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Baratto finanziario: compensazione multilaterale di crediti e debiti

Il baratto finanziario è uno strumento introdotto quest’anno dalla Legge di Bilancio. In pratica consiste nella compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali che provengono da fatture elettroniche. Il baratto è una delle forme commerciali più antiche che esistano al mondo. Ci sono due diverse tipologie di baratto: semplice e multiplo. Il primo, chiamato anche baratto diretto, consiste nello scambio di un singolo bene/servizio con un altro bene/servizio, preventivamente concordato tra le parti. Nel secondo, che prende anche il nome di baratto indiretto, il soggetto che cede il bene/servizio, non riceve in cambio quanto vuole a causa di una differenza di valore e/o reperibilità. Nel corso del tempo, sia in Italia, che nel resto del mondo, sono nate anche altre forme di baratto: amministrativo, finanziario e online. Quello introdotto dalla nuova legge di Bilancio è appunto il baratto finanziario, definito 4.0 che dovrebbe permettere alle imprese di compensare le proprie posizioni creditizie e debitorie, senza nemmeno dover passare dalla moneta.

Baratto finanziario: un sistema complementare a quello bancario

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, al pari di quella protratta dall’introduzione della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Il baratto finanziario è un vero e proprio sistema complementare a quello bancario.

La proposta di questa nuova formula compensatoria, nasce dall’ Associazione italiana dei Commercialisti e di Confimi industria (Confederazione dell’industria manifatturiera italiana). L’idea è nata dalla volontà di andare incontro e in aiuto alle imprese che presentano difficoltà finanziarie. In pratica, se venisse concretizzata, le fatture elettroniche verrebbero utilizzate come moneta di scambio (al posto della vera e propria moneta). Un’impresa non da poco, che presenta però moltissimi vantaggi, tra i quali, sicuramente, quello di dare respiro alle aziende in crisi di liquidità.

Si tratta quindi di un sistema sicuro e controllato che vuole incentivare la circolazione di beni e servizi tra le imprese. Un meccanismo che sfrutta appieno il sistema e i vantaggi della fatturazione elettronica.

Baratto Finanziario: i soggetti che possono sfruttare la compensazione

La compensazioni promossa dalle associazioni sopra citate avverrebbe su base volontaria attraverso una piattaforma telematica di Agenzia delle Entrate. Le imprese che aderirebbero potrebbero così chiedere la compensazione di crediti e debiti con altre aziende aderenti. Se entrambe le parti accettano la compensazioni, il sistema aggiorna la situazione e gli importi di crediti e debiti relativi. Le operazioni portate in compensazione comportano l’estinzione dell’obbligazione ex art. 1241 del codice civile.

Al baratto finanziario possono accedere tutte le imprese residenti o stabilite in Italia. Non possono invece sfruttare questo meccanismo le imprese:

  • soggette a procedure concorsuali
  • che hanno aderito a operazioni di ristrutturazione del debito
  • che hanno accettato e hanno in corso piani di risanamento iscritti al Registro delle Imprese.

Baratto Finanziario: tutti i vantaggi

I vantaggi per chi aderisce al baratto finanziario sono davvero molteplici. Le aziende infatti potrebbero, in questo modo, riuscire a ridurre:

  • il ricorso ai finanziamenti bancari
  • i rischi di crisi di liquidità
  • le perdite su crediti
  • il ricorso allo sconto su fatture elettroniche

Baratto Finanziario

Ma non solo. Il sistema del baratto finanziario funzionerebbe infatti su una piattaforma telematica controllata da Agenzia delle Entrate e farebbe affidamento su operazioni testimoniate e garantite dalla presenza delle fatture elettroniche. Questo significa che ci sarebbero molte meno possibilità di pressione sulle imprese da parte di organizzazioni mafiose, con una sensibile riduzione del rischio di usura.

Alla fine, riuscire a trasformare le fatture elettroniche in una vera e propria moneta digitale equivarrebbe a un grandissimo vantaggio competitivo per il paese. L’Italia oggi è l’unico paese in occidentale ad aver introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria. Vale a dire un sistema controllato direttamente da Agenzia delle Entrate che sfrutta il Sistema di Interscambio (SdI) per emettere, controllare e recapitare le fatture elettroniche. Riuscire a sfruttare il SdI anche per compensare debiti e crediti delle imprese darebbe un ulteriore nuovo impulso al rinnovamento finanziario italiano. I rischi delle imprese verrebbero ridotti e molti dei fallimenti sistematici che incombono su diversi settori, verrebbero scongiurati per sempre.

Baratto Finanziario: a quali casi è applicato

Spiegato cos’è il baratto finanziario cerchiamo adesso di capire a quali casi potrebbe essere applicato questo sistema.

A questo scopo riportiamo due esempio:

Caso 1

L’impresa A emette fattura all’impresa B per un valore di 100€. Al tempo stesso l’impresa B emette fattura all’impresa A del valore di 70€. Saldato il debito, l’impresa A rimane creditrice nei confronti dell’impresa B di soli 30€

Caso 2

A fattura a B 100€. B fattura a C 200€ e C deve 100€ ad A. Compensando le varie fatture rimane solo un debito pari a 100€ dell’impresa B verso C

Questi sono due semplici esempio ai quali il sistema del baratto finanziario 4.0 potrebbe essere applicato con efficacia.

Iva per cassa: il sistema alternativo al regime IVA ordinario

IVA per cassa è un regime alternativo a quello IVA ordinario o per competenza. È conosciuto e chiamato anche con il nome di cash accounting ed è entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2012. È stato l’articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012 che ha introdotto questo nuovo regime e che permette ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse, al momento dell’incasso della fattura elettronica. Di conseguenza permette anche di detrarre l’IVA sulle fatture elettroniche di acquisto al momento del relativo pagamento.

Articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012

L’articolo 32 bis, comma 1 del D.L. 83/2012 stabilisce che:

“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

In pratica chi adotta questo regime può calcolare l’ammontare periodica dell’IVA da versare considerando solo le operazioni per le quali l’incasso o l’esborso di denaro, è già avvenuto. Per le vendite quindi valgono solo le transazioni per le quali siano già stato riscosso quanto dovuto dalla fattura emessa. Per gli acquisti valgono solo le fatture già pagate ai fornitori.

IVA per cassa: come funziona il nuovo regime

Questo nuovo regime è stato creato ed è entrato in vigore, allo scopo di tutelare i professionisti e i piccoli imprenditori. In effetti, tutti quei soggetti che possono incontrare delle difficoltà nel farsi pagare. Ne sono un esempio tutte quelle piccole-medie imprese che lavorano con e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le PA hanno tempi di pagamento davvero lunghissimi!

La liquidazione periodica dell’IVA, in questo regime, tiene conto del momento stesso di pagamento del corrispettivo per individuare il mese, o il trimestre di riferimento. Invece se il pagamento avviene con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito, ricevute bancarie, ecc…), allora sono di riferimento i documenti contabili prodotti che attestino l’avvenuto accredito dei corrispettivi, su fattura elettronica emessa.

Fattura elettronica: come registrarle in regime Iva per cassa

Le fatture elettroniche emesse in questo regime devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Operazione con IVA per cassa, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”

Iva per cassa

 

Venendo a mancare questa semplice dicitura, l’imposta deve essere considerata esigibile secondo disposizioni del regime ordinario. Dal punto di vista del cliente che riceve una fattura elettronica con questa dicitura, vede già la possibilità di detrarre l’IVA, dell’acquisto effettuato, nel momento stesso dell’operazione (questo vale anche nel caso in cui non abbia ancora pagato la fattura stessa).

La fatturazione elettronica prevede una specifica sezione nel file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

IVA per cassa: i requisiti per aderirvi

Il primo requisito per aderire al regime IVA per cassa è quello di non avere un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro. È possibile passare dal regime IVA ordinario a quello IVA per cassa soddisfacendo alcuni requisiti base:

  • Non bisogna aver superato il fatturato di 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta
  • Il regime è sottoscrivibile sia ai privati, che soggetti esercitanti attività d’impresa, arte e professioni
  • Non è possibile aderire al regime IVA per cassa se già è presente l’adesione ad altro regime IVA agevolato (come ad esempio quello del margine)

Per adottare il cash accounting non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti ha validità il “comportamento concludente” durante la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Formalmente la comunicazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale. Vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata manifestata l’adesione, o da quando è iniziata l’attività. L’adesione al regime d’IVA per cassa ha vincolo triennale. Al termine dei tre anni, la validità deve essere rinnovata annualmente, salvo revoca.

Transazioni incluse ed escluse dal regime

Non tutte le operazioni attive e passive possono rientrare in questo regime. Le operazioni attive escluse sono:

  • operazioni che rientrano nei regimi speciali IVA
  • attività svolte nei confronti di soggetti che non esercitano impresa, arte o professioni
  • operazioni eseguite nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile)
  • le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale
  • le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta

Le operazioni passive escluse, sono:

  • beni o servizi ai quali è applicato il metodo dell’inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

Bancarotta: il reato di sottrarsi alla pretese dei creditori

Il reato di bancarotta consiste nel sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori. Questo sussiste quando una società o un imprenditore dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria, mettano in atto azioni con l’intento di voler sottrarre il proprio patrimonio personale o sociale alla rivalsa dei creditori. Questo reato è disciplinato dal RD n° 276/1942 art 217 e 217 della legge fallimentare. Esistono diverse tipologie di reati di bancarotta. Queste si differenziano in base alla condotta tenuta dal debitore. Non possono compiere reato di bancarotta le imprese non soggette al fallimento né al concordato preventivo.

Reato di Bancarotta: tipologie

Come abbiamo detto non esiste una definizione univoca di reato di bancarotta perché ne esistono diverse tipologie a seconda della condotta del debitore. Ricordiamo quindi che esiste la bancarotta fraudolenta:

  • patrimoniale (art. 216 co. 1 n. 1)
  • documentale (art. 216 co. 1 n. 2)
  • preferenziale (art. 216 co. 3)
  • Bancarotta semplice (art. 217)

Il minimo comune denominatore che accomuna ciascuna di queste tipologie è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’impresa o dell’imprenditore.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

L’articolo 216 comma 1 stabilisce che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Per distruzione è inteso la rimozione definitiva del patrimonio. Per dissipazione invece lo sperpero del patrimonio effettuato con spese sproporzionate alle proprie finanze. La distrazione invece è l’utilizzo da parte del soggetto, dei propri beni, per attività e scopi estranei all’impresa. L’occultamento e la simulazione invece sono condotte attraverso le quali il soggetto cerca di nascondere i propri beni ai creditori. Infine l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti si ha quando è rilevato uno stato patrimoniale passivo più consistente di quanto non è realmente.

BancarottaBancarotta fraudolenta documentale

In questo caso sono oggetto di sanzione le inadempienze relative alla tenuta della contabilità. Sono importanti quindi sia le scritture contabili obbligatorie, che quelle facoltative. La norma che regola questo processo prevede delle sanzioni in caso di sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento delle scritture contabili che renda difficile una reale ricostruzione del patrimonio.

Bancarotta fraudolenta preferenziale

La bancarotta fraudolenta preferenziale avviene quando il debitore esegue dei pagamenti di crediti in via preferenziale, o quando simula titoli di prelazione. Questa condotta può essere tenuta sia prima che durante la procedura fallimentare.

Bancarotta semplice

Anche in questo caso la bancarotta semplice può essere patrimoniale oppure documentale. Un soggetto risulta colpevole di bancarotta semplice se dichiarato fallito:

  • effettua spese personali o per la famiglia ritenute eccessive rispetto alla propria condizione economica
  • consuma in modo dissoluto buona parte del proprio patrimonio in operazioni legate alla sorte e alla fortuna
  • cerca di ritardare il fallimento con azioni molto imprudenti
  • non richiede la dichiarazione del proprio fallimento
  • non soddisfa le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare

Mentre per lo stesso soggetto può essere dichiarato bancarotta semplice documentale quando:

  • Omette la tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge
  • Tiene una condotta irregolare dei documenti contabili (vale a dire non redige i documenti contabili rispettando i requisiti formali e sostanziali specificati dalla legge e/o dalla prassi commerciale)
  • Detiene scritture contabili intermittenti e lacunose

Bancarotta e sanzioni

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è prevista la reclusione da 3 a 10 anni. Inoltre è prevista una pena accessoria che consiste nell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a” 10 anni.

Per la bancarotta fraudolenta preferenziale invece è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la stessa pena accessoria delle precedenti. Infine per la bancarotta semplice il periodo di reclusione scende ad un lasso di tempo compreso tra i 6 mesi e i 2 anni. La pena accessoria in quest’ultimo caso è applicata solo per 2 anni.

Da poco il termine “fallimento” è stato sostituito con “liquidazione giudiziale”. Questa semplice modifica comunque non può dare luogo a fenomeno di abrogazione.

ISA: Indici sintetici di Affidabilità e compliance del settore economico

ISA, acronimo di indici sintetici di affidabilità, sono strumenti atti a verificare che, i titolari di partita IVA, professionisti ed aziende, rispettino la compliance del proprio settore economico. In altre parole sono elementi che hanno sostituito i vecchi studi di settore. Anche se si tratta di uno strumento di auto verifica, sbagliando la loro redazione l’attività incorre in precise sanzioni. Gli indici sintetici di affidabilità servono quindi a capire la situazione reddituale del contribuente, attraverso un’ auto dichiarazione. Gli ISA sono state introdotte nel 2018 e sono definite come compliance fiscale. Lo scopo finale di questo strumento è quello di capire se la situazione reddituale e fiscale del soggetto che presenta l’auto dichiarazione, è in linea con gli standard ipotizzati. Sono quindi utili a capire se le direttive del fisco sono state violate oppure no. Gli sono strumenti utilizzabili da chiunque abbia una partita IVA, anche per chi presenta dichiarazione dei redditi online.

ISA: caratteristiche e premi previsti

Il sistema degli ISA nasce per due motivi:

La norma che ne stabilisce le caratteristiche è il Decreto Legislativo n°50/17. Nel DL è indicato il funzionamento degli ISA e i regimi premiali previsti. Gli Indici sintetici di affidabilità funzionano sulla base di calcoli statistici basati su periodi d’imposta. Ogni anno il contribuente è soggetto a valutazione della propria attività e il risultato è espresso con una votazione compresa tra 1 e 10. A seconda del punteggio ottenuto, il contribuente può ottenere varie agevolazioni.

I soggetti che ottengono un punteggio pari ad 8, ottengono:

  1. esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta
  2. riduzione per un anno dei termini di accertamento dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA.

I contribuenti che invece totalizzano un punteggio pari a 8,5, ottengono, oltre ai precedenti vantaggi, anche l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Infine chi ottiene un punteggio compreso tra 9 e 10, ottiene:

  1. esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative
  2. esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo

Gli ISA prevedono specifiche direttive che devono essere scrupolosamente seguite alla lettera. Qualora queste non venissero rispettate, sono previste sanzioni alquanto salate. È facile non ottenere la sufficienza perché basta veramente poco per sbagliare qualcosa della compliance. Ad esempio, le sanzioni sono applicate nel caso in cui:

  • qualche modulo è compilato in modo scorretto
  • sono effettuati pagamenti sbagliati
  • sono omessi del tutto i pagamenti
  • i moduli non sono presentati nella tempistica corretta

Per avere la certezza matematica che ogni documenti sia compilato correttamente e che non vi siano ritardi e/o imprecisioni, meglio rivolgersi ad esperti dottori commercialisti professionisti in materia.

ISA

ISA: soggetti inclusi ed esclusi

Gli ISA sono usati da imprese e liberi professionisti classificati e suddivisi in macro categorie: agricoltura, manifattura, commercio, ecc. Ogni macro categoria è poi suddivisa in tante piccole sottocategorie alle quali è assegnato un numero chiamato “indicatore”.

I soggetti esclusi sono davvero tanti, tra questi si ricordano, ad esempio:

  • contribuenti che hanno avviato la propria attività durante il periodo di imposta
  • soggetti che hanno chiuso la propria attività durante il medesimo periodo
  • chi eccede ai limiti di guadagno della propria categoria previsti dagli indicatori stessi
  • chi non svolge attività in maniera stabile e continuativa
  • i soggetti che rientrano sotto il regime forfettario
  • lavoratori in mobilità
  • i giovani imprenditori che rientrano sotto un regime agevolato
  • gruppo di volontariato
  • enti di promozione sociale (sempre a regime forfettario)
  • cooperative e consorzi che svolgono attività solo verso aziende socie

Nonostante quindi l’elenco dei soggetti esclusi dagli ISA sia molto lungo, che vi rientra e non rispetta le regole previste dagli indicatori, incorre in sanzioni.

ISA: soglia minima

Il voto minimo accettabile è il 6. Sopra questo valore il risultato è considerato positivo. Un risultato pari o inferiore a 6 invece può portare ad un accertamento da parte delle Agenzia delle Entrate. In questo caso il contribuente può accettare il punteggio inferiore al 6 ed esporsi ad eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure adeguarsi al maggior reddito indicato nell’ISA, ottenendo così un punteggio superiore. In questo secondo caso il soggetto deve tassare e versare maggiore IVA su un importo di reddito presunto determinato dall’ISA. Così facendo è possibile evitare eventuali accertamenti.

Sanzioni amministrative

L’articolo 8 comma 1 del DL 471/97 stabilisce le sanzioni applicate in caso di omissione della comunicazione dei dati relativi ai fini della costruzione o dell’applicazione degli indici. Queste risultano pari ad importi compresi tra 250 e 2000 euro.

Lo stesso decreto prevede anche la possibilità per il soggetto di sanare le violazioni di natura fiscale tramite il ravvedimento operoso. Modalità e termini sono indicati nella norma stessa.

Diritto camerale: calcolo e pagamento alla Camera di Commercio

Il diritto camerale è una prestazione dovuta ogni anno alle varie Camere del Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese. Si tratta di un diritto dovuto in base alla sede legale dell’impresa. Questo significa che l’impresa paga la Camera di Commercio (unità locali, sede secondarie o uffici di rappresentanza) della località dove ha sede legale. In caso le sedi si trasferiscano, allora il diritto va pagato alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale dal 1° gennaio dell’anno in corso.

Diritto camerale: soggetti obbligati e soggetti esonerati

Ci sono alcuni soggetti obbligati a pagare il diritto camerale ogni anno. Tra questi vanno ricordati:

  • Società a responsabilità Limitata (unipersonali)
  • Società per Azioni
  • Imprese individuali
  • Società in accomandita per azioni
  • Società di persone (in nome collettivo e in accomandita semplice)
  • Imprese agricole
  • Imprese non agricole
  • Cooperative
  • Consorzi
  • Enti economici pubblici
  • Enti economici privati
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge n 267/00
  • Imprese estere con sedi locali in Italia
  • Società consortili a responsabilità limitata per azioni

Non tutte le imprese però sono assoggettate a questo obbligo. L’onere del pagamento, ad esempio, non grava su:

  • società per le quali è stato adottato un provvedimento fallimentare (salvo esercizio provvisorio di attività)
  • imprese per le quali è stata adottata una liquidazione amministrativa (salvo esercizio provvisorio di attività)
  • imprese individuali che hanno dichiarato e cessato l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno presentato la cancellazione al Registro delle Imprese entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno corrente
  • società ed enti collettivi con bilancio finale di liquidazione già approvato e che hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Imprese sempre entro il 30 gennaio dell’anno in corso
  • Cooperative nei confronti delle quali le Autorità Giudiziarie, hanno adottato provvedimenti di scioglimento

Diritto camerale

Diritto Camerale per più unità locali

Le imprese che esercitano la propria attività in diverse unità locali dislocate in differenti zone del territorio, sono tenute a pagare il diritto camerale ad ogni Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale stessa. L’importo dovuto è pari al 20% di totale che corrisponde la sede centrale. Il pagamento è da eseguirsi utilizzando un modello F24 dove, ogni unità locale, deve occupare un singolo rigo per la quale dovranno essere indicati gli importi dovuti, la sigla della provincia di appartenenza, l’anno di riferimento e il codice tributo 3850.

Termine di pagamento e scadenze

Il termine di pagamento del diritto camerale coincide con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi. Esistono delle eccezioni. Infatti per tutte quelle imprese che determinano l’importo dovuto per il diritto camerale, in base a precisi scaglioni di fatturato e le ditte che hanno approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, devono pagare entro:

  • 30 giugno – per il pagamento senza 0,40%
  • 30 luglio – per il pagamento con 0,40%

Inoltre le società che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto camerale entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione.

Infine, i soggetti che non approvano proprio il bilancio entro i termini stabiliti da legge, devono pagare il diritto camerale entro il 30 del mese successivo a quello in cui avrebbero dovuto approvare il bilancio stesso.

Quando le scadenza non sono rispettate, i soggetti possono comunque pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, versando una somma maggiorata dello 0,40%. Se anche questa nuova scadenza non dovesse essere rispettata, il soggetto potrà comunque provvedere al pagamento entro un anno, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Diritto camerale: come pagarlo

Il diritto camerale si paga versandolo in un’unica soluzione. Si paga utilizzando un modello F24. Su questo va sempre indicato il codice tributo 3850 nella sezione IMU ed altri tributi locali.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3.3.2009 n. 19230.

Cosa succede quando non si paga il diritto camerale

I soggetti che non pagano il diritto camerale non possono ottenere le certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese. Questo significa che chi non ha provveduto a pagare il diritto camerale non può ottenere alcun certificato da parte del sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio.

Le imprese che non pagano, non hanno versato un importo sufficiente, oppure versano in ritardo, si possono avvalere del ravvedimento operoso. In questo caso il pagamento è sempre effettuabile con modello F24, ma stavolta i codici tributo da riportare sono:

  • 3852 per la sanzione, dovuta al ritardo del pagamento
  • 3851 per gli interessi.

Prima nota: registro di entrate e uscite

La prima nota è un documento contabile. Si tratta di un registro delle entrate e delle uscite della cassa che non è obbligatorio redigere, ma è sempre molto consigliato. In un’azienda infatti è sempre molto importante avere sotto controllo entrate ed uscite. Lasciare quindi traccia dei movimenti di denaro e dovendoli poi inserire nel bilancio d’esercizio, un registro aiuta a segnare in modo ordinato le entrate e le spese effettuate con i contanti. Un registro che risulta indispensabile per i movimenti economici quotidiani. Non ha una forma determinata, basta che contenga, in ordine di data, i movimenti e le operazioni finanziarie dell’attività. Si tratta di un registro che serve anche a trovare traccia di ogni evento esterno che ha coinvolto l’utilizzo di denaro contante. Risulta particolarmente importante, sia per i liberi professionisti, che per le aziende, perché molto spesso o movimenti in denaro sfuggono al controllo. Inoltre, se redatta correttamente, la prima nota, è un aiuto valido per preparare le varie scritture contabili all’interno del libro giornale.

Prima nota: la normativa di riferimento

La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 prevede che la prima nota acquista validità giuridica e fiscale quando è numerata regolarmente, bollata prima dell’utilizzo e, soprattutto, se contiene ogni operazione di gestione.

L’articolo 24 del DPR n. 633/1972, prevede inoltre che i commercianti al dettaglio esonerati dall’obbligo dei corrispettivi telematici, siano invece obbligati a redigere la prima nota. Sono inoltre obbligati a tenere correttamente un registro prima nota di cassa, quando il registro dei corrispettivi è conservato in un luogo diverso.

Un monitoraggio costante

Se la prima nota è tenuta correttamente, può rappresentare un valido riferimento per capire come sta andando l’azienda. Per redigerlo non esiste un modello standard, visto che non è obbligatorio. Esistono comunque delle regole di scrittura che ne assicurino una redazione precisa e puntuale.

Visto che si tratta di un registro giornaliero, che serve a tenere sotto controllo i movimenti dei contanti, deve riportare ogni singola operazione redatta e catalogata in ordine cronologico. Questo perché la prima nota riporta ogni transazione che deve poi essere trascritta nel libro giornale che raccoglie tutti gli eventi di gestione esterni.

Prima nota

I dati necessari e immancabili in una prima nota sono:

  • data
  • riferimenti specifici a documenti come ricevute, fatture, ecc…
  • importi singoli
  • importi totali
  • descrizione estesa ed esaustiva della natura della transazione eseguita
  • riferimento alla natura del documento contabile (fattura, ricevuta, ecc…)
  • partite fuori cassa (banca, o altro)

Prima nota di cassa e le operazioni da segnalare

Maggiore è la precisione con la quale la prima nota è redatta, maggiori saranno le informazioni da riportare poi più facilmente sul libro giornale. Tra le tante operazioni finanziarie che possono essere annotate nella prima nota ricordiamo:

Consegnare la documentazione al commercialista

La prima nota cassa è un documento da consegnare periodicamente al proprio commercialista. Il contabile infatti utilizza la prima nota integrandone le informazioni in essa contenute per predisporre i documenti di:

  • elenco fatture emesse e ricevute (ordinandole in base alla data di emissione)
  • elenchi ordinati di altra documentazione, come ad esempio, buste paghe, ricevute, quietanze di pagamento, estratti conto, ecc…

Di conseguenza è facile intuire come la redazione corretta della prima nota sia il primo passo da compiere per avere una contabilità attendibile e ordinata. Da questa poi, è possibile studiare l’andamento della propria attività, individuando e analizzando eventuali andamenti positivi e negativi relativi alla gestione stessa.

Da precisare comunque che, a differenza del libro giornale, la prima nota non è un documento fiscale. Nel libro giornale la registrazione è molto più rigida e dettagliata. La Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 9/101 del 09/08/1979 specifica infatti:

“Diviene un vero e proprio libro giornale con validità giuridica e fiscale quando è regolarmente numerato e bollato prima dell’uso e contiene tutte le operazioni di gestione di un’impresa”.

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Internazionalizzazione d’impresa: un futuro possibile e sempre più vicino

L’internazionalizzazione è un processo di penetrazione in nuovi mercati esteri da parte delle aziende nostrane. Le società si aprono sempre più frequentemente ai mercati esteri. I motivi di questa scelta sono svariati. Alcuni ad esempio lo fanno perché i mercati sui quali stanno già operando stagnano e non progrediscono (o addirittura retrocedono), in altri casi invece si prospettano semplicemente delle nuove opportunità di guadagno. Qualunque sia la motivazione di questa scelta è opportuno ponderarla e munirsi degli strumenti amministrativi e gestionali adatti a dirigere i vari aspetti economici e fiscali, per far fronte alle eventuali necessità (ne è un esempio il connubio “valuta estera e fatturazione elettronica”).

Internazionalizzazione: un nuovo modo di fare impresa

L’internazionalizzazione è evoluzione del tradizionale “fare impresa”. Si tratta infatti dell’apertura delle società locali ai mercati esteri, con i quali sono instaurati rapporti atti a vendere, e/o scambiare merce e servizi, produrre, acquistare materie prime e trovare, perché no, nuove fonti di finanziamento.

In questo processo le aziende presenti su un certo territorio entrano in contatto con aziende ed enti esteri, consumatori ed istituzioni operanti su diversi territori stranieri.

Molto spesso le società italiane decidono di ricorrere all’internazionalizzazione  perché:

  • il mercato locale è saturo
  • la concorrenza dei competitors è troppo alta e agguerrita
  • mancano stimoli al consumo
  • è presente un’eccessiva burocratizzazione che rallenta la produttività
  • le società sono oppresse da un elevato carico fiscale

I mercati stranieri allettano le imprese italiane per la presenza di una burocrazia snella  e una tassazione semplificata. Il processo di internazionalizzazione non è comunque privo di ostacoli. Per avvicinarsi ad un dato mercato estero è importante prima conoscere l’ambiente politico, sociale, economico e fiscale del paese con il quale si intende intrattenere rapporti commerciali.

In cosa consiste l’internazionalizzazione

In buona sostanza un’azienda sta compiendo il processo di internazionalizzazione quando svolge una delle seguenti attività:

  • produzione all’estero
  • esportazione all’estero dei propri prodotti
  • vendita all’estero dei propri prodotti
  • alleanze e coalizioni con partner stranieri
  • apporti di capitali di azionisti stranieri
  • creazione nei paesi stranieri di unità produttive locali

si tratta di un’ottima occasione di fare business all’estero.

Obiettivi dell’internazionalizzazione

Un’impresa italiana si interessa ai vari processi di internazionalizzazione per:

  • aumentare i propri ricavi
  • ridurre i costi di produzione
  • affacciarsi a nuovi sbocchi commerciali
  • delocalizzazione aziendale
  • ottimizzazione e/o riduzione del carico fiscale e del cuneo fiscale
  • trovare nuovi acquirenti

Internazionalizzazione

è possibile aspirare all’internazionalizzazione della propria azienda quando:

  • è ideato è ideato un nuovo prodotto adatto al mercato estero sul quale si vuole operare
  • esistono particolari opportunità di business
  • si hanno contatti e/o clienti all’estero
  • si hanno partner o contatti con papabili partner per la produzione all’estero
  • è possibile attirare eventuali investitori stranieri grazie a particolari prodotti e/o metodologie di produzione/lavoro
  • necessità di approvvigionamento presso fornitori esteri
  • è necessario ridurre i costi e trovare delle migliori condizioni economiche e fiscali all’estero

Internazionalizzazione: i requisiti

Non è possibile prendere in considerazione un processo di internazionalizzazione se prima non si valuta lo stato di “salute” della propria ditta. Non esistono regole precise da seguire, ma indubbiamente volersi affacciare ai mercati esteri è possibile quando la società ha una discreta solidità economica-finanziaria alle spalle, produce prodotti di qualità e adatti al target straniero, vanta prezzi competitivi sui mercati di destinazione, dispone di un sistema d’informazione affidabile e dispone infine di risorse temporali, economiche e umane per investire su un’altra piazza.

Immancabili dovrebbero essere anche interlocutori e controparti estere affidabili. Infatti poter fare affidamento su uno o più partner già presenti sul mercato straniero, significa riuscire a far fronte ad eventuali problematiche legate alla logistica, agli investimenti, ai pagamenti, ecc.

La migliore strategia

L’internalizzazione è sicuramente una buona carta da giocare per un’impresa che voglia avere maggiori opportunità di business. Affrontarla nel modo giusto però, significa fare affidamento ed essere affiancati durante il processo da professionisti in grado di stilare e strutturare un’adeguata strategia. Il tutto infatti deve essere realizzato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dell’azienda e degli specifici mercati d’interesse. Per questi obiettivi sono erogati anche diversi contributi a fondo perduto pubblici  nonché finanziamenti agevolati.

Indagini Patrimoniali: recupero credito e report patrimoniale persone fisiche e giuridiche

Le indagini patrimoniali sono uno strumento utile e fondamentale per l’attività di recupero crediti. In Italia circa il 50% delle transazioni avviene a credito. Questo significa che il pagamento è fatto a 30, 60, o 90 giorni dalla data della fattura. Il Belpaese detiene anche un altro spiacevole record. È in vetta alla classifica per i ritardi dei pagamenti, rispetto alla media europea. Alla fine lo scenario che si prospetta, nella maggior parte dei casi, vede i creditori costretti ad inseguire i debitori per farsi pagare o saldare le fatture già emesse.

Esistono diversi strumenti a servizio di professionisti ed imprese che possono aiutare a far recuperare quanto dovuto. Qualche volta, prima di passare alle vie legali vere e proprie, è sufficiente dimostrare semplicemente la determinazione al recupero del credito. Per farlo è necessario ricorrere ad uno strumento potente, quanto sconosciuto ai più: l’indagine patrimoniale. Questa serve per capire la capacità patrimoniale del debitore e scoprire se il debitore ha sostanze più o meno aggredibili. È utile anche quando è necessario ricorrere alle vie legali per avere un quadro chiaro della situazione e degli eventuali beni pignorabili.

Report e Indagini patrimoniali

Dalle indagini patrimoniali è possibile ottenere il report patrimoniale. Questo è recuperabile sia che si tratti di persona fisica, che di persona giuridica. Anche se nella maggior parte dei casi si ha a che fare con imprese, i due report non differiscono molto l’uno dall’altro. In pratica nel documento sono riportati gli effettivi e verificati dati di residenza del soggetto interessato, nel caso di persona fisica, oppure la sede legale, per le persone giuridiche. È un’informazione molto importante ai fini legali, perché ogni comunicazione inviata a un indirizzo sbagliato, non ha alcuna validità legale.

Oltre a questo il report elenca:

  1. reperibilità del soggetto (persona fisica)
  2. operatività dell’azienda (persona giuridica)
  3. presenza di atti pregiudizievoli
  4. probabilità di successo dell’eventuale azione di recupero
  5. stima del patrimonio aggredibile
  6. azione consigliata per raggiungere l’obiettivo
  7. indicazione dell’eventuale presenza di protesti, pregiudizievoli di conservatoria o procedure concorsuali già attive.

Indagini Patrimoniali

Il report è suddiviso in sezioni nella quali è analizzata la situazione del soggetto, da un punto di vista lavorativo, di referenze bancarie, possesso di beni immobili, partecipazioni e quote azionarie, Beni mobili/autoveicoli intestati, negatività, Dati legali aziende collegate, Dati legali, sedi e dati di bilancio.

Negatività

Nota di attenzione sulle negatività. In questa sezione del report patrimoniale sono indicati eventuali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e procedure concorsuali attualmente in essere. Queste sono informazioni molto importanti per capire l’effettivo stato patrimoniale e la situazione economica del soggetto. Capire infatti se ci sono altri creditori nei suoi confronti, può aiutare a stilare meglio il quadro generale della situazione per capire la strategia da intraprendere. Ad esempio, è in questa specifica sezione che sono indicati eventuali pignoramenti da banche, finanziarie e/o agenzie di riscossione tributi. La raccolta di questi dati evita di dover richiedere un’ispezione ipocatastale (che poi sarebbe quella con la quale si dimostra la titolarità immobiliare di un soggetto, eventuali gravami come ipoteche, pignoramenti e note di cancellazione di ipoteche parziali o totali).

Beni immobili

Nel report patrimoniale alla sezione beni immobili sono riportati tutti gli immobili (case, fabbricati, terreni, ecc…) intestati al soggetto dell’indagine patrimoniale. La verifica e l’accertamento è fatto a livello nazionale e per ogni immobile identificato sono riportati nello specifico tutti i dati catastali.

È comunque sempre consigliata una successiva verifica ipocatastale prima di procedere con eventuali azioni esecutive.

Beni mobili e auto intestate

Sezione di particolare interesse nell’ambito di recupero crediti. Qui vi sono infatti riportati tutti i veicoli intestati al soggetto. Per ciascun veicolo è indicato targa, marca e modello, date di immatricolazione e intestazioni.

I veicoli sono beni pignorabili e, se sono beni strumentali all’attività del soggetto, si trasformano velocemente in un mezzo valido a risolvere il contenzioso.

Pagamento in contanti: limiti e regole per il 2021

Per combattere l’evasione fiscale in Italia negli ultimi anni, sono state adottate diverse misure. Tra queste le più importanti sono sicuramente quelle legate all’adozione della fatturazione elettronica  e dei corrispettivi telematici. Va ricordato però che questi mezzi sono stati posti in essere per incentivare i pagamenti tracciati e disincentivare il pagamento in contanti. Questo rimane sempre possibile, ma sono stati fissati dei limiti e delle modalità precise, per arginare il fenomeno. Infatti anche per questo 2021 il limite previsto per i pagamenti in contanti è pari a 2000 €, anche se è già in corso l’approvazione per una maggiore restrizione per il 2022.

Il limite di pagamento in contanti è stato ritoccato dalla Legge di Bilancio 2020, che ha stabilito una soglia più bassa rispetto a quella precedente. La legge di bilancio ha infatti fissato il limite di soglia per i pagamenti in denaro e la tracciabilità delle spese detraibili IRPEF al 19%. Il limite fissato che varrà anche per tutto il 2021 è posto a 1999,99 euro. Precedentemente era pari a 2999,99 euro. Per il 2022 il governo ha previsto un’ulteriore stretta di vita, facendo scendere la soglia a 999,99 euro. Il limite vale per qualunque tipologia di pagamento, che si tratti di un prestito, un regalo, oppure una donazione (regola che vale anche tra parenti).

Pagamento in contanti: cosa stabilisce la legge di bilancio

In vigore dal primo luglio 2020 e valida per tutto il 2021, la Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che è possibile eseguire pagamenti con carta moneta fino al massimo di 1999,99 euro. Allo scoccare dei 2000€ è richiesto obbligatoriamente il pagamento tramite l’utilizzo di strumenti tracciabili come il bonifico bancario, carta di credito, carte di debito, o assegni. Questo vale per i pagamenti tra persone e aziende, mentre non ha validità per quanto riguarda il prelievo o il versamento di somme di denaro sui propri conti correnti, in quanto considerati trasferimenti tra stesso soggetto.

Queste disposizioni porteranno a una non troppo lenta e progressiva diminuzione di circolazione di denaro contante. Alla regola sono comunque previste delle deroghe e delle esclusioni. È il caso, ad esempio, dei pagamenti di cittadini stranieri non residenti in Italia (altrimenti detti turisti) che effettuano pagamenti sul territorio nostrano. Loro infatti possono effettuare pagamenti in contanti oltre i 3000 € nei confronti di operatori di commercio al minuto, agenzie di viaggio e turismo.

Oneri detraibili IRPEF

Modificando le disposizioni previste per i pagamenti in contanti, sono cambiati anche gli oneri detraibili dall’IRPEF al 19%. Questi cambiamenti hanno interessato i pagamenti per spese:

  • mediche e mediche specialistiche
  • funebri
  • assicurazioni rischio morte
  • addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • veterinarie
  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • frequenza scuole e università
  • erogazioni liberali
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Pagamento in contanti

Quindi affinché queste spese possano essere detraibili al 19%  dell’IRPEF, devono essere sostenute usando delle modalità di pagamento tracciabile. Per quanto riguarda le spese mediche, i medicinali e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, potranno comunque ancora essere pagate in contanti.

Pagamento in contanti di stipendio

Dal primo luglio 2018 è vietato pagare uno stipendio in contanti. Il pagamento della retribuzione è possibile solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario sull’IBAN del collaboratore/dipendente, oppure tramite pagamenti elettronici e assegni bancari/postali. Al momento rimangono ancora esclusi i rimborsi spese per le trasferte  e gli anticipi di spese per conto del datore o del committente.

I datori di lavoro o i committenti che non rispettassero l’obbligo di tracciabilità degli stipendi, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie che oscillano tra i 1000 e i 1500 euro.

Disincentivazione all’uso del contante

Per cercare di disincentivare la massimo l’uso del contante per pagamenti, il Governo ha ideato il famoso sistema chiamato cashback di Stato. Questo consiste in un rimborso in denaro a tutti coloro che effettuano abitualmente acquisti con metodi di pagamento tracciabili. Sono escluse le spese eseguite per attività d’impresa o esercizio di professione.

Fringe Benefits: cosa sono e come funzionano

I Fringe Beneficts sono benefici collaterali, accessori. Si tratta di particolari benefici che sono riconosciuti ai dipendenti, da parte di alcune aziende e imprese particolarmente solide, erogati non in denaro, ma sotto altre molteplici forme. Sono quindi dei benefici supplementari alla busta paga, erogati per incentivare la produttività, oppure per integrare il semplice stipendio.

Quindi i fringe beneficts, o semplicemente beneficts, sono elementi aggiuntivi della retribuzione che concorrono alla formazione del reddito tassato del lavoratore dipendente. Si tratta di benefici in natura e non sotto forma di denaro, che migliorano la qualità della vita del dipendente, evitandogli di sostenere personalmente delle spese.

Molto spesso questi beneficts sono rappresentati dal cellulare aziendale, oppure dal computer portatile, o dal tablet, o ancora dalla casa in affitto, o dall’uso di un’auto aziendale. In particolare la concessione al lavoratore di un veicolo a uso privato, parziale o totale, è una forma di retribuzione in natura molto diffusa. I benefici aggiuntivi sono solitamente fissati nel contratto stipulato tra azienda e dipendente.

Fringe Benefits: tassazione

I fringe benefits sono tassati, ma con alcune eccezioni. Il Testo Unico sulle imposte stabilisce che:

“…il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (ossia regali), in relazione al rapporto di lavoro”.

Essendo i benefici aggiuntivi beni che concorrono al reddito del lavoratore dipendente, sono soggetti a relativa tassazione. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni. Se il dei beneficts erogati non supera i 258,23€ nel periodo d’imposta, allora non sono soggetti a tassazione. Se il limite è superato, il valore del bene allora concorre a formare il reddito e di conseguenza viene tassato. Questo vale per qualunque fringe beneficts percepito, da qualunque lavoro, anche diverso dal principale.

Fringe Benefits, benefici supplementari alla busta paga

Se l’azienda opera all’ingrosso e i beneficts concessi sono prodotti aziendali, il loro valore è calcolato considerando il prezzo che l’impresa è solita applicare al grossista. Il sostituto d’imposta (ossia l’azienda) deve applicare la ritenuta sul valore dei fringe benefits.

I beneficts possono essere elargiti mediante i cosiddetti voucher in formato cartaceo oppure elettronico, riportanti un preciso valore nominale. I voucher non possono essere usati da una persona diversa dal titolare, non possono essere convertiti in denaro o ceduti a terzi. Danno inoltre diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l’intero valore nominale, senza che il titolare debba fare ulteriori integrazioni.

Fringe beneficts: le tipologie

La natura dei benefici concessi ai dipendenti varia molto. In alcuni casi, ad esempio, le aziende danno ai propri dipendenti la possibilità di acquistare uno o più beni prodotti dall’impresa stessa, con l’applicazione di un forte sconto sul prezzo di listino. È questo il caso delle aziende automobilistiche, che permettono ai dipendenti di comprare le vetture prodotte con sconti molto consistenti. Il valore nominale di riferimento, in questo caso, è rappresentato dal prezzo scontato che il costruttore applica sulla base di convenzioni ricorrenti.

In altri casi, invece, i datori di lavoro pagano i dipendenti fornendo loro dei buoni utilizzabili presso esercizi convenzionati. Il valore nominale è quindi rappresentato dal valore del buono stesso. Anche in questo caso non c’è tassazione se il valore non supera 258,23 euro.

Un altro esempio di fringe beneficts sono le opzioni sull’acquisto di azioni. Vale a dire che qualche volta l’azienda consente ai dipendenti di acquistare delle azioni dell’impresa stabilendo un preciso prezzo, che rimane sempre fisso e un termine entro il quale l’opzione può essere esercitata (stock options).