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Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Per emettere fatture verso paesi esteri, è necessario seguire la procedura del Sistema di Interscambio (SDI), conformemente alle direttive fornite dall’Agenzia delle Entrate. È fondamentale acquisire tutte le informazioni rilevanti e seguire correttamente i passaggi per evitare eventuali errori durante il processo di fatturazione.

Per emettere fatture verso paesi esteri, sia con IVA che senza, è indispensabile utilizzare un software di fatturazione elettronica compatibile con il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario da inserire nella fattura destinata all’estero è composto da sette “X” nel caso di partite IVA, mentre per le persone fisiche è necessario inserire sette zeri. Anche le attività in regime forfettario devono emettere fatture estere in formato elettronico.

Se il proprio business coinvolge attività di e-commerce o prevede relazioni commerciali con fornitori e clienti all’interno dell’Unione Europea o a livello internazionale, diventa essenziale comprendere il processo di fatturazione verso paesi esteri.

Può sorgere qualche dubbio dato che il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate è adottato solo a livello nazionale per le fatture elettroniche. Tuttavia, è necessario comunque aderire a tale sistema al fine di rispettare gli obblighi di fatturazione, seguendo le specifiche regole e compilando accuratamente tutti i campi richiesti. Inoltre, è importante inviare la fattura estera in formato PDF o cartaceo al cliente privato o con partita IVA. 

Emissione fattura a cliente estero

La fatturazione elettronica è obbligatoria solo per le operazioni commerciali interne in cui sono coinvolti soggetti passivi IVA residenti in Italia. Pertanto, le fatture emesse verso clienti esteri, sia all’interno dell’UE che al di fuori di essa, possono essere emesse in formato cartaceo senza l’obbligo di utilizzare il Sistema di Interscambio (Sdl) dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, le imprese italiane hanno la possibilità di adottare volontariamente la fatturazione elettronica anche per le transazioni con l’estero. Questa scelta non richiede alcuna opzione preventiva e può semplificare alcuni adempimenti. Infatti, coloro che utilizzano la fatturazione elettronica possono evitare di inviare l'”esterometro” trimestrale

Emissione fattura a cliente estero senza partita iva

Nel caso in cui si scelga di emettere una fattura elettronica per transazioni internazionali, è importante prestare attenzione ai dati inclusi nel file XML da inviare al Sdl. Ad esempio, nel campo del codice destinatario è necessario inserire il codice XXXXXXX, che identifica la controparte estera e indica un’operazione transfrontaliera.

Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente, sia all’interno che all’esterno dell’UE, possono sorgere alcune difficoltà legate al campo del CAP del Paese estero e al campo IDCodice del cliente, specialmente quando il cliente non è titolare di una partita IVA.

Emissione fattura a cliente estero senza partita IVA

Quali sono le procedure per emettere una fattura elettronica verso consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano, considerando che è obbligatorio fornire il codice fiscale o la partita IVA?

Gli operatori IVA italiani possono scegliere di emettere una fattura elettronica verso clienti esteri, sia aziende che consumatori finali, comunitari o extracomunitari. In questo caso, non è necessario inviare i dati di tale fattura tramite l’esterometro. La fattura elettronica dovrà includere le seguenti informazioni:

  1. Nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese“, è necessario indicare il codice del Paese estero (diverso da IT), utilizzando lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  2. Nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, è richiesto un valore alfanumerico identificativo della controparte, con un massimo di 28 caratteri alfanumerici. Se il cliente è un consumatore finale estero, è sufficiente compilare solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice“, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale“.
  3. Infine, per indicare l’indirizzo estero del cliente sulla fattura, è necessario selezionare la nazione di appartenenza (senza compilare la Provincia) e inserire il valore generico “00000” nel campo CAP. L’indirizzo può essere utilizzato per indicare il CAP straniero.

Si tratta di procedure che possono diventare alquanto complicate, soprattutto per chi è alle prime “armi”. Quindi il consiglio rimane sempre lo stesso, affidarsi completamente a un software per la fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click. Un sistema che semplifica, agevola e favorisce lo scambio di documenti con l’estero con la certezza di rispettare sempre tutte le norme fiscali del proprio paese e soddisfare i criteri d’invio dei documenti per l’estero.

Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Proroga esterometro 2022: slitta l’abrogazione

Proroga esterometro 2022 datata 1° luglio. L’anno passato era circolata comunicazione che l’abrogazione doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Nuove comunicazioni hanno smentito definitivamente quanto preventivano nel 2021. Infatti, fino al 30 giugno 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono continuare a essere comunicati ogni tre mesi ad Agenzia delle entrate. La situazione cambio invece dal 1° luglio, quando la comunicazione dei dati ad Agenzia delle Entrate (AdE) dovrà usare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio e utilizzare il formato della classica fattura elettronica.

Proroga esterometro 2022: legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo a carico dei soggetti passivi IVA la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere. In altre parole, l’esterometro. I soggetti obbligati a tale adempimento sono tutti quelli residenti o stabiliti nel territorio italiano. Le operazioni soggette a comunicazione sono tutte quelle rese o ricevute da soggetti non residenti o stabiliti su territorio dello Stato. La periodicità della comunicazione ha cadenza trimestrale.

Scadenza esterometro

Riassumendo schematicamente le scadenze previste per la comunicazione dell’esterometro, troviamo:

  1. Gennaio, febbraio, marzo – 30 aprile 2021
  2. Aprile, maggio, giugno – 2 agosto 2021
  3. Luglio, agosto, settembre – 2 novembre 2021
  4. Ottobre, novembre, dicembre – 31 gennaio 2022

Agenzia delle entrate esterometro: operazioni escluse

La comunicazione dei dati transnazionali non è obbligatoria per le seguenti operazioni:

Proroga esterometro 2022

Proroga esterometro 2022: cosa cambia

La Legge di Bilancio 2021 prevedeva un cambiamento delle precedenti disposizioni. Dal 1° gennaio 2022 la comunicazione dell’esterometro doveva avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, secondo formato di fattura elettronica.

In particolare:

  • per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, la comunicazione doveva avvenire entro 12 giorni dal momento dell’operazione stessa;
  • per le operazioni ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti sul territorio dello Stato, doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

La proroga esterometro 2022 slitta però al 1° Luglio. Questo significa che per Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022, i dati devono essere comunicati sempre trimestralmente ad Agenzia delle Entrate. Rimangono come sempre escluse tutte le operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali, oppure ricevuta una fattura elettronica.

Proroga esterometro: cosa succede dal 1° luglio in poi

Dal 1à luglio 2022 tutti i dati relativi alle operazioni transnazionali potranno essere trasmessi esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio. Il formato utilizzabile sarà solamente quello XML, lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. Alcune specifiche per la compilazione corretta e l’invio delle comunicazioni:

  1. Il campo destinatario deve essere compilato con “XXXXXXX” (7 volte la lettera “X”) per quanto riguarda le fatture attive;
  2. per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute dai fornitori esterni, il documento da generare è quello di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

L’abrogazione quindi è rimandata ancora una volta. Dal 1° luglio per le operazioni transfrontaliere di:

  • cessioni di beni
  • e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute)
  • nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato

per le quali è prevista l’emissione di fattura, diventa quindi obbligatoria la trasmissione tramite Sistema di Interscambio (già previsto in Italia per le fatture elettroniche).

Per le operazioni che prevedono emissione di una bolletta doganale, o per quelle per le quali sono emesse o ricevute fatture elettroniche, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

PEPPOL: cos’è, come funziona e come migliora gli scambi

PEPPOL è acronimo di: Pan-European Public On Line. Si tratta di una sofisticata piattaforma che serve per l’interscambio di fatture elettroniche verso le PA a livello paneuropeo. Peppol è nato con l’intento di creare un mercato digitale unico europeo. In pratica vuole riuscire a semplificare tutte le operazioni di procurement digitale fornendo un’infrastruttura e un protocollo tecnico specifico. Si tratta di una valida ed efficiente alternativa al Nodo Smistamento Ordini (NSO) per ricevere gli ordini elettronici dalle Pubbliche amministrazioni relativa al Sistema di Interscambio(SdI).

