Società di fatto: cosa sono e come funzionano

In Italia esistono molteplici forme societarie: B Corp, società benefit, SRL, SPA, società tra imprenditori, ecc… Ne esiste anche un’altra categoria che, sebbene la giurisprudenza non ne dia una definizione precisa, queste prendono la denominazione di società di fatto. Per spiegarla in modo semplice, una società di fatto è quella che nasce dall’intesa verbale o da un comportamento concludente, dal quale emerge la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Fare impresa e aprire partita IVA nel nostro paese, richiede delle regole precise. Anche per questa formula societaria esistono quindi dei presupposti specifici affinché un rapporto possa definirsi tale. Infatti l’elemento soggettivo non è l’unico necessario perché possa costituirsi società di fatto. Deve anche esserci la volontà tra i soci di conferire beni e servizi e la conseguente formazione di un fondo comune. Quindi è necessario che sia presente uno scopo di lucro e la volontà di essere soci.

Società di fatto: copertura disciplinare

Anche se non esiste una disciplina giuridica specifica che regola le società di fatto, queste ricadono comunque sotto le normative delle società semplici. Allo stesso modo, valgono anche le regole delle società in nome collettivo irregolari, che esercitino o meno un’attività commerciale.

In base a questa puntualizzazione è quindi possibile affermare che le società di fatto sono in realtà società di persone che non si costituiscono sulla base di un contratto. Infatti queste nascono dalla volontà dei soci di costituire società e dai comportamenti reciproci finalizzati a un unico obiettivo.

Ne esistono comunque varie tipologie. Per quanto queste possano essere accomunate a società irregolari, non sono esattamente la stessa cosa. In altre parole, una società di fatto è una società irregolare, ma non tutte le società irregolari sono anche società di fatto. Nelle società irregolari manca l’iscrizione nel registro delle imprese e, di conseguenza, non c’è alcuna pubblicità dichiarativa. Mentre nelle società di fatto manca l’atto costitutivo, documento necessario per poter procedere alla pubblicità.

Personalità giuridica e soggettività giuridica

Tutte le forme societarie sono dotate di soggettività giuridica. Di conseguenza significa che le società sono titolari di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e debiti, diritti e obblighi. In più, hanno anche la possibilità di avere un patrimonio distinto da quello dei soci. In questo modo si determina una situazione di autonomia patrimoniale. Invece le società di fatto non hanno una personalità giuridica. Questa è riservata alle società di capitali e alle cooperative, che acquistano al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Questa responsabilità consente ai soci di beneficiare della limitazione della. Responsabilità per le obbligazioni sociali.

società di fatto

Fallimento

Queste società che esercitano attività commerciale possono fallire. Con il fallimento danno luogo, di conseguenza, al fallimento anche di tutti i soci e pertanto sono soggette alla legge fallimentare. Vanno quindi incontro a eventuali procedure giudiziarie fallimentari.

Società di fatto e società occulte

In molti possono pensare che siano la stessa cosa. In realtà non è esattamente così. Il vincolo sociale occulto è quello che si instaura tra diversi soci che esprimono la volontà di costituirne uno. Una volontà che si manifesta all’esterno e che rimane occultato ai terzi. Tutti i rapporti instaurati da una società occulta sono posti in essere per conto della società stessa, ma non in suo nome. In una società occulta può effettivamente esserci latto costitutivo. Documento invece mancante nelle società di fatto. Atto che i soci possono deliberatamente aver scelto di mantenere segreto a terzi.

Società di fatto e società apparente

Anche in questo caso si parla di due diverse forme societarie, che non devono essere confuse tra loro. In pratica le società apparenti si creano quando i terzi, in seguito a comportamenti di due o più soci, credano di trovarsi di fronte a un’impresa collettiva. Questo però avviene tutto in assenza di un atto costitutivo e, soprattutto, in mancanza di una vera e propria volontà da parte degli apparenti soci in questione. Le società apparenti sono comunque soggette a fallimento.

In conclusione, le società di fatto sono il risultato di fatti e comportamenti da parte dei soci, che non formalizzano l’accordo con un atto costitutivo. Non sono iscritte al Registro delle imprese, ma sono comunque soggette alle procedure giudiziarie fallimentari.

Società benefit: un nuovo modo di fare business

Le società benefit cambieranno il mondo del business. Nel mondo delle società e del lavoro, con il tempo, sono stati distinti tre diversi settori: pubblico, privato e volontariato. Da gennaio di quest’anno però, è in corso una sorta di rivoluzione che ha portato all’aggiunta di un ultimo quarto settore: quello che racchiude appunto le società benefit. Si tratta di un modello alternativo alle Srl e alle Spa, una nuova forma giuridica modellata sul sistema delle B Corp.

Per meglio capire di cosa si tratta, si può dire che le società benefit sono una via di mezzo tra aziende vere e proprie che mirano alla fatturazione elettronica e a incrementare i propri incassi e delle fondazioni che ambiscono ad alti e più nobili obiettivi. Con la Legge di Bilancio l’Italia ha riconosciuto questa nuova forma giuridica che è disegnata sul modello Benefit Corporation americano (lo stesso utilizzato, ad esempio da grandi impresie quali Kickstarter, Etsy e Hootsuite). Questo nuovo modello è nato dall’esigenza di molti imprenditori di voler rimanere fedele alla propria mission e alla propria filosofia, indipendentemente  dalle pure esigenze finanziarie degli azionisti.

Società benefit: tutto nero su bianco

Quello che fa di una società benefit, una VERA società benefit è il contenuto del suo Statuto. In pratica, con questa nuova forma giuridica, le imprese che vogliono definirsi tali, devono obbligatoriamente inserire nel proprio statuto l’oggetto sociale/ambientale che intendono perseguire. La “ragione d’essere dell’impresa” deve quindi essere messa nero su bianco e blindata in termini di legge.

Una dichiarazione scritta che prevede un impegno a lungo termine. Questo perché, quando l’obiettivo sociale è inserito nello Statuto, obbliga anche tutti i futuri azionisti e manager, a doverlo rispettare. E questo vale sia come impatto sulla società, sull’ambiente e, di conseguenza, sugli obiettivi economici perseguiti. Lo società benefit mantengono comunque l’obbligo, assunto anche dalle normali B Corp, di dover misurare e riportare le proprie performance in base al protocollo B Impact Assessment.

Società contributive e Impatto positivo

Il mantra delle società benefit è impatto sociale, ambientale e infine profitti. Tre obiettivi che vogliono e devono essere perseguiti nel lungo termine e che trasformano le aziende, in società dall’impatto positivo sulle persone e sul mondo. Si tratta di un modo molto alternativo di fatturare e fare business. Un sistema che non si basa più solo sull’ottenere il più alto profitto possibile, ma che guarda e rispetta anche le persone che ne fanno parte, oltre che l’intero ambiente circostante.

Società benefit

B Corp e società benefit non si escludono a vicenda e non sono nemmeno la stessa identica cosa. In pratica, anche se le B corp hanno dichiarato i propri intenti benefici, questi sono perseguiti e misurabili solo in termini di impatto a distanza di un preciso lasso di tempo. Nelle società benefit invece, l’intento deve essere messo nero su bianco nello Statuto.

L’Italia, da questo punto di vista, è pioniera in Europa. È infatti è il primo paese dell’UE a essersi dotato di una normativa specifica sulla materia. Normativa la cui stesura e ideazione è iniziata addirittura nel 2016 e che solo grazie all’ultima Legge di Bilancio, è finalmente diventata ufficiale e definitiva. Questa legge ha riconosciuto finalmente il modello di società benefit che intendono perseguire e perpetuare i propri scopi nel lungo termine.

Cosa sono le B Corp

Non sono società benefit, ma possono diventarlo. Al momento per essere certificate come B Corp occorre:

  • una valutazione online sul sito della Onlus B Lab attraverso la compilazione di un complesso questionario che serve a stabilire l’impatto aziendale dal punto di vista sociale e ambientale
  • raggiungere un punteggio di almeno 80 punti con il questionario, su una scala che va da 0 a 200 (0=società completamente estrattiva, 200=massima sostenibilità ed etica aziendale)
  • sottoporsi alla verifica da parte di un ente terzo, autonomo e indipendente, che certifica e conferma quanto dichiarato nel questionario.

Non è un questionario facile, né da compilare, né da superare. In Italia hanno provato oltre 70.000 aziende e di queste solamente 2800 hanno ottenuto la certificazione B Corp. Si tratta quindi di un processo lungo e molto difficile, ma che porta comunque notevoli vantaggi, anche in termini economici. Riuscire infatti a farsi riconoscere come B Corp significa anche attrarre nuovi clienti che condividono e sostengono gli stessi valori. Di conseguenza ne beneficiano gli interessi economici.

Conviene quindi essere B Corp, o meglio ancora società benefit, perché oltre ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, il nuovo stato giuridico fa aumentare anche il numero di fatture elettroniche emesse ogni anno!

Sollecito di pagamento: quando come e perché inviarlo

Qualche volta capita che liberi professionisti e imprese si trovino a dover fare i conti con alcuni clienti che tardano a effettuare i pagamenti dovuti. Si rendono spesso irreperibili a telefono e non rispondono alle mail. In questi casi diventa necessario ricorrere a precise misure di recupero credito e lo strumento da utilizzare è proprio il sollecito di pagamento. Si tratta di un documento ufficiale che, se redatto in maniera opportuna, può addirittura avere valore legale.

Fattura elettronica: le caratteristiche fondamentali

Per capire quando è il momento opportuno per inviare una lettera di sollecito di pagamento, è necessario partire dalla fattura. È questo infatti il documento ufficiale dal quale è possibile ricavare tutti i dati necessari per capire importi dovuti ed eventuali scadenze di pagamento concordate.

I dati obbligatori affinché la fattura sia ritenuta valida sono:

  • dati relativi a debitore e creditore – ragione sociale, partita IVA, residenza o domicilio
  • descrizione dell’operazione effettuata o del bene/servizio ceduto
  • importo richiesto
  • termini di pagamento
  • modalità di pagamento

Se il soggetto che acquista non è il consumatore finale, la legge allora prevede che il pagamento possa avvenire nei termini di 30 giorni (in alcuni casi 60), da quando la fattura elettronica è consegnata, dal termine della prestazione o dalla consegna del bene. Alla scadenza di questi termini, il fornitore ha diritto a sollecitare le fatture insolute.

Fatture elettroniche scadute: fatture aperte e non pagate

Nel caso di fatture elettroniche aperte e non ancora pagate, il fornitore può ricorrere all’invio di una lettera di sollecito di pagamento. Nel documento il soggetto invita il debitore ad assolvere a quanto concordato in fattura, rispettando i termini previsti e le modalità di saldo. Quando il mancato pagamento è legato a una involontaria dimenticanza, o una momentanea impossibilità, è possibile risolvere la questione in modo amichevole e informale. Non è quindi necessario ricorrere al sollecito di pagamento. In caso contrario invece, la lettera di sollecito è sicuramente lo strumento migliore per agire.

Sollecito di pagamento: primo avviso

Quando una fattura elettronica risulta aperta e non pagata e i termini previsti per il saldo sono scaduti, il fornitore può inviare un primo avviso al debitore. La prima lettera di sollecito in realtà è un promemoria abbastanza amichevole con il quale sono puntualizzati e ricordati al debitore le somme dovute e i termini, già decorsi, per effettuare il pagamento. Su questo documento sono inseriti i dati principali come il numero della fattura di riferimento, gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Se la fattura sollecitata prevede un importo superiore ai 77,47€ allora deve anche essere applicata una marca da bollo di 2€.

Sollecito di pagamento

Sollecito di pagamento: secondo avviso

In questo secondo documento il creditore rafforza la propria richiesta e la propria posizione. Rammenta ancora una volta, ma con tono più deciso, la pretesa sull’importo ancora non saldato. Volendo è già possibile fare presente al debitore il ricorso alle vie legali, in caso di continuo mancato pagamento.

In questo atto devono essere contenuti tutti i dati della fattura (come per il primo sollecito di pagamento) e il riferimento (numero e data) del primo avviso già inviato. La modalità di invio è indifferente, perché hanno tutti la stessa validità. Si può quindi scegliere l’invio cartaceo per posta normale, oppure ricorrere a una semplice email, o ancora preferire il recapito di una PEC, per essere ancora più sicuri che venga consegnata.

Sollecito di pagamento: terzo e ultimo avviso

Il terzo sollecito di pagamento è anche l’ultimo. Se l’importo dovuto non è ancora stato saldato, il credito può rivolgersi a uno studio legale per chiedere di inviare un nuovo sollecito e costituisca la messa in mora del creditore.

La costituzione in mora attiva particolari e precisi effetti in favore del creditore:

  1. inizia la decorrenza degli interessi moratori, nella misura degli interessi legali, salvo comunque diversi accordi
  2. interrompe il termine di prescrizione
  3. inizia l’obbligo per il debitore di risarcire eventuali danni causati dal mancato pagamento
  4. la perpetuatio obligationis, ossia il passaggio in capo al debitore del rischio che la prestazione divenga impossibile

L’ultima lettera di sollecito pagamento deve obbligatoriamente contenere le somme dovute e deve anche apporre la marca da bollo di 2€ da annullare con inchiostro indelebile. Ultimo sollecito e richiesta di costituzione in mora sono da inviare a mezzo raccomandata A/R, oppure PEC, direttamente allo studio legale incaricato.

Fare impresa: cosa significa aprire partita IVA nel 2021

Fare impresa nel 2021 vuol dire avere sicuramente grande coraggio visto il periodo delicato che sta attraversando l’economia, ma vuol dire anche gettarsi in un mercato che sta subendo una grande trasformazione a livello digitale. Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono solo 2 dei pilastri di un’impresa completamente nuova che sta cercando di trovare la sua dimensione. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i passi per fare impresa nel 2021 e soprattutto quanto costa farlo.

Fare impresa: quando si apre una partita IVA

Fare impresa non vuol dire altro se non fare il grande passo ed entrare nel mondo della partita IVA, la cui apertura è indispensabile per tutti coloro che superano i 5.000 euro annui di reddito svolgendo un’attività da libero professionista o da imprenditore. Quando si parla di Partita IVA ci si riferisce a un codice numerico di 11 cifre che rilascia l’Agenzia delle Entrate e che identifica una certa impresa sul mercato o appunto un libero professionista. Niente di complicato vero? Se non fosse per tutta una serie di obblighi a cui si deve far fronte dal momento in cui si apre partita IVA.

Come si apre Partita IVA

 

La prima cosa che ti occorre per poter ottenere il tuo numero di Partita IVA è un indirizzo di posta elettronica certificata (la classica PEC per intenderci) che verrà utilizzata per ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Il proprio numero di partita IVA verrà poi richiesto all’Agenzia delle Entrate o affidandosi a un professionista in grado di svolgere tutte le pratiche al nostro posto oppure in completa autonomia compilando un apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere inserito il codice ATECO della propria attività.

Un percorso piuttosto semplice questo, riservato però ai liberi professionisti. Per gli imprenditori invece si procederà all’iscrizione tramite la Camera di Commercio, la comunicazione di inizio attività al Comune in cui quest’ultima ha sede legale (SCIA) e contestualmente avverrà anche l’iscrizione alla gestione INPS per Commercianti e artigiani. Se tutto ciò in precedenza avveniva con la consegna manuale di alcuni moduli, a oggi il tutto avviene per via telematica, accedendo al sito della Camera di Commercio e del Comune, nella sezione Impresa in un giorno.

Se tale procedimento viene portato a termine in maniera autonoma, l’apertura della partita IVA non prevede alcun costo, se ci si affida a un professionista, allora se ne pagherà la parcella.

Fare impresa: a cosa serve la partita IVA

Quindi per poter dire che si sta facendo impresa occorre aprire la partita IVA, ma a cosa serve questo codice numerico? La partita IVA permette:

  • di verificare che il soggetto abbia i requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Questo succede soprattutto in tutte quelle professioni in cui è richiesto l’iscrizione all’Albo;
  • permette di assolvere l’obbligo di iscrizione alla posizione previdenziale INPS per il pagamento dei contributi dovuti e all’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro;
  • determina la forma giuridica dell’attività e il relativo regime fiscale.

Per dirla in poche parole la partita IVA è quell’elemento che permette all’azienda o al libero professionista di effettuare compravendite di beni e servizi ed emissione di fattura o scontrino fiscale.

Fare impresa

Regime forfettario vs regime ordinario

Come anticipato poco fa l’apertura della Partita IVA permette di determinare anche il tipe di regime a cui si aderisce. In genere la scelta avviene tra il regime forfettario e quello ordinario. A livello generico è possibile affermare che al di sotto dei 85.000 euro annui di ricavo è possibile aderire al regime forfettario a meno che non ci siano anche altri requisiti minimi non soddisfatti.

Al di sopra dei 85.000 euro di ricavi occorre procedere ad adesione al regime ordinario. Questo prevede l’aliquota fissa al 22% sul reddito imponibile. L’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta fino a un minimo del 4% applicato alle attività che producono beni di prima necessità.

Con il regime forfettario invece si gode di non poche agevolazioni. Tra queste l’aliquota unica del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfettaria. Il calcolo è stabilito anche in base al proprio codice ATECO. Inoltre per tutti coloro che avviano una nuova attività per i primi 5 anni, l’imposta dovuta si riduce al 5%. Successivamente passa al 15%.

 

B Corp: cosa sono e come funzionano

Da quando scontrino e fatturazione elettronica  sono diventate una realtà, molte aziende hanno iniziato a guardare ai processi di digitalizzazione, innovazione, automazione con un occhio diverso rispetto al passato. Se fattura e scontrino elettronico consentono di semplificare i processi ed evitare ogni sorta di errore umano, lo stesso vale infatti anche per i macchinari di nuova generazione, per l’automazione, per la domotica, per i software gestionali di ultima generazione e simili. Sono innovazioni e nuove tecnologie che aiutano le aziende a migliorare il proprio business, semplificando e rendendo più veloci molte attività, consentendo inoltre di diventare sempre più produttivi e competitivi nel proprio settore così da veder ingrassare le casse aziendali.

Ma tutto questo basta? Secondo molte aziende no, ci vuole ben altro per poter rendere davvero eccellente il proprio business. Non tutte le aziende credono che l’innovazione costante e la corsa a un profitto sempre maggiore siano gli unici obiettivi da perseguire. Molte aziende credono che sia necessario migliorare il proprio modo di fare business per poter garantire un impatto positivo sull’ambiente in cui viviamo, sulla comunità, sui dipendenti. Alcune aziende hanno persino deciso di dare vita a un movimento globale che ha come obiettivo dichiarato proprio quello di diffondere in tutto il mondo un nuovo modo di fare business. Stiamo parlando delle B Corp

Quali obiettivi si pongono le aziende di oggi e le B Corp

Le B Corp certificate sono aziende che hanno scelto di mettersi sulla strada dell’innovazione per cercare di avere un impatto positivo di tipo sociale e ambientale, mentre cercano di ottenere il profitto desiderato. Si tratta di un modello di business che cerca di rispondere in modo preciso e puntuale a quelle che sono le esigenze dei tempi odierni. A oggi sono oltre 100 le B Corp certificate. Inoltre sono circa 500 le aziende che hanno scelto lo status giuridico di Società Benefit. Si tratta di una forma legale che, in Italia, è arrivata solo da qualche anno. Nel proprio oggetto sociale integra agli obiettivi di profitto anche l’impatto positivo sulla società e sull’ambiente che si desidera ottenere.

Perché diventare una B Corp

Diventare una B Corp significa trasformare in modo radicale il proprio business. Ma quali vantaggi comporta tutto questo? Prima di tutto è possibile differenziarsi sul mercato. Un valore aggiunto che permette di far circolare il proprio nome più intensamente e di essere conosciuti anche all’estero con maggiore semplicità. Ottenendo questa visibilità, è possibile incrementare ulteriormente il proprio lavoro. Avere un impatto positivo su comunità e ambiente, significa anche riuscire a lavorare di più insomma!

B Corp

 

È possibile poi migliorare le proprie performance, perché si tratta di aziende che sanno trattare al meglio i dipendenti, che sanno creare per loro un luogo di lavoro eccellente. Se i dipendenti sono felici, se stanno bene, ecco che lavorano meglio. Sono aziende che proprio per questo motivo sono viste di buon occhio da tutti coloro che sono alla ricerca di un luogo di lavoro che sappia sviluppare il loro personale talento. È quindi possibile attirare talenti nelle B Corp e ottenere una forza lavoro davvero d’eccellenza. Anche gli investitori vedono in modo positivo queste aziende. I vantaggi insomma sono davvero numerosi.

Come diventare una B Corp

Prima di tutto è necessario misurare il valore creato dall’azienda, cosa che è possibile fare in modo semplice tramite lo strumento gratuito B Impact Assessment. Nel caso in cui il punteggio sia di almeno 80 punti, l’azienda può validarlo tramite l’ente certificatore delle B Corp, che prende il nome di B Lab. A quel punto è sufficiente firmare la Dichiarazione di Interdipendenza delle B Corp per diventare una B Corp a tutti gli effetti.

Nel caso in cui invece il punteggio sia inferiore, l’azienda deve farsi carico di mettere in atto tutti quei cambiamenti che possono comportare un netto miglioramento del suo impatto sull’ambiente, sui dipendenti, sulla comunità stessa. Dopo aver migliorato la situazione, è possibile poi misurare di nuovo il valore creato dall’azienda sino a quando non si sarà ottenuto il punteggio necessario. È possibile, soprattutto nel caso in cui il punteggio sia più basso di quanto si pensi, che ci voglia un po’ di tempo per raggiungere l’obiettivo desiderato. Questo non deve scoraggiare però le aziende che desiderano diventare B Corp. Anche se la strada è lunga e in salita, l’obiettivo è degno di essere considerato più che positivo.

Finanza agevolata: cos’è e di quali agevolazioni possono beneficiare le imprese

La finanza agevolata è l’insieme di strumenti, processi ed elementi offerti alle partite IVA per incentivare lo sviluppo economico delle attività. Ne esistono diverse forme, che prevedono differenti bonus e agevolazioni, promossi da altrettanti enti (locali, regionali, nazionali, comunitari, ecc.). Si tratta quindi di una parte importante dell’economia nazionale, alla quale è riconosciuta una rilevanza e un peso non indifferente nella politica industriale del paese. È attraverso la finanza agevolata che le imprese sono sostenute e aiutate anche dallo Stato con sgravi fiscali e incentivi alla crescita e alla competitività.

Negli ultimi anni, per dare un impulso ulteriore alla crescita delle attività imprenditoriali e per sostenere alcuni settori economici, le agevolazioni concesse alle imprese, sono aumentate. I contributi per la concessione di tali agevolazioni, sono il frutto di un complesso e articolato quadro normativo. Fondamentale conoscerlo a fondo e nel dettaglio per non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità.

Finanza agevolata: le varie tipologie di contributi previsti dal legislatore

Tanti e diversi gli strumenti messi a disposizione delle imprese, dal legislatore, a sostegno dell’economia nazionale. Tra i diversi strumenti troviamo:

  1. contributi a fondo perduto
  2. prestiti a tasso zero
  3. sgravi fiscali
  4. garanzia del credito
  5. intervento nel capitale di rischio

Contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto è uno degli strumenti della finanza agevolata maggiormente utilizzato e apprezzato. È chiamato anche contributo in conto capitale. Per spiegarla in parole semplici, si tratta dell’erogazione di capitale, per il quale non è prevista la restituzione. Il totale liquidato è sempre una percentuale del totale del progetto per il quale è richiesto il contributo (quindi un contributo percentuale).

Prestiti a tasso zero

I prestiti a tasso zero possono essere concessi da enti pubblici, istituti bancari, o entrambi in compartecipazione. La definizione “a tasso zero” non rispecchia effettivamente la precisa verità. Nel senso che i prestiti concessi prevedono quasi sempre un tasso di interesse. L’agevolazione sta nel fatto che il tasso ha una soglia nettamente inferiore a quella rispetto ai tassi di mercato. La stima media si aggira in percentuale attorno allo 0,5%. Il risparmio per le aziende è comunque molto importante.

Finanza agevolata

Sgravi Fiscali

Nella maggior parte dei casi, lo sgravio fiscale è previsto sotto forma di credito d’imposta. Questo significa vantare un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Può essere sfruttato attraverso compensazioni eseguibili con semplici F24 al momento del pagamento delle imposte dovute.

Diversi invece gli sgravi contributivi. Questi infatti sono concessi alle imprese che accettano di assumere come dipendenti, determinate categorie di lavoratori.

Garanzia del credito

Come dice il nome stesso la garanzia del credito è una misura della finanza agevolata che ha lo scopo di rendere più affidabile un’impresa. La garanzia esterna e aggiuntiva che un’impresa possa assolvere ai propri impegni creditizi qualora richiedesse un eventuale finanziamento, aiuta le aziende a far ottenere meglio e più velocemente i prestiti. Per accedere a tale agevolazione, le imprese che ne fanno richiesta sono, solitamente, sottoposte a una valutazione economica-finanziaria e andamentale.

Intervento nel capitale di rischio

In questo caso l’agevolazione si trova nella partecipazione da parte di un partner istituzionale/pubblico, al capitale di rischio di una società. La partecipazione prevede solo quote minoritarie. In questo modo le imprese risultano maggiormente rafforzate verso terzi e in più, molto spesso, ricevono anche dei finanziamenti agevolati a sostegno delle attività svolte.

Finanza agevolata: richieste e procedure

Affinché le imprese possano beneficiare dei vari contributi previsti dalla finanza agevolata, devono inoltrare richieste attraverso i bandi di finanziamento. Questi sono periodicamente aperti a livello nazionale, regionale, oppure locale.

In alternativa esistono le procedure a sportello. A differenza dei bandi, quelle a sportello non prevedono una tempistica massima per la raccolta delle richieste. Queste infatti rimangono a disposizione fino a esaurimento delle risorse del finanziamento.

Nell’uno o nell’altro caso è importante, prima di tutto, inquadrare la propria impresa in modo esatto. Dimensione, ubicazione, settore, parametri di riferimento, ecc… Il progetto proposto deve essere correttamente definito prima dell’inoltro dell’eventuale richiesta per l’agevolazione. Utile, in questi casi, definire e redigere un accurato business plan nel quale è illustrato dettagliatamente il progetto da realizzare, sia nella sua parte tecnico/pratica, che in quella economica e finanziaria.

Regime opzionale OSS: One Stop Shop entrerà in vigore il prossimo 1° luglio

Il primo luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato: regime opzionale OSS (in acronimo OSS). È un regime che vale per tutti gli operatori che effettuano vendite verso privati con volumi d’affari superiore alla soglia di 10.000 euro annui. Si tratta di un passo importante che l’Italia andrà a compiere, per attenersi alle disposizioni stabilite dal VAT e-commerce package all’interno del più ampio quadro del Digital Single Market Strategy. Disposizioni e iniziative stabilite per la riforma globale dell’IVA dalla Commissione Europea nel VAT action plan  del 2016.

Il nuovo regime doveva entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, ma è stato posticipato al 1° luglio 2021 a causa degli effetti negativi dovuti alla pandemia di Covid-19.

Regime opzionale OSS: che cos’è

Si tratta del regime con il quale, l’Italia, ma in generale l’Europa, punta alla riforma per l’assolvimento dell’IVA, un nuovo regime centralizzato e digitale che comprende tutta una serie specifica di operazioni:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (sono esclusi da questi, i beni soggetti ad accise)
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali)
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

La principale novità del nuovo regime è quella secondo la quale l’operatore economico, può registrare l’IVA  telematicamente, in un solo Stato dell’Unione Europea. Questo vale per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati. Tutto questo sarà reso possibile attraverso un’unica presentazione trimestrale telematica dell’IVA.

Regime opzionale OSS

Obblighi IVA oltre la soglia di 10.000€

Gli operatori che superano la soglia di 10.000€, per assolvere agli obblighi IVA devono:

  1. Qualificarsi e identificarsi ai fini IVA in ogni singolo Stato Membro in cui si trovano i clienti finali a cui sono state effettuate le vendite
  2. Assolvere all’IVA ogni trimestre, in ogni Stato in cui si sono identificati (per farlo devono quindi registrarsi al regime opzionale OSS)

Questo nuovo regime semplifica moltissimo gli obblighi e gli adempimenti ai fini IVA. Questo perché l’operatore economico deve registrarsi in un solo Stato dell’UE tramite il regime opzionale OSS, quello in cui si è identificato ai fini IVA.

Secondo Agenzia delle Entrate, si aprono quindi tre diversi scenari:

  1. Operatore NON UE – il soggetto passivo sceglie lo Stato UE per l’identificazione IVA
  2. Operatore UE – Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
  3. Schema di importazione – In questo caso se l’operatore economico ha sede in uno Stato con il quale l’UE ha stabilito un accordo per il recupero dell’Iva, allora può ricorrere al regime opzionale OSS. In questo modo si può identificare in qualunque Stato membro dell’UE. In caso contrario, l’operatore avrà bisogno di un intermediario che abbia sede in UE per poter usare lo schema di importazione.

Registrazione all’OSS da parte degli operatori economici

Per registrarsi l’operatore può usare un apposito portale internet predisposto dall’UE. Il sistema telematico trasmette così i dati inseriti e li comunica ad ogni altro Stato membro. Gli operatori UE mantengono lo stesso identificativo IVA. Per quanto riguarda invece lo schema d’importazione l’operatore riceve un apposito nuovo codice identificativo.

Regime opzionale OSS: dichiarazione e versamento IVA

La dichiarazione IVA OSS deve essere presentata via telematica. Questa deve avvenire entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Deve essere presentata anche qualora non sia stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre di riferimento. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni eseguite secondo gli schemi UE e non UE, ed è mensile per lo schema d’importazione.

Chi si registra a questo regime deve presentare dichiarazione trimestrale anche se non ha prestato alcun servizio digitale. In dichiarazione devono essere indicati:

  • numero di identificazione
  • ammontare IVA – suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti
  • aliquote – in base allo Stato membro di domicilio o residenza dei clienti
  • totale prestazioni di servizi digitali eseguite nel trimestre di riferimento

Inoltre i soggetti che hanno delle stabili organizzazioni in Paese Membri:

  • totale servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro
  • numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa

Il versamento dell’IVA deve avvenire nello Stato Membro presso cui l’operatore economico si è identificato. Sono applicate le aliquote dei vari Stati membri di consumo. Il totale da versare è quello risultante dalla dichiarazione IVA. Spetta infine allo Stato membro di identificazione, ripartire i vari importi tra gli altri Stati.

Iva per cassa: il sistema alternativo al regime IVA ordinario

IVA per cassa è un regime alternativo a quello IVA ordinario o per competenza. È conosciuto e chiamato anche con il nome di cash accounting ed è entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2012. È stato l’articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012 che ha introdotto questo nuovo regime e che permette ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse, al momento dell’incasso della fattura elettronica. Di conseguenza permette anche di detrarre l’IVA sulle fatture elettroniche di acquisto al momento del relativo pagamento.

Articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012

L’articolo 32 bis, comma 1 del D.L. 83/2012 stabilisce che:

“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

In pratica chi adotta questo regime può calcolare l’ammontare periodica dell’IVA da versare considerando solo le operazioni per le quali l’incasso o l’esborso di denaro, è già avvenuto. Per le vendite quindi valgono solo le transazioni per le quali siano già stato riscosso quanto dovuto dalla fattura emessa. Per gli acquisti valgono solo le fatture già pagate ai fornitori.

