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Fatturazione elettronica: i risultati ottenuti ad oggi

L’introduzione della fatturazione elettronica ha permesso allo stato di incassare oltre 2 miliardi in più di gettito IVA da quando è entrata in vigore a oggi. Inoltre si è rivelata essere un metodo efficace contro l’evasione fiscale.

Nonostante il lockdown e la crisi economica derivante dalla pandemia globale, la crescita della fatturazione elettronica non si è fermata. Obbligatoria da oltre un anno, ha visto inizialmente un periodo di assestamento per le grandi e piccole aziende, per marciare adesso a pieno regime.

Fatturazione elettronica: Commissione Finanza della Camera

Dei molteplici benefici derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica ne ha ampiamente parlato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Benefici e vantaggi che ammontano, a oggi, a 3,5 miliardi di euro. A completare il quadro dei guadagni anche il gettito IVA, aumentato di oltre 2 miliardi di euro. Una stima redatta di recente invece vuole l’aumento delle imposte dirette a circa 580 milioni di euro.

Raggiunti quindi gli obiettivi che la fatturazione elettronica si era prospettata: lotta all’evasione fiscale e un maggior gettito fiscale.

Il discorso del direttore di AdE

Ruffini, nell’audizione alla Camera tenuta il giugno scorso, ha evidenziato:

“… “in una prospettiva di lungo termine, lo scopo è di favorire la nascita di una cultura digitale che pervada non solo il settore produttivo, ma l’intera società italiana. In quest’ottica, la fatturazione elettronica è, a oggi, una realtà ormai collaudata e apprezzata dagli operatori, è un processo che ha dimostrato la sua efficacia soprattutto durante l’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, in cui la dematerializzazione dei documenti ha assunto un ruolo cruciale”.

Nel discorso ha tenuto a precisare ed elencare tutti i vantaggi derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica:

  1. semplificazione fiscale
  2. riduzione del numero degli adempimenti
  3. modernizzazione del settore produttivo italiano
  4. riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Fatturazione elettronica

Inoltre è stato fatto riferimento a tutti gli strumenti che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti, tra i quali:

  • procedure web
  • app per tablet e smartphone
  • software stand alone
  • servizi per la conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale)
  • servizio per la generazione di un QR Code, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone
  • registrazione dell’indirizzo telematico dove l’operatore intende ricevere dal Sistema di Interscambio (SdI), di default, tutte le sue fatture passive
  • un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.

Fatturazione elettronica: un unico obiettivo

Guardando al di fuori dei confini nazionali, il direttore Ruffini ha ricordato lo scopo primario di realizzare un mercato digitale unico. La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi comuni di semplificazione che l’Europa si è posta di raggiungere. L’Europa ha voluto introdurre ampi processi di digital transformation, nei processi di aziende pubbliche e private, per raggiungere risultati comuni a tutti i suoi membri.

Il segreto del successo della fatturazione elettronica

Il successo della fatturazione elettronica è dovuto, per la maggiore, alla semplicità di piattaforme nate per l’emissione, l’invio e la conservazione dei documenti fiscali. Piattaforme come FatturaPRO.click, facili e intuitive, che hanno permesso a chiunque, sin da l’inizio della digitalizzazione, di sapere tener testa a tutte le novità introdotte da AdE.

Fatturazione elettronica: tutti i numeri del 2020

Il trend della fattura elettronica è in costante crescita, anche durante questo difficile 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno infatti (compreso quindi il periodo del lockdown) sono state inviate oltre 770 milioni di fatture da circa 3,3 milioni di operatori. Numeri da record, vista la situazione precaria e di crisi generale. Numeri che hanno comunque voluto sottolineare una crescita anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

All’inizio di questa nuova iniziativa molti si sono fatti trovare impreparati e hanno dovuto recuperare strada facendo. Altri invece sono arrivati più che pronti all’appuntamento del 1° Gennaio 2019, quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica. Nonostante l’andamento dell’adattamento un po’ frastagliato, oggi sono tutti (o quasi) ormai allineati con le nuove richieste.

Le piattaforma di gestione ed emissione delle fatture elettroniche sono in costante aggiornamento e sviluppo e consento a tutti gli operatori di rimanere al passo con i tempi.

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).

Adempimenti fiscali: nuovo calendario 2020 proroghe e sospensioni

A causa della pandemia molti adempimenti fiscali sono stati sospesi e/o rimandati a nuova data. Nuovi prospettive e scadenze quindi per fattura elettronica, scontrino elettronico, esterometro e lotteria degli scontrini. Gli adempimenti digitali da parte del fisco, hanno subito una battuta d’arresto a causa del blocco causato dall’epidemia di Coronovirus. In particolar modo l’effetto è stato accusato soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, gli scontrini elettronici e la lotteria degli scontrini.

Adempimenti fiscali e fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate(AdE) ha posticipato al primo gennaio 2021, con una specifica direttiva, l’avvio sperimentale del nuovo tracciato XML. Inoltre ha comunicato anche la nuova tempistica per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture attive e passive, sposate al primo ottobre 2021.
Il Decreto Rilancio inoltre ha rinviato sempre al 2021 la procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione del bollo dovuto sulle fatture elettroniche, che passano dal Sistema di Interscambio (SdI).

Adempimenti fiscali e scontrino elettronico

Per quanto riguarda invece i corrispettivi telematici, il periodo di moratoria è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, senza applicazione di eventuali sanzioni (prima la data era stata fissata per il 30 giugno 2020).

Infine, la lotteria degli scontrini è stata anch’essa posticipata al primo gennaio 2020.

Registri IVA e Vendite

Tutte queste misure hanno decretato di conseguenza lo slittamento dell’elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA. Questo in particolare per quanto riguarda i registri IVA e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata IVA. Di quest’ultima il rilascio è stato addirittura posticipato al 2022.

A causa dell’epidemia da Covid-19 infatti Agenzia delle entrate si trova nell’impossibilità di avere a disposizione tutta una serie di dati e informazioni per produrre in tempo le bozze dei documenti IVA di interesse. A tal proposito ha disposto l’articolo n°142 del decreto legge rilancio n°34 del 19 Maggio 2020.

Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali: sospensione dei tributi

Molto adempimenti tributari sono stati sospesi. L’esterometro, ad esempio, è uno di questi, nonché l’invio delle informazioni relative agli acquisti effettuati da turisti non residenti in contanti.

L’invio dei corrispettivi, memorizzati nel corso del mese precedente dagli esercenti che ancora non hanno un registratore di cassa, è stato sospeso.

Stessa sorte per corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019. Date coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019. Non sono quindi previste sanzioni per la loro mancata comunicazione.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, la sospensione degli adempimenti fiscali ha riguardato anche:

  • le verifiche periodiche sui registratori telematici
  • i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza
  • le autocertificazioni per la loro conformità nonché

Fatturazione elettronica e sospensioni

Nessuna sospensione ha interessato invece la fatturazione elettronica. AdE ha infatti specificato che la certificazione fiscale delle operazioni IVA mediante emissione di fattura elettronica non rientra tra gli adempimenti sospesi. Questo a causa del fatto che l’emissione della fattura elettronica è rimasta sempre obbligatoria, in quanto documenti fiscale destinato alla controparte commerciale.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Nell’articolo: “Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!”, abbiamo visto come la piattaforma di FatturaPRO.click, abbia reso possibile, l’impossibile! Emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri senza un registratore fiscale. Una soluzione ottimale per tutti i contribuenti esercenti che non hanno voluto, o potuto, acquistare un RT.
Lo scontrino elettronico rappresenta una grandissima novità fiscale introdotta in Italia. Una novità che ha dato non pochi “grattacapo” agli utenti. Come se non bastasse, Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto anche delle sanzioni. Non solo quindi la necessità di doversi adeguare alle novità legali in materia di corrispettivi. Adesso anche le sanzioni. Queste vengono applicate ai soggetti che non trasmettono i corrispettivi mensilmente.

Nonostante le proroghe previste per mettersi in regola (da vedere articolo precedente) e alla luce di quanto detto finora, vi suggeriamo di regolarizzarvi quanto prima. Per farlo basterà dotarsi di un sistema, come quello di FatturaPRO.click, per mettervi in regola con i corrispettivi telematici.

Decreto Legislativo 127/2015 e 471/1997: trasmissione dei corrispettivi

Il Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma6, norma le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”

Corrispettivi telematici Mentre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Questo valeva per gli scontrini cartacei e continua a valere anche oggi per i corrispettivi telematici giornalieri.

