Che cos’è l’iva, come funziona e come si calcola
Continua l’esplorazione delle imposte italiane che i contribuenti devono periodicamente versare. Dopo IRPEF e IRES, nonché l’IRAP, adesso è il momento dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto è una delle più note imposte a imprenditori, società e liberi professionisti. Presente su tutte, o quasi, le fatture elettroniche è nota ai più, ma c’è ancora chi non ha ben chiaro perché debba effettivamente essere versata. Vediamo quindi di chiarire in breve che cos’è l’IVA, come funziona e perché è applicata sulla fatturazione elettronica e sulle transazioni.
Che cos’è l’IVA: definizione
Acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un’imposta adottata nel 1968 da parte di numerosi Paesi nel mondo. Si tratta di un contributo richiesto e applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.
L’IVA ha sostituito la più datata IGE= imposta generale sull’entrata. La sostituzione è avvenuta per adeguare il sistema tributario italiano a quello di altri Paesi Comunitari. Tutti i paesi della UE l’adottarono, anche se rimasero delle sostanziali differenze fra le aliquote stabilite nei diversi territori.
L’IVA ha fatto il suo ingresso in Italia grazie al DPR n° 633/1972. Come per le altre imposte sugli scambi (dette sugli affari), l’IVA occupa un posto di rilievo nel sistema tributario italiano. Questo perché assicura un’entrata notevole allo stato. Si parla quasi del 30% degli incassi tributari statali e il 60% di quelle delle imposte dirette.
Basi imponibili IVA
Esistono tre diverse basi imponibili, tipo:
- prodotto (VAp)
- reddito (VAr)
- consumo (Vac)
La differenza è sulla deducibilità delle spese di investimento. Nel VAp nessuna spesa di investimento è deducibile, di conseguenza la base imponibile è il prodotto lordo (PL).
Nel Var sono deducibili le spese per accantonamento per ammortamenti (PL-Invs). Infine nel VAc sono deducibili gli acquisti di beni strumentali nell’anno in cui sono compiuti (PL-Invs-Inva).
Da tenere presente che in fase di conteggi e valutazioni, l’IVA non deve essere considerata. Questo perché si tratta, a tutti gli effetti, di un debito verso l’erario e non un ricavo o un costo.
Come si calcola l’Iva
Si calcola in due diversi modi, uno più semplice e l’altro più complesso.
Il primo, più facile, si calcola per addizione. In questo caso si applica l’aliquota dell’imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏).
Mentre nel secondo caso, più complesso, il calcolo è eseguito per sottrazione. Si divide in due tipologie:
- base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
oppure su base effettiva - Su base finanziaria: in altre parole l’aliquota dell’imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A)
Cos’è lo scorporo
Lo scorporo dell’IVA è un’operazione contabile che consiste nel separare l’IVA dal prezzo comprensivo dell’IVA stessa, determinando così l’imponibile. Per semplificare il concetto riportiamo la formula matematica utilizzata nel calcolo.
I= CX100/122=C/1,22
Legenda:
I= imponibile
C= prezzo ivato
Iva al 22%
Il denominatore è ottenuto sommando l’IVA all’unità: dunque nell’ipotesi dell’IVA al 22%, esso è pari a 1,22.
Le aliquote IVA
L’Iva, come abbiamo detto, è un’imposta proporzionale. Questo perché il suo valore dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento.
Le aliquote attuali previste sono:
- 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità;
- 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
- 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime due aliquote.
Operazioni soggette a IVA
Ne esistono di quattro diverse tipologie:
- imponibili – per i quali sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali
- non imponibili – per le quali mancano uno o più dei presupposti precedenti
- operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari
- operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari