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Fatturazione elettronica e detrazione IVA: quando e come

L’articolo 19 del DPR n° 633/72 stabilisce le regole per la detrazione dell’IVA pagata per le operazioni passive di imprese e professionisti. In generale è sempre possibile entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui l’operazione è avventa. In alcuni casi, ai soggetti passivi IVA, però, è anche concessa la retro imputazione. Questo vale almeno per le fatture elettroniche ricevute entro il 15 del mese.

Articolo 19 del DPR n° 633/72: fatture elettroniche e detrazione IVA

L’articolo specifica:
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
C’è da tenere conto che alla registrazione della fattura passiva segue il diritto alla detrazione della relativa imposta. I questo modo viene garantita la liquidazione, o la maturazione del credito relativo alle fatture elettroniche.

DPR n 100/98 articolo 1 comma 1

Accanto al DPR n° 633/7 consideriamo anche il DPR n 100/98 articolo 1 comma 1. In questo articolo viene specificato che chi ha ricevuto e annotato, entro il 15 del mese successivo, fatture elettroniche relative a operazioni eseguite nel mese precedente, può esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica del mese precedente.
Questo meccanismo è stato previsto per un motivo ben preciso. Infatti possono intercorrere diversi giorni da quando vengono effettuate le operazioni, emesse le fatture elettroniche e ricevute dal destinatario.
Di conseguenza questo articolo assicura di poter far slittare la detrazione al mese di effettuazione dell’operazione, aspettando quanto necessario.
Così procedendo si potranno quindi inviare fatture elettroniche entro il 15 del mese successivo a quando le operazioni sino effettivamente avvenute.

Detrazione IVA con fatture elettroniche

Perché la detrazione dell’IVA sulle fatture elettroniche possa avvenire si devono compiere due aspetti fondamentali: quello sostanziale e quello formale. I presupposti sostanziali corrispondo all’effettuazione dell’operazione. Mentre quelli formali sono relativi al “possesso di una valida fattura di acquisto”. Entrambi sono previsti dalla Direttiva n°2006/112/CE e specificata anche nella Circolare n°1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel processo della fatturazione elettronica, la e-fattura è considerata ricevuta, quando è stata correttamente recapitata all’indirizzo telematico del cessionario. Solo da quel momento in poi è possibile l’esercizio della detrazione, perché i presupposti sostanziali e formali si sono verificati.

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DPR n 633/72 articolo 25

Nell’articolo 25, che tratta l’annotazione degli acquisti, dal primo gennaio 2019 è stato abolito ‘obbligo della protocollazione delle fatture elettroniche di acquisto. É stato abolito perché con la e-fattura, l’adempimento è compiuto tramite il Sistema di Interscambio. In pratica è possibile ricevere delle fatture elettroniche, datata inizio mese, che ilSistema di Interscambio andrà a protocollare entro il 15 del mese in corso. Successivamente poi potrebbero arrivare delle fatture relative al mese precedente.
In questo caso il software house utilizzato, come FatturaPRO.click, annoterà la fattura elettronica ricevuta nel mese in corso entro il 15 del mese stesso, consentendo la detrazione IVA nello stesso mese. Allo stesso tempo, il sistema, registrando una fattura relativa a operazione del mese precedente, farà confluire la relativa imposta detraibile nella liquidazione riferita al mese di antecedente

DPR n 633/72 articolo 19

Il termine ultimo per la detrazione dell’IVA nelle fatture elettroniche è stato regolamentato dall’articolo 19 del DPR 633/72:

il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato con riferimento all’anno solare nel corso del quale l’imposta è divenuta esigibile, al più tardi con la corrispondente dichiarazione annuale

Di fatto, la norma, limita la detrazione IVA ai quattro mesi successivi all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. La registrazione delle fatture elettroniche deve essere fatta prima della liquidazione periodica del diritto alla detrazione.

In tutti i casi deve comunque essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno.

Fattura elettronica: cosa fare se…

Da quando la fattura elettronica è entrata a far parte del sistema amministrativo italiano, di acqua sotto i ponti né passata moltissima. All’inizio è diventata obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni centrali (PA) – 6 giugno 2014. Successivamente è stata estesa per le PA locali – 31 marzo 2015.

È diventata poi obbligatoria per i B2B dal 1 gennaio 2019, quando l’aggiornamento al formato digitale ha interessato tutte le imprese e i liberi professionisti.

Infine è stata resa obbligatoria anche per i B2C, quando l’emissione del documento digitale è stato reso inderogabile anche nei confronti dei consumatori finali in tutti i casi di cessione di beni o servizi.

La gestione della fatturazione elettronica ha reso indispensabile la nascita di piattaforme come FatturaPRO.click. Con un solo click, permette di emettere, inviare e conservare la fattura elettronica. Pochi passaggi, semplici e precisi. Attorno alla e-fattura si è creato un mondo complesso e vario, che ha generato, qualche volta, alcuni dubbi e difficoltà. Le norme al riguardo sono molto precise, ma la loro decifrazione non è sempre intuitiva e alla portata di tutti.
Vediamo quindi le casistiche più comuni nell’emettere fattura elettronica con i relativi suggerimenti per gestirli al meglio.

Fattura elettronica: cosa fare se viene indicata una PEC diversa da quella del destinatario

Può capitare che al momento in cui è necessario comunicare i dati affinché possa essere emessa una fattura elettronica, la PEC dichiarata sia diversa da quella del destinatario. Per dimenticanza, o per negligenza, può capitare di comunicare un data sbagliato, in questo caso la PEC. In questo caso allora la fattura elettronica è sempre valida?
L’indirizzo PEC serve semplicemente per il recapito della fattura elettronica stessa, nel caso non venissero messi a disposizione altri recapiti telematici (come ad esempio il codice destinatario). Se la PEC non viene indicata (o ne viene indicata una sbagliata, alternativa), la e-fattura è comunque messa a disposizione dell’acquirente nell’area riservata accessibile con credenziali Entratel/Fisconline.
Alla fine la PEC non è un elemento obbligatorio e indispensabile per l’emissione del documento digitale. Quindi, anche se non è indicata (o indicata sbagliata), la e-fattura è comunque valida e corretta.

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Fattura elettronica: cosa fare se ne riceviamo una per sbaglio

Possibile (poco probabile, ma possibile) che un soggetto per errore riceva una fattura elettronica (fattura o nota di credito) non indirizzate espressamente a lui. In questo caso è necessario effettuarne la registrazione? No, non è necessario (né fattura, né nota di credito). Non esiste nessun obbligo di registrazione, in quanto i documenti non sono destinati a chi li ha ricevuti per errore. Al contrario, chi li ha emessi e inviati dovrebbe provvedere a eliminarli. L’eliminazione dovrebbe avvenire emettendo documenti recanti la stessa data di emissione di quelli sbagliati. Questo per evitare distorsioni nel meccanismo della liquidazione dell’imposta. A chi emette, quindi, serve un documento di rettifica, altrimenti farebbe sballare la dichiarazione annuale dell’IVA.

Fattura elettronica: come fare se voglio scegliere la cifra dalla quale iniziare per la numerazione

Può capitare che una nuova attività desideri iniziare la numerazione della fatturazione elettronica, da una determinata cifra, che non corrisponda esattamente dalla n°”1”. La domanda quindi sorge spontanea: è possibile?
Per rispondere a questa domanda partiamo dal DPR 633/1972 e più precisamente dall’articolo 21, comma 1, lettera b). Questo cita che: “… si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca, … ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 la identifichi in modo univoco”.
Questo significa che la numerazione della fattura elettronica può partire da una qualunque cifra. Può essere scelta dal contribuente, che la identificherà in modo “progressivo”. È possibile quindi scegliere il numero che si preferisce, anche perché il Sistema di Interscambio (SDI) assegna a ogni fattura un numero che la caratterizza, di conseguenza la numerazione del contribuente ha assunto un ruolo secondario.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

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Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.

Fattura elettronica: adempimento tributario obbligatorio

Con il decreto Cura, n°18 del 17 marzo 2020, erano state date delle indicazioni anche sul tema “fattura elettronica”. Indicazioni che avevano fatto sorgere qualche dubbio su alcune argomentazioni non del tutto chiare. Una di queste, riguarda l’emissione della fattura elettronica nei dodici giorni successivi all’effettuazione dell’operazione alla quale si rivolgono, da parte delle attività sospese per l’emergenza pandemia da Covid-19.
Il dilemma è sorto quando ad Agenzia delle Entrate è stato chiesto se fra gli adempimenti tributari sospesi, rientrasse o meno anche quello dell’emissione della fattura elettronica.

D.P.R. 26 ottobre 1972

All’articolo 21, comma 4, del suddetto D.P.R. 26 ottobre 1972, veniva previsto che:

“La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 [c.d. “fattura immediata”, ndr.]. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”

Nello stesso articolo vengono ammessi momenti successivi per emettere la fattura (ad esempio nel caso di per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione).

Il 7 Marzo di quest’anno moltissime attività sono state costrette a chiudere a causa del lockdown da Coronavirus. Tutte le attività che hanno, metaforicamente, abbassato la serranda, sono comunque tenute a emettere fattura elettronica entro i dodici giorni successivi all’operazione effettuata.
Ma nel caso non fosse possibile, fermo il ricorso a quelle differita in presenza dei requisiti di legge?
Ci sono due alternative. Vediamole.

Fattura Elettronica

Alternativa 1: Invio per email/PEC

Per i soggetti non obbligati a emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (vedi articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), potranno emettere fattura elettronica, o analogica, e inviarla al cessionario/committente successivamente, per posta elettronica (certificata o meno).

Alternativa 2: invio fattura elettronica tramite piattaforme abilitate

Alternativa valida in questo caso, anche per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio. É possibile quindi ricorrere a piattaforme, come FatturaPRO.click, per predisporre e inviare il documento

Quindi?

Quindi risulta impossibile la sospensione della fatturazione elettronica per le attività sospese.
Questo anche perché l’emissione della fattura elettronica, è necessaria per andare ad assolvere ad alcuni obblighi nascenti dal Decreto stesso.
Inoltre la fattura elettronica è un documento necessario anche all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come ad esempio la detrazione dell’IVA, o alla deducibilità dei costi da parte del concessionario/committente).

Alla luce di tutto questo, non è possibile sospendere l’emissione delle fatture elettroniche.

La fatturazione elettronica al tempo del Covid-19

Il Covid-19 ha cambiato molto le nostre vite. Non solo nell’immediato ma anche guardano al futuro si possono già intravedere delle conseguenze in ogni campo, o settore. Persino quello della fatturazione elettronica ha risentito, più o meno indirettamente, dell’effetto Coronavirus. Sviluppi ed effetti che si possono leggere nel provvedimento del 20 aprile 2020 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento Agenzia delle Entrate 20 Aprile 2020

Il 20 Aprile 2020 Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento per stabilire alcune specifiche tecniche che saranno obbligatorie, in materia di fatturazione elettronica, a partire dal 2021.

Tra le MOTIVAZIONI, del provvedimento viene citato:

“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il presente provvedimento sono modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in
vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente
provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.” (Il testo completo del’ provvedimento è disponibile a questo link).

Da tutto questo si evince che il termine del 1° ottobre 2020 viene fatto slittare a causa della situazione di emergenza della pandemia. Per arrivare a questa conclusione, Agenzia delle Entrate ha ricevuto molteplici istanze direttamente da parte degli operatori e associazioni di categoria.
Di conseguenza, fino a nuovo anno, resteranno in vigore le specifiche tecniche approvate con il precedente provvedimento del 30 Aprile 2018.

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Le nuove disposizioni

Le nuove disposizioni di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica e delle note di variazione, rimane quindi in “still”, fino a nuovo anno. La data del 1° ottobre 2020, slitta a inizio anno nuovo 2021 (si parla del1° Gennaio, ma vedremo come si evolveranno le situazioni in un lasso di tempo relativamente lungo). A quella data diventeranno obbligatorie le specifiche tecniche che l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il precedente provvedimento, il n 99922 del 28 Febbraio 2020.
Alla luce di tutto questo, il Sistema di Interscambio, dal 1° ottobre 2020 fino alla fine dell’anno (31 Dicembre 2020), accetterà le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte sia con il nuovo che con il vecchio schema.

I riferimenti normativi

Tra i riferimenti normativi riportati nel nuovo provvedimento del 20 Aprile 2020, troviamo:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio
    2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30
    ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre
    2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30
    ottobre 2019;

Nel provvedimento n°1427541 del 17 dicembre, venivano approvate delle modifiche relative a:
“… “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” al primo periodo, le parole. “(dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019)” sono sostituite dalle parole “(dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020)”.

Una situazione incerta anche per la fatturazione elettronica

Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, economica e finanziaria, nella quale si susseguono velocemente provvedimenti e relative rettifiche. Purtroppo nulla è dato per certo e fino a quando la situazione non si sarà chiarita del tutto e per questo potrebbe volerci molto più tempo di quanto si possa immaginare.
Nel frattempo cerchiamo di rimanere costantemente informati sull’argomento fatturazione elettronica, che vede coinvolti direttamente moltissimi contribuenti.

Fatturazione elettronica e sanzioni: quante e quali sono previste nel 2020

Sono ancora molti i dubbi che attanagliano aziende e professionisti sull’argomento fatturazione elettronica. Fatture elettroniche inviate in ritardo, fatture scartate dal Sistema di Interscambio e ancora fatture omesse del tutto. Per ciascuna di queste casistiche sono previste dalla normativa vigente delle sanzioni. Il primo anno durante il quale è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, gli errori commessi, sono stati ritenuti “fisiologici”. Trascorso però il periodo transitorio o di moratoria, che dir si voglia, adesso i contribuenti devono affrontare le conseguenze concrete degli errori generati con l’emissione (o la mancata emissione) delle fatture elettroniche.

Emissione tardiva della fattura elettronica: le sanzioni previste

Gli errori legati alla tardiva emissione della fattura elettronica, piuttosto che la fattura elettronica con errori, oppure omessa, causano non pochi problemi a livello sanzionatorio. A seconda della violazione commessa, sono previsti importi diversi.
Le norme che regolano la materia sanzionatoria prevista per le fatture elettroniche, sono essenzialmente due:

  • articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
  • articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

Le sanzioni si dividono in base alla violazione commessa. Le violazioni sono:

  1. Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA
  2. Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata
  3. Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o Reverse Charge
  4. Violazioni solo formali

Per il punto uno sono previste sanzioni amministrative che variano da 250 euro a 2.000 euro. Per il secondo punto invece le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Per il terzo punto dell’elenco precedente invece sono previste sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.
Per le violazioni formali, invece non sono previste sanzioni (almeno questa è una buona notizia).

Cumulo giuridico

Il cumulo giuridico è il principio secondo il quale, nel caso in cui risultino essere state commesse più violazioni, relative alle stesse fatture elettroniche, le sanzioni vengono applicate solo una volta.

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Che cos’è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento fiscale attraverso il quale il contribuente può regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie. Lo può fare spontaneamente e con il versamento di sanzioni ridotte. L’importo a quel punto varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti.
Il decreto legislativo numero 472/1997 prevedere le seguenti riduzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
  • Il ravvedimento operoso richiede un pagamento tramite modello F24, compilando la sezione erario con il codice tributo 8911.

Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere inviata al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data del documento (vale a dire da quando è stata effettuata l’operazione). I termini sono stati introdotti dal Decreto Crescita.
Per la fattura elettronica differita invece il termine è previsto entro il 15 de mese successivo a quello della data del documento.

Scarti del Sistema di Interscambio

È possibile evitare l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga scarta dal sistema SdI. In questo caso viene data la possibilità di rinviare la fattura entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto stesso.
Ricordiamo che la notifica dello scarto, contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fattura.
Un’ultima specifica. Le sanzioni vengono applicate anche nel caso di fattura elettronica emessa in ritardo, ma con IVA dovuta, liquidata e pagata correttamente.

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

Fatturazione elettronica: le domande più frequenti

La fatturazione elettronica dovrebbe essere ormai entrata a far parte del quotidiano di tutti. Nonostante non si tratti più di una vera e propria novità, molto spesso sorgono dubbi e domande riguardo a questo argomento. Vogliamo provare a rispondere agli interrogativi più comuni che possono sorgere.

Quali sono e dove si trovano le date di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche?

Una fattura elettronica si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
La data di trasmissione invece è quella che ritroviamo nella ricevuta di consegna. Questa viene messa a disposizione dal Sistema di interscambio (SdI). Contiene le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito della fatturazione elettronica. La data di trasmissione deve coincidere con la data di emissione riportata nel file XML.

Diritto alla detrazione dell’IVA, come e quando è possibile?

Premettiamo che il Sistema di Interscambio si prende un periodo temporale che va da pochi minuti, fino a un massimo di cinque giorni, per recapitare la fattura elettronica al destinatario. Di conseguenza la detrazione può avvenire solo dopo la registrazione della e-fattura (non si può registrare una fattura prima di averla ricevuta). Il Decreto Fiscale della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, entro il giorno di ciascun mese, relativamente ai documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

Cosa succede se viene ritardato l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio?

La fattura elettronica deve essere emessa entro e non oltre i dieci giorni successivi all’esecuzione delle operazioni alle quali si riferiscono. Nella fattura verrà evidenziato che la data di emissione della stessa è diversa da quella in cui è stata effettuata l’operazione. Stesso discorso vale per la trasmissione delle e-fatture. Deve avvenire sempre entro lo stesso termine di dieci giorni.

Fatturazione elettronica

Come dobbiamo comportarci in caso la fattura elettronica venga scartata dal Sistema di Interscambio?

A seguito dei controlli effettuati da SdI, le fatture possono essere accettate e validate, oppure scartate. In questo caso, l’emittente ha tempo massimo cinque giorni effettivi (non lavorativi), per trasmettere nuovamente la fattura corretta. Rispettando questa tempistica non si incorre in nessuna sanzione.

Quando deve avvenire la conservazione sostitutiva?

La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di prestazione della dichiarazione dei redditi relativa.

Quali sono i dati che devono obbligatoriamente essere presenti sul file XML da trasmettere ad SDI?

  1. Codice Paese
  2. Identificativo Univoco
  3. Progressivo Univoco del File

Il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Se una fattura elettronica viene scartata, posso rinviarla con lo stesso nome del file scartato?

La numerazione presente nel nome del file non segue la numerazione delle fatture, sono due criteri diversi. Il nome del file è alfanumerico. Il numero del documento (campo «numero fattura» all’interno dell’XML) segue, invece, il progressivo di emissione. Se una fattura viene rinviata, il numero della fattura sarà uguale (ove possibile), ma il nome del file dovrà avere lo stesso nome di quello precedentemente inviato. In questo cambierà solamente il progressivo univoco, che sarà comunque differente da quello scartato.
I file XML possono essere tranquillamente inviati con il nome del file che viene generato in automatico, anche se non è sequenziale.
Utilizzando FatturaPRO.click, il nome del file sarà attribuito in modo automatico senza che l’onere sia a carico del contribuente stesso.

Quali sono i dati obbligatori della fattura elettronica?

Di seguito elencati:

  1. Data di emissione;
  2. Numero progressivo, in modo tale da poter essere identificata;
  3. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che effettua la cessione;
  4. Numero di partita IVA del soggetto che effettua la cessione;
  5. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che acquista;
  6. Numero di partita IVA del soggetto che effettua l’acquisto;
  7. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che sono oggetto dell’operazione commerciale;
  8. Corrispettivi e qualsiasi altro dato utile per determinare la base imponibile, andando a comprendere anche quei dati relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  9. Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile arrotondato al centesimo di euro.

Concludendo

In breve questi sono solo alcuni delle principali domande che possono nascere relativamente alla fatturazione elettronica. In generale possiamo tranquillamente dire che affidandosi a un software, come FatturaPRO.click, che gestisce, con un semplice click, il mondo delle e-fatture, i dubbi e le difficoltà si riduco alla zero.