Cashback: spese incluse ed escluse dal rimborso

Nell’articolo: “Cashback: cos’è e come funziona”abbiamo visto l’introduzione di questo nuovo sistema ideato dall’Esecutivo per incentivare l’utilizzo di carte e bancomat per i pagamenti dei contribuenti. Il Cashback è un’ulteriore manovra che il Governo ha intrapreso per continuare a combattere contro il dilagante fenomeno dell’ evasione fiscale. Insieme allo scontrino elettronico  e alla fatturazione elettronica, questo sistema si prefigge di disincentivare l’uso dei contatti e contrastare evasione ed elusione fiscale.

A dicembre 2020 abbiamo assistito a una prima fase sperimentale del Cashback e adesso, chi ha raggiunto la soglia prevista delle dieci transazioni minime, attende il rimborso. Questo deve avvenire entro il primo marzo 2021, ma non tutti i pagamenti elettronici effettuati, danno diritto al rimborso. Ad esempio, chi voleva usufruire dell’iniziativa, ma è stato costretto a effettuare gli acquisti online, perché in “zona rossa” con negozi chiusi, è stato penalizzato. Ma ci sono molte altre spese che purtroppo non possono essere incluse e considerate per il calcolo del rimborso.

Cashback: le spese escluse

La diffusione della pandemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento che hanno portato molte regioni italiane a passare diverse settimane in zona rossa, ha penalizzato l’iniziativa del Cashback. Questo perché in zona rossa negozi, centri commerciali e molte altre attività, sono dovute rimanere chiuse. Di conseguenza le persone che necessitavano di fare acquisti e al tempo stesso volevano partecipare all’iniziativa del Cashback, hanno dovuto ricorrere agli acquisti online.

Cashback

Purtroppo gli acquisti effettuati online e pagati con carte di credito, di debito, PayPal, o altri sistemi, non rientrano nella lista delle spese che permettono di accedere al Cashback di Stato. Nella lista delle spese escluse, tra le altre, ci sono anche quelle sostenute per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, professionale, o artigianale. Ai fini del Cashback valgono, infatti, esclusivamente le spese personali.

Cashback: le spese incluse

Escluse quindi le spese online e quelle effettuate ai fini dell’esercizio della propria attività, vediamo quali sono quelle incluse nella lista. L’elenco è molto più ricco di quello che si possa pensare. Per ottenere il 10% di rimborso sulle spese effettuate nei periodi di riferimento è possibile sfruttare i pagamenti digitali. Questo significa che gli acquisti effettuati all’interno delle sedi fisiche delle attività, possono essere pagati tramite carte di credito, carte di debito, bancomat e/o app. Sistemi tracciati e rintracciabili che possono facilmente essere controllati dal Fisco.

Quindi è possibile fare acquisti in qualunque negozio, per quanto piccolo possa essere, purché abbia a disposizione un sistema di pagamento digitale. Addirittura anche un caffè al bar, o un panino in fast food possono essere pagati con carta o bancomat e concorrere così all’accumulo del Cashback.

Alla soglia prevista concorrono inoltre il pagamento di bollo auto e moto, assicurazioni, bollette utenze, carburanti e addirittura multe. Ma non solo. Anche gli importi dovuti ai professionisti e ai vari lavoratori a domicilio, come ad esempio idraulici, elettricisti, antennisti, ecc… Rientrano tra le spese incluse nel rimborso per il Cashback. Infine, da ultimo, ma non per importanza, nelle spese per il cashback, a differenza per esempio della lotteria degli scontrini, sono incluse anche tutte le spese detraibili e deducibili.

Conclusioni

In conclusione quindi, il cashback nonostante forse sia partito con il piede sbagliato, visto il periodo non esattamente molto propizio, ha una buona potenzialità di riuscita. Le persone sono predisposte a provare, anche se devono essere messe in condizione di poter sfruttare l’intero processo. Con l’ipotetica riapertura delle zone è probabile che il sistema prenderà uno slancio maggiore in futuro. Sicuramente una volta concretizzati i primi rimborsi, i contribuenti si renderanno conto meglio di come funziona il sistema e nei periodi successivi si comporterà di conseguenza.

Campioni gratuiti: fatturazione elettronica e adempimenti fiscali

Nell’articolo precedente: “Fattura elettronica omaggi: cos’è e come funziona” abbiamo visto come comportarsi in materia di omaggi ai propri clienti. Tra questi abbiamo distinto una categoria identificata come: “campioni gratuiti di modico valore”. Si tratta di una particolare tipologia di cessione di beni, che rientrano a far parte del più ampio argomento relativo alla cessione dei beni gratuiti e che prevedono specifici adempimenti fiscali.

Campioni omaggio: cosa sono e quando vengono usati

I campioni gratuiti sono solitamente beni e prodotti che rientrano a far parte dell’attività stessa dell’impresa. Questo significa che sono beni prodotti e/o venduti dall’azienda. Solitamente sono impiegati per fini propagandistici. Servono cioè a promuovere e pubblicizzare l’attività, oppure sono impiegati per controllare la qualità del prodotto stesso, o ancora per testarne la resa e l’apprezzamento sul mercato (indagini di mercato).

