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Fatturare in Italia con partita iva estera: guida agli adempimenti nel Bel Paese

La necessaria conoscenza del regime IVA italiano per i soggetti esteri che fatturano nel nostro Paese L’operatività transfrontaliera che prevede l’emissione di fatture in Italia da parte di soggetti non residenti titolari di partita IVA estera necessita di un’approfondita conoscenza del quadro normativo IVA nazionale.

Fatturare in Italia con partita IVA estera, infatti, comporta precisi obblighi dichiarativi e adempimenti contabili cui adeguarsi. La disciplina prevede complessi formati da rispettare per le fatture elettroniche emesse, scadenze cadenzate per gli invii al Sistema di Interscambio nonché termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

La non conoscenza anche di un solo aspetto di tale articolata normativa potrebbe facilmente determinare errori sanzionabili, come l’omessa o tardiva trasmissione di fatture, la non corretta compilazione dei file XML o irregolarità nel versamento delle imposte dovute. Le conseguenze possono essere pesanti ammende, talvolta nell’ordine di diverse migliaia di euro. Diviene quindi imprescindibile per i soggetti esteri acquisire piena consapevolezza delle discipline IVA italiane, al fine di scongiurare inutili rischi di inadempienza.

Fatturare in Italia con partita iva estera: requisiti e adempimenti relativi

I soggetti non residenti che intendono emettere fatture per le cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nel territorio italiano devono rispettare specifici requisiti.

In primis, è necessario identificarsi ad IVA in Italia tramite l’attribuzione di un codice identificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, per ogni operazione attiva soggetta a fatturazione elettronica, è d’obbligo utilizzare tale codice ai fini della compilazione del file XML.

Ulteriori vincoli riguardano la trasmissione delle fatture emesse mediante il Sistema di Interscambio, nonché il rispetto delle scadenze per l’assolvimento degli obblighi IVA, quali la liquidazione trimestrale dell’imposta. È altresì necessario conservare tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle operazioni effettuate, per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il mancato adempimento di tali requisiti e obblighi comporta l’applicazione di sanzioni. Pertanto, i soggetti extra-UE che fatturano in Italia devono porre massima cura nella gestione dell’IVA al fine di scongiurare errori fattura elettronica.

Fattura estera con partita IVA italiana: Regime IVA e obblighi dichiarativi

I soggetti residenti all’estero che intendono emettere fatture in Italia tramite una partita IVA nostrana sono assoggettati al regime IVA italiano solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel territorio nazionale.

In particolare, è previsto che tali soggetti:

  • Emettano fatture elettroniche secondo il tracciato previsto ai fini della fatturazione elettronica;
  • Trasmettano periodicamente al Sistema di Interscambio le fatture emesse;
  • Presentino la dichiarazione IVA relativa alle operazioni attive nel nostro Paese con cadenza annuale, utilizzando il modello IVA 70;
  • Versino l’imposta dovuta mediante modello F24;
  • Conservino la documentazione a supporto delle operazioni intrattenute.

È fondamentale che i soggetti esteri con partita IVA in Italia conoscano appieno gli obblighi contabili a cui sono assoggettati, affinché non incorrano in condotte sanzionabili in materia di fatturazione elettronica e dichiarazione IVA.

La normativa in materia di fatturazione elettronica e di adempimenti IVA per i soggetti non residenti con partita IVA in Italia prevede obblighi molto specifici, la cui non conoscenza o il cui mancato rispetto possono comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni. I soggetti esteri devono quindi acquisire piena consapevolezza circa i corretti formati dei file XML da trasmettere tramite SdI, le scadenze per la periodicità degli invii e quelle dichiarative. Particolare attenzione va posta alla compilazione dei campi identificativi dell’emittente/ricevente e del codice destinazione d’uso.

Eventuali irregolarità formali nelle fatture emesse/ricevute, errori nella presentazione del modello IVA 70 o nel versamento delle imposte possono comportare l’applicazione di ammende che, ai sensi di legge, variano fra il 90% e il 180% dell’importo non versato. Risulta quindi imprescindibile per i soggetti extra-UE adeguarsi pienamente ai complessi adempimenti contabili italiani al fine di evitare il rischio di sanzioni.

Spese di spedizione: chi le deve pagare? E come devono essere fatturate?

È vero, sul tema delle spese di spedizione applicate alle transazioni di e-commerce c’è ancora un certo grado di confusione, sia tra gli operatori del settore che tra i consumatori. Da un lato la normativa non è sempre chiarissima nel definire in modo univoco quali costi debbano essere sostenuti dal venditore e quali invece vadano addebitati al cliente.

Dall’altro anche le prassi adottate dai diversi operatori non sono pienamente uniformi, con alcuni che offrono la spedizione gratuita e altri che la fatturano separatamente. Questa incertezza risulta poco trasparente per l’acquirente, che non sempre è in grado di conoscere preventivamente a quali spese aggiuntive va incontro per ricevere il prodotto acquistato online.

È quindi auspicabile un chiarimento normativo che fissi principi comuni, indicando con chiarezza quali costi accessori siano da intendersi di pertinenza del venditore e quali invece siano legittimamente addebitabili al cliente finale. Solo maggiore trasparenza e certezza delle regole possono favorire lo sviluppo dell’e-commerce.

Spese di spedizione: Modalità di pagamento “Franco destino” e clausole di reso

Quando si effettua una transazione commerciale tramite un’attività di e-commerce con Partita IVA, è necessario definire chiaramente a quale soggetto competono le spese di spedizione.

Uno dei criteri più utilizzati è la formula del “Franco destino“, in base alla quale tutti i costi e i rischi relativi al trasporto sono a carico del venditore fino alla consegna presso il cliente. Pertanto, con questa clausola il compratore paga soltanto il prezzo del bene, mentre spese come assicurazione, imballaggio e trasporto rimangono di competenza dell’impresa con Partita IVA che commercializza tramite internet.

Altro aspetto da normare è quello della gestione di eventuali resi, indicando a quale soggetto competano gli oneri di riconsegna della merce qualora il cliente decida di restituirla. In genere, per commodity e per rispettare le norme a tutela dei consumatori, è previsto che siano a carico del venditore anche i costi di restituzione dal cliente al magazzino in caso di recesso o sostituzione di prodotti difettosi.

Spese di spedizione

È buona norma, però, che siano sempre indicati termini esatti ed esaustivi:

  1. Le clausole di reso dovrebbero sempre specificare entro quali termini il cliente può restituire la merce e se sono ammessi resi parziali;
  2. Nel caso di sconti o promozioni con spese di spedizione azzerate, vanno chiarite le condizioni per usufruirne (es. importo minimo dell’ordine);
  3. Quando si tratta di spedizioni verso l’estero è importante verificare eventuali limitazioni o costi aggiuntivi doganali da comunicare al cliente;
  4. Per i beni deperibili può prevedersi un termine massimo di giacenza in magazzino per il reso, oltre il quale non è più accettato;
  5. È buona norma indicare i tempi standard di consegna per le diverse zone e modalità di trasporto (postale, corriere), con dicitura “salvo imprevisti”.

Questi aspetti contribuiscono a rendere l’offerta più trasparente e le condizioni di acquisto definitivamente chiare al consumatore.

Costi di spedizione: obblighi fiscali e fatturazione delle spese accessorie

Quando un’azienda opera nell’ambito dell'”economia digitale“, deve prestare attenzione agli obblighi fiscali connessi alle spese di spedizione.

Qualora siano fatturate separatamente, è necessario emettere una fattura elettronica  dedicata alle sole spese accessorie di trasporto, imballaggio e simili. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati attraverso i corrispettivi rilasciati dal vettore.

L’IVA calcolata sul valore delle spese di consegna deve essere dedotta dall’impresa qualora ricorrano i requisiti per l’operazione intracomunitaria, come nel caso di spedizioni Cross Border verso acquirenti di altri Paesi UE. In sede di dichiarazione annuale, tutti i costi connessi al ciclo produttivo e distributivo sostenuti dall’operatore digitale potranno essere portati in detrazione, deducendo l’imposta sul valore aggiunto relativa. È quindi fondamentale garantire la piena tracciabilità fiscale di tutte le voci di spesa accessorie per non incorrere in errori o omissioni.

Partita iva estera e lavoro in Italia: apertura e libertà di “stabilimento”

Molte persone sono affascinate dall’idea di trasferirsi all’estero aprire partita IVA estera e avviare una nuova attività professionale o imprenditoriale. È un cambiamento di vita che permette di selezionare un Paese adatto alle proprie esigenze e intraprendere un percorso che potrebbe finalmente portare ai risultati desiderati da tanto tempo.

Tuttavia, all’interno di questo scenario, molte persone ritengono impossibile chiudere completamente la propria attività in Italia. Ci sono diverse ragioni che spinge a pensarla in questo modo. Uno dei tanti potrebbe essere dovuto alla presenza di clienti storici che continuano a richiedere i servizi dell’attività avviata, oppure perché l’attività è sempre stata svolta in Italia e mantenere una presenza operativa anche dall’estero risulta indispensabile.

Le ragioni che spingono i professionisti a mantenere legami con l’Italia non sono sempre di natura finanziaria, ma spesso derivano dalla volontà di mantenere relazioni consolidate o da una necessità strategica di operare nel mercato italiano. Pertanto, trovare un equilibrio tra l’attività svolta all’estero e la presenza in Italia diventa un aspetto cruciale per molti imprenditori e professionisti che intraprendono questa sfida.

Partita IVA estera: apertura e libertà di “stabilimento”

Aprire una Partita IVA all’estero è un’opzione che offre diverse opportunità per gli imprenditori. All’interno dell’Unione Europea, il principio di libertà di stabilimento consente ai residenti UE di avviare un’attività imprenditoriale nel Paese di loro scelta, senza ostacoli discriminatori. Tuttavia, per i Paesi Extra UE, è necessario valutare i requisiti specifici di ciascun Stato per l’apertura di un’attività, come abbiamo già spiegato nell’articolo precedente: “quanto costa aprire partita IVA in Italia e all’estero?” In generale, il processo di avvio di un’attività all’estero è relativamente agevole.

