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Centrale Rischi: cos’è e come funziona la CdR della Banca d’Italia

La centrale rischi è uno strumento informatico creato dalla Banca d’Italia. Nel Bel Paese la maggior parte delle aziende ricorre al sistema bancario o al mondo finanziario, per ottenere credito, sotto qualunque forma. Per questo motivo le banche hanno bisogno di un sistema che consenta loro di effettuare molteplici accertamenti prima di concedere o meno credito alle attività. La centrale rischi, chiamata anche CR o CdR, permette loro di accedere a moltissime informazioni supplementari, rispetto a quelle che l’azienda fornisce al momento della richiesta dell’accesso al credito. Da questo sistema informatico è anche possibile capire se il soggetto richiedente è o no classificato come un cattivo pagatore. La decisione è completamente unilaterale da parte della banca che utilizza le informazioni della CR. Le stesse sono sempre più frequentemente utilizzate anche da clienti e creditori per effettuare controlli prima di entrare in affari con una controparte.

Centrale Rischi: cos’è

La centrale rischi è un sistema informatico che raccoglie informazioni sulla solvibilità degli utenti, sia persone fisiche che giuridiche. Queste informazioni sono poi fornite ai vari istituti di credito, oppure a clienti e fornitori che richiedono tale tipologia di controllo. I dati della CR sono gestiti o pubblicamente (quindi si parla di centrale rischi della Banca d’Italia), oppure privatamente (ad esempio Crif, ctc, ecc…).

Tutte le informazioni raccolte in questo sistema informatico sono importantissime sia a livello informativo, nella fasi di valutazione del credito (istruttoria e delibera), che per l’analisi e la gestione del credito stesso (monitoraggio). Tutte questi dati influenzano il rating finanziario di un’azienda.

CdR: a cosa serve

La CR ha un triplice scopo. Serve in primis a fornire una visione d’insieme dell’eventuale stato debitorio di soggetti singoli, imprese e famiglie. In secondo luogo serve ai clienti che possiedono un’ottima storia creditizia ad ottenere un finanziamento molto più velocemente e a condizioni agevolate. Infine è utile alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

CR: come funziona

Nella centrale rischi sono raccolte tutte le informazioni che banche ed istituti finanziari comunicano a questo strumento. Affinché banche ed istituti possano lecitamente inviare questi dati al CR, devono essere regolarmente iscritti all’albo e/o all’elenco speciale previsto negli articoli 64 e 107 del TUB.

Le informazioni così convogliate all’interno del sistema informatico, sono accessibili in qualunque moneto da qualunque banca e/o istituti finanziario, per controllare la situazione creditizia reale di qualunque soggetto. Queste permette alle banche e agli istituti finanziari di tutelarsi dall’esposizione di eventuali rischi determinati dalla concessione di finanziamenti e fidi multipli.

Centrale Rischi

Soglie di registrazione

Un soggetto è inserito nella banca dati della centrale rischi con una soglia minima relativa alla propria posizione individuale di 30.000€. Questa è chiamata soglia di censimento. Invece per le soglie a sofferenza non c’è alcun limite minimo. Volendolo comunque identificare è molto basso e corrisponde alla somma di 250€.

La registrazione automatica all’interno della centrale rischi avviene quando un soggetto:

  • ottiene un finanziamento
  • risulta essere garantito dalla banca che concede un credito di firma e l’importo concesso supera la soglia di censimento
  • è garante del finanziamento di un altro soggetto (come ad esempio nel caso di una fideiussione, o di un mutuo prima casa, ecc.)

La Centrale rischi ogni mese riceve e raccoglie le informazioni da parte di ogni intermediario. Una volta raccolte ed elaborate, nonché aggiornate, tutte le informazioni, le restituisce agli stessi intermediari finanziari ed istituti bancari.

Centrale rischi e storia creditizia

La centrale rischi non è quindi solamente un mero elenco di cattivi pagatori. Raccoglie piuttosto l’intera storia creditizia dei soggetti iscritti. Contiene tutte le informazioni positive (regolarità di pagamento rate e chiusura rapporti finanziari), nonché quelle negative (difficoltà nel restituire il debito).

Questo vuol dire che se un soggetto non paga una rata non è inserito immediatamente e automaticamente nell’elenco della centrale rischi. Il creditore infatti, prima di segnalare il nominativo, valuta l’intera storia creditizia del soggetto, la complessità finanziaria della situazione e, alla luce di tutte le informazioni, decide se segnalare o meno il nominativo.

La centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia ha quindi uno scopo pubblico, ma nel Bel Paese esistono anche altri archivi privatizzati, gestiti da diverse società che partecipano su base volontaria. Questi SIC, cioè sistemi di informazione creditizia, non sono assolutamente monitorati dalla Banca d’Italia. I meccanismi regolatori e di funzionamento sono disciplinati da precisi codici deontologici, consultabili direttamente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.

In questo caso per conoscere la propria posizione all’interno di queste banche dati è necessario contattare direttamente i SIC. La Banca d’Italia infatti non è assolutamente responsabile dei dati gestiti da organismi privati.

Pagamento in contanti: limiti e regole per il 2021

Per combattere l’evasione fiscale in Italia negli ultimi anni, sono state adottate diverse misure. Tra queste le più importanti sono sicuramente quelle legate all’adozione della fatturazione elettronica  e dei corrispettivi telematici. Va ricordato però che questi mezzi sono stati posti in essere per incentivare i pagamenti tracciati e disincentivare il pagamento in contanti. Questo rimane sempre possibile, ma sono stati fissati dei limiti e delle modalità precise, per arginare il fenomeno. Infatti anche per questo 2021 il limite previsto per i pagamenti in contanti è pari a 2000 €, anche se è già in corso l’approvazione per una maggiore restrizione per il 2022.

Il limite di pagamento in contanti è stato ritoccato dalla Legge di Bilancio 2020, che ha stabilito una soglia più bassa rispetto a quella precedente. La legge di bilancio ha infatti fissato il limite di soglia per i pagamenti in denaro e la tracciabilità delle spese detraibili IRPEF al 19%. Il limite fissato che varrà anche per tutto il 2021 è posto a 1999,99 euro. Precedentemente era pari a 2999,99 euro. Per il 2022 il governo ha previsto un’ulteriore stretta di vita, facendo scendere la soglia a 999,99 euro. Il limite vale per qualunque tipologia di pagamento, che si tratti di un prestito, un regalo, oppure una donazione (regola che vale anche tra parenti).

Pagamento in contanti: cosa stabilisce la legge di bilancio

In vigore dal primo luglio 2020 e valida per tutto il 2021, la Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che è possibile eseguire pagamenti con carta moneta fino al massimo di 1999,99 euro. Allo scoccare dei 2000€ è richiesto obbligatoriamente il pagamento tramite l’utilizzo di strumenti tracciabili come il bonifico bancario, carta di credito, carte di debito, o assegni. Questo vale per i pagamenti tra persone e aziende, mentre non ha validità per quanto riguarda il prelievo o il versamento di somme di denaro sui propri conti correnti, in quanto considerati trasferimenti tra stesso soggetto.

Queste disposizioni porteranno a una non troppo lenta e progressiva diminuzione di circolazione di denaro contante. Alla regola sono comunque previste delle deroghe e delle esclusioni. È il caso, ad esempio, dei pagamenti di cittadini stranieri non residenti in Italia (altrimenti detti turisti) che effettuano pagamenti sul territorio nostrano. Loro infatti possono effettuare pagamenti in contanti oltre i 3000 € nei confronti di operatori di commercio al minuto, agenzie di viaggio e turismo.

Oneri detraibili IRPEF

Modificando le disposizioni previste per i pagamenti in contanti, sono cambiati anche gli oneri detraibili dall’IRPEF al 19%. Questi cambiamenti hanno interessato i pagamenti per spese:

  • mediche e mediche specialistiche
  • funebri
  • assicurazioni rischio morte
  • addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • veterinarie
  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • frequenza scuole e università
  • erogazioni liberali
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Pagamento in contanti

Quindi affinché queste spese possano essere detraibili al 19%  dell’IRPEF, devono essere sostenute usando delle modalità di pagamento tracciabile. Per quanto riguarda le spese mediche, i medicinali e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, potranno comunque ancora essere pagate in contanti.

Pagamento in contanti di stipendio

Dal primo luglio 2018 è vietato pagare uno stipendio in contanti. Il pagamento della retribuzione è possibile solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario sull’IBAN del collaboratore/dipendente, oppure tramite pagamenti elettronici e assegni bancari/postali. Al momento rimangono ancora esclusi i rimborsi spese per le trasferte  e gli anticipi di spese per conto del datore o del committente.

I datori di lavoro o i committenti che non rispettassero l’obbligo di tracciabilità degli stipendi, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie che oscillano tra i 1000 e i 1500 euro.

Disincentivazione all’uso del contante

Per cercare di disincentivare la massimo l’uso del contante per pagamenti, il Governo ha ideato il famoso sistema chiamato cashback di Stato. Questo consiste in un rimborso in denaro a tutti coloro che effettuano abitualmente acquisti con metodi di pagamento tracciabili. Sono escluse le spese eseguite per attività d’impresa o esercizio di professione.

Principio di cassa: cos’è e come si gestisce in dichiarazione dei redditi

Nella determinazione del reddito, il principio di cassa assume un ruolo molto importante. È fondamentale nella dichiarazione dei redditi dei professionisti. Questi infatti in fase di dichiarazione annuale sono tenuti a verificare che i compensi dovuti per le prestazioni eseguite nel corso dell’anno, siano effettivamente incassati. Quindi il reddito dei professionisti è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Mentre le imprese applicano il principio di competenza economica, i professionisti si attengono a quello di cassa. Secondo quanto previsto da questo fondamento, al calcolo del reddito concorrono solo i compensi effettivamente incassati nell’arco dell’anno. Allo stesso modo, solo le spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, possono essere considerate e ritenute valide per la deduzione. In quest’ultimo caso comunque esistono diverse eccezioni, come ad esempio i canoni di leasing, oppure la quota del TFR. 

I problemi, se così si possono definire, possono sorgere quando i pagamenti delle prestazioni avvengono a fine, o a cavallo dell’anno, oppure quando i saldi sono eseguiti non in contanti, ma con altre modalità di pagamento.

Principio di cassa e pagamenti in contanti

Si tratta del caso più semplice relazionato al principio di cassa. Nonostante il pagamento in contanti oggi sia sempre meno incentivato dalle autorità, dal mercato e dagli strumenti a disposizione dei professionisti (come la fattura elettronica e lo scontrino elettronico), rimane comunque una tipologia di pagamento accettata. In questo caso i pagamenti in contanti si considerano eseguiti completamente nel momento in cui il denaro entra nelle disponibilità del professionista. Il momento del pagamento, quindi, coincide con quello dell’incasso.

Principio di cassa e pagamento con bonifico (bancario o postale)

Il secondo caso prevede il pagamento eseguito sotto forma di bonifico bancario/postale. In questo caso l’importo pagato al professionista concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo quando riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

Questo momento è individuato dalla così detta “data disponibile”. Quest’ultima indica la data dalla quale in poi il denaro è disponibile per essere utilizzato da parte del professionista. Vale solo e soltanto questa specifica data, mentre la data di valuta, la data di emissione ordine bonifico, oppure quella in cui la banca avvisa il cliente dell’accredito, non hanno alcuna rilevanza.

Qualche volta questa modalità di pagamento può dare vita a delle difficoltà. Questo avviene soprattutto quando il pagamento è eseguito a cavallo dell’anno fiscale. In altre parole il momento dell’incasso non coincide con quello utile per rilevare il periodo/mese in cui il soggetto che ha pagato, deve effettuare il versamento della ritenuta. Si tratta comunque di una problematica facilmente risolvibile. Infatti, in caso di verifiche e/o contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, è necessario portare come prova gli estratti conti bancari dai quali è possibile attestare la data di effettivo incasso.

Principio di cassa

Principio di cassa e pagamenti con carte di credito

Altro caso sempre più frequente. I compensi per le prestazioni/servizi al professionista sono saldati mediante carta di credito. In questo funziona un po’ come per i pagamenti con bonifico bancario. Per la determinazione del reddito da lavoro autonomo fa fede la data dalla quale l’importo ricevuto si rende disponibile sul proprio conto corrente. In materia Agenzia delle Entrate non ha mai rilasciato nulla di preciso e ufficiale, ma nella pratica il principio di cassa ha seguito le stesse indicazioni in essere per i pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario.

Assegni bancari e circolari

Per questa modalità di pagamento l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha stabilito, mediante la circolare n° 38/E/2010, che ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo, il pagamento è ritenuto concorsuale al momento in cui la somma di denaro si rende disponibile al professionista, cioè quando l’assegno è consegnato in mano al lavoratore. Quindi, un assegno che rappresenta un titolo di credito che si sostanzia al mento dell’ordine scritto, secondo il principio di cassa, si considera ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il titolo di credito è consegnato al ricevente. Non conta invece, in questo caso, che la data di versamento e incasso dell’assegno sia successiva a quella di ricezione.

Pagamento con Carte di debito

Sempre più diffuse, le carte di debito rappresentano una delle molteplici modalità attraverso le quali i professionisti ricevono i propri compensi. Al pari dei pagamenti con bonifici bancari/postali, in base al principio di cassa per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, la cifra si considera solo al momento in cui il denaro è reso disponibile sul conto corrente del ricevente.

 

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Scopri il nostro approfondimento: Per cassa o per competenza?

Cashback: cos’è e come funziona

Il cashback è una delle manovre che l’Esecutivo ha pensato di introdurre nel Bel Paese per disincentivare l’uso dei contanti. Con le manovre previste nel Piano Italia cashless, il Governo vuole incentivare l’uso dei pagamenti elettronici (con carte di credito) e dispositivi mobile e combattere l’evasione fiscale. Si tratta quindi di ulteriori provvedimenti adottati per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale assieme alla fatturazione elettronica e allo scontrino elettronico. Un’altra grande novità sulla quale gli italiani hanno iniziato a porsi qualche domanda, soprattutto in vista dell’8 dicembre, da quando, cioè prenderà il via il cashback di Natale.

Cashback: cos’è e cosa significa

Cashback significa letteralmente: “soldi indietro” (cash: soldi e back: indietro). In altre parole può essere considerato un sinonimo di rimborso. Il cashback non è un buono sconto, o un vero e proprio guadagno e non va confuso. I soldi sono infatti accreditati a posteriori, cioè dopo che la spesa è già stata fatta. Lo si potrebbe definire meglio come una sorta di “ricompensa”. Una ricompensa con la quale il cliente è premiato per aver fatto acquisti direttamente da un commerciante, piuttosto che da un altro. Parte dell’importo speso è immediatamente riaccreditato sul conto del cliente. La percentuale varia da commerciante a commerciante.

Alcuni rivenditori premiano inoltre i clienti con eventuali percentuali più alte, se promotori di attività extra, derivanti dalle azioni compiute dai propri invitati (i famosi referrals). Si tratta quindi di un ottimo incentivo a fare acquisti e un meccanismo di fidelizzazione molto potente.

Cashback VS evasione fiscale

Il Governo Conte ha pensato al meccanismo del cashback come manovra definitiva per contrastare la piaga dilagante dell’evasione fiscale in Italia. L’idea è quella di incentivare i pagamenti tramite carta di credito e bancomat e dispositivi mobile, abbandonando la strada dei contanti. In questo modo i pagamenti sono tracciati e il flusso di denaro è seguito più da vicino.

