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Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

Fattura elettronica 2022: tutte le novità più importanti

La fattura elettronica 2022 è cambiata? Quali sono le più importanti e significative novità introdotte per quest’anno? In realtà, nel breve termine, non è previsto alcun rilevante aggiornamento, se non l’estensione della platea dei soggetti obbligati. Qualche regola nuova è attesa anche per le operazioni “da e verso” l’estero, ma a partire da luglio. Vediamo quindi insieme cosa è cambiato e le conseguenze che riscontreremo.

Fattura elettronica 2022: un anno ricco di novità

Anche se nel breve termine non è prevista alcuna modifica sostanziale, l’anno 2022 porterà in casa alla fatturazione elettronica dei cambiamenti piuttosto importanti. Infatti, la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della fatturazione elettronica tra privati. La deroga alle regole comunitarie in materia d’IVA è differita fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di una misura che va a sommarsi a quelle previste dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022. Il Decreto Legislativo infatti ha introdotto la possibilità di ampliare la platea di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica  e che attualmente risultano esclusi dall’onere. Si tratta dei soggetti appartenenti al regime forfettario.

Fattura elettronica 2022 e prestazioni sanitarie

Mentre per gli appartenenti al regime forfettario si avvia l’obbligo di emettere fatturazione elettronica, medici e soggetti che erogano prestazioni sanitarie, non devono ancora adeguarsi a questa regola.

All’inizio l’obbligo per questi soggetti doveva partire dal primo gennaio 2022. Invece con la legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio, il DL n. 146/2021, è prevista una nuova deroga che fa slittare la decorrenza al 2023. Si rimane quindi in attesa di una maggiore specificità delle regole sulla tutela della privacy degli interessati.

Per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, rimane quindi ancora vietata l’emissione della e-fattura. Anche per i soggetti che emettono alle fatture i cui dati sono da inviare ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non esiste pertanto obbligo di fatturazione elettronica.

Non si tratta di un esonero, ma piuttosto di uno specifico divieto, introdotto dall’articolo 10-bis del Decreto Fiscale n. 119/2018. Divieto che continuerà a dover essere applicato anche nel caso di fatture relative a prestazioni sanitarie verso persone fisiche, da parte di soggetti non obbligati a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria.

Fatturazione elettronica 2022 e addio all’esterometro

Ulteriore proroga anche per l’esterometro e conseguentemente anche per l’obbligo della fatturazione elettronica per gli scambi esteri. Abolita quindi la comunicazione per le operazioni transfrontaliere, mentre per le fatture con l’estero è sempre indicato, quale canale di trasmissione, il Sistema d’Interscambio di Agenzia delle Entrate.

L’obbligo slitta al primo luglio 2022, nuova data introdotta in sede di conversione del Decreto n°146/2021. Il nuovo calendario prevede:

  • per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, deve essere inviato:
    • esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio)
    • esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale)
  • per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
    • invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
    • l’invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Fattura elettronica 2022

Fatturazione elettronica: estensione ai forfettari

Nei prossimi mesi ci saranno importanti novità per i forfettari. Infatti, l’obbligo di emissione di fattura elettronica si estende anche ai soggetti appartenenti al regime forfettario. L’Europa ha già dato il consenso, quindi manca davvero poco perché l’obbligo sia attuato definitivamente.

La commissione Europea e il Consiglio UE hanno già approvato la richiesta dell’Italia per estendere l’onere alle partite IVA che applicano la franchigia per le piccole imprese prevista dall’articolo 282 della direttiva in materia d’imposta sul valore aggiunto. Manca quindi solo l’ultimo passo che deve essere compiuto dall’Italia. Il Bel Paese è infatti chiamato a disciplinare tempi e criteri per l’imposizione dell’obbligo. È probabile che la normativa trovi spazio direttamente all’interno della legge delega sulla riforma fiscale, prevista nel corso del 2022.

È plausibile, quindi, che quest’anno si possa assistere all’uniformazione delle regole che disciplinano la fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA. Una prospettiva molto allettante in cui riporre le speranze per contrastare ancora più efficacemente l’evasione fiscale e, al tempo stesso, per semplificare le regole del Fisco digitale.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Calcolo acconto iva: definizione, soggetti passivi iva e metodologie

Il calcolo acconto IVA è, ogni anno, un bel cruccio per tutti i soggetti passivi IVA. Il 27 dicembre 2021 scade il termine per il pagamento dell’acconto IVA. L’importo dovuto è quello calcolato in base alle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’anno precedente. Diversi i metodi per calcolarlo. Con questo breve articolo vogliamo quindi vedere di chiarire, una volta per tutte, cos’è l’acconto, quali sono i soggetti che sono tenuti a pagarlo e, soprattutto, i metodi usati per calcolarlo.

