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Come fare un preventivo perfetto

Un preventivo è un documento molto importante per qualunque professionista. È indispensabile a far conoscere ai propri clienti la stima dei costi per servizi e prodotti offerti. Per questo motivo è fondamentale sapere come fare un preventivo perfetto mostrando nel dettaglio tutte le attività svolte per definire il progetto, i termini e le condizioni dell’accordo.

Cosa sono i preventivi e a cosa servono

Un preventivo è un documento redatto da un professionista per far conoscere ai propri clienti tutti gli elementi che regolano un accordo. Nel preventivo sono infatti riassunte le seguenti voci:

  • metodi di pagamento
  • descrizione di tutte le attività svolte per offrire quel determinato prodotto/servizio
  • durata rapporto contrattuale
  • condizioni particolari come, ad esempio, la possibilità d’interrompere preventivamente il rapporto lavorativo
  • dati del professionista (eventuali iscrizioni all’albo, elenchi professionali, dati aziendali, ecc…)

è importante sapere come fare un preventivo perché, con l’accettazione di questo documento da parte del cliente, ha inizio la prestazione lavorativa concordata. È sempre consigliato redigerlo in forma scritta, per tutelare entrambe le parti.

Oggi esiste una disciplina scritta che prevede l’obbligo di preventivo scritto per i professionisti iscritti ad albi professionali. In altre parole, i lavoratori autonomi o qualunque altro soggetto che decide di diventare imprenditore ed è iscritto a un qualunque albo, deve per forza presentare ai propri clienti un preventivo scritto per l’accettazione delle prestazioni offerte. Non esiste però una specifica disciplina sanzionatoria. Attraverso il preventivo, il libero professionista, deve presentare il conferimento dell’incarico.

Come fare un preventivo

Come fare un preventivo perfetto

Un preventivo è formato da diverse parti:

  1. Intestazione – in questa parte il professionista deve riportare tutti i dati personali: partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, PEC, ecc…
  2. Data – si tratta della data di presentazione della proposta d’accordo. Serve a far capire la celerità nella risposta al cliente. Di solito i preventivi hanno scadenza, una data sempre scelta da chi li emette. La scadenza è utile per mettere anche una sorta di “pressione” psicologica al cliente (prendere o lasciare)
  3. Durata – la durata indica la tempistica per l’esecuzione della prestazione venduta, quindi indica la quantità di tempo necessario a realizzare un dato progetto.
  4. Organizzazione dell’incarico – una parte essenziale utile a far comprendere al cliente qual è il risultato ottenibile attraverso i servizi offerti. È importante indicare tutte le attività da svolgere per compiere un progetto, ma anche tutte quelle estranee allo stesso. Vale a dire che non basta far sapere al cliente cosa è POSSIBILE FARE, è importante anche specificare COSA NON è COMPRESO NEL PROGETTO.
  5. Condizioni economiche – è qui che è presentato al cliente il preventivo lordo della prestazione offerta. Sono quindi da dettagliare tutti i costi vivi sostenuti per eseguire quanto promesso.
  6. Modalità di fatturazione – specificare le modalità di pagamento serve a evitare futuri problemi nella fatturazione. Devono quindi essere inseriti tutti i dati necessari per fatturare correttamente e per poter ricevere il pagamento stabilito.
  7. Eventuale recupero del credito – questa sezione serve a tutelare il professionista da un eventuale mancato pagamento e/o saldo da parte del committente. Utile in caso di avvio pratiche per il recupero del credito.
  8. Risoluzione anticipata dell’accordo – devono essere inoltre presenti le eventuali ipotesi di risoluzione anticipata dell’accordo.
  9. Firma – il preventivo deve sempre essere firmato da parte del cliente. Senza la firma il preventivo è considerato non accettato. Al cliente va lasciata una regolare copia del documento. Un preventivo non è un contratto ed è sempre modificabile fino a quando la controparte non lo accetta. Una volta formato è irrevocabile.

Come scrivere un preventivo

La forma conta tanto quanto il contenuto. Molti professionisti utilizzano una bozza di fattura come un preventivo. È un’abitudine che è meglio non avere, o perdere. Risulta molto più professionale e convincente redigere un preventivo scritto a se stante. Per avere successo e sapere come fare un preventivo perfetto basta ricordare di essere sempre tempestivi, precisi e dettagliati e scriverlo in maniera semplice e comprensibile a tutti.

Attività da aprire da casa: quali e come

La pandemia ha spalancato le porte a molteplici attività da aprire a casa per svolgere, finalmente, un lavoro redditizio e gratificante. Sempre più persone hanno, infatti, deciso, di fare soldi lavorando da casa o, addirittura, lasciare un lavoro da dipendente per diventare imprenditore e vivere il proprio business. Oggigiorno è possibile sviluppare e gestire un’impresa direttamente dal salotto di casa propria. Le idee da mettere in campo sono tantissime. Vediamo, quindi, di capire quali sono quelle più gettonate e remunerative.

Attività da aprire da casa: qualche idea

Esistono varie possibilità per chi decide di fare impresa con le attività da aprire a casa. Ad esempio è possibile dedicarsi alla produzione e al commercio di articoli fatti a mano. L’artigianato è, sicuramente, uno dei modi più creativi, ma anche impegnativi, per vendere online.

Chi, invece, non sa ancora cosa e come aprire un’attività da zero potrebbe optare per un più approcciabile dropshipping. Questa forma di commercio elettronico presenta bassi costi di avvio. Infatti, i venditori non devono fare magazzino e collaborano, invece, a stretto giro con i fornitori che si occupano dello stoccaggio merci e delle spedizioni.

Tra le attività da aprire per lavorare da casa troviamo anche quella che prevede l’acquisto di grandi quantitativi di merce all’ingrosso. L’acquisto avviene a prezzi più bassi perché le maggiori quantità bilanciano la spesa. La successiva vendita è quindi possibile a prezzi maggiorati. Online esistono numerose piattaforme che mettono in contatto fornitori a stock e imprenditori.

Infine segnaliamo anche la possibilità di rilevare un’attività già avviata. È possibile trovare varie attività da rilevare sul sito di Exchange Marketplace, ad esempio, per riprendere da dove qualche altro imprenditore ha lasciato. Continuare il business di qualcuno, certe volte, facilita le cose.

Attività da aprire

Attività da aprire con pochi soldi

Non sempre chi decide di vertere su attività da aprire a casa ha una cospicua disponibilità economica. Esistono però delle attività che è possibile avviare anche per chi dispone di poco denaro. Ne è un esempio perfetto la vendita di servizi online. Il trasferimento del proprio know-how in un determinato campo d’interesse, può essere sfruttato quale fonte di remunerazione. Oggi è facile imbattersi in siti che vendono corsi online, ebook e video tutorial. Insegnare agli altri quello che conosciamo è sicuramente un modo come un altro per fare business come lavoratori autonomi.

Non solo corsi. Su internet oggi è possibile vendere qualunque prodotto digitale:

  1. Fotografie
  2. Grafica
  3. Illustrazioni
  4. Animazioni
  5. Modelli grafici
  6. Software
  7. Audio (musica, campioni, podcast, ecc.)
  8. Ricerche (statistiche, rapporti, ecc.)
  9. Traduzioni
  10. Ecc…

Qualunque sia il servizio digitale vendibile online come nuova attività da aprire a casa, l’importante è ritagliarsi la propria fetta di mercato. Cercare e individuare una nicchia di pubblico di riferimento, aiuta a far crescere il proprio business senza disperdere risorse ed energie. I social network in questo possono aiutare veramente tanto. Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, ecc… Sono palcoscenici perfetti per il proprio pubblico online e per la monetizzazione del proprio business.

Attività da aprire oggi: conclusioni

Oggi le attività da aprire per creare un proprio business da casa, sono davvero tantissime. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. È addirittura possibile vendere online senza partita IVA. Internet è una miniera d’oro d’informazioni da ricercare e seguire per trovare la strada giusta e avviare un’impresa remunerativa. Una condizione semplificata maggiormente anche dalla possibilità di utilizzare software e piattaforme online per la fatturazione elettronica. Proprio come FatturaPRO.click che ha reso possibile una gestione facile e veloce delle fatture, dall’emissione semplificata e illimitata di Fatture Elettroniche PA, B2B e B2C alla ricezione con caricamento e archiviazione automatici. Un modo semplice e automatizzato per portare avanti il proprio business nel migliore dei modi.

Software fattura elettronica: come scegliere il migliore

In commercio, oggi, esistono moltissimi software fattura elettronica per emettere, inviare e ricevere e-fatture e tenere sotto controllo il proprio business. Strumenti estremamente validi e necessari ad aziende e imprenditori. I software progettati a questo scopo si distinguono in base a funzionalità, abbonamenti, costi, implementazioni e compatibilità. Quando è necessario scegliere il migliore, è d’obbligo tenere in considerazione le proprie esigenze. Dai programmi gratuiti a quelli che aiutano a inviare la dichiarazione IVA, fino a quelli in grado di gestire i rapporti contabili. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Vediamo nel dettaglio cosa contraddistingue l’uno o l’altro sistema di fatturazione elettronica.

Software fattura elettronica: l’opzione gratuita

Tra i più richiesti e i più allettanti, sul web sono presenti una gran quantità di software per la fatturazione completamente gratuiti. Semplici e immediati, possono essere utilizzati da tutti, ma hanno dei limiti. Infatti, gratis è quasi sempre sinonimo di “limitato”. Molte delle funzioni più importanti potrebbero essere bloccate, o addirittura non presenti. Quindi, per commercianti o liberi professionisti, un programma di fatturazione gratuito potrebbe essere una soluzione auspicabile, ma quando è necessario qualcosa di maggiormente complesso, è meglio optare per altre scelte.

Programma di fatturazione elettronica: online o offline?

L’accessibilità online è, senza dubbio, un’altra caratteristica determinante nella scelta del miglior software di fatturazione. Alcune piattaforme, per poter essere utilizzate, richiedono l’installazione in locale (quindi sul proprio computer) di uno specifico programma. Altre, invece, permettono di essere eseguiti direttamente online con la possibilità di accedervi ovunque, da qualunque dispositivo e in qualsiasi istante. Altra caratteristica molto importante è l’accessibilità dei dati. I software online per la fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click, consentono di salvare i propri dati sul cloud. Di conseguenza, è possibile recuperarli e accedervi sempre, anche durante i viaggi di lavoro.

I programmi offline, di contro, non salvano i dati sul cloud e quindi non ne permettono l’accesso da qualunque postazione. Fatture e documenti devono perciò essere salvati sempre sul proprio disco rigido. Anche se talvolta un programma offline può risultare comodo e semplice da usare, la praticità è solo apparente. Infatti, è sempre e comunque necessario scaricare la fattura per inviarla al destinatario.

Software fattura elettronica

I migliori programmi di fatturazione elettronica

Tra i migliori software di fatturazione elettronica troviamo quelli multi-dispositivo. Sono programmi che consentono di essere utilizzati con qualunque strumenti a disposizione: PC, Mac, iPad, Android oppure iPhone. L’importante è che sia sempre presente una connessione internet. La fatturazione multi-dispositivo permette di emettere fatture elettroniche da diversi dispositivi contemporaneamente. Accessi multipli, da differenti piattaforme e utenti diversi. Una caratteristica indispensabile a svolgere un lavoro versatile e flessibile, che aiuta il business a crescere sempre di più.

Come inviare le fatture elettroniche al commercialista

Per l’inserimento in contabilità, il proprio commercialista deve disporre dell’intera mole di fatture emesse e ricevute da una data attività. Un’operazione, all’apparenza banale, ma che potrebbe nascondere delle difficoltà quando non si sceglie il software fattura elettronica corretto. È facile dimenticare alcuni documenti necessari alla contabilità e ancora più semplice è incappare in errori di tipo umano o di distrazione che possono creare non pochi problemi.

Per questo è meglio cercare un software fattura elettronica che consenta di far accedere il proprio commercialista al programma stesso. Su alcune piattaforme il commercialista può creare il proprio utente e la propria password, in altri, invece, è possibile condividere il proprio account con il professionista e permettergli di fargli visualizzare esclusivamente i dati desiderati.

Software fatturazione elettronica: nessuna limitazione

Alcuni software per la fatturazione elettronica non si limitano alla sola fatturazione. Sono in grado, ad esempio, di mantenere tutti i propri affari sotto controllo, come veri e propri software gestionali.

Fatture, preventivi, proforma, note di credito, ricevute, ecc… Sono prodotte velocemente e con pochi semplici click. Tra le tante funzioni a disposizione anche quella di stimare entrate e uscite e i costi di gestione e amministrazione, sono valori aggiuntivi da tenere presente. Infine, anche la capacità di convertire i documenti, ad esempio convertendo un preventivo in una vera e propria fattura, è una caratteristica lodevole da ricercare e apprezzare in un programma ben fatto e funzionante.

Contributo Conai: cos’è e come cambia nel 2022

Il contributo CONAI corrisponde a una voce in fattura che fa riferimento ai costi di riciclo e gestione degli imballaggi. È un costo ripartito tra chi produce imballaggi e chi li utilizza. Ogni produttore e ogni utilizzatore d’imballi deve registrarsi con un preciso codice di riferimento al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). L’ente è privato, nato nel 1998 e non ha scopo di lucro, semplicemente si è fatto carico della gestione degli imballaggi, argomento molto sentito soprattutto negli ultimi anni vista la crisi climatica a cui stiamo assistendo.

La voce, presente in fattura, rientra nell’imponibile IVA e può variare a seconda del materiale usato per realizzare l’imballo, dal quale è determinato un tipo di smaltimento diverso.

Contributo CONAI: chi deve pagare?

I produttori e gli utilizzatori d’imballaggi sono tenuti a versare il contributo CONAI. Tra i produttori obbligati al pagamento troviamo:

  • chi produce i propri imballi per vendere i propri articoli
  • coloro che importano i materiali necessari alla fabbricazione degli imballi
  • i produttori di semilavorati utilizzati per la realizzazione degli imballi
  • importatori di semilavorati
  • chi produce imballi vuoti
  • importatori e rivenditori d’imballi vuoti

Tra gli utilizzatori d’imballaggi soggetti all’obbligo di pagamento del CONAI, troviamo:

  • Chi compra e utilizza imballi vuoti
  • Coloro che importano merci imballate
  • Autoproduttori – vale a dire tutti i soggetti che realizzano da soli i prodotti e gli imballi per le spedizioni
  • commercianti

Il valore del contributo varia in base al materiale usato per l’imballo e, di conseguenza, ai metodi necessari per smaltirlo.

Contributo ambientale CONAI: il valore del materiale

Contributo ambientale CONAI è, quindi, una forma di finanziamento con la quale l’ente CONAI sostiene gli oneri da pagare per raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti d’imballaggi. Il Decreto Legislativo n°152/06 stabilisce che il costo deve essere ripartito “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale d’imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

Contributo Conai

Il contributo cambia a seconda del materiale usato per l’imballaggio. La diversificazione contributiva per gli imballi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per quelli in carta, invece. È in vigore dal 1° gennaio 2019.

A oggi, 2022, i contributi richiesti sono:

Materiali/Fasce contributive                 Dal 1° gennaio 2022          Dal 1° luglio 2022

Acciaio                                                                 12,00 €/t                                           8,00 €/t

Alluminio                                                           10,00 €/t                                           7,00 €/t

Carta (suddivisa in 4 fasce)

1 (Base)                                                                 10,00 €/t                                           5,00 €/t

2 (CPL):                                                               30,00 €/t                                          25,00 €/t

3 (Compositi tipo C)                                         120,00 €/t                                         115,00 €/t

4 (Compositi tipo D)                                         250,00 €/t                                        245,00 €/t

Legno                                                                  9,00 € /t                                            9,00 €/t

Plastica (suddivisa in 4 fasce)

A1                                                                         104,00 €/t                                         60,00 €/t

A2                                                                         150,00 €/t                                        150,00 €/t

B1                                                                         149,00 €/t                                         20,00 €/t

B2                                                                         520,00 €/t                                        410,00 €/t

C                                                                           642,00 €/t                                        560,00 €/t

Plastica biodegradabile                           294,00 €/t                                       294,00 €/t

e compostabile

Vetro                                                                   33,00 €/t                                          29,00 €/t

 

Quindi peso e tipologia di materiale dell’imballo oggetto della prima cessione, sono i fattori che determinano il contributo da versare. In fattura, produttori e utilizzatori, devono, pertanto, indicare sempre la natura del materiale utilizzato e il peso complessivo degli imballi usati.

Addebito contributo CONAI in fattura

L’ente CONAI, quindi, fornisce sempre e solo il costo per tonnellata. Spetta a produttori e utilizzatori calcolarne la quantità e l’importo totale da dichiarare. In fattura devono essere presenti tutte le informazioni necessarie a stabilirne l’importo esatto. Non sempre e non tutte le unità possono però essere riconvertite facilmente in “tonnellate”. Quando accade è necessario indicare un secondo valore. Per farlo è possibile:

  • indicare le informazioni relativa al prodotto in questione in due righe separate
  • nella descrizione dei prodotti indicare il riferimento al contributo ambientale. Creare infine un’unica voce se il materiale è sempre lo stesso. Quando i materiali invece sono multipli, sulla medesima fattura è necessario creare voci separate per i singoli componenti.

Esiste poi il caso d’imballi compositi e imballaggi multimateriali. Per i primi il riferimento al contributo prende in considerazione il materiale presente in modo più preponderante rispetto agli altri. Per i secondi, invece, il contributo CONAI è calcolato in percentuale dei componenti stessi.

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

Con il passare del tempo sta diventando ogni volta più usuale, sia per convenienza che per legge, l’utilizzo della fatturazione elettronica. Quest’anno sembra che stia marcando un nuovo punto nella storia della e-fattura. Partendo dall’obbligo anche per i forfettari, come ne abbiamo già parlato in uno dei nostri ultimi articoli “Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio”, fino all’introduzione graduale in tutta l’Unione Europa. Infatti la Spagna e la Francia non sembrano molto lontane dalla situazione della nostra penisola. Nonostante il processo dell’internazionalizzazione della fatturazione elettronica richieda del tempo, ci sono dei paesi che stanno già aderendo a questa pratica. In effetti oggi parliamo della situazione di uno dei nostri vicini, o in altre parole, la fatturazione elettronica San Marino.

Le date da segnare

Le nuove norme definite sia dal decreto del 21 giugno 2021 che dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2021, danno inizio al regime transitorio. Dal prossimo 1° luglio lo scambio di fatture tra l’Italia e San Marino sarà unicamente telematico. Tuttavia dal 1° ottobre del 2021 fino al 1° luglio del 2022, ci sarà ancora l’opzione di effettuare fatture cartacee, rendendo quelle elettroniche strettamente facoltative.

Il decreto entrato in vigore il 1° ottobre 2021 è composta da 23 articoli, suddivisi in 7 titoli, dalle disposizioni generali fino alla cessione dei beni.

In ragione di ciò, abbiamo visionato e decomposto tutta l’informazione fondamentale, per portarla a voi nel modo più sintetico, chiaro e semplice possibile.

Fatturazione delle cessioni di beni verso San Marino

Dal 1° luglio 2022, tutte le fatture di cessioni di beni verso San Marino, dei soggetti passivi d’imposta nel territorio italiano, non potranno più essere emesse in formato cartaceo.

Il codice destinatario confermato da inserire in queste fatture è 2R4GTO8.

Fatturazione delle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia

Da San Marino verso l’Italia il percorso sarà completamente opposto. Questo significa che le fatture elettroniche emesse saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario sammarinese al Sistema di Interscambio(SdI) italiano. Gestito dal Sdl con un canale ad hoc.

Infine, anche se San Marino non sia uno stato integrante dell’Unione Europea, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non viene applicata la normativa prevista per le importazioni.

 

Fatturazione Elettronica San Marino: si avvicina l’obbligo

I controlli

Per la spedizione e ricezione delle fatture, fin dalla loro nascita sono state contraddistinte della loro sicurezza, dovuta in parte alla quantità di controlli (in maggior parte automatici) dei sistemi. E per quelle trasmesse da San Marino versi l’Italia e viceversa non si sono fatte eccezione. La procedura di revisione funziona in questo modo:

  1. Trasmissione del numero identificativo dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino;
  2. Verifica dell’assolvimento dell’imposta sull’importazione e delle validità della fattura;
  3. Comunicazione all’ufficio apposito dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatore italiano può verificare il risultato della procedura sopra elencata attraverso i servizi specializzati dell’Agenzia delle Entrate. Se dopo quattro mesi dall’emissione della fattura, l’ufficio di San Marino non ha ancora approvato la procedura, l’operatore italiano deve emettere una nota di variazione in aumento entro 30 giorni. Non si subiranno né sanzioni o né interessi per questa procedura. Queste regole hanno la stessa validità in caso dovesse essere effettuata la fatturazione in formato cartaceo.

Fattura Cartacea

Fino al 1° luglio 2022 sarà possibile emettere facoltativamente le fatture in formato cartaceo tra le due repubbliche (anche in modalità semplificata).

Se le condizioni per la detrazione di imposta si dovessero presentare, sarebbe possibile effettuarla anche sotto questa tipologia di fattura.

Modalità d’acquisto con o senza imposta

Esistono due modalità d’acquisto quelle con o senza imposta. Nel primo scenario è già stata versata l’IVA dal soggetto cedente sammarinese, invece nel secondo caso attraverso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) e la ricezione della fattura viene assolto al cessionario l’imposta sul valore aggiunto.

La fatturazione elettronica sta diventando ogni volta più indispensabile per facilitare la vita dei lavoratori di una azienda o attività, senza importare la grandezza di essa. FatturaPRO.click è nata per gestire in unica soluzione tutte le informazioni che la tua impresa tratta. La nostra natura è quella di migliorare, velocizzare e semplificare le attività quotidiane nel mondo del lavoro, dando spazio per gestire il tempo e le risorse nel migliore dei modi, garantendo sempre standard di sicurezza elevati. Noi di FatturaPRO.click siamo pronti ad assisterti in ogni step della tua inserzione nel futuro, che per noi è già diventato presente. Inizia il periodo di prova gratis cliccando qui.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

Se fai parte del regime forfettario e non emetti ancora i documenti in formato digitale FatturaPRO.click è la piattaforma giusta per te. Pensa in grande, pensa a quello che ti serve davvero ogni giorno. Cogli l’occasione, grazie a questa digitalizzazione che rende possibile ottenere in ogni momento le informazioni aggiornate che ti occorrono. 

Ad esempio quanto cubano i tuoi acquisti per:

  • capire se ti conviene ancora il regime forfettario
  • avere sempre sotto controllo chi ti deve dei soldi e quanto, 
  • valutare i rischi ed essere avvisato se qualcosa non va o un documento è stato scartato oppure non è stato recapitato.

Con noi oggi puoi:

  • automatizzare determinate attività: l’emissione di una fattura o di uno scontrino alla ricezione di un ordine e/o di un incasso, 
  • inviare solleciti, 
  • effettuare pagamenti alla scadenza.

Tutto questo grazie alla Fattura Elettronica di FatturaPRO.click, certo puoi farne tranquillamente a meno, ma sei davvero sicuro che sia la scelta giusta? Anche il tuo più diretto concorrente la pensa così? Aspetterai fino alla fine del periodo transitorio, oppure ti organizzerai diversamente?

Sappi che non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati. Serve, prima di tutto, lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e lo strumento adeguato per le tue esigenze: a quel punto risulterà una scelta naturale.

Manuale della conservazione digitale: perché è fondamentale?

Prima di tutto è giusto partire dalla definizione del concetto per poter parlarne adeguatamente. Riportando le parole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Manuale della conservazione digitale può essere definito come: “un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente: 

  • L’organizzazione; 
  • I soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi;
  • Il modello di funzionamento;
  • La descrizione del processo;
  • La descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate;
  • Le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione”.

Il manuale di conservazione è un documento di carattere obbligatorio in tutte le pubbliche amministrazioni

I principali documenti da reperire in caso in si volesse fare un approfondimento sulla tematica sono: 

  • Le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID a Maggio 2021 (entrate in vigore il 1° gennaio di questo anno).
  • Il Codice dell’amministrazione digitale.
  • I DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014.

Conservazione digitale: concetti chiave

Il documento sopra descritto ha lo scopo di garantire che nel momento della sua scrittura, le informazioni siano esatte e complete. Vediamo insieme quali caratteristiche deve avere: 

  • Completezza delle sue informazioni;
  • Veridicità dei dati e delle informazioni;
  • Comprensibilità del documento stesso;
  • Facile accesso dei documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale: a chi è rivolto e cosa non può mancare

Per una pubblica amministrazione tanto come un privato che conserva i documenti in forma telematica, questo documento è di carattere obbligatorio. La stesura del documento può essere fatta sia internamente che esternamente, nel secondo scenario sarà trascritto da un servizio di conservazione esterno. In ogni caso, in qualsiasi delle due modalità venga scritto, il manuale dovrà comunque sviluppare gli stessi punti:

  • Identificare le tipologie documentali trattate e i relativi metadati da associare;
  • Segnalare le modalità e le tempistiche di trasmissione dei pacchetti di versamento;
  • Elencare le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale

Chi si incarica della stesura del Manuale della conservazione digitale?

Il Manuale di Conservazione richiede delle competenze specifiche per poter scriverlo, perciò, la figura adatta per svolgere questa mansione è il Responsabile della Conservazione. Dovuto a questa ragione, il documento deve sempre essete redatto da un Responsabile della Conservazione professionale. Soprattutto quando si chiede una consulenza esterna.

Considerazioni

In conclusione questo documento fondamentale (e obbligatorio) per tutte le imprese, può essere visto come un caveau pieno di informazioni basilari relative a tutti i documenti trattati, con la descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel loro trattamento e la spiegazione di come questi vengono custoditi per garantirne la sicurezza, la veridicità e l’integrità.

