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Come annullare una fattura elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema di emissione e trasmissione di fatture attraverso il web, introdotto in Italia dal 2019. In questo articolo, spiegheremo come annullare una fattura elettronica.

Si Può Annullare una Fattura Elettronica?

Sì, è possibile annullare una fattura elettronica. In alcuni casi, potrebbe essere necessario annullare una fattura elettronica perché è stata emessa in modo errato o perché la transazione commerciale a cui si riferisce non è andata a buon fine.

Come Annullare una Fattura Elettronica Emessa Ma non ancora inviata

Per annullare una fattura elettronica non ancora inviata, basta semplicemente eliminarla dal proprio sistema di fatturazione. Una volta emessa e salvata, una fattura elettronica non può essere modificata o cancellata. Pertanto, è importante verificare attentamente i dati inseriti prima di procedere all’emissione. Se la fattura contiene un errore ma non si è ancora proceduto all’invio, è sufficiente eliminarlo definitivamente dalla propria piattaforma e crearne una nuova corretta. È importante assicurarsi di seguire le linee guida stabilite dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle fatture elettroniche.

Annullare una fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio

Quando una fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio (SdI) è scartata perché contenente errori, non può più essere annullata. Una volta emessa e inviata, una fattura elettronica non può essere modificata o cancellata. Pertanto, il primo passo da fare in questo caso è correggere gli errori della fattura scartata e inviarla nuovamente al SdI entro 5 giorni dalla data della notifica di scarto. In questo specifico caso è fondamentale assicurarsi di utilizzare lo stesso numero e la stessa data della fattura originale. In alternativa è anche possibile emettere una nuova fattura corretta con nuovo numero e data, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, è sempre consigliato consultare e seguire le linee guida stabilite dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle fatture elettroniche.

Fattura elettronica rifiutata dalla pubblica amministrazione

La Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica anche se è stata già approvata dal Sistema di Interscambio (SdI). Ci sono due modi in cui questo può avvenire:

  1. la Pubblica Amministrazione può inviare una “Notifica di esito negativo“, in cui notifica gli errori presenti nella fattura
  2. può rifiutare la fattura dopo averla già accettata o più di 15 giorni dopo averla ricevuta senza prima segnalare eventuali problemi.

In questi casi, la Pubblica Amministrazione potrebbe contattare direttamente il mittente della fattura per richiedere una nota di credito e una nuova fattura elettronica. È importante correggere gli errori il prima possibile per evitare sanzioni in caso di controlli delle autorità.

Come annullare una fattura elettronica

Nota di credito fattura elettronica

La nota di credito è un documento utilizzato per annullare o modificare una fattura già emessa. Con l’entrata in vigore della fattura elettronica, l’emissione di una nota di credito diventa simile all’emissione di una fattura elettronica stessa. Anche la nota di credito deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando il codice operativo TD04. In alcuni casi, non è necessario emettere una nota di credito. Ad esempio:

  • l’IBAN è diverso
  • i campi della fattura elettronica (FE) sono compilati in modo improprio
  • l’indirizzo PEC è errato ma la fattura è stata comunque ricevuta dallo SdI
  • l’importo totale è sbagliato ma l’imponibile e l’IVA sono corretti.

Come fare nota di credito fattura elettronica

La necessità di sapere come annullare una fattura elettronica è nata sin da quando è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. A questa necessità si è affiancata anche quella di sapere come emettere una nota di credito. Vogliamo quindi ricordare brevemente le caratteristiche principali delle note di credito. La nota di credito ha caratteristiche simili a una fattura ordinaria, ma deve essere indicata come “nota di credito” e deve contenere alcune informazioni specifiche. In particolare, devono essere specificati:

  1. data di emissione
  2. numero progressivo
  3. dati dell’emittente
  4. dati del destinatario
  5. tipo di pagamento.

Inoltre, dev’essere fornita una descrizione della prestazione, che può essere l’importo totale nel caso di annullamento della fattura o l’importo da rettificare in caso di modifica della fattura. Altre informazioni da includere sono le modifiche all’IVA, alla rivalsa INPS e alla ritenuta d’acconto. Nel caso in cui sia apportata una modifica alla rivalsa INPS o all’IVA, questi importi devono essere indicati in negativo. Se è apportata una modifica alla ritenuta d’acconto, deve essere indicata in positivo. È importante compilare correttamente la nota di credito per evitare sanzioni in caso di controlli delle autorità. È anche importante tenere traccia delle note di credito emesse, in modo da poterle utilizzare come riferimento in futuro, se necessario.

Abbuono: attivo, passivo e in contabilità

Abbuono è uno dei tanti termini utilizzati in contabilità. Conoscerne il significato aiuta a capire come poter utilizzare questo particolare strumento e soprattutto come e quando indicarlo nelle fatture elettroniche. Assieme a una vasta terminologia utilizzata da contabili, commercialisti, ragionieri, ecc… L’abbuono fa parte di un ricco dizionario che può tornare davvero molto utile a chi vuole aprire una partita IVA da zero, oppure per chi è già “navigato” nel mare delle microimprese e piccole e medie attività. Vediamo quindi di capire meglio la terminologia specifica del settore contabile e come applicarla in pratica, nella vita di tutti i giorni.

Abbuono: definizione

Partiamo dalle basi, vale a dire spieghiamo cos’è materialmente un abbuono. Si tratta di una riduzione concessa  sul pagamento di una prestazione, oppure sul prezzo pattuito con il cliente/committente.

Ci sono vari motivi che spingono un soggetto a concedere un abbuono. Ad esempio è molto comune quando, per errore, viene spedita della merce sbagliata.

Esistono poi due diverse tipologie di abbuono:

  • attivo
  • passivo

Vediamole nel dettaglio.

Abbuono attivo

Si tratta di un abbuono, vale a dire di una riduzione di prezzo, concessa dal fornitore, dopo che la fattura elettronica è già stata emessa. Una condizione piuttosto comune che si verifica quando, ad esempio, la prestazione o i prodotti venduti si rivelano essere inferiori (quantitativamente o qualitativamente) al prezzo pattuito.

Abbuono

Abbuono passivo

In questo caso è richiesto un pagamento inferiore al cliente/committente, rispetto a quanto previsto di solito.

Anche questa casistica si verifica quando, ad esempio, il servizio reso è inferiore alle aspettative pattuite in fase preliminare. Altro caso in cui si presenta la necessità di ricorrere a un abbuono passivo è quello in cui si tratta merce qualitativamente inferiore agli accordi presi. È prassi, in questi casi, prima di emettere la fattura elettronica, ricalcolare il pagamento dovuto, a favore del cliente.

Abbuono: clienti e venditori

Quando si parla di abbuono, si devono distinguere due diversi soggetti interessati dall’elemento in questione: i clienti e i venditori.

Si parla quindi di contabilità cliente e contabilità fornitore. Nella prima è prevista una variazione finanziaria attiva che deve essere registrata in DARE del conto Fornitori, o Debiti v/fornitori per l’importo dell’abbuono e dell’IVA. Si tratta quindi di una variazione economica negativa. Questa è pari all’importo dell’abbuono da rilevare in AVERE del conto Abbuoni attivi. Inoltre deve essere rivelata anche una variazione finanziaria passiva da registrare in AVERE del conto IVA ns/debito per l’importo dell’IVA relativa all’abbuono.

La contabilità fornitore invece è una variazione finanziaria passiva da registrare in AVERE del conto Clienti o Crediti v/clienti per l’importo dell’abbuono e dell’IVA. Questa corrisponde a una variazione economica positiva pari all’importo dell’abbuono da rilevare in DARE del conto Abbuoni passivi e una variazione finanziaria attiva da registrare in DARE del conto IVA ns/credito per l’importo dell’IVA relativa all’abbuono.

Conclusioni

In conclusione questo elemento rappresenta una riduzione. Tale riduzione è concessa al debitore direttamente sulla somma da pagare. In alcuni casi (più unici che rari!) può addirittura arrivare fino alla totale rinuncia della riscossione da parte del creditore. In alcuni casi, le due parti, cliente e venditore, possono prevedere un abbuono reciproco. Questo accade quando, ad esempio, sono rilevate e accertate una o più differenze, nella merce consegnato e/o promessa. In tal modo, è garantita la possibilità di una rettifica di fattura in favore dell’una o dell’altra parte contraente.

Merita una menzione particolare anche l’abbuono d’imposta. Si tratta di uno sgravio, totale o parziale, di un’imposta. È concesso di solito in via temporanea, in seguito a serie decurtazioni del reddito. Le decurtazioni possono avvenire in seguito, ad esempio, di gravi calamità, oppure qualora si paghi un’imposta straordinaria in un tempo minore del previsto.