Acconto IVA: cos’è e a cosa serve

L’acconto IVA è un adempimento obbligatorio. Deve essere corrisposto da tutti i soggetti passivi IVA entro il 27 dicembre di ogni anno. L’amministrazione finanziaria chiede il pagamento di un acconto dell’imposta dovuta nell’ultimo trimestre dell’anno, oppure relativo all’IVA di dicembre (per chi effettua liquidazioni mensili).

Si tratta, quindi, di un anticipo del versamento del saldo IVA che invece viene corrisposto l’anno successivo al momento della dichiarazione IVA annuale. È un modo, attraverso il quale, l’Amministrazione finanziaria, incassa parte dell’IVA dell’anno successivo, in quello precedente. Non tutti gli operatori economici sono comunque tenuti a versare l’acconto.

Soggetti passivi IVA: chi è tenuto a pagare l’acconto

Il calcolo acconto IVA lo devono fare tutti i contribuenti passivi d’IVA, come imprenditori e liberi professionisti. I soggetti che invece risultano esonerati da questo pagamento, sono tutti quelli non obbligati a liquidare periodicamente l’imposta (mensile, trimestrale che sia).

Il DPR n°633/72 definisce, nel dettaglio, tutti i soggetti esonerati dal calcolo acconto IVA e relativo pagamento:

  • chi ha iniziato attività nell’anno in corso
  • chi ha attività che risulti cessata prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali)
  • i soggetti per i quali, applicando il metodo analitico di calcolo acconto IVA, risulta un’eccedenza di credito dalla liquidazione dell’imposta, alla data del 20 dicembre
  • i contribuenti che si trovano nel regime agevolato dei minimi o nel regime forfettario
  • chi presume di chiudere l’anno a credito
  • tutti i soggetti che eseguono solo operazioni esenti o non imponibili

Calcolo acconto iva

Calcolo acconto IVA: i metodi utilizzati

Il calcolo acconto IVA può essere fatto seguendo tre diverse metodologie. Chi è interessato al pagamento dell’acconto, quindi ditte individuali, società di persone e capitali e lavoratori autonomi, hanno a disposizione tre alternative per calcolare quanto dovuto all’amministrazione finanziaria.

Ciascuna tipologia di calcolo presenta un metodo differente e caratteristiche diverse. I tre metodi possono poi essere applicati rispettivamente, solo in base a determinate circostanze e situazioni. In ogni caso, comunque, gli importi versati in qualità di acconto, saranno poi detratti dal saldo dovuto l’anno successivo.

I tre metodi previsti per il calcolo acconto IVA sono:

  1. storico
  2. analitico
  3. previsionale

Vediamoli meglio nel dettaglio.

Calcolo acconto IVA: metodo storico

In questo caso il calcolo è fatto matematicamente. Gli importi sono determinati in base al saldo dell’anno precedente (contribuenti trimestrali) o in base alla liquidazione IVA del mese di dicembre (contribuenti mensili). L’acconto IVA dovuto, infatti, è pari all’88% dell’Iva dovuta. Esiste poi la categoria particolare dei contribuenti speciali ((autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) per i quali, gli importi corrispondono all’88% del quarto trimestre dell’anno precedente. Il metodo storico è quello che di norma è più comunemente utilizzato.

Calcolo acconto IVA: metodo analitico

In questo caso è presa in considerazione la liquidazione IVA straordinaria. È un sistema che basa il calcolo sulla percentuale del 100% dell’IVA risultante da una liquidazione straordinaria effettua considerando:

  • tutte le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre
  • le operazioni passive registrate fino al 20 dicembre

è un metodo che conviene a chi ha registrato nell’anno in corso, una sostanziale diminuzione del volume d’affari.