Partita iva estera

A seconda degli obiettivi imprenditoriali, è possibile considerare diverse opzioni. Ad esempio, se l’obiettivo è ridurre l’imposizione fiscale, potrebbe essere vantaggioso avviare l’attività in Paesi con una tassazione più favorevole, come la Bulgaria o la Moldavia. La Bulgaria, ad esempio, applica una tassazione diretta proporzionale del 10% sulle Partite IVA. D’altro canto, se l’obiettivo principale è semplificare la burocrazia, l’apertura di una Partita IVA nel Regno Unito potrebbe essere una scelta interessante, magari nella forma più semplice di “sole trader“. Tuttavia, è fondamentale ricordare che in tutti questi casi l’imprenditore deve trasferire anche la sua residenza fiscale personale all’estero, non limitandosi solo alla registrazione dell’attività nel Paese straniero.

Partite IVA estere e lavoro in Italia: tutti i rischi

Lavorare in Italia con una Partita IVA estera comporta alcune implicazioni fiscali che è importante comprendere. In linea generale, non esiste un divieto assoluto di operare in Italia con un numero di Partita IVA straniero. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che quando si lavora in Italia con una Partita IVA estera, sia necessario pagare le imposte sia in Italia che all’estero. Questo perché, nella maggior parte dei casi, l’attività svolta in Italia con una Partita IVA estera è considerata come una stabile organizzazione. Tuttavia, le specifiche variano a seconda che si tratti di un professionista o un’impresa.

Nel caso di un professionista non residente che svolge un’attività professionale in Italia (che può anche essere un cittadino italiano residente in un Paese straniero, regolarmente iscritto all’AIRE), devono essere affrontate le seguenti problematiche:

  1. Effetti dell’articolo 23 del DPR n. 917/86: occorre verificare se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza del professionista. In caso affermativo, il professionista estero è soggetto a tassazione in Italia, in quanto la prestazione è svolta qui. La tassazione avviene mediante una ritenuta fiscale del 30%, in conformità con l’articolo 25 del DPR n. 600/1973.
  2. Configurazione della base fissa: qualora sia specificato nella convenzione contro le doppie imposizioni, il professionista è tassato in Italia solo se ha una base fissa (ad esempio, un ufficio) nel paese. Anche in questo caso, si applica una ritenuta del 30%, ma il professionista deve essere in grado di documentare la percentuale dei suoi redditi derivante dalla base fissa italiana.

Da queste regole possiamo dedurre che se l’attività professionale di un professionista estero è svolta solo occasionalmente in Italia, la tassazione avverrà solo nel Paese di residenza del professionista. In tutti gli altri casi, la prestazione del professionista estero in Italia è soggetta a tassazione italiana.

Dichiarazione di LIBERA esportazione: cos’è a cosa serve e di quali documenti necessita

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento fondamentale per le aziende che intendono esportare merci in tutto il mondo. Questo documento attesta che la merce oggetto di esportazione non è soggetta a restrizioni o divieti doganali nel paese di destinazione. Questo documento permette alle aziende di evitare ritardi e blocchi delle merci in dogana, garantendo una maggiore velocità e sicurezza nelle operazioni di esportazione. È una certificazione spesso richiesta dalle banche per l’emissione di crediti documentari, che rappresentano uno strumento finanziario fondamentale per le operazioni di esportazione. È, quindi, un documento di vitale importanza per le aziende che operano nel commercio internazionale, poiché permette di evitare problemi doganali e di garantire una maggiore fluidità e sicurezza nelle operazioni di esportazione.

Dichiarazione di LIBERA esportazione: le implicazioni legali

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento fondamentale per l’esportazione di beni e merci. La sua compilazione e la sua presentazione devono essere effettuate con la massima attenzione, poiché ci sono implicazioni legali importanti da considerare. Questa dichiarazione rappresenta un impegno formale da parte dell’esportatore a rispettare le leggi e le normative doganali del paese destinatario. In caso di non conformità, l’esportatore potrebbe essere soggetto a multe e sanzioni penali. La Dichiarazione deve essere compilata in modo corretto e completo, in quanto eventuali omissioni o errori possono portare a ritardi nella spedizione dei beni o alla loro confisca. In questo senso, l’esportatore deve essere a conoscenza delle normative doganali del paese destinatario e delle modalità di presentazione della Dichiarazione di LIBERA esportazione. Questo documento è uno strumento legale vincolante, che potrebbe essere utilizzato come prova in caso di contenzioso legale o di controversie commerciali.

La Dichiarazione di LIBERA esportazione non è un documento da prendere alla leggera e la sua compilazione richiede competenze specifiche e una conoscenza approfondita delle normative doganali. L’esportatore deve essere consapevole che ogni paese ha le proprie leggi e i propri regolamenti per l’esportazione di beni e merci e che la Dichiarazione deve essere compilata in conformità a tali normative.si tratta di un documento che potrebbe essere richiesta anche da altre autorità doganali, come ad esempio quelle di paesi di transito o di destinazione finale dei beni. In questo caso, l’esportatore deve essere in grado di compilare correttamente il documento anche per queste autorità. Tale documento non garantisce l’ottenimento di licenze o autorizzazioni speciali per l’esportazione di beni o merci soggetti a restrizioni commerciali o a normative specifiche. Pertanto, l’esportatore deve verificare attentamente se sono necessari altri documenti per l’esportazione dei suoi beni e seguire le procedure specifiche richieste.

Dichiarazione di LIBERA esportazione

Dichiarazione libera esportazione: come deve essere compilata

La compilazione della Dichiarazione di LIBERA esportazione richiede un’attenzione particolare per garantire la sua validità. L’esportatore deve verificare che i dati riportati nella Dichiarazione siano corretti e completi. Devono essere specificati i dati del destinatario, la descrizione dei beni esportati e la quantità. Il documento deve essere firmato e datato dal rappresentante dell’azienda esportatrice. In alcuni casi potrebbero essere richiesti altri documenti per la compilazione della Dichiarazione, come ad esempio la fattura proforma, la lista di imballaggio, il certificato di origine e altri documenti richiesti dalle autorità doganali del paese destinatario.

Per la corretta presentazione, chi esporta deve seguire le procedure specifiche richieste dalle autorità doganali del paese destinatario. Verificare se sia necessaria una copia cartacea o una copia elettronica della Dichiarazione di LIBERA esportazione. I dati riportati nella Dichiarazione devono essere conformi alle normative doganali del paese destinatario. Infine, l’esportatore deve essere consapevole che la Dichiarazione di LIBERA esportazione rappresenta un documento legale vincolante e che la sua compilazione e presentazione devono essere effettuate con la massima attenzione per evitare sanzioni penali o ritardi nella spedizione dei beni.

Libera esportazione VS altri documenti doganali

La Dichiarazione di LIBERA esportazione è un documento doganale che attesta che la merce oggetto di esportazione non è soggetta a restrizioni o divieti doganali nel paese di destinazione. Altri documenti doganali, come ad esempio la Dichiarazione di esportazione, sono utilizzati per dichiarare l’uscita di beni dal territorio nazionale. La Fattura doganale, invece, è un documento che contiene informazioni sul valore dei beni esportati ed è utilizzato dalle autorità doganali per calcolare le imposte e i dazi doganali. Infine, il Certificato di origine è un documento che attesta l’origine dei beni esportati e può essere richiesto dalle autorità doganali del paese destinatario per verificare la provenienza della merce. La Dichiarazione di LIBERA esportazione è il documento più appropriato quando non ci sono restrizioni o divieti doganali e non è richiesta una dichiarazione di valore o di origine.

Le esigenze doganali variano a seconda del paese di destinazione e del tipo di merce esportata. In alcuni casi, potrebbe essere necessario compilare e presentare contemporaneamente più documenti doganali. Ad esempio, in alcuni paesi potrebbe essere richiesto il Certificato sanitario per i prodotti alimentari o il Certificato di conformità per i prodotti industriali. Gli esportatori devono quindi informarsi con precisione sulle normative doganali del paese destinatario e sulla documentazione richiesta per l’esportazione dei loro prodotti.

Paesi Sepa: quali e quanti sono

I paesi SEPA sono gli Stati che rientrano nell’area del Single Euro Payments Area (acronimo proprio di SEPA). Si tratta di una zona geolocalizzata di cui fanno parte tutti i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea che effettuano operazioni di pagamento in euro verso gli altri conti correnti. La zona è caratterizzata da un’armonizzazione di piattaforme, strumenti, infrastrutture e costi che rende possibile eseguire scambi con la medesima moneta. I pagamenti effettuabili sono quelli elettronici che prendono in considerazione strumenti quali: bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento.

SEPA: a cosa serve

Il circuito SEPA è stato creato con un preciso scopo di semplificazione di tutte le procedure bancarie. Un incentivo per stimolare gli scambi commerciali europei, aumentare la concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e, di conseguenza, per far diminuire le tariffe. Si tratta di un sistema basato sulla semplicità, sull’efficienza e sulla sicurezza per un mercato europeo più libero e conveniente.

Con il circuito SEPA infatti è possibile effettuare domiciliazioni di pagamenti su conti stranieri, gestire i pagamenti degli stipendi dei propri dipendenti in tutta Europa accentrando la tesoreria in un determinato Paese, aprire un conto corrente in un paese e gestirlo da un altro, ecc…

Paesi Sepa: quali e quanti sono

I paesi SEPA, quelli cioè che rientrano nell’area SEPA, sono ben 36. Di questi 20 sono i paesi Sepa che rientrano nell’area Euro:

  • Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Altri sette, invece, accettano l’Euro per effettuare e ricevere pagamenti, ma non adottano la moneta unica all’interno del proprio Stato:

  • Bulgaria, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.

Infine, gli ultimi nove non sono proprio Stati Membri dell’Unione Europea:

  • Città del Vaticano, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera e San Marino.

Accettare il sistema SEPA significa accogliere e adottare precisi schemi di pagamento in uso sul mercato nazionale (BON e RID per l’Italia) a quelli standardizzati a livello Europeo:

  1. SCT (SEPA Credit Transfer)
  2. SDD (SEPA Direct Debit).

SEPA Credit Transfer: cos’è e come funziona

Nei paesi SEPA l’SCT (SEPA Credit Transfer) è uno strumento ideato per sostituire  il bonifico nazionale. Un servizio che esiste ormai dal lontano 28 gennaio 2008. Il bonifico SEPA è uno strumento base per eseguire pagamenti da conto a conto. Non rientra in questo schema, invece, il bonifico per cassa. LA transizione dagli schemi nazionali al modello standardizzato è stata progressiva ed è durata fino al primo febbraio del 2014. Da quel momento in poi, il bonifico SEPA è diventato uno schema adottato da tutti i paesi SEPA della Comunità. Il suo utilizzo è normale e diffuso tanto che ormai tutti sanno come fare un bonifico SEPA.

Paesi Sepa

L’SCT prevede ad oggi un tempo massimo di esecuzione di un 1 giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine grazie alla contrazione del tempo di esecuzione della banca dell’ordinante. All’inizio, per eseguire un bonifico SEPA erano necessario i seguenti codici:

Oggi invece, la procedura è stata migliorata ulteriormente ed è sufficiente l’IBAN del beneficiario. Oggi quando un membro dei Paesi SEPA effettua un bonifico SEPA non può scegliere la valuta di accredito sul conto corrente del beneficiario.

SEPA Direct Debit

L’SDD è lo strumento usato dal circuito SEPA per l’incasso pre-autorizzato su mandato all’addebito richiesto dal debitore a favore di un suo creditore. In Italia è un sistema che ha sostituito il RID.

Paese SEPA: differenza tra Stati UE e Stai non UE

Tra i paesi SEPA non appartenenti all’Unione Europea troviamo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco e San Marino. La differenza che intercorre tra loro egli Stati appartenenti alla Comunità è la responsabilità soggettiva che hanno di doversi adeguare dal punto di vista tecnico e legale affinché gli strumenti di pagamento SEPA possano essere utilizzati alle stesse condizioni offerte negli Stati Membri dell’UE.

Ricordiamo, infine, che i Paesi extra SEPA sono, invece, tutti i Paesi non sono indicati finora che non fanno parte dell’accordo economico effettuato tra i vari Paesi che si trovano nel continente europeo.

Territorialità iva delle operazioni ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto

L’articolo precedente: “Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve” abbiamo visto a cosa serve un modello Intrastat e quando e perché deve essere compilato. Si tratta di un argomento strettamente correlato con quello che vogliamo affrontare in questo nuovo articolo: la territorialità IVA. Prima di tutto chiariamo cosa si intende con questo concetto. Si tratta di un requisito fondamentale con il quale è possibile verificare il luogo di applicazione ai fini IVA per tutte le operazioni, effettuate o ricevute, dai soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

Il regime territoriale esiste ormai da moltissimi anni, ma ha subito notevoli modifiche a seguito della direttiva 2008/8/Ce. La principale modifica introdotta dalla direttiva è quella secondo la quale, affinché un’operazione si possa dire rilevante ai fini IVA, è necessario che questa avvenga sul territorio della Repubblica Italiana (a esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano).

Territorialità IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi

Un’operazione rilevante ai fini IVA, per essere considerata tale, deve avvenire sul territorio dello stato italiano. Lo stabilisce l’articolo 1 del DPR n°633/1972, che cita:

“l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate“

Questo significa che, un’operazione può essere rilevante ai fini Iva se esistono i seguenti requisiti:

  • soggettività – operazione svolta nell’esercizio di impresa arte o professione
  • oggettività – deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
  • territorialità – deve avvenire nel territorio dello Stato italiano

Territorialità IVA e operazioni intracomunitarie

Tutte le operazioni per le quali non è possibile riscontrare i tre requisiti precedenti, sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione IVA. Quindi, anche laddove manca il terzo requisito, rappresentato dalla territorialità IVA, l’operazione deve essere esclusa da quelle a cui è possibile applicare l’IVA. Da chiarire che le operazioni non territoriali e le operazioni non imponibili, non sono la stessa cosa. Le operazioni non imponibili, sono attività di cessione di beni e servizi per le quali non è applicabile il regime IVA, a prescindere dalla soddisfazione di uno, due o di tutti e tre i requisiti precedentemente elencati.

Territorialità iva

Quindi, la prima cosa da fare con un’operazione, è quella di capire se questa rientra o meno nel campo di applicazione del tributo. La verifica è possibile controllando che i requisiti sopra elencati, siano o meno soddisfatti. Chiarito il punto sono poi da escludere tutte le operazioni per le quali sono previste speciali esenzioni e fattispecie di non imponibilità. Solo al termine dei controlli si potrà parlare di operazioni imponibili IVA.

Come verificare il requisito di territorialità Iva

Il terzo requisito, quello relativo alla territorialità Iva prevede che la cessione del bene o servizio sia da considerarsi effettuata in Italia se:

  • il bene si trova in Italia al momento dell’operazione
  • è un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione
    • Bene nazionale – vale a dire prodotto in Italia
    • Bene comunitario – prodotto in uno o più degli stati membri della comunità Europea
    • Nazionalizzato – prodotto in paese extra UE e definitivamente importato in Italia
    • Bene vincolato al regime della temporanea importazione – prodotto extra europeo, ma importato temporaneamente in Italia per una successiva lavorazione. A seguito di questa lavorazione, per il bene è prevista una nuova esportazione ed è quindi destinato al traffico internazionale.

Territorialità IVA per prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi “generici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Le prestazioni di servizi “specifici” si considerano effettuate in Italia “quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”. Il consumatore ha assunto, con le nuove disposizioni di legge, un ruolo predominante nell’identificazione della territorialità IVA. Infine i servizi resi da soggetti UE nei confronti di operatori nazionali dovranno essere regolarizzati con emissione di autofattura e relativi adempimenti.

Per l’identificazione e la corretta fatturazione delle operazioni IVA è necessario rivolgersi sempre a un esperto professionista del settore. Occorre un’attenta e precisa pianificazione fiscale internazionale, per non incorrere in eventuali errori che potrebbero portare all’applicazione di sanzioni e ammende.

Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve

Il modello Intrastat, chiamato anche elenco Intrastat, sono un insieme di procedure che servono ad Agenzia delle Dogane per monitorare tutte le operazioni commerciali di scambio che avvengono tra soggetti intracomunitari. L’elenco è stato introdotto grazie all’articolo 50, comma 6 del Decreto Legislativo n 331/1993, subito dopo l’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea. Il decreto ha previsto l’obbligo di presentare l’elenco completo con riferimento a tutte le cessioni e agli acquisti di beni intracomunitari. È inoltre obbligatorio che negli elenchi siano presenti tutti i servizi per le quali l’assolvimento dell’IVA è di competenza del committente in base alla regola generale della territorialità. Esistono due diversi tipologie di modelli: INTRA 1 e INTRA 2. Il primo modello Intrastat contiene l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi. Il secondo modello Intrastat contiene invece l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti.

Modello Intrastat: i soggetti obbligati

Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare il modello intrastat. Società, imprenditori, professionisti ed enti non commerciali (che abbiano proceduto all’identificazione diretta IVA) che effettuano le seguenti operazioni, devono compilare i moduli:

  • Cessioni di beni intracomunitari
  • Acquisti di beni intracomunitari
  • Prestazioni di servizi generiche

I professionisti che rientrano nel regime forfettario e nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, hanno altresì l’obbligo di presentare i vari moduli con riferimento agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni ricevute da uno o più soggetti passivi di altro Stato dell’UE.

Elenchi Intrastat: tutte le operazioni da elencare

Nel modello Intrastat 1 devono essere riportate tutte le operazioni relative a:

  • Cessioni intracomunitarie di beni (operazioni registrate nel periodo di riferimento mensile o trimestrale)
  • Prestazioni di servizi generiche

Quando un soggetto passivo Iva riceve una fattura elettronica contenente cessione di beni e prestazioni di servizi, le operazioni devono essere indicate separatamente a secondo della loro natura, utilizzando un diverso modello Itrastat.

Modello Intrastat

NON devono invece essere inserite le seguenti operazioni:

  • Tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di posizioni IVA
  • Le prestazioni di servizi, che non rientrano nella definizione di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA
  • Le operazioni (“extraterritoriali“) effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE

Dal 2018 è entrata in vigore una speciale disposizione secondo la quale gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche, ricevute da soggetti passivi IVA residenti nella UE, sono rilevanti ai soli fini statistici. I soggetti passivi IVA che abbiano realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a determinate soglie, sono tenuti alla compilazione del modello Intrastat se le operazioni sono avvenute in almeno uno dei quattro trimestri precedenti quello di riferimento.

Operazioni esenti o non imponibili Iva

Le  operazioni per le quali non è dovuta Iva nello stato del committente, non devono essere comunicate negli elenchi Intrastat. Di conseguenza, se il committente è stabilito in Italia, le operazioni che non devono essere comunicate negli elenchi sono quelle:

Invece, se il committente è stabilito in un altro paese dell’Unione Europea, il prestatore italiano deve controllare che l’operazione sia o meno esente IVA nello Stato del committente. Non si tratta di una verifica semplicissima. Alla fine il prestatore deve ottenere una dichiarazione da parte del committente che quella data operazione sia qualificata come esente o non imponibile IVA nel proprio stato.

Modello Intrastat: inoltro e termini della richiesta

Il modello Intrastat deve essere presentato solo in modalità telematica tramite canale ENTRATEL e FISCONLINE. La trasmissione può essere fatta direttamente dal soggetto interessato, oppure tramite intermediari abilitati. Il modulo deve essere trasmesso entro e non oltre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La cadenza di presentazione è mensile. Qualche volta, i singoli stati prevedono la periodicità trimestrale, ma solo quando l’ammontare delle operazioni intracomunitarie non supera i 50.000€ nel trimestre di riferimento.

Ogni volta che un modello Intrastat è presentato inesatto o incompleto, sono previste e applicate delle sanzioni. A stabilirne l’importo e l’applicabilità ci ha pensato il D.Lgs. n. 175/2014. Le sanzioni devono essere applicate una volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte ivi indicate. Le aziende che realizzano acquisti o cessioni per importi pari o superiori a 750.000€ che non compilano, o compilano in modo errato il modello Intrastat, sono soggette a eventuali sanzioni.

Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.

Dazi doganali: cosa sono, come sono calcolati e quando non si applicano

Nel precedente articolo: “Bolletta doganale: cos’è e come funziona abbiamo visto cos’è e a cosa serve una bolletta doganale. In pratica si tratta di un documento che serve a confermare e certificare alle autorità competenti, il pagamento dei dazi doganali. Il dazio è la richiesta di pagamento per lo scambio merci tra paesi, più o meno vicini, più antico che si conosca. Già oltre 2000 anni fa i popoli ne esigevano il pagamento. Oggi invece, la definizione più comune è quella secondo la quale i dazi doganali sono delle imposte indirette applicate sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone. In Europa i dazi sono richiesti per il pagamento di tutti i prodotti che provengono o sono diretti, in paesi che non fanno parte della CEE (Comunità Economica Europea). Quindi, in altre parole, i dazi doganali sono applicati a qualunque (o quasi) merce acquistata e proveniente dall’estero.

Dazi doganali: un po’ di storia

Come abbiamo detto, hanno un’origine molto antica. Durante il Medioevo, ad esempio, rappresentavano una delle entrate fiscali più alte ed importanti. In quel periodo i dazi erano applicati alla merce che transitava addirittura da un Comune all’altro. Con il passare del tempo, durante alcune particolari epoche, i dazi furono sospesi. Questo accorgimento venne adottato grazie ad una diversa organizzazione amministrativa del territorio e, visto che gli scambi commerciali andavano aumentando, la sospensione si rese necessaria, per evitare di gravare troppo sul transito della merce.

Dal 1600 i dazi interni sono ridotti drasticamente. Grazie a questa manovra, le dottrine economiche liberali, riescono a garantire una maggiore libertà di circolazione delle merci. A quel punto l’applicazione delle tasse doganali si applica esclusivamente quando la merce passa da una dogana all’altra sui confini dei vari Stati.

A cosa servono veramente

Non c’è un’unica vera ragione. Ne esistono molteplici, che spingono i vari Stati ad applicare ciascuno i propri dazi doganali. In alcuni casi, ad esempio, quando i dazi sono applicati in misura particolarmente alta su merce costosa e di pregio, il pagamento è richiesto in via cautelare per proteggere il consumatore. Infatti gli addetti della dogana devono eseguire degli attenti e accurati controlli  sull’origine dei prodotti.

In altri casi invece le autorità doganali devono controllare eventuali regole che disciplinano la circolazione della merce, la presenza o meno di autorizzazioni o divieti all’importazione e certificazioni. In questo caso il dazio compensa il controllo che mira ad individuare merce pericolosa di cui è vietata l’importazione (armi, stupefacenti, specie animali o vegetali protette, ecc…).

Ma non è sempre e solo una questione di controllo e tutela. Anzi, il più delle volte i dazi doganali sono introdotti dai vari Stati pe ragioni politiche. Ragioni che si traducono nel voler provare a proteggere settori produttivi interni che NON sono in grado di concorrere con i mercati stranieri. Quando però questo sistema è applicato sistematicamente, per cercare quindi di proteggere la produzione interna, allora è il caso di parlare di protezionismo.

I dazi doganali infine possono essere applicati anche alle esportazioni (merce in uscita dal paese). Questo avviene soprattutto quando un paese è particolarmente ricco di un determinato prodotto e deve incrementare le entrate fiscali.

Dazi doganali: il calcolo

Esistono tre diversi metodi per calcolare i dazi doganali:

  • sul valore della merce trasportata che risulta dalla fattura elettronica, al netto o al lordo delle spese di trasporto (valore della merce + nolo Extra UE – nolo=spesa di trasporto)
  • sulla quantità di merce trasportata espressa in una precisa unità di misura
  • sommando al primo metodo il secondo

Esiste una classificazione ben precisa della merce trasportata, che rientra tutta nelle tabelle online disponibili sul TARIC. Quest’ultimo è lo strumento utilizzato per calcolare i dazi doganali sulla merce importata. La merce è classificata per codici che ne identificano la natura e le caratteristiche, dalle quali, a loro volta, dipende il calcolo delle tasse alla dogana. Quindi ad ogni codice corrispondono precisi obblighi, disposizioni e tariffe doganali.

Sbagliare un codice significa trovare un’errata associazione tra categoria merceologica e merce trasportata. Questo può portare a inconvenienti che vanno dalla semplice sanzione amministrativa, al blocco della merce. 

Dazi doganali

Classificazione doganale delle merci

Ad ogni merce è assegnato un preciso codice numerico. Si tratta di una raccolta in 21 sezioni e 99 capitoli. Ogni codice è composto da 10 cifre e ogni parte del codice ha una specifica funzione:

  • le prime sei cifre del codice indicano le voci e le sottovoci del sistema armonizzato (SA – 1 e 2 identificano il capitolo, 3 e 4 la voce di tariffa del SA, 5 e 6 si riferiscono alla sottovoce).
  • le successive due si riferiscono invece alle sotto-voci relative alla suddivisione comunitaria della nomenclatura combinata (NC)
  • le ultime due invece identificano le sotto-voci del codice Taric

A questo schema si possono aggiungere ulteriori 4 cifre che servono a identificare il codice addizionale Taric, relativo a determinate categorie merceologiche oppure categorie soggette a dazi compensatori.

Unione Europea e Dazi doganali

La nascita del Mercato Unico Europeo ha cambiato la terminologia in fatto di dazi doganali. Difatti non si parla più di “dazi”, ma di “merce proveniente da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea”. Quindi il dazio doganale, infatti, come anticipato, è un’imposta di consumo che grava sui prodotti che vengono importati da paesi terzi.

