Che cos’è l’iva, come funziona e come si calcola

Continua l’esplorazione delle imposte italiane che i contribuenti devono periodicamente versare. Dopo IRPEF e IRES, nonché l’IRAP, adesso è il momento dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto è una delle più note imposte a imprenditori, società e liberi professionisti. Presente su tutte, o quasi, le fatture elettroniche è nota ai più, ma c’è ancora chi non ha ben chiaro perché debba effettivamente essere versata. Vediamo quindi di chiarire in breve che cos’è l’IVA, come funziona e perché è applicata sulla fatturazione elettronica e sulle transazioni.

Che cos’è l’IVA: definizione

Acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è un’imposta adottata nel 1968 da parte di numerosi Paesi nel mondo. Si tratta di un contributo richiesto e applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

L’IVA ha sostituito la più datata IGE= imposta generale sull’entrata. La sostituzione è avvenuta per adeguare il sistema tributario italiano a quello di altri Paesi Comunitari. Tutti i paesi della UE l’adottarono, anche se rimasero delle sostanziali differenze fra le aliquote stabilite nei diversi territori.

L’IVA ha fatto il suo ingresso in Italia grazie al DPR n° 633/1972. Come per le altre imposte sugli scambi (dette sugli affari), l’IVA occupa un posto di rilievo nel sistema tributario italiano. Questo perché assicura un’entrata notevole allo stato. Si parla quasi del 30% degli incassi tributari statali e il 60% di quelle delle imposte dirette.

Basi imponibili IVA

Esistono tre diverse basi imponibili, tipo:

  1. prodotto (VAp)
  2. reddito (VAr)
  3. consumo (Vac)

La differenza è sulla deducibilità delle spese di investimento. Nel VAp nessuna spesa di investimento è deducibile, di conseguenza la base imponibile è il prodotto lordo (PL).

Nel Var sono deducibili le spese per accantonamento per ammortamenti (PL-Invs). Infine nel VAc sono deducibili gli acquisti di beni strumentali nell’anno in cui sono compiuti (PL-Invs-Inva).

Da tenere presente che in fase di conteggi e valutazioni, l’IVA non deve essere considerata. Questo perché si tratta, a tutti gli effetti, di un debito verso l’erario e non un ricavo o un costo.

Come si calcola l’Iva

Si calcola in due diversi modi, uno più semplice e l’altro più complesso.
Il primo, più facile, si calcola per addizione. In questo caso si applica l’aliquota dell’imposta alla somma delle remunerazioni dovute ai fattori produttivi (L+IP+∏).

Mentre nel secondo caso, più complesso, il calcolo è eseguito per sottrazione. Si divide in due tipologie:

  1. base effettiva: aliquota applicata alla differenza fra valore dei beni prodotti in un dato arco temporale e valore delle materie prime impiegate alla produzione
    oppure su base effettiva
  2. Su base finanziaria: in altre parole l’aliquota dell’imposta (tc) viene moltiplicata alla differenza fra le vendite (V) e gli acquisti (A)

Che cos’è l’iva

Cos’è lo scorporo

Lo scorporo dell’IVA è un’operazione contabile che consiste nel separare l’IVA dal prezzo comprensivo dell’IVA stessa, determinando così l’imponibile. Per semplificare il concetto riportiamo la formula matematica utilizzata nel calcolo.

I= CX100/122=C/1,22

Legenda:
I= imponibile
C= prezzo ivato
Iva al 22%

Il denominatore è ottenuto sommando l’IVA all’unità: dunque nell’ipotesi dell’IVA al 22%, esso è pari a 1,22.

Le aliquote IVA

L’Iva, come abbiamo detto, è un’imposta proporzionale. Questo perché il suo valore dipende dal prezzo del bene moltiplicato per l’aliquota di riferimento.

Le aliquote attuali previste sono:

  • 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità;
  • 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime due aliquote.

Operazioni soggette a IVA

Ne esistono di quattro diverse tipologie:

  • imponibili – per i quali sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali
  • non imponibili – per le quali mancano uno o più dei presupposti precedenti
  • operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari
  • operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 633/1972 – non danno luogo a obblighi particolari

Irpef e Ires: cosa sono e come funzionano

Nell’articolo: “Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori autonomi”, abbiamo introdotto un argomento caro ai lavoratori autonomi, imprenditori, imprese e possessori di partita IVA. Oltre a chiarire alcuni punti essenziali sulle agevolazioni fiscali che AdE ha riconosciuto per il 2020 a piccole/medie imprese, abbiamo spiegato cos’è e come funziona l’IRAP.

L’Imposta Regionale sulle attività Produttive è una delle tante imposte che devono essere pagate ogni anno, da determinate categorie di lavoratori. A questa si aggiungono anche Irpef e Ires, rispettivamente: Imposta sul reddito delle persone fisiche e Imposta sul reddito delle società. Vediamo di capire meglio cosa sono, come funzionano e come vengono calcolate.

Irpef e Ires: la definizione

IRPEF: Imposta sul reddito delle persone fisiche – si tratta di un’imposta diretta, personale, progressiva e generale. L’imposta è regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

L’Irpef deve essere pagata da tutti quei soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di redditi:

  • fondiari
  • capitale
  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • di impresa
  • diversi

Si definisce progressiva perché colpisce il reddito con specifiche aliquote. Le aliquote dipendono dagli scaglioni di reddito. Si applica per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero.

L’IRES invece è un’imposta proporzionale e personale, ottenibile tramite applicazione di un’aliquota unica. Il suo valore ha subito variazione con il passare del tempo. Oggi è fissato al 24%, come stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016.

L’IRES ha sostituito dal 2004, l’IRPEG, Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Anche l’IRES è normata dal testo unico delle imposte sui redditi.

Irpef e Ires: i soggetti passivi

I soggetti passivi di Irpef (che devono cioè pagare quest’imposta) sono:

  • le persone residenti sul territorio italiano, per i cespiti posseduti ed i redditi prodotti in patria o all’estero;
  • le persone non residenti sul territorio italiano, per i redditi prodotti nel territorio italiano
  • società di persone
  • le società di capitali i cui soci – ricorrendone le condizioni – hanno adottato la cosiddetta “tassazione per trasparenza”

I soggetti passivi di IRES sono:

  • società di capitali
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società
  • trust residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale
  • enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale
  • società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Irpef e Ires

Irpef e Ires: come vengono calcolate

L’Irpef è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

fino a 15.000 23% aliquota 23% sulla parte eccedente la no tax area

da 15.000,01 a 28.000 (23% e) 27% aliquota
imposta dovuta 3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €

da 28.000,01 a 55.000 (23%, 27% e) 38% aliquota
imposta dovuta 6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €

da 55.000,01 a 75.000 (23%, 27%, 38% e) 41% aliquota
imposta dovuta 17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €

oltre 75.000 (23%, 27%, 38%, 41% e) 43% aliquota
imposta dovuta 25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Il valore dell’Ires invece abbiamo visto che ha subito variazioni annualmente. Riportiamo le ultime cinque, indicando nella prima colonna l’anno di riferimento e nella seconda il valore espresso in percentuale:

  • 2019      24%
  • 2018      24%
  • 2017      24%
  • 2016      27,5%
  • 2015      27,5%

Irpef e Ires: base imponibile

La base imponibile dell’Irpef è calcolata sommando il reddito complessivo dei soggetti passivi, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni spettanti. Quindi il totale è dato dalla somma dei seguenti redditi:

  • lavoro dipendente
  • lavoro autonomo
  • fondiari
  • di capitale
  • impresa
  • diversi

Mentre la base imponibile per l’Ires è calcolata in base al reddito d’impresa individuato dall’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi. Sono esclusi i redditi da lavoro autonomo e lavoro dipendente.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori autonomi

Nel precedente articolo: “Detrazione fiscale e deduzione: cosa sono e come funzionano” abbiamo visto cosa sono le detrazioni fiscali, come vengono calcolate e la differenza che c’è con le deduzioni. Rimanendo sempre in tema, vediamo quali sono le agevolazioni fiscali previste per le imprese da Agenzia delle Entrate (AdE).

AdE ha predisposto sul proprio un vademecum per cittadini e imprese, dove è possibile trovare un pdf scaricabile con tutte le indicazioni. Nel documento sono presentate in forma smart e schematica le disposizioni contenute del Dl n° 34/2020. Il Decreto Legislativo ha un raggio d’interesse molto ampio, che va dalle misure urgenti in materia di salute, a quelle per il sostegno al lavoro e all’economia, fino a quelle di politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per le imprese

Nel documento messo a disposizione da Ade sono quindi indicate e sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale, descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del Coronavirus.

In particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, sono stati predisposti contributi a fondo perduto e soprattutto niente IRAP.
Come si può intuire dal nome, i contributi a fondo perduto, sono particolari agevolazioni dati dall’ente pubblica all’azienda, che non prevede alcun tipo di rimborso. L’ente, che in generale può essere Regione, Comune, Camera di Commercio, Ministero, ecc… Eroga l’importo stabilito senza chiedere nulla in cambio.

In altre parole è un aiuto economico che viene dato alle PMI. Questo è riconosciuto per l’acquisto di beni e servizi utili alla crescita, allo sviluppo e alla digitalizzazione. In particolare l’aiuto predisposto quest’anno dall’Esecutivo per le piccole/medie imprese e i titolari di partita IVA, prevede l’erogazione di un contributo a chi, nel mese di aprile 2020, hanno registrato un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.

Il DL ha anche predisposto altro. Il contributo infatti non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Inoltre non verrà considerato per la formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali ed IRAP

Acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, l’IRAP è una delle tante imposte che alcune categorie di professionisti, imprenditori e chi svolge attività produttiva, deve versare ogni anno. L’IRAP è da versare ogni anno alla propria Regione. Tassa il valore della produzione. Questo è il guadagno netto dell’impresa. Si calcola facendo la differenza tra il ricavato complessivo annuale e una quota che comprende i principali costi di gestione.

Il Decreto Legislativo 446/1997 e s.m. stabilisce che debbano versare l’IRAP:

  • le società per azioni, le società cooperative e di mutua assicurazione, con sede legale in Italia;
  • le società di persone;
  • imprenditori commerciali e ditte individuali;
  • professionisti ed artisti (limitatamente ad alcuni casi, che vedremo meglio in seguito);
  • amministrazioni ed enti pubblici.

Agenzia Entrate agevolazioni fiscali

L’IRAP è stata oggetto di alcune agevolazioni previste quest’anno dal DL n° 34/2020. AdE infatti ricorda che imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020.

È infine stato predisposto un’ altra agevolazione relativa alle locazioni. Un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali, sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione

Agenzia delle Entrate ha stabilito la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento per alcuni obblighi. Tra questi quelli derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

La sospensione interessa anche la notifica di nuove cartelle esattoriali e atti di riscossione. Infine Agenzia delle Entrate ha stabilito un altra agevolazione. Pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi ai controlli in scadenza nel 2020, questi verranno comunque notificati solo nel 2021 e senza l’addebito di interessi.

Detrazione fiscale e deduzione: cosa sono e come funzionano

Se ne sente sempre un gran parlare, ma alla fine pochi sanno cosa sono, come funzionano e soprattutto qual è la differenza tra detrazione fiscale e deduzione. Vediamo di fare chiarezza, cercando di spiegarlo in modo semplice e conciso.

Detrazione fiscale: cos’è e differenze con deduzione

La detrazione fiscale è un importo che il contribuente ha il diritto di sottrarre all’imposta lorda, per ricavarne l’imposta dovuta. L’imposta lorda corrisponde al totale delle tasse sui redditi da corrispondere allo Stato.

La deduzione invece agisce in termini di diminuzione della base imponibile. In altre parole si calcola sull’ammontare complessivo dei redditi tassabili. Facciamo un esempio. I redditi dell’anno, vale a dire la base imponibile, sono pari a 100. Un’ipotetica deduzione del 30, porterebbe i redditi tassabili a scendere a 70. Se lo scaglione di reddito è tassabile al 25%, a seguito della deduzione, si avrebbe un’ipotetica tassa del 17,5 (cioè 70×25%). Sempre meglio che a regime pieno che vedrebbe il calcolo salire a 100X25%= 25.

Le deduzioni più comuni che si possano trovare sono quelle relative ai carichi familiari, alle addizioni applicate dagli enti locali, o quelle concesse a certe categorie.

Detrazioni fiscali: come vengono calcolate

Le detrazioni fiscali mirano a ridurre direttamente l’imposta lorda (anche quella calcolata a seguito di eventuali deduzioni). Riprendendo l’esempio di prima, per spiegare meglio il funzionamento delle detrazioni, eseguendo tutti i conteggi, l’imposta da pagare sarebbe quindi pari a 15 e la detrazione massima concessa è 5. Di conseguenza l’importo massimo da pagare, sempre nell’esempio precedente, è 10.
Quindi per ricapitolare e semplificare. Le detrazioni fiscali agiscono direttamente sull’imposta lorda, mentre le deduzioni fanno diminuire l’imponibile tassabile. L’una non esclude l’altra.

Detrazioni fiscali e dichiarazione dei redditi

Le detrazioni fiscali si ritrovano in dichiarazione dei redditi. Qui devono essere documentate e calcolate. Si riferiscono sempre a un preciso anno fiscale, chiamato “periodo d’imposta”. Le normative che regolano l’anno fiscale, sono soggette a continue variazioni e aggiornamenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, va fatta poi un’altra grande suddivisione tra:

  1. lavoratori autonomi
  2. lavoratori dipendenti, o assimilati.

Le detrazioni sui redditi da lavoratore dipendente o assimilato, sono fatte direttamente dal datore di lavoro. Quelle che invece riguardano detrazioni per efficienza energetica e il risparmio energetico, è lo stesso contribuente (o un suo consulente) a dichiararle e giustificarle nella propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, imprese, aziende e liberi professionisti (per intendersi quindi, tutti i soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche) dotati di partita IVA devono presentare il Modello Unico persone fisiche (vera e propria dichiarazione dei redditi non semplificata). Nel Modello Unico devono quindi essere indicate tutte le eventuali detrazioni fiscali. Il Modello può essere presentato dal libero professionista stesso, da un suo consulente, oppure può essere preparato e inoltrato dai CAF, oltre che dai professionisti abilitati.

Dichiarazione dei redditi: cos’è e come funziona

La dichiarazione dei redditi è il modello con il quale i cittadini residenti in Italia, dichiarano i propri redditi percepiti durante l’anno fiscale e calcolano l’imposta dovuta. La dichiarazione dei comprendere tutti i redditi: da lavoro e pensione, derivanti da terreni e fabbricati, quelli di capitale (investimenti tassati), derivanti da lavoro autonomo e di impresa (per i titolari di partita IVA), e tutti quelli diversi e non classificati.

La dichiarazione dei redditi può essere presentata da persona fisica, o da persona giuridica. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione dei redditi è presentata attraverso il Modello Unico, che indicavamo nel precedente paragrafo.

Detrazione fiscale

Esistono vari tipologie di Modello Unico, in base alla posizione fiscale e all’attività svolta.

Modello Unico SP, valido per:

Modello Unico SC, valido per:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • società europee
  • enti commerciali (pubblici e privati)
  • trust che operano come attività commerciale
  • società di gestione del risparmio
  • banche e assicurazioni

Modello Unico ENC, utilizzato per la dichiarazione da:

  • enti non commerciali (residenti e non nel territorio italiano)
  • ONLUS
  • società semplici e altre non reside

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Fatturazione elettronica: i risultati ottenuti ad oggi

L’introduzione della fatturazione elettronica ha permesso allo stato di incassare oltre 2 miliardi in più di gettito IVA da quando è entrata in vigore a oggi. Inoltre si è rivelata essere un metodo efficace contro l’evasione fiscale.

Nonostante il lockdown e la crisi economica derivante dalla pandemia globale, la crescita della fatturazione elettronica non si è fermata. Obbligatoria da oltre un anno, ha visto inizialmente un periodo di assestamento per le grandi e piccole aziende, per marciare adesso a pieno regime.

Fatturazione elettronica: Commissione Finanza della Camera

Dei molteplici benefici derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica ne ha ampiamente parlato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Benefici e vantaggi che ammontano, a oggi, a 3,5 miliardi di euro. A completare il quadro dei guadagni anche il gettito IVA, aumentato di oltre 2 miliardi di euro. Una stima redatta di recente invece vuole l’aumento delle imposte dirette a circa 580 milioni di euro.

Raggiunti quindi gli obiettivi che la fatturazione elettronica si era prospettata: lotta all’evasione fiscale e un maggior gettito fiscale.

Il discorso del direttore di AdE

Ruffini, nell’audizione alla Camera tenuta il giugno scorso, ha evidenziato:

“… “in una prospettiva di lungo termine, lo scopo è di favorire la nascita di una cultura digitale che pervada non solo il settore produttivo, ma l’intera società italiana. In quest’ottica, la fatturazione elettronica è, a oggi, una realtà ormai collaudata e apprezzata dagli operatori, è un processo che ha dimostrato la sua efficacia soprattutto durante l’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, in cui la dematerializzazione dei documenti ha assunto un ruolo cruciale”.

Nel discorso ha tenuto a precisare ed elencare tutti i vantaggi derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica:

  1. semplificazione fiscale
  2. riduzione del numero degli adempimenti
  3. modernizzazione del settore produttivo italiano
  4. riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Fatturazione elettronica

Inoltre è stato fatto riferimento a tutti gli strumenti che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti, tra i quali:

  • procedure web
  • app per tablet e smartphone
  • software stand alone
  • servizi per la conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale)
  • servizio per la generazione di un QR Code, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone
  • registrazione dell’indirizzo telematico dove l’operatore intende ricevere dal Sistema di Interscambio (SdI), di default, tutte le sue fatture passive
  • un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.

Fatturazione elettronica: un unico obiettivo

Guardando al di fuori dei confini nazionali, il direttore Ruffini ha ricordato lo scopo primario di realizzare un mercato digitale unico. La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi comuni di semplificazione che l’Europa si è posta di raggiungere. L’Europa ha voluto introdurre ampi processi di digital transformation, nei processi di aziende pubbliche e private, per raggiungere risultati comuni a tutti i suoi membri.

Il segreto del successo della fatturazione elettronica

Il successo della fatturazione elettronica è dovuto, per la maggiore, alla semplicità di piattaforme nate per l’emissione, l’invio e la conservazione dei documenti fiscali. Piattaforme come FatturaPRO.click, facili e intuitive, che hanno permesso a chiunque, sin da l’inizio della digitalizzazione, di sapere tener testa a tutte le novità introdotte da AdE.

Fatturazione elettronica: tutti i numeri del 2020

Il trend della fattura elettronica è in costante crescita, anche durante questo difficile 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno infatti (compreso quindi il periodo del lockdown) sono state inviate oltre 770 milioni di fatture da circa 3,3 milioni di operatori. Numeri da record, vista la situazione precaria e di crisi generale. Numeri che hanno comunque voluto sottolineare una crescita anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

All’inizio di questa nuova iniziativa molti si sono fatti trovare impreparati e hanno dovuto recuperare strada facendo. Altri invece sono arrivati più che pronti all’appuntamento del 1° Gennaio 2019, quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica. Nonostante l’andamento dell’adattamento un po’ frastagliato, oggi sono tutti (o quasi) ormai allineati con le nuove richieste.

Le piattaforma di gestione ed emissione delle fatture elettroniche sono in costante aggiornamento e sviluppo e consento a tutti gli operatori di rimanere al passo con i tempi.

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).

Autofattura art 17: che cos’è e quando deve essere emessa

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato ed imparato a conoscere diversi tipologie di documenti fiscali: il modulo DDT, la parcella elettronica, Fattura proforma, la fattura semplice-differita-accompagnatoria e di acconto. Oggi vogliamo affrontare un altro grande tema del campo commerciale che riguarda l’autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72, relativo alle operazioni effettuate da soggetti extra EU.

Autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72

L’autofattura è una particolare tipologia di fatturazione elettronica. In questo specifico caso l’obbligo di applicare l’IVA e di mettere fattura sono a carico del cessionario/committente (e non del soggetto prestatore).
Un’eccezione alla normale fattura elettronica. L’obbligo di emettere autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 è posto a carico dei soggetti extra UE che effettuano operazioni in Italia. Inoltre l’autofattura deve obbligatoriamente essere emessa per tutte le operazioni per le quali non sia stata emessa regolare fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato.
L’autofattura è redatta in un unico esemplare.

Quali dati deve contenere l’autofattura

Per essere considerata valida, l’autofattura deve contenere alcuni dati essenziali:

  • IVA – se si tratta di un’operazione imponibile
  • Titolo di non imponibilità o di esenzione – nel caso di operazioni non imponibili o esenti imposta.

Inoltre l’autofattura deve contenere la seguente dicitura:

“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”

Quando deve essere emessa un’autofattura art 17 comma 2del DPR 633/72

Autofattura e fattura elettronica sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. L’unica differenza è che nella prima destinatario e mittente sono la stessa persona, fisica o giuridica.
L’autofattura è obbligatoria solo in alcuni casi:

  1. Omaggi
  2. Autoconsumo
  3. Acquisto da non residenti
  4. Autofattura-Denuncia
  5. Altri casi

Autofattura art 17

 

Autofattura per omaggi

Beni e servizi possono essere ceduti a titolo di “omaggio” o cessione gratuita, senza obbligo di emissione fattura, per importi inferiori a € 25,82. Nel caso l’importo sia superiore, vi sono tre casi:

  • Emissione fattura nel caso in cui si voglia esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del soggetto a cui è stato fatto l’omaggio;
  • Registrare l’omaggio nel registro degli omaggi;
  • emettere autofattura nel caso si decida di non esercitare la rivalsa dell’IVA.

Autofattura per autoconsumo

È il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore a seguito svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Visto che tutte queste operazioni sono soggette a imposizione IVA, deve emessa autofattura per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d’impresa.

Autofattura per acquisti da non residenti

L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti intracomunitari.

Autofattura-Denuncia

Si tratta di un caso molto molto speciale. Si applica a distanza di quattro mesi da quando è stata eseguita un’IVA e non si dovesse ancora aver ricevuto regolare fattura. In questo caso è necessario emettere autofattura in duplice copia.
Il documento dovrà riportare tutti i dati che avrebbero dovuto essere presenti nella fattura non ricevuta. Inoltre l’autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 prevede che questa debba essere inviata entro 30 giorni (5 mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza.

Stessa procedura nel caso di ricezione di fattura irregolare. In quest’ultimo esempio però l’autofattura deve essere presentata all’ufficio IVA competente entro massimo 15 giorni dalla data della registrazione.

Altri casi in cui occorre emettere Autofattura

Vi sono poi tutta un altra serie di casi in cui è necessario l’emissione dell’autofattura, casi sporadici, ma tenere sempre e comunque in considerazione. É questo il caso di:

  • acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
  • di rottami, carta da macero, ecc…
  • acquisti di oro o argento industriale

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