Le sanzioni

I precedenti decreti specificano le sanzioni applicate, che consistono in:

  • sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  • sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

AdE ha pensato a sancire le norme che prevedono le sanzioni da applicare in caso di mancata comunicazione dei corrispettivi telematici. Lo ha fatto con la Circolare n°3/E del21 febbraio 2020 e con la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020.
Con questi due atti, Agenzia delle Entrate ha stabilito:
“il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”

Inoltre ha specificato che:

“la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole. Nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”

Corrispettivi telematici: Moratorie

Sono comunque da ricordare che a oggi il contribuente può usufruire della moratoria per l’installazione di un registratore di cassa telematico. É possibile infatti mettersi in regola entro il 31 dicembre 2020, come abbiamo visto nell’articolo: “Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio” previste dal Decreto Legislativo 34/2020 (il decreto Rilancio).
C’è da ricordare infine anche la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

A prescindere dalle moratorie, c’è comunque da mettersi in regola il prima possibile con lo scontrino elettronico e la comunicazione dei corrispettivi giornalieri.

 

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Scontrino Elettronico: senza registratore fiscale telematico adesso è possibile!

La novità della fatturazione elettronica è stata una delle più grandi rivoluzioni fiscali introdotte negli ultimi decenni. Ha comportato degli adeguamenti non indifferenti a livello tecnico sia da parte degli organi competenti, che da parte di tutti i contribuenti. Dal primo luglio del 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 lo stesso obbligo scatterà per tutti gli altri. Inoltre dal primo gennaio 2020 è entrata in vigore un’altra novità: lo scontrino elettronico. Tutti i soggetti che obbligati all’emissione del vecchio scontrino cartaceo, hanno quindi l’obbligo di emettere adesso quello elettronico. Quali sono le differenze con il vecchio scontrino? E come fare a emettere lo scontrino elettronico?

DPR n° 633/72

Il Decreto n° 633/72 disciplina la materia dello scontrino, stabilendo quali sono i soggetti obbligati all’emissione della ricevuta fiscale.
Tra questi vi rientrano tutti quelli che operano nel settore del commercio al minuto e tutti i soggetti che svolgono un’attività assimilata allo stesso.
In pratica, tutti i contribuenti con attività, che prima erano obbligati a emettere scontrino cartaceo fiscale. Adesso devono passare a quello elettronico. Quindi tutti i soggetti passivi d’IVA che eseguono operazioni imponibili e che non sono obbligati a emettere fattura, adesso devono provvedere allo scontrino elettronico.

Come può un esercente emettere uno scontrino elettronico?

Sono stati previsti e realizzati degli appositi registratori di cassa telematici. Questi consentono di emettere lo scontrino elettronico e inviarlo ad Agenzia delle Entrate (AdE). Il registratore di cassa memorizza tutte le operazioni degli incassi (ed eventuali storni) eseguite nel corso della giornata. Alla fine, al momento della chiusura di cassa, genera un file in formato XML. Questo è trasmesso direttamente ad Agenzia delle Entrate.

Il registratore di cassa entra in funzione ed è automaticamente censito, subito dopo aver eseguito la prima operazione. I dati inseriti nel registratore di cassa immagazzinati e resi sicuri, in modo da non poter essere manomessi, garantendone l’autenticità. Perché un registratore di cassa funzioni correttamente serve solo una connessione internet e alcuni click sulla postazione multimediale adibita.

 

Scontrino Elettronico

 

Lo svantaggio dei registratori di cassa telematici, purtroppo sta tutto nel prezzo. Non sono economici e, di conseguenza, non sono accessibili a tutti, nonostante il metodo sia obbligatorio. Inoltre possono dar fronte a non pochi problemi tecnici tra connessione e mal funzionamento. Richiedono aggiornamenti e tecnici sempre a disposizione.
Esiste quindi un’alternativa? Per fortuna si.

FatturaPRO.click e l’invio dello scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico

La piattaforma di FatturaPRO.click è l’unica al momento in grado di garantire l’invio dello scontrino fiscale elettronico senza aver bisogno per forza di un registratore di cassa telematico.
Il sistema permette di compilare, in modo facile, veloce e intuitivo, lo scontrino fiscale elettronico (che ricordiamo deve riportare una serie determinata di dati). Una volta compilato la richiesta di emissione viene inviata immediatamente ad Agenzia delle Entrate, senza aver bisogno di attendere la chiusura della cassa a fine giornata.

AdE a quel punto, ricevuta la richiesta, emetterà immediatamente il numero identificativo e progressivo dello scontrino (che potrà essere stampato con una qualunque stampante bluetooth) e un documento PDF. Quest’ultimo può essere inviato al cliente tramite chat, oppure tramite email.
Quindi il registratore telematico non serve più. Questo perché è come se la richiesta di emissione dello scontrino venisse fatta direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza è proprio AdE a emettere il documento commerciale online e ad assolvere, per l’esercente, a tutti i doveri di contribuente.

La sicurezza di un sistema garantito

Alcuni potrebbero chiedersi quanta e quale sicurezza possa avere un sistema del genere. In realtà la piattaforma è l’unico sistema veramente testato e sicuro. Garantisce infatti che la password del cassetto fiscale venga memorizzata sul proprio dispositivo. Nessuno, al di fuori del titolare, potrà emettere uno scontrino, anche se dovesse avere accesso alla piattaforma.
Questa è l’unica soluzione a oggi sul mercato che permette di emettere l’emissione di scontrino in mobilità. Emettere, stampare il codice su una stampante portatile e consegnarlo direttamente al cliente.

FatturaPRO.click ha ideato un sistema che consente di correre in soccorso di tutti coloro che non intendono comprare un registratore telematico. I soggetti che devono emettere scontrino fiscale e lo vogliono fare senza un RT e senza passare dal portale di fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrare, hanno trovato la soluzione. FatturaPRO.click ha creato un sistema sicuro e rapido per emettere scontrini senza RT e in mobilità. Basta un qualunque dispositivo e una piccola stampante bluetooth.

Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 n°45 è datata 13 maggio. La normativa è stata proposta dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri. Con questo Decreto sono state introdotte delle misure urgenti in materia di salute, economia, lavoro e politiche sociali. Con questa regolamentazione l’Esecutivo ha cercato di tutelare famiglie, lavoratori, imprese, artigiani e liberi professionisti. Un intervento tangibile, che possa consolidare, snellire e velocizzare gli istituti di protezione e coesione sociale. In particolare vediamo l’impatto sull’economia e sulle imprese. Dalla fattura elettronica, ai contributi sulle locazioni degli immobili, ogni aspetto è stato trattato e gestito in ottica di sostegno e potenziamento.

Sostegno alle imprese

Chi ha partita IVA (qualunque operatore economico, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti) troverà una serie di agevolazioni a sostegno della propria attività.
Alcune delle misure adottate prevedono benefici e bonus, nonché posticipazione di scadenze e pagamenti.
Ricordiamo ad esempio:

Contributo a fondo perduto per titolari di partita IVA:

  • oggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo
  • imprese esercenti attività agricola o commerciale (anche se svolte in forma di impresa cooperativa)

Questi devono avere un fatturato d’imposta inferiore ai 5 milioni di euro, nell’ultimo periodo di riferimento. Il contributo è erogato se il fatturato+contributo di aprile 2020è inferiore a quello dell’aprile del 2019. Nel caso invece di nuove aziende, che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere.

Come viene calcolato il contributo

Il totale del contributo da erogare è calcolato in base alla percentuale rispetto alla differenza riscontrata:

  • Nella quantità del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • In misura del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • Per un totale del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo sarà erogato nella seconda metà di giugno. Non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’accredito avverrà direttamente su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Esenzione del versamento del saldo IRAP

Per quanto riguarda l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rimane l’obbligo del pagamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Mentre è rimandato il versamento del primo acconto del 2020, pari al 40%.

Agevolazione locazione immobili

Per tutti i contribuenti emittenti fattura elettronica che dimostrano di aver avuto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio, pari al 50%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prevista un’agevolazione per il pagamento delle locazioni. Fino al 60%dell’ammontare del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati quindi allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ma non solo. Il Decreto prevede anche:

  1. L’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU
  2. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestiche
  3. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche
  4. l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  5. l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI“.

E molti altri ancora. Inoltre il Decreto Rilancio ha previsto anche una serie di incentivo e semplificazione fiscale.

Per il fronte fiscale sono state previste, tra le altre cose:

• cancellazione clausole IVA
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici
• reddito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
• compensazioni fiscali
• credito imposta ricerca e sviluppo al sud
• riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia
• versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati

fattura elettronica
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.
Insomma, con questo Decreto, l’Esecutivo ha cercato di toccare ogni singolo aspetto della vita economica del paese. Un sostegno solido e tangibile al mondo della lavoro e delle politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19.

Smart Working, firma digitale e rapporti lavorativi

La pandemia di Covid-19 ha modificato profondamente la gestione dei rapporti lavorativi. Attività come lo smart working, prima considerate secondarie, se non addirittura marginali, sono invece diventate indispensabili allo svolgimento delle normali attività lavorative. Allo stesso modo l’uso della firma digitale, già utilizzata e conosciuta dagli avvocati, si è imposto come strumento indispensabile a soggetti imprenditoriali o normali cittadini.
Questa è stata probabilmente una delle più grosse rivoluzioni tecnologiche, dall’avvento della fatturazione elettronica. Una rivoluzione più che mai necessaria a garantire la sopravvivenza sul mercato delle attività e della cura degli affari imprenditoriali.

L’era del commercio digitale e della fatturazione elettronica

La pandemia del Coronavirus ha avuto effetti impattanti per aziende, imprese, liberi professioni e qualunque altro soggetto emittente fatturazione elettronica. Il virus ha richiesto misure straordinarie per riorganizzare il lavoro a distanza, stabilendo nuove regole nei rapporti interni ed esterni.
La risposta più immediata da parte del mondo del lavoro è stata quella della vendita online. Gli e-commerce sono esplosi e sempre più attività si sono convertite al web, garantendo così la continuità aziendale. Chi già aveva un sito web, ha pensato bene di convertirlo in e-commerce. Mentre chi non ne possedeva ancora uno, ha provveduto quanto prima a farlo realizzare.
A questo incremento del commercio informatico, ne è conseguito un altro altrettanto consistente del ciclo di fatturazione digitale.
Come un’ondata di alta marea, i software house di fatturazione elettronica, sono stati travolti da una maroso di fatture elettroniche. Solo i più stabili, sicuri e dotati di funzionalità avanzate ed impostazioni personali, hanno retto il colpo, riuscendo a garantire la costante creazione di documenti precompilati automaticamente, in pochissimi click. FatturaPRO.click ha permesso a migliaia di utenti di poter continuare a lavorare grazie al proprio sofisticato sistema di funzionamento:

  • Fatturazione Elettronica B2B e B2C
  • Ordini Telematici NSO e PEPPOL
  • Ciclo passivo automatizzato
  • Connessione con il Commercialista (per rimanere in contatto con il proprio referente, anche in un periodo di lontananza sociale come questo)

fattura elettronica

Inoltre, FatturaPRO.click, ha implementato una nuova funzionalità che permette di emettere documento commerciale on-line senza un registratore di cassa. Con FatturaPRO.click è possibile ricevere il Documento Commerciale direttamente Online, dall’Agenzia delle Entrate. Niente più soldi spesi inutilmente nei registratori di cassa, nemmeno quando le attività commerciali potranno rialzare la saracinesca reale della propria attività.

Attivazione Smart Working e conseguenze lavorative

Non solo e-commerce, ma anche “il lavoro da casa”, ha rappresentato una nuova alternativa nella nostra società.
L’attivazione dello smart working è l’esempio più emblematico della rivoluzione tecnologica alla quale abbiamo assistito, dopo quella della fatturazione elettronica. In risposta al distanziamento sociale e alle restrizioni sulla mobilità, ha rappresentato l’unica vera soluzione al mantenimento della piena operatività per azienda e professionisti in generale.
In passato, o meglio, prima della pandemia, lo smart working era sempre stato l’eccezione e non la regola. Il Covid-19 ha ribaltato la situazione e cambiato le priorità. Le aziende si sono trovate di conseguenza a dover riorganizzare velocemente la routine lavorativa, mettendo tutti i dipendenti nella condizione di poter lavorare a pieno regine da casa.

La firma digitale per attestare la paternità dei documenti

Il terzo grande cambiamento che la maggior parte dei contribuenti ha dovuto affrontare in questo periodo di crisi, è stata quella della firma digitale. L’attestazione digitale della paternità dei documenti, era già ben nota e utilizzata dagli avvocati. Tra i primi a usufruire di questo strumento, non hanno accusato più di tanto, il ricorso alla firma elettronica. A differenza di molte altre categorie che si sono trovate a scontrarsi per la prima volta con questo innovativo strumento di lavoro.
I contratti che prevedono e accettano la firma digitale sono regolamentati dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005 e successive modiche) e dal Codice del commercio elettronico (D.lgs 70/2003 e successive modifiche).
L’impatto è stato forte. Piano piano, tutti (o quasi) hanno saputo adattarsi alle nuove regole del commercio imposte dalla pandemia.

Verso la completa digitalizzazione

Dalla fatturazione elettronica, alla firma digitale, dallo smart working, all’avvento del commercio elettronico, tutto parla la lingua dell’informatica. Ormai i modelli di business del passato sono stati stravolti. Bene o male, siamo tutti chiamati ad adattarci alle nuove direttive.

Da tempi bui e burrascosi come quelli attuali, nascono sempre idee importanti per il futuro.

Fatturazione elettronica: un anno di successi

Agid, acronimo di: Agenzia per l’Italia Digitale, è un’agenzia pubblica, costituita sotto il Governo Monti.
Wikipedia la definisce come segue:
L’Agenzia per l’Italia digitale (abbreviato AgID) è una agenzia pubblica italiana istituita dal governo Monti.[2] Sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato, svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell’organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.”
In buona sostanza è la società alla quale si deve, per buona parte, l’adozione materiale della fatturazione elettronica in Italia.

2019-2020: tutti i numeri della fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2019 la fattura elettronica è entrata in vigore obbligatoriamente per tutti. Dopo oltre un anno da quando è stata adottata hanno visto la luce oltre due miliardi di fatture elettroniche (per l’esattezza 2,054,000,000).
Il dato è rilasciato proprio dall’Agenzia delle Entrate (AdE), in occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi lo scorso gennaio.
Di tutte queste e-fatture, AdE ha specificato che:

 

Il 45% delle fatture elettroniche ha interessato i seguenti settori:

  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • Servizi di informazione e comunicazione
  • Attività manifatturiere

Guardando ai cedenti, il 47,8% delle fatture elettroniche sono state emesse dai soggetti passivi con macroattività:

  1. Agricoltura, silvicoltura e pesca
  2. Attività professionali, scientifiche e tecniche
  3. Costruzioni
  4. Attività manifatturiere

La percentuale degli scarti si è da tempo stabilizzata su un livello fisiologico del 3-4 %.

fattura elettronica

Lotta all’evasione fiscale: i risultati dopo un anno

Buone nuove anche sul fronte della lotta contro l’evasione fiscale. L’adozione della fattura elettronica ha avuto un esito positivo anche in questo ambito, almeno è quello che emerge dalla Relazione sull’evasione fiscale e contributiva 2019.
Grazie alla fatturazione elettronica lo Stato ha potuto contare su un incremento paria al 2,5% (vale a dire +3,306 milioni di euro) nelle casse comuni. Non solo. É stato registrato anche un +3% (122,990 milioni di euro), derivati dalla componente relativa agli scambi interni (Fonte: MEF- RGS Rapporto sulle entrate – Dicembre 2019).

Tutti i vantaggi della fatturazione elettronica

Riassumendo possiamo dire che l’Italia ha beneficiato di una serie di vantaggi, da quando ha deciso di introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica.

Schematizzando li possiamo riassumere:

  • Misura di contrasto alle frodi fiscali
  • Supporto al monitoraggio della spesa pubblica
  •  Certezza dell’avvenuta trasmissione della fattura
  • Garanzia di autenticità e integrità della fattura
  • Riduzione degli oneri amministrativi (ciclo integrato)
  • Leva per la crescita digitale del Paese.

La fatturazione elettronica ha reso possibile il raggiungimento di svariati obiettivi anche per le imprese a ciclo integrato:

  • Riduzione dei costi legati alla gestione degli archivi fisici
  • Velocità di ricerca (assenza di difficoltà nel reperimento dei documenti)
  • Garanzia di autenticità e integrità dei documenti
  • Elevata riduzione dei rischi di deperimento per cause accidentali (incendi, allagamento, furto…)
  • Riduzione dei costi legati agli adempimenti privacy per il trattamento dei dati sensibili
  • Riduzione dei possibili errori connessi al data-entry
  • Soluzione a basso impatto ambientale
  • Possibilità di accesso ai documenti conservati da remoto.

Quindi una serie di successi non indifferenti a poco più di un anno dall’entrata in vigore obbligatoria della e-fattura.

Che ruolo ha avuto in tutto questo AgID

All’agenzia per l’Italia Digitale si deve l’introduzione dell’obbligo per e Amministrazioni Centrali di inviare e ricevere le fatture elettroniche. AgID ha contribuito all’elaborazione della fatturazione elettronica secondo gli standard europei EN n°148. Tirando le somme, dopo solo un anno dal lancio della fatturazione elettronica, gli obiettivi che AgID si era prefissata, sono stati pienamente raggiunti.

Fattura elettronica europea 2020: arriva l‘obbligo per tutti i paesi

Sull’argomento fattura elettronica l’Europa mostra attualmente un quadro piuttosto disomogeneo. Le regole applicate dai vari paesi dell’Unione Europea sono difformi e non tutti ancora prevedono l’obbligo della fatturazione elettronica. In alcuni casi l’utilizzo della e-fattura è limitato nei confronti della pubblica amministrazione (PA).
In Francia, ad esempio, l’uso della fattura elettronica per quanto riguarda i pagamenti B2B, è limitato solo alle grandi imprese. Danimarca, Austria e Spagna invece hanno una linea guida più definita e l’applicano in modo più delineato.

Portogallo: un esempio per tutti

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica B2B, il primo paese ad averla introdotta è stato il Portogallo. Nell’ormai lontano 2012 ha deciso di impiegare per tutte le transazioni la fattura elettronica. Con questo ha ottenendo dei risultati più che soddisfacenti in ambito di evasione fiscale. Anche l’Italia quindi, è stata battuta sul tempo, nell’adottare questa misura cautelare per combattere l’evasione fiscale. Nonostante il buon esempio dell’operato del Portogallo però, i paesi dell’UE continuano a non sentire la necessità di adottare la fatturazione elettronica come obbligatoria nelle transazioni. Anzi, alcuni hanno deciso addirittura di introdurla limitatamene alle operazioni relative alla propria pubblica amministrazione e basta.

Fatturazione elettronica: un optional per l’UE

La legislazione europea vede e indica la fatturazione elettronica come un’opzione. Nei testi e nei documenti che ne parlano è previsto l’obbligo esclusivamente in tema di appalti pubblici, verso i quali tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea, devo necessariamente adeguarsi. Per quanto riguarda invece ogni altra casistica, la e-fattura rimane facoltativa. Non solo. La normativa europea vigente, prevede che per introdurre l’obbligo, è necessario chiedere una deroga a Bruxelles.
L’Italia in questo è stata una vera e propria pioniera, quando decise di estendere l’obbligo dal 2019 anche a tutte le transazioni tra privati (B2B). Per questo motivo fu costretta a chiedere una deroga per poter estendere e applicare la normativa che desiderava.

fattura elettronica

Direttiva 2014/55/UE: “Fatturazione elettronica negli appalti pubblici”

Con questa direttiva è stato esteso, a tutti i paesi dell’UE, l’obbligo di inviare e ricevere la fattura elettronica da e verso le pubbliche amministrazioni. La e-fattura deve rispettare, anche in questo caso, determinate caratteristiche e condizioni tecniche, come già avvenuto in Italia in passato.
L’obbligo della fattura elettronica è esteso a tutte le PA, comprese quelle locali. La norma è andata a impattare tutte le pubbliche amministrazioni già dal 18 aprile 2019, fino ad arrivare al 18aprile 2020, quando è arrivata a toccare e comprendere anche quelle locali.
I formati della fattura elettronica accettati e conformi alla norma tecnica europea EN 16931 sono: XML – Ubl 2.1 e CII – 16B.
Il formato più diffuso rimane sempre quello del CII, specialmente la versione XML-UBL. Questo formato permette di utilizzare oltre 60 documenti di business, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e semplificando le attività.

Il processo di digitalizzazione dei Paesi europei

La normativa è stata adottata per rispondere al processo di digitalizzazione dei Paesi europei. La direttiva ha infatti lo scopo di:

  • Automatizzare l’elaborazione dei dati contenuti nelle fatture;
  • Velocizzare e facilitare le attività di ricezione, invio e gestione fatture, bypassando le difficoltà legate all’utilizzo di strumenti prettamente nazionali;
  • Facilitare il monitoraggio dei costi pubblici e il controllo di eventuali errori e/o irregolarità;
  • Aiutare e facilitare i soggetti passivi IVA a partecipare agli appalti pubblici oltre frontiera.

Si tratta di una serie di obiettivi comuni. La normativa europea ha deciso di cercare di raggiungere dei risultati per avere un’Europa più omogenea e forte e aperta al dialogo tra i suoi paesi (soprattutto per quanto riguarda il quadro economico).

L’Italia post provvedimenti europei

A seguito di questa normativa europea, l’Italia è stata una tra i primi paesi dell’UE a muoversi verso l’acquisizione della fatturazione elettronica estesa a tutte le realtà. A seguito della direttiva europea, l’Italia ha infatti emanato il Decreto legislativo 148/2008, a cui ha fatto seguito il provvedimento n°99370/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso questi due documenti il nostro paese ha approvato e definito le regole tecniche Core Invoice Usage Specification (CIUS) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questi provvedimenti hanno anche fatto si che venisse definito il Sistema di Interscambio e venissero tracciate le caratteristiche per poter elaborare e ricevere le e-fatture.

Fattura elettronica: adempimento tributario obbligatorio

Con il decreto Cura, n°18 del 17 marzo 2020, erano state date delle indicazioni anche sul tema “fattura elettronica”. Indicazioni che avevano fatto sorgere qualche dubbio su alcune argomentazioni non del tutto chiare. Una di queste, riguarda l’emissione della fattura elettronica nei dodici giorni successivi all’effettuazione dell’operazione alla quale si rivolgono, da parte delle attività sospese per l’emergenza pandemia da Covid-19.
Il dilemma è sorto quando ad Agenzia delle Entrate è stato chiesto se fra gli adempimenti tributari sospesi, rientrasse o meno anche quello dell’emissione della fattura elettronica.

D.P.R. 26 ottobre 1972

All’articolo 21, comma 4, del suddetto D.P.R. 26 ottobre 1972, veniva previsto che:

“La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 [c.d. “fattura immediata”, ndr.]. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all’altra parte”

Nello stesso articolo vengono ammessi momenti successivi per emettere la fattura (ad esempio nel caso di per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione).

Il 7 Marzo di quest’anno moltissime attività sono state costrette a chiudere a causa del lockdown da Coronavirus. Tutte le attività che hanno, metaforicamente, abbassato la serranda, sono comunque tenute a emettere fattura elettronica entro i dodici giorni successivi all’operazione effettuata.
Ma nel caso non fosse possibile, fermo il ricorso a quelle differita in presenza dei requisiti di legge?
Ci sono due alternative. Vediamole.

Fattura Elettronica

Alternativa 1: Invio per email/PEC

Per i soggetti non obbligati a emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (vedi articolo 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127), potranno emettere fattura elettronica, o analogica, e inviarla al cessionario/committente successivamente, per posta elettronica (certificata o meno).

Alternativa 2: invio fattura elettronica tramite piattaforme abilitate

Alternativa valida in questo caso, anche per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio. É possibile quindi ricorrere a piattaforme, come FatturaPRO.click, per predisporre e inviare il documento

Quindi?

Quindi risulta impossibile la sospensione della fatturazione elettronica per le attività sospese.
Questo anche perché l’emissione della fattura elettronica, è necessaria per andare ad assolvere ad alcuni obblighi nascenti dal Decreto stesso.
Inoltre la fattura elettronica è un documento necessario anche all’esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (come ad esempio la detrazione dell’IVA, o alla deducibilità dei costi da parte del concessionario/committente).

Alla luce di tutto questo, non è possibile sospendere l’emissione delle fatture elettroniche.