Calcolo acconto IVA: metodo previsionale

Come dice il nome stesso, è un metodo di calcolo che si basa su una previsione dell’andamento dell’azienda nel periodo considerato. La previsione è fatta basandosi sull’andamento del mese di dicembre. L’acconto quindi sarà pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili), o per l’ultimo trimestre (contribuenti trimestrali).

Con questo sistema, però, si corre il rischio di vedere applicate delle sanzioni se il versamento risultasse inferiore rispetto al dovuto.

In ogni caso, comunque, l’acconto va versato entro e non oltre il 27 dicembre di ogni anno utilizzando un modello F24 con modalità telematica.

Rimborso spese e regime forfettario: cosa sono e come funzionano

Per rimanere nel regime forfettario è necessario non superare la soglia di compensi e ricavi pari a 85.000€ annui, come visto nell’articolo: “Regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche”. Il rimborso spese contribuisce alla formazione del reddito e al raggiungimento del limite di fatturato di 85.000€ annui imposto per il regime forfettario. È inoltre impossibile, per questo regime, dedurre le spese sostenute per lo svolgimento della propria attività. Esiste però un’eccezione. Infatti il rimborso spese non concorre al calcolo del reddito imponibile, quando queste sono sostenute dal professionista come anticipazione a nome e per conto del cliente.

Vediamo di capire meglio come funziona.

Rimborso spese: le varie tipologie di rimborsi

La definizione: “anticipazione a nome e per conto del cliente”, assume, per il regime forfettario, una particolare accezione. Esistono diverse tipologie di spese che il forfettario può trovare a dover sostenere e, di conseguenza, per ciascuna di esse, un determinato rimborso.

Ad esempio, le spese prepagate dal committente, altro non sono che costi sostenuti in via anticipata dal cliente/committente, prima dell’inizio del lavoro stesso. Per capire meglio di cosa si tratta, si può pensare ai biglietti del treno, dell’aereo o del noleggio di un’autovettura, prima il viaggio del forfettario abbia inizio. Affinché il rimborso spesa possa rientrare in questa specifica categoria, la fattura elettronica deve, obbligatoriamente, essere intestata al cliente/committente. Può, ma non è obbligatorio, contenere il riferimento al forfettario, vale a dire a colui che ha beneficiato del bene/servizio.

Il Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nell’articolo 54, comma 1, ha specificato dettagliatamente che, in questo caso, le spese sostenute non corrispondono a un compenso. Essendo poi un costo sostenuto direttamente dal committente/cliente, non c’è bisogno nemmeno del rimborso. A tal proposito, il professionista non deve inserire questa voce nella fattura elettronica che emette al cliente per le proprie prestazioni.

Rimborso spese effettuate a nome e per conto del cliente

Altro caso relativo al rimborso spese per il regime forfettario è quello nel quale le spese sono sostenute direttamente dal professionista, ma la fattura è intestata al cliente. In pratica, paga materialmente il forfettario, ma la fattura è fatta intestare al cliente. Questa è l definizione vera e propria di “anticipazioni a nome e per conto del cliente”.

In questo caso, il professionista, in seguito, può chiedere al cliente il rimborso della spesa sostenuta. Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”. Sarebbe importante, inoltre, allegare alla fattura anche le spese intestate al cliente. Valgono come controprova per gli importi sostenuti.

Rimborso spese

È necessario stabilire a priori con il cliente queste precise spese. Alla fine del lavoro, il loro importo deve poi corrispondere a quello concordato con il committente.

La scelta del metodo di rimborso spese è molto importante. Infatti i rimborsi a forfait sono considerati sempre un ricavo. Significa che contribuiscono all reddito imponibile.

Rimborso spese a nome e per conto proprio

Altra categoria molto importante di rimborso spese per il regime forfettario. A differenza delle spese precedenti, queste sono sostenute e intestate, direttamente a nome del forfettario. Concorrono al raggiungimento del limite della fattura, previsto per il regime (85.000€). Sono inoltre oggetto di calcolo di imposte e contributi, fiscali e previdenziali.

In questo caso il professionista che ha sostenuto la spesa, nella fattura elettronica che emette al cliente per la sua prestazione, deve indicare il rimborso spese da ricevere. Essendo parte del compenso, le spese sostenute dal professionista sono soggette alla ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale e contribuiscono alla formazione del reddito imponibile. In altre parole sono considerate imponibile ai fini di IVA.

Esistono due diverse tipologie di rimborso: analitico e forfettario.

