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Dichiarazione annuale Iva: i soggetti esonerati nel 2022

La dichiarazione annuale IVA è un adempimento obbligatorio, in linea di massima, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. In pratica, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione, è tenuto a presentarla. Nonostante l’obbligo sia imputato a tutti, il legislatore ha previsto comunque dei soggetti esonerati. Le categorie esentate da tale obbligo sono, di norma, regimi agevolati, come, ad esempio, quello dei forfettari o i contribuenti minimi. Ci sono comunque anche altre categorie che è bene ricordare in vista della dichiarazione annuale.

Dichiarazione annuale IVA: i soggetti esonerati nel 2022 (anno d’imposta 2021)

I soggetti che nell’anno d’imposta 2021 hanno registrato solo operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72) o hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art 36 bis) sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione annuale IVA. L’esonero, però, non è applicabile nel caso in cui il contribuente.

  • Ha effettuato operazioni intracomunitarie
  • Deve eseguire rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2)
  • Ha acquistato prodotti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (una regola che vale, ad esempio, per l’acquisto di oro, argento, rottami, ecc…)
  • Quando effettua operazioni non esenti riferite ad attività gestite con contabilità separata.

Dichiarazione annuale iva

Tra i vari soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ritroviamo anche:

  1. contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  2. contribuenti che hanno goduto dell’agevolazione fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. produttori agricoli con volume d’affari annuale inferiore a 7000 euro (volume che deve essere costituito almeno per i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72);
  4. attività di organizzazione giochi e intrattenimenti
  5. altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Dichiarazione annuale Iva: l’elenco continua con…

I soggetti elencati finora rientrano nelle casistiche previste dal legislatore come esoneri dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva. Non si tratta, però, degli unici casi. Infatti, l’elenco previsto per il 2022 prevede anche:

  1. imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  2. soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) – questo vale solo nel caso in cui tali soggetti non abbiamo effettuato durante il 2021 operazioni non imponibili, o comunque non soggette all’obbligo del pagamento dell’imposta;
  3. Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91;
  4. soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE – in questo caso si tratta di soggetti non identificati in ambito comunitario, ma identificati fini dell’IVA sul territorio dello Stato in base alle modalità previste dall’art. 74. In questa categoria rientrano, tra gli altri, l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  5. raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi – soggetti che rientrano nella categoria identificata con codice Ateco30;
  6. raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo n°21 maggio 2018, n°75, che non abbiano superato un volume d’affari annuo di 7000 euro, nell’anno fiscale precedente.

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

Con il passare del tempo sta diventando ogni volta più usuale, sia per convenienza che per legge, l’utilizzo della fatturazione elettronica. Quest’anno sembra che stia marcando un nuovo punto nella storia della e-fattura. Partendo dall’obbligo anche per i forfettari, come ne abbiamo già parlato in uno dei nostri ultimi articoli “Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio”, fino all’introduzione graduale in tutta l’Unione Europa. Infatti la Spagna e la Francia non sembrano molto lontane dalla situazione della nostra penisola. Nonostante il processo dell’internazionalizzazione della fatturazione elettronica richieda del tempo, ci sono dei paesi che stanno già aderendo a questa pratica. In effetti oggi parliamo della situazione di uno dei nostri vicini, o in altre parole, la fatturazione elettronica San Marino.

Le date da segnare

Le nuove norme definite sia dal decreto del 21 giugno 2021 che dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, danno inizio al regime transitorio. Dal prossimo 1° luglio lo scambio di fatture tra l’Italia e San Marino sarà unicamente telematico. Tuttavia dal 1° ottobre del 2021 fino al 1° luglio del 2022, ci sarà ancora l’opzione di effettuare fatture cartacee, rendendo quelle elettroniche strettamente facoltative.

Il decreto entrato in vigore il 1° ottobre 2021 è composta da 23 articoli, suddivisi in 7 titoli, dalle disposizioni generali fino alla cessione dei beni.

In ragione di ciò, abbiamo visionato e decomposto tutta l’informazione fondamentale, per portarla a voi nel modo più sintetico, chiaro e semplice possibile.

Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino

Dal 1° luglio 2022, tutte le fatture di cessioni di beni verso San Marino, dei soggetti passivi d’imposta nel territorio italiano, non potranno più essere emesse in formato cartaceo.

Il codice destinatario confermato da inserire in queste fatture è 2R4GTO8.

Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

Da San Marino verso l’Italia il percorso sarà completamente opposto. Questo significa che le fatture elettroniche emesse saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese al Sistema di Interscambio(SdI) italiano. Gestito dal Sdl con un canale ad hoc.

Infine, anche se San Marino non sia uno stato integrante dell’Unione Europea, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.

 

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

I controlli

Per la spedizione e ricezione delle fatture, fin dalla loro nascita sono state contraddistinte della loro sicurezza, dovuta in parte alla quantità di controlli (in maggior parte automatici) dei sistemi. E per quelle trasmesse da San Marino versi l’Italia e viceversa non si sono fatte eccezione. La procedura di revisione funziona in questo modo:

  1. Trasmissione del numero identificativo dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  2. Verifica dell’assolvimento dell’imposta sull’importazione e delle validità della fattura;
  3. Comunicazione all’ufficio apposito dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatore italiano può verificare il risultato della procedura sopra elencata attraverso i servizi specializzati dell’Agenzia delle Entrate. Se dopo quattro mesi dall’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ha ancora approvato la procedura, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro 30 giorni. Non si subiranno né sanzioni o né interessi per questa procedura. Queste regole hanno la stessa validità in caso dovesse essere effettuata la fatturazione in formato cartaceo.

Fattura Cartacea

Fino al 1° luglio 2022 sarà possibile emettere facoltativamente le fatture in formato cartaceo tra le due repubbliche (anche in modalità semplificata).

Se le condizioni per la detrazione di imposta si dovessero presentare, sarebbe possibile effettuarla anche sotto questa tipologia di fattura.

Modalità d’acquisto con o senza imposta

Esistono due modalità d’acquisto quelle con o senza imposta. Nel primo scenario è già stata versata l’IVA dal soggetto cedente sammarinese, invece nel secondo caso attraverso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) e la ricezione della fattura viene assolto al cessionario l’imposta sul valore aggiunto.

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Certificazione unica istruzioni per i forfettari e novità del codice “24”

Oggi trattiamo un tema particolarmente importante: “certificazione unica istruzioni per forfettari e le novità introdotte dal codice 24”. Partiamo dicendo che il 16 marzo 2022 fissa la scadenza entro la quale i sostituti d’imposta devono inviare ad Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi. Certificazioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi. Il periodo di riferimento è l’anno 2021.

Quindi, i documenti che devono essere inviati sono:

  • Frontespizio – documento contenente le seguenti informazioni:
    • tipo di comunicazione
    • dati del sostituto
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
    • firma della comunicazione
    • impegno alla presentazione telematica
  • Quadro CT – contenente i dati relativi al modello 730-4 reso disponibile da Agenzia delle Entrate
  • Certificazione Unica 2022 – documento contenente:
    • dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente
    • assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo
    • provvigioni e redditi diversi
    • dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi inerenti alle locazioni brevi

Certificazione unica istruzioni per i forfettari

La categoria dei lavoratori autonomi, comprende anche i contribuenti che rientrano sotto il regime forfettario. In base all’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, i forfettari non sono considerati sostituti d’imposta. Questo significa che, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, devono saldarla al lordo dell’importo indicato. Inoltre non sono obbligati al versamento delle ritenute d’acconto e, di conseguenza, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, vale a dire il Modello 770.

Una situazione molto diversa rispetto ai contribuenti ritenuti sostituti d’imposta che rientrano nel regime ordinario, semplificato, o nel vecchio regime dei minimi che ricevono fatture dai forfettari. Questi,  infatti, hanno l’obbligo d’indicare, nelle Certificazioni Uniche, tutti i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari. L’indicazione deve essere inserita nel quadro relativo alla sezione per i lavoratori autonomi.

Certificazione unica istruzioni

Certificazione unica istruzioni 2022: compensi erogati ai forfettari

La Certificazione Unica è composta da una serie di sezioni e quadri che devono essere compilati seguendo delle regole ben precise. Ad esempio, per quanto riguarda le istruzioni da seguire per compilare il documento relativamente ai compensi erogati ai forfettari, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

  • Riquadro: “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” – indicare causale A per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • Sezione “dati fiscali” punto “4” – indicare importo lordo corrisposto al forfettario. Questo deve essere comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali.
  • Riquadro “6” – il codice “12” presente esclusivamente nelle Certificazioni Uniche 2021 è oggi sostituito dal codice “24”. Questo significa che i contribuenti forfettari nel campo 6 devono riportare:
    • codice 24 per indicare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
    • codice “22”, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Certificazione Unica: scadenze

La certificazione unica deve essere correttamente compilata e inviata telematicamente ad Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 16 marzo 2022.

Infine, per le sole CU, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre 2022.

Infine si ricorda che entro il 21.03.2022, vale a dire entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio telematico, si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

Bando INAIL: proroga al 23 febbraio 2022

Il Bando ISI è stato inizialmente revocato, perché tutti i fondi sono stati dirottati a favore delle misure contro il Covid-19. INAIL ha pubblicato il bando solo nel mese di novembre 2020, in cui erano stati messi a disposizione 211.226.450 euro  per i consueti  finanziamenti annuali a fondo perduto. Fondi destinati a realizzare progetti che dovevano servire a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il click day, vale a dire il giorno previsto per l’invio delle domande, si è concluso regolarmente l’11-11-2021. Il 3 febbraio, L’istituto, sul proprio sito istituzionale, ha annunciato il rinvio della scadenza per la presentazione della documentazione e, di conseguenza, anche per la pubblicazione degli elenchi definitivi dei progetti approvati. Vediamo quindi quali sono le nuove date per il Bando INAIL.