È spesso utilizzato anche come sinonimo di sconto, reso o arrotondamento. In realtà, ciascuno di questi termini, indica una specifica condizione che si caratterizza in modo particolare rispetto alle altre. In linea generale comunque, può essere definito come una riduzione del prezzo pattuito, previsto per andare a compensare un disagio subito da parte del cliente. L’operazione è documentata da una nota di credito. Quest’ultima è emessa dalla ditta venditrice per l’importo  accordato e della relativa IVA. La scrittura in Partita Doppia viene effettuata al momento dell’emissione del documento.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: le notifiche del Sistema di Interscambio

Con l’articolo precedente: Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: come crearla, inviarla e conservarla abbiamo iniziato a vedere cos’è e come deve essere compilata una fattura elettronica rivolta alla pubblica amministrazione. Riteniamo che questo argomento debba essere ulteriormente approfondito in merito, soprattutto, alle varie notifiche che il SdI invia ai fornitori. Nell’ultimo paragrafo dell’articolo precedente, infatti, abbiamo iniziato a elencare i vari messaggi che il Sistema di Interscambio può inviare a seguito della ricezione di una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione. Vediamo adesso di entrare nello specifico e capire meglio la diversa natura dei vari messaggi che il sistema genera automaticamente.

File, fatture e messaggi del Sistema di Interscambio

Iniziamo dicendo subito che il Sistema di Interscambio riconosce tre diverse tipologie di file:

  1. FatturaPA – il file è in formato XML ed è firmato digitalmente rispettando le specifiche del formato della FatturaPA. Può contenere una fattura elettronica singola, oppure un lotto di più fatture.
  2. Archivio – si tratta di file compressi in formato .zip contenente una o più FatturePA
  3. Messaggio – file sempre in formato XML che deve essere conforme ad uno degli schemi previsti dalla documentazione del sistema di Interscambio. 

In particolare i file messaggio, altro non sono che le notifiche il SdI restituisce al mittente ogni qualvolta riceve una fattura elettronica per la pubblica amministrazione. Vediamo nel dettaglio queste particolari notifiche.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: Notifiche e messaggi del SdI

Le Pubbliche Amministrazioni possono ricevere esclusivamente fatture elettroniche. Le fatture cartacee non sono più ammesse e accettate. Le PA non possono quindi pagare, nemmeno parzialmente, importi relativi a fatture cartacee. Quando si invia al SdI una fattura elettronica per la pubblica amministrazione, è possibile ricevere molti più messaggi rispetto a quando si invia a un privato con partita IVA. Questo perché le PA possono rifiutare fatture elettroniche che invece sono già state accettate dal Sistema di Interscambio.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione

Tra i tanti messaggi che è possibile ricevere, troviamo:

  • Notifica di scarto – in questo caso la fattura elettronica non è riuscita a superare i controlli del SdI. Questo significa che è necessario modificare la fattura come richiesto dal sistema e rinviarla entro 5 giorni dalla notifica.
  • Notifica di mancata consegna – la fattura non è proprio stata recapitata alla Pubblica Amministrazione. Il messaggio del SdI inviato al trasmittente, può essere generato anche solo per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA.
  • Attestazione di avvenuta trasmissione – questa notifica arriva 10 giorni dopo che la fattura elettronica alla pubblica amministrazione non è andato a buon fine. A questo punto è possibile chiedere direttamente alla PA di controllare il documento e liquidare l’importo dovuto.

Altre notifiche:

  • Notifica di scarto esito – esito della PA sostanzialmente o formalmente errato
  • Ricevuta di consegna – controlli SdI superati, fattura elettronica correttamente consegnata alla PA
  • Notifica di esito (accettata o rifiutata) – la Pubblica Amministrazione è libera di accettare o rifiutare la fattura elettronica ricevuta. In caso dovesse rifiutarla, è necessario emettere una nota di credito e creare una nuova fattura elettronica. Il messaggio del SdI è inviato al destinatario, anche per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente
  • Notifica di decorrenza termini – questo messaggio è inviato sia al trasmittente che al destinatario. La notifica parte entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna, ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. La notifica serve quando non è stata ricevuta notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni.

Firma elettronica

Tutti i messaggi prodotti e inviati dal Sistema di Interscambio sono firmati elettronicamente mediante una firma elettronica di tipo XAdES-Bes.

Il sistema comunque ammette anche un altro formato di firma elettronica: CAdES-BES   (CMS Advanced Electronic Signatures).