Di solito presentano le stesse caratteristiche qualitative dei beni prodotti e venduti normalmente dall’attività. Stessa qualità, ma non stessa dimensione e/o quantità. Le ridotte dimensioni, o la minore quantità distribuita, rende questi beni NON VENDIBILI SEPARATAMENTE-SINGOLARMENTE.

In base a quanto stabilito dalla legge i campioni gratuiti sono esclusi dal campo di applicazione IVA. Art. 2, comma 3, lett. D) del D.P.R. 633/1972: “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Campioni gratuiti: requisiti

Affinché questi beni siano considerati a tutti gli effetti campioni gratuiti di modico valore, devono rispondere ad alcune caratteristiche specificate dalla norma.

Distribuzione gratuita

La cessione deve avvenire a titolo completamente gratuito. Non deve quindi essere versato alcun corrispettivo a seguito dell’omaggio. E per qualunque corrispettivo si intende di qualunque natura, soldi, o altri beni in cambio. Devono essere beni prodotti dall’attività con lo scopo di promuovere l’azienda produttrice stessa. Questa propaganda deve essere protratta a fini pubblicitari, per far conoscere al pubblico il prodotto e favorirne la vendita.

Campioni gratuiti

Marchiatura chiara ed indelebile

È il secondo requisito fondamentale. Ogni campione omaggio deve essere contrassegnato in modo indelebile sulla propria superficie con la dicitura: “campione gratuito”. La dicitura può essere stampata, lacerata, punzonata, perforata, marcata, ecc… Qualunque sia la tecnica utilizzata per marchiare il campione, l’importante è che sia ben evidente, leggibile e comprensibile a tutti. La tecnica inoltre non deve inficiare sul funzionamento e la qualità del prodotto ceduto.

È stata Agenzia delle Entrate stessa a precisare quanto sopra, riportando i criteri di marchiatura dei campioni nella Risoluzione 83/E/2003. La marchiatura serve per evitare che il prodotto venga commercializzato, ma anche a evitare che l’eventuale concorrenza possa intervenire modificandone il contenuto.

Nella Risoluzione n. 381445/1980 è specificato che la marchiatura dei campioni gratuiti può avvenire anche mediante apposizione, in un angolo della busta, del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile.

Modico Valore

Terza ed ultima caratteristica. Per capire cosa si intende per “modico valore” è necessario leggere quanto riportato nella Risoluzione n°430288/1991 di AdE:

“nella pratica applicazione, si deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”.

Non è necessario che i beni siano di valore o dimensioni inferiori a quelli prodotti e commercializzati dall’azienda, possono anche essere singoli esemplari di suddetti beni. La Risoluzione n° 360021/1980 considera campioni gratuiti anche i libri sulla cui copertina è riportata la seguente dicitura: “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”.

Se tutti questi requisiti sono rispettati, allora il bene può essere considerato come campione gratuito ed ogni operazione relativa è considerata fuori campo IVA. Ne consegue che l’attività non è obbligata a emettere fattura elettronica, o altro documento che ne attesti la cessione.

È anche vero che, per superare la presunzione di cessione, al momento della consegna del bene sarebbe opportuno emettere un documento che ne attesti la natura di omaggio. Tutto questo solo per confermare la natura dei beni ed evitare eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Non volendo però ricorrere all’emissione di tale documento, è possibile, in alternativa, redigere uno specifico registro degli omaggi.

Risoluzione consensuale: dimissioni e termine del rapporto di lavoro

In un rapporto di lavoro figurano due parti: un committente e un prestatore d’opera e servizi. Il termine del rapporto di lavoro può avvenire in due modi. Il primo per volere del committente, tramite l’esercizio del licenziamento. Il secondo invece per volere del prestatore, usando la formula del licenziamento. Esiste però una terza via, anche se meno comune, che è quella che prevede la risoluzione consensuale. Quest’ultima si verifica quando entrambe le parti decidono, di comune accordo, di porre fine al rapporto di lavoro. La normativa di riferimento è racchiusa nell’articolo 1372 del Codice Civile.

Fino a qualche anno fa e più esattamente al 12 marzo del 2016, datore di lavoro e dipendente che volevano ricorrere alla risoluzione consensuale, non dovevano adempiere a particolari obblighi. Da quella data in poi però si è reso necessario compilare degli appositi moduli messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, da inviare esclusivamente per via telematica. Una volta compilata, tale documentazione deve essere trasmessa al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del lavoro. Sono comunque previsti casi particolari per:

  • lavoratrici in stato di gravidanza
  • lavoratrici collaboratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o concesso in affidamento

In questi due casi, la risoluzione consensuale è valida solo a seguito della conferma ricevuta dal servizio ispettivo svolto dall’ufficio del Ministero del Lavoro, competente sul territorio.

Risoluzione consensuale

Risoluzione consensuale: cosa prevede

L’accordo di risoluzione consensuale può riportare qualunque aspetto stabiliscano datore e lavoratore. Uno di questi è sicuramente la data di decorrenza del termine di lavoro. In caso di termine immediato, la cessazione parte al momento della sottoscrizione stessa. Se l’attività invece dovesse perdurare, le due parti devono concordare che l’attività lavorativa debba continuare fino alla data indicata.