Bando INAIL: le nuove scadenze

INAIL ha annunciato le seguenti nuove proroghe:

  • Upload della documentazione entro il  23 febbraio 2022, ore 18:00 (annullata la data del 4 febbraio 2022)
  • Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi entro il 31 marzo 2022 (data rinviata rispetto al 16 marzo 2022).

Il 3 dicembre scorso, invece, sono già stati pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari, suddivisi per regione e asse di finanziamento.

Gli elenchi riportano tutte le domande correttamente inoltrate, in ordine cronologico di arrivo di arrivo registrato dai sistemi INAIL. Ogni domanda è contrassegnata in base all’esito con una serie di lettere:

  • S – posizione utile per l’ammissibilità
  • S-REC – subentrate in posizione utile a seguito dell’esclusione di domande annullate per violazione delle regole tecniche
  • N – provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

Per l’ammissibilità vera e propria le domande contrassegnate dalle lettere “S” ed “S-REC” devono essere convalidate. La convalida avviene a seguito dell’invio del modulo di domanda (modulo A) e della documentazione a suo completamento, entro le ore 18 del 23 febbraio 2022.

Bando INAIL: i destinatari

Come per gli anni precedenti, i destinatari del bando INAIL sono:

  • Imprese iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Enti del terzo settore appartenenti all’asse 2.

Bando INAIL

Bando INAIL: assi di finanziamento

Le risorse finanziarie sono ripartite per assi di finanziamento e in base alle regioni. Gli assi di Finanziamento sono:

  •  1  – Progetti d’investimento (primo avviso)
  •  1 – Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (secondo avviso)
  •  2 – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)
  • 3 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  •  4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:
      • Pesca (codice Ateco A03.1)
      • Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31)

Importo erogabile

Sono previste delle soglie massime erogabili alle varie aziende:

  • 130.000 euro per tutti i progetti rientranti negli assi 1, 2, 3.
  • 50.000 euro per tutti i progetti rientranti nell’asse 4.

Bando INAIL: le procedure informatiche

Il 1° giugno 2021, INAIL ha annunciato l’apertura delle procedure informatiche e una tabella cronologica con la quale sono indicate le modalità d’inoltro delle domande:

  • Compilazione domande – dal 1° giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18.00
  • Download codici identificativi – dal 20 luglio 2021
  • Comunicazione regole tecniche per l’invio della domanda online – entro il 15 luglio
  • Click day – 11 novembre 2021
  • Comunicazione elenchi provvisori dei beneficiari – 25 novembre 2021, poi posticipato al 3 dicembre 2021
  • Upload documentazione e invio – 23 febbraio 2022 h. 18.00
  • Pubblicazione elenchi definitivi – entro il 31 marzo 2022

È inoltre stato messo a disposizione un numero telefonico per ottenere assistenza e informazioni: 06.6001 del Contact center Inail.

Startup innovative e agevolazioni IVA

Le Startup innovative, hanno la possibilità di sfruttare una serie di agevolazioni IVA. I vantaggi fiscali a loro riservati sono molteplici: deduzioni e detrazioni per le imposte dirette IRPEF e IRES e benefici a livello d’imposte indirette. Le regole che disciplinano la costituzione delle startup innovative sono contenute nell’ articolo 25 del D.L. n. 179/2012  e con la  Legge n. 221/2012. Per incentivarne lo sviluppo, il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni, tra le quali ritroviamo, appunto, quelle relative all’IVA. Vediamo di cosa si tratta.

Startup innovative agevolazioni

Tra le agevolazioni previste per le Startup innovative, ci sono quelle relative ai rimborsi annuali e alla compensazione dell’imposta sul valore aggiunto. Quando in dichiarazione IVA risulta un saldo a credito del contribuente, si prospettano tre diverse possibilità:

  1. richiesta di rimborso totale o parziale – solo se l’ammontare è superiore a euro 2.582,28 e se deriva da una delle seguenti situazioni:
  • cessazione attività
  • se l’aliquota media sugli acquisti e importazioni supera quella media sulle operazioni attive, aumentata del 10%
  • in presenza di operazioni non imponibili per esportazioni
  • presenza di acquisti di beni ammortizzabili
  • rimborsi Iva spettanti ai rappresentanti fiscali in Italia di società non residenti
  • esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa
  1. riporto all’anno successivo del credito utilizzabile nelle liquidazioni periodiche
  2. compensazione

La decisione può essere manifestata all’interno della dichiarazione IVA stessa. Rimborso o compensazione, invece, possono anche essere scelte durante l’anno attraverso i rimborsi infrannuali.

Il rimborso può essere richiesto e spetta solo se risultano eccedenze d’IVA detraibile, dalle dichiarazioni dei due anni precedenti.

Rimborso IVA: come funziona

Il rimborso IVA deve essere effettuato entro tre mesi dalla dichiarazione annuale. Esistono diverse modalità di rimborso a seconda degli importi da versare:

  • rimborsi inferiori o uguali a euro 30.000,00 – basta la dichiarazione annuale
  • rimborsi superiori a euro 30.000,00 – erogabili senza garanzia, a meno che il soggetto non rientri in casistiche particolari (come, ad esempio, per i soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di due anni, o soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA senza visto di conformità o di sottoscrizione alternativa.)

Per ottenere il rimborso IVA, il soggetto deve apporre alla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione. In alcuni casi particolari è poi necessario allegare anche una dichiarazione sostitutiva che attesta le precise condizioni.

Startup innovative e agevolazioni IVA

Per le Startup innovative, il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui. Questo vale per tutti il periodo d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Lo stesso vale quando chiedono l’esonero dall’obbligo del visto di conformità, soprattutto quando è richiesta la compensazione dell’IVA.

Quindi, le Startup Innovative sono esonerate dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro. Solo quando questa soglia viene superata, allora è dovuta l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione IVA.

Startup innovative

Startup innovative agevolazioni

Vogliamo ricordare, brevemente anche tutte le altre agevolazioni di cui godono le Startup Innovative:

  • Costituzione digitale gratuita – possono quindi evitare la costituzione della società presso un notaio, grazie alla firma digitale.
  • Esonero da bollo e diritti – le Startup innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio. Questa registrazione consente loro di avere diritto all’esonero dall’applicazione dall’imposta di bollo.
  • Deroghe alla gestione ordinaria – con la formula giuridica di S.R.L., possono costituire categorie particolari di azioni.
  • Riporto delle perdite con disciplina derogatoria – nel caso si verificasse una diminuzione del capitale, di oltre un terzo, il tempo, entro il quale, devono provare che la perdita è diminuita è posticipato al secondo esercizio successivo.
  • Disciplina sulle società di comodo – alle start up innovative non può essere applicata la disciplina sulle società di comodo.
  • Disciplina del lavoro ad hoc – la costituzione dei contratti a tempo determinato, non può superare la soglia dei 36 mesi.
  • Strumenti di partecipazione al capitale – i collaboratori possono ricevere strumenti di partecipazione al capitale, quale forma di remunerazione. I fornitori esterni, invece, possono essere pagati attraverso work for equity.

Per concludere, si ricorda che le Startup Innovative sono società che non rientrano nel reddito imponibile, ma sono soggette solamente alla tassazione sul capital gain.

Autoliquidazione: cos’è, calcolo e scadenze

Per legge, ogni azienda, con dipendenti, è obbligata a pagare un premio annuale all’INAIL per la copertura di eventuali infortuni sul lavoro. Il medesimo obbligo ce l’hanno gli artigiani che esercitano la propria attività, anche quando non collaborano con dei subordinati. L’autoliquidazione rappresenta, quindi, un adempimento basilare per datori di lavoro e artigiani.

Autoliquidazione: cos’è

Visto quanto detto poco sopra, è chiaro che l’autoliquidazione INAIL costituisce semplicemente l’obbligo di versamento dei contributi dovuti all’Istituto per la copertura obbligatoria di eventuali infortuni. Un onere a carico dei proprietari d’azienda e degli artigiani che esercitano la propria professione. Si tratta di un premio annuale calcolato in base a determinate variabili. Il calcolo è fatto autonomamente, oppure attraverso l’ausilio di specifici studio di commercialisti. Essendo un argomento alquanto complesso e delicato, la cosa migliore da fare è quella di rivolgersi sempre a dei professionisti del settore, onde evitare d’incappare in spiacevoli errori.

Calcolo autoliquidazione INAIL

L’autoliquidazione è calcolata in base a specifici parametri:

  • settore di competenza dell’attività (artigianato, industria, servizi o altre attività)
  • mansione e ruolo all’interno dell’azienda
  • numero d’infortuni avvenuti all’interno dell’impresa
  • maggiorazioni, o riduzioni, previste

Nel calcolo è preso in considerazione e applicato un tassodi rischio specifico. Quest’ultimo varia in base all’imponibile, vale a dire alla somma delle retribuzioni annue. Sul sito dell’INAIL è presente una sezione specifica dove, ciascuna azienda, ha la possibilità di trovare il proprio tasso di rischio specifico. Per accedere al proprio fascicolo aziendale ogni impresa deve essere in possesso di un determinato PIN che è rilasciato dall’ Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.