Conoscendo le notifiche e i messaggi che il Sistema di Interscambio restituisce ogni volta che è inviata una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione, è possibile comportarsi di conseguenza. I codici servono a notificare, ma anche a dare indicazioni su come e cosa fare in seguito alla loro ricezione. Con queste notifiche è infatti possibile capire se è necessario emettere una nota di credito, piuttosto che rinviare semplicemente la fattura, o ancora se fosse necessario cambiare o aggiungere qualche dato mancante/errato sul documento.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.

Emissione nota di credito: cos’è e quando è necessaria emetterla

Quando sentiamo pronunciare le parole “emissione nota di credito”, viene subito in mente una fattura annullata e il relativo documento rettificativo in aumento o in diminuzione. La nota di credito è quindi uno strumento potente che corre in aiuto del contribuente qualora dovessero verificarsi degli errori di fatturazione. Esistono note di credito e note di debito. Vediamo le differenze e le regole che le normano.

Emissione nota di credito: cos’è e a cosa serve

La nota di credito è quindi un documento emesso per correggere eventuali errori sulla fatturazione elettronica. Del tutto simile ad una fattura, la nota di credito contiene alcuni dati obbligatori e fondamentali:

  • generalità del cedente (con relativa P.IVA)
  • generalità del cessionario (con relativa P.IVA)
  • Numero e data del documento
  • Descrizione dei beni/servizi oggetto della transazione
  • Prezzi
  • Importi
  • IVA

Per legge questi dati devono obbligatoriamente comparire, in quanto il documento fa riferimento a una precedente fattura già emessa.

Emissione nota di credito e di debito: le differenze

Una fattura errata può essere rettificata in aumento o in diminuzione, a seconda del problema. Quando la variazione è in aumento, ci sarà bisogno di una nota di debito. Quando la variazione è in diminuzione invece, sarà necessaria l’emissione di una nota di credito.
La nota di debito è quindi un documento che va a integrare una fattura elettronica, addebitando al cessionario un maggiore importo. Emettere una nota di debito influisce anche sull’imposta da versare all’erario. Questo significa che la nota di debito deve essere emessa nel momento stesso in cui sussista la variazione.

Emissione nota di credito

La nota di debito di conseguenza deve essere registrata e imputata nella liquidazione IVA periodica di competenza.
La nota di debito può essere emessa senza alcun limite temporale. L’unica cosa di cui tener conto è che sono previste delle sanzioni nel caso sia necessaria una rettifica oltre i termini previsti per la fatturazione elettronica.
L’emissione nota di credito invece non è obbligatoria e deve essere effettuata solo in presenza di determinate condizioni, senza alcun limite temporale.

La numerazione prevista per note di credito e note di debito

In entrambi i casi può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture elettroniche emesse. Questo favorisce un riscontro temporale più semplice e immediato. In alternativa comunque è possibile creare un registro a parte per la loro numerazione, assegnandone uno ad hoc.

I limiti temporali per l’emissione nota di credito

L’emissione nota di credito può o no avere limiti temporali. La nota di credito ha limiti temporali qualora sia previsto il recupero dell’IVA. In questo caso il documento deve essere emesso entro e non oltre un anno dall’operazione a cui si riferisce. Per poterla emettere deve esserci accordo tra le parti e prevedere una minore base imponibile.

Nel caso in cui invece la riduzione della base imponibile non dipenda da una delle due parti, la legge prevede di recuperare l’IVA in base all’articolo 26 del DPR 633 del 1972 (ad esempio per contratti nulli, rescissi o conclusi o di fatture insolute per via di procedure concorsuali o esecutive risultate infruttuose). Legge vuole che l’emissione nota di credito sia possibile anche oltre l’anno per sconti, abbuoni e resi.
La nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’operazione alla quale si riferisce, anche nel caso di errore in una fattura elettronica. Quando si verifica la necessità di correggere un errore, ad esempio su quantità o prezzo, allora si può emettere una nota di credito.

Emissione nota di credito per annullare una fattura

Una nota di credito può essere emessa anche per annullare completamente una fattura. Questo significa emettere un documento del tutto identico al primo, ma di segno opposto. Si noti bene che FatturaPRO.click permette di emettere note di credito e/o di debito con un semplice click, semplificando moltissimo il lavoro da eseguire.

