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Contributo Conai: cos’è e come cambia nel 2022

Il contributo CONAI corrisponde a una voce in fattura che fa riferimento ai costi di riciclo e gestione degli imballaggi. È un costo ripartito tra chi produce imballaggi e chi li utilizza. Ogni produttore e ogni utilizzatore d’imballi deve registrarsi con un preciso codice di riferimento al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). L’ente è privato, nato nel 1998 e non ha scopo di lucro, semplicemente si è fatto carico della gestione degli imballaggi, argomento molto sentito soprattutto negli ultimi anni vista la crisi climatica a cui stiamo assistendo.

La voce, presente in fattura, rientra nell’imponibile IVA e può variare a seconda del materiale usato per realizzare l’imballo, dal quale è determinato un tipo di smaltimento diverso.

Contributo CONAI: chi deve pagare?

I produttori e gli utilizzatori d’imballaggi sono tenuti a versare il contributo CONAI. Tra i produttori obbligati al pagamento troviamo:

  • chi produce i propri imballi per vendere i propri articoli
  • coloro che importano i materiali necessari alla fabbricazione degli imballi
  • i produttori di semilavorati utilizzati per la realizzazione degli imballi
  • importatori di semilavorati
  • chi produce imballi vuoti
  • importatori e rivenditori d’imballi vuoti

Tra gli utilizzatori d’imballaggi soggetti all’obbligo di pagamento del CONAI, troviamo:

  • Chi compra e utilizza imballi vuoti
  • Coloro che importano merci imballate
  • Autoproduttori – vale a dire tutti i soggetti che realizzano da soli i prodotti e gli imballi per le spedizioni
  • commercianti

Il valore del contributo varia in base al materiale usato per l’imballo e, di conseguenza, ai metodi necessari per smaltirlo.

Contributo ambientale CONAI: il valore del materiale

Contributo ambientale CONAI è, quindi, una forma di finanziamento con la quale l’ente CONAI sostiene gli oneri da pagare per raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti d’imballaggi. Il Decreto Legislativo n°152/06 stabilisce che il costo deve essere ripartito “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale d’imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

Contributo Conai

Il contributo cambia a seconda del materiale usato per l’imballaggio. La diversificazione contributiva per gli imballi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per quelli in carta, invece. È in vigore dal 1° gennaio 2019.

A oggi, 2022, i contributi richiesti sono:

Materiali/Fasce contributive                 Dal 1° gennaio 2022          Dal 1° luglio 2022

Acciaio                                                                 12,00 €/t                                           8,00 €/t

Alluminio                                                           10,00 €/t                                           7,00 €/t

Carta (suddivisa in 4 fasce)

1 (Base)                                                                 10,00 €/t                                           5,00 €/t

2 (CPL):                                                               30,00 €/t                                          25,00 €/t

3 (Compositi tipo C)                                         120,00 €/t                                         115,00 €/t

4 (Compositi tipo D)                                         250,00 €/t                                        245,00 €/t

Legno                                                                  9,00 € /t                                            9,00 €/t

Plastica (suddivisa in 4 fasce)

A1                                                                         104,00 €/t                                         60,00 €/t

A2                                                                         150,00 €/t                                        150,00 €/t

B1                                                                         149,00 €/t                                         20,00 €/t

B2                                                                         520,00 €/t                                        410,00 €/t

C                                                                           642,00 €/t                                        560,00 €/t

Plastica biodegradabile                           294,00 €/t                                       294,00 €/t

e compostabile

Vetro                                                                   33,00 €/t                                          29,00 €/t

 

Quindi peso e tipologia di materiale dell’imballo oggetto della prima cessione, sono i fattori che determinano il contributo da versare. In fattura, produttori e utilizzatori, devono, pertanto, indicare sempre la natura del materiale utilizzato e il peso complessivo degli imballi usati.

Addebito contributo CONAI in fattura

L’ente CONAI, quindi, fornisce sempre e solo il costo per tonnellata. Spetta a produttori e utilizzatori calcolarne la quantità e l’importo totale da dichiarare. In fattura devono essere presenti tutte le informazioni necessarie a stabilirne l’importo esatto. Non sempre e non tutte le unità possono però essere riconvertite facilmente in “tonnellate”. Quando accade è necessario indicare un secondo valore. Per farlo è possibile:

  • indicare le informazioni relativa al prodotto in questione in due righe separate
  • nella descrizione dei prodotti indicare il riferimento al contributo ambientale. Creare infine un’unica voce se il materiale è sempre lo stesso. Quando i materiali invece sono multipli, sulla medesima fattura è necessario creare voci separate per i singoli componenti.

Esiste poi il caso d’imballi compositi e imballaggi multimateriali. Per i primi il riferimento al contributo prende in considerazione il materiale presente in modo più preponderante rispetto agli altri. Per i secondi, invece, il contributo CONAI è calcolato in percentuale dei componenti stessi.

Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

La fattura elettronica: i dati confermano un grande successo

Sono già passati tre anni da quando la fattura elettronica è diventata obbligatoria in Italia. All’inizio l’atteggiamento generale delle utenze è stato molto diffidente, ma, nonostante tutto, l’e-fattura è andata avanti e sta funzionando egregiamente. Non si tratta solo di una sensazione, ma di una certezza confermata da dati statistici ministeriali. Infatti, il Politecnico di Milano, ha condotto un’accurata ricerca per capire qual è la situazione generale che emerge attualmente nel nostro paese e quali sono i settori che hanno tratto maggiore vantaggio dall’introduzione della fatturazione elettronica.

La fattura elettronica

Inizialmente la e-fattura era stata introdotta per i titolari di partita IVA, a eccezione dei soggetti che rientravano nel regime dei minimi e in quello forfettario. L’ingresso nel Bel Paese è datato 1° gennaio 2019. L’idea era quella di dotarsi di uno strumento efficace per combattere l’evasione fiscale e portare avanti un progetto più ampio relativo alla digitalizzazione dello Stato.

All’inizio c’era molta reticenza nel doverla e poterla usare, ma con il passare del tempo, gli utenti hanno finalmente riconosciuto e capito il grande valore aggiunto che porta al mercato italiano. In particolare, la digitalizzazione dei processi amministrativi, ha apportato notevoli benefici a qualunque libero professionista e attività in generale. Vantaggi e benefici sottolineati da una serie di numeri alquanto impressionanti.

La fattura elettronica ha notevolmente abbassato i costi di gestione, ha velocizzato le operatività e gli scambi e ha apportato anche un vantaggio ecologico al sistema, eliminando i documenti cartacei per sempre. Alla fine, anche l’ambiente ha potuto godere dall’introduzione di questo fenomenale strumento amministrativo.

La fattura elettronica

Fattura elettronica e dati del MEF

Il MEF e l’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha delineato una situazione molto positiva sulla fatturazione elettronica. Il Report del Dipartimento delle Finanze ha messo in luce che l’imponibile IVA del primo trimestre del 2021 è aumentato del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Un dato che sottolinea quanto e come la fattura elettronica ha superato egregiamente il periodo della pandemia da Covid 19. Anche l’Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano ha dichiarato che il numero delle fatture elettroniche scambiate sono state addirittura due miliardi, vale a dire il 4% in più rispetto al periodo pre pandemia. Un sistema che, quindi, funziona, molto bene, per privati e aziende e rende più semplice e veloce fare impresa. La categoria dei liberi professionisti ha addirittura incrementato del 24,1%, mentre le persone fisiche sono arrivate al 21,2%.

Come va la fatturazione elettronica nelle varie regioni d’Italia

Il periodo esaminato dal MEF ha evidenziato anche che la regione italiana che ha registrato il maggior numero di fatture elettroniche è la Lombardia. La regione ha totalizzato un 21,1% pari a un +6,7% sulla crescita totale. È a nord che si concentra la maggiore crescita con un 43% di emissione di fatture valide. La secondo posto troviamo, invece, il Lazio con un 36% delle fatture trasmesse a livello nazionale.

La fattura elettronica e i settori di utilizzo

L’ Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano ha riscontrato che il settore economico che ha registrato gli aumenti maggiori dell’imponibile sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Le percentuali relative sono rispettivamente pari al 27,7% del totale fatturato l’anno precedente. In seconda posizione troviamo le utility con il 18,6% nel 2020 contro il 18,4% del 2019. A seguire:

Invece, i settori che hanno avuto più difficoltà durante il periodo pandemico, sono anche quelli che hanno registrato il maggior calo:

  • alloggio e ristorazione – 40%
  • finanziario e assicurativo -35%
  • servizi di noleggio, supporto alle imprese e agenzie di viaggio -19%.

I servizi che hanno poi registrato le perdite maggiori sono:

  • organismi extraterritoriali -91,1%
  • attività legate alle famiglie e alle convivenze – categoria che comprende, tra gli altri, lavoro per personale domestico e organizzazioni condominiali, che hanno registrato in totale un calo del 47,3%.

Alla fine, comunque, il bilancio è più che positivo e, per il futuro, è previsto un ulteriore incremento che porterà il numero delle fatture elettroniche emesse ad aumentare sensibilmente.

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

Con il passare del tempo sta diventando ogni volta più usuale, sia per convenienza che per legge, l’utilizzo della fatturazione elettronica. Quest’anno sembra che stia marcando un nuovo punto nella storia della e-fattura. Partendo dall’obbligo anche per i forfettari, come ne abbiamo già parlato in uno dei nostri ultimi articoli “Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio”, fino all’introduzione graduale in tutta l’Unione Europa. Infatti la Spagna e la Francia non sembrano molto lontane dalla situazione della nostra penisola. Nonostante il processo dell’internazionalizzazione della fatturazione elettronica richieda del tempo, ci sono dei paesi che stanno già aderendo a questa pratica. In effetti oggi parliamo della situazione di uno dei nostri vicini, o in altre parole, la fatturazione elettronica San Marino.

Le date da segnare

Le nuove norme definite sia dal decreto del 21 giugno 2021 che dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, danno inizio al regime transitorio. Dal prossimo 1° luglio lo scambio di fatture tra l’Italia e San Marino sarà unicamente telematico. Tuttavia dal 1° ottobre del 2021 fino al 1° luglio del 2022, ci sarà ancora l’opzione di effettuare fatture cartacee, rendendo quelle elettroniche strettamente facoltative.

Il decreto entrato in vigore il 1° ottobre 2021 è composta da 23 articoli, suddivisi in 7 titoli, dalle disposizioni generali fino alla cessione dei beni.

In ragione di ciò, abbiamo visionato e decomposto tutta l’informazione fondamentale, per portarla a voi nel modo più sintetico, chiaro e semplice possibile.

Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino

Dal 1° luglio 2022, tutte le fatture di cessioni di beni verso San Marino, dei soggetti passivi d’imposta nel territorio italiano, non potranno più essere emesse in formato cartaceo.

Il codice destinatario confermato da inserire in queste fatture è 2R4GTO8.

Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

Da San Marino verso l’Italia il percorso sarà completamente opposto. Questo significa che le fatture elettroniche emesse saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese al Sistema di Interscambio(SdI) italiano. Gestito dal Sdl con un canale ad hoc.

Infine, anche se San Marino non sia uno stato integrante dell’Unione Europea, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.

 

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

I controlli

Per la spedizione e ricezione delle fatture, fin dalla loro nascita sono state contraddistinte della loro sicurezza, dovuta in parte alla quantità di controlli (in maggior parte automatici) dei sistemi. E per quelle trasmesse da San Marino versi l’Italia e viceversa non si sono fatte eccezione. La procedura di revisione funziona in questo modo:

  1. Trasmissione del numero identificativo dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  2. Verifica dell’assolvimento dell’imposta sull’importazione e delle validità della fattura;
  3. Comunicazione all’ufficio apposito dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatore italiano può verificare il risultato della procedura sopra elencata attraverso i servizi specializzati dell’Agenzia delle Entrate. Se dopo quattro mesi dall’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ha ancora approvato la procedura, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro 30 giorni. Non si subiranno né sanzioni o né interessi per questa procedura. Queste regole hanno la stessa validità in caso dovesse essere effettuata la fatturazione in formato cartaceo.

Fattura Cartacea

Fino al 1° luglio 2022 sarà possibile emettere facoltativamente le fatture in formato cartaceo tra le due repubbliche (anche in modalità semplificata).

Se le condizioni per la detrazione di imposta si dovessero presentare, sarebbe possibile effettuarla anche sotto questa tipologia di fattura.

Modalità d’acquisto con o senza imposta

Esistono due modalità d’acquisto quelle con o senza imposta. Nel primo scenario è già stata versata l’IVA dal soggetto cedente sammarinese, invece nel secondo caso attraverso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) e la ricezione della fattura viene assolto al cessionario l’imposta sul valore aggiunto.

La fatturazione elettronica sta diventando ogni volta più indispensabile per facilitare la vita dei lavoratori di una azienda o attività, senza importare la grandezza di essa. FatturaPRO.click è nata per gestire in unica soluzione tutte le informazioni che la tua impresa tratta. La nostra natura è quella di migliorare, velocizzare e semplificare le attività quotidiane nel mondo del lavoro, dando spazio per gestire il tempo e le risorse nel migliore dei modi, garantendo sempre standard di sicurezza elevati. Noi di FatturaPRO.click siamo pronti ad assisterti in ogni step della tua inserzione nel futuro, che per noi è già diventato presente. Inizia il periodo di prova gratis cliccando qui.

Aumentare le vendite massimizzando l’efficacia dei social media

Il mondo degli affari è in continua evoluzione. Aziende e marchi continuano ad adottare sempre nuovi metodi per soddisfare le richieste del proprio pubblico. Le esigenze dei clienti non sono mai costanti e variano di anno in anno e da persona a persona. Ogni brand deve garantire al consumatore un certo grado di soddisfazione, apportando valore aggiunto al proprio nome. Per stare dietro a tutte le novità del mercato e alla domanda crescente dei clienti, aumentare le vendite richiede però l’utilizzo d’intelligenze artificiali che supportano e massimizzano l’efficacia di una comunicazione diretta, semplice, chiara e convincente.

Aumentare le vendite: conoscere il mercato

Per aumentare le vendite, un’azienda deve conoscere molto bene le attuali richieste di mercato. In particolare, deve conoscere il proprio target di riferimento e le loro esigenze da soddisfare. Un’esigenza è sinonimo di “mancanza”, vale a dire un’assenza che può essere colmata attraverso un prodotto/servizio preciso.

Oggi, grazie alla globalizzazione, tutto (o quasi) avviene su internet. Dalle compravendite alla fatturazione elettronica, ogni passaggio dell’iter commerciale passa per un cavo di rete. I clienti sono diventati quindi il fulcro di ogni marco e di ciascuna azienda. L’adozione dell’intelligenza artificiale semplifica la comprensione dei comportamenti dei clienti, delle loro preferenze e della probabilità che acquistino un prodotto.

L’AI aiuta a far capire alle aziende, attraverso l’elaborazione di molti dati, come soddisfare le svariate esigenze dei clienti. Estratte le informazioni necessarie, un’attività può pianificare nel dettaglio la produzione e la vendita dei propri prodotti, anche attraverso un piano aziendale attento e puntuale.

IA: i vantaggi per le aziende

Le vendite sono il pilastro che sorregge qualunque azienda. Aumentare le vendite diventa quindi di fondamentale importanza per la sopravvivenza di qualsiasi attività. L’intelligenza artificiale è indispensabile a raggiungere questo scopo perché permette alle attività di entrare a conoscenza d’informazioni e particolari che altrimenti non avrebbe potuto conoscere, o per la cui raccolta avrebbe impiegato mesi, se non addirittura anni.

Inoltre, nonostante i continui cambiamenti nei comportamenti dei clienti, IA consente alle aziende di rimanere sempre aggiornate e di continuare a raccogliere dati in maniera costante.