Autoliquidazione

Scadenza autoliquidazione INAIL

Come ogni altro obbligo, anche l’autoliquidazione prevede delle specifiche scadenze. Prima di tutto è un obbligo annuale, quindi significa che l’imprenditore con dipendenti, o l’artigiano che esercita la professione, devono corrisponderlo ogni anno. È stato fissato un termine unico al 16 febbraio. Entro tale scadenza devono essere compiute precise operazioni:

  1. calcolo della rata del premio annuale – l’ammontare deve comprendere l’anno in corso e l’eventuale conguaglio relativo all’annualità precedente
  2. calcolo del premio di autoliquidazione – questa comprende la rata dell’anno corrente, più il conguaglio dell’anno precedente. La somma risultante è al netto delle eventuali riduzioni previste
  3. pagamento del relativo premio tramite modello F24 – il pagamento può essere fatto usando il modello F24, cioè il modello di pagamento unificato, oppure utilizzando l’F24 EP, vale a dire Modello di pagamento unificato enti pubblici.

Rateazione autoliquidazione INAIL

L’autoliquidazione può essere pagata a INAIL in un’unica soluzione alla scadenza del 16 febbraio, oppure può essere rateizzata. Quattro è il numero massimo di rate previste. La comunicazione della volontà di effettuare il pagamento rateale, deve avvenire tramite comunicazione telematica.

Le scadenze dei pagamenti rateizzati sono le seguenti:

  • Prima rata: 16 febbraio
  • Seconda rata: 16 maggio
  • Terza rata: 20 agosto
  • Quarta rata: 16 novembre

In caso di rateizzazione è applicato un tasso d’interesse pari allo 0,68%. Le quattro rate trimestrali corrispondono quindi al 25% del premio annuale. Il tasso d’interesse è calcolato sempre facendo riferimento al tasso medio d’interesse 2021 pubblicato sul sito www.dt.tesoro.it

Autoliquidazione INAIL 2022: aggiornamento scadenze

Il 29 dicembre 2021 INAIL ha pubblicato tutte le istruzioni operative sull’autoliquidazione 2021/2022. In particolare, nella guida, sono specificate le operatività circa le eventuali riduzioni contributive da applicare. Le istruzioni contengono un riepilogo accurato delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Nello specifico ricordiamo l’ultimo aggiornamento in merito alle scadenze che prevede:

  • 16 febbraio 2022 – versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e contributi associativi  in unica soluzione
  • 28 febbraio 2022 – presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021

Nella guida sono indicate anche tutte le riduzioni che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022. Tra le più significative ricordiamo:

  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)

Tutti i servizi relativi all’autoliquidazione sono presenti direttamente sul sito dell’INAIL.

Donazione di azienda: vantaggi e benefici nei passaggi generazionali

La donazione d’azienda è una procedura con la quale un soggetto trasferisce a un altro un’azienda. Il soggetto cedente prende il nome di donante, mentre chi riceve si chiama beneficiario. Il trasferimento di proprietà avviene attraverso un atto di liberalità. Molto spesso capita, per motivi legati al cambio generazionale, che il proprietario di un’attività, voglia passarne la proprietà a un altro soggetto. In questo caso, ci sono alcune regole da seguire che possono far risparmiare notevolmente sulle tasse di successione. Vediamo di capire meglio come fare.

Donazione di azienda: cos’è e perché viene fatta

La donazione di azienda è un atto attraverso il quale, il proprietario di un’impresa ancora in vita, può trasferirne la proprietà ad altro soggetto. Non si tratta quindi di una successione testamentaria, che prevede invece il decesso del proprietario. La donazione consente al donate di avere controllo sulla continuità nel proseguimento dell’attività d’impresa. Inoltre, fino al momento in cui il donante rimane in vita, giuridicamente non rileva il consenso dei legittimari alla donazione e nemmeno l’eventuale loro rinuncia alla quota di legittima.

 

Da un punto di vista giuridico, la donazione di azienda può essere pianificata in anticipo. Questo perché è possibile analizzare le eventuali quote di legittima in caso di successione e prevedere degli specifici meccanismi di compensazione.

Donazione di azienda

Donazione d’azienda: ecco come avviene

La donazione di un’azienda avviene attraverso un contratto o una scrittura privata. L’uno o l’altro devono essere documentati presso il Registro delle Imprese. Se non è correttamente registrato rischia l’annullamento. Non solo. Al momento del rogito è richiesta anche la presenza di testimoni.

Quando si parla di donazione azienda, si può fare riferimento al trasferimento di proprietà di beni mobili/immobili, ma anche di conoscenze specifiche volte a proseguire l’attività stessa. In alcuni casi prevede persino il passaggio dei dipendenti. Se il proprietario decide di trasferire l’azienda in modo gratuito, in futuro non potrà chiedere nulla in pagamento per il trasferimento eseguito.

Ogni singolo contratto presente in azienda, deve essere “burocraticamente” trasferito al nuovo proprietario. Questo comprende anche tutti i contratti stipulati con fornitori, collaboratori e dipendenti. Nel trasferimento di proprietà, il donatore può richiedere condizioni specifiche per il trasferimento, quali, ad esempio, la continuità dell’attività e la garanzia di continuità dei contratti attivi.

 Imposte dirette e donazione d’azienda

Entriamo adesso nello specifico della relazione tra imposte dirette e donazione d’azienda. La normativa di riferimento è l’art. 58 del TUIR. L’articolo cita:

“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa“

Tutto questo è possibile solo se:

  1. la donazione è effettuata dall’imprenditore individuale
  2. deve avere per oggetto un’azienda
  3. deve prevedere continuità di valori fiscali in capo al beneficiario

Se queste tre caratteristiche si realizzano, allora la plusvalenza rimane latente e non più in carico al donante. Questa concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. Tutto ciò vale comunque solo per le persone fisiche imprenditori. Ai fini delle imposte dirette, il beneficiario, riceve l’azienda a valori storici e non a valori correnti. In questo modo i valori aziendali sono assunti dal donatario al valore fiscalmente riconosciuto in capo al donante. L’obiettivo è quello di realizzare una continuità dei valori fiscali.

Imposte indirette e donazione d’azienda

Imposte dirette e imposte indirette, funzionano più o meno allo stesso modo, per quanto riguarda le donazioni di azienda. Però ci sono alcune differenze sostanziali. Ai fini dell’imposizione indiretta in caso di donazione (o successione) di azienda (o ramo di azienda), tali trasferimenti sono soggetti a imposta sulle successioni e donazioni. Queste disposizioni valgono quando si tratta di donazioni di aziende, rami d’aziende, quote, partecipazioni sociali e azioni.

Non si applicano invece imposte di donazione quando il trasferimento è a favore di:

  • discendenti del de cuius
  • coniuge del de cuius

L’esenzione dall’imposta di donazione quando i beneficiari del trasferimento proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo di almeno cinque anni dalla data di trasferimento. I discendenti devono fornire però una dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l’attività per almeno cinque anni. Inoltre la prosecuzione dell’attività deve essere diretta.

Acconto iva: versamento, codice tributi e sanzioni per mancato pagamento

L’articolo precedente: “Calcolo acconto IVA: definizione, soggetti passivi iva e metodologie” ha introdotto un argomento caro a moltissimi contribuenti: il calcolo e le tempistiche dell’acconto IVA di fine anno. Entro il 27 dicembre di ogni anno, infatti, i soggetti passivi IVA, sono tenuti a versare l’acconto sull’imposta all’amministrazione finanziaria. Abbiamo, quindi, visto quali sono i soggetti obbligati a tale impegno e come può essere calcolato l’acconto di fine anno (metodo storico, previsionale e analitico). Continuiamo adesso a esplorare l’argomento andando a vedere, nel dettaglio, com’è possibile materialmente effettuare il versamento dell’acconto, quali sono i codici tributo identificativi e le eventuali sanzioni per versamento insufficiente.

Acconto IVA: ecco come effettuare i pagamenti

Una volta calcolato l’importo da versare, l’acconto può essere saldato utilizzando un modello F24, in modalità, esclusivamente, telematica. È possibile, inoltre, effettuare compensazione dell’importo dovuto a titolo d’acconto. Una scelta che può essere presa liberamente. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui si dispone. Logico che debba trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni valide e presentate regolarmente.

I contribuenti trimestrali non devono, in questo caso, applicare gli interessi dell’1%. L’acconto versato deve essere poi sottratto all’IVA da versare il mese di dicembre (contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale IVA (contribuenti trimestrali), o dalla liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti speciali.

Codice tributo acconto IVA: come compilare correttamente l’F24

Il modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’acconto IVA deve riportare, come sempre, determinati codici tributo. In questo specifico caso quelli da indicare sono:

  • 6013 – contribuenti mensili
  • 6035 – per i contribuenti trimestrali

Acconto iva

Mentre per quanto riguarda l’anno di imposta da trascrivere è sempre quello durante il quale si sta effettuando il pagamento stesso.

Scadenza acconto IVA

Ricordiamo che la scadenza prevista per il pagamento dell’acconto IVA dell’anno corrente, è sempre il 27 dicembre. Nel caso in cui il versamento non è effettuato, oppure è eseguito in ritardo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30%.

Sanzioni amministrative: cosa succede se l’acconto non è versato o versato in ritardo?

Come abbiamo poco prima visto, nel caso in cui l’acconto IVA non venga pagato entro i termini previsti (27 dicembre), o pagato in un importo non sufficiente, l’amministrazione finanziaria ha previsto l’applicazione di eventuali sanzioni. Nello specifico si tratta del 30% che può comunque essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è uno strumento attraverso il quale il contribuente ha la possibilità  di regolarizzare la propria posizione fiscale. Relativamente all’acconto IVA, il contribuente può pagare con il ravvedimento operoso, tramite modello F24:

  • l’imposta dovuta
  • interessi pari all’1% calcolati a giorni
  • la relativa sanzione prevista ex articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97

La sanzione è applicata in misura diversa a seconda di quando è effettuato il pagamento:

  • dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza. Per ogni giorno di ritardo è applicato lo 0,2%. Questa formula prende il nome di ravvedimento sprint
  • 3% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza
  • 3,75% se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in corso

Il ravvedimento operoso consente quindi al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale in caso di mancato, omesso o insufficiente pagamento di imposte e tributi (in questo caso specifico relativamente parlando dell’acconto IVA).

Il ravvedimento si esegue effettuando il pagamento del tributo, della sanzione e degli eventuali interessi calcolati. La violazione inizia dal giorno di scadenza del termine previsto. Da lì in poi, quindi, sono calcolati gli interessi da pagare.

Acconto IVA: conclusioni

La fine dell’anno corrisponde sempre a un obbligo molto importante per tutte le partite iva. Il calcolo acconto iva e il relativo pagamento entro il 27 di dicembre, segna la chiusura dell’ultimo periodo dell’anno. Vista la particolarità dell’anno in corso, è sempre bene valutare attentamente il metodo da utilizzare per il calcolo e informarsi sempre se l’Esecutivo avesse in programma delle eventuali nuove proroghe.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa si rischia e come rimediare

La disciplina vuole che l’emissione della fattura elettronica avvenga entro 24 ore massime dal momento in cui si effettua un’operazione. Invece per le fatture differite il termine di emissione è stabilito al 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si è conclusa. Il legislatore ha quindi previsto una serie di sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. Inizialmente, al fine di agevolare la fase di avvio della fatturazione elettronica, erano stati previsti degli esoneri sull’applicazione di eventuali sanzioni. Ad oggi, invece, non esistono esoneri e sono quindi applicate sistematicamente le sanzioni previste dall’ dall’art. 6 del D.Lgs. n 471/97. Vediamo qualche dettaglio in più.

Emissione fattura elettronica: termini e scadenze

Le fatture elettroniche non sono tutte uguali. Ne esistono di vari tipi e, a seconda della tipologia di appartenenza, prevedono un termine di emissione diverso. Le fatture elettroniche possono essere:

  • immediate
  • differite

 

Una e-fattura è considerata emessa solo se inviata al Sistema di Interscambio e se non risulta scartata. Le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione, come stabilisce l’art. 6 del DPR n. 633/72. Le fatture elettroniche differite, invece, deve essere emessa e registrata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è conclusa l’operazione di riferimento. Per quest’ultime è d’obbligo indicare il mese di riferimento, perché l’operazione rientra nella liquidazione periodica dello stesso mese e l’IVA è da versare entro il 16 del mese successivo.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: cosa prevede la legge

Visti i termini entro i quali una e-fattura deve essere emessa, il legislatore ha previsto anche delle sanzioni tardiva emissione fattura elettronica. A stabilire la misura della sanzione amministrativa applicata, ci pensa l’ art. 6 del D.Lgs. n. 471/97, che cita:

“La sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Entrando nel dettaglio, la norma prevede una diversa sanzione a seconda della violazione commessa:

  • Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro)
  • Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Le sanzioni possono comunque essere ridotte grazie all’esercizio del ravvedimento operoso. L’esercizio del ravvedimento operoso è previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n°472/1997. Sono previste diverse casistiche a seconda della data entro la quale avverrà il pagamento richiesto.

Anche le fatture scartate dal Sistema di Interscambio, potrebbero essere soggette a sanzioni amministrative. Per ovviare al problema è possibile rinviare la fattura elettronica in questione entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto (provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica: le conseguenze per il cessionario o committente

Inviare una fattura elettronica in ritardo, comporta delle conseguenze e relative sanzioni, anche da parte del committente o cessionario. Nell’ art. 6 co. 8 del D.Lgs. n. 471/97 è stabilito che tali sanzioni debbano ammontare al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione. Per evitare di dover pagare questi importi, il committente/cessionario deve adempiere a una serie precisa di obblighi documentali.

Sanzioni tardiva emissione fattura elettronica

 

Nel caso in cui il committente/cessionario non riceva la fattura elettronica entro 4 mesi dalla data dell’operazione deve trasmettere, al SddI, un’autofattura di regolarizzazione. Inoltre deve pagare l’imposta entro il tredicesimo giorno successivo. Nella documentazione inviata deve indicare, alla sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri. Infine, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con il codice “TD20”.

Nel caso in cui, invece, il cessionario/committente riceva una fattura elettronica irregolare deve trasmettere lo stesso documento previsto nell’altra casistica, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione. Inviare digitalmente l’autofattura di regolarizzazione al Sistema di Interscambio solleva il committente dall’obbligo di presentare la fattura in formato analogico, direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Codice tributo F24

Le sanzioni tardiva emissione fattura elettronica possono essere pagate tramite un modello F24. È necessario compilare la sezione erario e utilizzare il codice tributo 8911. Il modello chiede inoltre l’indicazione dell’anno di riferimento. Quello da indicare è l’anno in cui è avvenuta la violazione stessa.

Accertamento sintetico: cos’è e come funziona

L’accertamento sintetico, conosciuto più comunemente come redditometro, è uno strumento utilizzato dal Fisco. Serve a determinare il reddito presunto dei contribuenti. Basa i calcoli sulle spese sostenute ed effettuati dai vari soggetti. È presente in Italia dal lontano 1973, ma rivisitato e potenziato nel 2010 in seguito al decreto legge n° 78.

Questo strumento è utilizzato dall’Agenzia delle Entrate. Serve quindi a determinare il reddito complessivo netto dei contribuenti e prende in esame le spese generiche sostenute dai vari soggetti. In base alle spese, Ade, determina il reddito netto e spetta al contribuente la prova contraria. In altre parole è a carico dell’utente dimostrare all’Agenzia delle Entrate che le spese sostenute sono state pagate con redditi diversi da quelli posseduti durante il periodo d’imposta (vale a dire preso in esame), oppure con redditi che non partecipano alla formazione del reddito imponibile, o ancora con redditi soggetti, o esenti, dalla ritenuta alla fonte.

Accertamento sintetico: dalle origini ad oggi

Per conoscere meglio questo particolare strumento del Fisco, partiamo proprio dalle sue origini. È introdotto nel 1973, dall’articolo n°38, c. 4 a 8, DPR n°600/1973. Fino al 2008 l’accertamento sintetico previsto dalla legge, prevedeva:

“… Con riferimento esclusivo alle persone fisiche, che prevede che l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39 del DPR n. 600/1973, può in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”.

Nel 2010 le disposizioni sono state rivisitate. Oggi, infatti, l’accertamento sintetico e quindi il relativo redditometro consiste nella:

“… Determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fi ni dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione”.

Una forma leggermente diversa, con termini modificati che, in sostanza, comunque prevede sempre il redditometro quale strumento per l’accertamento del reddito netto di un contribuente. A lui poi l’onere della prova contraria.

Accertamento sintetico

Accertamento sintetico: a chi si applica

L0’accertamento sintetico è applicabile a tutte le persone fisiche ai fini di determinare l’imposta sul reddito. È inoltre applicabile a tutte le persone fisiche  che esercitano imprese, arti e professioni. In quest’ultimo caso il reddito complessivo dei soggetti deve risultare essere inferiore a quello a loro attribuibile, in base a tutte le spese sostenute nel periodo d’imposta esaminato e ai relativi indici di capacità contributiva. In altre parole si ricorre al redditometro, solo quando il reddito presunto supera di almeno il 20% di quello realmente dichiarato.

Il calcolo del reddito è eseguito in base a specifici indicatori di capacità contributiva. Il Fisco prende in esame specifiche spese sostenute dal soggetto durante il periodo d’imposta e ne moltiplica gli importi per determinati coefficienti di riferimento. I coefficienti sono legati alla classe di appartenenza del contribuente.

Accertamento sintetico: ecco come funziona

Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio come funziona l’accertamento sintetico. Le caratteristiche prese in considerazione sono tre:

  • Composizione familiare – i calcoli sono effettuati valutando la situazione familiare del contribuente. Quindi si tiene conto se è single, oppure in coppia e se ha o no dei figli.
  • Età – tre i diversi scaglioni di appartenenza: fino a 35 anni, da 35 a 64 anni e oltre i 65 anni.
  • Area geografica di riferimento – in base alla residenza del contribuente sul territorio nazionale.

Ogni contribuente è identificato all’interno di specifiche classi. A ciascuna classe corrispondono dei coefficienti. Le spese effettuate dai contribuenti nell’arco del periodo d’imposta, sono moltiplicate per i relativi coefficienti. Il risultato corrisponde al presunto reddito netto. Agenzia delle Entrate, dopo aver calcolato l’importo, invia comunicazione al contribuente. In seguito alla ricezione dell’avviso, spetta al contribuente presentarsi presso gli uffici AdE competenti per territorio, e fornire le prove che giustificano le eventuali differenze tra spese e reddito dichiarato.

Successivamente all’accertamento sintetico, il contribuente può richiedere un accertamento di adesione. Agenzia delle Entrate mette inoltre a disposizione un sistema, chiamato Redditest che consente di calcolare preventivamente un’eventuale congruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute.