Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.

Comunicazione lavoro occasionale: cos’è e chi deve farla

La comunicazione lavoro occasionale è diventata un obbligo grazie al Decreto fisco-lavoro n° 146 del 2021. È possibile effettuarla anche online dal 28 marzo 2022, direttamente sul sito dell’ispettorato del lavoro grazie alle credenziali SPID e CIE. Vogliamo ricordare modalità, tempi e regole generali di comunicazione.

Comunicazione lavoro occasionale: i soggetti obbligati

Oltre ai precedenti soggetti obbligati a comunicare la prestazione occasionale, le nuove disposizioni a norma di legge hanno incluso nell’elenco anche:

  1. i committenti che operano in qualità d’imprenditori (esclusi quindi i professionisti)
  2. lavoratori autonomi occasionali inquadrati nella definizione dell’articolo 222 c.c.

Una classificazione che porta, di conseguenza, all’esclusione di:

  1. collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva
  2. rapporti instaurati in base all’54-bis del D.L. n. 50/2017
  3. professioni intellettuali, in base alla disciplina dell’articolo 2229 c.c. Tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  4. rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione)

Una nota esplicativa dell’ispettorato del lavoro ha specificato che gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione.  Solo nel caso in cui svolgano attività d’impresa, anche in forma marginale, tornano immediatamente ad assoggettarsi all’obbligo della comunicazione.

Anche le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’obbligo di comunicazione. Così come i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale, i lavoratori dello spettacolo, le ASD, le SSD e gli studi professionali a patto che non siamo organizzati in forma d’impresa.

Comunicazione lavoro occasionale 2022: tempistiche

La comunicazione lavoro occasionale deve essere trasmessa entro il 18 gennaio nel caso di collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e ancora attive alla data dell’11 gennaio 2022. Stessa scadenza per le collaborazioni iniziate dopo il 21.12 e cessate prima dell’11.1.2022.

È necessaria invece una comunicazione preventiva nel caso di collaborazioni iniziate dopo l’11 gennaio. Sono invece escluse dall’obbligo della comunicazione tutte quelle collaborazioni iniziate e cessate  entro il 21 dicembre.

Lavoro autonomo occasionale 2022: le modalità di comunicazione

La normativa attualmente vigente prevede l’obbligo di comunicare la prestazione di lavoro occasionale all’Ispettorato competente. Tale comunicazione può essere inviata tramite sms oppure posta elettronica (all’indirizzo specifico del relativo Ispettorato del Lavoro). È inoltre disponibile una piattaforma chiamata “Comunicazioni obbligatorie” con la quale è possibile indicare la prestazione in via telematica.

L’indicazione per email deve contenere dei dati obbligatori:

  • dati del committente
  • dati del prestatore
  • luogo di lavoro
  • descrizione dell’attività svolta
  • data d’inizio prestazione
  • arco temporale entro il quale la prestazione lavorativa possa dirsi conclusa
  • importo del compenso pattuito

Se la data di termine prestazione non dovesse essere rispettata, è necessario inviare una nuova comunicazione. Le varie dichiarazioni possono essere modificate e/o annullate entro e non oltre l’inizio dell’attività del prestatore. I dati trasmessi incompleti e/o errati (data d’inizio e dati personali dei soggetti coinvolti), non sono considerati come un’omessa comunicazione.

Comunicazione lavoro occasionale

Per quanto riguarda le indicazione dei termini entro le quali la prestazione può ritenersi conclusa sono tre:

  • 7 giorni
  • 15 giorni
  • 30 giorni

Comunicazione lavoro occasionale: sanzioni per omessa trasmissione

È prevista una precisa sanzione amministrativa in caso di omissione di comunicazione lavoro occasionale. Si tratta di un importo compreso tra i 500 € e i 2500 €. La sanzione pecuniaria è applicata per ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa la comunicazione obbligatoria.

Le sanzioni sono applicate anche nel caso in cui la prestazione lavorativa si protragga nel tempo oltre la data indicata inizialmente e manchi la successiva nuova comunicazione. I lavoratori occasionali che svolgono prestazioni non comunicate sono annoverati e conteggiati come lavoratori irregolari. Sono soggetti a ispezioni e, se il loro numero supera il 10% dei lavoratori impiegati nello svolgimento della prestazione, l’ispettorato può prendere la decisione di sospendere l’attività lavorativa.

Istruzioni dichiarazione iva: ecco come indicare i rottami

Si sta avvicinando il momento di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2021. In questo periodo, più che in altri, occorre fare chiarezza su alcuni passaggi che molto spesso rimangono oscuri durante la compilazione dei dati. Per questo motivo vogliamo indicare alcune istruzioni dichiarazione IVA su come comunicare pellet, scarti, rottami e il regime di reverse charge.

Istruzioni dichiarazione iva: i rottami

I commi 7 e 8 dell’articolo n°74 DPR 633/72 tratta la regolamentazione dei rottami ai fini IVA. Si tratta di una disciplina alquanto complessa, difficile sia dal punto di vista della contabilizzazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’indicazione in dichiarazione IVA. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza, specificando prima cos’è considerato “rottame” e poi riepilogando cos’è e come funziona il reverse charge.

Articolo n°74 DPR 633/72

Il settimo e l’ottavo comma specificano cosa si intende per rottami ed elencano i beni compresi nella disciplina della cessione dei rottami.

Comma 7:

Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

  • a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  • b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
  • c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  • d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

Istruzioni dichiarazione iva

Comma 8

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

  • a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  • b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
  • c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  • d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  • e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
  • e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
  • e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
  • e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
  • e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
  • e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

Istruzioni dichiarazione IVA: cessione dei rottami

La cessione dei rottami si basa, prima di tutto, sull’identificazione della soggettività dell’acquirente. Possono verificarsi due casi:

  1. l’acquirente è un consumatore finale
  2. l’acquirente è un soggetto passivo IVA

Nel primo caso si applica il regime ordinario IVA. Nel secondo caso, invece, è applicato il reverse charge, cioè l’inversione contabile.

Istruzioni dichiarazione iva e Reverse charge

Nel reverse charge il cedente deve emettere fattura elettronica per esercitare la rivalsa, non addebitare l’IVA in fattura e indicare la dicitura: “inversione contabile, art.74 c.7, DPR 633/72.”. L’acquirente di conseguenza deve integrare la fattura emessa dal cedente indicando l’aliquota applicabile e la relativa imposta. Deve, inoltre, inserirla nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi per poterla comprendere nelle liquidazioni periodiche. Infine, la medesima fattura, deve essere annotata nel registro degli acquisti per poter così operare la detrazione d’imposta.

Dichiarazione IVA istruzioni per indicazione dei rottami

L’indicazione dei rottami in dichiarazione IVA è molto complessa, in quanto cambia a seconda del cedente e del cessionario. Esistono quindi cinque diverse casistiche che prevedono ruoli diversi per cessionario e cedente:

  • Cessioni verso San Marino VE30 – Acquisti all’interno VF13, VJ6
  • Cessioni intracomunitarie VE30 – Acquisti da San Marino VF13, VJ1, VF28 campo 6
  • Esportazioni VE30 – Acquisti intracomunitari VF13, VJ9, VF 28 campo 1
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta VE35, campo 2 – Importazioni VF13, VJ10, VF28 campo 3
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sezione 2

Si tratta d’indicazioni precise che devono essere rispettate affinché la cessione dei rottami possa essere indicata correttamente nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2021.

Dichiarazione annuale Iva: i soggetti esonerati nel 2022

La dichiarazione annuale IVA è un adempimento obbligatorio, in linea di massima, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. In pratica, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione, è tenuto a presentarla. Nonostante l’obbligo sia imputato a tutti, il legislatore ha previsto comunque dei soggetti esonerati. Le categorie esentate da tale obbligo sono, di norma, regimi agevolati, come, ad esempio, quello dei forfettari o i contribuenti minimi. Ci sono comunque anche altre categorie che è bene ricordare in vista della dichiarazione annuale.

Dichiarazione annuale IVA: i soggetti esonerati nel 2022 (anno d’imposta 2021)

I soggetti che nell’anno d’imposta 2021 hanno registrato solo operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72) o hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art 36 bis) sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione annuale IVA. L’esonero, però, non è applicabile nel caso in cui il contribuente.

  • Ha effettuato operazioni intracomunitarie
  • Deve eseguire rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2)
  • Ha acquistato prodotti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (una regola che vale, ad esempio, per l’acquisto di oro, argento, rottami, ecc…)
  • Quando effettua operazioni non esenti riferite ad attività gestite con contabilità separata.

Dichiarazione annuale iva

Tra i vari soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ritroviamo anche:

  1. contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  2. contribuenti che hanno goduto dell’agevolazione fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. produttori agricoli con volume d’affari annuale inferiore a 7000 euro (volume che deve essere costituito almeno per i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72);
  4. attività di organizzazione giochi e intrattenimenti
  5. altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Dichiarazione annuale Iva: l’elenco continua con…

I soggetti elencati finora rientrano nelle casistiche previste dal legislatore come esoneri dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva. Non si tratta, però, degli unici casi. Infatti, l’elenco previsto per il 2022 prevede anche:

  1. imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  2. soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) – questo vale solo nel caso in cui tali soggetti non abbiamo effettuato durante il 2021 operazioni non imponibili, o comunque non soggette all’obbligo del pagamento dell’imposta;
  3. Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91;
  4. soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE – in questo caso si tratta di soggetti non identificati in ambito comunitario, ma identificati fini dell’IVA sul territorio dello Stato in base alle modalità previste dall’art. 74. In questa categoria rientrano, tra gli altri, l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  5. raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi – soggetti che rientrano nella categoria identificata con codice Ateco30;
  6. raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo n°21 maggio 2018, n°75, che non abbiano superato un volume d’affari annuo di 7000 euro, nell’anno fiscale precedente.

Garante della Privacy: GDPR e protezione dei dati personali

Il Garante della Privacy è un’autorità amministrativa indipendente. A istituirla è stata la Legge n°675 31 dicembre 1996, poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Al Garante è demandato il compito di controllare la corretta applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 art 51.

Garante della Privacy: i compiti

Tutti i compiti in carico al Garante della Privacy sono riportati nel Regolamento 2016/679 e dal Codice in Materia di protezione dei dati. I doveri del GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) sono:

  • controllare la conformità del trattamento dei dati personali al Regolamento e alle leggi nazionali;
  • prescrivere ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere il proprio lavoro correttamente;
  • collaborare con le altre autorità di controllo garantendo reciproca assistenza;
  • esaminare e rispondere ai reclami;
  • inoltrare ammonimenti a chi non rispetta il Regolamento, prescrivendo, ove necessario:
    • limitazioni provvisorie o definitive del trattamento
    • divieti di trattamento
    • rettifiche
    • cancellazione di dati personali
    • limitazione del trattamento
  • applicare i provvedimenti previsti dalla normativa;
  • consigliare e segnalare al Parlamento atti amministrativi necessari alla tutela dei dati personali;
  • redigere una relazione annuale sull’attività svolta;
  • prendere parte all’attività svolta in materia dall’Unione europea;
  • gestire e curare l’informazione divulgativa in materia di protezione dei dati personali (con particolare riguardo alla tutela dei minori);
  • registrare internamente le violazioni commesse;
  • imporre sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento.

Violazione dei dati personali: gestione reclami

Nell’elenco precedente abbiamo visto che tra i numerosi compiti del Garante è presente quello di vagliare e gestire i reclami ricevuti. Un onere che prevede, nella maggior parte dei casi, una successiva applicazione di sanzioni, qualora risultassero violati i dettami previsti nel Regolamento.

Il fine ultimo, però, non è quello di applicare una sanzione, quanto di cercare di fare luce su determinati quesiti che spesso, aziende ed enti pubblici, si trovano a dover affrontare relativamente alla normativa da applicare. I reclami quindi sono dei canali attraverso i quali il GDPD chiarisce la norma da applicare e indica la corretta interpretazione della legge.

GDPD e informazione attiva

Tra gli altri obblighi, il GDPD deve provvedere alla promozione della consapevolezza del pubblico e dei titolari e responsabili del trattamento. In altre parole, deve aiutare a far comprendere meglio tutti i rischi correlati a una possibile violazione dei dati, deve istruire sulle norme e sui regolamenti che tutelano i dati e fornire tutte le garanzie del caso affinché la protezione sia costante e puntuale.

Garante della Privacy

È importante quindi che contribuisca a creare una vera e propria cultura in materia di protezione dei dati personali, in Italia e in Europa. Un obbligo al quale ottempera attraverso la realizzazione di diversi infografiche messe a disposizione del grande pubblico ed elaborando linee guida chiare ed esaustive.

Volendo riportare a titolo di esempio una vecchia infografica realizzata dal Garante della Privacy, ricordiamo quella relativa al phishing e all’importanza della cyber security:

“Il phishing è una tecnica illecita utilizzata per appropriarsi d’informazioni riservate relative a una persona o a un’azienda – username e password, codici di accesso (come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito – con l’intento di compiere operazioni fraudolente.”

Oltre a definire chiaramente cos’è il phishing, il GDPD chiarisce anche i modi efficaci per riconoscerlo, evitarlo e segnalarlo.

Garante della Privacy e ruolo consultivo

Infine, una breve parentesi per quanto riguarda il ruolo consultivo del Garante. Deve fornire il proprio parere sulle proposte di atti normativi. Infatti, in base all’ Art. 57, comma 1, c), Regolamento generale sulla protezione dei dati, il Garante deve fornire:

“Consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento”.

Alla luce di tutto questo, è chiaro che il GDPD non svolge solo una mera funzione sanzionatoria. Piuttosto rappresenta un organo preposto a creare consapevolezza sull’importanza di trattare e proteggere correttamente tutti i dati personali in essere.

Cyber Security: l’importanza della sicurezza digitale nelle aziende

Nell’articolo: “Cyber crime: come possono difendersi le aziende” abbiamo visto cos’è e con quali mezzi si manifesta il cyber crime in Italia (e non solo). Una piaga dilagante che, purtroppo, sta prendendo sempre più piede con l’avvento delle nuove tecnologie. Per combattere la criminalità digitale le aziende, oggi, hanno a disposizione diversi sistemi, più o meno efficaci, che possono (e devono) attuare per salvaguardare la propria privacy e incolumità imprenditoriale. La cyber security è un quindi un tema attuale e di primissima importanza per qualunque società. Si tratta di un insieme di azioni, strumenti e metodi da adottare per proteggere computer, sistemi, dispositivi mobile, reti e sistemi elettronici da possibili attacchi dannosi.

Cyber Security: categorie e diverse tipologie

Esistono differenti categorie in cui può essere classificata la sicurezza digitale:

  1. Di rete – serve a proteggere le reti informatiche aziendali dalle iniziative dannose di cyber criminali.
  2. Delle applicazioni – è utile a difendere software e dispositivi da minacce informatiche. Infatti, un’applicazione compromessa può lasciare aperta una porta di accesso su dati e informazioni riservate. La cyber security, in questo caso, deve iniziare proprio dalla progettazione, molto prima del deployment di un programma o di un dispositivo.
  3. Delle informazioni – atta a proteggere tutte le informazioni private ed essenziali, sia archiviate che temporanee.
  4. Operativa – è l’insieme di processi e decisioni che servono a gestire e proteggere gli asset dei dati. In questo genere di cyber security rientrano, ad esempio, tutte le autorizzazioni rilasciate agli utenti per l’accesso alle reti aziendali e i sistemi che servono all’archiviazione dei dati condivisi.

Cyber Security

  1. Disaster recovery e business continuity – sono le strategie e i processi adottati dalle aziende per rispondere ad attacchi cyber subiti che abbiano provocato perdita di dati, operazioni e danni generali. In altre parole consistono nelle operazioni da attuare per ripristinare il più velocemente possibile le operazioni e le informazioni aziendali.
  2. Formazione utenti – La formazione aziendale è uno dei sistemi migliori e più importanti per applicare una valida e solida cyber security. Le persone sono il cardine attorno al quale girano tutte le procedure e i metodi di sicurezza aziendale applicati. È importante insegnare a ciascun utente come deve comportarsi in ogni occasione.

Cyber Security: perché conviene applicarla

In campo aziendale, ma in realtà in qualunque altro settore, la prevenzione è la formula migliore per evitare disastri e problemi. Riuscire a rendere i sistemi informatici più forti e resistenti a eventuali attacchi è un mantra imprescindibile per garantire il corretto funzionamento di un’impresa. Un’azienda ha diversi validi motivi per interessarsi e occuparsi di cyber security:

  • Evitare il blocco totale o rallentamenti nel proprio lavoro – quando un sistema informatico è attaccato, si blocca. Di conseguenza si blocca anche tutto il lavoro correlato a quel sistema. Anche se venisse evitato il blocco totale, subirebbe comunque dei rallentamenti che comporterebbero perdite economiche ingenti, diminuzione di produttività e clienti insoddisfatti.
  • Proteggere tutti i dati sensibili – gli attacchi informatici possono mettere a rischio sicurezza i dati sensibili, relativa all’azienda stessa, oppure dei propri clienti. Perdere dati, oggi, significa perdere clienti e rischiare molti problemi legali.
  • Migliorare la propria reputazione – la cattiva pubblicità non fa mai bene a un’azienda. Essere conosciuti e riconosciuti perché vittime di ripetuti attacchi informatici andati a segno, abbassa la credibilità e il livello di affidabilità percepito sul mercato. Non pensare quindi alla prevenzione della sicurezza digitale potrebbe significare perdere vecchi clienti e avere difficoltà a trovarne di nuovi.

Con l’aumento di attacchi informatici sempre più forti, insistenti e dannosi, la cyber security è diventata una vera e propria priorità per tutte le aziende. Nuove tecnologie e innovativi sistemi digitali permettono ai cyber criminali di attaccare ovunque e in qualunque momento. I sistemi adottati oggi dalle aziende, potrebbero risultare inefficaci già domani. Per questo motivo è importante prevenire, rimanere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie in essere e restare al passo con i tempi sui sistemi da adottare in difesa del proprio business.

Fatturazione elettronica per Forfettari: si parte dal 1° luglio

La situazione odierna dei forfettari

Professionisti ed aziende cosiddetti forfettari non addebitano al cliente il pagamento dell’IVA dovuta per la transazione da parte del committente (in rivalsa). Questo tipo di contribuente viene inoltre esonerato non solo dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta ma anche da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture, dichiarazione IVA annuale, etc.). Far parte di questo regime fa sì che la fatturazione elettronica verso i privati non sia obbligatoria, tuttavia, a partire dal 1° luglio la fatturazione elettronica per forfettari cambierà.

Fatturazione elettronica per Forfettari: quando entrerà in vigore?

Come menzionato nel nostro ultimo articolo Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022. Grazie alla decisione presa dal Consiglio Europeo (decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021) e quella dello scorso 13 aprile dal Governo, ci saranno dei cambiamenti importanti nel nostro paese. In quest’ultima il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente, dove si stipulano finalmente le tempistiche della e-fattura per i forfettari. L’obbligo inizierà dal 1° luglio di quest’anno.

E-fattura per Forfettari: le tempistiche

Fino a ora l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Si è provato, nel 2015, a incentivare all’utilizzo della fatturazione elettronica, con la legge di Stabilità, che stipulava che per i forfettari che utilizzano esclusivamente fatture elettroniche, l’accertamento per il termine di decadenza si sarebbe ridotto di un anno.

Nonostante ciò, a partire dal primo giorno del mese di luglio scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il regime forfettario. Tuttavia, ci sono delle tempistiche da precisare. Secondo la bozza rilasciata negli ultimi giorni, il primo trimestre sarà strettamente transitorio. Questo significa che dall’inizio di luglio fino alla fine di settembre non scatteranno sanzioni. Inoltre per i sogetti con fatturato inferiore a 25 mila euro (soglia ancora in fase di definizione), la fatturazione elettronica non sarà ancora obbligatoria. 

Questo trimestre avrà lo scopo di dare l’opportunità alle persone e alle piccole imprese di adeguarsi ai cambiamenti.

 

Fatturazione elettronica per forfettari

Fatturazione elettronica per Forfettari: perché è necessaria?

L’obbligo di emissione, esclusivamente di fatture elettroniche per le partite IVA di regime forfettario, è espressamente richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per provare a evitare in misura maggiore l’evasione fiscale. Questo permetterebbe di avere una migliore tracciabilità dei documenti, a differenza di quelli cartacei. Occorre però evidenziare che il passaggio all’utilizzo delle fatture elettroniche non ha avuto un impatto significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA, ma al contrario, ha permesso di automatizzare molti processi che oggi sono eseguiti in automatico, permettendo alle piccole aziende di alleggerire il peso della burocrazia sul personale e quindi un’ottimizzazione del lavoro dello stesso.

I suggerimenti di Fatturapro.click

La nostra missione fin dall’inizio è stata non solo di cercare una soluzione per l’assolvimento dell’imminente obbligo, ma di creare uno strumento che potesse trasformarlo in un’opportunità, capire come avrebbe potuto essere utile, migliorando e alleggerendo la vostra attività quotidiana.

FatturaPRO.click ha sviluppato un metodo che semplifica il processo di emissione del documento fiscale allo scopo di ottimizzare la gestione delle attività, introducendo strumenti davvero utili che automatizzano procedure, effettuano controlli, intercettano e limitano gli errori.

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Sappi che non ti serve un programma di contabilità complesso per ottenere questi risultati. Serve, prima di tutto, lo spirito giusto, un po’ di lungimiranza e lo strumento adeguato per le tue esigenze: a quel punto risulterà una scelta naturale.

Agevolazioni imprese: cosa prevede il Decreto attuativo

Il 2 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mise del 19-11-2021. Il DM stabilisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 relativo ai commi dal 109 al 112 della Legge di bilancio 2021. In particolare riguarda le agevolazioni imprese creative, sia piccole che medie, e individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Agevolazioni nuove imprese: cosa stabilisce il decreto

Il decreto attuativo, in merito al Fondo per piccole e medie imprese creative, ha individuato:

  • ripartizione finanziaria del Fondo
  • codici Ateco per le imprese del settore creativo
  • modalità e criteri di concessione delle agevolazioni imprese
  • iniziative ammissibili alle forme di aiuto
  • ulteriori forme d’intervento del Fondo

La disciplina del decreto

In modo particolare il Decreto attuativo, suddiviso in diversi capitoli, stabilisce la disciplina inerente alla creazione, lo sviluppo, la dotazione finanziaria e l’acquisizione di servizi specialistici delle imprese creative.

Al Capo II troviamo, infatti, la normativa relativa alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative in relazione ai programmi di:

  • investimento da parte delle singole imprese creative
  • investimento da parte d’imprese creative in collaborazioni con altre imprese creative e non
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative

Al Capo III invece è normata la situazione relativa ai voucher per l’acquisizione dei servizi specialistici erogati da imprese creative. Inoltre sono presi in considerazione gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici.

Capo IV, analizza tutte le modalità di agevolazioni imprese relative ai paragrafi precedenti.

Al Capo V, infine, sono normate altre formule di sostegno all’intero sistema imprenditoriale creativo.

Agevolazioni imprese: la ripartizione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista dal Fondo per ciascun anno, 2021 e 2022, ammonta a 20 milioni di euro. La ripartizione prevista è la seguente:

  • 28.000.000,00 euro per ogni intervento previsto al Capo II
  • 10.000.000,00 euro per gli interventi relativi al Capo III
  • 2.000.000,00 euro per i sistemi previsti al Capo V

La concessione dell’erogazione dei fondi è quindi subordinata a un’accettazione preventiva sottoposta a una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Per ottenere le agevolazioni imprese previste al Capo II e III, le domande devono essere inoltrate seguendo le regole stabilite da diversi provvedimenti del Ministero. Regole che prevedono, eventuali concorsi finanziari delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici.

I finanziamenti agevolati imprese sono gestiti direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Invitalia.

Agevolazioni imprese

Impresa Creativa: definizione

Il Decreto Ministeriale definisce impresa creativa:

“l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’allegato 1”

Per meglio capire e identificare tale imprese, riportiamo anche alcuni codici Ateco dell’elenco proposto nel Decreto:

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
  •  16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
  • 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
  • 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
  •  16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  •  16.29.40 Laboratori di corniciai
  • 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
  • 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa
  • 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
  • 18.14 Legatoria e servizi connessi
  •  18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
  •  23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  • 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Per l’elenco completo è possibile consultare il seguente link.

Gli incentivi per le piccole e medie imprese sono, ormai, all’ordine del giorno e la classe politica prende sempre in seria considerazione tali misure, anche per fini propagandistici. In particolare, come abbiamo potuto vedere con questo Decreto attuativo, i settori maggiormente interessati dalle agevolazioni, sono proprio quelli relativi all’innovazione tecnologica. Un campo diventato quindi indispensabile ed essenziale per l’intera struttura socio-economica del paese.

Fatturazione elettronica per Forfettari: obblighi e novità dal 2022

La fatturazione elettronica per forfettari diventa, a breve, un obbligo. La Legge di Bilancio 2022 non prevede ancora l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti che rientrano a far parte del regime forfettario. Non si tratta ancora di una misura entrata in vigore, ma il Governo sta studiando la proposta in modo tale da renderla effettiva forse già dalla metà di quest’anno.

La Commissione dell’Unione Europea ha dato il via libera con la decisione n° 2021/2251 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 17 dicembre 2021. Attualmente i contribuenti appartenenti al regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Inoltre non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché obblighi contrattuali e dichiarativi. A oggi, i forfettari non hanno l’obbligo di emettere fatturazione elettronica verso i privati, mentre sono tenuti a farlo verso la Pubblica Amministrazione. La situazione, quindi, potrebbe cambiare nel giro di pochi mesi.

Forfettari e fattura elettronica: le disposizioni della Legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto una serie di agevolazioni per i contribuenti appartenenti al regime forfettario. Tra queste ricordiamo che, chi ha un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, può godere di una riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre i contribuenti possono decidere di evitare di conservare le fatture cartacee e passare alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse. Infine, per le fatture elettroniche ricevute, non esiste obbligo di conservazione sostitutiva. Rimane, invece, l’obbligo di conservare la fattura cartacea.

Fatturazione elettronica per Forfettari: l’ampliamento dell’obbligo

Il 31 dicembre 2021 è scaduto il termine entro il quale il Consiglio Europeo aveva concesso all’Italia l’autorizzazione per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia ha chiesto la proroga fino al 31 dicembre 2024. Assieme a questa richiesta è stata inoltrata anche l’istanza per estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Una manovra che permettere di contrastare in modo ancora più efficace, l’evasione fiscale nel nostro paese. In questo modo, infatti, il Fisco riuscirebbe a conoscere in modo più preciso il fatturato prodotto su territorio nazionale. La fatturazione elettronica riuscirebbe, inoltre, a semplificare le procedure legate all’obbligo tributario dei soggetti forfettari e migliorerebbe l’efficientamento della riscossione fiscale.

Fatturazione elettronica per Forfettari

La domanda è stata inoltrata tenendo conto che, la fatturazione elettronica, non ha gravato sui costi sostenuti dai soggetti titolari di Partita IVA.

Il Governo chiede di ampliare l’obbligo al regime forfettario anche per raggiungere il traguardo M1C1-1033. Si tratta di uno degli obiettivi specifici richiesti dall’Unione Europea nell’ambito della riforma fiscale.

Forfettari fattura elettronica 2022: numeri e stime

La proposta inoltrata dal Governo italiano, permetterebbe di recuperare circa 2 miliardi di euro e sarebbero previste entrate supplementari, indirettamente collegate alla misura adottata, per circa 580 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la lotta all’evasione fiscale, estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari potrebbe apportare notevoli benefici. Basti pensare che, solo nel 2019, i controlli eseguiti, hanno fatto recuperare al Fisco oltre 900 milioni di euro.

La lotta all’evasione fiscale rimane, quindi, uno dei punti cardine della nuova riforma fiscale. Riforma che è iniziata grazie alla Legge di Bilancio 2022 e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Forfettari, fattura elettronica e delibera del consiglio Europeo

Il Consiglio Europeo ha deciso di accogliere la richiesta italiana. La proposta è stata approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l’8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Anche se il Consiglio Europeo ha dato il via libera all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica al regime forfettario, manca ancora una normativa ad hoc per la regolamentazione delle implementazioni richieste. È quindi molto probabile che la fatturazione elettronica per forfettari diventi obbligatoria nel corso del 2022, anche se attualmente non c’è ancora nulla di certo.

IVA prima casa: AdE chiarisce le novità per gli under 36

Nell’articolo precedente: “Esenzione iva per i servizi anti Covid” abbiamo visto come la Legge di Bilancio 2021 avesse introdotto delle importanti novità in materia di esenzione iva per i servizi anti Covid-19. Oggi, vogliamo invece affrontare un altro importante argomento che riguarda l’IVA prima casa e le novità previste dalla nuova Legge di bilancio 2022. Novità che riguardano l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Il decreto sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni relative all’imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite d’immobili. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per gli atti soggetti a IVA, il credito d’imposta sia dello stesso importo del tributo corrisposto. Agenzia delle Entrate chiarisce l’argomento con la circolare numero 3 del 4 febbraio.

IVA prima casa: contenuto della circolare numero 3 del 4 Febbraio

La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 ha chiarito alcuni importanti argomenti, quale, ad esempio, l’IVA prima casa under 36. Il documento riassume brevemente il contenuto della Legge di Bilancio 2022. È poi prevista un’IVA agevolata e ridotta al 5% sulle forniture gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso (2022).

Senza contare che la circolare riporta anche chiarimenti sulle novità per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi (come abbiamo visto nell’articolo: “LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022”) e l’applicazione dell’IVA al 5% sulla vendita degli assorbenti e, infine, delucidazioni sull’imposta di bollo.

Quello che interessa, con questo articolo, è prendere in esame le agevolazioni acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Anche questa novità è introdotta dal decreto Sostegni Bis.

Bonus prima casa

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa. In sostanza questo prevede che i giovani sotto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40.000€, possono acquistare la prima casa sfruttando le agevolazioni previste dal decreto.

È il punto 3.2 a trattare l’argomento: “Proroga agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)”

IVA prima casa

IVA prima casa: cosa prevede il bonus nello specifico

L’articolo 1 al comma 151 della Legge di Bilancio, prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto prima casa da parte dei giovani under 36. Per accedere al bonus e usufruire delle agevolazioni, i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi:

  1. non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di compravendita è rogitato
  2. avere un ISEE non superiore ai 40.000€ annui
  3. la compravendita deve riguardare solo l’acquisto della prima casa
  4. l’atto deve quindi rispettare quanto previsto nelle condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA. Questo vale al momento del rogito per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per essere più chiari, i soggetti hanno diritto a un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 specifica inoltre:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo. Per quanto riguarda i requisiti, si tratta sempre dei medesimi che devono essere rispettati.