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IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola

L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.

Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.

Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.

Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso

L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.

IVA sul vino

I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata. 

IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino

Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.

Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.

La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

No profit e obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2024

Con il nuovo anno sono state introdotte alcune novità normative che interessano gli enti no profit in relazione alla fatturazione elettronica.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 1991, comunemente indicato come regime “No profit”, dal 1° gennaio 2024 saranno soggette a discipline differenti rispetto al recente passato per quel che riguarda l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dovranno adeguare i propri sistemi contabili per far fronte alle novità normative in tema di fatturazione elettronica introdotte a partire dal nuovo anno. Tra le questioni oggetto di modifica rientrano gli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti No profit e gli adempimenti connessi alla conservazione digitale dei documenti fiscali.

Pertanto, le associazioni interessate dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per garantire la corretta applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica.

No profit: chi sono i soggetti aderenti al regime 398/91

I soggetti aderenti al regime No profit di cui alla legge 398/91 sono le associazioni non commerciali e gli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato che prevede un’imposizione forfettaria dei redditi prodotti dalle attività commerciali connesse alla principale attività mutualistica o sociale.

In particolare, aderiscono al regime No profit le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste categorie di soggetti, pur svolgendo attività commerciali accessorie agli scopi istituzionali, possono godere di un trattamento fiscale agevolato purché provino, tramite il bilancio, che si tratta di attività connesse e secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti No profit dotati di partita IVA sono obbligati all’emissione e trasmissione della fattura elettronica, che già dal 1° luglio 2022 era prevista per i soggetti con volume di ricavi superiori a 25.000 euro annui. Restano esclusi gli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.

Pertanto, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) con partita IVA e attività commerciale accessoria, a prescindere dal volume di ricavi, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale.

No profit e obbligo di fatturazione 

Associazione no profit: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 cambiano alcuni importanti adempimenti fiscali per le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime No profit di cui alla legge 398/91.

Innanzitutto, viene abrogata la soglia dei 25.000 euro di ricavi annuali che fino al 31 dicembre 2023 consentiva ai soggetti al di sotto di tale limite di continuare a emettere fattura cartacea. Dal nuovo anno, tutti gli enti No profit, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili poste in essere nell’esercizio dell’eventuale attività commerciale. Pertanto, ad esempio, è una ONLUS dovrà emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale.

Oltre all’emissione del documento in formato digitale, le associazioni No profit devono attrezzarsi per garantire anche la conservazione delle fatture elettroniche, possibile gratuitamente mediante l’utilizzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o ricorrendo a servizi di conservazione offerti da soggetti terzi. Non è invece previsto un obbligo di conservazione per le fatture passive ricevute.

L’adozione della fatturazione elettronica è finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere dalle associazioni No profit, semplificando al contempo gli adempimenti contabili a carico di queste importanti realtà del terzo settore.

Strutture per anziani: ecco tutti i profili gestionali e gli adempimenti normativi

Attualmente, sul territorio italiano sono presenti numerose Strutture per anziani che forniscono assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone in terza età non autosufficienti.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, al 2019 risultavano operanti in Italia circa 4.600 strutture residenziali per un totale di oltre 310.000 posti letto autorizzati. Tale comparto risulta in costante crescita: nell’ultimo quinquennio sono state autorizzate e aperte più di 600 nuove Strutture per anziani, con un incremento medio annuale del 3%.

Si tratta indubbiamente di un settore in espansione, che offre rilevanti opportunità occupazionali ma richiede al contempo un’adeguata formazione professionale per la gestione di tutti gli aspetti connessi all’assistenza socio-sanitaria degli ospiti.

Altrettanto complesso risulta il profilo amministrativo-fiscale che caratterizza tali attività. Oltre alla corretta tenuta della contabilità e all’assolvimento di tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, una Struttura per anziani è soggetta anche alla fatturazione elettronica per le operazioni imponibili effettuate con i fornitori.

Risulta pertanto fondamentale acquisire una preparazione adeguata in materia fiscale e nella gestione dei sistemi per l’adempimento degli obblighi di fatturazione, al fine di evitare errori nella rendicontazione delle prestazioni rese e nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa vigente in campo contabile e tributario.

Strutture per anziani: apertura e gestione di una struttura residenziale per anziani

L’apertura e la gestione di una struttura residenziale per anziani richiede una serie di passaggi preliminari volti ad assicurare la piena conformità alle normative di settore e la sostenibilità economica dell’iniziativa imprenditoriale.

In primo luogo, è necessario individuare un immobile idoneo a ospitare la struttura, che soddisfi tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di funzionalità degli spazi previsti dalle linee guida regionali/nazionali in materia di Strutture per anziani. A tal fine, un’attenta analisi preliminare dell’edificio scelto permetterà di verificare la presenza dei necessari standard qualitativi e dimensionali delle camere, dei servizi comuni, degli spazi per attività ricreative e di cura.

