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Principio di cassa: cos’è e come si gestisce in dichiarazione dei redditi

Nella determinazione del reddito, il principio di cassa assume un ruolo molto importante. È fondamentale nella dichiarazione dei redditi dei professionisti. Questi infatti in fase di dichiarazione annuale sono tenuti a verificare che i compensi dovuti per le prestazioni eseguite nel corso dell’anno, siano effettivamente incassati. Quindi il reddito dei professionisti è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Mentre le imprese applicano il principio di competenza economica, i professionisti si attengono a quello di cassa. Secondo quanto previsto da questo fondamento, al calcolo del reddito concorrono solo i compensi effettivamente incassati nell’arco dell’anno. Allo stesso modo, solo le spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, possono essere considerate e ritenute valide per la deduzione. In quest’ultimo caso comunque esistono diverse eccezioni, come ad esempio i canoni di leasing, oppure la quota del TFR. 

I problemi, se così si possono definire, possono sorgere quando i pagamenti delle prestazioni avvengono a fine, o a cavallo dell’anno, oppure quando i saldi sono eseguiti non in contanti, ma con altre modalità di pagamento.

Principio di cassa e pagamenti in contanti

Si tratta del caso più semplice relazionato al principio di cassa. Nonostante il pagamento in contanti oggi sia sempre meno incentivato dalle autorità, dal mercato e dagli strumenti a disposizione dei professionisti (come la fattura elettronica e lo scontrino elettronico), rimane comunque una tipologia di pagamento accettata. In questo caso i pagamenti in contanti si considerano eseguiti completamente nel momento in cui il denaro entra nelle disponibilità del professionista. Il momento del pagamento, quindi, coincide con quello dell’incasso.

Principio di cassa e pagamento con bonifico (bancario o postale)

Il secondo caso prevede il pagamento eseguito sotto forma di bonifico bancario/postale. In questo caso l’importo pagato al professionista concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo quando riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

Questo momento è individuato dalla così detta “data disponibile”. Quest’ultima indica la data dalla quale in poi il denaro è disponibile per essere utilizzato da parte del professionista. Vale solo e soltanto questa specifica data, mentre la data di valuta, la data di emissione ordine bonifico, oppure quella in cui la banca avvisa il cliente dell’accredito, non hanno alcuna rilevanza.

Qualche volta questa modalità di pagamento può dare vita a delle difficoltà. Questo avviene soprattutto quando il pagamento è eseguito a cavallo dell’anno fiscale. In altre parole il momento dell’incasso non coincide con quello utile per rilevare il periodo/mese in cui il soggetto che ha pagato, deve effettuare il versamento della ritenuta. Si tratta comunque di una problematica facilmente risolvibile. Infatti, in caso di verifiche e/o contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, è necessario portare come prova gli estratti conti bancari dai quali è possibile attestare la data di effettivo incasso.

Principio di cassa

Principio di cassa e pagamenti con carte di credito

Altro caso sempre più frequente. I compensi per le prestazioni/servizi al professionista sono saldati mediante carta di credito. In questo funziona un po’ come per i pagamenti con bonifico bancario. Per la determinazione del reddito da lavoro autonomo fa fede la data dalla quale l’importo ricevuto si rende disponibile sul proprio conto corrente. In materia Agenzia delle Entrate non ha mai rilasciato nulla di preciso e ufficiale, ma nella pratica il principio di cassa ha seguito le stesse indicazioni in essere per i pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario.

Assegni bancari e circolari

Per questa modalità di pagamento l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha stabilito, mediante la circolare n° 38/E/2010, che ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo, il pagamento è ritenuto concorsuale al momento in cui la somma di denaro si rende disponibile al professionista, cioè quando l’assegno è consegnato in mano al lavoratore. Quindi, un assegno che rappresenta un titolo di credito che si sostanzia al mento dell’ordine scritto, secondo il principio di cassa, si considera ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il titolo di credito è consegnato al ricevente. Non conta invece, in questo caso, che la data di versamento e incasso dell’assegno sia successiva a quella di ricezione.

Pagamento con Carte di debito

Sempre più diffuse, le carte di debito rappresentano una delle molteplici modalità attraverso le quali i professionisti ricevono i propri compensi. Al pari dei pagamenti con bonifici bancari/postali, in base al principio di cassa per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, la cifra si considera solo al momento in cui il denaro è reso disponibile sul conto corrente del ricevente.

 

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Dichiarazione IVA precompilata 2021: cos’è e come funziona

Dal primo gennaio 2021 è partita, in via sperimentale, l’iniziativa promossa da Agenzia delle Entrate(AdE) sulla dichiarazione IVA precompilata. Il sistema è stato ideato con lo scopo di semplificare al massimo le procedure a vantaggio dei contribuenti. È previsto che siano utilizzate tutte le informazioni utili ricavabili dalle fatture elettroniche, dalle operazioni transfrontaliere e dai corrispettivi telematici. Con tutti questi dati raccolti, in automatico, il sistema predisporrà le bozze dei Registri delle fatture emesse e ricevute.

La dichiarazione è precompilata e predisposta da AdE. Per tutte le operazioni IVA 2021 è messa a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA. Si tratta comunque di semplici “bozze”, che richiederanno la conferma da parte del contribuente (un po’ come già avviene per il modello 730 precompilato).

Dichiarazione IVA precompilata: le categorie dei soggetti interessati

Nell’articolo “Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti” previsto nella legge di bilancio del 2019, sono individuati i soggetti che possono usufruire della semplificazione fiscale attraverso la dichiarazione IVA precompilata. L’articolo prevede che tali soggetti siano individuati direttamente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In categoria rientrano imprese e società di piccole dimensioni, come artigiani, commercianti, professionisti e imprenditori individuali. Sono inoltre compresi anche chi svolgi attività d’impresa, arte o professione anche se solo per il periodo in cui l’attività stessa è iniziata, o per due anni successivi.

Il materiale messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate mette a disposizione una serie di bozze e documenti, tra cui:

  • Lipe – liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) con determinazione del saldo a debito o a credito per il periodo
  • Registri obbligatori – vale a dire registro fatture e registro acquisti. Questi saranno precompilati partendo dai dati rilevati dalle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
  • Dichiarazione IVA annuale – dichiarazione con cui è effettuato il calcolo IVA annuale (tenendo conto di ogni variabile: reverse charge, split payment, immediata o differita, ecc…).
  • Modelli F24 – questi servono per il versamento a saldo a debito o a credito della dichiarazione IVA.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA precompilata 2021: obiettivi

Lo scopo della dichiarazione IVA precompilata è quella di semplificare al massimo il rapporto tra contribuente e fisco. In questo modo si vuole ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale  ed elusione fiscale, puntando sull’aumento del tasso di adempimento spontaneo.

Questa iniziativa non è che l’ultima in casa del fisco italiano, adottata per le ragioni sopra citate. Insieme alla fatturazione elettronica, allo scontrino elettronico, alle semplificazioni previste per il calcolo degli acconti IRES, IRAP e IRPEF, nonché il modello 730 precompilato introdotto già  a partire dal 2015, il sistema si sta muovendo verso una digitalizzazione totale e una semplificazione di massa di ogni processo fiscale.

Fatture elettroniche e nuovi codici

A inizio 2021 sono entrati in vigori come obbligatori, alcuni nuovi codici relativi all’emissione e alla trasmissione delle fatture elettroniche. Questi codici sono stati introdotti da Agenzia delle Entrate per semplificare il processo di raccolta dati necessari ad AdE per creare le bozze delle dichiarazioni IVA precompilate. I codici infatti semplificano i procedimenti nei casi di reverse charge, fatture di vendita e note di credito.

Per quanto riguarda la fattura attiva (vendita) è obbligatoria la fatturazione e ciclo attivo. Per la fattura passiva invece diventerà obbligatorio il ciclo passivo da gennaio 2022. Di conseguenza le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021. Le novità introdotte porteranno all’eliminazione dell’esterometro a partire dal 20222. Per quanto riguarda invece il reverse charge estero, i nuovi codici permettono una gestione digitale del procedimento e non più solo cartacea. Infatti i codici TD17, TD18 e TD19 si possono usare adesso per il reverse charge relativo ai servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

Tornando all’IVA invece i nuovi codici introdotti danno la possibilità di gestire in modo più ampio le casistiche IVA. In questo modo è possibile precompilare la famosa dichiarazione IVA di cui parlavamo, in modo molto più completo e dettagliato. La nuova struttura del formato XML permette ad AdE di produrre automaticamente i registri IVA, le comunicazioni e la dichiarazione annuale IVA.

Integrazione e convalida registri IVA

Nel corso del mese successivo a quello di riferimento, dal quinto al quindicesimo giorno, il contribuente può:

  • Integrare il registro IVA – aggiungere tutti i dati eventualmente non presenti come, ad esempio, bollette doganali, operazioni con l’estero, fatture per prestazioni sanitarie, e le fatture cartacee, ecc.
  • Convalidare il registro IVA – il contribuente ha tempo per controllare e approvare i documenti prodotti da AdE rispettando le scadenze previste per la liquidazione periodica dell’IVA.

Ricevuta prestazione occasionale: come si compila e a cosa serve

Nell’articolo precedente abbiamo visto cos’è una quietanza di pagamento, chi la emette, chi la richiede e le principali differenze con una fattura elettronica. Oggi invece trattiamo della ricevuta prestazione occasionale, un documento che deve essere consegnato dal lavoratore che presta lavoro occasionale al proprio committente.

L’emissione e la compilazione di una ricevuta per prestazione occasionale, deve sottostare a precise regole. Regole che riguardano, ad esempio la ritenuta d’acconto, o l’eventuale marca da bollo. Dal punto di vista giuridico, la prestazione occasionale è stata normata dal Decreto Legislativo 81/2015 e dall’articolo 2222 del Codice Civile, che tratta del contratto d’opera.

Ricevuta prestazione occasionale: cos’è e come si compila

Chi svolge un lavoro occasionale per un altro privato, oppure per un’azienda, con rapporto non continuativo, non occorre aprire partita IVA. Senza partita IVA però non è possibile emettere fattura elettronica che attesti il lavoro svolto e il pagamento da incassare. Serve quindi un altro documento che certifichi la prestazione lavorativa e richieda al committente l’importo a saldo. In questo caso si emetterà una ricevuta prestazione occasionale.

Affinché questo documento possa essere ritenuto valido deve contenere dei dati precisi:

  1. Dati del prestatore del lavoro occasionale (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc…)
  2. Generalità del committente (vale a dire tutti i dati della persona fisica, piuttosto che quelli dell’azienda)
  3. Compenso pagato:
    • Importo lordo
    • Ritenuta d’acconto del 20% sul totale
    • Somma netta percepita effettivamente
  1. Descrizione dell’attività svolta
  2. Data
  3. Numero progressivo della ricevuta e se verrà prestato in futuro altri servizi alla stessa azienda
  4. Firma
  5. Riferimenti alla normativa nel caso di esenzione dall’IVA per prestazione occasionale (articolo 5 del DPR 633/72) e in caso di assoggettamento alla ritenuta d’acconto (articolo 25 del DPR 633/72)
  6. firma del prestatore
  7. eventuale marca da bollo se il valore della prestazione è superiore a 77,46 euro.