Ti semplifichiamo la vita

Gestisco Italia insieme a FatturaPRO.click ha messo a punto una piattaforma che ti consente di gestire con un’unica soluzione tutte le informazioni che la tua impresa tratta, non limitandosi alla sola creazione e gestione dei documenti, ma garantendo elevati standard di sicurezza e tracciabilità delle informazioni, oltre a un’assistenza in caso di violazione, sollevando e supportando i suoi clienti nelle attività burocratiche e al mantenimento dei requisiti a cui si è tenuti per legge.

Fatturazione elettronica europea 2023

La graduale adozione di parte di ciascun paese europeo alla fatturazione elettronica ha dato, e sta dando, le basi per l’introduzione di un sistema che riesca a unificare l’e-fattura nel vecchio continente. Tutte le attività che in questo momento inviano e ricevono documenti dall’estero dovranno essere pronti per le nuove regole che entreranno in vigore, con ogni probabilità dalla fine di quest’anno.

Vediamo insieme perché la fatturazione europea potrebbe già comparire dall’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica: la visione a livello europeo

L’Italia è stata senza ombra di dubbio l’apripista della fatturazione elettronica. Paesi come Spagna, Francia, San Marino e Polonia stanno verso la stessa strada.

Entro il 2024 tutti questi paesi avranno introdotto la fatturazione elettronica B2B, B2G e B2C come obbligatoria.

In ogni caso l’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Fatturazione elettronica europea: le raccomandazione del Parlamento europeo

Nell’iniziativa 2020/2254(INL) del 28 settembre 2021 si sono aperte due raccomandazioni: la C1 e la C2. Nella prima si parla dell’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica entro il 2023 per tutta l’Unione Europea. Invece, nella seconda si parla di terminare il divario dell’IVA tra gli stati dell’Unione.

Secondo il Parlamento Europeo la Raccomandazione C1 avrebbe lo scopo di fare entrate in vigore l’e-fattura per tutti entro la fine di quest’anno. Questo per emettere fatture amministrate mediante sistemi gestiti dallo Stato o da certificati. Inoltre ci sarà una notevole riduzione dei costi conformità e dei rischi per le PMI (Piccole e Medie imprese).

Invece, per la Raccomandazione C2 si parla della riduzione del divario IVA tra stati dell’Unione. Quest è sostenuta dal rilancio dell’iniziativa del regime definitivo, l’estensione della piattaforma OSS da B2C a B2B e la segnalazione online dei dati per il commercio al di fuori dell’Unione. Tutte queste pratiche dovrebbero essere svolte tra il termine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fatturazione elettronica europea

Commissione Europea e IVA, lascia un commento

Fino al 5 maggio del 2022 è aperta una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea. Qui è possibile “lasciare il proprio contributo”.

Si può tranquillamente commentare a patto che si faccia parte di una di queste categorie: PMI, associazioni di categoria, delle piattaforme od operatori del commercio elettronico.

La situazione in Italia: addio all’esterometro

Come abbiamo menzionato nel nostro articolo delle novità della fattura elettronica del 2022, a partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro andrà nel dimenticatoio. Infatti per le operazioni effettuate verso i soggetti esteri, sarà sufficiente la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

Il codice destinatario dovrà essere valorizzato con sette X. Fare attenzione per i documenti per e verso San Marino. In questi casi bisogna scrivere 2R4GTO8 come codice destinatario (trovate un articolo con tutte le specifiche qui).

Per le operazioni ricevute dal 1° luglio dovrà essere emessa un’autofattura (di tipo TD16 per i prodotti, oppure di tipo TD17 per i servizi). Questa emissione non può superare il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Attendiamo il documento ufficiale dove ci sarà la data di partenza e le regole che ne conseguono, in modo da darvi tutte le indicazioni in merito alla fattura elettronica europea.

Il Formato: Peppol

Pan-European Public Procurement On-Line (Peppol) è uno standard non solo europeo ma ormai mondiale che rende possibile l’interoperabilità di tutti i tipi di dati.

A livello nazionale, lo standard Peppol è stato preso come riferimento nell’implementazione del Nodo Smistamento Ordini (NSO) del Servizio Sanitario Nazionale, previsto dalla legge di bilancio 2018.

Anche Italia le specifiche tecniche si basano quindi sul formato UBL-XML definito da OpenPeppol, promosso in Italia da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in qualità di Authority Peppol nazionale.

La fatturazione elettronica europea con FatturaPRO.click

FatturaPRO.click è anche un Access Point PEPPOL, con cui è possibile ricevere e inviare nel formato europeo UBL-XML, occupandosi di convertire in modo trasparente le fatture elettroniche nello standard richiesto.

