Articoli

Indagini Patrimoniali: recupero credito e report patrimoniale persone fisiche e giuridiche

Le indagini patrimoniali sono uno strumento utile e fondamentale per l’attività di recupero crediti. In Italia circa il 50% delle transazioni avviene a credito. Questo significa che il pagamento è fatto a 30, 60, o 90 giorni dalla data della fattura. Il Belpaese detiene anche un altro spiacevole record. È in vetta alla classifica per i ritardi dei pagamenti, rispetto alla media europea. Alla fine lo scenario che si prospetta, nella maggior parte dei casi, vede i creditori costretti ad inseguire i debitori per farsi pagare o saldare le fatture già emesse.

Esistono diversi strumenti a servizio di professionisti ed imprese che possono aiutare a far recuperare quanto dovuto. Qualche volta, prima di passare alle vie legali vere e proprie, è sufficiente dimostrare semplicemente la determinazione al recupero del credito. Per farlo è necessario ricorrere ad uno strumento potente, quanto sconosciuto ai più: l’indagine patrimoniale. Questa serve per capire la capacità patrimoniale del debitore e scoprire se il debitore ha sostanze più o meno aggredibili. È utile anche quando è necessario ricorrere alle vie legali per avere un quadro chiaro della situazione e degli eventuali beni pignorabili.

Report e Indagini patrimoniali

Dalle indagini patrimoniali è possibile ottenere il report patrimoniale. Questo è recuperabile sia che si tratti di persona fisica, che di persona giuridica. Anche se nella maggior parte dei casi si ha a che fare con imprese, i due report non differiscono molto l’uno dall’altro. In pratica nel documento sono riportati gli effettivi e verificati dati di residenza del soggetto interessato, nel caso di persona fisica, oppure la sede legale, per le persone giuridiche. È un’informazione molto importante ai fini legali, perché ogni comunicazione inviata a un indirizzo sbagliato, non ha alcuna validità legale.

Oltre a questo il report elenca:

  1. reperibilità del soggetto (persona fisica)
  2. operatività dell’azienda (persona giuridica)
  3. presenza di atti pregiudizievoli
  4. probabilità di successo dell’eventuale azione di recupero
  5. stima del patrimonio aggredibile
  6. azione consigliata per raggiungere l’obiettivo
  7. indicazione dell’eventuale presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria o procedure concorsuali già attive.

Indagini Patrimoniali

Il report è suddiviso in sezioni nella quali è analizzata la situazione del soggetto, da un punto di vista lavorativo, di referenze bancarie, possesso di beni immobili, partecipazioni e quote azionarie, Beni mobili/autoveicoli intestati, negatività, Dati legali aziende collegate, Dati legali, sedi e dati di bilancio.

Negatività

Nota di attenzione sulle negatività. In questa sezione del report patrimoniale sono indicati eventuali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali attualmente in essere. Queste sono informazioni molto importanti per capire l’effettivo stato patrimoniale e la situazione economica del soggetto. Capire infatti se ci sono altri creditori nei suoi confronti, può aiutare a stilare meglio il quadro generale della situazione per capire la strategia da intraprendere. Ad esempio, è in questa specifica sezione che sono indicati eventuali pignoramenti da banche, finanziarie e/o agenzie di riscossione tributi. La raccolta di questi dati evita di dover richiedere un’ispezione ipocatastale (che poi sarebbe quella con la quale si dimostra la titolarità immobiliare di un soggetto, eventuali gravami come ipoteche, pignoramenti e note di cancellazione di ipoteche parziali o totali).

Beni immobili

Nel report patrimoniale alla sezione beni immobili sono riportati tutti gli immobili (case, fabbricati, terreni, ecc…) intestati al soggetto dell’indagine patrimoniale. La verifica e l’accertamento è fatto a livello nazionale e per ogni immobile identificato sono riportati nello specifico tutti i dati catastali.

È comunque sempre consigliata una successiva verifica ipocatastale prima di procedere con eventuali azioni esecutive.

Beni mobili e auto intestate

Sezione di particolare interesse nell’ambito di recupero crediti. Qui vi sono infatti riportati tutti i veicoli intestati al soggetto. Per ciascun veicolo è indicato targa, marca e modello, date di immatricolazione e intestazioni.

I veicoli sono beni pignorabili e, se sono beni strumentali all’attività del soggetto, si trasformano velocemente in un mezzo valido a risolvere il contenzioso.

Associazione Temporanea di Imprese: insieme per un progetto comune

ATI è acronimo di Associazione Temporanea di Imprese, chiamate spesso anche RTI, vale a dire raggruppamento temporaneo di imprese. Si tratta di una particolare forma giuridica nella quale più imprese si unisco per raggiungere un obiettivo comune e realizzare uno stesso progetto. Molto spesso questa forma giuridica è utilizzata per partecipare e vincere gare d’appalto. Singolarmente infatti le società non avendo tutte le caratteristiche e le prerogative necessarie per poter /partecipare alle gare, non possono accedere ai bandi. Insieme invece riescono a raggruppare tutte le competenze operative, le caratteristiche di categoria o le classifiche richieste dal bando. In un’ATI ogni soggetto mantiene la propria autonomia e restano giuridicamente distinti.

Associazione Temporanea di Imprese

Associazione Temporanea di Imprese: orizzontale, verticale, mista

L’Associazione Temporanea di Imprese può essere di tre diverse tipologie:

  1. orizzontale
  2. verticale
  3. mista

Nell’ATI orizzontale è prevista la collaborazione tra società che svolgono attività analoghe. Lo scopo di un’ATI così costituita è quello di accrescere i requisiti per partecipare alla gara d’appalto. Una volta ottenuto il bando, i compiti sono successivamente ripartiti.

Un’ATI verticale invece presenta un’impresa capo del gruppo specializzata nello svolgere l’attività principale e altre aziende che invece svolgono attività secondarie richieste nel bando di gara. Le attività secondarie sono “scorporabili” e la loro identificazione è riportata nella legge n°109/94, la Legge Merloni. All’art. 13 comma 8 è infatti specificato quanto segue: “ lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara”.

Infine l’ATI mista è costituita da un’associazione di tipo orizzontale per l’attività principale e verticale per quelle scorporabili. In altre parole significa che sono costituite da due o più imprese omogenee, tra le quali è scelta un’impresa “capo gruppo(mandataria) e a questa si associano altre imprese eterogenee per realizzare le opere e i servizi scorporabili.

ATI: struttura ed elementi giuridici

Un’Associazione temporanea d’imprese è quindi costituita da un’impresa capogruppo, chiamata mandataria e altre diverse imprese secondarie chiamate mandanti. Le società mandati hanno il compito di trattare con il committente per l’esecuzione di un’opera, derivante dalla partecipazione a gare d’appalto.

Nell’associazione temporanea di imprese verticale la mandataria è l’unica responsabile nei confronti del committente. In quella orizzontale invece ciascuna impresa è solidamente responsabile nei confronti dell’appaltante.

Una volta che l’ATI è costituita, non può subire variazioni. Gli unici casi in cui è possibile, sono quelli previsti e stabiliti dall’art.37, comma 18 e 19, del decreto Legislativo 163/2006, il così detto: “Codice degli Appalti Pubblici”.

Scopo e durata

Abbiamo quindi visto che lo scopo di un’ATI è quello di arricchire e completare i requisiti necessari a più aziende, per partecipare a gare d’appalto pubblico. Questo avviene soprattutto nel settore delle grandi costruzioni.

I vantaggi che le aziende ricavano da queste aggregazioni sono molteplici. In primis la possibilità di partecipare alle gare d’appalto da parte di piccole e medie imprese che altrimenti non potrebbero farlo, perché non qualificate. Anche l’impresa mandataria ha i suoi vantaggi. Può ad esempio trovare tante diverse società che possano svolgere incarichi ed eseguire lavori perché dotate di conoscenza, mezzi e strutture idonee che lei stessa non possiede.

Un’ATI durata tutto il tempo necessario all’esecuzione dell’opera prevista dalla gara d’appalto. Al momento dell’incasso del corrispettivo finale, l’associazione temporanea d’imprese si scioglie. Un’ATI costituita per partecipare a una gara d’appalto, può nel frattempo partecipare ad altre gare e per questo motivo la sua durata può essere prolungata.

Esistono forme particolari di ATI, denominate consorzi stabili, che invece prevedono una durata indeterminata, che possono rimanere inattive per diverso tempo, senza perdere la loro forma e validità giuridica.

ATI e modalità di emissione delle fatture elettroniche

L’ATI non ha soggettività giuridica o fiscale. Le fatture elettroniche sono quindi emesse singolarmente da ciascuna impresa costituente. Quindi l’impresa mandataria, cioè la capogruppo, non ha nessun obbligo di emettere fatturazione elettronica per i mandatari.

Nonostante questo, molto spesso, le imprese mandatarie delegano alla capogruppo, l’onere dell’emissione delle fatture elettroniche. Questo è fatto soprattutto allo scopo di organizzare in maniera unitaria la fatturazione, evitando così eventuali errori o ritardi, che potrebbero avere ripercussioni sui pagamenti.

 

Domicilio digitale: cos’è, come funziona e a cosa serve

Il domicilio digitale è l’indirizzo al quale sono inviate le notifiche previste dalla legge ai fini tributari ed indica la competenza dei vari uffici tributari. Il concetto è stato introdotto dalla legge Semplificazioni, che ha previsto l’obbligo del domicilio digitale per aziende e professionisti a partire dal primo ottobre. Al momento però questa operazione si è tradotta solamente nell’avere una PEC personale e ad aver fissato delle sanzioni. Si tratta comunque di un primo importante passo compiuto verso l’obbligo per tutti i cittadini, che prima o poi saranno iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

Con il domicilio digitale le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (PA) saranno più facile. Oggi ancora limitate alla casella di posta cartacea, in futuro saranno gestite interamente online. Con il decreto Semplificazioni è stato stabilito che aziende e professionisti devono quindi comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. I professionisti invece devono comunicarlo all’ordine o al collegio al quale sono iscritti.

A oggi avere un domicilio digitale significa solamente avere l’obbligo di avere una PEC aziendale. Questo era già obbligatorio, ma non erano previste sanzioni per chi ancora non avesse provveduto ad averla. Il nuovo decreto invece modifica la dicitura di “PEC” a “domicilio digitale” e prevede delle integrazioni sanzionatorie.

Domicilio digitale: la definizione

Quindi oggi il domicilio digitale è, a tutti gli effetti, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Questa serve a individuare un luogo virtuale dove sono inviate comunicazioni di natura giuridica, da parte di PA, professionisti, o aziende. Adesso esiste e vale anche per i privati. Non corrisponde a un indirizzo fisico, ma è composto da nome.cognome@gestorepec.it

Questo significa che adesso, qualunque sia la posizione fisica di un soggetto, gli saranno potute recapitare comunicazioni dalle PA. La PEC fa risparmiare tempo e denaro. Inoltre è matematica la certezza di ricevere e/o comunicazioni importanti.

Domicilio digitale: come fare per dichiararlo

Chi già possiede una PEC, ha in automatico il domicilio digitale. Imprese e aziende hanno già comunicato il proprio indirizzo PEC come disposto dal Decreto Legge 179/2012 e dalla Legge 2/2009.

I professionisti che ancora oggi, purtroppo non utilizzano regolarmente o che non hanno ancora una PEC valida, però sono ancora circa 1,7 milioni. Pertanto, tutti questi freelance, che ancora non hanno PEC, riceveranno delle sanzioni e gli uffici della Camera di Commercio assegnerà loro un domicilio digitale. I professionisti troveranno quindi questo nuovo “indirizzo” a disposizione sul Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di Commercio (ma solo per la ricezione dei documenti).

Quindi chi non ha ancora una PEC, deve fare in fretta e crearne una il prima possibile, comunicandola poi al registro delle imprese o al proprio ordine professionale.

Domicilio digitale

Sanzioni previste per le imprese ancora senza domicilio digitale (PEC)

Per tutte le imprese che ancora non hanno una PEC sono previste delle sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, a un massimo di ben 2064 euro. Per le imprese individuali l’importo scende ed è compreso tra i 30 e i 1548 euro. Normalmente il Registro Imprese propone la definizione agevolata entro 60 giorni pagando il doppio del minimo o il terzo del massimo. É quindi possibile ravvedersi rispettando le scadenze versando circa 412 euro per le società e 60 euro per i lavoratori individuali.

Oltre alle sanzioni, il Registro Imprese assegnerà un nuovo indirizzo digitale di default. Questo sarà reso disponibile sul cassetto digitale dell’imprenditore. Ogni impresa trova il proprio a disposizione sul sito: impresa.italia.it Questo però sarà valido esclusivamente per ricevere documenti, comunicazioni e notifiche. Alla piattaforma è possibile accedere esclusivamente attraverso identità digitale (SPID, CNS e CIE).

Professionisti

Per i liberi professionisti ancora sprovvisti di PEC invece, la legge non prevede sanzioni pecuniarie. Però l’Ordine deve diffidare il professionista ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza, l’Ordine può sospendere il professionista dal relativo Collegio od Ordine di appartenenza, fino a quando non comunicherà il domicilio digitale.

Per tutti i professionisti non obbligati a iscriversi a Ordini o Collegi, invece non è previsto ancora nessun obbligo, ne tanto meno sanzione. Possono quindi continuare a non avere la PEC.

Contributo a Fondo Perduto: il più ambito finanziamento per le PMI

Le PMI sono sempre in cerca di finanziamenti per ampliare, migliorare e consolidare la propria realtà. Che si tratti di una società avviata, piuttosto che una start up innovativa, riuscire a trovare finanziamenti è molto importante. Per accedere a bandi e incentivi nazionali, regionali e/o europei è necessario seguire determinate procedure. Non tutti i fondi si richiedono con lo stesso iter e soprattutto sono erogati con diverse modalità. Il contributo a fondo perduto, ad esempio, è uno dei più ambiti dalle imprese e permette di acquistare prodotti, servizi e beni, senza dover poi preoccuparsi di pagare interessi sui prestiti e i mutui ricevuti.

Contributo a Fondo Perduto: cos’è e come funzionano

Il contributo a fondo perduto è un’agevolazione erogata dall’ente pubblico all’azienda, che non prevede alcun tipo di rimborso. In altre parole l’ente erogatore (che può essere la Regione, la Camera di Commercio, il Ministero, ecc…) elargisce un importo in denaro, senza chiedere nulla in cambio. Si tratta quindi di una sorta di aiuto economico che viene dato alle piccole/medie imprese per comprare beni/servizi necessari alla crescita, allo sviluppo e alla digitalizzazione dell’attività.

Contributo a fondo perduto: il calcolo

Nel contributo a fondo perduto è solitamente fissato un tetto massimo di importo erogabile, che non può essere superato. Il calcolo per determinare l’importo erogabile si base sul totale delle spese ammissibili al bando stesso.

Difficilmente questa tipologia di contributo copre il 100% delle spese presentate dall’azienda. Solitamente la copertura va da un 40% all’80%. Quello che rimane è a carico della società che ha richiesto il contributo. La società in questo caso deve essere in grado di dimostrare di poter coprire tutte le rimanenti spese, con i propri capitali (prestati o già in possesso). Analogo al contributo a fondo perduto è il contributo in conto capitale.

Una specifica molto importante. In Italia, il contributo a fondo perduto, non è soggetto a IVA (imposta valore aggiunto), anche in caso di erogazioni condizionate.

Condizioni e restrizioni

Gli interventi a fondo perduto sono solitamente soggetti a determinate condizioni stabilite dall’ente erogante. Queste, ad esempio, possono includere:

  • indicazioni sugli interventi possibili
  • prescrizione di determinati utilizzi del capitale concesso
  • facoltà di controllo e verifica dell’utilizzo del capitale erogatore

L’ente può inoltre stabilire di poter annullare l’intervento, oppure richiedere addirittura la restituzione del capitale in caso di utilizzi diversi da quelli oggetto della condizione.

Contributo a Fondo Perduto

Alternative al contributo a fondo perduto

Le agevolazioni a fondo perduto non sono le uniche alle quali le PMI possono accedere. Le Regioni ad esempio utilizzano molto “il finanziamento agevolato”. In questo caso l’ente pubblico eroga l’agevolazione prevista, ma la società deve pagare un piccolo interesse, che solitamente si aggira attorno allo 0,5% (in alcuni casi è addirittura inferiore).

In altre parole l’ente pubblico eroga una determinata somma di denaro, per permettere alla PMI di acquistare beni/servizi, attraverso un finanziamento che prevede un tasso agevolato inferiore a quello di mercato. A differenza del contributo a fondo perduto, il finanziamento agevolato copre tutte (o quasi)le spese presentate dall’azienda e ammissibili al bando.

Il vantaggio per una società nel richiedere un finanziamento agevolato è nella differenza degli interessi da pagare. Il tasso applicato, solitamente, è compreso tra lo 0% e lo 0,5%. Un bando che usa soprattutto la forma di finanziamento agevolato, è il fondo rotativo.

Contributo in conto interessi: cos’è e come funziona

Alternativa al contributo a fondo perduto, quello in conto interessi è una forma agevolata di incentivo che copre solamente la quota interessi che un’azienda paga su un mutuo o un prestito. In questo caso l’importo erogabile non è calcolato sulla base del valore del bene/servizio acquistato, ma sull’ammontare degli interessi passivi pagati sul prestito.

Si tratta di una forma molto particolare di agevolazione che risulta particolarmente vantaggiosa per tutte le imprese che hanno acceso un mutuo o un prestito elevato.

Credito d’imposta

Altra forma di agevolazione riconosciuta alle PMI. Lo Stato centrale e le amministrazioni territoriali o locali, sono solite utilizzare questa forma di agevolazione per aiutare le imprese. Il credito d’imposta non è un finanziamento. Si tratta infatti di acquisire o generare un credito che permette di pagare meno tasse o contributi. Il credito d’imposta può essere destinato a compensare debiti, diminuire le imposte, oppure a chiederne il rimborso (quando ammesso) in sede di dichiarazione dei redditi.

Stato patrimoniale e conto economico: definizione e differenze

Qualche articolo fa abbiamo iniziato a conoscere e a definire cos’è il Bilancio d’esercizio. In linea di massima, possiamo affermare che si tratta di un insieme di documenti che un’impresa è obbligata a redigere per definire la propria situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d’esercizio. É composto da cinque diversi documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il rendiconto finanziario, la Nota Integrativa e la relazione sulla gestione. Sviscerato l’argomento “Rendiconto finanziario”, passiamo adesso a definire e capire lo Stato Patrimoniale e conto Economico.

Stato patrimoniale e conto economico: cosa sono e a cosa servono

Stato Patrimoniale e Conto Economico rappresentano i principali prospetti contabili del Bilancio d’esercizio e tra i due esistono dei collegamenti. Entrambi sono indispensabili nella contabilità aziendale. I dati che i due documenti contengono devono essere d’aiuto a ogni analista economico-finanziario, per giudicare correttamente lo stato di “salute” di un’impresa. L’analisi di questi due documenti deve portare a un giudizio obiettivo sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale d’impresa.

Stato patrimoniale

È il documento che rappresenta la situazione del patrimonio aziendale in un determinato momento di vita dell’impresa. Solitamente questo “momento”, coincide con la fine dell’anno solare (31 Dicembre) e nello stato patrimoniale sono riportate tutte le attività, le passività e il patrimonio netto d’impresa.

Finanziariamente questo significa che l’analisi del patrimonio di una società serve a capire se l’azienda è in grado di mantenere un corretto equilibrio patrimoniale e finanziario. Quindi le “attività” si identificano come i mezzi finanziari impiegati dalla ditta. Mentre le passività e il patrimonio netto sono da intendersi come fonti di finanziamento di tali impieghi.

Conto Economico

Si tratta del documento facente parte del Bilancio d’Esercizio che riassume l’insieme delle operazioni aziendali che hanno contribuito a determinare il risultato economico finale di un certo esercizio, comprende i costi e i ricavi di un’azienda.

Stato patrimoniale e conto economico

Le due sezioni contrapposte dello stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale definisce il patrimonio di un’azienda in un preciso momento. Inoltre definisce i diritti dei terzi che gravano sull’attività stessa. Si suddivide in:

  • Attivo
  • Passivo

L’attivo comprende il magazzino, le immobilizzazioni, le disponibilità liquide e i crediti. Si identifica come la somma di tutti gli investimenti eseguiti da un’impresa per svolgere al meglio la propria attività

Il passivo invece comprende le riserve, il capitale sociale, gli utili e le perdite dell’esercizio riportati a nuovo, ossia i debiti a breve, medio e lungo termine. In altre parole rappresenta i mezzi propri o di terzi, di cui si è dotata l’azienda per finanziare gli investimenti in modo da svolgere al meglio la propria attività.

Conto Economico: componenti positive e negative di reddito

Il conto economico è quindi l’insieme di tutte le operazioni che l’azienda ha compiuto per arrivare a un determinato risultato economico. É formato da due componenti: positivi e negativi di reddito, che si riferiscono sempre a un determinato periodo temporale.

In altre parole il conto Economico è formato da due voci:

  1. Ricavi – corrispondono alle vendite dei propri beni, agli interessi attivi o ai fitti attivi.
  2. Costi – riguardano gli acquisti, le utenze, le spese del personale, i fitti passivi, le imposte (IRAP, IRPEF, IRES) e le tasse. Tra quest’ultime l’IVA non è considerata un costo per la società. L’IVA infatti rappresenta un debito e al tempo stesso un credito che l’azienda ha nei confronti dell’Erario. Per questo motivo, a seconda del momento preso in esame, la voce IVA si potrebbe trovare da una parte o dall’altra del conto economico.

Documenti indispensabili per una gestione responsabile

Stato patrimoniale e conto economico sono documenti indispensabili per raggiungere una gestione responsabile delle risorse di una società e in generale della sua amministrazione complessiva.

Entrambi i documenti sono necessari alla definizione della situazione finanziaria, utilizzata poi per determinare il carico fiscale. Inoltre stato patrimoniale e conto economico servono anche a fornire tutti i dati aziendali all’erario. Questi documenti servono a fornire una misura tangibile di tutte le operazioni fatte durante il corso dell’anno solare. In base ai dati contenuti in essi, un’attività si rende conte se è necessario un miglioramento, oppure se è possibile continuare sulla stessa strada.

Il Rendiconto Finanziario: cos’è e a cosa serve

Nell’articolo precedente: “Bilancio di Esercizio soggetti obbligati, documenti e funzioni” abbiamo visto cos’è il Bilancio d’esercizio, quali funzioni svolge e da quali documenti è composto. Cinque i documenti fondamentali contenuti in un bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, rendiconto finanziario, Nota Integrativa e relazione sulla gestione. Oggi in particolare andiamo a vedere i dettagli del rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario: decreto legislativo 139/2015

Il rendiconto finanziario è un dei cinque documenti obbligatori previsti nel bilancio d’esercizio che una società deve obbligatoriamente redigere secondo norma di legge. É stato introdotto come obbligatorio dal decreto legislativo 139/2015. Prima si trattava di un documento facoltativo.

Il rendiconto finanziario riassume tutti i flussi di cassa di un’impresa, avvenuti in un determinato periodo di tempo. In altre parole il rendiconto finanziario contiene l’indicazione di tutte le fonti che hanno portato a incrementare i fondi liquidi disponibili della società e il tracciamento di tutti gli impieghi di capitale sostenuto dall’impresa. Se volessimo spiegarlo in modo ancora più semplice, è possibile affermare che il rendiconto finanziario indica quanto “denaroè entrato e uscito dal conto aziendale e quali sono i fattori che ne hanno determinato tutte le variazioni.

La rendicontazione di questo documento non tiene conto della distinzione tra attività, passività, ricavi o costi. Di tutte queste voci è presa in considerazione solo quelle sottovoci per le quale c’è stato nel concreto, un’entrata o un’uscita di cassa.

Un importante strumento di controllo nella gestione di un’azienda

Il rendiconto finanziario è uno strumento potente e importante per un’impresa. Serve infatti a determinare la disponibilità di denaro dell’azienda. Inoltre permette di controllare le variazioni della disponibilità di denaro nel tempo. Serve quindi ad anticipare le dinamiche di entrate ed uscite dalle casse d’impresa.

Il rendiconto finanziario inoltre aumenta la credibilità dell’azienda, quando questa, ad esempio, cerca di accedere al credito tramite gli istituti bancari. La capacità di misurare e controllare le dinamiche finanziarie di un’attività è sinonimo di affidabilità (rating).

Infatti da un rendiconto finanziario è possibile calcolare:

  1. se l’azienda è in grado di pagare gli interessi passivi sui prestiti
  2. la capacità di rimborsa i finanziamenti richiesti
  3. se è in grado di pagare le imposte (IRPEF, IRES, IRAP)
  4. la necessità di richiedere un nuovo finanziamento
  5. la programmazione per futuri investimenti

Principi e finalità

In base al principio OIC n°10 il rendiconto finanziario deve riassumere:

  • l’attività di finanziamento (sia autofinanziamento sia esterno);
  • le variazioni delle risorse finanziarie causate dall’attività produttiva di reddito;
  • l’attività di investimento dell’impresa;
  • le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria.

Il Rendiconto Finanziario

Le finalità da raggiungere invece sono:

  • Conoscere per effetto di quali cause è variata la situazione patrimoniale dell’impresa rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente;
  • Esplicitare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie,
  • Esplicitare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie;
  • Evidenziare le correlazioni esistenti tra le singole categorie di fonte e le singole categorie di impieghi;
  • Determinare le incidenze percentuali delle fonti e degli impieghi di risorse sul totale delle medesime.

Il Rendiconto Finanziario: compilazione e contenuto

Non si tratta di un documento facile da compilare. In generale il rendiconto è impostato secondo due diverse modalità:

  1. Metodo Diretto
  2. Metodo Indiretto

Metodo Diretto

Tiene conto della traccia di tutti i movimenti in entrata e in uscita. Questi sono classificati in base alla loro entità e natura.

Metodo Indiretto

In questo caso la rendicontazione parte dall’Utile Netto. L’utile netto non tiene conto degli elementi che non hanno natura monetaria. In questo modo è possibile arrivare a individuare esattamente incassi ed esborsi. Questo secondo metodo è il più diffuso, perché legato strettamente alla redazione dello Stato patrimoniale e del conto economico.

Bilancio di Esercizio: soggetti obbligati, documenti e funzioni

Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che un’impresa è obbligata a redigere e conservare ai sensi della legge. In linea di massima serve a definire la situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda, nonché il risultato economico d’esercizio dato dalla somma di tutte le fatture elettroniche e dalle spese sostenute. Fa riferimento ad un determinato periodo amministrativo e deve essere redatto periodicamente. In Italia questa documentazione è regolamentata dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L’argomento è trattato anche dalla normativa comunitaria speciale in materia e dalla normativa tecnica di settore nazionale (principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità-OIC) e internazionale (International Accounting Standard-IAS). Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Bilancio d’esercizio: definizione

Il comma 1 dell’articolo 2423 del Codice Civile definisce il bilancio d’esercizio:

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.