Bolletta doganale: cos’è e come funziona

La bolletta doganale è un documento che attesta e conferma il pagamento delle tasse doganali. Inoltre è una sorta di certificato che dichiara la conformità ad ogni altra formalità previste dalla dogana. Tutto ha inizio al momento della spedizione. In questa prima fase, il mittente, compila e firma la bolletta doganale che servirà ad accompagnare la merce fino alla frontiera. Questo documento assolve, contemporaneamente, a due importanti compiti: individuare il paese di destinazione merce e calcolare le relative tasse doganali. Il documento si trasforma in una vera e propria bolletta doganale, chiamata anche DAU (Documento Amministrativo Unico) o DAE (Documento Accompagnamento Esportazione), quando le tasse doganali risultano pagate e la dogana assegna al modulo una data e un numero identificativo. La bolletta doganale è unica e vale sia per importazioni che per le esportazioni.

Bolletta doganale: tipologie, modelli e caratteristiche

A seconda dei casi la bolletta doganale può assumere denominazioni diverse:

  • di accompagnamento – questo termine indica una bolletta doganale che serve solo ad accompagnare la merce da una dogana all’altra. Solo nell’ultima dogana verranno pagate le tasse.
  • di importazione – utilizzata per trasportare la merce dalla dogana alla destinazione finale
  • di esportazione o temporanea importazione – in questo caso la merce transita solo temporaneamente da una dogana, quindi sulla bolla è scritto la data entro la quale la merce deve essere definitivamente spostata
  • introduzione in deposito – si tratta dei documenti che accompagnano le merci depositate in appositi locali messi a disposizione dalle dogane.

Al momento in cui è fatto un acquisto di merce proveniente da un Paese Extra UE, assieme alla bolla doganale, l’acquirente riceve anche:

  • fattura emessa dal venditore straniero
  • fattura del trasportatore

quando un’azienda riceve quindi della merce proveniente da un paese Extra UE deve registrare la bolla doganale, la fattura del venditore e la fattura dello spedizioniere. Quando le bolle doganali e le corredate fatture devono essere registrate è necessario fare tre diverse distinte.

Dazi doganali: cosa sono e come sono calcolati

Da oltre 2000 anni le civiltà impongono dei dazi sulle merci che venivano scambiate con le popolazioni vicine. Oggi il dazio doganale è definito come: “imposta indiretta applicata sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone”. In Europa, è applicato un dazio doganale per tutti quei prodotti che provenienti, o diretti in Paesi che non fanno parte della CEE (Comunità Economica Europea).

In Italia l’importo da pagare alla dogana varia a seconda della merce. Ci sono però alcuni fattori da considerare sempre:

  • valore del prodotto importato
  • tipologia di prodotto importato

Bolletta doganale

Dazi doganali: come sono calcolati

I dazi doganali sono calcolati quindi tenendo conto del valore stesso della merce importata/esportata. È applicata una relativa percentuale che varia in base appunto alla merce. Esiste una tabella specifica che serve ad identificare e classificare ogni diversa tipologia di merce importata. Online è inoltre disponibile il TARIC, un servizio telematico che consente di recuperare tutte le informazioni necessarie ad identificare la tipologia di merce che passa per le dogane.

Volendo trarre una formula generica per spiegare la composizione di un dazio doganale, è possibile affermare che questo è composto da:

valore della merce + nolo Extra UE (nolo=spesa di trasporto)

Infine l’IVA, imposta sul valore aggiunto, è calcolata su valore del bene + nolo Extra UE + dazi doganali. In altre parole l’IVA è calcolata e fatta pagare anche sugli stessi dazi doganali! Quando la bolletta doganale non è espressa in Euro, la conversione va fatta tenendo conto del tasso di cambio alla data riportata sulla bolletta stessa.

Bolletta doganale: sezioni e caselle

La bolletta doganale è suddivisa in una serie di caselle, codici e sezioni, ciascuna delle quali indica uno specifico elemento. Le caselle più importanti sono:

  • 1 – Dichiarazione Contiene la scritta IM (importazione)
  • 8 – Destinatario Il tuo indirizzo
  • 12 – Elementi di trasporto Spese di trasporto UE e extra UE
  • 20 – Termini Le condizioni contrattuali di spedizione
  • 22 – Valuta La valuta usata per l’acquisto
  • 23 – Tasso di cambio tasso di cambio fissato dalla dogana
  • 33 – Codice merci Codice identificativo delle merci
  • 42 – Prezzo Costo della merce al tasso di cambio
  • 44 – Speciali Eventuali autorizzazioni, certificati
  • 47 – Imposte IVA e dazi doganali

Spesometro

Lo spesometro è una particolare comunicazione che i titolari di partita IVA devono redigere e presentare ad Agenzia delle Entrate. Non sono tenuti alla compilazione di questa documentazione i contribuenti che rientrano nel regime forfettario, commercianti al dettaglio per operazioni inferiori ai 3.000 € e le agenzie di viaggio per importi inferiori a 3.600 €.

Lo spesometro contiene solo operazioni certificate da scontrino elettronico o ricevuta fiscale, nonché tutte quelle fatturate con fatturazione elettronica. Dal 2017 lo spesometro è stato poi collegato anche alla comunicazione IVA e alla liquidazione IVA periodica.

Le spese sostenute per importazioni Extra UE NON vanno riportate nello spesometro. Quando la merce transita in Italia, occorre semplicemente  emettere bolla doganale e, con quella, il Fisco è già consapevole del trasporto.