Di fatto, per i nostri clienti e per i gestionali a noi collegati non cambierà assolutamente nulla, se non il fatto di dover indicare un codice Peppol invece di un codice destinatario SdI.

Già da diverso tempo tutti i piani Premium permettono di emettere un’autofattura per prodotti o servizi acquistati dall’estero e questo consente a tutti di assolvere agli obblighi di legge.

FatturaPRO.click sarà quindi assolutamente pronta ad accogliere le richieste dettate dalla normativa, ma soprattutto lo farà con la semplicità e la flessibilità che serve alle persone, siano esse artigiani, professionisti o imprese.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).

Codici IVA: cosa sono, quali sono e a cosa servono

Chi è alle prese ogni giorno con le fatture elettroniche conosce bene l’importanza della compilazione corretta del campo IVA. Il sistema contabile italiano ha ideato una serie di codici IVA per identificare, in modo univoco, ogni casistica, natura dell’operazione, o eventuale motivazione di non applicabilità dell’aliquota IVA. I codici IVA sono anche conosciuto come “codici natura” e identificano tutti i diversi aspetti dell’operazione:

Compilare una fattura elettronica richiede particolare attenzione a tutti i dettagli relativi all’IVA che devono essere obbligatoriamente comunicati ad Agenzia delle Entrate. Per semplificare le procedure, i software gestionali della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPRO.click, lo fanno quasi del tutto automaticamente, aiutando con suggerimenti e indicazioni durante la compilazione delle e-fatture.

Ogni documento deve quindi riportare l’indicazione dell’aliquota IVA e, qualora si trattassi di un’aliquota pari allo 0%, deve essere indicata la motivazione per la quale non è applicata l’imposta.

Codici IVA: struttura

I codici IVA hanno una struttura molto semplice. Sono sempre composti dalla lettera N che precede un numero. La lettera N è l’iniziale della parola “Natura” che indica appunto il codice di riferimento. Il numero invece classifica semplicemente la “natura” dell’operazione. Vediamo meglio nel dettaglio quanti e quali sono questi codici che tornano sempre molto utili in fase di compilazione di una fattura elettronica.

Codici IVA o Codici Natura: l’elenco completo

Escluso dalla base imponibile art.15                                                 N1       escluse ex art. 15

Codici IVA: NON SOGGETTI

Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)                       N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)               N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                     N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)          N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                N2.1    non soggette

Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                         N2.1    non soggette

Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                 N2.1    non soggette

Art. 38 c.5 DL  331/1993                                                                   N2.2    non soggette

Art.17 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972                                                       N2.2    non soggette

Art. 50 bis c.4 DL 331/1993                                                              N2.2    non soggette

Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972                                                          N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972                                                        N2.2    non soggette

Art.13 DPR 633/1972                                                                        N2.2    non soggette

Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)                             N2.2    non soggette

Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)   N2.2    non soggette

Art.26 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

DM 9/4/1993                                                                                     N2.2    non soggette

Art.26 bis L.196/1997                                                                        N2.2    non soggette

Art.8 c.35 L. 67/1988                                                                        N2.2    non soggette

Codici IVA: NON IMPONIBILI

Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972                                                          N3.6    non imponibili

Art. 8 bis DPR 633/1972                                                                    N3.4    non imponibili

Art.9 c.1 DPR 633/1972                                                                    N3.6    non imponibili

Non imp. art.72 DPR 633/1972                                                        N3.6    non imponibili

Art. 71 DPR 633/1972                                                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972                                   N3.1    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972                                          N3.5    non imponibili

Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972                                               N3.4    non imponibili

Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972                                                     N3.1    non imponibili

Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972                                                    N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93                                          N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93                                           N3.2    non imponibili

Non imp. art.41 DL 331/93                                                               N3.2    non imponibili

Non imp. art.58 c.1 DL 331/93                                                         N3.2    non imponibili

Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art.14 legge n. 49/1987                                                    N3.1    non imponibili

Codici IVA

Codici IVA: ESENTI

Esente art.10 DPR 633/1972                                                            N4       esenti

Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972                                           N4       esenti

Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972                                   N4       esenti

Esente art.10 n.18 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Esente art.10 n.19 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Codici IVA: NON ESPOSTA IN FATTURA

Art.36 DL n.41/1995              N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.1 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.5 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.6 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)      N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Codici IVA: INVERSIONE CONTABILE

Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/1972   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972           N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.5 DPR 633/1972                  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. b DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. c DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessioni di beni UE)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 ter acquisti UE DPR 633/1972 N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)          N6       inversione contabile (reverse charge)