Esenzione IVA: casistica e modalità di gestione in fattura
L’esenzione IVA e la relativa gestione in fattura costituiscono aspetti di notevole rilevanza per operatori e professionisti. La normativa prevede specifiche ipotesi di non assoggettamento dell’Imposta sul valore aggiunto per talune operazioni.
In particolare, la legge riconosce l’agevolazione per cessioni e servizi connessi ad attività di rilievo sociale quali sanità, istruzione e cultura. Risulta quindi essenziale la corretta conoscenza del quadro giuridico di riferimento e delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che applicano l’esenzione ai sensi dell’articolo 10 devono attestarla in sede di adempimenti dichiarativi. Fondamentale risulta altresì l’osservanza delle istruzioni amministrative per la compilazione dei modelli. Cruciale infine l’allineamento degli aspetti contabili, ad esempio l’indicazione delle causali nella fatturazione elettronica. Solo attraverso la piena ottemperanza degli obblighi formali è possibile godere legittimamente dei benefici legislativi.
Esenzione IVA: i casi normativi che la prevedono
L’esenzione IVA è disciplinata da precise disposizioni normative che definiscono i casi in cui alcune particolari operazioni sono escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In linea generale, per poter beneficiare dell’esenzione Iva, un’operazione deve mancare di almeno uno dei tre requisiti fondamentali: il requisito soggettivo, oggettivo e territoriale. La mancanza di anche solo uno di questi elementi comporta che l’operazione sia esclusa dall’Iva e l’operatore non deve né addebitare l’imposta al cliente né versarla all’Erario.
Le operazioni che ricadono nel campo di applicazione dell’Iva sono tipicamente imponibili, con addebito dell’aliquota. Tuttavia, la normativa prevede anche operazioni considerate “non imponibili” e operazioni “esenti“. In entrambi i casi si applicano tutti gli obblighi legati alla fatturazione elettronica, registrazione e dichiarazione, ma l’IVA non viene addebitata al cliente.
Tra le operazioni non imponibili rientrano le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei rapporti con l’estero, come le esportazioni. Le operazioni esenti, invece, riguardano alcune cessioni e prestazioni individuate espressamente dalla legge, come ad esempio le prestazioni sanitarie o le attività educative e culturali.
Per le piccole imprese è prevista la possibilità di accedere al regime forfettario che comporta l’esenzione dalla maggior parte degli adempimenti IVA, inclusi l’addebito dell’imposta e il suo versamento. Tale regime prevede precisi limiti di ricavi/compensi e di spese sostenute. (Per tutte le specifiche relative al regime forfettario potete approfondire sulla nostra Guida Regime Forfettario 2024 )
Inoltre, alcune categorie di soggetti sono esonerati anche dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, come i contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti ove rientra il caso normativo dell’esenzione IVA oggetto di questa trattazione.
Esenzione IVA art 10: le modalità di applicazione
I soggetti che godono dell’esenzione sull’imposta sul valore aggiunto per le operazioni individuate dalla norma, devono obbligatoriamente indicare e documentare detta causale di non assoggettabilità nella dichiarazione IVA.
Nello specifico, nel modulo VA della dichiarazione IVA annuale (modello AA9/AA10), vanno compilati i campi relativi alla causale di non assoggettamento. Per ciascuna operazione da non assoggettare a tassazione, occorre barrare la casella “Esenzione” e indicare il “Codice esenzione” corrispondente al numero dell’articolo 10 (ad es. 1 per le operazioni bancarie e di credito).
Nel riepilogo annuale delle liquidazioni periodiche (modulo VP), in corrispondenza della colonna “Non imponibile”, bisogna riportare distintamente l’ammontare delle operazioni esentate ai sensi dell’articolo 10.
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA annuale (modelli AA9/AA10), pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, chiariscono come vanno compilati i moduli VA e VP indicando le casistiche di non assoggettamento, tra cui l’esenzione.
In caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, questa documentazione consente di attestare in modo formale il corretto utilizzo della causa di esenzione IVA prevista per legge. Applicandola dunque nelle dichiarazioni è possibile godere della corrispondente agevolazione fiscale.