Il rimborso spese analitico si ha quando il professionista raccoglie semplicemente le note spese e i documenti attestanti i costi sostenuti e li mostra al cliente. Il rimborso forfettario invece consiste in una somma concordata con il cliente da destinare al professionista per far fronte alle diverse spese.

Fare impresa: cosa significa aprire partita IVA nel 2021

Fare impresa nel 2021 vuol dire avere sicuramente grande coraggio visto il periodo delicato che sta attraversando l’economia, ma vuol dire anche gettarsi in un mercato che sta subendo una grande trasformazione a livello digitale. Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono solo 2 dei pilastri di un’impresa completamente nuova che sta cercando di trovare la sua dimensione. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i passi per fare impresa nel 2021 e soprattutto quanto costa farlo.

Fare impresa: quando si apre una partita IVA

Fare impresa non vuol dire altro se non fare il grande passo ed entrare nel mondo della partita IVA, la cui apertura è indispensabile per tutti coloro che superano i 5.000 euro annui di reddito svolgendo un’attività da libero professionista o da imprenditore. Quando si parla di Partita IVA ci si riferisce a un codice numerico di 11 cifre che rilascia l’Agenzia delle Entrate e che identifica una certa impresa sul mercato o appunto un libero professionista. Niente di complicato vero? Se non fosse per tutta una serie di obblighi a cui si deve far fronte dal momento in cui si apre partita IVA.

Come si apre Partita IVA

 

La prima cosa che ti occorre per poter ottenere il tuo numero di Partita IVA è un indirizzo di posta elettronica certificata (la classica PEC per intenderci) che verrà utilizzata per ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Il proprio numero di partita IVA verrà poi richiesto all’Agenzia delle Entrate o affidandosi a un professionista in grado di svolgere tutte le pratiche al nostro posto oppure in completa autonomia compilando un apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere inserito il codice ATECO della propria attività.

Un percorso piuttosto semplice questo, riservato però ai liberi professionisti. Per gli imprenditori invece si procederà all’iscrizione tramite la Camera di Commercio, la comunicazione di inizio attività al Comune in cui quest’ultima ha sede legale (SCIA) e contestualmente avverrà anche l’iscrizione alla gestione INPS per Commercianti e artigiani. Se tutto ciò in precedenza avveniva con la consegna manuale di alcuni moduli, a oggi il tutto avviene per via telematica, accedendo al sito della Camera di Commercio e del Comune, nella sezione Impresa in un giorno.

Se tale procedimento viene portato a termine in maniera autonoma, l’apertura della partita IVA non prevede alcun costo, se ci si affida a un professionista, allora se ne pagherà la parcella.

Fare impresa: a cosa serve la partita IVA

Quindi per poter dire che si sta facendo impresa occorre aprire la partita IVA, ma a cosa serve questo codice numerico? La partita IVA permette:

  • di verificare che il soggetto abbia i requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Questo succede soprattutto in tutte quelle professioni in cui è richiesto l’iscrizione all’Albo;
  • permette di assolvere l’obbligo di iscrizione alla posizione previdenziale INPS per il pagamento dei contributi dovuti e all’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro;
  • determina la forma giuridica dell’attività e il relativo regime fiscale.

Per dirla in poche parole la partita IVA è quell’elemento che permette all’azienda o al libero professionista di effettuare compravendite di beni e servizi ed emissione di fattura o scontrino fiscale.

Fare impresa

Regime forfettario vs regime ordinario

Come anticipato poco fa l’apertura della Partita IVA permette di determinare anche il tipe di regime a cui si aderisce. In genere la scelta avviene tra il regime forfettario e quello ordinario. A livello generico è possibile affermare che al di sotto dei 85.000 euro annui di ricavo è possibile aderire al regime forfettario a meno che non ci siano anche altri requisiti minimi non soddisfatti.

Al di sopra dei 85.000 euro di ricavi occorre procedere ad adesione al regime ordinario. Questo prevede l’aliquota fissa al 22% sul reddito imponibile. L’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta fino a un minimo del 4% applicato alle attività che producono beni di prima necessità.

Con il regime forfettario invece si gode di non poche agevolazioni. Tra queste l’aliquota unica del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfettaria. Il calcolo è stabilito anche in base al proprio codice ATECO. Inoltre per tutti coloro che avviano una nuova attività per i primi 5 anni, l’imposta dovuta si riduce al 5%. Successivamente passa al 15%.