Cashback

L’argomento è stato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2020 e inserito nel decreto agosto. Il via ufficiale invece è previsto per il 12° gennaio 2021. La versione sperimentale del cashback di Natale è prevista per l’8 dicembre, dopo il provvedimento Mef.

Il cashback dello stato consisterà nel rimborso del 10% dell’importo speso su acquisti fatti con carta di credito o debito bancomat, bonifici bancari e piattaforme di pagamento installate su smartphone (es: Apple Pay, Google Pay, Satispay). I soldi verranno accreditati direttamente sul conto corrente dei contribuenti. Non varranno invece pagamenti ed acquisti online.

  1. Il meccanismo di funzionamento è così strutturato:
  2. il rimborso avverrà ogni 6 mesi
  3. l’importo massimo rimborsato sarà di 1500€ a semestre

Per accedere al rimborso sarà necessario aver effettuato almeno 50 pagamenti ognuno per un massimo di 150€ a semestre.

Super Cashback

Il super cashback, annunciato dal Governo, prevede un incentivo in più per i primi 100,000 utenti registrati. Questi utenti che riusciranno a superare le 50 operazioni di pagamento previste e raggiunto in 6 mesi il numero dei pagamenti cashless, otterranno 1500 euro aggiunti al cashback standard.

Il cashback è accessibile solo agli utenti maggiorenni, residenti in Italia e registrati all’app IO. Quest’app è una piattaforma messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, alla quale si accede con il proprio SPID o con la carta d’identità elettronica. Una volta eseguito l’accesso è sufficiente indicare il proprio codice fiscale, uno o più sistemi di pagamento elettronico con il quale partecipare al programma e l’IBANdel conto corrente su cui ricevere l’accredito cashback.

Accedere al Cashback di stato senza SPID o registrazione app IO

Per chi volesse accedere al cashback, ma non ha ancora lo SPID, una propria identità digitale e non si è registrato quindi all’app IO, ci sono delle alternative. Quattro diverse app che consentono la partecipazione al programma, in modo semplice e diretto:

  1. Satispay
  2. Hype
  3. Nexi Pay
  4. Yap

Satispay è forse la più grande piattaforma attualmente conosciuta, per i pagamenti digitali. Dall’8 dicembre la funzione cashback sarà presente nei servizi dell’app.

Hype è la carta-conto di Banca Sella, che permetterà dall’8 dicembre 2020 di ottenere il cashback di Stato anche senza avere lo SPID. All’interno dell’app gli utenti troveranno una sezione dedicata all’iniziativa.

Tutte le carte Nexi e le app Nexi Pay e YAP del Gruppo, consentono di accedere facilmente all’iniziativa del cashback del Governo.

Anagrafe tributaria: banca dati della fiscalità italiana

Quando abbiamo parlato del risparmiometro, è stato fatto cenno all’anagrafe tributaria. Il riferimento è stato necessario in virtù del fatto che i dati raccolti dagli istituti bancari e dai mediatori finanziari, devono, per legge, essere trasmessi direttamente all’anagrafe tributaria. Ma che cos’è effettivamente l’anagrafe tributaria? E qual è il ruolo che svolge nel quadro fiscale generale dell’Italia?

Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 605, nasce l’anagrafe tributaria. Si tratta di una baca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione relativi alla fiscalità di tutti i contribuenti italiani. Cerchiamo quindi di capire meglio come funziona e quale il suo obiettivo.

Anagrafe tributaria: che cos’è e come funziona

L’amministrazione finanziaria in Italia, utilizza dati proveniente dall’anagrafe tributaria. I dati sono raccolti grazie alle denunce e alle dichiarazioni dei redditi dai soggetti d’imposta e dagli accertamenti effettuati. Qui sono inoltre raccolte tutte le informazioni, le notizie e i dati ritenuti importanti per scopi tributari.

Ogni informazione contenuta nell’anagrafe tributaria corrisponde a una operazione, nonché a un soggetto. Il soggetto può essere una persona fisica, una persona giuridica, una società, un’associazione, o un’organizzazione di persone o di beni prive di personalità giuridica. Ogni soggetto è identificato tramite Codice Fiscale o Partita IVA. L’insieme di tutti i dati forma il complesso dell’archivio anagrafico dei codici fiscali e delle partite IVA.

Provenienza del flusso dei dati

I dati che arricchiscono il database dell’anagrafe tributaria sono raccolti da diverse fonti:

  1. denunce e dichiarazione dei redditi dai soggetti d’imposta e accertamenti fiscali ex articolo1 del DPR 605/1973;
  2. dichiarazioni fiscali annuali dei redditi e dell’IVA dei contribuenti (ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, ma anche dalle comunicazioni ex l. 311/2004 e dal d.l. 223/2006);
  3. comunicazioni obbligatorie (come ad esempio utenze elettriche, telefoniche, assicurazioni, contenziosi tributari, contratti immobiliari registrati, contratti d’affitto, proprietà immobiliari, proprietà di azioni e partecipazioni in società, ecc…);
  4. segnalazioni di dati, aggiornamenti e notizie da parte dei comuni.

L’Anagrafe Tributaria è gestita prevalentemente da Agenzia delle Entrate (AdE) che si occupa dell’acquisizione, della conservazione e degli eventuali aggiornamenti di tutti i dati.

A cosa serve l’Anagrafe Tributaria

L’Anagrafe Tributaria è quindi la più grande banca dati fiscali di cui dispone il Fisco. Una ricca e potente fonte informativa anagrafica, finanziaria e fiscale (vale a dire della capacità contributiva di ciascun soggetto). L’Anagrafe svolge inoltre un ruolo di valutazione dei rischi ed è un valido strumento per ogni attività svolta dalle amministrazioni finanziarie. Senza contare che svolge un ruolo essenziale nell’accertamento e nel controllo finanziario finalizzato al contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale.

Anagrafe tributaria

Come se tutto questo non fosse già sufficiente di per se, l’Anagrafe Tributaria ha lo scopo di contrastare il riciclaggio, la criminalità organizzata, il finanziamento al terrorismo internazionale, le frodi contro l’Unione Europea e in materia doganale e il traffico internazionale di stupefacenti.

Come sono utilizzati i dati contenuti nell’Anagrafe

Tutti i dati contenuti all’anagrafe tributaria possono essere utilizzati per:

  • il controllo cartolare della dichiarazione fiscale
  • accertamenti
  • verifiche
  • accessi
  • ispezioni
  • attività di riscossione coattiva e sanzionatoria
  • anali del rischio

In particolare l’analisi del rischio è svolta a discrezione dell’amministrazione e consiste nel calcolo della capacità contributiva di ciascun soggetto fiscale. Da questa analisi preliminare, seguono poi ulteriori verifiche portate avanti da enti e organi territorialmente competenti.

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, per effettuare i dovuti controlli e accertamenti, si avvalgono anche di un’altra serie di dati, conservati presso l’Anagrafe Tributaria. Ci riferiamo a tutti i dati relativi alle partite IVA, il redditometro, l’esterometro, rapporti finanziari (come ad esempio i conti correnti con tutti i dati a essi collegati), il risparmiometro, l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e la fatturazione elettronica.

Tutte le attività di controllo svolte, si basano su un accurato incrocio e studio dei dati e delle informazioni provenienti dalle diverse fonti, che vanno ad alimentare la banca dati dell’anagrafe.

Il sistema interno

Il sistema centrale dell’anagrafe è basato su quattro diversi mainframe. La memorizzazione dei dati è stata affidata a una Storage Area Network, una rete ad velocità di trasmissione. Mentre la storicizzazione dei dati è realizzata da una Tape Area Network.

Firma elettronica avanzata: cos’è, come funziona e come ottenerla

FEA, acronimo di firma elettronica avanzata è definita e regolata dall’art n° 82 del decreto legislativo 7 del marzo del 2005:

“… è l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Un’evoluzione “potenziata” della normale firma elettronica semplice. Connessa unicamente al firmatario, lo identifica e ha validità legale al pari di una firma autografa.

Firma elettronica avanzata: come funziona

Il Regolamento Europa la chiama eIDAS, acronimo di Electronic IDentification Authentication and Signature. La normativa ha stabilito che la firma elettronica avanzata:

  • identifica esclusivamente il firmatario
  • è connessa esclusivamente al soggetto che appone la firma
  • è creata attraverso una serie di dati che il firmatario può, sotto il proprio controllo, usare in maniera esclusiva. È collegata ai dati sottoscritti e permette l’identificazione di ogni successiva modifica. In altre parole permette di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all’apposizione della firma elettronica avanzata.

L’art. 21, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale, dispone che:

“… Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

Firma elettronica avanzata: quando e come utilizzarla

La firma elettronica avanzata sostituisce in pieno quella analogica. É utilizzata in moltissimi ambiti, che vanno da quello fiscale (per sottoscrizione di contratti, bolle, fatture elettroniche, ecc…), a quello bancario ed assicurativo.

I documenti sui quali è apposta la firma elettronica avanzata hanno delle limitazioni:

  • ambito di validità limitato ai soli rapporti intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto l’erogatore della soluzione di firma;
  • può essere utilizzata per la sottoscrizione di tutti gli atti per la cui validità sia richiesta la forma scritta (come i contratti bancari o assicurativi), tranne atti e contratti aventi oggetto beni immobili;
  • non è valida per la sottoscrizione di atti da parte di pubblico ufficiale.

 

Firma elettronica avanzata

Tipologie di firma elettronica avanzata

Esistono alcune specifiche forme di firma elettronica avanzata:

  1. Firma Grafometrica
  2. Firma remota avanzata

Firma Grafometrica

Si tratta della firma elettronica avanzata apposta su un particolare dispositivo hardware (come ad esempio un tablet), dotato di una particolare appendice (pen drive) che consente di memorizzare e rilevare alcune caratteristiche biometriche del firmatario (come ad esempio la velocità di scrittura, la pressione della firma e l’accelerazione del movimento).

Firma remota avanzata

In questo caso è utilizzato il telefono cellulare del firmatario come strumento di strong authentication e identification.

Differenze tra FEA, FEQ, FE e Firma digitale

La firma elettronica avanzata non è una semplice firma elettronica (FE). La FE è un’operazione informatica attraverso la quale il firmatario si attribuisce la titolarità del documento firmato.

La FEQ invece (firma elettronica qualificata) è una forma più strutturata e complessa. Presenta tutte le caratteristiche della firma elettronica avanzata, ma il suo funzionamento si basa anche su un certificato qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato dall’AgID.

Infine la firma digitale è una particolare tipologia di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia. Si trattano di una chiave pubblica e di una privata. Queste consentono al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario tramite la chiave pubblica di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Tutti i vantaggi della firma elettronica avanzata

Primo fra tutti la possibilità di apporre firme senza necessità di stampare su supporto cartaceo i documenti. Inoltre le firme elettroniche avanzate possono essere apposte anche in mobilità, grazie all’ausilio di moderni software che consentono di inviare le richieste di firma e monitorarne tutti i processi.

I processi sono molto sicuri perché remotizzati, oltre a fornire una copertura assicurativa (obbligatoria secondo norma).