Aumentare le vendite

Aumentare le vendite massimizzando l’efficacia dei social media

Le aziende hanno a disposizione diversi sistemi per aumentare le vendite massimizzando l’IA:

  1. Piattaforme social media – i social media hanno il potere di far conoscere a tutti un prodotto/servizio. Trasformano il mercato in una piazza globale nella quale ogni società ha il potere di raggiungere il proprio pubblico di destinazione. Potenti strumenti di marketing che suggeriscono alle aziende interessi e preferenze di migliaia di potenziali nuovi clienti. Con Facebook, ad esempio, prodotti e servizi possono essere commercializzati organicamente al proprio target perché il contenuto entra nei feed di amici, famiglie e altre persone collegate a loro nella loro rete. Il segreto, per far funzionare il passaparola digitale, è riuscire ad “umanizzare” il marchio e a renderlo facilmente accessibile a chiunque.
  2. Annunci sponsorizzati e campagne marketing – Le campagne di marketing sulle piattaforme di social media hanno fatto un ulteriore passo avanti. Gli annunci sponsorizzati su Google e su altre piattaforme come LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e altro ancora, stanno cambiando le regole del gioco. Infatti, oggi le campagne possono essere indirizzate a un pubblico specifico, colpendo proprio la fascia di target nicchia interessata. Il targeting si basa su fattori quali età, dati demografici, sesso, ecc… L’IA supervisiona gli annunci e li porta all’attenzione del pubblico giusto.

E ancora…

  1. Chatbot – progettati per comunicare con utenti umani su internet, i chatbot hanno assunto, nel corso del tempo, un ruolo sempre più importante nel commercio online. Possono svolgere funzioni specifiche e ricoprire ruoli precisi come, ad esempio, assistenti online, lead generator, bot di vendita e altro ancora. Inoltre, elevano l’esperienza del cliente a un altro livello rispondendo in base alla cronologia degli acquisti precedenti.
  2. Analisi dei dati – l’analisi può guidare saggiamente le vendite del proprio marchio. I dati delle piattaforme dei social media possono essere analizzati per vedere come si sono comportate le varie campagne. Dati che possono essere facilmente raccolti, elaborati e analizzati in pochi minuti, proprio grazie alla tecnologia IA. Dopo l’analisi, le informazioni sono utilizzate per migliorare le campagne di marketing e aumentare la disponibilità dei prodotti all’interno dei settori dei dati demografici dove c’è stata una maggiore conversione. Un “trucco” che porta, in definitiva, ad aumentare le vendite.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

Se fai parte del regime forfettario e non emetti ancora i documenti in formato digitale FatturaPRO.click è la piattaforma giusta per te. Pensa in grande, pensa a quello che ti serve davvero ogni giorno. Cogli l’occasione, grazie a questa digitalizzazione che rende possibile ottenere in ogni momento le informazioni aggiornate che ti occorrono. 

Ad esempio quanto cubano i tuoi acquisti per:

  • capire se ti conviene ancora il regime forfettario
  • avere sempre sotto controllo chi ti deve dei soldi e quanto, 
  • valutare i rischi ed essere avvisato se qualcosa non va o un documento è stato scartato oppure non è stato recapitato.

Con noi oggi puoi:

  • automatizzare determinate attività: l’emissione di una fattura o di uno scontrino alla ricezione di un ordine e/o di un incasso, 
  • inviare solleciti, 
  • effettuare pagamenti alla scadenza.

Tutto questo grazie alla Fattura Elettronica di FatturaPRO.click, certo puoi farne tranquillamente a meno, ma sei davvero sicuro che sia la scelta giusta? Anche il tuo più diretto concorrente la pensa così? Aspetterai fino alla fine del periodo transitorio, oppure ti organizzerai diversamente?

Sappi che non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati. Serve, prima di tutto, lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e lo strumento adeguato per le tue esigenze: a quel punto risulterà una scelta naturale.

Ritenuta d’acconto condominio: ecco come funziona in caso di detrazioni fiscali

In merito alla ritenuta d’acconto condominio sussistono sempre moltissimi dubbi e perplessità, soprattutto quando sono previste delle detrazioni fiscali. Le domande sorgono sulle modalità di emissione di una relativa fattura, oppure su quando e come è applicata la ritenuta. Un argomento complesso e delicato che vogliamo cercare di spiegare in maniera semplice e lineare.

Ritenuta d’acconto condominio: la regolarità delle fatture

Negli ultimi anni sono aumentati sempre di più i casi in cui, professionisti e imprese, emettono fatture nei confronti di condomini necessarie a ottenere delle detrazioni fiscali. Infatti, quando i professionisti o le imprese emettono fattura al condominio per lo svolgimento delle proprie attività, è necessario che stiano molto attenti alla regolarità dei dati inseriti. Una regola che vale sempre, ma in particolar modo quando la fattura deve essere utilizzata dal condominio per accedere e avere diritto a specifiche detrazioni fiscali.

Per garantire l’accesso alla detraibilità fiscale, il documento deve rispettare determinati criteri e riportare specifici dati. Infatti, il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare una precisa ritenuta al momento del pagamento di tutte le fatture emesse. Che si tratti quindi di fatturazione da parte d’imprese o liberi professionali per lavori o prestazioni eseguite nei confronti di un condominio, le fatture devono essere emesse rispettando una determinata forma e sostanza.

Ritenuta d'acconto condominio

Condominio ritenuta d’acconto al 4% e 20%

L’attuale normativa vigente prevede l’applicazione di due differenti ritenute d’acconto per i condomini: al 4% e al 20%. L’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 stabilisce una ritenuta al 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese. Per meglio identificare le prestazioni soggette a tale ritenuta, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la natura con la Circolare n°7/2007. A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta del 4% le seguenti prestazioni:

  1. manutenzione o ristrutturazione di edificio condominiale
  2. manutenzione o ristrutturazione degli impianti elettrici o idraulici
  3. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione di caldaie
  4. manutenzione ascensori
  5. manutenzione giardini
  6. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione piscine
  7. pulizia e manutenzione di altre parti comuni dell’edificio

Sempre l’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 ha invece stabilito che è applicata una ritenuta pari al 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito quando il condominio deve elargire compensi per lavoro autonomo. Ad esempio per:

  1. compensi all’Amministratore del condominio
  2. compensi al commercialista per l’attività fiscale svolta a favore del condominio
  3. ecc…

Fattura a condominio per detrazioni fiscali: la ritenuta corretta da applicare

Gli adempimenti fiscali non sono tutti uguali. Cambiano in base alle prestazioni di professionisti e imprese svolte a favore dei condomini. Infatti le spese che possono essere recuperate tramite detrazione fiscale sono diverse a seconda che si tratti di costi sostenuti per riqualificazione energetica, o per il recupero del patrimonio edilizio.

A stabilirlo è il D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° luglio 2010. Per spese sostenute a favore di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, gli istituti di credito o le Poste possono operare una ritenuta a titolo d’acconto all’atto dell’accreditamento della somma sul conto del beneficiario. La ritenuta relativa ha cambiato più volte l’importo, nel corso degli anni. Inizialmente prevista al 10% nel 2010, è passata poi al 4% dal 6 luglio 2011 per tornare all’8% dal primo gennaio 2015.

Di fronte all’emissione di una fattura per prestazione a favore di un condomini, si corre quindi il rischio di un doppio prelievo nel momento dei pagamenti. La prima ritenuta operata dal condominio (al 4% o al 20% a seconda della diversa prestazione) e una seconda operata dalla banca dell’8% all’atto di accredito della somma.

Fatture a condominio con ritenuta d’acconto

Il problema sollevato nel paragrafo precedente è risolto grazie alla Circolare n°40/2010. Per evitare il doppio prelievo, la circolare ha chiarito che deve essere applicata esclusivamente la ritenuta pari all’8%, così come stabilito anche dal Decreto Legislativo 78/2010.

Quindi, i condomini che pagano con bonifico bancario le prestazioni e gli interventi, non devono operare su tali somme la ritenuta ordinariamente prevista dal DPR 600/1973.

Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022

LIPE= liquidazioni periodiche IVA, per il 2022 Agenzia delle Entrate (AdE) aggiorna le istruzioni per la comunicazione dell’IVA trimestrale. Anche il software per la compilazione e il controllo delle comunicazioni subisce degli aggiornamenti sostanziali. Tra i vari aggiornamenti troviamo, ad esempio, la sospensione dei versamenti nel settore sport da gennaio ad aprile, prevista direttamente dalla Legge di Bilancio 2022.

Le federazioni sportive nazionali, devono indicare con il codice 2, l’accesso alla sospensione dei versamenti IVA. La sospensione è ideata e valida per tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche e professionali. Quindi, aggiornamenti LIPE e nuove specifiche tecniche.

LIPE: nuove specifiche tecniche e sospensione versamenti settore sport

Abbiamo quindi detto che per le seguenti categorie:

  • federazioni sportive nazionali
  • enti di promozione sportiva
  • associazioni e società dilettantistiche e professionali

La Legge di bilancio 2022 ha previsto delle sospensioni dei versamenti per:

  • somme dovute a titolo di ritenute alla fonte dei sostituti d’imposta
  • contributi previdenziali
  • contributi assistenziali
  • IVA
  • Imposte sui redditi

Questo significa che i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile rimangono congelati.  Agenzia delle Entrate (AdE) ha quindi aggiornato tempestivamente le istruzioni relative alla compilazione delle comunicazioni Iva tenendo conto dell’articolo 1, comma 923 lettera C della Legge n° 234/2021, al rigo VP1 nella casella relativa agli “Eventi eccezionali” debutta il codice 2.

Eventi Eccezionali si riferiscono a tutti i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali in materia di IVA che sono previste per chi ha subito calamità o altre tipologie di situazioni gravi.

LIPE

LIPE: disposizioni aggiornate da Agenzia delle Entrate

Riportiamo il dettaglio delle specifiche LIPE 2022 che Agenzia delle Entrate ha riportato direttamente sul proprio sito ufficiali:

“… Il codice 2 va indicato dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del d.p.c.m. 24 ottobre 2020. Per tali soggetti l’articolo 1, comma 923, della legge n. 234 del 2021, ha sospeso i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022.”

Le modifiche adottate da AdE coinvolgono, di conseguenza, anche le specifiche tecniche per la compilazione della comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e i relativi software di compilazione e controllo. Gli aggiornamenti fanno riferimento al 10 febbraio 2022.

LIPE: sospensione versamenti IVA settore sport e competizioni in corso

Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove indicazioni per la compilazione delle LIPE 2022 dopo la decisione di sospendere i versamenti IVA.

Le novità sono indicate nella circolare n°3/4 del 4 febbraio 2022. I primi soggetti che beneficiano delle sospensioni dei versamenti IVA sono, come abbiamo detto, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale, oppure la sede operativa sul territorio dello stato e devono operare nell’ambito delle competizioni sportive, ancora in corso di svolgimento.

Non tutti i soggetti del mondo dello sport hanno accesso e diritto alla sospensione dei versamenti Iva previsti dalla Legge di Bilancio 2022. Anche le varie associazioni e federazioni sportive possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente nell’ambito di attività e competizioni sportive ancora in corso di svolgimento. La competizione sportiva deve quindi essere in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022. La data è stata prevista direttamente nella Legge di Bilancio 2022.

Fattura elettronica e privacy: novità 2022

La fattura cartacea non esiste più da circa tre anni. È stata sostituita dalla fattura elettronica che è molto più semplice, veloce e comoda. Inoltre si è dimostrata essere un valido aiuto nella battaglia contro l’evasione fiscale che, nel 2021 è calata drasticamente. Nonostante i miglioramenti che la fatturazione elettronica ha apportato al nostro sistema, c’è chi sostiene che violi la privacy dei contribuenti. Cerchiamo quindi di capire meglio tutte le dinamiche che intercorrono tra fattura elettronica e privacy.

Fattura elettronica e privacy

La fattura elettronica è un sistema relativamente “nuovo” introdotto in Italia da circa tre anni. In questo lasso di tempo ha già dato buoni frutti e ha fatto ottenere diversi risultati sul fronte evasione fiscale dell’IVA (soprattutto per quanto riguarda l’anno d’imposta 2021).