A discrezione del datore di lavoro, può essere aggiunto alla risoluzione consensuale, una somma di denaro aggiuntiva, a favore del dipendente. Si tratta di una somma supplementare a quando il committente deve al lavoratore. Questa somma prende il nome di “incentivo all’esodo”. Quello che caratterizza questa cifra è che, sia il datore che il dipendente, su tale somma non dovranno pagare i contributi INPS. È invece applicata la tassazione separata, con la stessa aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore ha a disposizione sette giorni di tempo, che partono dalla data di trasmissione, per evocare la propria dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto.

Risoluzione consensuale VS Licenziamento

La risoluzione consensuale è quindi stabilita di comune accordo tra le parti. Il licenziamento invece è stabilito unilateralmente da parte del datore di lavoro, o da parte del dipendente di lavoro, in caso di dimissioni. Licenziamento e dimissioni valgono sempre, anche se una delle due parti non è d’accordo. Invece la risoluzione consensuale vale solo se c’è accordo da entrambi le parti.

La risoluzione consensuale, rispetto al licenziamento o alle dimissioni, offre maggiori vantaggi a entrambi le parti. Vantaggi che si concretizzano in maggiore libertà di azione per i soggetti coinvolti. Da una parte il datore di lavoro può evitare di sottostare alle restrizioni e alle limitazioni previste nel contratto di lavoro, o nell’atto del licenziamento stesso. Dall’altra parte il lavoratore può ottenere una riduzione del giorno effettivo di licenziamento, oppure può concordare una liquidazione maggiore.

Con la risoluzione consensuale il datore di lavoro ha il vantaggio di:

  • non pagare nessun ticket licenziamento – nessun contributo aziendale di recesso (esclusi i casi NASPI)
  • evitare i processi formali di licenziamento
  • anticipare la data di cessazione rapporto.

Il lavoratore invece ha il vantaggio di:

  • beneficiare di tempistiche anticipate
  • ottenere una libera uscita – in alcuni casi supplementare la TFR
  • avere diretto a una maggiore personalizzazione andando a inserire nell’accordo, particolari condizioni vantaggiose, che normalmente non sarebbero presenti per legge.

Risoluzione Consensuale online

Un fenomeno particolarmente diffuso fino al 2016, era quello che prendeva il nome di “dimissioni in bianco”. Al fine di scongiurare dimissioni-ricatto, dal 2016 sono state stabilite alcune regole per presentare e richiedere la risoluzione consensuale. Una di queste prevede che la documentazione obbligatoria sia inviata esclusivamente in maniera telematica. Il dipendente deve infatti inviare via PEC i moduli al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La risoluzione consensuale è irrevocabile. Il dipendente ha tempo di revocarla entro 7 giorni dalla data di presentazione, poi diventa irrevocabile.

Auto aziendale e deducibilità: leasing, noleggio o acquisto cosa conviene e perchè

Nell’articolo precedente “Deducibilità e detraibilità: cosa sono e quali sono le principali differenze” abbiamo visto le differenze tra deducibilità e detraibilità. In merito a quest’argomento, è spesso oggetto di discussione la deducibilità dell’auto aziendale.

La domanda, che più di ogni altra, cerca risposta, è quale sia la forma maggiormente conveniente, dal punto di vista fiscale, quando si tratta di auto aziendale: acquisto, leasing o noleggio.

Auto aziendale: che cos’è

L’auto aziendale è quella destinata ai dipendenti di una società, oppure utilizzate per fini aziendali. Per essere definite tali devono rispondere a una serie di caratteristiche. Devono, ad esempio, avere meno di 24 mesi di vita e meno di 30,000 km. L’auto aziendale può essere assegnata al dipendente per uso strumentale, oppure promiscuo.

Nel primo caso, l’unico soggetto che può guidarla sarà il dipendente a cui è stata assegnata. Nel secondo caso invece può essere guidata anche dai familiari del lavoratore assegnatario. Se l’auto aziendale è inquadrata come “autocarro” per il trasporto di merci, a bordo vi possono salire esclusivamente gli appartenenti alla società addetti al trasporto e al carico/scarico della merce.

Se la disponibilità dell’auto aziendale data al dipendente è superiore a 30 giorni, il nominativo deve essere comunicato alla Motorizzazione (questo perché non è intestatario del veicolo). É prevista anche una sanzione amministrativa per chi non comunica il nominativo, pari a 705€, più il ritiro della carta di circolazione.

Se l’auto aziendale non è assegnata per uso privato, allora non è tassata, o è tassata solo parzialmente.

Auto aziendale: acquisto e deducibilità

La deducibilità dell’auto aziendale è stabilita nell’articolo 164 comma 1 lett. b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’articolo prevede una doppia limitazione:

  • La deducibilità è ridotta nella misura del 20%
  • È riconosciuto un limite al valore fiscale del mezzo.

Nel caso di acquisto diretto dell’auto aziendale la legge prevede un limite al valore fiscalmente riconosciuto, diverso a seconda della tipologia di auto aziendale:

  • 18.075,99 € per le autovetture e gli autocaravan
  • 4.131,66 € per i motocicli
  • 2.065,82 € per i ciclomotori

Nel primo caso quindi la deducibilità massima per l’auto aziendale è di € 3.615,20.

Auto Aziendale in Leasing: cos’è e come funziona la deducibilità

Il leasing è una forma contrattuale di locazione, nella quale una società concedente, mette a disposizione di un cliente utilizzatore, un bene mobile e/o immobile. Il bene deve essere strumentale all’attività dell’utilizzatore, che dovrà corrispondere un canone periodico per usufruire del bene.

