono spesso irreperibili a telefono e non rispondono alle mail. In questi casi diventa necessario ricorrere a precise misure di recupero credito e lo strumento da utilizzare è proprio il sollecito di pagamento. Si tratta di un documento ufficiale che, se redatto in maniera opportuna, può addirittura avere valore legale.

Fattura elettronica: le caratteristiche fondamentali

Per capire quando è il momento opportuno per inviare una lettera di sollecito di pagamento, è necessario partire dalla fattura. È questo infatti il documento ufficiale dal quale è possibile ricavare tutti i dati necessari per capire importi dovuti ed eventuali scadenze di pagamento concordate.

I dati obbligatori affinché la fattura sia ritenuta valida sono:

  • dati relativi a debitore e creditore – ragione sociale, partita IVA, residenza o domicilio
  • descrizione dell’operazione effettuata o del bene/servizio ceduto
  • importo richiesto
  • termini di pagamento
  • modalità di pagamento

Se il soggetto che acquista non è il consumatore finale, la legge allora prevede che il pagamento possa avvenire nei termini di 30 giorni (in alcuni casi 60), da quando la fattura elettronica è consegnata, dal termine della prestazione o dalla consegna del bene. Alla scadenza di questi termini, il fornitore ha diritto a sollecitare le fatture insolute.

Fatture elettroniche scadute: fatture aperte e non pagate

Nel caso di fatture elettroniche aperte e non ancora pagate, il fornitore può ricorrere all’invio di una lettera di sollecito di pagamento. Nel documento il soggetto invita il debitore ad assolvere a quanto concordato in fattura, rispettando i termini previsti e le modalità di saldo. Quando il mancato pagamento è legato a una involontaria dimenticanza, o una momentanea impossibilità, è possibile risolvere la questione in modo amichevole e informale. Non è quindi necessario ricorrere al sollecito di pagamento. In caso contrario invece, la lettera di sollecito è sicuramente lo strumento migliore per agire.

Sollecito di pagamento: primo avviso

Quando una fattura elettronica risulta aperta e non pagata e i termini previsti per il saldo sono scaduti, il fornitore può inviare un primo avviso al debitore. La prima lettera di sollecito in realtà è un promemoria abbastanza amichevole con il quale sono puntualizzati e ricordati al debitore le somme dovute e i termini, già decorsi, per effettuare il pagamento. Su questo documento sono inseriti i dati principali come il numero della fattura di riferimento, gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Se la fattura sollecitata prevede un importo superiore ai 77,47€ allora deve anche essere applicata una marca da bollo di 2€.

Sollecito di pagamento

Sollecito di pagamento: secondo avviso

In questo secondo documento il creditore rafforza la propria richiesta e la propria posizione. Rammenta ancora una volta, ma con tono più deciso, la pretesa sull’importo ancora non saldato. Volendo è già possibile fare presente al debitore il ricorso alle vie legali, in caso di continuo mancato pagamento.

In questo atto devono essere contenuti tutti i dati della fattura (come per il primo sollecito di pagamento) e il riferimento (numero e data) del primo avviso già inviato. La modalità di invio è indifferente, perché hanno tutti la stessa validità. Si può quindi scegliere l’invio cartaceo per posta normale, oppure ricorrere a una semplice email, o ancora preferire il recapito di una PEC, per essere ancora più sicuri che venga consegnata.

Sollecito di pagamento: terzo e ultimo avviso

Il terzo sollecito di pagamento è anche l’ultimo. Se l’importo dovuto non è ancora stato saldato, il credito può rivolgersi a uno studio legale per chiedere di inviare un nuovo sollecito e costituisca la messa in mora del creditore.

La costituzione in mora attiva particolari e precisi effetti in favore del creditore:

  1. inizia la decorrenza degli interessi moratori, nella misura degli interessi legali, salvo comunque diversi accordi
  2. interrompe il termine di prescrizione
  3. inizia l’obbligo per il debitore di risarcire eventuali danni causati dal mancato pagamento
  4. la perpetuatio obligationis, ossia il passaggio in capo al debitore del rischio che la prestazione divenga impossibile

L’ultima lettera di sollecito pagamento deve obbligatoriamente contenere le somme dovute e deve anche apporre la marca da bollo di 2€ da annullare con inchiostro indelebile. Ultimo sollecito e richiesta di costituzione in mora sono da inviare a mezzo raccomandata A/R, oppure PEC, direttamente allo studio legale incaricato.

Lotteria degli scontrini: un venditore può rifiutare la partecipazione?

La lotteria degli scontrini è uno strumento con il quale Governo ed Agenzia delle Entrate vogliono combattere l’evasione fiscale. Insieme all’introduzione della fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, la lotteria è stata creata appositamente affinché i negozianti emettano regolarmente scontrino fiscale. Nell’articolo: “Lotteria degli scontrini: che cos’è e come funziona” abbiamo visto cos’è nello specifico e quale meccanismo di funzionamento abbia. Volendolo riassumere in modo semplice e conciso, si può dire che la lotteria degli scontrini è una misura anti evasione, con il quale l’Esecutivo, spera di far rientrare, almeno in parte, il fenomeno dilagante dell’evasione fiscale. Qualunque soggetto maggiorenne e residente in Italia, che effettua acquisti di beni o servizi al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, può partecipare alla lotteria degli scontrini. E come ogni lotteria che si rispetti, anche quella statale mette in palio diversi premi in denaro attribuibili tramite estrazione mensile e annuale.

Lotteria degli scontrini: come si partecipa

La partecipazione alla lotteria è facoltativa. Per farlo è necessario recuperare dal Portale Lotteria un apposito codice lotteria. Questo deve poi essere comunicato all’esercente presso il quale è effettuato l’acquisto del bene/servizio. Il rivenditore deve comunicare ad Agenzia delle entrate ogni codice ricevuto. AdE infine fornirà all’Agenzia dei Monopoli tutte le informazioni raccolte per procedere alle varie estrazioni.

Gli acquisti con i quali concorrere alle varie estrazioni devono essere superiori ad 1€. Il codice rilasciato dal Portale Lotteria è alfanumerico a barre ed è generato partendo dal proprio codice fiscale. Il Portale Lotteria è strutturato con un’area pubblica, cui possono accedere tutti gli utenti interessati, e un’area riservata il cui accesso è consentito, attraverso lo SPID Livello 2, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Lotteria degli scontrini

Premi previsti per il 2021

I premi in palio nella lotteria degli scontrini sono diversi a seconda che il pagamento del bene/servizio, sia stato effettuato in contanti, piuttosto che con carta di credito.

I premi previsti per i pagamenti in contanti sono:

  • Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  • Mensile – 30,000 euro (3 premi mensili)
  • Settimanale – 5000 euro (7 premi settimanali)

I premi previsti per i pagamenti con cashless sono:

  • Estrazione annuale – 5.000.000 euro
  • Mensile – 100,000 euro (10 premi mensili)
  • Settimanale – 25000 euro (15 premi settimanali)

Sono previsti premi anche per gli esercenti, ma solo per i pagamenti con carta. I premi prevedono:

  • Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  • Mensile – 20,000 euro
  • Settimanale – 5000 euro (15 premi settimanali)

Lotteria degli scontrini: un esercente può rifiutarsi di partecipare?

Una domanda che in molti si pongono da quando è nata l’idea della lotteria degli scontrini, è quelle che prevede l’ipotesi nella quale un esercente si rifiuti di acquisire o trasmettere i codici lotteria e i dati della transazione.

Inizialmente il decreto legge che sanciva la lotteria, aveva previsto una serie di sanzioni amministrative, da 100 a 500€. I commercianti che avessero rifiutato di acquisire il codice fiscale del contribuente o non avessero trasmesso i dati della prestazione/cessione, avrebbero dovuto pagare una multa. Ma questo schema è stato definitivamente abbandonato, preferendo lo sviluppo di un processo che coinvolgesse direttamente i consumatori nella lotteria stessa.

In pratica adesso i venditori che si rifiutano di partecipare alla lotteria possono essere segnalati direttamente dai clienti. Le segnalazioni avvengono per via telematica alle autorità fiscali. Per segnalare un esercente che si rifiuti di partecipare alla lotteria è presente un’apposita sezione direttamente sul Portale Lotteria.

Questa strategia rischia di trasformarsi però in una vera e propria delazione fiscale, nella quale gli esercenti rischiano di essere segnalati come contribuenti fiscalmente a rischio. Questo perché le varie segnalazioni sono usate dal Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) per le analisi del rischio di evasione fiscale, così come disposto dal decreto legge n°201 del 2011. Questo significa che le varie segnalazioni dei contribuenti possono mettere in cattiva luce l’esercente che saranno esposti a maggiori controlli e vedranno abbassarsi il proprio rating fiscale.

Delazione fiscale e segnalazione esercenti

È chiaro quindi che un venditore “può” a tutti gli effetti rifiutare di partecipare alla lotteria degli scontrini, ma a proprio rischio e pericolo. Si tratta infatti di una situazione alquanto delicata. Basti pensare ad un esercente che non “possa” acquisire il codice fiscale e il codice lotteria di un contribuente, o che non possa trasmettere i dati ad AdE, a causa di un sovraffollamento nel negozio. In questo caso il malcapitato, potrebbe incappare in una segnalazione da parte di un contribuente a propria insaputa.

Non voler partecipare alla lotteria degli scontrini non costituisce di fatto una vera e propria “evasione” visto che l’emissione dello scontrino è stata comunque regolarmente effettuata e, di conseguenza, il suo importo concorre al calcolo del volumi d’affari e dei ricavi ai fini IVA e di altre imposte.

In pratica i contribuenti potrebbero trovarsi nelle mani uno strumento alquanto pericoloso e ritorsivo nei confronti dei commercianti. Alcuni potrebbero infatti arrivare a segnalare un commerciante al quale non sia stato addirittura richiesta nemmeno la partecipazione alla lotteria. Difatti ad oggi ai contribuenti non è chiesto alcuna altra precisazione in merito alle eventuali segnalazioni. Basta collegarsi al Portale Lotteria, nella sezione riservata, e procedere alla segnalazione.

Si spera quindi in nuovi e più dettagliati provvedimenti che possano evitare situazioni incresciose che mettono in cattiva luce i negozianti e che potrebbero portare a controlli a tappeto da parte del Fisco.

Dichiarazione IVA: tutti i soggetti esonerati nel 2021

La dichiarazione IVA è presentata ogni anno da tutti quei contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo. Attraverso la dichiarazione IVA i soggetti comunicano ad Agenzia delle Entrate (AdE) ogni operazione eseguita nel corso dell’anno che ha impatto ai fini IVA. Ci sono però molti soggetti esonerati da questo obbligo.

Dichiarazione IVA: soggetti obbligati

Tra i soggetti titolari di partita IVA obbligati a presentarla ogni anno, ricordiamo le attività:

  • d’impresa
  • artistiche o professionali
  • associazioni sportive dilettantistiche
  • associazioni culturali non riconosciute che non hanno scelto le disposizioni della legge n°398/1991
  • tutti i soggetti che hanno optato per l’applicazione IVA in regime ordinario
  • eredi
  • curatori fallimentari
  • società incorporanti
  • società beneficiarie in caso di scissione

La dichiarazione IVA è obbligatoria in ogni caso, anche quelli in cui, nel 2020, i soggetti precedenti:

  • non abbiano effettuato operazioni in regime IVA
  • non erano tenuti al versamento dell’imposta
  • hanno effettuato operazioni non imponibili
  • hanno eseguito operazioni non soggette
  • non hanno svolto alcuna attività

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA: i soggetti esonerati nel 2021

Visti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, elenchiamo adesso tutti quelli che possono non presentarla:

  • Soggetti che durante il 2020 hanno eseguito operazioni esenti
  • Contribuenti in regime forfettario e contribuenti minimi
  • Contribuenti rientranti nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
  • Produttori agricoli con volume di affari inferiore a 7000€
  • Esercenti di attività di organizzazione di giochi
  • Imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda
  • Soggetti passivi d’imposta non residenti
  • Enti non commerciali, società sportive;
  • Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea
  • Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 30
  • raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, con volume d’affari dell’anno precedente inferiore a 7000€
  • Giornalai – tabaccai che hanno effettuato solo operazioni non rilevanti ai fini IVA

Soggetti che svolgono attività d’intrattenimento

Le attività d’intrattenimento che sono assoggettate ad imposte sugli intrattenimenti, che scontano l’IVA in modo forfettario sono:

  • Esecuzioni musicali di qualunque genere
  • Attività che impiegano biliardi, elettrogrammofoni, biliardini, apparecchio o congegno a gettone, moneta, o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualsiasi specie, gioco del bowling, noleggio di go-kart
  • Sale giochi o attività di scommesse
  • Esercizio del gioco nelle case da gioco

Regime forfettario, contribuenti minimi e dichiarazione IVA

Come detto nel paragrafo precedente, i soggetti in regime forfettario e contribuenti minimi non hanno l’obbligo di presentare dichiarazione IVA. Quindi sono esonerati agli effetti IVA:

  • Obbligo di fatturazione, registrazione e liquidazione d’imposta
  • Versamento imposta periodica ed annuale
  • Presentazione della dichiarazione IVA
  • Obbligo redazione e conservazione registri IVA

Dichiarazione IVA: termini e sanzioni

La dichiarazione IVA deve quindi essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Il riferimento deve essere fatto all’anno d’imposta precedente. Non è invece previsto un termine di consegna agli intermediari che devono trasmettere telematicamente ad AdE.

In caso di presentazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IVA è comunque ritenuta valida, ma sono applicate delle sanzioni. Le sanzioni previste da legge, in questo caso, hanno un valore compreso tra i 250€ e i 2000€. Per evitare la sanzione, il contribuente assieme alla presentazione tardiva può presentare anche il ravvedimento operoso.

In caso invece di omesso versamento, la sanzione applicata è pari al 30% dell’imposta non versata.

Risulta quindi chiaro quanto sia importante capire e sapere quando è obbligatorio presentare dichiarazione IVA, per evitare di incappare in eventuali sanzioni.

Le dichiarazioni IVA presentate oltre 90 giorni dalla scadenza, sono considerate omesse. Nonostante questo però costituiscono ugualmente titolo per la riscossione dell’imposta. Oltre questa scadenza quindi sono previste altre sanzioni, nelle seguenti forme:

  1. Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di euro 250,00, in presenza di debito d’imposta
  2. Da 250,00 euro a 2.000,00 euro, se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta

Indagini Patrimoniali: recupero credito e report patrimoniale persone fisiche e giuridiche

Le indagini patrimoniali sono uno strumento utile e fondamentale per l’attività di recupero crediti. In Italia circa il 50% delle transazioni avviene a credito. Questo significa che il pagamento è fatto a 30, 60, o 90 giorni dalla data della fattura. Il Belpaese detiene anche un altro spiacevole record. È in vetta alla classifica per i ritardi dei pagamenti, rispetto alla media europea. Alla fine lo scenario che si prospetta, nella maggior parte dei casi, vede i creditori costretti ad inseguire i debitori per farsi pagare o saldare le fatture già emesse.

Esistono diversi strumenti a servizio di professionisti ed imprese che possono aiutare a far recuperare quanto dovuto. Qualche volta, prima di passare alle vie legali vere e proprie, è sufficiente dimostrare semplicemente la determinazione al recupero del credito. Per farlo è necessario ricorrere ad uno strumento potente, quanto sconosciuto ai più: l’indagine patrimoniale. Questa serve per capire la capacità patrimoniale del debitore e scoprire se il debitore ha sostanze più o meno aggredibili. È utile anche quando è necessario ricorrere alle vie legali per avere un quadro chiaro della situazione e degli eventuali beni pignorabili.

Report e Indagini patrimoniali

Dalle indagini patrimoniali è possibile ottenere il report patrimoniale. Questo è recuperabile sia che si tratti di persona fisica, che di persona giuridica. Anche se nella maggior parte dei casi si ha a che fare con imprese, i due report non differiscono molto l’uno dall’altro. In pratica nel documento sono riportati gli effettivi e verificati dati di residenza del soggetto interessato, nel caso di persona fisica, oppure la sede legale, per le persone giuridiche. È un’informazione molto importante ai fini legali, perché ogni comunicazione inviata a un indirizzo sbagliato, non ha alcuna validità legale.

Oltre a questo il report elenca:

  1. reperibilità del soggetto (persona fisica)
  2. operatività dell’azienda (persona giuridica)
  3. presenza di atti pregiudizievoli
  4. probabilità di successo dell’eventuale azione di recupero
  5. stima del patrimonio aggredibile
  6. azione consigliata per raggiungere l’obiettivo
  7. indicazione dell’eventuale presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria o procedure concorsuali già attive.

Indagini Patrimoniali

Il report è suddiviso in sezioni nella quali è analizzata la situazione del soggetto, da un punto di vista lavorativo, di referenze bancarie, possesso di beni immobili, partecipazioni e quote azionarie, Beni mobili/autoveicoli intestati, negatività, Dati legali aziende collegate, Dati legali, sedi e dati di bilancio.

Negatività

Nota di attenzione sulle negatività. In questa sezione del report patrimoniale sono indicati eventuali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali attualmente in essere. Queste sono informazioni molto importanti per capire l’effettivo stato patrimoniale e la situazione economica del soggetto. Capire infatti se ci sono altri creditori nei suoi confronti, può aiutare a stilare meglio il quadro generale della situazione per capire la strategia da intraprendere. Ad esempio, è in questa specifica sezione che sono indicati eventuali pignoramenti da banche, finanziarie e/o agenzie di riscossione tributi. La raccolta di questi dati evita di dover richiedere un’ispezione ipocatastale (che poi sarebbe quella con la quale si dimostra la titolarità immobiliare di un soggetto, eventuali gravami come ipoteche, pignoramenti e note di cancellazione di ipoteche parziali o totali).

Beni immobili

Nel report patrimoniale alla sezione beni immobili sono riportati tutti gli immobili (case, fabbricati, terreni, ecc…) intestati al soggetto dell’indagine patrimoniale. La verifica e l’accertamento è fatto a livello nazionale e per ogni immobile identificato sono riportati nello specifico tutti i dati catastali.

È comunque sempre consigliata una successiva verifica ipocatastale prima di procedere con eventuali azioni esecutive.

Beni mobili e auto intestate

Sezione di particolare interesse nell’ambito di recupero crediti. Qui vi sono infatti riportati tutti i veicoli intestati al soggetto. Per ciascun veicolo è indicato targa, marca e modello, date di immatricolazione e intestazioni.

I veicoli sono beni pignorabili e, se sono beni strumentali all’attività del soggetto, si trasformano velocemente in un mezzo valido a risolvere il contenzioso.

Scadenze Fiscali 2021: tutti gli appuntamenti di quest’anno con il Fisco

Anche quest’anno, come ogni altro anno, gli appuntamenti con il Fisco sono molti. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia fatto emanare diversi decreti e norme che hanno provveduto a posticipare alcune scadenze, molti adempimenti rimangono pur sempre validi. Le agevolazioni del governo per favorire imprenditori, liberi professionisti, aziende, società e possessori di partita IVA, sono stati improntanti a proroghe, esenzioni e/o sospensioni per il pagamento di alcune delle più importanti tasse. Tra queste, ad esempio, ricordiamo: IVA, IRPEF, IRES, IRAP e IMU. Le scadenze fiscali, mese per mese, sono riportate anche sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate (AdE) ed è disponibile a questo link. Nella pagina è disponibile un menù a tendina dal quale è possibile selezionare il mese di interesse per visualizzarne le diverse scadenze. Riepiloghiamo quindi quelle più importanti dell’anno.

Scadenze fiscali mensili

Appuntamenti (quasi) fissi a scadenza mensile, che ricadono, più o meno, intorno alla metà di ogni mese:

  • pagamento imposta IVA per i contribuenti IVA mensili;
  • versamento ritenute e imposta sostitutiva incrementi produttività;
  • versamento ritenute sui bonifici da parte di Banche e Poste.

Dal 2021 l’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie deve essere fatto tramite il sistema TS mensile entro fine mese in cui le operazioni sono state effettuate. Dati e spese dei rimborsi del 2020 devono poi essere comunicati entro l’8 febbraio.

Scadenze fiscali gennaio 2021

A gennaio troviamo diverse scadenze fiscali a cui bisogna prestare attenzione:

  • 15 gennaio – IVA/Fatturazione differita del mese precedente;
  • 18 gennaio – scade il termine per i sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati;
  • 20 gennaio – scadenza per il versamento imposta di bollo del quarto trimestre 2020 sulle fatture elettroniche;
  • 25 gennaio – una scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

Il 31 gennaio invece raccoglie un’altra serie di scadenze fiscali molto importanti:

  • versamento IVA per acquisti intracomunitari per enti non commerciali ed agricoli;
  • versamento mensile sui premi incassati per le imprese di assicurazione;
  • pagamento canone RAI.

Febbraio 2021

1° febbraio – esterometro per il quarto trimestre 2020 per ogni operazione non documentata da fattura elettronica

16 febbraio

  • INPS / Versamento contributi lavoro dipendente
  • INPS / Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi
  • INPGI / Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendenti
  • TFR / Versamento saldo imposta sostitutiva
  • ENASARCO, pagamento 4° trimestre 2020.

28 febbraio –

  • IMU 2020;
  • termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici;
  • FASI, Per aziende industriali: versamento contributi dirigenti
  • INAIL / Richiesta della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione

Marzo 2021

1° Marzo – a questa data è stata spostata la scadenza fiscale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione ter e al saldo e stralcio, hanno pagato le rate 2019 ma che sono in ritardo con le rate 2020

10 Marzo – Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione Redditi 2020

16 Marzo – A questa data sono slittati i pagamenti previsti al 16 dicembre relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e soggetti assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • acconto IVA 2020
  • contributi previdenziali e assistenziali

Sempre al 16 marzo scadono i termini per:

  • società di capitali per il versamento della tassa annuale di concessione governativa 2021 per la vidimazione dei libri sociali in misura forfetaria;
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (scadenza inizialmente prevista per il 7 marzo);
  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi precompilate.

17 Marzo – saldo IVA 2019 senza maggiorazione

31 Marzo –

  • quarta rata del saldo e stralcio;
  • versamento annuale del contributo FIRR;
  • dichiarazione all’INPS di eventuali  redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2019 che possano comportare riduzioni dell’indennità NASpI o DIS-COLL;
  • richiesta di indennità di disoccupazione agricola;
  • trasmissione ad INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Scadenze Fiscali

Scadenze fiscali Aprile 2021

Aprile è un mese particolarmente ricco di scadenze fiscali.

10 Aprile – scadenza pagamento INPS per i lavoratori domestici;

20 Aprile – versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il primo trimestre;

25 Aprile – scadenza che si riferisce a tutti gli operatori intracomunitari che devono ricordarsi di presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

30 Aprile –

  • versamento secondo o unico acconto IRAP/IRPEF/IRES 2020
  • comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi all’anno precedente
  • messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  • dichiarazione IVA annuale per l’anno 2020;
  • Esterometro primo trimestre 2021

Maggio 2021

20 maggio – versamento primo trimestre 2021 ENASARCO

31 maggio – pagamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche  relativo al primo trimestre 2021 (per importi inferiori a 250€ la scadenza è posticipata al 30 settembre 2021).

Giugno 2021

30 giugno – saldo IRPEF + primo acconto pari al 40% de l’importo è superiore a 257,52€

Luglio 2021

10 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei datori di lavoro domestico

16 luglio – versamenti contributi INPS da parte dei lavoratori agricoli;

20 luglio – versamento contributi a Fondo CCNL Logistica

31 luglio –

  • scadenza quinta rata per adesione dei contribuenti al “saldo e stralcio” delle cartelle
  • Esterometro, secondo trimestre 2021

Agosto 2021

20 agosto –

  • ENASARCO secondo trimestre
  • Versamento INPS dei contributi artigiani e commercianti fissi

Settembre 2021

30 settembre –

  • scadenza per presentare istanza per il rimborso IVA assolta in un altro Stato membro         in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, relativi al periodo d’imposta 2020;
  • dichiarazione dei redditi 2020, modello 730
  • pagamento imposte di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre (se la somma del bollo del primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro si può pagare entro il 30 novembre 2021).

Ottobre 2021

10 ottobre – versamento INPS da parte dei datori di lavoro domestico;

31 ottobre – ultima data per trasmettere la Certificazione Unica

Novembre 2021

2 novembre – Esterometro terzo trimestre

15 novembre – versamento seconda rata imposta sostitutiva prevista nella misura unica dell’11%, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1°luglio 2020;

20 novembre – ENASARCO terzo trimestre

30 novembre –

  • dichiarazione IRPEF 2020
  • Acconto unico IRPEF 2021 per importi inferiori a 257,52€
  • Comunicazione ad AdE delle spese per adeguamenti ambienti di lavoro
  • Pagamento bollo su fatture elettroniche TERZO TRIMESTRE 2021

 Dicembre 2021

16 dicembre –

  • saldo IMU 2021
  • Versamento acconto imposta sostitutiva del TFR

28 dicembre – acconto IVA

Accertamento fiscale: cos’è e come funziona

Nell’articolo precedente: “Responsabilità del commercialista: chi paga se sbaglia?” abbiamo visto in cosa consiste la responsabilità di un dottore commercialista. Accertata cos’è e com’è valutata dalla legge italiana la responsabilità di un professionista consulente finanziario e tributario, è bene adesso capire cosa sia un accertamento fiscale e come funziona. Ai telegiornali, sui quotidiani o semplicemente parlando, spesso salta fuori l’argomento degli “accertamenti fiscali”. Se ne sente parlare tanto, ma non sempre è ben chiaro cosa sia, come funziona e perché qualcuno dovrebbe essere oggetto di accertamento fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria.

Accertamento fiscale: cos’è

L’accertamento è una procedura con la quale è possibile determinare la base imponibile e tutte le imposte relative ai singoli tributi. Sulla base imponibile è poi determinata l’aliquota sulla quale è calcolata l’imposta da pagare.

In campo tributario è onere del contribuente autodeterminare le basi imponibili e i singoli redditi. L’amministrazione finanziaria ha il solo compito accertativo (per errata dichiarazione) o sostitutivo (omessa dichiarazione). In altre parole è il contribuente che deve presentare dichiarazione dei redditi mediante autocertificazione, mentre l’amministrazione controlla che la dichiarazione sia stata presentata e sia formalmente corretta.

L’accertamento definitivo quindi può variare da uno a tre atti:

  1. dichiarazione dei redditi non modificata dall’amministrazione
  2. avviso di accertamento e dichiarazione
  3. dichiarazione, avviso di accertamento e sentenza del giudice.

Accertamento fiscale: tutta la procedura

A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è sottoposta a controllo da parte dell’ufficio locale delle Agenzia delle Entrate. L’ufficio controllo solamente la validità formale del documento presentato, eseguendo poi dei controlli a campione. In altre parole sceglie random dei soggetti a cui la dichiarazione sarà controllata in base a tutti i dati in loro possesso.

Per recuperare dati e informazioni necessari al controllo, l’ufficio dell’AdE si rivolge a vari enti e società che effettuano riscossioni, ai pubblici ufficiali, alle banche, ecc… È inoltre nelle sue facoltà eseguire dei controlli presso le sedi operative e amministrative delle società e dei professionisti soggetti al controllo. La Guardia di Finanza collabora con Agenzia delle entrate per recuperare i dati necessari al controllo.

Accertamento fiscale

Infatti, prima di emettere l’avviso di accertamento, la Finanza invia ai Comuni segnalazione per predisporre, entro massimo sessanta giorni dalla richiesta, tutti i dati e i documenti necessari a determinare il reddito complessivo del contribuente sottoposto a controllo.

Altro ruolo importante è ricoperto dall’anagrafe tributaria. Si tratta di un sistema informatico elettronico contenete tutte le principali notizie risultanti dalle precedenti dichiarazioni dei redditi. I dati dell’anagrafe sono recuperati dal comune, dalle banche, dalle poste, dagli uffici pubblici., dalle Camere di Commercio, ecc…

La situazione fiscale

Dalla somma e dal controllo di tutti i dati raccolti viene fuori la situazione fiscale del soggetto sottoposto a controllo. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate confronta quindi questa situazione con la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

A questo punto se dal controllo risultano degli errori, l’amministrazione invia un “avviso bonario” al contribuente. È così richiesto di pagare per mettersi in pari con le somme dovute per le imposte non versate, o per le eventuali sanzioni connesse. Se il cliente paga bene, altrimenti gli importi dovuti sono iscritti a “ruolo”.

Accertamento fiscale: l’avviso

È un atto con il quale l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente che, a seguito di un accertamento fiscale, non è stata correttamente applicata la normativa tributaria. Sull’avviso di accertamento fiscale è indicato il corretto imponibile calcolato dall’amministrazione.

Sull’avviso sono contenuti i seguenti dati:

  • imponibile
  • aliquote applicate
  • imposte dovute
  • ritenute d’acconto
  • crediti di imposta
  • motivazioni di accertamento
  • dispositivi
  • sottoscrizione

L’amministrazione finanziaria ha tempo per notificare l’avviso di accertamento entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Se la dichiarazione dei redditi invece è nulla od omessa, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

L’avviso è notificato:

  • in mano al contribuente
  • al domicilio fiscale del contribuente
  • a mezzo PEC

Il pagamento del dovuto deve essere fatto entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso. Se il pagamento non è effettuato, l’espropriazione forzata è avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

Accertamento fiscale: come presentare ricorso

Il ricorso a un accertamento fiscale può essere presentato per vizio dell’atto (quando ad esempio nell’avviso manca uno o più dati obbligatori), oppure perché non esiste il debito tributario indicato nell’avviso, o infine per errata indicazione dell’importo del debito tributario.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: cosa prevedono le disposizioni di legge

È prevista una Sanzione invio tardivo fattura elettronica, o per mancata emissione delle fatture elettroniche. La normativa è contenuta per l’esattezza nell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 471/1997, che prevede le “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare l’articolo cita che:

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica

Nel caso invece di operazioni non imponibili, esenti, o non soggette a IVA, il medesimo articolo specifica che:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

In ogni caso è prevista una sanzione minima di €500.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: D.L. 119/2018

Il D.L. 119/2018, legato alla legge Bilancio 2019, aveva previsto una periodo transitorio, durante il quale era previsto una riduzione, o addirittura l’annullamento della sanzione invio tardivo fattura elettronica. Da quando il periodo transitorio in questione si è esaurito, le disposizioni dell’articolo 6 Decreto Legislativo n° 471/1997 si attuano a pieno.

Si conseguenza anche le sanzioni amministrative previste dal suddetto articolo sono applicate totalmente. E questo vale per tutte le operazioni effettuate entro il 30/06/2019 per i soggetti trimestrali, oppure entro il 30/09/2019 per i soggetti mensili, quando la fattura elettronica è emessa dopo il 19/11/2019. Le sanzioni sono applicabili anche nel caso di operazioni a decorrere dal 01/07/2019 per i soggetti trimestrali, o dal 1/10/2019 per i soggetti mensili.

Termini e condizioni

Affinché non si vada incontro alla sanzione invio tardivo fattura elettronica, i documenti devono essere regolarmente emessi:

  • Fatture immediate – entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • Fatture differite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le fatture elettroniche si considerano regolarmente emesse quando queste sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). È infatti quello e solo quello il momento in cui una fattura elettronica si può considerare consegnata/spedita alla controparte.

 

Codice CIG e codice CUP: cosa sono, a cosa servono e come si inseriscono nella fattura elettronica

Codice CIG e codice CUP: cosa sono, a cosa servono e come si inseriscono nella fattura elettronica

Il codice CIG e il codice CUP sono due particolare codici alfanumerici che devono essere inseriti nelle fatture elettroniche relative alla Pubblica Amministrazione (PA). Entrambi i codici identificano in modo univoco e assoluto una gara d’appalto, per quanto riguarda il CIG e gli investimento pubblici, per quanto concerne il CUP.

Nella fatturazione elettronica è possibile, oggi, inserire più codici CIG e CUP. Questo è possibile nelle note tecniche contenute nella rappresentazione tabellare della fattura elettronica. Vediamo prima di capire cosa sono questi codici, a cosa servono e come si inseriscono nelle e-fatture.

Codice CIG: cos’è e a cosa serve

Il codice CIG è il codice identificativo di gara. Si tratta di un codice alfanumerico utilizzato in Italia per identificare nello specifico i contratti pubblici stipulati in seguito a gara di appalto. Si tratta quindi di un codice che identifica i contratti pubblici o gli affidamenti tramite una delle modalità consentite dal codice dei contratti pubblici.

É una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e serve a tracciare i pagamenti relativi ai contratti pubblici. É inoltre un identificativo molto importante per comunicare le informazioni agli enti preposti al controllo delle gare d’appalto, dei lotti e dei contratti. Infine serve anche per assolvere in modo lineare e semplificato agli obblighi contributivi.

codice CIG

É obbligatorio quindi che il codice CIG sia inserito nei contratti lavorativi e nelle fatture elettroniche quando queste sono rivolte alle PA. Questo codice esiste dal 2010, quando venne introdotto dalla legge n°13 di agosto, relativa alla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione italiana.

Prima dell’inizio della gara d’appalto è richiesto direttamente online dal responsabile del procedimento ANAC. Il codice CIG deve essere trascritto nel contratto e nei bonifici di pagamento. In caso di mancata trascrizione sono applicate delle sanzioni amministrative. Queste possono arrivare fino al 10% dell’importo della transazione stessa. I casi in cui il codice CIG non è necessario e la sua trascrizione non è obbligatoria, sono indicati direttamente dall’ANAC.

Codice CUP: cos’è e a cosa serve

Altro codice alfanumerico relativo alla Pubblica amministrazione da riportare in fatturazione elettronica. Il codice CUP rappresenta il codice Unico Progetto ed è composto da 15 caratteri alfanumerici che identificano, per l’appunto, un progetto di investimento pubblico.

Il codice CUP è utilizzato per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, ma serve anche a evitare che infiltrazioni criminali siano introdotte negli affari degli investimenti pubblici. Inoltre serve per il monitoraggio da parte del MIP, Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere.

Come per il codice CIG, il CUP è obbligatorio inserirlo in diversi documenti ufficiali come, ad esempio:

  1. documenti relativi ai bandi
  2. documentazione concernente le richieste di investimento
  3. flussi finanziari
  4. diverse tipologie di documenti contabili.

Fatturazione elettronica e codice CIG e CUP

Con documenti contabili si intendono anche le fatture elettroniche. Il codice CIG e il codice CUP devono quindi essere obbligatoriamente presenti nelle fatture elettroniche relative alla Pubblica Amministrazione. É possibile inoltre inserirne più di uno per ciascuna e-fattura.

Questa possibilità è specificata nelle note tecniche contenute nella rappresentazione tabellare della fattura elettronica. Infatti il blocco 2.1.2, “DatiOrdineAcquisto” può essere ripetuto N volte. La sigla 0.N significa infatti che il blocco in questione è facoltativo e che può essere ripetuto per N volte che si desideri.

In particolare il codice CIG è identificato dal blocco 2.1.2.6, mentre il codice CUP lo si trova sotto il blocco 2.1.2.7. L’importante è che vi sia un unico codice alfanumerico per ciascuna riga. Quindi a ogni riga un solo codice CIG e codice CUP.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio dal 2021

La lotteria degli scontrini partirà dal primo gennaio 2021. La sua entrata in vigore è stata posticipata ad anno nuovo a causa della pandemia da Covid-19. Si tratta di un’ingegnosa manovra messa a punto dall’Esecutivo e da Agenzia delle Entrate, per cercare di combattere la dilagante piaga dell’evasione fiscale.

Il funzionamento è molto semplice. I clienti che acquistano al dettaglio prodotti e articoli per importi superiori ad 1€, hanno la possibilità di partecipare alla Lotteria degli scontrini. Sono previste una serie di estrazioni, settimanali, mensili e una annuale, dove sono messi in palio diversi premi. Per partecipare alle estrazioni è obbligatorio fornire il codice lotteria (non più il codice fiscale come precedentemente era stato ipotizzato) e farsi rilasciare gli scontrini tutte le volte che viene eseguito un acquisto.

Il sistema è stato ideato per “costringere” i clienti a chiedere ogni volta l’emissione dello scontrino ai vari esercenti. Uno stratagemma ingegnoso volto a contrastare la pressante evasione fiscale che da decenni minaccia il tessuto fiscale ed economico del paese.

Lotteria degli scontrini

Lotteria degli scontrini e Decreto Rilancio

La lotteria degli scontrini serve quindi a incentivare la richiesta di emissione scontrino ogni qualvolta venga compiuta una transazione commerciale. La lotteria parte dal primo gennaio 2021,con circa un anno di ritardo rispetto alla normale tabella di marcia.

L’operazione rientra fra le tante novità fiscali previste dal Decreto Rilancio, come lo è ad esempio scontrino elettronico, in un più ampio contesto relativo alla dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di gestione dei documenti fiscali e dei dati.

A ottobre di quest’anno sono state introdotte ulteriori novità. Il Garante per la Privacy ha stabilito che riceveranno dei premi a estrazione, non solo i consumatori maggiorenni, ma anche gli esercenti stessi.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

La partecipazione alla lotteria è facoltativa. Il concorso prevede due diverse tipologie di funzionamento a seconda che gli acquisti siano saldati in contanti, piuttosto che con carta. Per partecipare alle estrazioni è necessario richiedere il codice lotteria, direttamente sul sito di Agenzia delle Entrate (la richiesta può essere inoltrata sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice è alfanumerico e può essere richiesto da chiunque, anche dai soggetti che non posseggono le credenziali per l’accesso ai servizi online del Fisco.

Alla lotteria possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Per gli esercenti è vincolante essersi regolarizzati con le disposizioni in merito allo scontrino elettronico, che diventerà obbligatorio per tutti dal primo gennaio 2021.

Al momento del pagamento e al rilascio dello scontrino, il cliente deve segnalare al commerciante il proprio codice lotteria. L’esercente a sua volta deve trasmettere i dati ad Agenzia delle Entrate che inoltrerà a sua volta le informazioni necessarie per l’estrazione a sorte all’Agenzia dei Monopoli.

Le vincite possono essere controllate invece sul Portale Lotteria, accedendo con le credenziali SPID, Fisconline o CNS. I biglietti della lotteria degli scontrini non sono cartacei, ma virtuali e sono rilasciati nel computo dello scontrino di importo superiore ad 1€ fino a un massimo di 1000€.

Vecchie sanzioni e nuovi provvedimenti

Inizialmente erano state previste delle sanzioni dai 100 ai 500 euro per tutti quei commercianti che non avessero voluto trasmettere i dati dei clienti ad Agenzia delle Entrate. Adesso invece le sanzioni sono sostituite dalle segnalazioni. In altre parole i clienti avranno la possibilità di segnalare al Fisco gli esercenti che si rifiutano di indicare i dati per partecipare alla lotteria degli scontrini.

In questo modo i clienti diventano una sorta di “spia per il fisco”, che inserirà gli esercenti indicati in un’apposita lista di professionisti e imprese a rischio evasione. Nei confronti di quest’ultime si concentreranno i controlli da parte di Agenzia delle Entrate.

Lotteria degli scontrini: i premi

I premi delle estrazioni sono diverse a seconda che le transazioni vengano saldate in contati, piuttosto che con carta.

I premi previsti per i pagamenti in contanti sono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 30,000 euro (3 premi mensili)
  3. Settimanale – 5000 euro (7 premi settimanali)

I premi previsti per i pagamenti con cashless sono:

  1. Estrazione annuale – 5.000.000 euro
  2. Mensile – 100,000 euro (10 premi mensili)
  3. Settimanale – 25000 euro (15 premi settimanali)

I premi per gli esercenti

Sono previsti premi anche per gli esercenti, ma solo per i pagamenti con carta. I premi prevedono:

  1. Estrazione annuale – 1.000.000 euro
  2. Mensile – 20,000 euro
  3. Settimanale – 5000 euro (15 premi settimanali)

Nel caso un consumatore vinca, anche al commerciante è assegnato un premio. Gli esercenti dovranno obbligatoriamente adeguarsi alle specifiche legate alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, il così detto scontrino elettronico.