Anche a causa della pandemia da Covid-19, le attività online sono andate aumentando sempre di più. Sono pratiche, funzionali, comode e veloci. La possibilità di pagare online per un acquisto è ha semplificato la vita a molte persone e reso possibile commerci che fino a qualche anno fa non erano nemmeno immaginabili.

Anche lo Stato ha potuto beneficiare, e non poco, di questo innovativo sistema di pagamenti. Infatti, ha la possibilità di controllare molto meglio ogni singola attività svolta e transazione effettuata. Di conseguenza non riscontra alcun problema per eseguire verifiche e incassare imposte e tributi dovuti. Le autorità competenti, quindi, possono controllare più facilmente ogni genere di commercio, scambio, pagamento e transazione eseguita dai contribuenti.

La fattura elettronica, però, ha comunque sollevato alcuni dubbi riguardo la sua legittimità nei confronti della popolazione. Le riserve riguardano, in particolar modo il diritto alla privacy. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale.

Fattura elettronica: cos’è e come funziona

Facciamo un breve riassunto che non guasta mai. La fattura elettronica ha sostituito definitivamente quella cartacea e permette d’inviare e ricevere la documentazione relativa alle transazioni economiche, completamente in formato digitale. Esistono software specializzati nella creazione, conservazione e invio delle fatture elettroniche (proprio come FatturaPRO.click).

Le fatture elettroniche sono create direttamente attraverso questi software che le emettono in formato .XML, l’unico legalmente riconosciuto al momento attuale. I programmi specifici sono quindi in grado di compilare una fattura elettronica, firmarla digitalmente, inviarla al destinatario (passando attraverso il Sistema di Interscambio) e recapitarla a chi di competenza.

Un sistema particolarmente semplice che ha permesso di ridurre l’evasione fiscale dell’IVA di 7,4% nel 2021, rispetto all’anno precedente. L’anno scorso, infatti, l’evasione dell’IVA è stata per la prima volta al di sotto della soglia del 20%, per l’esattezza è stata pari al 19,9%.

Ma tornando al problema iniziale che vede coinvolte la fattura elettronica e privacy, c’è chi sostiene che questo strumento violi questo diritto dei soggetti coinvolti. Perché? Vediamolo.

Fattura elettronica e privacy

Garante privacy e fattura elettronica: davvero c’è violazione?

Le fatture elettroniche devono riportare, obbligatoriamente: natura, quantità, qualità dei beni e servizi prestati. Al fine di capire se vi fosse o meno violazione della privacy, il Garante per la protezione dei dati personali, ha avviati, quindi, una serie di colloqui con Agenzia delle Entrate.

Alla fine del 2021, a seguito del lavoro del Garante, è stato emesso un provvedimento che serve ad aumentare la privacy delle fatture elettroniche. Una delle misure introdotte dall’Autority è quella di limitare la possibilità agli esercenti, di emettere fatture elettroniche al posto del normale scontrino commerciale, per adempiere ai doveri amministrativi.

Alla luce di quanto analizzato, il Garante, ha però dichiarato che il rapporto “fatture elettroniche e privacy” deve ancora essere migliorato. In vista, quindi, delle novità per il 2022. Non sono ancora state specificate nel dettaglio le novità in materia, ma gli scenari prospettabili sono tanti.

Privacy e fattura elettronica: alcuni possibili scenari

Viste le obiezioni mosse dal Garante verso il rispetto della privacy da parte delle e-fatture, Agenzia delle Entrate potrebbe eliminare l’obbligatorietà di emissione, lasciandole facoltative in base alla volontà del contribuente.

Un’altra possibilità, invece, è quella secondo la quale lo stesso contribuente potrebbe vietare ad AdE di “conservare le proprie fatture”. A oggi, in effetti, Agenzia delle Entrate, conserva le fatture elettroniche per 8 anni dalla data della transazione. È stato il Decreto Legislativo 127/2019 a stabilirlo:

“I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  1. a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
  1. b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.”

Insomma, alla fine le possibilità sono tante e disparate. Bisogna solo aspettare la decisione definitiva che prenderà l’Autority nell’arco di quest’anno.