È possibile ricorrere alla ricevuta per prestazioni occasionali solo se la prestazione lavorativa è veramente “occasionale” e non continuativa. È imposta una soglia massima annuale pari a 5000 €.

Ricevuta prestazione occasionale

Ritenuta d’acconto e marca da bollo

Quando si compila una ricevuta per prestazione occasionale si rende necessario fare attenzione al soggetto al quale è stato prestato servizio. Se il committente ha partita IVA, infatti, il creditore dovrà obbligatoriamente versare la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo in qualità di sostituto d’imposta.

Tale versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla data della ricevuta per prestazione occasionale.

Se invece il committente è un altro privato, il compenso dovuto non è soggetto a ritenuta d’acconto e quindi deve essere versato l’importo complessivo del compenso pattuito.

Per ricevute di importo superiore ai 77,47 euro, è poi necessario ricordarsi di versare la marca da bollo da 2€.

Se il lavoratore che presenta ricevute per prestazioni occasionali, dovesse, nell’anno, superare i 5000 , dovrà obbligatoriamente iscriversi alla Gestione Separata presso l’INPS. Infatti, per importi superiori a tale cifra, diventa obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali.

Lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale è una particolare tipologia di prestazione a carattere sporadico, non stabile, derivato dalla cessione di un’opera, o di un dato servizio, da parte di un soggetto nei confronti di un committente.

Il vantaggio del lavoro autonomo occasionale e delle relative ricevute, è che non è necessario aprire una partita IVA. Basta però ricordarsi di pagare la ritenuta d’acconto, dove necessario. Per essere definito tale, il lavoro occasionale non deve:

  • avere durata continuativa nel tempo, oppure abituale
  • avere alcun tipo di coordinamento da parte del committente
  • possedere vincolo di subordinazione

Inoltre la prestazione da eseguire deve essere svolta in autonomia da parte del prestatore, senza vincoli di tempo e/o modalità di esecuzione. Questo significa che il prestatore deve essere libero di svolgere l’attività richiesta, quando e come vuole, in piena libertà decisionale.

Quietanza di pagamento: cos’è e come funziona

Imprese e professionisti per giustificare acquisti e transazioni, emettono fatture elettroniche. A volte però è necessario che un privato debba presentare fattura a un’impresa. In questo caso non è necessario aprire o avere una partita IVA, perché basterà servirsi di una quietanza di pagamento.

Quietanza di pagamento: certificazione di avvenuto pagamento

La quietanza di pagamento è un documento scritto che attesa che un credito ha ricevuto quanto dovuto dal debitore. Si tratta di una prova documentale precostituita. Il debitore che ha provveduto a saldare il debito, ha il diritto, quando ne fa esplicita richiesta, a ottenere obbligatoriamente la quietanza di pagamento. In questo caso l’attestazione di pagamento deve riportare la tipologia di prestazione eseguita e l’obbligazione a cui si riferisce.

La quietanza è un documento indispensabile per evitare eventuali contestazioni future. Questa può essere richiesta, ad esempio, alla ricezione di merce e del relativo pagamento. È buona norma in questo caso richiederne l’emissione del documento, in modo tale che la consegna e il pagamento siano certificati per scritto.

In pratica è un documento utilizzato dai creditori, e richiesto dai debitori, con il quale si certifica il saldo del debito. È uno strumento che può essere utilizzato anche dai privati, tra privati e privati e aziende.

Quietanza di pagamento: il contenuto

Affinché questo documento sia valido, anche ai fini giuridici, è necessario che contenga una serie di dati obbligatori:

  1. Dati dei soggetti coinvolti (creditore e debitore)
  2. Importo saldato
  3. Causale di compilazione (deve cioè essere spiegato, in maniera esaustiva, il motivo per cui la quietanza è stata compilata)
  4. Data di emissione
  5. Firma del creditore (o quietanzante)

In caso di mancanza di data o causale, la quietanza rimane comunque sempre valida. Tutti gli altri elementi invece devono essere obbligatoriamente presenti, se si vuole ritenere valida la quietanza. Spesso il documento è fatto firmare da entrambe le parti (debitore e creditore). La quietanza deve essere rilasciata sempre e comunque in forma scritta, sia come atto pubblico, che scrittura privata. Solitamente si tratta di atti nominativi e numerati.

Quietanza a saldo

Si tratta di una particolare tipologia di quietanza. È una dichiarazione da parte del creditore che afferma di non avere più nulla pretendere dal debitore, in quanto questi ha saldato tutti i crediti pendenti.

Quietanza di pagamento

 

Ne sono un esempio anche le dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro. In queste certificazioni i lavoratori dichiarano di aver ricevuto dall’ex datore di lavoro ogni pagamento spettante e di non avere più nulla da pretendere.

“Pagato”

La famosa scritta “pagato” su fatture, bolle e ricevute, non ha alcun valore giuridico. Tra le altre cose, la dicitura “pagato” potrebbe anche intendersi quale pagamento parziale del dovuto e può quindi essere oggetto di contestazioni future da parte del creditore. Affinché l’atto sia valido giuridicamente, deve riportare la scritta “per quietanza” e non deve mai mancare la firma del creditore.

In caso di contestazione, non è ammissibile la prova per testimoni, che vogliano smentire in qualche modo il contenuto della quietanza. Questa infatti è impugnabile solo ed esclusivamente quando, chi ha sottoscritto il documento, voglia dimostrarlo di averlo fatto spinto da atti violenti, o per un errore di fatto. Tale errore deve però essere “scusabile”. Questo significa che deve essere inteso come errore tale per il quale, un qualunque uomo medio, sarebbe caduto in inganno date le eventuali circostanze di tempo, modo e luogo in cui l’errore stesso è avvenuto.

Fattura elettronica e quietanza di pagamento

Si tratta di due documenti molto simili tra loro, ma non sono la stessa cosa. La differenza risiede nel fatto che, chi emette quietanza di pagamento, non possiede partita IVA. In questo modo non deve nemmeno indicare l’IVA applicabile alla transazione relativa a un determinato bene e/o servizio.

Altra differenza è la numerazione. Nelle fatture elettroniche la numerazione progressiva è obbligatoria, mentre nelle quietanze è opzionale. Anche la causale, come abbiamo visto, è opzionale, meglio che ci sia, ma non è necessario che debba essere particolareggiata, come invece è necessario nella fatturazione elettronica.

Lavoro dipendente e partita Iva: è possibile contemporaneamente?

Molti si sono chiesti e si continuano a domandare se sia possibile svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente di una società e avere una partita IVA attiva. Per rispondere in modo esaustivo a questa domanda è importante conoscere bene e a fondo le regole che disciplinano i due diversi rapporti di lavoro, gli aspetti giuridici, quelli fiscali e previdenziali coinvolti.

La prima distinzione da fare è tra dipendenti pubblici e privati, in quanto le regole che disciplinano queste realtà sono assai diverse. Di ogni aspetto è importante conoscere ogni aspetto giuridico, fiscale e previdenziale.

Lavoro dipendente privato e partita IVA

I lavoratori dipendenti nel settore privato possono tranquillamente avere una partita IVA ed esercitare liberamente un’attività professionale propria o d’impresa. L’importante è che non vi sia concorrenza tra le due attività svolte.

A regolare l’aspetto giuridico in questa situazione ci pensa l’articolo 2105 del codice civile, che cita:

“prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”

Si tratta dell’obbligo di fedeltà che, quando e se viene a mancare, rende possibile per il datore di lavoro licenziare per giusta causa il dipendente.

Il dipendente non è comunque obbligato ad avvisare della propria partita IVA, il proprio datore di lavoro. È comunque consigliato farlo.

Lavoro dipendente pubblico e partita IVA

Chi è dipendente pubblico è obbligato per legge a prestare servizio in esclusiva all’Amministrazione da cui dipende. Questa è la regola generale a cui però sono applicate delle eccezioni. Esistono infatti alcuni regimi speciali che possono fare sia l’uno che l’altro. Ne sono un esempio i docenti che possono tranquillamente svolgere la loro professione. Altra eccezione è costituita dai dipendenti pubblici part time a orario di lavoro inferiore al 50%.

I dipendenti pubblici full time che vogliono avere una propria partita IVA rischiano il licenziamento, o la decadenza dall’impiego. In alcuni casi la Pubblica Amministrazione (PA) può richiedere ai propri dipendenti full time di svolgere funzioni e incarichi di diversa natura. In questo caso però è richiesto solo al verificarsi di determinate condizioni:

  1. temporaneità d’incarico
  2. occasionalità di lavoro
  3. assenza di conflitto di interessi
  4. compatibilità con l’impiego principale svolto per la PA.

Lavoro dipendente

 

I part time al 50% possono essere contemporaneamente dipendenti PA e svolgere una propria attività con partita IVA. Basta che l’attività non sia in contrasto con la PA e che non venga svolta con alta Pubblica amministrazione.

I dipendenti pubblici di PA con orario inferiore al 50% e iscritti ad albi professionali, non possono lavorare con e per conto di altre PA.

Lavoro dipendente e partita IVA

Fiscalmente non sussiste alcun problema alla coesistenza di redditi da lavoratore dipendente e redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In tutti i casi quello che importa è dichiarare sempre e comunque ogni reddito percepito.

I lavoratori dipendenti possono presentare dichiarazione dei redditi usando gli appositi modelli 730. Chi invece svolge entrambe le attività dovrà presentare l’Unico.

Chi volesse accedere al regime forfettario non possono farlo chi nell’anno precedente ha percepito un reddito superiore a 30.000€ derivante da lavoro dipendente e non.

Contributi e pensione

Per quanto riguarda invece il punto di vista previdenziale, occorre fare distinzione tra attività d’impresa o lavoro autonomo.

Nel primo caso infatti il contribuente deve iscriversi alla gestione IVS (artigiani e commercianti). Questo però se e solo se l’attività come dipendente non costituisca l’attività prevalente (tempo e reddito), perché in questo caso non è necessaria l’iscrizione e il relativo versamento dei contributi.

Nel secondo caso invece, quello che prevede lo svolgimento di lavoro autonomo, è necessaria l’iscrizione alla Gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi, con applicazione di aliquote ridotte. I lavoratori autonomi iscritti a un albo professionale possono non iscriversi alla relativa cassa.

Responsabilità del commercialista: chi paga se sbaglia?

Il rapporto tra un dottore commercialista e un cliente, è uno dei più importanti e delicati che possano esistere nel mondo del business. I dottori commercialisti, così come gli esperti contabili, hanno delle responsabilità nei confronti dei propri clienti. Responsabilità che riguarda la consulenza prestata e le attività svolte in favore della propria clientela. In Italia questa materia è addirittura oggetto di normativa. La responsabilità del commercialista si configura quando il professionista, volontariamente o involontariamente non si attiene alla diligenza professionale.

L’attività del commercialista rientra nell’ambito delle professioni intellettuali. Il rapporto che si instaura tra commercialista e cliente è ritenuto un contratto d’opera intellettuale ed è disciplinato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.

Alla base di questo rapporto non c’è l’obbligo da parte del commercialista di raggiungere l’obiettivo voluto dal cliente, c’è invece l’impegno a prestare diligentemente la propria opera. Questo significa che il commercialista deve adoperarsi al meglio per prestare la propria opera. Opera che assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Responsabilità del commercialista: art. 1176 comma 2 del Codice Civile

L’articolo 1176 comma 2 del Codice Civile cita:

 “…  Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

Questo significa che, quando il commercialista è chiamato ad esercitare la propria professione, deve farlo applicando e utilizzando una diligenza pari o superiore a quella ritenuta standard per l’adempimento delle sue mansioni. In caso contrario potrebbe essere ritenuto responsabile per negligenza e, di conseguenza, condannato all’eventuale risarcimento del danno causato.

Nello svolgere la propria attività il commercialista deve usare lealtà, correttezza e competenza. Deve inoltre rispettare la legge e il codice deontologico della propria categoria professionale. Non può e non deve accettare incarichi se le proprie competenze non sono all’altezza del compito da svolgere. È obbligato ad informare i propri clienti sulle varie difficoltà e i rischi che l’attività svolta comporta. Infine deve svolgere l’incarico con cura e perizia professionale.

I limiti della propria competenza

Una sentenza della Corte di Cassazione, per l’esattezza la n°13007 del 23 giugno 2016, ha stabilito un’importante caratteristica affinché un commercialista possa ritenersi e definirsi “diligente” e, di conseguenza, esente da responsabilità. La sentenza ha stabilito che il professionista deve sempre e comunque dichiarare al cliente la propria competenza tecnica. In altre parole la responsabilità del commercialista dipende anche dal riconoscimento delle proprie capacità. Se non si ritiene in grado di soddisfare una specifica richiesta di un cliente, deve comunicarglielo e consigliargli di rivolgersi ad altro professionista.

Nella sentenza della Corte di Cassazione n°11213 del 9 maggio del 2017, il tribunale stabilì:

“la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato”.

Da parte sua invece il professionista, per uscire indenne dalla responsabilità, ha l’onere di provare di aver adempiuto ai propri obblighi rispettando gli standard di diligenza che la norma prevede ed impone.

Responsabilità del commercialista

Conclusioni

Tirando le somme è quindi possibile affermare che un dottore commercialista non è obbligato a ottenere il risultato richiesto dal cliente, è invece obbligato a svolgere la propria attività diligentemente secondo il proprio mandato. Successivamente all’esecuzione dello stesso è altresì obbligato a svolgere tutte le attività conseguenti e connesse affinché sia preservata l’utilità della prestazione svolta nell’interesse del cliente.

È inoltre obbligato a valutare oggettivamente le proprie competenze tecniche specifiche in funzione delle richieste inoltrate. Questo significa che è obbligato a consigliare il cliente a rivolgersi ad altro professionista nel caso non sia in grado di assolvere alle necessità richieste dal cliente.

Responsabilità del commercialista per la consulenza fiscale

Per quanto riguarda invece la responsabilità del commercialista in ambito di consulenza fiscale e ricorsi tributari, vanno distinti:

  1. danno risarcibile
  2. nesso causale tra condotta del professionista e danno subito.

Si tratta di materia delicata e di un settore piuttosto border line. Per danno risarcibile di norma si intendono i maggiori oneri che il cliente è costretto a sostenere. Oneri nei confronti dell’amministrazione finanziaria come conseguenza di uno o più errori commessi dal dottore commercialista. In altre parole il danno risarcibile è quantificabile nelle sanzioni e negli interessi dovuti sulle imposte non versate.

Per quanto riguarda invece il “nesso causale” per un’errata e/o mancata impugnazione di un accertamento fiscale, questa è stimabile solo a seguito di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso.

Auto aziendale e deducibilità: leasing, noleggio o acquisto cosa conviene e perchè

Nell’articolo precedente “Deducibilità e detraibilità: cosa sono e quali sono le principali differenze” abbiamo visto le differenze tra deducibilità e detraibilità. In merito a quest’argomento, è spesso oggetto di discussione la deducibilità dell’auto aziendale.

La domanda, che più di ogni altra, cerca risposta, è quale sia la forma maggiormente conveniente, dal punto di vista fiscale, quando si tratta di auto aziendale: acquisto, leasing o noleggio.

Auto aziendale: che cos’è

L’auto aziendale è quella destinata ai dipendenti di una società, oppure utilizzate per fini aziendali. Per essere definite tali devono rispondere a una serie di caratteristiche. Devono, ad esempio, avere meno di 24 mesi di vita e meno di 30,000 km. L’auto aziendale può essere assegnata al dipendente per uso strumentale, oppure promiscuo.

Nel primo caso, l’unico soggetto che può guidarla sarà il dipendente a cui è stata assegnata. Nel secondo caso invece può essere guidata anche dai familiari del lavoratore assegnatario. Se l’auto aziendale è inquadrata come “autocarro” per il trasporto di merci, a bordo vi possono salire esclusivamente gli appartenenti alla società addetti al trasporto e al carico/scarico della merce.

Se la disponibilità dell’auto aziendale data al dipendente è superiore a 30 giorni, il nominativo deve essere comunicato alla Motorizzazione (questo perché non è intestatario del veicolo). É prevista anche una sanzione amministrativa per chi non comunica il nominativo, pari a 705€, più il ritiro della carta di circolazione.

Se l’auto aziendale non è assegnata per uso privato, allora non è tassata, o è tassata solo parzialmente.

Auto aziendale: acquisto e deducibilità

La deducibilità dell’auto aziendale è stabilita nell’articolo 164 comma 1 lett. b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’articolo prevede una doppia limitazione:

  • La deducibilità è ridotta nella misura del 20%
  • È riconosciuto un limite al valore fiscale del mezzo.

Nel caso di acquisto diretto dell’auto aziendale la legge prevede un limite al valore fiscalmente riconosciuto, diverso a seconda della tipologia di auto aziendale:

  • 18.075,99 € per le autovetture e gli autocaravan
  • 4.131,66 € per i motocicli
  • 2.065,82 € per i ciclomotori

Nel primo caso quindi la deducibilità massima per l’auto aziendale è di € 3.615,20.

Auto Aziendale in Leasing: cos’è e come funziona la deducibilità

Il leasing è una forma contrattuale di locazione, nella quale una società concedente, mette a disposizione di un cliente utilizzatore, un bene mobile e/o immobile. Il bene deve essere strumentale all’attività dell’utilizzatore, che dovrà corrispondere un canone periodico per usufruire del bene.

Nel caso di un’auto aziendale, il leasing non può durare meno di 48 mesi, alla fine dei quali l’utilizzatore può esercitare il diritto di riscatto del bene.

In alcuni casi il leasing finanziario comprende anche assicurazione e manutenzione dell’auto. I servizi accessori sono validi per tutta la durata del contratto. L’articolo 102 comma 7 del Tuir prevede le condizioni di deducibilità nel caso di acquisto di un veicolo in leasing.

I contratti in leasing stipulati prima dal 29 aprile 2012 prevedono un canone di competenza annua calcolato in base al coefficiente di ammortamento stabilito per quel determinato bene.

Il canone deducibile è calcolato in base al rapporto tra il costo massimo fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto sostenuto dall’utilizzatore. A questo è poi applicata la percentuale di deducibilità del 20% prevista dalla legge.

Auto aziendale

Auto aziendale e noleggio a lungo termine: caratteristiche e deducibilità

I professionisti e i possessori di partita IVA conoscono molto bene il noleggio a lungo termine. Le aziende e i regolari possessori di partita IVA possono stipulare contratti di noleggio a lungo termine. Oggi però questa possibilità è data anche ai privati, titolari di semplice codice fiscale.

Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone mensile fisso, per un determinato lasso di tempo e per una percorrenza complessiva da effettuarsi con il veicolo. Il canone è una somma stabilita contrattualmente dalle due parti che comprende tutti gli oneri connessi all’uso del veicolo: imposta di circolazione, bollo, assicurazione, Kasko, manutenzione ordinaria compresi cambio pneumatici, ecc… In caso di danneggiamento o guasto dell’autovettura all’utilizzatore deve essere sempre messa a disposizione da parte della società di noleggio, un’autovettura sostitutiva.

Il periodo di noleggio può variare dai 24 ai 48 mesi e le percorrenze possono arrivare anche a 80,000 km. Terminato il periodo prestabilito dal contratto, l’auto aziendale può essere riscattata dall’utilizzatore. Il prezzo è quello prefissato da entrambi le parti.

Da un punto di vista fiscale la legge prevede che i canoni di noleggio siano deducibili entro certi limiti. Il costo del canone del noleggio per le autovetture, sono deducibili fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno. Per i contratti “full service” il limite di costo previsto per i canoni di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.

Numero Rea: la banca dati di un’impresa

Aprire una nuova partita IVA significa doversi scontrare con un’intrigata burocrazia fiscale. Tra le tante cose di cui doversi occupare troviamo, ad esempio, la scelta della sede legale, l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’apertura di un conto corrente bancario aziendale, ecc. La burocrazia italiana è poi ricca di termini e codici alquanto particolari e molto spesso misteriosi, soprattutto per chi non ha mai avuto a che fare con questo “demone”. Uno di questi è il Numero Rea, acronimo di Repertorio economico amministrativo.

Numero Rea: che cos’è e cosa rappresenta

Il numero Rea è il Repertorio economico amministrativo di un’impresa. In altre parole è una banca dati nella quale sono raccolte una serie di informazioni di tipo amministrativo ed economico delle aziende. Si tratta di una sorta di integrazione al Registro Imprese.

Il numero Rea è composto da sei numeri, più il codice della provincia/camera di commercio che lo ha assegnato. Il codice serve a identificare in modo univoco un’impresa all’interno del Repertorio Economico amministrativo. La REA è quindi un archivio integrativo e separato al Registro delle Imprese. Contiene ogni sorta di informazione e dato fiscale, economico, amministrativo e statistico raccolto dalle Camere di Commercio. I dati sono relativi a tutti i soggetti obbligati o meno a iscriversi al Registro delle Imprese (RI).

La REA registra tutti i dati relativi a:

  1. apertura attività
  2. modifica attività
  3. sospensione o cessazione di un’impresa
  4. apertura, modifica o cessazione di unità locali
  5. nomina e cessazione di responsabili tecnici
  6. indicazione delle attività prevalenti svolte
  7. variazioni di residenza di soci e amministratori
  8. ecc…

Numero Rea e Numero Registro Imprese

Non sono la stessa cosa. A un’attività iscritta al Registro delle Imprese è assegnato un numero registro imprese nazionale. Questo è quindi composto dal codice fiscale dell’impresa, che è a sua volta assegnato dalla Camera di Commercio del comune presso la quale ha sede legale l’attività. La stessa azienda però può ricevere più numeri REA, uno per ciascuna provincia in cui l’attività ha le sedi locali, più uno per quella dove si trova la sede legale.

Iscrivendosi al Registro delle Imprese, si ottiene automaticamente la registrazione al Repertorio Economico Amministrativo e il numero REA stesso.

Numero Rea

I soggetti che devono iscriversi al REA

Abbiamo detto che i soggetti che si iscrivono al Registro delle Imprese ottengono automaticamente la registrazione al REA e il relativo numero. Gli altri soggetti che devono iscriversi per ottenere il numero REA sono:

  • Associazione
  • Fondazioni
  • Comitati
  • Enti non societari che esercitano attività commerciale e/o agricola, non come attività principale
  • Imprese con sede principale all’estero e con unità locali in Italia.
  • Imprenditori individuali commerciali non piccoli
  • Tutte le società, tranne quelle semplici, anche se non svolgono attività commerciale
  • Enti pubblici che svolgono attività commerciali

Numero Rea e Visura camerale

Il numero REA è consultabile sulle visure camerali. La visura camerale è un documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, sia essa individuale, piuttosto che collettiva. Quindi qualunque impresa iscritta presso Camere di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato ed dell’agricoltura.

Le visure possono essere ordinarie, oppure storiche. Per verificare il numero REA basta richiedere una visura ordinaria, in questa sono presenti i seguenti dati aziendali:

  • Dati anagrafici
  • Partita IVA
  • Data di costituzione
  • Natura giuridica
  • Codice REA
  • E-mail certificata
  • Stato dell’attività
  • Capitale sociale
  • Numero di dipendenti
  • Partecipazioni in altre società
  • Amministratori
  • Soci e loro cariche

La visura camerale può essere pertanto richiesta registrandosi online sul sito del Registro delle Imprese, alla Camera di Commercio, oppure semplicemente rivolgendosi a un professionista accreditato che ha accesso ai dati camerali.

Anagrafe tributaria: banca dati della fiscalità italiana

Quando abbiamo parlato del risparmiometro, è stato fatto cenno all’anagrafe tributaria. Il riferimento è stato necessario in virtù del fatto che i dati raccolti dagli istituti bancari e dai mediatori finanziari, devono, per legge, essere trasmessi direttamente all’anagrafe tributaria. Ma che cos’è effettivamente l’anagrafe tributaria? E qual è il ruolo che svolge nel quadro fiscale generale dell’Italia?

Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 605, nasce l’anagrafe tributaria. Si tratta di una baca dati utilizzata per la raccolta e l’elaborazione relativi alla fiscalità di tutti i contribuenti italiani. Cerchiamo quindi di capire meglio come funziona e quale il suo obiettivo.

Anagrafe tributaria: che cos’è e come funziona

L’amministrazione finanziaria in Italia, utilizza dati proveniente dall’anagrafe tributaria. I dati sono raccolti grazie alle denunce e alle dichiarazioni dei redditi dai soggetti d’imposta e dagli accertamenti effettuati. Qui sono inoltre raccolte tutte le informazioni, le notizie e i dati ritenuti importanti per scopi tributari.

Ogni informazione contenuta nell’anagrafe tributaria corrisponde a una operazione, nonché a un soggetto. Il soggetto può essere una persona fisica, una persona giuridica, una società, un’associazione, o un’organizzazione di persone o di beni prive di personalità giuridica. Ogni soggetto è identificato tramite Codice Fiscale o Partita IVA. L’insieme di tutti i dati forma il complesso dell’archivio anagrafico dei codici fiscali e delle partite IVA.

Provenienza del flusso dei dati

I dati che arricchiscono il database dell’anagrafe tributaria sono raccolti da diverse fonti:

  1. denunce e dichiarazione dei redditi dai soggetti d’imposta e accertamenti fiscali ex articolo1 del DPR 605/1973;
  2. dichiarazioni fiscali annuali dei redditi e dell’IVA dei contribuenti (ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, ma anche dalle comunicazioni ex l. 311/2004 e dal d.l. 223/2006);
  3. comunicazioni obbligatorie (come ad esempio utenze elettriche, telefoniche, assicurazioni, contenziosi tributari, contratti immobiliari registrati, contratti d’affitto, proprietà immobiliari, proprietà di azioni e partecipazioni in società, ecc…);
  4. segnalazioni di dati, aggiornamenti e notizie da parte dei comuni.

L’Anagrafe Tributaria è gestita prevalentemente da Agenzia delle Entrate (AdE) che si occupa dell’acquisizione, della conservazione e degli eventuali aggiornamenti di tutti i dati.

A cosa serve l’Anagrafe Tributaria

L’Anagrafe Tributaria è quindi la più grande banca dati fiscali di cui dispone il Fisco. Una ricca e potente fonte informativa anagrafica, finanziaria e fiscale (vale a dire della capacità contributiva di ciascun soggetto). L’Anagrafe svolge inoltre un ruolo di valutazione dei rischi ed è un valido strumento per ogni attività svolta dalle amministrazioni finanziarie. Senza contare che svolge un ruolo essenziale nell’accertamento e nel controllo finanziario finalizzato al contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale.

Anagrafe tributaria

Come se tutto questo non fosse già sufficiente di per se, l’Anagrafe Tributaria ha lo scopo di contrastare il riciclaggio, la criminalità organizzata, il finanziamento al terrorismo internazionale, le frodi contro l’Unione Europea e in materia doganale e il traffico internazionale di stupefacenti.

Come sono utilizzati i dati contenuti nell’Anagrafe

Tutti i dati contenuti all’anagrafe tributaria possono essere utilizzati per:

  • il controllo cartolare della dichiarazione fiscale
  • accertamenti
  • verifiche
  • accessi
  • ispezioni
  • attività di riscossione coattiva e sanzionatoria
  • anali del rischio

In particolare l’analisi del rischio è svolta a discrezione dell’amministrazione e consiste nel calcolo della capacità contributiva di ciascun soggetto fiscale. Da questa analisi preliminare, seguono poi ulteriori verifiche portate avanti da enti e organi territorialmente competenti.

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, per effettuare i dovuti controlli e accertamenti, si avvalgono anche di un’altra serie di dati, conservati presso l’Anagrafe Tributaria. Ci riferiamo a tutti i dati relativi alle partite IVA, il redditometro, l’esterometro, rapporti finanziari (come ad esempio i conti correnti con tutti i dati a essi collegati), il risparmiometro, l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri e la fatturazione elettronica.

Tutte le attività di controllo svolte, si basano su un accurato incrocio e studio dei dati e delle informazioni provenienti dalle diverse fonti, che vanno ad alimentare la banca dati dell’anagrafe.

Il sistema interno

Il sistema centrale dell’anagrafe è basato su quattro diversi mainframe. La memorizzazione dei dati è stata affidata a una Storage Area Network, una rete ad velocità di trasmissione. Mentre la storicizzazione dei dati è realizzata da una Tape Area Network.

Domicilio digitale: cos’è, come funziona e a cosa serve

Il domicilio digitale è l’indirizzo al quale sono inviate le notifiche previste dalla legge ai fini tributari ed indica la competenza dei vari uffici tributari. Il concetto è stato introdotto dalla legge Semplificazioni, che ha previsto l’obbligo del domicilio digitale per aziende e professionisti a partire dal primo ottobre. Al momento però questa operazione si è tradotta solamente nell’avere una PEC personale e ad aver fissato delle sanzioni. Si tratta comunque di un primo importante passo compiuto verso l’obbligo per tutti i cittadini, che prima o poi saranno iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

Con il domicilio digitale le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione (PA) saranno più facile. Oggi ancora limitate alla casella di posta cartacea, in futuro saranno gestite interamente online. Con il decreto Semplificazioni è stato stabilito che aziende e professionisti devono quindi comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale. I professionisti invece devono comunicarlo all’ordine o al collegio al quale sono iscritti.

A oggi avere un domicilio digitale significa solamente avere l’obbligo di avere una PEC aziendale. Questo era già obbligatorio, ma non erano previste sanzioni per chi ancora non avesse provveduto ad averla. Il nuovo decreto invece modifica la dicitura di “PEC” a “domicilio digitale” e prevede delle integrazioni sanzionatorie.

Domicilio digitale: la definizione

Quindi oggi il domicilio digitale è, a tutti gli effetti, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Questa serve a individuare un luogo virtuale dove sono inviate comunicazioni di natura giuridica, da parte di PA, professionisti, o aziende. Adesso esiste e vale anche per i privati. Non corrisponde a un indirizzo fisico, ma è composto da nome.cognome@gestorepec.it

Questo significa che adesso, qualunque sia la posizione fisica di un soggetto, gli saranno potute recapitare comunicazioni dalle PA. La PEC fa risparmiare tempo e denaro. Inoltre è matematica la certezza di ricevere e/o comunicazioni importanti.

Domicilio digitale: come fare per dichiararlo

Chi già possiede una PEC, ha in automatico il domicilio digitale. Imprese e aziende hanno già comunicato il proprio indirizzo PEC come disposto dal Decreto Legge 179/2012 e dalla Legge 2/2009.

I professionisti che ancora oggi, purtroppo non utilizzano regolarmente o che non hanno ancora una PEC valida, però sono ancora circa 1,7 milioni. Pertanto, tutti questi freelance, che ancora non hanno PEC, riceveranno delle sanzioni e gli uffici della Camera di Commercio assegnerà loro un domicilio digitale. I professionisti troveranno quindi questo nuovo “indirizzo” a disposizione sul Cassetto digitale dell’imprenditore erogato dalle Camere di Commercio (ma solo per la ricezione dei documenti).

Quindi chi non ha ancora una PEC, deve fare in fretta e crearne una il prima possibile, comunicandola poi al registro delle imprese o al proprio ordine professionale.

Domicilio digitale

Sanzioni previste per le imprese ancora senza domicilio digitale (PEC)

Per tutte le imprese che ancora non hanno una PEC sono previste delle sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, a un massimo di ben 2064 euro. Per le imprese individuali l’importo scende ed è compreso tra i 30 e i 1548 euro. Normalmente il Registro Imprese propone la definizione agevolata entro 60 giorni pagando il doppio del minimo o il terzo del massimo. É quindi possibile ravvedersi rispettando le scadenze versando circa 412 euro per le società e 60 euro per i lavoratori individuali.

Oltre alle sanzioni, il Registro Imprese assegnerà un nuovo indirizzo digitale di default. Questo sarà reso disponibile sul cassetto digitale dell’imprenditore. Ogni impresa trova il proprio a disposizione sul sito: impresa.italia.it Questo però sarà valido esclusivamente per ricevere documenti, comunicazioni e notifiche. Alla piattaforma è possibile accedere esclusivamente attraverso identità digitale (SPID, CNS e CIE).

Professionisti

Per i liberi professionisti ancora sprovvisti di PEC invece, la legge non prevede sanzioni pecuniarie. Però l’Ordine deve diffidare il professionista ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza, l’Ordine può sospendere il professionista dal relativo Collegio od Ordine di appartenenza, fino a quando non comunicherà il domicilio digitale.

Per tutti i professionisti non obbligati a iscriversi a Ordini o Collegi, invece non è previsto ancora nessun obbligo, ne tanto meno sanzione. Possono quindi continuare a non avere la PEC.