Emissione nota di credito oltre l’anno

Può capitare la necessità di emettere una nota di credito oltre l’anno previsto dall’art. 26 DPR 633 del 1972. In questo caso la variazione deve essere eseguita fuori campo IVA. Il suo importo di conseguenza deve riferirsi esclusivamente al solo imponibile.
Il documento quindi deve riportare la dicitura: “nota di credito non imponibile art. 26 comma 3”.

Fattura elettronica: cosa fare se…

Da quando la fattura elettronica è entrata a far parte del sistema amministrativo italiano, di acqua sotto i ponti né passata moltissima. All’inizio è diventata obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni centrali (PA) – 6 giugno 2014. Successivamente è stata estesa per le PA locali – 31 marzo 2015.

È diventata poi obbligatoria per i B2B dal 1 gennaio 2019, quando l’aggiornamento al formato digitale ha interessato tutte le imprese e i liberi professionisti.

Infine è stata resa obbligatoria anche per i B2C, quando l’emissione del documento digitale è stato reso inderogabile anche nei confronti dei consumatori finali in tutti i casi di cessione di beni o servizi.

La gestione della fatturazione elettronica ha reso indispensabile la nascita di piattaforme come FatturaPRO.click. Con un solo click, permette di emettere, inviare e conservare la fattura elettronica. Pochi passaggi, semplici e precisi. Attorno alla e-fattura si è creato un mondo complesso e vario, che ha generato, qualche volta, alcuni dubbi e difficoltà. Le norme al riguardo sono molto precise, ma la loro decifrazione non è sempre intuitiva e alla portata di tutti.
Vediamo quindi le casistiche più comuni nell’emettere fattura elettronica con i relativi suggerimenti per gestirli al meglio.

Fattura elettronica: cosa fare se viene indicata una PEC diversa da quella del destinatario

Può capitare che al momento in cui è necessario comunicare i dati affinché possa essere emessa una fattura elettronica, la PEC dichiarata sia diversa da quella del destinatario. Per dimenticanza, o per negligenza, può capitare di comunicare un data sbagliato, in questo caso la PEC. In questo caso allora la fattura elettronica è sempre valida?
L’indirizzo PEC serve semplicemente per il recapito della fattura elettronica stessa, nel caso non venissero messi a disposizione altri recapiti telematici (come ad esempio il codice destinatario). Se la PEC non viene indicata (o ne viene indicata una sbagliata, alternativa), la e-fattura è comunque messa a disposizione dell’acquirente nell’area riservata accessibile con credenziali Entratel/Fisconline.
Alla fine la PEC non è un elemento obbligatorio e indispensabile per l’emissione del documento digitale. Quindi, anche se non è indicata (o indicata sbagliata), la e-fattura è comunque valida e corretta.

fattura elettronica

Fattura elettronica: cosa fare se ne riceviamo una per sbaglio

Possibile (poco probabile, ma possibile) che un soggetto per errore riceva una fattura elettronica (fattura o nota di credito) non indirizzate espressamente a lui. In questo caso è necessario effettuarne la registrazione? No, non è necessario (né fattura, né nota di credito). Non esiste nessun obbligo di registrazione, in quanto i documenti non sono destinati a chi li ha ricevuti per errore. Al contrario, chi li ha emessi e inviati dovrebbe provvedere a eliminarli. L’eliminazione dovrebbe avvenire emettendo documenti recanti la stessa data di emissione di quelli sbagliati. Questo per evitare distorsioni nel meccanismo della liquidazione dell’imposta. A chi emette, quindi, serve un documento di rettifica, altrimenti farebbe sballare la dichiarazione annuale dell’IVA.

Fattura elettronica: come fare se voglio scegliere la cifra dalla quale iniziare per la numerazione

Può capitare che una nuova attività desideri iniziare la numerazione della fatturazione elettronica, da una determinata cifra, che non corrisponda esattamente dalla n°”1”. La domanda quindi sorge spontanea: è possibile?
Per rispondere a questa domanda partiamo dal DPR 633/1972 e più precisamente dall’articolo 21, comma 1, lettera b). Questo cita che: “… si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca, … ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 la identifichi in modo univoco”.
Questo significa che la numerazione della fattura elettronica può partire da una qualunque cifra. Può essere scelta dal contribuente, che la identificherà in modo “progressivo”. È possibile quindi scegliere il numero che si preferisce, anche perché il Sistema di Interscambio (SDI) assegna a ogni fattura un numero che la caratterizza, di conseguenza la numerazione del contribuente ha assunto un ruolo secondario.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!