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Prop trader: chi sono e quale regime fiscale scegliere

Un prop trader è un professionista che si occupa di prop trading. Si tratta di una professione nata recentemente grazie al web. Una figura molto particolare che lavora per conto delle Prop House. Non si tratta di comuni promotori finanziari o di gestori diretti del rischio. Trattandosi di una nuova forma di lavoro cerchiamo di capire meglio quale sia il regime fiscale migliore da adottare per svolgere questa attività.

Prop Trader: chi è e cosa fa

Il Prop Trader gestisce un portafogli d’investimento per conto delle Prop House che altro non è che una società finanziaria che gestisce vari portafogli finanziari d’investitori. La gestione di questi portafogli è affidata proprio ai Prop Trader. Il professionista ha a disposizione una data somma di denaro da gestire, ma non risponde di eventuali perdite subite dall’attività d’investimento.

Beneficia esclusivamente di parte dei proventi ottenuti dalle attività d’investimento. Infatti, la gestione dell’investimento riguarda solo il rapporto tra l’investitore e la Prop House. Il Prop Trader lavora per la Prop House. Questo significa che, in caso di eventuale perdita subita dal committente, il trader può decidere di recedere dal contratto e dalla collaborazione professionale con il singolo professionista.

Prop Trader: lavoro, partita iva e regime fiscale

Per svolgere l’attività di prop trader, se continuativa e abituale, è necessario aprire una partita IVA. La partita IVA è quindi sempre richiesta e non esiste una soglia minima sotto la quale è possibile operare in assenza di partita IVA. È obbligo inoltre dichiarare i proventi relativi all’attività svolta. Il professionista che vuole esercitare tale attività deve anche stabilire la gestione previdenziale e scegliere il codice ATECO corretto.

Agenzia delle Entrate, per il momento, non avendo discusso di questa professione, non ha stabilito un codice ATECO preciso. Quindi, è necessario scegliere un codice già esistente tra i tanti presenti nelle attività residuali. Durante la scelta è d’uopo tenere in considerazione anche la diversa tipologia di contratto che il professionista va a sottoscrivere con la società d’investimento committente.

Allo stesso modo, non esistono specifiche, almeno per adesso, sugli aspetti previdenziali di questa attività professionale. In linea generale, quindi, è possibile farla rientrare nei casi di gestione separata INPS che prevede un’aliquota variabile di anno in anno, da applicare sul valore del reddito prodotto su ogni annualità. Come per il codice, anche in questo caso, la situazione deve essere valutata caso per caso con un dottore commercialista tenendo conto anche del contratto sottoscritto con la Prop House.

Prop trader

Organismo OCF: iscrizione e aspetti amministrativi

L’organismo OCF è un ente che tutela e vigila l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Per potersi iscrivere all’OCF occorre superare un esame specifico. Per quanto riguarda i prop trader, non essendoci chiarimenti ufficiali, non è chiaro se debbano o no iscriversi a questo organismo. Analizzando il loro operato sembra non essere necessaria l’iscrizione, essendo professionisti che operano al di fuori delle normative che regolano l’attività dei consulenti finanziari.

Prop trader lavoro e regime fiscale

I prop trader possono ricorrere al regime forfettario, fuori campo IVA. Così facendo hanno un’aliquota molto bassa del 5% (nei primi 5 anni) o del 15% e non si pagano IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Per accedere al forfettario devono sempre essere rispettati determinati criteri:

  1. ricavi annui non superiori ai 65.000€
  2. redditi da lavoro dipendente o pensioni non superiori a 30.000€
  3. non superare i 20.000€ annui di spese per i dipendenti
  4. non possedere quote di partecipazione a società di persone o associazioni
  5. non possedere partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività analoghe

In alternativa al regime forfettario, è possibile, per il Prop Trader, aprire partita IVA individuale in contabilità semplificata, oppure aprire una SRL. Meglio, comunque, valutare ogni situazione caso per caso avvalendosi dell’ausilio di un commercialista esperto in materia.

Vendita porta a porta: come funziona il regime fiscale delle vendite a domicilio

Così come aprire un blog e iniziare a fatturare correttamente richiede degli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi, anche la vendita porta a porta ha le proprie regole da dover rispettare. Si tratta di una particolare vendita al dettaglio di beni e servizi  direttamente presso il domicilio del cliente finale. È un’attività svolta da un incaricato alle vendite che opera, solitamente, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandante e al di fuori dell’inquadramento di agente di commercio.

Vendita porta a porta: il regime fiscale

La disciplina fiscale relativa alla vendita porta a porta, stabilisce le imposte sui redditi e sull’attività occasionale e professionale del venditore, con relative conseguenze sull’imposta sul valore aggiunto (IVA).

I venditori a domicilio sono agenti e rappresentanti di commercio. I guadagni derivanti dalle vendite di beni e servizi si chiamano provvigioni. Quest’ultime sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. La ritenuta è applicata sul totale delle provvigioni ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese legate alla produzione del reddito.

Il valore delle provvigioni nette è determinato dalla seguente formula:

provvigioni nette = provvigioni premi e incentivi lordi X 78%

Il valore delle provvigioni nette è la base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 23%. I venditori a domicilio non devono presentare dichiarazione dei redditi a meno che non percepiscano altri redditi al di fuori delle provvigioni derivanti dalla vendita porta a porta. Inoltre sono altresì esonerati dall’applicazione dell’IRAP.

Venditore a domicilio e sostituto d’imposta

La società mandante del venditore a domicilio è obbligata a versare, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni, le ritenute. Il pagamento è eseguito tramite modello F24 con codice contributivo 1038 nella sezione erario.

Ciascuna ritenuta e i compensi annuali devono essere riepilogati nella venditore a domicilio Certificazione Unica. Infine la società committente è tenuta a segnalare con il modello 770, all’Amministrazione Finanziaria, il totale delle provvigioni per la base imponibile e il calcolo delle ritenute operate.

Vendita porta a porta

Venditore Porta A Porta: professionale od occasionale

La vendita porta a porta può essere effettuata in modo occasionale, oppure professionale. Si tratta di vendita occasionale quando il reddito annuo derivante da tale attività non supera i 5000€. I venditori porta a porta occasionali non sono tenuti ad avere scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, a meno che non percepiscano altri redditi derivanti da attività diverse.

I venditori a domicilio occasionali non sono, pertanto, tenuti ad aprire una partita IVA  e non devono applicare l’IVA sui compensi percepiti. Devono solamente rilasciare una ricevuta alla società mandante per ricevere le provvigioni stabilite.

Si tratta invece di vendita porta a porta professionale quando le provvigioni annue superano i 6426,10€. In questo caso il venditore deve obbligatoriamente aprire una partita IVA entro 30 giorni. Il codice attività per aprire partita IVA è il 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno”. È inoltre obbligato ad assoggettare a IVA tutti i compensi che eccedono il limite indicato. In questo caso i venditori non possono accedere al regime forfettario in quanto per loro esiste già un apposito regime agevolato.

Venditori Porta A Porta e INPS

Gli addetti alla vendita porta a porta sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS quando il reddito annuo supera i 5000€. L’iscrizione può essere fatta online sul sito messo a disposizione da INPS, dove è anche possibile versare i contributi relativi.

I contributi da versare sono composti da:

  1. 1/3 a carico del contribuente/venditore
  2. 2/3 a carico dell’azienda mandante

I contributi devono essere versati entro il 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni. Il venditore a domicilio deve indicare in fattura elettronica la trattenuta INPS per la Gestione Separata. I venditori non sono comunque tenuti a iscriversi anche all’INAIL.

Rappresentante fiscale: chi è, cosa fa e fatturazione

Il rappresentante fiscale è nominato per gestire la fatturazione e la contabilità di un’azienda estera che opera in Italia. Quindi, per aprire una partita IVA e iniziare subito a fare impresa serve anche nominare un rappresentate fiscale che possa rappresentare la società di fronte alle autorità, per l’ assolvimento degli obblighi fiscali.

Rappresentante fiscale in Italia

Un’azienda estera per poter operare in Italia deve obbligatoriamente avere un proprio rappresentante fiscale. Il procuratore deve aprire partita IVA come persona giuridica oppure come persona fisica. Solo così facendo, può gestire le operazioni rilevanti ai fini IVA. La partita IVA è obbligatoria a meno che l’azienda non venda bene e servizi a privati (non soggetti passivi IVA perché non titolari di partita IVA), a non residenti oppure tratti scambi intracomunitari per i quali non è esplicitamente richiesta la nomina di un rappresentate fiscale.

Le aziende estere per svolgere la propria attività nel Bel Paese, hanno due alternative:

  • creare un’azienda italiana su territorio italiano
  • nominare un rappresentante fiscale e registrarlo direttamente come titolare di partita Iva.

Sono entrambe valide alternative e la differenza risiede solo nella figura che è ritenuta responsabile verso le autorità degli obblighi IVA. Nel primo caso il rappresentante è co-responsabile degli obblighi connessi al pagamento dell’IVA. Nel secondo, invece, è solo l’azienda a rispondere come unica e responsabile perché nessun altro ente agisce in nome e per conto dell’azienda stessa.

Rappresentante fiscale: la nomina

Il rappresentante deve essere nominato prima che l’operazione soggetta IVA si verifichi. La nomina avviene solitamente con atto pubblico. È inoltre possibile consegnare la lettera di nomina direttamente all’ufficio di Agenzia delle Entrate operante nella zona alla quale il rappresentante è nominato.

Rappresentante fiscale

Azienda estera con rappresentante fiscale in Italia: i compiti e le funzioni

Tutti gli obblighi legati all’IVA sono di pertinenza del rappresentante fiscale (RF). In altre parole è a questa figura che spetta il compito di gestire fatturazione elettronica e contabilità dell’azienda. Tra i suoi doveri troviamo:

  1. contabilizzazione di fatture attive e passive
  2. contribuzione dell’IVA all’Erario entro i termini stabiliti
  3. liquidazione dell’IVA
  4. relative dichiarazioni.

Rappresentante fiscale fattura elettronica

Per quanto riguarda la contabilizzazione di fatture attive e passive il RF può agire in due diversi modi:

  • applica un’aliquota nazionale al cliente e riceve poi una relativa fattura per l’operazione dell’azienda estera;
  • l’azienda estera emette fattura al cliente senza applicare IVA, sfruttando il meccanismo del reverse charge. In quest’ultimo caso il cliente italiano deve integrare la fattura ricevuta con l’aliquota adeguata, registrando un’autofattura

Qualunque sia la strada preferita dal rappresentante e dall’azienda estera, i dati della società straniera e quelli del rappresentante, devono sempre essere presenti sulla fattura.

Va infine ricordato che esistono anche società straniere che svolgono solo operazioni non rilevanti ai fini IVA. In questo caso l’azienda può scegliere di nominare un rappresentante fiscale leggero a cui demanderà l’onere di provvedere alla compilazione esclusiva del modello Intrastat.

IVA MOSS

Le aziende straniere che vendono esclusivamente prodotti digitali operando con piattaforme e-commerce, possono registrarsi al regime IVA MOSS. Si tratta di un particolare sistema che consente di evitare alle società estere di adempiere agli obblighi IVA in ciascun Paese straniero.

Il regime IVA MOSS permette, quindi, alle società, di risultare responsabile degli obblighi fiscali, solo nel Paese dov’è concentrata l’attività svolta. La comunità europea ha voluto aiutare e agevolare questo sistema creando uno specifico portale intracomunitario dal quale è possibile richiedere facilmente un eventuale rimborso IVA e presentare le dichiarazioni IVA  a disposizione di ciascuno Stato.

Contributo Conai: cos’è e come cambia nel 2022

Il contributo CONAI corrisponde a una voce in fattura che fa riferimento ai costi di riciclo e gestione degli imballaggi. È un costo ripartito tra chi produce imballaggi e chi li utilizza. Ogni produttore e ogni utilizzatore d’imballi deve registrarsi con un preciso codice di riferimento al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). L’ente è privato, nato nel 1998 e non ha scopo di lucro, semplicemente si è fatto carico della gestione degli imballaggi, argomento molto sentito soprattutto negli ultimi anni vista la crisi climatica a cui stiamo assistendo.

La voce, presente in fattura, rientra nell’imponibile IVA e può variare a seconda del materiale usato per realizzare l’imballo, dal quale è determinato un tipo di smaltimento diverso.

Contributo CONAI: chi deve pagare?

I produttori e gli utilizzatori d’imballaggi sono tenuti a versare il contributo CONAI. Tra i produttori obbligati al pagamento troviamo:

  • chi produce i propri imballi per vendere i propri articoli
  • coloro che importano i materiali necessari alla fabbricazione degli imballi
  • i produttori di semilavorati utilizzati per la realizzazione degli imballi
  • importatori di semilavorati
  • chi produce imballi vuoti
  • importatori e rivenditori d’imballi vuoti

Tra gli utilizzatori d’imballaggi soggetti all’obbligo di pagamento del CONAI, troviamo:

  • Chi compra e utilizza imballi vuoti
  • Coloro che importano merci imballate
  • Autoproduttori – vale a dire tutti i soggetti che realizzano da soli i prodotti e gli imballi per le spedizioni
  • commercianti

Il valore del contributo varia in base al materiale usato per l’imballo e, di conseguenza, ai metodi necessari per smaltirlo.

Contributo ambientale CONAI: il valore del materiale

Contributo ambientale CONAI è, quindi, una forma di finanziamento con la quale l’ente CONAI sostiene gli oneri da pagare per raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti d’imballaggi. Il Decreto Legislativo n°152/06 stabilisce che il costo deve essere ripartito “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale d’imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

Contributo Conai

Il contributo cambia a seconda del materiale usato per l’imballaggio. La diversificazione contributiva per gli imballi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, per quelli in carta, invece. È in vigore dal 1° gennaio 2019.

A oggi, 2022, i contributi richiesti sono:

Materiali/Fasce contributive                 Dal 1° gennaio 2022          Dal 1° luglio 2022

Acciaio                                                                 12,00 €/t                                           8,00 €/t

Alluminio                                                           10,00 €/t                                           7,00 €/t

Carta (suddivisa in 4 fasce)

1 (Base)                                                                 10,00 €/t                                           5,00 €/t

2 (CPL):                                                               30,00 €/t                                          25,00 €/t

3 (Compositi tipo C)                                         120,00 €/t                                         115,00 €/t

4 (Compositi tipo D)                                         250,00 €/t                                        245,00 €/t

Legno                                                                  9,00 € /t                                            9,00 €/t

Plastica (suddivisa in 4 fasce)

A1                                                                         104,00 €/t                                         60,00 €/t

A2                                                                         150,00 €/t                                        150,00 €/t

B1                                                                         149,00 €/t                                         20,00 €/t

B2                                                                         520,00 €/t                                        410,00 €/t

C                                                                           642,00 €/t                                        560,00 €/t

Plastica biodegradabile                           294,00 €/t                                       294,00 €/t

e compostabile

Vetro                                                                   33,00 €/t                                          29,00 €/t

 

Quindi peso e tipologia di materiale dell’imballo oggetto della prima cessione, sono i fattori che determinano il contributo da versare. In fattura, produttori e utilizzatori, devono, pertanto, indicare sempre la natura del materiale utilizzato e il peso complessivo degli imballi usati.

Addebito contributo CONAI in fattura

L’ente CONAI, quindi, fornisce sempre e solo il costo per tonnellata. Spetta a produttori e utilizzatori calcolarne la quantità e l’importo totale da dichiarare. In fattura devono essere presenti tutte le informazioni necessarie a stabilirne l’importo esatto. Non sempre e non tutte le unità possono però essere riconvertite facilmente in “tonnellate”. Quando accade è necessario indicare un secondo valore. Per farlo è possibile:

  • indicare le informazioni relativa al prodotto in questione in due righe separate
  • nella descrizione dei prodotti indicare il riferimento al contributo ambientale. Creare infine un’unica voce se il materiale è sempre lo stesso. Quando i materiali invece sono multipli, sulla medesima fattura è necessario creare voci separate per i singoli componenti.

Esiste poi il caso d’imballi compositi e imballaggi multimateriali. Per i primi il riferimento al contributo prende in considerazione il materiale presente in modo più preponderante rispetto agli altri. Per i secondi, invece, il contributo CONAI è calcolato in percentuale dei componenti stessi.

Pagare con il telefono: facile, veloce e conveniente

Pagare con il telefono oggi è una realtà diffusa e affermata. Una modalità di pagamento semplice, veloce e sicura resa possibile da una tecnologia innovativa e testata in ogni paese d’Europa e del mondo.

Come pagare con il telefono

NFC acronimo di Near Field Communication è la tecnologia sfruttata per effettuare i pagamenti con il telefono. In italiano è tradotto come “Comunicazione di prossimità” e permette trasmissioni wireless dei dati. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata per il pagamento contactless, usufruibile senza chip e molto spesso anche senza PIN (almeno per quanto riguarda le transazioni sotto i 25 euro).

Per utilizzare la tecnologia NFC e pagare con il cellulare, lo smartphone deve avere l’abilitazione NFC. Installata un’apposita app (come ad esempio Apple Pay oppure Google Pay) basta aggiungere la propria carta di credito/debito e il telefono si trasforma magicamente in un portafoglio.

Al momento del pagamento è sufficiente aprire l’applicazione di riferimento, selezionare la carta di pagamento che si desidera utilizzare e avvicinare il cellulare al terminal per la transazione. Anche la carta di credito/debito deve possedere l’abilitazione NFC (riscontrabile dalla presenza di un’icona raffigurante delle piccole onde bianche decrescenti).

Applicazione per pagare con il telefono

Esistono molte applicazioni per pagare con il telefono. È possibile scegliere in base al produttore del proprio smartphone. Apple Pay, ad esempio, è l’applicazione per effettuare pagamenti per chi possiede un iPhone. Invece Google Pay è usata dagli utenti titolari di un telefono Android. In entrambi i casi i passaggi da seguire per concludere una transazione sono davvero semplici.

Il cellulare va tenuto a una distanza di soli quattro centimetri dal terminale. Il pagamento è confermato sia sullo schermo del cellulare che su quello del terminal. In alcuni casi è presente anche un avviso sonoro. Basta seguire le indicazioni richieste sullo smartphone. Qualche volta è necessario inserire anche un Pin di sicurezza, oppure apporre l’impronta digitale, o una scansione facciale per un riconoscimento completo.

Pagare con il telefono

Smartphone NFC

Per poter essere utilizzati come mezzo di pagamento, gli smartphone devono avere la tecnologia NFC integrata. Si tratta di un apposito chip che, di norma, oggi, è presente su quasi tutti i cellulari più famosi e commercializzati. Ad esempio, tutti i modelli d’iPhone a partire dalla versione sei in poi, possiedono  un chip NFC.

Per quanto riguarda invece i modelli Android, per scoprire se hanno l’abilitazione necessaria a effettuare pagamenti contactless, basta verificare dalle impostazioni di sistema se è presente o meno la voce: “NFC e pagamento”.

Pagare con il telefono è possibile quando il cellulare è acceso, la batteria carica e in presenza di connessione internet stabile.

Pagare con smartphone: i vantaggi

Pagare con smartphone conviene a clienti ed esercenti e presenta molti vantaggi:

  • Velocità – bastano davvero pochi secondi per effettuare un pagamento. In questo modo la transazione risulta più facile e fluida e si evitano code di attesa inutile e frustrante. Inoltre il cellulare è sempre a portata di mano e pronto per essere utilizzato, molto di più rispetto a contanti e portafoglio.
  • Igiene – il denaro contante è molto sporco. Monete e banconote sono portatori d’innumerevoli agenti patogeni. Passando di mano in mano trasmettono e veicolano germi e batteri ovunque. Invece, il sistema di pagamento con smartphone è molto più igienico e sicuro per la salute di tutti. Pagare con il telefono significa non toccare nulla che non ci appartenga, niente soldi, niente terminali, nessuno scambio di virus e batteri. È sicuramente uno dei metodi di pagamento più igienici che esista.
  • Facilità – pagare con il telefono è ormai diventata una pratica comune e abituale per la maggior parte delle persone (clienti ed esercenti). Sono in tanti gli utenti che si aspettano di poter pagare con questo sistema e non solamente i più giovani.

Pagare con il cellulare è sicuro!

Pagare con il telefono è molto sicuro. Il numero della carta di credito non è mai inviato e segnalato. I pagamento con smartphone sono più sicuri di quelli eseguiti direttamente con carta, proprio perché durante l’operazione i dati della carta non sono mai visualizzati, né inviati.

Anche in caso di furto o smarrimento del cellulare, i malintenzionati non possono usarlo per effettuare pagamenti. Non potranno, infatti, confermare le transazioni per mancanza del riconoscimento digitale, facciale o dell’inserimento del PIN di sicurezza. È comunque importante usare sempre il blocco dello schermo.

Parcella commercialista: quanto costa un professionista e come calcolarne l’onorario

Il commercialista è una figura molto importante nell’ambito della gestione di un’impresa, ma anche per un privato cittadino. I suoi servigi sono indispensabili a tenere in ordine la contabilità per effettuare i pagamenti dovuti entro i termini previsti e avere sempre tutto sotto controllo. La parcella commercialista è una voce che ogni imprenditore deve tenere ben presente nell’amministrazione della propria attività, perché è sempre presente, ogni anno, in ogni dichiarazione dei redditi.

Quanto costa un commercialista?

Il commercialista è un professionista indispensabili a chiunque abbia un’attività propria, ma non solo. Calcolare tasse e costi da detrarre non è semplice e non tutti ne sono in grado. Difronte a una dichiarazione dei redditi i dubbi possono essere davvero tanti e la paura di omettere o sbagliare qualcosa, paralizzante. Quindi, prima d’incorrere in sanzioni e ammende, è sempre meglio rivolgersi a un esperto professionista del settore.

Un professionista che richiede il pagamento di un preciso compenso per le proprie prestazioni offerte. La parcella commercialista però, varia in base ai servizi offerti e da soggetto a soggetto. È una buona idea chiedere prima un preventivo per capire bene i costi derivanti dall’attività svolta dal contabile.

Risulta quindi molto difficile riuscire a dare una risposta univoca alla domanda: “Quanto costa un commercialista?”. Un professionista della contabilità per calcolare la propria parcella tiene conto di una serie di variabili:

  • servizi offerti
  • frequenza d’interventi richiesti
  • tipologia di assistenza (in presenza, telefonica, per email, ecc…)
  • regime contabile dell’assistito

Parcella commercialista

Parcella commercialista secondo la legge

Esiste un orientamento di massima che i professionisti possono seguire per il calcolo parcella commercialista. Il DM 140/2012 stabilisce delle direttive di massima per dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, notai, assistenti sociali, ecc… Anche le consulenze prevedono un onorario.

La scelta di affidarsi o meno a un commercialista è molto soggettiva. Ai titolari di aziende  e società è consigliato comunque rivolgersi a un professionista per essere seguiti attentamente nel difficile mondo della contabilità. I liberi professionisti potrebbero optare per compilare le dichiarazioni 730 autonomamente e poi chiederne la revisiona a un contabile, oppure al CAF.

Calcolo parcella commercialista: le prestazioni offerte

Le prestazioni offerte da un commercialista sono moltissime, tra queste ricordiamo, ad esempio:

  1. Consulenza
  2. Bilancio d’esercizio
  3. Bilancio infrannuale
  4. Dichiarazione IRAP
  5. Dichiarazione IVA
  6. Pratiche fiscali quali:
    1. operazioni d’inizio attività di una ditta (Registro Imprese, A.E., INPS ed eventualmente SUAP)
    2. pratiche di chiusura attività (Comunica, CCIAA, INAIL, INPS, AE, ecc.)
    3. operazioni di variazione ditta, predisposizione e invio comunicazione VIES, richiesta visura camerale
  7. Tenuta dei registri ammortizzabili
  8. Aggiornamento libri inventari

Il commercialista può decidere di farsi pagare annualmente, oppure mensilmente. A far variare l’ammontare della parcella commercialista è anche il numero delle fatture elettroniche emesse e il fatturato del proprio cliente.

Parcella commercialista esempio

Come detto, la parcella di un professionista contabile varia molto e in base a molti fattori differenti. Ad esempio, una dichiarazione IVA può avere un costo da 152 euro a 297 euro per un fatturato annuo fino a 75.000 euro; da 190 a 369 euro per un fatturato annuo compreso tra 75.001 e 150.000 euro.

La dichiarazione dei redditi invece può venire a costare da 236 euro a 475 euro per un fatturato annuo fino a 75.000 euro; da 426 a 640 euro per un fatturato annuo compreso tra 75.001 e 150.000 euro. Si tratta di costi applicati, in genere, alle persone fisiche titolari di partita IVA. Per le società di capitali si applicano altri prezzi, solitamente più alti.

I bilanci possono arrivare a costare da 284 euro a un massimo di 449 – 563 euro. Il prezzo calcolato tiene conto delle perdite e dei componenti positivi di reddito. Per la compilazione e l’invio del modello Intrastat il costo parte a oggi da circa 80€ ed è calcolato a ore.

La convenienza nel potersi rivolgere o meno a un commercialista, è molto soggettiva. Ogni soggetto deve valutare attentamente la propria posizione e se la situazione finanziaria dovesse risultare particolarmente complessa, è consigliato avvalersi di un professionista per evitare, nel futuro, di avere brutte sorprese con il Fisco.

Marca da bollo virtuale: costo, validità e funzione

La marca da bollo virtuale è un modo semplice e veloce per assolvere l’imposta senza dover esser costretti a andare fisicamente in tabaccheria ad acquistare la marca cartacea. Il 14 aprile 2017 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la marca da bollo virtuale. Nell’ottica della digitalizzazione delle procedure, per renderle più snelle e fluide, il sistema di pagamento virtuale si è rivelato efficace e apprezzato dagli utenti. Un sistema che vuole sostituire completamente l’utilizzo del contrassegno cartaceo.