Contestualmente, si renderà necessario aprire una partita IVA per l’esercizio dell’attività socio-assistenziale e avviare la raccolta della documentazione richiesta per ottenere le autorizzazioni ministeriali e regionali al funzionamento. Tra i documenti fondamentali figurano il progetto organizzativo e funzionale della struttura, corredato da piantine e planimetrie dettagliate, il regolamento interno che descriva nel dettaglio l’erogazione delle prestazioni garantite e i livelli di assistenza forniti in relazione alle diverse tipologie di ospiti, nonché i curricula professionali del personale medico e sociosanitario che dovrà essere assunto.

Ottenute le necessarie licenze amministrative, sarà poi indispensabile provvedere all’acquisto e all’installazione delle attrezzature e della strumentazione medica essenziali, procedere all’arredo degli spazi e avviare la selezione e la formazione del personale. Quindi, una volta ultimate le operazioni preliminari, si potrà procedere all’apertura al pubblico della Struttura per anziani e all’accoglienza dei primi ospiti, assicurando loro il livello di cura e di benessere psicofisico preventivato nel progetto autorizzato.

Una gestione oculata ed efficace in tutte le sue componenti amministrative, organizzative e socio-sanitarie apparirà di fondamentale importanza per il successo dell’iniziativa imprenditoriale nel tempo.

Strutture per anziani

Struttura per anziani: tutti gli Adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi

La gestione di una Struttura per anziani comporta numerosi adempimenti fiscali, amministrativi e dichiarativi che devono essere assolti scrupolosamente e nei tempi previsti dalla normativa.

In primo luogo, l’operatore del settore è tenuto al pagamento dell’IVA e delle imposte sui redditi generate dall’attività con cadenza trimestrale e annuale utilizzando i modelli F24 predisposti dall’Agenzia delle Entrate. Un ruolo importante rivestono poi gli adempimenti contributivi mensili da espletare presso l’INPS, quali l’invio delle denunce DM10 e i versamenti per il personale dipendente.

Ogni anno vengono inoltre predisposte la dichiarazione IVA e la dichiarazione dei redditi, rispettivamente entro il termine di aprile e settembre. Altro adempimento rilevante è la Certificazione Unica da inviare all’INPS e mettere a disposizione dei dipendenti entro il 31 marzo per la gestione delle ritenute fiscali.

Particolare attenzione merita la tenuta della contabilità, che deve essere redatta in conformità ai principi civilistici e ai criteri previsti per il settore socio-sanitario, e il mantenimento dell’inventario dei beni ammortizzabili. Sotto il profilo amministrativo, si rileva l’obbligo di conservare i registri del personale, la documentazione sanitaria degli ospiti e le cartelle individuali aggiornate, nonché di comunicare l’elenco dei dipendenti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il corretto assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali è fondamentale per operare in regola con le normative di legge e prevenire possibili sanzioni.

Come gestire un B&B: aspetti gestionali, fiscali e di back office per una corretta amministrazione

È innegabile che negli ultimi anni vi sia stata una crescente diffusione dei  bed and breakfast in Italia, Paese che basa una parte importante della sua economia sul turismo. Possedere una struttura ricettiva di questo tipo rappresenta spesso un’opportunità per ottenere un reddito passivo integrativo sfruttando gli spazi disponibili nella propria abitazione. Di conseguenza, sono in molti a chiedersi come gestire un B&B.

Oltre alla conoscenza delle basilari dinamiche amministrative e degli obblighi di natura fiscale in capo a questa tipologia di attività imprenditoriale, risulta di fondamentale importanza disporre di strumenti digitali all’avanguardia.

Gestire in modo efficiente il ciclo delle fatture elettroniche, obbligatorie per legge per i soggetti in regime di contabilità semplificata come i B&B, è infatti condizione necessaria per poter svolgere correttamente l’attività di bed and breakfast. In questo senso, una piattaforma professionale e certificata come FatturaPRO.click risulta essere un supporto molto utile. Essa consente non solo l’emissione, l’invio e la ricezione di fatture digitali nel pieno rispetto dei requisiti tecnici fiscali, ma anche la loro archiviazione in Cloud secondo i vincoli di legge.

Per massimizzare il reddito passivo ottenibile da questo comparto in continua crescita è importante saper coniugare la gestione tradizionale con l’innovazione digitale assicurata da servizi specializzati.

Come gestire un B&B: una gestione amministrativa e operativa ottimizzata

Sapere come gestire un B&B in modo da ottimizzare la gestione amministrativa e operativa richiede l’applicazione di criteri organizzativi molto precisi.

Innanzitutto è necessario aprire una partita IVA per l’attività di bed & breakfast, in quanto si tratta di un’impresa che eroga servizi di ospitalità a pagamento. Occorre quindi identificare il codice ATECO prevalente da indicare in fattura e adempiere a tutti gli obblighi fiscali e contributivi connessi allo svolgimento di un’attività di impresa.

Per una corretta gestione amministrativa è fondamentale dotarsi di un registro delle prenotazioni aggiornato costantemente, dove annotare tutti i dati identificativi degli ospiti, le date di arrivo e partenza, il numero di persone e il dettaglio dei servizi richiesti per ciascuna prenotazione. Questo registro consente di emettere puntualmente le fatture al termine del soggiorno e di ricavare report periodici per la contabilità.

Per quanto riguarda la gestione operativa, è importante redigere un manuale con tutte le procedure standard per la pulizia delle camere, la preparazione delle colazioni, la manutenzione ordinaria, ecc. in modo che tutte le attività siano eseguite in modo omogeneo e qualitativamente elevato. Una persona deve essere nominata responsabile per garantire il corretto svolgimento di queste procedure.

Ottimizzare la gestione dell’accoglienza significa anche promuovere il bed & breakfast in modo efficace sui principali portali di booking online, fornendo una descrizione accurata dei servizi e gestendo autonomamente il calendario delle disponibilità. Infine, per la massima soddisfazione degli ospiti è importante raccogliere periodicamente feedback e recensioni da utilizzare per migliorare costantemente la qualità dell’offerta.

Come gestire un B&B richiede dunque l’applicazione di precise metodologie organizzative che, se correttamente implementate, consentono di amministrare e condurre l’attività in modo efficiente e professionale.

Come gestire un B&B

Come si gestisce un B&B: quanti e quali sono gli adempimenti fiscali e contabili

Sapere come gestire un B&B dal punto di vista fiscale e contabile richiede di osservare specifici adempimenti. Innanzitutto, chi apre un bed and breakfast deve aprire una partita IVA per esercitare l’attività in quanto impresa che eroga servizi di ospitalità. Occorre identificare il codice ATECO prevalente da indicare in fattura.

Un aspetto rilevante riguarda l’emissione delle fatture elettronica. Pertanto, il gestore del B&B deve dotarsi di un servizio per l’emissione e la ricezione di fatture digitali nel rispetto degli standard SdI. Le fatture devono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del servizio.

Per gli adempimenti IVA, il regime ordinario prevede la liquidazione mensile o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto maturata. Da presentare anche la dichiarazione IVA annuale con i dati del fatturato. Il gestore deve inoltre effettuare i versamenti contributivi INPS come contribuente minimale e tenere la contabilità ordinaria con registrazione analitica di entrate e uscite. Tra gli obblighi contabili ci sono la redazione del libro giornale e del libro inventari, nonché la conservazione delle fatture attive e passive per i controlli finanziari.

Infine, dal punto di vista fiscale un adempimento importante da assolvere è la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale con la contabilizzazione del reddito prodotto dall’attività di bed and breakfast. Gestire un B&B richiede dunque un’attenta gestione amministrativo-contabile per essere in regola con tutti gli obblighi di legge.

Sanzioni Agenzia delle Entrate: come funziona il sistema sanzionatorio di AdE

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre nel proprio ordinamento il potere di irrogare sanzioni amministrative per inadempimenti ed errori da parte dei contribuenti.

Tale sistema di sanzioni Agenzia delle Entrate permette all’amministrazione finanziaria di applicare, proporzionalmente alla natura della violazione, ammende, multe e altre penalizzazioni pecuniarie per una vasta tipologia di illeciti.

Nel dettaglio, l’Agenzia può comminare oblazioni per omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni, per tardiva emissione di fatture, per errori o difformità nei versamenti dell’IVA o delle ritenute. Particolare importanza rivestono le sanzioni per la mancata, incompleta od oltre i termini di legge emissione e trasmissione della fatturazione elettronica.

Tali sanzioni Agenzia delle Entrate costituiscono uno strumento indispensabile a presidio del corretto assolvimento degli obblighi tributari, anche a fronte di fenomeni sempre più diffusi come l’introduzione della fatturazione elettronica. Nel contempo, l’esistenza di un articolato sistema sanzionatorio consente all’amministrazione finanziaria una proporzionata ed equa repressione di condotte illecite, fungendo da deterrente per comportamenti non conformi alla legge.

Sanzione agenzia delle entrate: le diverse tipologie

Le diverse tipologie di sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate possono essere raggruppate in base alla natura dell’inadempimento.

In primo luogo, vi sono le sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di inottemperanza agli obblighi dichiarativi. Tali sanzioni, la cui entità varia in una forbice tra il 120% e il 240% dell’imposta evasa, risultano comminate dall’Agenzia delle Entrate quando il contribuente omette la presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presenta in ritardo o con dati incompleti o non veritieri.

Uno specifico tipo di sanzione amministrativa è quella inflitta in caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, come nel caso delle operazioni transfrontaliere.

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione, invece, può irrogare specifiche sanzioni come la mora nel caso di ritardato o mancato pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario o di accertamento. Vi è poi l’ulteriore tipologia di sanzione pari al 30% dell’importo non versato nel termine di 60 giorni dalla scadenza, nell’ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In caso di resistenza all’ingiunzione di pagamento, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva pari al 10% del debito non onorato nei termini di legge.

Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate risultano graduate in funzione della gravità dell’inadempimento riscontrato e sono sempre comminate nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Sanzioni agenzia delle entrate

Sanzioni agenzia delle entrate: Procedure e strumenti per la loro corretta applicazione

L’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate segue precisi procedimenti volti ad assicurarne la correttezza.

Prima dell’irrogazione di qualsiasi sanzione amministrativa, l’ente provvede a comunicare agli interessati un preventivo avviso di irregolarità con il quale si segnalano gli inadempimenti rilevati e si invita a regolarizzare la propria posizione entro un termine assegnato. Trascorso infruttuosamente tale termine senza ricevere riscontro, l’Agenzia delle Entrate può emettere formale avviso di addebito delle sanzioni dovute.

Contro tale atto di sanzione è sempre ammesso ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale da parte del contribuente. L’ente, al fine di ottemperare ai principi di trasparenza e terzietà, pubblica annualmente apposite circolari che forniscono criteri interpretativi uniformi circa l’applicazione e la quantificazione delle sanzioni tributarie.

Uno strumento essenziale per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa è il contraddittorio con il contribuente sanzionato. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, prima dell’emanazione dell’atto di sanzione, deve concedere al destinatario la possibilità di effettuare chiarimenti e produzioni istruttorie. Cruciale anche il monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni da parte della stessa Agenzia, al fine di uniformarne la quantificazione e l’irrogazione entro i limiti di legge, con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità. Ciò assume ancor più rilievo dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica 2024.

Acquistare online beni e servizi intestati ai dipendenti: come gestire la fatturazione

Per qualsiasi impresa risulta indispensabile comprendere a fondo le dinamiche sottese agli acquisti effettuati online a nome dei propri dipendenti. Tali operazioni, infatti, comportano implicazioni in tema di corretta fatturazione e adempimento degli obblighi fiscali connessi all’IVA che, ove non adeguatamente governate, possono dar luogo a errori e potenziali sanzioni.

Solo attraverso una piena padronanza di tali aspetti tecnici è possibile per una impresa assicurare la correttezza della fatturazione elettronica e rispettare gli obblighi di parte in ogni processo di acquistare online.

Acquistare online: le categorie e gli obblighi fiscali associati

Gli acquisti effettuati tramite Internet rivestono un’importanza crescente sia per le aziende che per i privati. Tuttavia, dietro a questa facilità di approvvigionamento si celano complessità di natura fiscale che devono essere attentamente valutate, in particolare per quanto concerne l’Imposta sul valore aggiunto (IVA).

A fini IVA gli acquisti online possono essere classificati in quattro macro-categorie, rispetto alle quali scaturiscono obblighi diversi: acquisti di servizi elettronici, acquisti intracomunitari, acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale e operazioni di importazione.

Nel caso degli acquisti di servizi elettronici, l’IVA è in genere assolta tramite il meccanismo del reverse charge, con l’acquirente italiano che diviene sostituto d’imposta. Per gli acquisti intracomunitari è necessario verificare il possesso da parte del fornitore di un valido numero di partita IVA europeo, controllabile nel sistema VIES. Se il bene è già sul territorio nazionale, occorre verificare l’emissione della fattura nei confronti dell’effettivo acquirente. Infine, le importazioni di beni da Paesi extra-UE comportano adempimenti doganali e bollettazioni.

Un fattore rilevante è l’identità del soggetto intestatario della fattura emessa: se questa riporta i dati del dipendente anziché dell’azienda, sorgono interrogativi circa l’effettivo acquirente al quale imputare gli obblighi fiscali.

Ad esempio, l’acquisto di un bene per uso personale del dipendente non grava l’impresa, ma se il bene è destinato all’attività aziendale questa deve assolvere i relativi adempimenti IVA, eventualmente emettendo apposite autofatture laddove la documentazione contabile non sia correttamente intestata.

Pertanto, l’acquistare online e la gestione degli obblighi di fatturazione e dichiarazione IVA richiedono un’attenta ponderazione delle circostanze al fine di garantire la piena conformità agli adempimenti fiscali previsti, adoperandosi per assicurare l’esatta imputazione delle operazioni all’effettivo soggetto acquirente.

Acquistare online beni

Comprare online: La gestione dell’IVA negli acquisti intestati ai dipendenti

La corretta gestione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) costituisce un aspetto di primaria importanza per qualsiasi attività che effettui acquisti tramite e-commerce, specialmente laddove la fatturazione risulti intestata ai dipendenti anziché all’azienda.

L’intestazione della documentazione fiscale è infatti elemento cardine per l’individuazione del soggetto chiamato a assolvere gli obblighi connessi all’IVA. Ove un bene acquistato online sia destinato all’uso personale del lavoratore, non emergono problematiche; diversamente, laddove esso sia volto alle finalità aziendali, la società deve provvedere alla corretta gestione della relativa imposizione.

A tal fine, occorre in primo luogo classificare attentamente l’operazione in base alle quattro categorie fiscali di acquistare online (servizi digitali, transazioni intra-UE, beni presenti in Italia, importazioni), al fine di identificarne gli specifici adempimenti IVA.

Ove la fatturazione risulti emessa a nome del dipendente, anche negli small business deve essere valutata puntualmente la natura della transazione per appurare l’effettivo acquirente, provvedendo – ove applicabile – all’emissione di apposite autofatture necessarie alla regolarizzazione contabile e al rispetto degli obblighi di monitoraggio e dichiarazione imposti dalla normativa.

Requisito imprescindibile è dunque la scrupolosa ponderazione delle circostanze al fine di asseverare la piena ottemperanza ai profili fiscali connessi all’e-commerce, assicurando che gli adempimenti IVA gravino correttamente sul soggetto tenuto a soddisfarli.

Novità AdE: fattura estero, versione 1.9

La digitalizzazione dei processi amministrativi continua a essere un punto focale per le autorità fiscali e per le imprese che cercano di adattarsi alle nuove normative. Infatti dopo le nuova versione 1.8 della fatturazione elettronica, che trovate spiegata nell’articolo Fatturazione elettronica 2024, l’Agenzia delle Entrate in solo un mese ha già rilasciato la versione 1.9

Nella Guida in versione 1.9 sulla compilazione della fatturazione elettronica rilasciata il 13 marzo e dell’esterometro il 5 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una serie di novità che impattano direttamente su come le aziende gestiscono le loro pratiche di fatturazione.

Fattura estero: le principali novità della versione 1.9

Uno degli aspetti chiave evidenziati nella guida è l’indicazione della modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per le diverse tipologie di documento. I tipi di documento interessati includono TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.

Tali indicazioni vanno a descrivere come gestire il caso di una autofattura emessa con errori oppure il caso in cui riceviamo una nota di credito da un fornitore estero e dobbiamo quindi stornare parzialmente o totalmente una autofattura e, più in generale, come ci dobbiamo comportare quando è richiesta l’emissione di una nota di credito.

Cosa comportano le novità?

Registrazione di una nota di credito estera

Nel caso in cui dovessimo ricevere da un fornitore estero una nota di credito per la quale abbiamo emesso regolare autofattura, viene richiesta l’emissione di una nuova autofattura della medesima tipologia ma con importi negativi, parliamo delle autofatture con i codici da TD16 a TD19, per cui non può essere utilizzata la classica nota di credito di tipologia TD04.

Registrazione di una rettifica

La stessa identica modalità deve essere utilizzata anche quando dobbiamo rettificare in diminuzione un documento di tipo TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Anche in questo caso non può essere utilizzata una normale TD04, ma la stessa tipologia di documento che dobbiamo rettificare ma con segno meno

Campi aggiuntivi richiesti per le rettifiche

In tali casistiche, esattamente come deve essere fatto anche per le normali note di credito (TD04), nel documento emesso per rettificare un precedente documento, dovrà indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi del documento da rettificare, quando disponibile.

Interazione con il Sistema di Interscambio (SDI)

Le nuove normative specificano quali documenti sono ammessi per trasmettere le rettifiche tramite SDI evidenziate prima e sono: TD16, TD17, TD18, TD19 (per le fatture estere), TD20, TD21, TD22, TD23, TD26, TD28 (per le restanti tipologie). Questi, quando utilizzati per le correzioni, vengono considerati ai fini IVA come note di variazione, semplificando in questo modo la procedura di rettifica.

Le novità per le imprese agricole

La guida, inoltre, fornisce indicazioni specifiche per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale. Questo è un chiaro segnale dell’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel garantire che le disposizioni normative siano adattate alle esigenze specifiche di settori particolari, come quello agricolo.

Campi aggiuntivi richiesti per le imprese agricole

Nella sezione “AltriDatiGestionali” della fattura il soggetto IVA ha la possibilità di inserire dettagli specifici sull’operazione commerciale.

Seguendo le istruzioni dettagliate fornite nella guida aggiornata, compilare questa sezione con accuratezza permette di rendere più precise le bozze preliminari della liquidazione dell’IVA e delle dichiarazioni IVA, contribuendo a un processo più fluido e senza errori nella gestione fiscale.

Al fine di agevolare la liquidazione dell’IVA, il produttore agricolo può indicare nella fattura

elettronica i dati utili per identificare e soprattutto distinguere le suddette operazioni attive non rientranti nel regime speciale:

  • Nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, il cedente potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente: campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “NO-COMP”.
  • Nel caso, invece, la fattura emessa sia riferita a operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il C/P potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente: campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa “OCC34BIS”.

È fondamentale sottolineare l’importanza di seguire attentamente i suggerimenti forniti nella guida per la compilazione dei diversi tipi di documento. Ciò non solo assicura la conformità alle normative fiscali vigenti, ma contribuisce anche all’ottimizzazione dei processi di fatturazione, riducendo al minimo il rischio di errori e ritardi.

Lo scarico massivo di documenti

Un’altra importante aggiunta riguarda le istruzioni e le specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico dei file. Infatti ora è possibile richiedere lo scarico massivo di fatture e corrispettivi per più partite IVA con una sola richiesta, dei registri IVA non protocollati mensilmente e delle bozze dei prospetti riepilogativi IVA mensili o trimestrali. Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo nel migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi di fatturazione elettronica come FatturaPRO.click, che potranno così fornire servizi sempre più automatizzati.

Come può aiutarti FatturaPRO.click

Come stiamo già facendo per le normali note di credito (la famosa TD04) quando clicchi sul pulsante “Emetti Nota di Credito“, dove numeriamo automaticamente il documento e compiliamo sia la causale, sia la sezione “Documenti Correlati“ con i dati relativi alla fattura che stai annullando o rettificando, così stiamo facendo anche per l’emissione delle autofatture relative alle note di credito dei fornitori esteri e per l’emissione dei documenti di rettifica.

In questo modo, oltre a risparmiare tempo nella compilazione di quanto richiesto dall’attuale normativa, sarai certo di non aver omesso nulla.

Inversione contabile articolo 194: disciplina, operazioni coinvolte ed effetti sulla fatturazione

L’inversione contabile articolo 194 costituisce un meccanismo del sistema IVA italiano che, sebbene ormai consolidato, non è ancora pienamente chiaro a tutti gli operatori economici.

L’inversione contabile si applica a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. In questi casi, l’imposta viene assolta tramite il cosiddetto “reverse charge“, con l’acquirente che diviene sostituto d’imposta in luogo del cedente o prestatore.

Questo meccanismo di inversione contabile articolo 194, che comporta la mancata esposizione dell’IVA in fattura da parte del cedente e il riversamento dell’imposta da parte dell’acquirente, risulta piuttosto complesso rispetto allo schema tradizionale di fatturazione.

Risulta quindi fondamentale una profonda conoscenza delle regole da applicare correttamente nei casi di inversione contabile, soprattutto per quegli operatori IVA che emettono regolarmente fatture elettroniche sia sul mercato interno che verso l’estero. Solo attraverso una piena consapevolezza delle modalità del reverse charge sarà infatti possibile adempiere agli obblighi contabili e di versamento dell’IVA in modo conforme alle disposizioni normative.

Risulta pertanto necessario un costante aggiornamento professionale in materia di inversione contabile articolo 194, al fine di attuarla correttamente in fase di fatturazione elettronica.

Inversione contabile articolo 194: cos’è e quali sono le operazioni coinvolte

L’inversione contabile articolo 194, comunemente nota come reverse charge, è un meccanismo speciale di versamento dell’IVA che coinvolge particolari operazioni tramite fatturazione elettronica.

In base a questo articolo del DPR 633/1972, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi IVA residenti in Italia, il cliente acquista i beni o i servizi senza l’applicazione dell’imposta da parte del fornitore che, invece, emette una fattura con l’indicazione dell’inversione contabile. Sarà poi l’acquirente a versare l’IVA dovuta al fisco nella liquidazione periodica.

Le operazioni interessate dall’inversione contabile articolo 194 riguardano specificatamente le cessioni di determinati beni, come ad esempio oro e metalli preziosi, prodotti di acciaieria, apparecchiature di telecomunicazioni, PC e simili. Sono inoltre inclusi alcuni servizi come ad esempio quelli di subfornitura, di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di consulenza tributaria, di consulenza fiscale, di progettazione e ingegneria, di telecomunicazioni o elettronici.

In considerazione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti business to business (B2B), l’inversione contabile articolo 194 viene indicata nel file XML della fattura emessa dal fornitore, il quale non esporrà l’IVA in fattura. Sarà poi compito dell’acquirente riversare l’imposta dovuta nella propria liquidazione periodica tramite il modello IVA PA.

In questo modo l’inversione contabile articolo 194, combinata con la fatturazione elettronica, assicura l’emissione di fatture regolari ma anche un corretto assolvimento dell’imposta al fisco.

inversione contabile

Inversione contabile – articolo 194 direttiva 2006/112/ec: Obblighi ed effetti in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture

L’inversione contabile di cui all’articolo 194 della direttiva 2006/112/CE comporta specifici obblighi in termini di fatturazione ed emissione/ricezione di fatture per le operazioni soggette ad IVA.

Quando si verifica l’inversione contabile articolo 194, il documento fiscale emesso dal cedente non deve indicare l’Imposta sul valore aggiunto, poiché è l’acquirente a divenire debitore dell’IVA. Quest’ultimo dovrà allora ricevere una fattura in cui sia chiaramente menzionata la causale “inversione contabile”.

Il cedente è tenuto a comunicare nella propria contabilità IVA il riferimento al numero e la data di emissione della fattura nonché gli estremi di identificazione del cessionario. L’acquirente, dal canto suo, dovrà emettere una registrazione contabile dell’operazione, riportando l’Imposta sul valore aggiunto come debito verso lo Stato.

In sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’acquirente avrà quindi l’obbligo di indicare le operazioni soggette a inversione contabile tra i dati delle acquisizioni passive. In tal modo sarà in grado di detrarre l’Imposta sul valore aggiunto corrisposta e di versare l’importo dovuto all’erario.

Questi specifici obblighi di fatturazione ed emissione/ricezione della documentazione fiscale, derivanti dall’inversione contabile articolo 194, assicurano la corretta applicazione del meccanismo di trasferimento dell’IVA in capo al destinatario della cessione o prestazione.

Fatturare in Italia con partita iva estera: guida agli adempimenti nel Bel Paese

La necessaria conoscenza del regime IVA italiano per i soggetti esteri che fatturano nel nostro Paese L’operatività transfrontaliera che prevede l’emissione di fatture in Italia da parte di soggetti non residenti titolari di partita IVA estera necessita di un’approfondita conoscenza del quadro normativo IVA nazionale.

Fatturare in Italia con partita IVA estera, infatti, comporta precisi obblighi dichiarativi e adempimenti contabili cui adeguarsi. La disciplina prevede complessi formati da rispettare per le fatture elettroniche emesse, scadenze cadenzate per gli invii al Sistema di Interscambio nonché termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

La non conoscenza anche di un solo aspetto di tale articolata normativa potrebbe facilmente determinare errori sanzionabili, come l’omessa o tardiva trasmissione di fatture, la non corretta compilazione dei file XML o irregolarità nel versamento delle imposte dovute. Le conseguenze possono essere pesanti ammende, talvolta nell’ordine di diverse migliaia di euro. Diviene quindi imprescindibile per i soggetti esteri acquisire piena consapevolezza delle discipline IVA italiane, al fine di scongiurare inutili rischi di inadempienza.

Fatturare in Italia con partita iva estera: requisiti e adempimenti relativi

I soggetti non residenti che intendono emettere fatture per le cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nel territorio italiano devono rispettare specifici requisiti.

In primis, è necessario identificarsi ad IVA in Italia tramite l’attribuzione di un codice identificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, per ogni operazione attiva soggetta a fatturazione elettronica, è d’obbligo utilizzare tale codice ai fini della compilazione del file XML.

Ulteriori vincoli riguardano la trasmissione delle fatture emesse mediante il Sistema di Interscambio, nonché il rispetto delle scadenze per l’assolvimento degli obblighi IVA, quali la liquidazione trimestrale dell’imposta. È altresì necessario conservare tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle operazioni effettuate, per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il mancato adempimento di tali requisiti e obblighi comporta l’applicazione di sanzioni. Pertanto, i soggetti extra-UE che fatturano in Italia devono porre massima cura nella gestione dell’IVA al fine di scongiurare errori fattura elettronica.

Fattura estera con partita IVA italiana: Regime IVA e obblighi dichiarativi

I soggetti residenti all’estero che intendono emettere fatture in Italia tramite una partita IVA nostrana sono assoggettati al regime IVA italiano solo per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel territorio nazionale.

In particolare, è previsto che tali soggetti:

  • Emettano fatture elettroniche secondo il tracciato previsto ai fini della fatturazione elettronica;
  • Trasmettano periodicamente al Sistema di Interscambio le fatture emesse;
  • Presentino la dichiarazione IVA relativa alle operazioni attive nel nostro Paese con cadenza annuale, utilizzando il modello IVA 70;
  • Versino l’imposta dovuta mediante modello F24;
  • Conservino la documentazione a supporto delle operazioni intrattenute.

È fondamentale che i soggetti esteri con partita IVA in Italia conoscano appieno gli obblighi contabili a cui sono assoggettati, affinché non incorrano in condotte sanzionabili in materia di fatturazione elettronica e dichiarazione IVA.

La normativa in materia di fatturazione elettronica e di adempimenti IVA per i soggetti non residenti con partita IVA in Italia prevede obblighi molto specifici, la cui non conoscenza o il cui mancato rispetto possono comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni. I soggetti esteri devono quindi acquisire piena consapevolezza circa i corretti formati dei file XML da trasmettere tramite SdI, le scadenze per la periodicità degli invii e quelle dichiarative. Particolare attenzione va posta alla compilazione dei campi identificativi dell’emittente/ricevente e del codice destinazione d’uso.

Eventuali irregolarità formali nelle fatture emesse/ricevute, errori nella presentazione del modello IVA 70 o nel versamento delle imposte possono comportare l’applicazione di ammende che, ai sensi di legge, variano fra il 90% e il 180% dell’importo non versato. Risulta quindi imprescindibile per i soggetti extra-UE adeguarsi pienamente ai complessi adempimenti contabili italiani al fine di evitare il rischio di sanzioni.

Fatturazione elettronica 2024: le specifiche tecniche in vigore dal 1° febbraio

Dal 1°febbraio 2024 è importante essere a conoscenza delle novità introdotte per la fatturazione elettronica che entreranno in vigore da tale data. L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato le specifiche tecniche per la trasmissione e la ricezione dei file XML delle fatture elettroniche nella nuova versione 1.8, che va a sostituire la precedente 1.7.

Le modifiche apportate, entrando nel dettaglio, riguardano l’introduzione di una nuova codifica facoltativa utile ai produttori agricoli per la gestione automatica dell’IVA, un controllo aggiuntivo per le fatture con dichiarazione d’intento invalidata e alcuni miglioramenti a livello anagrafico e di codifica delle operazioni. È quindi fondamentale che tutti i soggetti emittenti e riceventi fatture elettroniche prendano visione di queste novità, in quanto le regole per la trasmissione e ricezione dei file XML si adegueranno a partire dal 1° febbraio al nuovo tracciato previsto nelle specifiche tecniche 1.8.

I software di fatturazione elettronica dovranno inoltre essere prontamente aggiornati per allinearsi alle nuove disposizioni. Conoscere nel dettaglio queste modifiche introdotte è molto importante per evitare errori ed eventuali scarti delle fatture elettroniche a partire dalla data del 1° febbraio 2024.

Fatturazione elettronica 2024: le principali novità

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore, dal 1° febbraio, della versione 1.8 delle Specifiche Tecniche per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati, si prepara un anno denso di cambiamenti per la Fatturazione elettronica in Italia.

Le nuove Specifiche Tecniche, rilasciate il 12 dicembre 2023 dall’Agenzia delle Entrate, introducono importanti novità per supportare al meglio i produttori agricoli in regime speciale IVA nella gestione automatica della liquidazione dell’imposta, nonché per rendere più stringenti i controlli sulle operazioni documentate con dichiarazione d’intento poi invalidata. Viene inoltre integrata la descrizione dell’IdPaese nei Dati Anagrafici del Cedente/Prestatore e aggiornate le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per le operazioni svolte tra soggetti identificati in Italia ma non stabiliti sul territorio nazionale.

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tutti i contribuenti minimi e forfettari dal 1° gennaio 2024, si abbandonerà definitivamente la Certificazione Unica a favore della trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute da tali soggetti. Tale novità, unitamente alle specifiche tecniche aggiornate, porterà ad un’ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA facendo leva sulle potenzialità della Fatturazione elettronica quale strumento di semplificazione, controllo e tracciabilità delle operazioni effettuate dai soggetti passivi dell’imposta.

Fatturazione elettronica 2024

Fattura elettronica 2024: un approfondimento sull’abbandono della Certificazione Unica

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti minimi e forfettari, prevista a partire dal 1° gennaio 2024, determinerà l’abbandono dello strumento della Certificazione Unica (CU) per la gestione degli adempimenti fiscali di tali contribuenti.

Finora, i forfettari e minimi utilizzavano la CU per la dichiarazione integrativa dei redditi percepiti e delle ritenute operate, nonché per l’assolvimento dei relativi obblighi di versamento. Tale documento verrà meno per effetto del nuovo obbligo di fatturazione elettronica esteso a tali categorie di contribuenti.

La trasmissione e conservazione delle sole fatture emesse e ricevute digitalmente, secondo le Specifiche Tecniche definite dall’Agenzia delle Entrate, permetterà infatti agli stessi soggetti di assolvere integralmente agli obblighi dichiarativi e di versamento dell’IVA. Non sarà più necessario, di conseguenza, ricorrere alla CU che risulterà definitivamente superata per minimi e forfettari, i quali dovranno unicamente occuparsi della corretta fatturazione elettronica delle operazioni effettuate.

Tale novità semplificherà quindi gli adempimenti di tali categorie di contribuenti grazie alla dematerializzazione totale dei processi di fatturazione.