Peppol: ricezione degli ordini elettronici

Dal 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le PA afferenti il SdI, la modalità di ricezione degli ordini elettronici tramite NSO. In altre parole le PA hanno l’obbligo d’inviare ai propri fornitori gli ordini elettronici, per acquisto di beni, solo attraverso il NSO. Il 1° gennaio 2021 l’obbligo è esteso anche all’acquisto di servizi. Peppol è quindi un canale alternativo, ma equivalente al NSO. Spetta alle varie Pubbliche Amministrazioni scegliere se utilizzare Peppol piuttosto che il Nodo Smistamento Ordini. I fornitore che vorranno ricevere ordini dalle PA attraverso Peppol, si devono procurare il codice identificativo e lo devono comunicare alle relative PA.

ID Peppol: come ottenere il codice identificativo

AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale) ha creato degli specifici Peppol Access Point ai quali i fornitori possono rivolgersi per richiedere un proprio codice identificativo alla piattaforma.

L’Access Point altro non è che un intermediario accreditato da AgiD per la ricezione degli ordini elettronici. L’intermediario rilascia un codice identificativo univoco Peppol su richieste dell’utente, che deve registrarsi alla rete specifica. Questo rappresenterà l’indirizzo elettronico associato agli ordini che il soggetto richiedente riceverà dalle Pubbliche amministrazioni. Una volta ottenuto il proprio codice, il fornitore deve comunicarlo alle PA afferenti il Sistema di Interscambio.

Progetto Peppol e fatturazione elettronica europea

Da un punto di vista meramente tecnico, Peppol funziona esattamente come il SdI ideato da Agenzia delle Entrate. La fatturazione elettronica europea si basa su un’architettura a quattro nodi. Un sistema che mette in comunicazione e collegamento tutti i soggetti che partecipano al relativo processo:

  1. mittente del documento
  2. Access Point PEPPOL del mittente
  3. Access Point del destinatario
  4. Destinatario

PEPPOL- Pan-European Public On Line

Il collegamento tra gli Access Point è garantito dal Service Metadata Publisher (SMP) che verifica e accredita l’indirizzo del destinatario e controlla la disponibilità a ricevere la fattura elettronica. Quando un’azienda vuole emettere una fattura elettronica Peppol nei confronti di un cliente straniero deve solo accedere all’Access Point Provider e attivare un account. I passaggi successivi prevedono:

  • entrare in possesso delle coordinate Peppol del destinatario
  • accedere alla dashboard del proprio provider
  • compilare la fattura elettronica da trasmettere
  • inserire il codice identificativo del destinatario
  • inviare la fattura elettronica al proprio Access Point

L’AP elabora e controlla il documento e lo inoltra alla PA destinataria.

La Pubblica Amministrazione riceve una notifica quando il documento è pronto da scaricare dal proprio hub. Attualmente occorre però inviare anche un file in formato XML al Sistema di Interscambio di Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo, infatti, il Fisco può registrare la fattura elettronica.

Rete Peppol: i vantaggi del sistema

Anche se siamo ancora agli albori di questo Sistema di Interscambio, sono chiari i notevoli vantaggi per imprese e Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di una piattaforma che nei prossimi anni si rivelerà fondamentale per il progresso e la diffusione della fatturazione elettronica a livello europeo. Un sistema che permette di abbattere moltissima burocrazia e riduce i costi di emissione, trasmissione e conservazione. Una piattaforma che permette d’introdurre uno standard comune certificato. Il programma Peppol sostiene l’innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni per quanto riguarda la gestione documentale e l’automazione. Una piattaforma e una struttura che permetterà, sempre di più, di avere una visione più chiara ed estesa sui business intrapresi sui mercati esteri e internazionali.