IVA per cassa: come funziona il nuovo regime

Questo nuovo regime è stato creato ed è entrato in vigore, allo scopo di tutelare i professionisti e i piccoli imprenditori. In effetti, tutti quei soggetti che possono incontrare delle difficoltà nel farsi pagare. Ne sono un esempio tutte quelle piccole-medie imprese che lavorano con e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le PA hanno tempi di pagamento davvero lunghissimi!

La liquidazione periodica dell’IVA, in questo regime, tiene conto del momento stesso di pagamento del corrispettivo per individuare il mese, o il trimestre di riferimento. Invece se il pagamento avviene con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito, ricevute bancarie, ecc…), allora sono di riferimento i documenti contabili prodotti che attestino l’avvenuto accredito dei corrispettivi, su fattura elettronica emessa.

Fattura elettronica: come registrarle in regime Iva per cassa

Le fatture elettroniche emesse in questo regime devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Operazione con IVA per cassa, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”

Iva per cassa

 

Venendo a mancare questa semplice dicitura, l’imposta deve essere considerata esigibile secondo disposizioni del regime ordinario. Dal punto di vista del cliente che riceve una fattura elettronica con questa dicitura, vede già la possibilità di detrarre l’IVA, dell’acquisto effettuato, nel momento stesso dell’operazione (questo vale anche nel caso in cui non abbia ancora pagato la fattura stessa).

La fatturazione elettronica prevede una specifica sezione nel file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

IVA per cassa: i requisiti per aderirvi

Il primo requisito per aderire al regime IVA per cassa è quello di non avere un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro. È possibile passare dal regime IVA ordinario a quello IVA per cassa soddisfacendo alcuni requisiti base:

  • Non bisogna aver superato il fatturato di 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta
  • Il regime è sottoscrivibile sia ai privati, che soggetti esercitanti attività d’impresa, arte e professioni
  • Non è possibile aderire al regime IVA per cassa se già è presente l’adesione ad altro regime IVA agevolato (come ad esempio quello del margine)

Per adottare il cash accounting non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti ha validità il “comportamento concludente” durante la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Formalmente la comunicazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale. Vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata manifestata l’adesione, o da quando è iniziata l’attività. L’adesione al regime d’IVA per cassa ha vincolo triennale. Al termine dei tre anni, la validità deve essere rinnovata annualmente, salvo revoca.

Transazioni incluse ed escluse dal regime

Non tutte le operazioni attive e passive possono rientrare in questo regime. Le operazioni attive escluse sono:

  • operazioni che rientrano nei regimi speciali IVA
  • attività svolte nei confronti di soggetti che non esercitano impresa, arte o professioni
  • operazioni eseguite nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile)
  • le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale
  • le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta

Le operazioni passive escluse, sono:

  • beni o servizi ai quali è applicato il metodo dell’inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

Iscro: cassa integrazione per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS hanno ottenuto, grazie alla Legge di Bilancio 2021 una nuova agevolazione: l’ISCRO. Si tratta della cassa integrazione per i lavoratori autonomi per indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa che verrà sperimentata nel triennio 2021-2023. L’indennità è erogata direttamente dall’INPS ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per poterne beneficiare occorre soddisfare alcuni precisi requisiti.

ISCRO: beneficiari e requisiti

I vantaggi della ISCRO sono riservati esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Sono quindi esclusi i soggetti iscritti alla Gestione Commercianti e i professionisti iscritti alle casse previdenziali private (avvocati, medici, giornalisti, ecc…).

Per poterne beneficiare occorre rispondere a determinati requisiti. Infatti l’indennità straordinaria è erogata solo ai lavoratori autonomi che esercitano una professione abituale e sono iscritti alla gestione separata INPS. Quindi per poterne beneficiare occorre che i soggetti:

  • non siano titolari di altri trattamenti pensionistici
  • non siano assicurati anche con altre forme previdenziali obbligatorie
  • Il lavoro autonomo prodotto nell’anno precedente deve essere inferiore del 50% rispetto alla media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello sottoposto a valutazione affinché la domanda sia accettata
  • non devono percepire reddito di cittadinanza
  • Il reddito massimo comune non deve essere superiore ad 8145€
  • Devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori
  • Possedere partita IVA attiva da almeno 4 anni, con la stessa attività con la quale è stata fatta la registrazione alla Gestione separata INPS.

Il reddito prodotto deve essere presentato accompagnato da un’autocertificazione e l’Agenzia delle Entrate lo comparerà poi a quanto dichiarato. A questo punto spetta all’INPS calcolare il calo di fatturato e determinare l’importo spettante.

Iscro

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata ad INPS solo in forma telematica. Della ISCRO è possibile beneficiare solo una volta durante il triennio e la richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre anno corrente.

Per non perdere il contributo è necessario seguire anche dei corsi professionali di formazione obbligatori, promossi dall’ANPAL e monitorate dallo stesso ente (Agenzia Nazionale per le Politiche attive). Le specifiche per presentare la domanda sono emesse attraverso il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Quello che è noto finora è che, una volta acquisita la domanda, INPS comunicherà ad Agenzia delle Entrate i riferimenti anagrafici dell’interessato. Questo passaggio servirà ad AdE per effettuare controlli sul possesso dei requisiti minimi per accedere al bonus.

ISCRO: gli importi

La ISCRO è pari al 25% percepito l’anno precedente. Tale importo spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda. L’indennità vale sei mesi dall’approvazione e non comporta accreditamento di contribuzione figurativa. Gli importi minimi corrisposti sono di 250€, mentre i massimi sono di 800€. Le somme erogate come ISCRO non concorrono alla formazione del credito d’imposta.

I lavoratori autonomi con partita IVA, professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata dell’INPS dal 1° gennaio versano lo 0,26% in più dei contributi previdenziali. È con questo piccolo aumento che è finanziata la ISCRO. Un aumento previsto direttamente in Legge di bilancio 2021 che vuole aiutare tutti i professionisti senza cassa che hanno dovuto sostenere una diminuzione di reddito superiore al 50% a causa degli avvenimenti dell’ultimo anno.

INPS con la circolare n°12 del 5 febbraio 2021 ha reso note le aliquote addizionali per l’anno in corso. Queste saranno così suddivise:

  • Aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%
  • addizionale 0,72% destinata a finanziare le prestazioni di maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale
  • addizionale 0,26% prevista ex novo a finanziamento di ISCRO

In pratica per il 2021 l’aliquota INPS è pari al 25,98%. Mentre per gli anni successivi, 2022 e 2023, il contributo passerà dallo 0,26% e poi passerà allo 0,51% per ciascuna annualità.

Bancarotta: il reato di sottrarsi alla pretese dei creditori

Il reato di bancarotta consiste nel sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori. Questo sussiste quando una società o un imprenditore dichiarati falliti dall’autorità giudiziaria, mettano in atto azioni con l’intento di voler sottrarre il proprio patrimonio personale o sociale alla rivalsa dei creditori. Questo reato è disciplinato dal RD n° 276/1942 art 217 e 217 della legge fallimentare. Esistono diverse tipologie di reati di bancarotta. Queste si differenziano in base alla condotta tenuta dal debitore. Non possono compiere reato di bancarotta le imprese non soggette al fallimento né al concordato preventivo.

Reato di Bancarotta: tipologie

Come abbiamo detto non esiste una definizione univoca di reato di bancarotta perché ne esistono diverse tipologie a seconda della condotta del debitore. Ricordiamo quindi che esiste la bancarotta fraudolenta:

  • patrimoniale (art. 216 co. 1 n. 1)
  • documentale (art. 216 co. 1 n. 2)
  • preferenziale (art. 216 co. 3)
  • Bancarotta semplice (art. 217)

Il minimo comune denominatore che accomuna ciascuna di queste tipologie è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’impresa o dell’imprenditore.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale

L’articolo 216 comma 1 stabilisce che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale:

“È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:

  1. ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.

Per distruzione è inteso la rimozione definitiva del patrimonio. Per dissipazione invece lo sperpero del patrimonio effettuato con spese sproporzionate alle proprie finanze. La distrazione invece è l’utilizzo da parte del soggetto, dei propri beni, per attività e scopi estranei all’impresa. L’occultamento e la simulazione invece sono condotte attraverso le quali il soggetto cerca di nascondere i propri beni ai creditori. Infine l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti si ha quando è rilevato uno stato patrimoniale passivo più consistente di quanto non è realmente.

BancarottaBancarotta fraudolenta documentale

In questo caso sono oggetto di sanzione le inadempienze relative alla tenuta della contabilità. Sono importanti quindi sia le scritture contabili obbligatorie, che quelle facoltative. La norma che regola questo processo prevede delle sanzioni in caso di sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento delle scritture contabili che renda difficile una reale ricostruzione del patrimonio.

Bancarotta fraudolenta preferenziale

La bancarotta fraudolenta preferenziale avviene quando il debitore esegue dei pagamenti di crediti in via preferenziale, o quando simula titoli di prelazione. Questa condotta può essere tenuta sia prima che durante la procedura fallimentare.

Bancarotta semplice

Anche in questo caso la bancarotta semplice può essere patrimoniale oppure documentale. Un soggetto risulta colpevole di bancarotta semplice se dichiarato fallito:

  • effettua spese personali o per la famiglia ritenute eccessive rispetto alla propria condizione economica
  • consuma in modo dissoluto buona parte del proprio patrimonio in operazioni legate alla sorte e alla fortuna
  • cerca di ritardare il fallimento con azioni molto imprudenti
  • non richiede la dichiarazione del proprio fallimento
  • non soddisfa le obbligazioni assunte precedentemente in un concordato preventivo o fallimentare

Mentre per lo stesso soggetto può essere dichiarato bancarotta semplice documentale quando:

  • Omette la tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge
  • Tiene una condotta irregolare dei documenti contabili (vale a dire non redige i documenti contabili rispettando i requisiti formali e sostanziali specificati dalla legge e/o dalla prassi commerciale)
  • Detiene scritture contabili intermittenti e lacunose

Bancarotta e sanzioni

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è prevista la reclusione da 3 a 10 anni. Inoltre è prevista una pena accessoria che consiste nell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a” 10 anni.

Per la bancarotta fraudolenta preferenziale invece è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la stessa pena accessoria delle precedenti. Infine per la bancarotta semplice il periodo di reclusione scende ad un lasso di tempo compreso tra i 6 mesi e i 2 anni. La pena accessoria in quest’ultimo caso è applicata solo per 2 anni.

Da poco il termine “fallimento” è stato sostituito con “liquidazione giudiziale”. Questa semplice modifica comunque non può dare luogo a fenomeno di abrogazione.