Nel caso di un’auto aziendale, il leasing non può durare meno di 48 mesi, alla fine dei quali l’utilizzatore può esercitare il diritto di riscatto del bene.

In alcuni casi il leasing finanziario comprende anche assicurazione e manutenzione dell’auto. I servizi accessori sono validi per tutta la durata del contratto. L’articolo 102 comma 7 del Tuir prevede le condizioni di deducibilità nel caso di acquisto di un veicolo in leasing.

I contratti in leasing stipulati prima dal 29 aprile 2012 prevedono un canone di competenza annua calcolato in base al coefficiente di ammortamento stabilito per quel determinato bene.

Il canone deducibile è calcolato in base al rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dall’utilizzatore. A questo è poi applicata la percentuale di deducibilità del 20% prevista dalla legge.

Auto aziendale

Auto aziendale e noleggio a lungo termine: caratteristiche e deducibilità

I professionisti e i possessori di partita IVA conoscono molto bene il noleggio a lungo termine. Le aziende e i regolari possessori di partita IVA possono stipulare contratti di noleggio a lungo termine. Oggi però questa possibilità è data anche ai privati, titolari di semplice codice fiscale.

Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile fisso, per un determinato lasso di tempo e per una percorrenza complessiva da effettuarsi con il veicolo. Il canone è una somma stabilita contrattualmente dalle due parti che comprende tutti gli oneri connessi all’uso del veicolo: imposta di circolazione, bollo, assicurazione, Kasko, manutenzione ordinaria compresi cambio pneumatici, ecc… In caso di danneggiamento o guasto dell’autovettura all’utilizzatore deve essere sempre messa a disposizione da parte della società di noleggio, un’autovettura sostitutiva.

Il periodo di noleggio può variare dai 24 ai 48 mesi e le percorrenze possono arrivare anche a 80,000 km. Terminato il periodo prestabilito dal contratto, l’auto aziendale può essere riscattata dall’utilizzatore. Il prezzo è quello prefissato da entrambi le parti.

Da un punto di vista fiscale la legge prevede che i canoni di noleggio siano deducibili entro certi limiti. Il costo del canone del noleggio per le autovetture, sono deducibili fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno. Per i contratti “full service” il limite di costo previsto per i canoni di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.

Deducibilità e detraibilità: cosa sono e quali sono le principali differenze

Deducibilità e detraibilità sono due termini comuni e consueti, che tutti utilizzano e di cui tutti “conoscono” il significato. Conoscono, o comunque credono di conoscere, perché, per quanto possano essere di facile comprensione, non a tutti e non sempre è chiaro cosa siano e a cosa fanno riferimento. Cerchiamo di chiarire una volta per tutte cosa sono e quali sono le principali differenze. Conoscerle è importante per poter sfruttare entrambi i due diversi aspetti, a favore della propria contabilità.

Deducibilità: cos’è e come funziona

La scienza delle finanze, quando tratta la materia della “tassazione”, definisce un onere deducibile, come un importo che è possibile sottrarre dal reddito complessivo di un soggetto, per ricavare la sua base imponibile (o reddito imponibile). In altre parole gli oneri deducibili sono quelli che devono essere sottratti dal reddito complessivo di un qualunque lavoratore, per trovare il reddito imponibile sul quale poter applicare l’aliquota Irpef. La base imponibile altro non è che l’importo, espresso in denaro, o in termini fisici, su cui è calcolata l’imposta.

Gli oneri deducibili dal reddito imponibile Irpef sono ad esempio:

  1. Contributi previdenziali
  2. Assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
  3. Contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge
  4. Contributi liberi a favore di:
    • istituzioni religiose
    • organizzazioni non governative
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale
    • associazioni di promozione sociale
    • alcune fondazioni e associazioni riconosciute
  1. Erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
  2. Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
  3. Contributi previdenziali versati a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici.

Detraibilità: cos’è e come funziona

La detraibilità funziona invece diversamente. Opera infatti direttamente sull’imposta Irpef, calcolata in base al reddito imponibile. In generale la detrazione agisce invece riducendo l’imposta lorda. La scienza delle finanze, in materia di tassazione, definisce la detrazione d’imposta come una somma che è possibile sottrarre da un’imposta per ridurne, legalmente, l’ammontare totale. Quindi, altre parole, la deducibilità è applicata alla base imponibile, mentre la deducibilità è applicata direttamente all’imposta applicata. L’imposta così ridotta prende il nome di imposta netta.

Deducibilità

Nel caso dell’imposta Irpef alcune detrazioni sono stabilite in misura fissa. Altre invece sono calcolate in modo forfettario in base alle spese di produzione per alcune specifiche categorie di reddito. Infine altre detrazioni sono calcolate tenendo conto dei familiari a carico del contribuente.

Nell’IVA invece che è applicata ai clienti, è possibile detrarre quella pagata ai fornitori, o ai prestatori di servizi, grazie all’istituto della rivalsa. In altri casi invece l’IVA non può proprio essere detratta e in questo caso diventa allora un costo e basta.

Deducibilità e detraibilità: la differenza fondamentale

Quello che è veramente importante da capire per sfruttare al meglio entrambi questi istituti, è capire la differenza fondamentale che li contraddistingue.

La deducibilità fiscale riduce la base imponibile, vale a dire l’importo sul quale devono poi essere applicate le aliquote per il calcolo delle imposte. La detraibilità invece si ha quando dall’imposta lorda, si sottraggono legalmente importi per ricavare l’imposta netta da applicare alla base imponibile.

In generale le deduzioni fiscali tendono a favorire maggiormente i redditi più alti. Questo perché vanno ad incidere direttamente sul reddito complessivo di un contribuente sul quale poi è calcolata l’imposta finale. Alla luce di tutto questo è quindi perfettamente auspicabile avere una contabilità impeccabile, sia per quanto riguarda gli oneri deducibili, che gli oneri detraibili. Un’amministrazione precisa e consapevole infatti aiuta ad abbattere notevolmente le tasse da versare allo Stato.

Cassetto fiscale fatture elettroniche: cos’è, a cosa serve e come accedervi

Il cassetto fiscale è un servizio personale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il cassetto è accessibile da privati e aziende. Dal cassetto è possibile controllare tutta una serie di informazioni fiscali personali. A tutti gli effetti è una sorta di archivio personale, un valido e comodo strumento di riferimento per tenere sotto controllo tutta la propria documentazione fiscale (tasse, contributi e fatture elettroniche). I documenti fiscali aggiunti di volta in volta, sono automaticamente inseriti da AdE (Agenzia delle Entrate). Cassetto fiscale fatture elettroniche, informazioni fiscali personali, ecc… Tutto è strettamente correlato. Vediamo come.

Cassetto fiscale: fatture elettroniche, tasse e contributi

Dal cassetto fiscale si possono quindi consultare tutta una serie di dati fiscali personali:

  1. anagrafici
  2. dichiarazioni fiscali
  3. rimborsi
  4. dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23
  5. atti del registro (dati patrimoniali)
  6. dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
  7. le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies
  8. fatture elettroniche emesse e ricevute

Cassetto fiscale fatture elettroniche

Le fatture elettroniche sono tra i vari documenti che possono essere controllati tramite il cassetto fiscale. Il servizio è libero e gratuito per tutti i contribuenti. Questo però non vuol dire che si tratti di un sistema particolarmente semplice e intuitivo da utilizzare. Chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia e internet, potrebbe a tutti gli effetti, incontrare delle difficoltà. Il procedimento per controllare le e-fatture emesse e ricevute, o semplicemente per verificare un solo documento, è alquanto macchinoso.

Suggeriamo quindi di utilizzare sistemi alternativi a quelli statali, di più semplice e veloce comprensione. Uno fra tutti FatturaPRO.click. Interfaccia intuitiva e registrazioni rapide con un semplice click. I documenti rimangono sempre a portata di mano e consultabili ovunque.

In ogni caso, il cassetto fiscale assolve comunque ai servizi di conservazione delle fatture elettroniche e di consultazione degli status. Permette inoltre di generare il QR code relativo alla propria attività.

Una breve parentesi sul QR code aziendale. Questo contiene tutti i dati della propria attività e della partita IVA, oltre all’indirizzo telematico al quale ricevere le fatture elettroniche. Il QR lo si può conservare sul tablet o smartphone, sempre a portata di mano.

Abilitazione del cassetto fiscale: richiesta del PIN e dello SPID

L’accesso al cassetto è possibile rivolgendosi ad AdE. É necessario iscriversi a Fisconline o Entratel. La registrazione può essere fatta telefonicamente al call center di Agenzia delle Entrate, oppure allo sportello territorialmente competente (serve un documento di identità in corso di validità).

Al momento della registrazione AdE inoltra richiesta per ottenere un PIN a dieci cifre. Le prime quattro cifre sono fornite al momento della richiesta, mentre le restanti sei, sono inoltrate all’utente per posta entro quindici giorni (oggi questa procedura è stata semplificata e i tempi ridotti causa Coronavirus).

Il PIN serve per entrare e consultare tutti i servizi del cassetto fiscale e non solo. Al posto del PIN è possibile eseguire l’accesso con lo SPID (sistema pubblico di identità digitale).

INPS e cassetto previdenziale

Tra i vari servizi consultabili c’è il cassetto previdenziale INPS. Questo è un fascicolo digitale che contiene tutte le informazioni relative ai propri contributi. A seconda dell’utente, le funzioni e le visualizzazioni del cassetto fiscale sono diverse. I fruitori del cassetto sono:

  • liberi professionisti
  • committenti Gestione separata
  • agricoltori autonomi
  • aziende agricole
  • aziende
  • artigiani
  • commercianti.

Delegare la consultazione del cassetto fiscale

L’utente può delegare un altro soggetto alla verifica e al controllo del proprio cassetto fiscale. Questa procedura è disciplinata dall’art.3, comma 3, del DPR 322/1998. Gli intermediari a cui delegare la consultazione possono essere un massimo di due.

La delega avviene online, presso gli uffici abilitati locali, oppure consegnando una delega PDF.

Online è predisposta una specifica funzione, disponibile a tutti gli utenti registrati al servizio telematico e presente nell’area riservata del Fisconline/Entratel. Recando presso gli uffici invece è necessario presentare la delega sottoscritta, più un documento di identità valido.