Il Rendiconto Finanziario: cos’è e a cosa serve

Nell’articolo precedente: “Bilancio di Esercizio soggetti obbligati, documenti e funzioni” abbiamo visto cos’è il Bilancio d’esercizio, quali funzioni svolge e da quali documenti è composto. Cinque i documenti fondamentali contenuti in un bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, rendiconto finanziario, Nota Integrativa e relazione sulla gestione. Oggi in particolare andiamo a vedere i dettagli del rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario: decreto legislativo 139/2015

Il rendiconto finanziario è un dei cinque documenti obbligatori previsti nel bilancio d’esercizio che una società deve obbligatoriamente redigere secondo norma di legge. É stato introdotto come obbligatorio dal decreto legislativo 139/2015. Prima si trattava di un documento facoltativo.

Il rendiconto finanziario riassume tutti i flussi di cassa di un’impresa, avvenuti in un determinato periodo di tempo. In altre parole il rendiconto finanziario contiene l’indicazione di tutte le fonti che hanno portato a incrementare i fondi liquidi disponibili della società e il tracciamento di tutti gli impieghi di capitale sostenuto dall’impresa. Se volessimo spiegarlo in modo ancora più semplice, è possibile affermare che il rendiconto finanziario indica quanto “denaroè entrato e uscito dal conto aziendale e quali sono i fattori che ne hanno determinato tutte le variazioni.

La rendicontazione di questo documento non tiene conto della distinzione tra attività, passività, ricavi o costi. Di tutte queste voci è presa in considerazione solo quelle sottovoci per le quale c’è stato nel concreto, un’entrata o un’uscita di cassa.

Un importante strumento di controllo nella gestione di un’azienda

Il rendiconto finanziario è uno strumento potente e importante per un’impresa. Serve infatti a determinare la disponibilità di denaro dell’azienda. Inoltre permette di controllare le variazioni della disponibilità di denaro nel tempo. Serve quindi ad anticipare le dinamiche di entrate ed uscite dalle casse d’impresa.

Il rendiconto finanziario inoltre aumenta la credibilità dell’azienda, quando questa, ad esempio, cerca di accedere al credito tramite gli istituti bancari. La capacità di misurare e controllare le dinamiche finanziarie di un’attività è sinonimo di affidabilità (rating).

Infatti da un rendiconto finanziario è possibile calcolare:

  1. se l’azienda è in grado di pagare gli interessi passivi sui prestiti
  2. la capacità di rimborsa i finanziamenti richiesti
  3. se è in grado di pagare le imposte (IRPEF, IRES, IRAP)
  4. la necessità di richiedere un nuovo finanziamento
  5. la programmazione per futuri investimenti

Principi e finalità

In base al principio OIC n°10 il rendiconto finanziario deve riassumere:

  • l’attività di finanziamento (sia autofinanziamento sia esterno);
  • le variazioni delle risorse finanziarie causate dall’attività produttiva di reddito;
  • l’attività di investimento dell’impresa;
  • le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria.

Il Rendiconto Finanziario

Le finalità da raggiungere invece sono:

  • Conoscere per effetto di quali cause è variata la situazione patrimoniale dell’impresa rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente;
  • Esplicitare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie,
  • Esplicitare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie;
  • Evidenziare le correlazioni esistenti tra le singole categorie di fonte e le singole categorie di impieghi;
  • Determinare le incidenze percentuali delle fonti e degli impieghi di risorse sul totale delle medesime.

Il Rendiconto Finanziario: compilazione e contenuto

Non si tratta di un documento facile da compilare. In generale il rendiconto è impostato secondo due diverse modalità:

  1. Metodo Diretto
  2. Metodo Indiretto

Metodo Diretto

Tiene conto della traccia di tutti i movimenti in entrata e in uscita. Questi sono classificati in base alla loro entità e natura.

Metodo Indiretto

In questo caso la rendicontazione parte dall’Utile Netto. L’utile netto non tiene conto degli elementi che non hanno natura monetaria. In questo modo è possibile arrivare a individuare esattamente incassi ed esborsi. Questo secondo metodo è il più diffuso, perché legato strettamente alla redazione dello Stato patrimoniale e del conto economico.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.