 

Contrassegno telematico: cos’è, a cosa serve e come acquistarlo

Il contrassegno telematico è un certificato di pagamento dell’imposta di bollo. Il suo valore varia a seconda delle disposizioni di legge e da documento a documento. In passato esisteva solamente la marca da bollo cartacea, liberamente acquistabile anche in tabaccheria. Oggi, invece, è possibile comprare anche le marche da bollo telematiche, direttamente online. Il contrassegno telematico non ha una validità, una data di scadenza se vogliamo. Acquistandolo online non si compra un vero e proprio contrassegno, ma, piuttosto, si effettua un “versamento”.

La marca da bollo telematica consente quindi a privati e imprese di assolvere all’obbligo del versamento dell’imposta, richiesto per atti e documenti della Pubblica Amministrazione (PA).

Contrassegno telematico: come funziona

Volendo acquistare un contrassegno telematico è necessario utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che si chiama @e.bollo. L’acquisto è addebitato direttamente sul proprio conto corrente, oppure su carta di debito o su carta prepagata tramite il sistema PagoPa. Per farlo basta scegliere un prestatore di servizi di pagamento abilitato al servizio, che abbia aderito alla convenzione tra AgID e Agenzia delle entrate.

Al momento comunque, l’unico prestatore che abbia aderito al servizio è quello rappresentato dall’Istituto di Pagamento del sistema camerale.

Dove acquistare il contrassegno telematico

Attualmente non è possibile acquistare ovunque la marca da bollo online. Infatti, per ora, il servizio è attivo e utilizzabile esclusivamente tramite i portali internet delle PA che offrono servizi interattivi di dialogo tra utenti che rilasciano documenti elettronici e che hanno aderito al Sistema dei pagamenti elettronici o pagoPA dell’AgID.

Per il momento è questa la situazione, piuttosto limitata quindi, ma in futuro sono previsti dei cambiamenti e notevoli miglioramenti. Gli utenti infatti potranno acquistare le marche da bollo online via PEC con le relative amministrazioni, oppure direttamente presso i PSP convenzionati, attraverso appositi servizi predisposti utilizzando il proprio smartphone, tablet o PC.

L’acquisto online del contrassegno telematico vuole portare alla completa digitalizzazione la richiesta di atti pubblici e documenti della Pubblica Amministrazione, per i quali è ancora obbligatorio il versamento dell’imposta di bollo. In questo modo di andrà a dematerializzare e a semplificare il rapporto tra PA, cittadini e imprese.

Contrassegno telematico

Marca da bollo digitale: quando e come usarla

La marca da bollo è regolamentata dall’art.3 del DPR 642/1972. La norma stabilisce che la marca da bollo è obbligatoria ogni volta che si vuole ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o di un relativo atto pubblico. La legge stessa prevede comunque casi specifici di esonero dal pagamento. È questo il caso, ad esempio, della richiesta di documenti e/o istanze da ONLUS, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e le organizzazioni di volontariato.

Contrassegno telematico e fatture

Le fatture esenti IVA, come ad esempio quelle emesse in regime forfettario, di importo maggiore a 77,47€ richiedo il pagamento di una marca da bollo da 2,00€. Per assolvere telematicamente alla richiesta è necessario compilare un modulo di dichiarazione consutiva. Questo deve essere presentato entro il 31 gennaio successivo all’anno di imposta. La dichiarazione deve riportare l’elenco dei documenti fiscali emessi nell’anno solare precedente, sui quali è necessario apporre la marca da bollo virtuale. La trasmissione di questa dichiarazione è possibile esclusivamente online.

Il pagamento della marca da bollo elettronica avviene utilizzando apposito modello f24 con relativi codici tributo:

  • 2505: in caso di rateizzazione dei versamenti
  • 2506: pagamento dell’acconto
  • 2507: pagamento di eventuali sanzioni
  • 2508: pagamento di eventuali interessi

Contrassegno telematico e fatture elettroniche

Chi emette fatture elettroniche ha la possibilità di acquistare la marca da bollo virtuale con le stesse modalità delle vecchie fatture. Il consuntivo con l’elenco dei documenti che richiedono l’apposizione della marca da bollo deve quindi essere presentato entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo. Il pagamento avviene sempre tramite nodello F24.

Istanze trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni

Le istanze trasmesse alle PA richiedo apposizione e pagamento di marca da bollo. Anche in questo caso il contrassegno può essere comprato online attraverso il portale @e.bollo sul quale è possibile acquistare la marca da bollo forfettaria del valore di 16€ indipendentemente dalle dimensioni del documento.

Note spese: cosa sono e come e quando compilarle

Le note spese sono degli specifici documenti che i dipendenti compilano per chiedere il rimborso di alcune spese sostenute durante trasferte, o anticipate per conto dell’azienda. I rimborsi spesa prevedono la compilazione e la conservazione di apposite note, vale a dire giustificativi di spesa.

Il rimborso delle spese, nel nostro ordinamento, è previsto in tre diversi casi:

  • rimborso analitico o a piè di lista
  • forfettario
  • misto

Si può sempre scegliere quello che si preferisce. La scelta però deve fare riferimento a quanto previsto nel contratto collettivo applicato alla trasferta. Nel caso poi la trasferta preveda più giorni, il metodo applicato deve essere obbligatoriamente uno e uno soltanto. Questo significa che non è possibile utilizzare diversi metodi di rimborso, per la stessa trasferta di più giorni.

Il rimborso spese analitico (o a piè di pagina) prevede la compilazione e la presentazione all’azienda delle note spese. Queste sono quindi un elenco dettagliato delle spese sostenute (come ad esempio vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc…) e dettagli specifici della trasferta stessa. Note di spesa e giustificativi devono essere compilati e conservati secondo determinate regole.

Note spese e rimborso analitico

In questo caso il datore di lavoro non è obbligato a rilasciare autorizzazione alla trasferta. Al contrario il dipendente deve obbligatoriamente presentare note spese compilate correttamente. Nella nota il dipendente deve riportare ogni spesa sostenuta in trasferta, dettagliandola analiticamente. Agenzia delle Entrate definisce la nota spese come un documento rappresentativo la società e valido ai fini fiscali.

I giustificativi allegati alle note spese non devono essere per forza intestati alla società, piuttosto che al dipendente. L’importante  che la società li conservi ordinatamente, allegando a ogni nota spesa tutti i documenti di supporto. È necessario che su questi documenti sia palesato chiaramente la natura del costo sostenuto, al fine di poterne provare l’inerenza all’attività aziendale svolta.

Note spese: lavoratore autonomo a servizio di un’azienda

Nel caso in cui la trasferta sia effettuata non da un dipendente interno all’impresa, ma piuttosto da un lavoratore autonomo, si distinguono due casistiche.

Nella prima le spese sono sostenute dal professionista che, solo successivamente le riaddebiterà all’azienda. Il secondo caso invece è quello nel quale le spese sono sostenute direttamente dal committente.

Note spese

Nel primo caso servirà quindi fattura elettronica del professionista, dalla quale si possa evincere anche la natura e il costo delle spese sostenute per l’azienda. Nel secondo caso invece i documenti di spesa saranno intestati direttamente alla società e trattati come qualunque altra fattura elettronica.

Note Spese: conservazione

L’impresa deve conservare la documentazione originale. Deve farlo in maniera ordinata allegando tutti i giustificativi che comprovano le spese sostenute. E come abbiamo detto questo ha lo scopo di poter rilevare e capire l’inerenza della spesa sostenuta con l’attività aziendale.

Le tempistiche di conservazione sono le seguenti:

  • 10 anni dalla data di ultima registrazione per la sede civile
  • Ai fini fiscali invece ogni documento deve essere correttamente conservato almeno fino a quando non termina il periodo previsto per i relativi accertamenti per i corrispondenti periodi di imposta. Questo significa che bisogna far riferimento alla regolare normativa adottata in materia di accertamenti fiscali (da presentare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Conservazione sostitutiva

Note spese e giustificativi possono essere conservati digitalmente, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Agenzia delle Entrate. L’importante è che i documenti conservati siano immodificabili, integri e autentici, come richiesto dalla normativa vigente. In altre parole i documenti devono rispettare le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento (autenticità, integrità, fruibilità e immodificabilità) affinché possano essere conservati digitalmente, come per le fatture elettroniche.

Invece i giustificativi annessi alle note spese sono “documenti analogici originali non unici”, secondo quanto dice Agenzia delle Entrate: “possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi”.

Lavoro dipendente e partita Iva: è possibile contemporaneamente?

Molti si sono chiesti e si continuano a domandare se sia possibile svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente di una società e avere una partita IVA attiva. Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda è importante conoscere bene e a fondo le regole che disciplinano i due diversi rapporti di lavoro, gli aspetti giuridici, quelli fiscali e previdenziali coinvolti.

La prima distinzione da fare è tra dipendenti pubblici e privati, in quanto le regole che disciplinano queste realtà sono assai diverse. Di ogni aspetto è importante conoscere ogni aspetto giuridico, fiscale e previdenziale.

Lavoro dipendente privato e partita IVA

I lavoratori dipendenti nel settore privato possono tranquillamente avere una partita IVA ed esercitare liberamente un’attività professionale propria o d’impresa. L’importante è che non vi sia concorrenza tra le due attività svolte.

A regolare l’aspetto giuridico in questa situazione ci pensa l’articolo 2105 del codice civile, che cita:

“prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”

Si tratta dell’obbligo di fedeltà che, quando e se viene a mancare, rende possibile per il datore di lavoro licenziare per giusta causa il dipendente.

Il dipendente non è comunque obbligato ad avvisare della propria partita IVA, il proprio datore di lavoro. È comunque consigliato farlo.

Lavoro dipendente pubblico e partita IVA

Chi è dipendente pubblico è obbligato per legge a prestare servizio in esclusiva all’Amministrazione da cui dipende. Questa è la regola generale a cui però sono applicate delle eccezioni. Esistono infatti alcuni regimi speciali che possono fare sia l’uno che l’altro. Ne sono un esempio i docenti che possono tranquillamente svolgere la loro professione. Altra eccezione è costituita dai dipendenti pubblici part time a orario di lavoro inferiore al 50%.

I dipendenti pubblici full time che vogliono avere una propria partita IVA rischiano il licenziamento, o la decadenza dall’impiego. In alcuni casi la Pubblica Amministrazione (PA) può richiedere ai propri dipendenti full time di svolgere funzioni e incarichi di diversa natura. In questo caso però è richiesto solo al verificarsi di determinate condizioni:

  1. temporaneità d’incarico
  2. occasionalità di lavoro
  3. assenza di conflitto di interessi
  4. compatibilità con l’impiego principale svolto per la PA.

Lavoro dipendente

 

I part time al 50% possono essere contemporaneamente dipendenti PA e svolgere una propria attività con partita IVA. Basta che l’attività non sia in contrasto con la PA e che non venga svolta con alta Pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici di PA con orario inferiore al 50% e iscritti ad albi professionali, non possono lavorare con e per conto di altre PA.

Lavoro dipendente e partita IVA

Fiscalmente non sussiste alcun problema alla coesistenza di redditi da lavoratore dipendente e redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In tutti i casi quello che importa è dichiarare sempre e comunque ogni reddito percepito.

I lavoratori dipendenti possono presentare dichiarazione dei redditi usando gli appositi modelli 730. Chi invece svolge entrambe le attività dovrà presentare l’Unico.

Chi volesse accedere al regime forfettario non possono farlo chi nell’anno precedente ha percepito un reddito superiore a 30.000€ derivante da lavoro dipendente e non.

Contributi e pensione

Per quanto riguarda invece il punto di vista previdenziale, occorre fare distinzione tra attività d’impresa o lavoro autonomo.

Nel primo caso infatti il contribuente deve iscriversi alla gestione IVS (artigiani e commercianti). Questo però se e solo se l’attività come dipendente non costituisca l’attività prevalente (tempo e reddito), perché in questo caso non è necessaria l’iscrizione e il relativo versamento dei contributi.

Nel secondo caso invece, quello che prevede lo svolgimento di lavoro autonomo, è necessaria l’iscrizione alla Gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi, con applicazione di aliquote ridotte. I lavoratori autonomi iscritti a un albo professionale possono non iscriversi alla relativa cassa.

Aprire una partita IVA: procedura e costi da sostenere

L’apertura di una nuova attività prevede una serie di regole da rispettare e vari elementi da valutare. Aprire una partita IVA richiede impegno economico e un calcolo preciso di tutti i vantaggi e gli svantaggi a cui potrebbe portare. L’apertura in se per se non è molto difficile, ma richiede qualche passaggio che deve essere seguito alla lettera. Decidere di “mettersi in proprio” e non essere un dipendente a stipendio fisso mensile però, comporta delle responsabilità alle quali non è possibile sottrarsi. Obblighi previdenziali e regolari tasse da pagare. Vediamo quindi come fare per aprire una partita IVA, chi può farlo, quanto costa e quali sono le spese da sostenere.