Marca da bollo virtuale: cos’è e cosa serve

La marca da bollo è un contrassegno (adesivo fino a qualche anno fa) da applicare su documenti, atti, fatture (sulle fatture elettroniche si indica solo che è soggetta) e ricevute fiscali. La versione cartacea si acquista presso qualunque tabaccaio e ricevitoria autorizzata. Nell’aspetto è simile a un francobollo e possiede valore nominale pari a 2 euro, oppure a 16 euro.

Serve a convalidare atti ufficiali o adempiere all’onere tributario in sostituzione dell’IVA qualora non esigibile. Quindi consente di versare l’imposta di bollo. La marca da bollo virtuale, al pari di quella cartacea, sostituisce l’imposta dell’IVA quando non è applicabile. Essendo virtuale è utilizzabile esclusivamente per via telematica ed è acquistabile online e non in tabaccheria.

Acquisto marche da bollo virtuali

Le marche da bollo virtuali non sono propriamente acquistate, nel senso stretto del termine. Corrispondono, piuttosto, al versamento di un determinato importo. L’importo dovuto può essere versato utilizzando un modello F24 a seguito della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione ad Agenzia delle Entrate. Il tempo massimo per assolvere a quanto dovuto è pari a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La marca da bollo virtuale non ha scadenza.

Anche per quanto riguarda le fatture elettroniche, la marca da bollo virtuale può essere pagata versando l’imposta tramite il modello F24 e può essere apposta sulla e-fattura seguendo la medesima procedura.

Marca da bollo assolta in modo virtuale: le tipologie

Esistono diversi importi di marche da bollo virtuale. Le più comuni sono quelle da 2 e 16 euro stabilite dal governo Letta tramite decreto legge 43/2013. Fino ad allora le marche da bollo avevano importi inferiori, ovvero 1,81 euro e 14,62 euro.

Marca da bollo virtuale

Assolvimento marca da bollo in modo virtuale: quando è applicata

La marca da bollo virtuale è obbligatoria per tutte le fatture elettroniche e cartacee o ricevute fiscali d’importo superiore ai 77,47 euro, in quanto non soggette al versamento dell’IVA. Il DPR 642/72 impone l’obbligo del pagamento della marca da bollo per le seguenti fatture:

  1. esenti IVA
  2. emesse da soggetti che rientrano nel regime dei minimi o nel regime forfettario
  3. fuori campo IVA, ovvero in cui viene a mancare il requisito oggettivo o soggettivo
  4. fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale
  5. non imponibili – come ad esempio la vendita di auto, navi, aerei e di ogni altro componente e/o prestazione di servizio destinati ai suddetti
  6. fatture non imponibili riguardanti servizi internazionali o relativi a scambi internazionali.

Sulle fatture relative a servizi internazionali relativi all’esportazione di merci, la marca da bollo non deve essere applicata e pagata.

Marca da bollo virtuale fattura elettronica: quando non è prevista

La legge vuole che la marca da bollo virtuale pari a 2 euro non debba essere corrisposta nei seguenti casi:

  • nelle fatture dove l’IVA risulta esposta, tuttavia la quota in esenzione non deve superare i 77,47 euro
  • fatture per esportazione di merce
  • documenti fiscali relativi a operazioni intracomunitarie
  • fatture in cui l’IVA risulta assolta in origine
  • operazioni di reverse charge

Mentre per le fatture cartacee la marca deve essere fisicamente apposta sul documento, per le fatture elettroniche basta indicare l’obbligo di versamento dell’imposta sul documento stesso inserendo il relativo valore nel campo previsto dal formato.

Infine, non è obbligatorio apporre la marca da bollo virtuale per i seguenti soggetti.

  • ONLUS con iscrizione presso l’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
  • associazioni di volontariato con iscrizione presso il Registro regionale del Volontariato
  • ogni federazione sportiva ed Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI

Il bollo in regime forfettario

Nel caso dei forfettari, la fattura elettronica (a meno che questa non superi l’importo di € 77,47) è sempre soggetta all’imposta di bollo di € 2,00 in quanto contiene importi esenti IVA regime forfettario (codice esenzione N2.2), di conseguenza deve sempre riportare l’indicazione.

Nel caso dei forfettari il bollo deve essere solo indicato e non addebitato, questo perché le somme che danno origine al bollo non sono anticipazioni (spese sostenute per conto del cliente art.15) ma i compensi del forfettario, come confermato dalla risposta n.248/2022 del 12 agosto dell’Ageniza delle Entrate.

Per effetto del fatto che si tratta di compensi e non di spese anticipate per conto del cliente, il bollo nella fattura elettronica di un forfettario non deve essere addebitato al cliente, qualora il bollo venisse inserito in fattura per avvalersi (senza alcun titolo) della rivalsa nei confronti del cliente, l’importo di 2 euro deve essere inserito in fattura con esenzione N2.2 (quella del regime forfettario) e sarà soggetto a tassazione (importi che concorrono all’utile), diversamente da come avviene per le anticipazioni, che non costituiscono utile d’impresa.

Le Sanzioni

I soggetti che non dovessero rispettare l’obbligo di pagamento della marca da bollo sono soggetti a sanzioni pecuniarie come stabilito dall’articolo l’articolo 23 del DPR 633/1972. Le sanzioni previste sono pari ad ammende che vanno da un 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni documento irregolare.

Pagamento contactless: cos’è e come ha cambiato l’economia

Il pagamento contactless è ormai entrato a far parte della vita quotidiana di molti consumatori. Poter effettuare acquisti semplicemente avvicinando la carta di credito o lo smartphone a un terminal, ha semplificato moltissimo le transazioni. Il commercio ne ha beneficiato grandemente e la realtà si diffonde sempre di più, ogni giorno che passa.

Pagamento contactless: cos’è e come funziona

I pagamenti contactless sono pagamenti effettuati attraverso un sistema che non necessita di contatto fisico tra i dispositivi impiegati a tale scopo: carte di credito/debito/bancomat o dispositivi mobili e i terminal autorizzati a ricevere i pagamenti (POS). Difatti, contactless significa, letteralmente: “senza contatto”

Oggi, più che mai, a seguito dell’obbligo POS entrato in vigore a partire dal 30 giugno 2022, il pagamento contactless è un vantaggio e un’agevolazione per tutti, esercenti e clienti. Avvicinando bancomat o carta al POS il terminal riconosce la tecnologia contactless e permette la transazione.

Affinché il sistema funzioni correttamente le carte devono essere dotate di tecnologia RFID, acronimo d’Identificazione a Radio Frequenza. Un’innovazione che consente di non inserire la carta all’interno del Pos per poter essere riconosciuta. Per quanto riguarda invece i cellulari, volendo utilizzare uno smartphone come strumento di pagamento, questo deve essere dotato di tecnologia NFC, acronimo di Near Field Communication. In pratica il cellulare si trasforma in un portafoglio virtuale.

Pagamento con carta contactless

Le carte contactless sono dotate di una targhetta elettronica che contiene tutte le informazioni necessarie affinché sia riconosciuta come tale dai terminal usati per effettuare i pagamenti. Avvicinando la carta al POS il pagamento si finalizza automaticamente, senza dover inserire fisicamente la carta all’interno del dispositivo o dover digitare codici di sicurezza.

Per riconoscere se una carta è contactless oppure no basta controllare se sulla superficie è presente un simbolo che rappresenta delle piccole onde bianche che aumentano di grandezza da sinistra verso destra. Sempre più commercianti espongono il simbolo per far capire ai propri clienti che in quel locale è possibile pagare anche tramite questa innovativa modalità di saldo. La maggior parte delle carte attualmente in circolazione possiede ormai questo simbolo e la relativa tecnologia. Si tratta sia di bancomat che carte di credito, debito o prepagate.

Pagamento contactless

Come funziona il pagamento contactless per i commercianti?

Molti commercianti sono intimoriti dai costi per l’acquisto o il noleggio di un POS contactless, o dalle relative commissioni richieste per l’uso di questa tecnologia. Solo due imprese su tre ne posseggono uno e solo il 53% dei POS dispone di questa tecnologia. Sono molti a pensare che adottare una tecnologia del genere per la propria impresa sia, oggi, ancora troppo oneroso.

Per questo motivo il Governo ha previsto una proposta di legge che prevede zero commissioni per le transazioni sotto i 25 euro. In ottica di digitalizzazione delle PMI l’incentivo proposto vuole spronare il settore terziario ad adottare il pagamento pos contactless. La strada da seguire è quindi quella di diminuire i costi dei servizi offerti, incentivando i commercianti ad adeguarsi alle nuove tecnologie.

Pagamento contactless e sicurezza

Per effettuare un pagamento contactless è sufficiente avvicinare la carta al terminal e la transazione è automaticamente eseguita. In molti casi non è nemmeno richiesto di digitare un pin. Il pagamento contactless è molto sicuro, nonostante molti siano ancora dubbiosi.

La sicurezza di questa modalità di pagamento è garantita anche da:

  1. la transazione è registrata solo una volta
  2. funziona solo se il POS è attivo e pronto a ricevere il pagamento
  3. per importi superiori a 25 euro è sempre richiesto un PIN di sicurezza
  4. le carte emesse da qualunque ente bancario o simile, tutela comunque il cliente.

Usare il pagamento contactless aumenta la fiducia nelle transazioni e riduce i tempi di operatività. Una tecnologia che presenta molteplici vantaggi per tutti, commercianti e clienti.

I dati parlano chiaro:

  • 35 milioni le carte contactless
  • 1 carta su 2 è contactless
  • Oltre un milione le transazioni effettuate nel 2018 con questo metodo di pagamento
  • Un servizio che registra il 150% di crescita di utilizzo

Usare un pagamento contactless migliora l’esperienza di acquisto, oltre a semplificarla e renderla molto più fluida e veloce rispetto ai vecchi sistemi di pagamento. Senza contare che oggi come oggi non necessario avere una carta o un bancomat per acquistare contactless. È sufficiente avere uno smartphone con tecnologia NFC e il cellulare si trasforma in carta/portafoglio.

Istruzioni dichiarazione iva: ecco come indicare i rottami

Si sta avvicinando il momento di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2021. In questo periodo, più che in altri, occorre fare chiarezza su alcuni passaggi che molto spesso rimangono oscuri durante la compilazione dei dati. Per questo motivo vogliamo indicare alcune istruzioni dichiarazione IVA su come comunicare pellet, scarti, rottami e il regime di reverse charge.

Istruzioni dichiarazione iva: i rottami

I commi 7 e 8 dell’articolo n°74 DPR 633/72 tratta la regolamentazione dei rottami ai fini IVA. Si tratta di una disciplina alquanto complessa, difficile sia dal punto di vista della contabilizzazione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’indicazione in dichiarazione IVA. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza, specificando prima cos’è considerato “rottame” e poi riepilogando cos’è e come funziona il reverse charge.

Articolo n°74 DPR 633/72

Il settimo e l’ottavo comma specificano cosa si intende per rottami ed elencano i beni compresi nella disciplina della cessione dei rottami.

Comma 7:

Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

  • a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
  • b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
  • c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
  • d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

Istruzioni dichiarazione iva

Comma 8

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

  • a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
  • b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
  • c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
  • d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
  • e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
  • e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
  • e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
  • e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
  • e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
  • e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).

Istruzioni dichiarazione IVA: cessione dei rottami

La cessione dei rottami si basa, prima di tutto, sull’identificazione della soggettività dell’acquirente. Possono verificarsi due casi:

  1. l’acquirente è un consumatore finale
  2. l’acquirente è un soggetto passivo IVA

Nel primo caso si applica il regime ordinario IVA. Nel secondo caso, invece, è applicato il reverse charge, cioè l’inversione contabile.

Istruzioni dichiarazione iva e Reverse charge

Nel reverse charge il cedente deve emettere fattura elettronica per esercitare la rivalsa, non addebitare l’IVA in fattura e indicare la dicitura: “inversione contabile, art.74 c.7, DPR 633/72.”. L’acquirente di conseguenza deve integrare la fattura emessa dal cedente indicando l’aliquota applicabile e la relativa imposta. Deve, inoltre, inserirla nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi per poterla comprendere nelle liquidazioni periodiche. Infine, la medesima fattura, deve essere annotata nel registro degli acquisti per poter così operare la detrazione d’imposta.

Dichiarazione IVA istruzioni per indicazione dei rottami

L’indicazione dei rottami in dichiarazione IVA è molto complessa, in quanto cambia a seconda del cedente e del cessionario. Esistono quindi cinque diverse casistiche che prevedono ruoli diversi per cessionario e cedente:

  • Cessioni verso San Marino VE30 – Acquisti all’interno VF13, VJ6
  • Cessioni intracomunitarie VE30 – Acquisti da San Marino VF13, VJ1, VF28 campo 6
  • Esportazioni VE30 – Acquisti intracomunitari VF13, VJ9, VF 28 campo 1
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta VE35, campo 2 – Importazioni VF13, VJ10, VF28 campo 3
  • Cessioni all’interno effettuate nei confronti di privati consumatori quadro VE sezione 2

Si tratta d’indicazioni precise che devono essere rispettate affinché la cessione dei rottami possa essere indicata correttamente nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2021.

Dichiarazione annuale Iva: i soggetti esonerati nel 2022

La dichiarazione annuale IVA è un adempimento obbligatorio, in linea di massima, per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. In pratica, chiunque eserciti un’attività d’impresa, arte o professione, è tenuto a presentarla. Nonostante l’obbligo sia imputato a tutti, il legislatore ha previsto comunque dei soggetti esonerati. Le categorie esentate da tale obbligo sono, di norma, regimi agevolati, come, ad esempio, quello dei forfettari o i contribuenti minimi. Ci sono comunque anche altre categorie che è bene ricordare in vista della dichiarazione annuale.

Dichiarazione annuale IVA: i soggetti esonerati nel 2022 (anno d’imposta 2021)

I soggetti che nell’anno d’imposta 2021 hanno registrato solo operazioni esenti (art. 10 Dpr 633/72) o hanno usufruito della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (art 36 bis) sono dispensati dall’obbligo di dichiarazione annuale IVA. L’esonero, però, non è applicabile nel caso in cui il contribuente.

  • Ha effettuato operazioni intracomunitarie
  • Deve eseguire rettifica della detrazione IVA (art. 19-bis2)
  • Ha acquistato prodotti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (una regola che vale, ad esempio, per l’acquisto di oro, argento, rottami, ecc…)
  • Quando effettua operazioni non esenti riferite ad attività gestite con contabilità separata.

Dichiarazione annuale iva

Tra i vari soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA ritroviamo anche:

  1. contribuenti che rientrano nel regime dei forfettari per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  2. contribuenti che hanno goduto dell’agevolazione fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  3. produttori agricoli con volume d’affari annuale inferiore a 7000 euro (volume che deve essere costituito almeno per i due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A del Dpr 633/72);
  4. attività di organizzazione giochi e intrattenimenti
  5. altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Dichiarazione annuale Iva: l’elenco continua con…

I soggetti elencati finora rientrano nelle casistiche previste dal legislatore come esoneri dall’obbligo di dichiarazione annuale Iva. Non si tratta, però, degli unici casi. Infatti, l’elenco previsto per il 2022 prevede anche:

  1. imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA;
  2. soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) – questo vale solo nel caso in cui tali soggetti non abbiamo effettuato durante il 2021 operazioni non imponibili, o comunque non soggette all’obbligo del pagamento dell’imposta;
  3. Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91;
  4. soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE – in questo caso si tratta di soggetti non identificati in ambito comunitario, ma identificati fini dell’IVA sul territorio dello Stato in base alle modalità previste dall’art. 74. In questa categoria rientrano, tra gli altri, l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
  5. raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi – soggetti che rientrano nella categoria identificata con codice Ateco30;
  6. raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo n°21 maggio 2018, n°75, che non abbiano superato un volume d’affari annuo di 7000 euro, nell’anno fiscale precedente.