Fattura elettronica e privacy: novità 2022

La fattura cartacea non esiste più da circa tre anni. È stata sostituita dalla fattura elettronica che è molto più semplice, veloce e comoda. Inoltre si è dimostrata essere un valido aiuto nella battaglia contro l’evasione fiscale che, nel 2021 è calata drasticamente. Nonostante i miglioramenti che la fatturazione elettronica ha apportato al nostro sistema, c’è chi sostiene che violi la privacy dei contribuenti. Cerchiamo quindi di capire meglio tutte le dinamiche che intercorrono tra fattura elettronica e privacy.

Fattura elettronica e privacy

La fattura elettronica è un sistema relativamente “nuovo” introdotto in Italia da circa tre anni. In questo lasso di tempo ha già dato buoni frutti e ha fatto ottenere diversi risultati sul fronte evasione fiscale dell’IVA (soprattutto per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021).

Anche a causa della pandemia da Covid-19, le attività online sono andate aumentando sempre di più. Sono pratiche, funzionali, comode e veloci. La possibilità di pagare online per un acquisto è ha semplificato la vita a molte persone e reso possibile commerci che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Anche lo Stato ha potuto beneficiare, e non poco, di questo innovativo sistema di pagamenti. Infatti, ha la possibilità di controllare molto meglio ogni singola attività svolta e transazione effettuata. Di conseguenza non riscontra alcun problema per eseguire verifiche e incassare imposte e tributi dovuti. Le autorità competenti, quindi, possono controllare più facilmente ogni genere di commercio, scambio, pagamento e transazione eseguita dai contribuenti.

La fattura elettronica, però, ha comunque sollevato alcuni dubbi riguardo la sua legittimità nei confronti della popolazione. Le riserve riguardano, in particolar modo il diritto alla privacy. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale.

Fattura elettronica: cos’è e come funziona

Facciamo un breve riassunto che non guasta mai. La fattura elettronica ha sostituito definitivamente quella cartacea e permette d’inviare e ricevere la documentazione relativa alle transazioni economiche, completamente in formato digitale. Esistono software specializzati nella creazione, conservazione e invio delle fatture elettroniche (proprio come FatturaPRO.click).

Le fatture elettroniche sono create direttamente attraverso questi software che le emettono in formato .XML, l’unico legalmente riconosciuto al momento attuale. I programmi specifici sono quindi in grado di compilare una fattura elettronica, firmarla digitalmente, inviarla al destinatario (passando attraverso il Sistema di Interscambio) e recapitarla a chi di competenza.

Un sistema particolarmente semplice che ha permesso di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA di 7,4% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, infatti, l’evasione dell’IVA è stata per la prima volta al di sotto della soglia del 20%, per l’esattezza è stata pari al 19,9%.

Ma tornando al problema iniziale che vede coinvolte la fattura elettronica e privacy, c’è chi sostiene che questo strumento violi questo diritto dei soggetti coinvolti. Perché? Vediamolo.

Fattura elettronica e privacy

Garante privacy e fattura elettronica: davvero c’è violazione?

Le fatture elettroniche devono riportare, obbligatoriamente: natura, quantità, qualità dei beni e servizi prestati. Al fine di capire se vi fosse o meno violazione della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviati, quindi, una serie di colloqui con Agenzia delle Entrate.

Alla fine del 2021, a seguito del lavoro del Garante, è stato emesso un provvedimento che serve ad aumentare la privacy delle fatture elettroniche. Una delle misure introdotte dall’Autority è quella di limitare la possibilità agli esercenti, di emettere fatture elettroniche al posto del normale scontrino commerciale, per adempiere ai doveri amministrativi.

Alla luce di quanto analizzato, il Garante, ha però dichiarato che il rapporto “fatture elettroniche e privacy” deve ancora essere migliorato. In vista, quindi, delle novità per il 2022. Non sono ancora state specificate nel dettaglio le novità in materia, ma gli scenari prospettabili sono tanti.

Privacy e fattura elettronica: alcuni possibili scenari

Viste le obiezioni mosse dal Garante verso il rispetto della privacy da parte delle e-fatture, Agenzia delle Entrate potrebbe eliminare l’obbligatorietà di emissione, lasciandole facoltative in base alla volontà del contribuente.