La delega in formato PDF può anche essere trasmessa dall’intermediario ad Agenzia delle Entrate, accompagnata da un documento di identità in corso di validità. In quest’ultimo caso l’utente, entro 15 giorni, riceverà un codice al proprio recapito. Questo codice deve essere successivamente consegnato all’intermediario.

La delega si revoca con le stesse modalità con le quali è possibile inoltrarla. Gli intermediari sono tenuti a sottoscrivere un regolamento-pdf per consultare il cassetto.

Data protection: il regolamento per disciplinare il trattamento dei dati personali

L’argomento privacy, negli ultimi anni, ha assunto una grandissima importanza a livello mondiale. La possibilità di acquisire e condividere informazioni e dati personali, attraverso piattaforme digitali, ha aumentato la possibilità di facili violazioni della privacy. Alla luce di tutto questo, dal 2016, è entrata in vigore, in tutti i paesi dell’Unione Europea, un regolamento specifico della materia. La disciplina che regolamenta il trattamento dei dati personali si chiama: “Data Protection”. Si tratta quindi di un insieme di discipline, norme e regolamenti che hanno lo scopo di proteggere nel migliore dei modi possibili il trattamento dei dati personali. Argomento molto importante a livello individuale, ma anche e soprattutto per le aziende, le imprese in genere e le start up.

Data protection: equilibrio tra privacy e scopi commerciali

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection Regulation), è quindi l’insieme delle norme e procedure rivolte alla protezione dei dati personali. Ufficialmente l’argomento è stato regolamentato con la norma dell’UE n°2016/679. Le regole sono entrate in vigore a partire dal 27 aprile 2016 e la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta dell’Unione Europea è avvenuta il 4 maggio 2016.

Lo scopo della Commissione Europea è stato quello di rafforzare la protezione dei dati personali dei cittadini dell’UE (all’interno e all’esterno dei confini dell’unione). La data protection ha, in generale, lo scopo di tutelare la raccolta e la diffusione dei dati personali, trovando il giusto compromesso tra tutela della privacy e utilizzo dei dati a scopi commerciali.

In altre parole questo significa che chi acquisisce i dati di un utente (ad esempio quando un utente si registra su un sito e-commerce per eseguire un acquisto per il quale richiede regolare emissione di fattura elettronica), deve garantire che le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per scopi consentiti dalla legge. Inoltre il soggetto che acquisisce i dati personali degli utenti, deve essere stato esplicitamente autorizzato (mediante richiesta di consenso) dal soggetto interessato.

GDPR: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Il GDPR è il principale riferimento normativo al quale attenersi in materia di tutela dei dati personali. Il regolamento stabilisce:

“norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati” e si propone di proteggere “i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”.

Il GDPR fa riferimento a tutti quei dati attraverso i quali è possibile l’identificazione univoca di una persona:

  1. personali
  2. personali particolari
  3. genetici
  4. biometrici
  5. sulla salute
  6. dati personali relativi a condanne penali o reati

Dati personali

Si tratta dei dati che consentono di identificare in modo univoco un soggetto. L’identificazione del soggetto può essere fatta in modo diretto o indiretto. Rientrano in questa categoria dati come: come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Data protection

Dati personali particolari

In italiano sono chiamati “Dati Sensibili”. In questa categoria troviamo: origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Sono considerati dati sensibili anche quelli genetici, biometrici e quelli sulla salute.

Dati genetici

Con questi si identificano i dati ereditati o acquisiti, ottenuti tramite analisi di DNA ed RNA da un campione biologico della persona fisica in questione.

Dati biometrici

Categoria particolare nella quale rientrano: immagine facciale, grazie ai quali è possibile identificare una e una sola persona fisica.

Dati sulla salute

Sia fisica che mentale, passata, presente o futura. Inoltre anche informazioni su servizi di assistenza sanitaria, laddove presenti, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico.

Dati personali relativi a condanne penali o reati

Il trattamento dei dati personali relativi a reati o condanne deve avvenire sotto il controllo dell’autorità pubblica o se è autorizzato dal diritto dell’Unione.

Data protection a regola d’arte

Il trattamento dei dati personali è ritenuto valido quando il titolare ha dato il proprio consenso all’acquisizione degli stessi. Questo implica l’obbligo da parte del soggetto che acquisisce i dati, di poter dimostrare l’ottenimento del consenso da parte del soggetto interessato. Chi ha rilasciato i propri dati deve sempre avere la possibilità di revocarli in qualsiasi momento.

Inoltre il trattamento dei dati personali è ritenuto valido quando:

  • deve avvenire per l’esecuzione di un contratto
  • per l’adempimento di un obbligo legale
  • per la salvaguardia dell’interessato
  • in casi di esecuzione di un compito di pubblico interesse
  • per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un soggetto terzo

Data protection e i dati che non possono essere trattati

La Data protection definisce anche tutti i dati che non possono essere trattati:

“dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tutti questi dati possono essere trattati solo in presenza dell’esplicito consenso dell’interessato (e negli altri casi di liceità sopra elencati).

Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP

Nei tre precedenti articoli abbiamo approfondito i concetti di IRPEF, IRES e IRAP. Si tratta di tre diverse imposte nella quali aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi, si imbattono ogni anno. Ciascuna ha le sue caratteristiche e rappresenta una diversa quota dei contributi che i soggetti sono obbligati a versare ogni anno all’erario.

Il gravame fiscale in Italia è uno dei più alti tra i Paese della Comunità. Recenti analisi, hanno infatti dimostrato che la pressione fiscale ammonterebbe a circa il 42%. Questo di conseguenza porta a chiedere perché ci sono così tante tasse in Italia e perché sono così alte.

In pratica quasi il 50% dei guadagni di un imprenditore va a finire in tasse. Ma di preciso quanto si paga di tasse in Italia? Cerchiamo di rispondere a questa domanda nel modo più semplice possibile (per quanto un argomento così complesso possa permetterlo).

Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF e IVA

Al primo posto della classifica delle imposte che più di altre pesano sui portafogli degli italiani, troviamo proprio l’IVA e l’IRPEF. Dalla riscossione di queste due imposte infatti, l’Erario trae circa il 55,4% del totale del gettito tributario.

IVA e IRPEF le pagano tutti i cittadini, indipendentemente che siano persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Per l’IRPEF sono previsti i seguenti scaglioni di aliquote in base al reddito imponibile:

  • fino a 15.000 23% aliquota 23% sulla parte eccedente la no tax area
  • da 15.000,01 a 28.000 (23% e) 27% aliquota
    imposta dovuta 3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €
  • da 28.000,01 a 55.000 (23%, 27% e) 38% aliquota
    imposta dovuta 6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €
  • da 55.000,01 a 75.000 (23%, 27%, 38% e) 41% aliquota
    imposta dovuta 17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €
  • oltre 75.000 (23%, 27%, 38%, 41% e) 43% aliquota
    imposta dovuta 25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Quanto si paga di tasse in Italia

Mentre l’IVA prevede attualmente:

  • 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità;
  • 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime due aliquote.

Quanto si paga di tasse in Italia: l’IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un vero e proprio incubo per chi possiede una Partita IVA ed emette regolarmente fatture elettroniche.
Questa è infatti calcolata sul valore della produzione netta e ha un aliquota che va dal 4,25% al 8,50%.

Per fortuna i liberi professionisti e chi ha scelto il regime forfettario, non è tenuto a pagare l’IRAP. Esistono comunque delle eccezioni. É il caso in cui, per svolgere le proprie attività, si avvalga dell’aiuto di collaboratori.

Ogni regione ha facoltà di diminuire o aumentare la percentuale applicabile fino a un punto percentuale. Questo dipende anche dal tipo di attività svolta.

Pressione fiscale alle stelle

Secondo i dati contenuti nelle ultime “Revenue Statistics” dell’Osce, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il 42,1%. Nella classifica stilata per l’occasione, L’Italia si posiziona purtroppo settima su 37 paesi in gara. Dietro di noi l’Austria, ma di poco, -0,1%. Invece in vetta alla classifica troviamo:

  1. Francia – 42,7%
  2. Danimarca – 44,9%
  3. Belgio – 44,8%
  4. Svezia – 43,9%
  5. Finlandia – 42,7%

Vero è che si tratta di paesi che offrono migliori servizi, assistenza e agevolazioni, rispetto all’Italia.
Nell’area OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) la pressione fiscale si attesta attorno al 34,3%. Negli Stati Uniti invece è più bassa, “solo” il 24,3%, mentre in Irlanda è addirittura del 22,3%.

Che cos’è l’iva, come funziona e come si calcola

Continua l’esplorazione delle imposte italiane che i contribuenti devono periodicamente versare. Dopo IRPEF e IRES, nonché l’IRAP, adesso è il momento dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto è una delle più note imposte a imprenditori, società e liberi professionisti. Presente su tutte, o quasi, le fatture elettroniche è nota ai più, ma c’è ancora chi non ha ben chiaro perché debba effettivamente essere versata. Vediamo quindi di chiarire in breve che cos’è l’IVA, come funziona e perché è applicata sulla fatturazione elettronica e sulle transazioni.

Che cos’è l’IVA: definizione

Acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un’imposta adottata nel 1968 da parte di numerosi Paesi nel mondo. Si tratta di un contributo richiesto e applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

L’IVA ha sostituito la più datata IGE= imposta generale sull’entrata. La sostituzione è avvenuta per adeguare il sistema tributario italiano a quello di altri Paesi Comunitari. Tutti i paesi della UE l’adottarono, anche se rimasero delle sostanziali differenze fra le aliquote stabilite nei diversi territori.

L’IVA ha fatto il suo ingresso in Italia grazie al DPR n° 633/1972. Come per le altre imposte sugli scambi (dette sugli affari), l’IVA occupa un posto di rilievo nel sistema tributario italiano. Questo perché assicura un’entrata notevole allo stato. Si parla quasi del 30% degli incassi tributari statali e il 60% di quelle delle imposte dirette.

Basi imponibili IVA

Esistono tre diverse basi imponibili, tipo:

  1. prodotto (VAp)
  2. reddito (VAr)
  3. consumo (Vac)

La differenza è sulla deducibilità delle spese di investimento. Nel VAp nessuna spesa di investimento è deducibile, di conseguenza la base imponibile è il prodotto lordo (PL).