Sono quindi gli amministratori societari, cioè i rappresentati legali della società, a dover redigere il bilancio. La redazione del bilancio deve seguire determinati criteri stabiliti sempre dal codice civile:

  • continuità – nell’ottica che l’azienda continui la sua attività nel tempo
  • prudenza – nella determinazione del reddito
  • competenza (economica) – tenendo conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall’incasso, solamente se imputabili economicamente all’esercizio
  • separazione – ogni elemento presente nel bilancio d’esercizio deve essere valutato separatamente e non in compensazione
  • costanza – per garantire che i criteri di valutazione rimangano sempre gli stessi di anno in anno
    prevalenza della sostanza sulla forma – la valutazione delle voci è determinata dalla loro funzione economica.

Soggetti obbligati a redigere e depositare il bilancio d’esercizio

Soggetti societari obbligati a redigere e depositare il bilancio d’esercizio in Camera di Commercio sono:

  1. Società a responsabilità limitata;
  2. Società per azioni;
  3. Società in accomandita per azioni;
  4. Società cooperativa;
  5. Società estere con sede in Italia;
  6. Geie;
  7. Consorzi con qualifica di confidi;
  8. I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale;
  9. Contratti di Rete di Imprese;
  10. Aziende speciali e Istituzioni di Enti Locali;
  11. Startup innovative.

I documenti del bilancio

Il bilancio d’esercizio è composto da cinque diversi documenti fondamentali:

  1. Stato Patrimoniale;
  2. Conto Economico;
  3. Rendiconto finanziario;
  4. Nota Integrativa;
  5. Relazione sulla gestione.

Stato Patrimoniale: che cos’è e a cosa serve

Si tratta del documento attraverso il quale è possibile valutare la situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda in un determinato momento. Lo stato patrimoniale è costituito da sezioni contrapposte: a sinistra vi è l’attivo e a destra il passivo. Nell’attivo vengono inserite le attività o investimenti, nel passivo le fonti di finanziamento, ossia le passività e il capitale netto.

Bilancio di Esercizio

Conto Economico: art. 2424 del Codice Civile

Il Conto Economico contiene i ricavi e i costi di competenza dell’esercizio, redatto in maniera a scalare e classificato in base alla natura delle voci. La differenza tra ricavi e costi può essere:

  • positiva (utile di esercizio)
  • negativa (perdita di esercizio).

Rendiconto finanziario: approfondimento dei dati

Troviamo la definizione del rendiconto finanziario sempre nell’art. 2425-ter del Codice Civile:

“Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui é riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità’ liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività’ operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”

Con questo documento sono approfonditi i dati e la valutazione della liquidità e solvibilità aziendale.

Nota Integrativa: art. 2427 del Codice Civile

Con la nota integrativa sono spiegati tutti i dati e i numeri contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Dati che risulterebbero incomprensibili senza poter entrare nel merito grazie alla nota integrativa prevista dall’art. 2427 del Codice Civile.

Bilancio d’esercizio: funzioni di verifica interna ed esterna

Il bilancio assolve a diverse funzioni. Funzioni di verifica interna ed esterna. La funzione interna serve all’impresa per valutare l’investimento fatto nell’attività. Quella esterna invece serve ai soggetti terzi all’impresa per valutare correttamente l’attività, la sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Decreto Liquidità: il sostegno del governo alle imprese

Nel precedente articolo: “Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo” abbiamo parlato dello slittamento del pagamento dell’imposta di bollo, in base alle nuove disposizioni del Decreto Liquidità. Oggi vogliamo fare una breve digressione sul Decreto Liquidità, vista l’importanza e l’impatto che le sue disposizioni hanno (e avranno) sul futuro dell’impresa italiana.

In conferenza stampa Conte ha definito gli interventi adottati come:
““io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Quindi non solo novità in relazione alla fattura elettronica, ma cambiamenti e novità per l’intero tessuto economico e finanziario nazionale.

Cosa ha detto il Premier Conte

Una lunga dichiarazione nella quale il premier ha voluto specificare:

È una potenza di fuoco” spiega il premier Conte, “io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Con il decreto di marzo “abbiamo varato alcune misure economiche, ora interveniamo con questo strumento per assicurare liquidità alle imprese. Stiamo lavorando a un intervento molto più corposo, da realizzare questo mese, con un approccio più sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa epidemia non è solo un’emergenza sanitaria, anche economica e sociale”, ribadisce Conte.