Un’altra possibilità, invece, è quella secondo la quale lo stesso contribuente potrebbe vietare ad AdE di “conservare le proprie fatture”. A oggi, in effetti, Agenzia delle Entrate, conserva le fatture elettroniche per 8 anni dalla data della transazione. È stato il Decreto Legislativo 127/2019 a stabilirlo:

“I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  1. b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.”

Insomma, alla fine le possibilità sono tante e disparate. Bisogna solo aspettare la decisione definitiva che prenderà l’Autority nell’arco di quest’anno.

Fattura elettronica a privato senza partita IVA: ecco come fare in pochi semplici mosse!

Oggi può capitare (molto più spesso di quanto si pensi) di dover emettere Fattura elettronica a privato senza partita IVA. Sembra facile, soprattutto se ci si avvale di un software gestionale delle fatture elettroniche come FatturaPRO.click, ma in alcuni casi può sorgere qualche dubbio. Ad esempio, non tutti conoscono alla perfezione i campi obbligatori da compilare, o non sanno quali sono i dati che devono essere riportati, o ancora come fare a recapitargli il documento creato. Vediamo quindi di fugare ogni dubbio e cerchiamo di capire i passaggi fondamentali per una corretta compilazione, emissione e invio di una Fattura elettronica a privato senza p.IVA.

Fattura elettronica a privato senza p iva: obbligo di legge

Emettere Fattura elettronica a privato senza p.IVA è obbligatorio. È la legge a stabilirlo. Ed è obbligatorio sin dal primo gennaio 2019 per effetto della Legge di Bilancio. Una regola che riguarda tutte le operazioni B2C che hanno per oggetto la cessione di beni mobili e immobili effettuate da un soggetto IVA verso un cliente o un consumatore finale. Nonostante questa specifica esistono come 4 eccezioni alla regola principale. In altre parole alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che agiscono nel regime forfettario. È comunque sempre possibile adottarla come scelta libera.

Fattura elettronica a privato senza p.IVA, senza codice destinatario e senza PEC

I privati senza partita IVA non hanno alcun obbligo di dotarsi di PEC, oppure di codice destinatario, anche se devono ricevere una fattura elettronica. Resta il fatto che, in alcuni casi, un’azienda o un professionista debba emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. In questo caso, in fase di compilazione della e-fattura, deve:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto il campo “PECDestinatario”.

Inoltre il Provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che:

  • Il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al destinatario direttamente nell’area riservata del sito di AdE
  • È obbligatorio consegnare al cliente una copia cartacea o digitale e informarlo che l’originale si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Inoltre è importante sapere che alcuni software/piattaforme sono in grado di convertire il formato XML in uno leggibile in altri formati desiderati.

E-fattura a privato senza p.IVA, senza codice univoco, ma con PEC

Può capitare che qualche privato abbia la PEC, ma non per questo il codice univoco. In questi casi allora bisogna:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • compilare il campo “PECDestinatario”.

Il sistema di Interscambio (SdI), questa volta, recapiterà alla PEC del destinatario la fattura elettronica. SdI mette comunque a disposizione del destinatario una copia della fattura all’interno dell’area privata sul sito di Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica a privato senza p iva

Privato senza p.IVA, con codice univoco

Anche se si tratta di un caso davvero molto raro, è pur sempre probabile. In questo caso, in fase di compilazione della fattura elettronica bisogna:

  • inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice comunicato
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Compilare o meno il campo “PECDestinatario”.

Per quanto riguarda l’invio invece SDI recapita la fattura elettronica all’indirizzo corrispondente al codice destinatario.

Privato senza partita IVA e cliente estero

L’emissione di una fattura a cliente estero sena partita IVA è un caso piuttosto frequente, che deve essere gestito come segue:

  • inserire il codice convenzionale: “XXXXXXX” (7 volte X) nel campo “CodiceDestinatario
  • indicare nel campo “CodiceFiscale” il codice fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario

In questo specifico caso però il Sistema di Interscambio non è in grado di recapitare la fattura elettronica al destinatario. Questo perché non la può recapitare all’estero, visto che il sistema di fatturazione elettronica esiste (al momento) solo in Italia. Questo significa che la fattura deve essere consegnata a mano al cliente. Il formato può essere cartaceo, oppure digitale nella forma che lui desidera.

Tutto un altro discorso la compilazione della fattura elettronica a un destinatario avente partita IVA, oppure se è una Pubblica amministrazione.

Iva per cassa: il sistema alternativo al regime IVA ordinario

IVA per cassa è un regime alternativo a quello IVA ordinario o per competenza. È conosciuto e chiamato anche con il nome di cash accounting ed è entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2012. È stato l’articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012 che ha introdotto questo nuovo regime e che permette ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse, al momento dell’incasso della fattura elettronica. Di conseguenza permette anche di detrarre l’IVA sulle fatture elettroniche di acquisto al momento del relativo pagamento.

Articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012

L’articolo 32 bis, comma 1 del D.L. 83/2012 stabilisce che:

“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

In pratica chi adotta questo regime può calcolare l’ammontare periodica dell’IVA da versare considerando solo le operazioni per le quali l’incasso o l’esborso di denaro, è già avvenuto. Per le vendite quindi valgono solo le transazioni per le quali siano già stato riscosso quanto dovuto dalla fattura emessa. Per gli acquisti valgono solo le fatture già pagate ai fornitori.

IVA per cassa: come funziona il nuovo regime

Questo nuovo regime è stato creato ed è entrato in vigore, allo scopo di tutelare i professionisti e i piccoli imprenditori. In effetti, tutti quei soggetti che possono incontrare delle difficoltà nel farsi pagare. Ne sono un esempio tutte quelle piccole-medie imprese che lavorano con e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le PA hanno tempi di pagamento davvero lunghissimi!

La liquidazione periodica dell’IVA, in questo regime, tiene conto del momento stesso di pagamento del corrispettivo per individuare il mese, o il trimestre di riferimento. Invece se il pagamento avviene con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito, ricevute bancarie, ecc…), allora sono di riferimento i documenti contabili prodotti che attestino l’avvenuto accredito dei corrispettivi, su fattura elettronica emessa.

Fattura elettronica: come registrarle in regime Iva per cassa

Le fatture elettroniche emesse in questo regime devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Operazione con IVA per cassa, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”

Iva per cassa

 

Venendo a mancare questa semplice dicitura, l’imposta deve essere considerata esigibile secondo disposizioni del regime ordinario. Dal punto di vista del cliente che riceve una fattura elettronica con questa dicitura, vede già la possibilità di detrarre l’IVA, dell’acquisto effettuato, nel momento stesso dell’operazione (questo vale anche nel caso in cui non abbia ancora pagato la fattura stessa).

La fatturazione elettronica prevede una specifica sezione nel file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

IVA per cassa: i requisiti per aderirvi

Il primo requisito per aderire al regime IVA per cassa è quello di non avere un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro. È possibile passare dal regime IVA ordinario a quello IVA per cassa soddisfacendo alcuni requisiti base:

  • Non bisogna aver superato il fatturato di 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta
  • Il regime è sottoscrivibile sia ai privati, che soggetti esercitanti attività d’impresa, arte e professioni
  • Non è possibile aderire al regime IVA per cassa se già è presente l’adesione ad altro regime IVA agevolato (come ad esempio quello del margine)

Per adottare il cash accounting non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti ha validità il “comportamento concludente” durante la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Formalmente la comunicazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale. Vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata manifestata l’adesione, o da quando è iniziata l’attività. L’adesione al regime d’IVA per cassa ha vincolo triennale. Al termine dei tre anni, la validità deve essere rinnovata annualmente, salvo revoca.

Transazioni incluse ed escluse dal regime

Non tutte le operazioni attive e passive possono rientrare in questo regime. Le operazioni attive escluse sono:

  • operazioni che rientrano nei regimi speciali IVA
  • attività svolte nei confronti di soggetti che non esercitano impresa, arte o professioni
  • operazioni eseguite nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile)
  • le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale
  • le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta

Le operazioni passive escluse, sono:

  • beni o servizi ai quali è applicato il metodo dell’inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

Dichiarazione IVA precompilata 2021: cos’è e come funziona

Dal primo gennaio 2021 è partita, in via sperimentale, l’iniziativa promossa da Agenzia delle Entrate(AdE) sulla dichiarazione IVA precompilata. Il sistema è stato ideato con lo scopo di semplificare al massimo le procedure a vantaggio dei contribuenti. È previsto che siano utilizzate tutte le informazioni utili ricavabili dalle fatture elettroniche, dalle operazioni transfrontaliere e dai corrispettivi telematici. Con tutti questi dati raccolti, in automatico, il sistema predisporrà le bozze dei Registri delle fatture emesse e ricevute.

La dichiarazione è precompilata e predisposta da AdE. Per tutte le operazioni IVA 2021 è messa a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA. Si tratta comunque di semplici “bozze”, che richiederanno la conferma da parte del contribuente (un po’ come già avviene per il modello 730 precompilato).

Dichiarazione IVA precompilata: le categorie dei soggetti interessati

Nell’articolo “Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti” previsto nella legge di bilancio del 2019, sono individuati i soggetti che possono usufruire della semplificazione fiscale attraverso la dichiarazione IVA precompilata. L’articolo prevede che tali soggetti siano individuati direttamente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In categoria rientrano imprese e società di piccole dimensioni, come artigiani, commercianti, professionisti e imprenditori individuali. Sono inoltre compresi anche chi svolgi attività d’impresa, arte o professione anche se solo per il periodo in cui l’attività stessa è iniziata, o per due anni successivi.

Il materiale messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate mette a disposizione una serie di bozze e documenti, tra cui:

  • Lipe – liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) con determinazione del saldo a debito o a credito per il periodo
  • Registri obbligatori – vale a dire registro fatture e registro acquisti. Questi saranno precompilati partendo dai dati rilevati dalle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
  • Dichiarazione IVA annuale – dichiarazione con cui è effettuato il calcolo IVA annuale (tenendo conto di ogni variabile: reverse charge, split payment, immediata o differita, ecc…).
  • Modelli F24 – questi servono per il versamento a saldo a debito o a credito della dichiarazione IVA.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA precompilata 2021: obiettivi

Lo scopo della dichiarazione IVA precompilata è quella di semplificare al massimo il rapporto tra contribuente e fisco. In questo modo si vuole ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale  ed elusione fiscale, puntando sull’aumento del tasso di adempimento spontaneo.

Questa iniziativa non è che l’ultima in casa del fisco italiano, adottata per le ragioni sopra citate. Insieme alla fatturazione elettronica, allo scontrino elettronico, alle semplificazioni previste per il calcolo degli acconti IRES, IRAP e IRPEF, nonché il modello 730 precompilato introdotto già  a partire dal 2015, il sistema si sta muovendo verso una digitalizzazione totale e una semplificazione di massa di ogni processo fiscale.

Fatture elettroniche e nuovi codici

A inizio 2021 sono entrati in vigori come obbligatori, alcuni nuovi codici relativi all’emissione e alla trasmissione delle fatture elettroniche. Questi codici sono stati introdotti da Agenzia delle Entrate per semplificare il processo di raccolta dati necessari ad AdE per creare le bozze delle dichiarazioni IVA precompilate. I codici infatti semplificano i procedimenti nei casi di reverse charge, fatture di vendita e note di credito.

Per quanto riguarda la fattura attiva (vendita) è obbligatoria la fatturazione e ciclo attivo. Per la fattura passiva invece diventerà obbligatorio il ciclo passivo da gennaio 2022. Di conseguenza le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021. Le novità introdotte porteranno all’eliminazione dell’esterometro a partire dal 20222. Per quanto riguarda invece il reverse charge estero, i nuovi codici permettono una gestione digitale del procedimento e non più solo cartacea. Infatti i codici TD17, TD18 e TD19 si possono usare adesso per il reverse charge relativo ai servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

Tornando all’IVA invece i nuovi codici introdotti danno la possibilità di gestire in modo più ampio le casistiche IVA. In questo modo è possibile precompilare la famosa dichiarazione IVA di cui parlavamo, in modo molto più completo e dettagliato. La nuova struttura del formato XML permette ad AdE di produrre automaticamente i registri IVA, le comunicazioni e la dichiarazione annuale IVA.

Integrazione e convalida registri IVA

Nel corso del mese successivo a quello di riferimento, dal quinto al quindicesimo giorno, il contribuente può:

  • Integrare il registro IVA – aggiungere tutti i dati eventualmente non presenti come, ad esempio, bollette doganali, operazioni con l’estero, fatture per prestazioni sanitarie, e le fatture cartacee, ecc.
  • Convalidare il registro IVA – il contribuente ha tempo per controllare e approvare i documenti prodotti da AdE rispettando le scadenze previste per la liquidazione periodica dell’IVA.

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Adempimenti fiscali: nuovo calendario 2020 proroghe e sospensioni

A causa della pandemia molti adempimenti fiscali sono stati sospesi e/o rimandati a nuova data. Nuovi prospettive e scadenze quindi per fattura elettronica, scontrino elettronico, esterometro e lotteria degli scontrini. Gli adempimenti digitali da parte del fisco, hanno subito una battuta d’arresto a causa del blocco causato dall’epidemia di Coronovirus. In particolar modo l’effetto è stato accusato soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, gli scontrini elettronici e la lotteria degli scontrini.

Adempimenti fiscali e fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate(AdE) ha posticipato al primo gennaio 2021, con una specifica direttiva, l’avvio sperimentale del nuovo tracciato XML. Inoltre ha comunicato anche la nuova tempistica per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture attive e passive, sposate al primo ottobre 2021.
Il Decreto Rilancio inoltre ha rinviato sempre al 2021 la procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione del bollo dovuto sulle fatture elettroniche, che passano dal Sistema di Interscambio (SdI).

Adempimenti fiscali e scontrino elettronico

Per quanto riguarda invece i corrispettivi telematici, il periodo di moratoria è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, senza applicazione di eventuali sanzioni (prima la data era stata fissata per il 30 giugno 2020).

Infine, la lotteria degli scontrini è stata anch’essa posticipata al primo gennaio 2020.

Registri IVA e Vendite

Tutte queste misure hanno decretato di conseguenza lo slittamento dell’elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA. Questo in particolare per quanto riguarda i registri IVA e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata IVA. Di quest’ultima il rilascio è stato addirittura posticipato al 2022.

A causa dell’epidemia da Covid-19 infatti Agenzia delle entrate si trova nell’impossibilità di avere a disposizione tutta una serie di dati e informazioni per produrre in tempo le bozze dei documenti IVA di interesse. A tal proposito ha disposto l’articolo n°142 del decreto legge rilancio n°34 del 19 Maggio 2020.

Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali: sospensione dei tributi

Molto adempimenti tributari sono stati sospesi. L’esterometro, ad esempio, è uno di questi, nonché l’invio delle informazioni relative agli acquisti effettuati da turisti non residenti in contanti.

L’invio dei corrispettivi, memorizzati nel corso del mese precedente dagli esercenti che ancora non hanno un registratore di cassa, è stato sospeso.

Stessa sorte per corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019. Date coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019. Non sono quindi previste sanzioni per la loro mancata comunicazione.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, la sospensione degli adempimenti fiscali ha riguardato anche:

  • le verifiche periodiche sui registratori telematici
  • i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza
  • le autocertificazioni per la loro conformità nonché

Fatturazione elettronica e sospensioni

Nessuna sospensione ha interessato invece la fatturazione elettronica. AdE ha infatti specificato che la certificazione fiscale delle operazioni IVA mediante emissione di fattura elettronica non rientra tra gli adempimenti sospesi. Questo a causa del fatto che l’emissione della fattura elettronica è rimasta sempre obbligatoria, in quanto documenti fiscale destinato alla controparte commerciale.