Nel Var sono deducibili le spese per accantonamento per ammortamenti (PL-Invs). Infine nel VAc sono deducibili gli acquisti di beni strumentali nell’anno in cui sono compiuti (PL-Invs-Inva).

Da tenere presente che in fase di conteggi e valutazioni, l’IVA non deve essere considerata. Questo perché si tratta, a tutti gli effetti, di un debito verso l’erario e non un ricavo o un costo.

Come si calcola l’Iva

Si calcola in due diversi modi, uno più semplice e l’altro più complesso.
Il primo, più facile, si calcola per addizione. In questo caso si applica l’aliquota dell’imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏).

Mentre nel secondo caso, più complesso, il calcolo è eseguito per sottrazione. Si divide in due tipologie:

  1. base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
    oppure su base effettiva
  2. Su base finanziaria: in altre parole l’aliquota dell’imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A)

Che cos’è l’iva

Cos’è lo scorporo

Lo scorporo dell’IVA è un’operazione contabile che consiste nel separare l’IVA dal prezzo comprensivo dell’IVA stessa, determinando così l’imponibile. Per semplificare il concetto riportiamo la formula matematica utilizzata nel calcolo.

I= CX100/122=C/1,22

Legenda:
I= imponibile
C= prezzo ivato
Iva al 22%

Il denominatore è ottenuto sommando l’IVA all’unità: dunque nell’ipotesi dell’IVA al 22%, esso è pari a 1,22.

Le aliquote IVA

L’Iva, come abbiamo detto, è un’imposta proporzionale. Questo perché il suo valore dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento.

Le aliquote attuali previste sono:

  • 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità;
  • 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime due aliquote.

Operazioni soggette a IVA

Ne esistono di quattro diverse tipologie:

  • imponibili – per i quali sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali
  • non imponibili – per le quali mancano uno o più dei presupposti precedenti
  • operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari
  • operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari

Irpef e Ires: cosa sono e come funzionano

Nell’articolo: “Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori autonomi”, abbiamo introdotto un argomento caro ai lavoratori autonomi, imprenditori, imprese e possessori di partita IVA. Oltre a chiarire alcuni punti essenziali sulle agevolazioni fiscali che AdE ha riconosciuto per il 2020 a piccole/medie imprese, abbiamo spiegato cos’è e come funziona l’IRAP.

L’Imposta Regionale sulle attività Produttive è una delle tante imposte che devono essere pagate ogni anno, da determinate categorie di lavoratori. A questa si aggiungono anche Irpef e Ires, rispettivamente: Imposta sul reddito delle persone fisiche e Imposta sul reddito delle società. Vediamo di capire meglio cosa sono, come funzionano e come vengono calcolate.

Irpef e Ires: la definizione

IRPEF: Imposta sul reddito delle persone fisiche – si tratta di un’imposta diretta, personale, progressiva e generale. L’imposta è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

L’Irpef deve essere pagata da tutti quei soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

  • fondiari
  • capitale
  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • di impresa
  • diversi

Si definisce progressiva perché colpisce il reddito con specifiche aliquote. Le aliquote dipendono dagli scaglioni di reddito. Si applica per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero.

L’IRES invece è un’imposta proporzionale e personale, ottenibile tramite applicazione di un’aliquota unica. Il suo valore ha subito variazione con il passare del tempo. Oggi è fissato al 24%, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016.

L’IRES ha sostituito dal 2004, l’IRPEG, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Anche l’IRES è normata dal testo unico delle imposte sui redditi.

Irpef e Ires: i soggetti passivi

I soggetti passivi di Irpef (che devono cioè pagare quest’imposta) sono:

  • le persone residenti sul territorio italiano, per i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all’estero;
  • le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano
  • società di persone
  • le società di capitali i cui soci – ricorrendone le condizioni – hanno adottato la cosiddetta “tassazione per trasparenza”

I soggetti passivi di IRES sono:

  • società di capitali
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società
  • trust residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale
  • società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Irpef e Ires

Irpef e Ires: come vengono calcolate

L’Irpef è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 23% aliquota 23% sulla parte eccedente la no tax area

da 15.000,01 a 28.000 (23% e) 27% aliquota
imposta dovuta 3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €

da 28.000,01 a 55.000 (23%, 27% e) 38% aliquota
imposta dovuta 6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €

da 55.000,01 a 75.000 (23%, 27%, 38% e) 41% aliquota
imposta dovuta 17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €

oltre 75.000 (23%, 27%, 38%, 41% e) 43% aliquota
imposta dovuta 25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Il valore dell’Ires invece abbiamo visto che ha subito variazioni annualmente. Riportiamo le ultime cinque, indicando nella prima colonna l’anno di riferimento e nella seconda il valore espresso in percentuale:

  • 2019      24%
  • 2018      24%
  • 2017      24%
  • 2016      27,5%
  • 2015      27,5%

Irpef e Ires: base imponibile

La base imponibile dell’Irpef è calcolata sommando il reddito complessivo dei soggetti passivi, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni spettanti. Quindi il totale è dato dalla somma dei seguenti redditi:

  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • fondiari
  • di capitale
  • impresa
  • diversi

Mentre la base imponibile per l’Ires è calcolata in base al reddito d’impresa individuato dall’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi. Sono esclusi i redditi da lavoro autonomo e lavoro dipendente.