Il decreto di aprile conterrà strumenti di protezione sociale, per sostenere famiglie, lavoratori, tutte le persone in difficoltà e più vulnerabili. “Non possiamo lavorare solo su un fronte e su una sola prospettiva, stiamo lavorando su provvedimenti più ampi perché vogliamo confidare che Pasqua possa diventare un momento in cui la curva epidemica sia sempre più sotto controllo, se non discendente, e ci consenta di programmare la fase successiva”.

Aiuti, Conte parla e sottolinea gli aiuti che questo Decreto porterà all’Italia, alle famiglie e alle imprese, per riuscire a ripartire il più velocemente possibile e più forti di prima.

Fondo centrale di garanzia

Il Fondo Centrale di Garanzia altro non è che una garanzia ai finanziamenti concessi dalle banche, società di leasing e intermediari finanziari. La copertura viene garantita da risorse nazionali ed europee.
Uno dei principali problemi delle PMI, è quello di fornire garanzie adeguate per i prestiti. Ecco perché è stato creato e stanziato il Fondo centrale di garanzia.

Conte, in conferenza, specifica infatti:

… prima di tutto vengono sospesi “vari pagamenti fiscali, contributivi e alcune ritenute” che cadevano tra aprile e maggio. Inoltre, vengono previsti nuovi finanziamenti alle imprese, che avverranno attraverso prestiti erogati nei normali canali finanziari, ma con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia affinché tutto avvenga in modo “celere, spedito, sicuro”.

Il citato fondo prevede uno stanziamento di 7 miliardi di euro e tassi pari allo zero. La parola d’ordine è celerità. Non basta lo stanziamento dei fondi ma anche e soprattutto la velocità di erogazione.
L’Esecutivo semplifica quindi le procedure, stanzia nuove risorse e amplia ‘importo medio del prestito. Addirittura in alcuni casi, certe banche, potranno dare l’ok all’erogazione dei finanziamenti senza nemmeno dover aspettare la conferma dal Fondo centrale di garanzia. Basteranno dei requisiti minimi comprovabili (quindi dimostrare di avere la P.IVA, mettere a disposizione l’ultima dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte).

Fattura Elettronica

Come funziona il Fondo centrale di garanzia

È stato strutturata un’ossatura piuttosto facile ed elastica, che vogliamo riassumervi con il seguente schema:

  • garanzia al 100% su prestiti fino a 25mila euro, senza valutazione del merito di credito;
  • garanzia al 90% da 25mila a 800mila euro con valutazione del merito di credito, al 100% se intervengono anche i Confidi, il consorzio italiano che presta garanzie alle imprese proprio per facilitare l’accesso ai finanziamenti;
  • garanzia al 90% da 800mila a 5 milioni di euro, con valutazione del merito di credito.

SACE: Cassa Depositi e Prestiti

La Sace è una società quotata in borsa, che fa parte del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. L’azienda è specializzata nel settore assicurativo-finanziario ed è quella che è stata incaricata dal Governo per concedere le garanzie necessarie alla copertura dei finanziamenti concessi alle imprese di grandi dimensioni.
Le garanzie coprono dal 70% al 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’azienda a cui viene concesso.
Per ottenere finanziamento e relativa garanzia ci sono alcune condizioni che devono essere rispettate. Ad esempio l’impossibilità da parte dell’azienda di distribuire i dividendi per i dodici mesi successivi. É inoltre richiesto che il finanziamento sia destinato a sostenere attività produttive localizzate in Italia.
Per l’erogazione dei finanziamenti sono stati individuati due diverse categorie:

  1. Imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
  2. PMI individuali o Partite IVA;

Alla prima categoria viene riconosciuta una copertura pari al 90% dell’importo finanziato ed è prevista una procedura semplificata (L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda).

Per la seconda categoria sono previsti stanziamenti di 30 miliardi di euro. Inoltre è concesso loro anche l’accesso alla garanzia Sace (escludendo l’accesso al Fondo centrale di garanzia).

Garanzie e sostegni per le imprese

Il DL Liquidità è stato quindi elaborato per dare sostegno a tutte le imprese italiane. Azienda che hanno subito un forte arresto durante questo periodo di crisi mondiale e che hanno bisogno di ripartire. Ideato per ripartire il più velocemente possibile e tornare a fatturare e guadagnare. Un sostegno alla linfa vitale italiana rappresentata dalla fitta rete aziendale del nostro paese.

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.