Aprire una partita IVA: i passaggi da seguire

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica, in modo inequivocabile, un soggetto che esercita un’attività. La partita IVA è importante ai fini dell’imposizione fiscale diretta (IVA). La partita IVA è composta da una sigla dello stato di appartenenza (nel caso dell’Italia corrisponde a IT), le prime 7 cifre indicano invece il contribuente, i 3 numeri seguenti indicano il Codice dell’Ufficio delle Entrate e, infine, l’ultimo numero ha carattere di controllo.

In Italia la partita IVA è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (AdE). Il numero assegnato rimane invariato per tutto il periodo in cui è svolta l’attività e vale sull’intero territorio nazionale.

La partita IVA si apre inoltrando richiesta telematica ad AdE, utilizzando due diversi modelli:

  1. modello AA9/11 per le ditte individuali
  2. modello AA7/10 per le società

Entrambi i modelli sono presenti e scaricabili sul sito di Agenzia delle Entrate. Il modello può essere presentato direttamente presso l’ufficio AdE territorialmente competente, oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o, infine, per via telematica, utilizzando il software sul sito AdE.

La comunicazione ad AdE deve essere fatta entro 30 giorni dal primo giorno di inizio attività.

Codice ATECO, regime contabile ed INPS

Al momento in cui si decide di aprire una partita IVA, deve essere scelto il codice ATECO. Come abbiamo visto nell’articolo: “Codice Ateco cos’è a cosa serve e dove trovare quello di appartenenza”, il codice ATECO rappresenta la Classificazione delle attività economiche ed è una tipologia di classificazione adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT). Serve per le rivelazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Inoltre l’apertura della partita IVA comporta anche la scelta del relativo regime contabile: regime forfettario, regime dei minimi o regime ordinario.

Come ultimo step al quale adempiere, non rimane che l’INPS. É necessario recarsi presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per comunicare la propria posizione previdenziale. In alcuni casi, ad esempio per le ditte individuali la dove è richiesto, è necessario anche iscriversi alla Camera di commercio (dipende comunque dall’attività svolta) e comunicare al comune di appartenenza l’avvio dell’attività.

I soggetti che possono aprire partita IVA

In linea generale chiunque. Nello specifico diciamo che lavoratori autonomi, professionisti e titolari di società, sono tenuti ad aprire una partita IVA.

Quanto costa aprire una partita iva

Veniamo ai costi, la parte, forse, più importante. Aprire una partita IVA non costa nulla. Mantenerla invece si. Tutto dipende dal regime contabile scelto.
In regime di contabilità ordinaria, chi apre partita IVA e deve registrare l’attività presso la Camera di Commercio, deve pagare alla stessa circa € 80-100/annui. A questo costo dovrà essere aggiunto l’importo da corrispondere all’eventuale commercialista, nonché i contributi INPS. Infine sono da considerare anche il pagamento delle imposte IRPEF e IRAP, calcolate sul reddito e sul valore aggiunto.

Chi invece appartiene al regime forfettario, godrà di qualche agevolazione in più. Questo regime, come abbiamo già visto, prevede l’esenzione IVA e una tassazione ad aliquote molto ridotte per l’IRPEF (pari al 15% e al 5% per i primi cinque anni di attività). Da tenere comunque in considerazione che nel forfettario non è possibile portare in detrazione le spese sostenute (unica eccezione i contributi previdenziali obbligatori).

Il consiglio generale è di evitare di aprire una partita IVA con introiti annui al di sotto di € 5000.

Aprire una partita iva: la procedura da seguire e i costi da sostenere

Mantenere una partita IVA: i costi

Aprirla è gratis, ma mantenerla costa. Tutto dipende dal regime scelto e dal tipo di attività svolta. Quando si apre un’attività nel calcolo dei costi da sostenere per il suo mantenimento troviamo:

Obblighi fiscali

Chi apre una partita iva ricordiamo che dovrà anche adempiere a precisi obblighi fiscali, tra i quali: