Modulo F24: cos’è, come si può usare e tipologie esistenti

Il modulo F24 è un pratico strumento di pagamento. Lo abbiamo già rammentato in diverse occasioni, ad esempio  nell’articolo sulle metodologie di pagamento dell’acconto IVA, oppure quando parlavamo del ravvedimento operoso 2021. Esistono diverse tipologie di f24, per l’esattezza tre: base, accise ed elide. In questo articolo vogliamo andare a indicarvi gli elementi necessari per capire la differenza tra i vari modelli esistenti e sapere esattamente quando e per cosa possono essere usati.

Modulo F24: cos’è e modelli a disposizione

È già chiaro che il modulo F24 è uno strumento semplice e versatile con il quale è possibile effettuare dei pagamenti, anche online. I modelli disponibili sono tre:

  • Base – è il modello maggiormente utilizzato dai contribuenti che serve a pagare la maggior parte dei contributi, delle imposte e dei tributi
  • Accise – si differenzia dal modello precedente perché contiene una specifica sezione relativa, appunto, al pagamento delle accise, ma anche dei tributi di Monopolio e altre somme. Quando si utilizza questo modello non è possibile comprendere importi in compensazione.
  • Elide – serve a pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione, l’imposta sui veicoli a motore e altre specifiche tipologie di versamenti per i quali sono necessarie informazioni non trascrivibili direttamente sul modello. In pratica serve per pagare: Imposta di Registro, Imposta di bollo, sanzioni e interessi relativi ai contratti di locazione, Tributi speciali e compensi, IVA per immatricolazione e voltura di mezzi di trasporto immatricolati nella UE e Contributi previdenziali INPS.

Quindi, prima di procedere a un qualunque pagamento, è bene individuare il modello esatto da usare.

Modulo F24

Tributi e imposte che si possono pagare con l’F24

Per quali tributi e imposte è possibile utilizzare il modulo F24 per effettuare il pagamento? Le imposte e i tributi (imposte, tasse, contributi previdenziali, tributi locali e accise) pagabili attraverso questo sistema, sono molteplici:

A ogni tributo corrisponde uno specifico codice tributo che deve essere indicato nel modulo f24. Si tratta di codici specifici e identificativi di ciascun tributo o imposta. Agenzia delle Entrate ha predisposto un link apposito, al quale è possibile cercare e trovare il codice tributo relativo alla propria imposta/tributo da pagare.

Modelli F24 per pagamento online

I modelli F24 possono essere usare per effettuare i pagamenti dovuti a ogni singola scadenza. Chi possiede una partita IVA deve, obbligatoriamente, effettuare il pagamento in modalità telematica. Questo è quanto previsto dall’articolo 37,comma 49, del D.L. n. 04/07/2006, n. 223. Esistono comunque delle specifiche eccezioni, vale a dire precisi casi d’esenzione.

Per pagare utilizzando un modulo F24 bisogna seguire delle precise regole:

  • I privati che devono pagare importi superiori a 1000€, o che utilizzano crediti in compensazione, a saldo zero, non possono più portare l’F24 cartaceo in banca. Anche loro dovranno quindi pagare l’F24 telematicamente
  • L’F24 cartaceo è possibile solo se precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo. Non devono però essere presenti crediti in compensazione
  • È possibile infine pagare con modello cartaceo per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

F23 VS F24

Il modello F23 non esiste più. Serviva per effettuare il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di comodato gratuito. Il modulo F24 invece si utilizza per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.  L’unico modello di pagamento delle imposte con elementi identificativi è il modello F24.

Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve

Il modello Intrastat, chiamato anche elenco Intrastat, sono un insieme di procedure che servono ad Agenzia delle Dogane per monitorare tutte le operazioni commerciali di scambio che avvengono tra soggetti intracomunitari. L’elenco è stato introdotto grazie all’articolo 50, comma 6 del Decreto Legislativo n 331/1993, subito dopo l’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea. Il decreto ha previsto l’obbligo di presentare l’elenco completo con riferimento a tutte le cessioni e agli acquisti di beni intracomunitari. È inoltre obbligatorio che negli elenchi siano presenti tutti i servizi per le quali l’assolvimento dell’IVA è di competenza del committente in base alla regola generale della territorialità. Esistono due diversi tipologie di modelli: INTRA 1 e INTRA 2. Il primo modello Intrastat contiene l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi. Il secondo modello Intrastat contiene invece l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti.

Modello Intrastat: i soggetti obbligati

Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare il modello intrastat. Società, imprenditori, professionisti ed enti non commerciali (che abbiano proceduto all’identificazione diretta IVA) che effettuano le seguenti operazioni, devono compilare i moduli:

  • Cessioni di beni intracomunitari
  • Acquisti di beni intracomunitari
  • Prestazioni di servizi generiche

I professionisti che rientrano nel regime forfettario e nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, hanno altresì l’obbligo di presentare i vari moduli con riferimento agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni ricevute da uno o più soggetti passivi di altro Stato dell’UE.

Elenchi Intrastat: tutte le operazioni da elencare

Nel modello Intrastat 1 devono essere riportate tutte le operazioni relative a:

  • Cessioni intracomunitarie di beni (operazioni registrate nel periodo di riferimento mensile o trimestrale)
  • Prestazioni di servizi generiche

Quando un soggetto passivo Iva riceve una fattura elettronica contenente cessione di beni e prestazioni di servizi, le operazioni devono essere indicate separatamente a secondo della loro natura, utilizzando un diverso modello Itrastat.

Modello Intrastat

NON devono invece essere inserite le seguenti operazioni:

  • Tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di posizioni IVA
  • Le prestazioni di servizi, che non rientrano nella definizione di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA
  • Le operazioni (“extraterritoriali“) effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE

Dal 2018 è entrata in vigore una speciale disposizione secondo la quale gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche, ricevute da soggetti passivi IVA residenti nella UE, sono rilevanti ai soli fini statistici. I soggetti passivi IVA che abbiano realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a determinate soglie, sono tenuti alla compilazione del modello Intrastat se le operazioni sono avvenute in almeno uno dei quattro trimestri precedenti quello di riferimento.

Operazioni esenti o non imponibili Iva

Le  operazioni per le quali non è dovuta Iva nello stato del committente, non devono essere comunicate negli elenchi Intrastat. Di conseguenza, se il committente è stabilito in Italia, le operazioni che non devono essere comunicate negli elenchi sono quelle:

Invece, se il committente è stabilito in un altro paese dell’Unione Europea, il prestatore italiano deve controllare che l’operazione sia o meno esente IVA nello Stato del committente. Non si tratta di una verifica semplicissima. Alla fine il prestatore deve ottenere una dichiarazione da parte del committente che quella data operazione sia qualificata come esente o non imponibile IVA nel proprio stato.

Modello Intrastat: inoltro e termini della richiesta

Il modello Intrastat deve essere presentato solo in modalità telematica tramite canale ENTRATEL e FISCONLINE. La trasmissione può essere fatta direttamente dal soggetto interessato, oppure tramite intermediari abilitati. Il modulo deve essere trasmesso entro e non oltre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La cadenza di presentazione è mensile. Qualche volta, i singoli stati prevedono la periodicità trimestrale, ma solo quando l’ammontare delle operazioni intracomunitarie non supera i 50.000€ nel trimestre di riferimento.

Ogni volta che un modello Intrastat è presentato inesatto o incompleto, sono previste e applicate delle sanzioni. A stabilirne l’importo e l’applicabilità ci ha pensato il D.Lgs. n. 175/2014. Le sanzioni devono essere applicate una volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte ivi indicate. Le aziende che realizzano acquisti o cessioni per importi pari o superiori a 750.000€ che non compilano, o compilano in modo errato il modello Intrastat, sono soggette a eventuali sanzioni.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).

Factoring: cos’è e come funziona

Il factoring è una particolare tipologia di contratto che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre più diffusa a macchia d’olio. Si tratta di un istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Serve per tenere sotto controllo i flussi di cassa e ottenere credito immediato dagli istituti bancari. L’esigenza è nata soprattutto perché risulta sempre più difficile riuscire a riscuotere dai propri creditori. Chi ha intenzione di aprire una partita IVA, ma anche chi è già titolare di una microimpresa, o di una grande azienda strutturata, dovrebbe conoscere bene questo istituto. Può essere una vera e propria “ancora di salvezza” in moltissime occasioni. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio e di capirne il corretto funzionamento.

Factoring: un indispensabile strumento per le PMI

L’istituto giuridico del factoring è un contratto con il quale un’impresa cede a una società specializzata (che può anche essere un istituto bancario) i propri crediti. I crediti possono essere presenti o futuri. Lo scopo è quello di ottenere liquidità immediata e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con questo sistema è possibile, infatti, ottenere la gestione e l’amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti, prima ancora della loro effettiva scadenza.

Questa particolare risorsa è sfruttata soprattutto dalle imprese che si avvalgono di pagamenti dilazionati con i propri clienti. Un’altra categoria che sfrutta appieno questo sistema è rappresentata dalle PMI che lavorano con la pubblica amministrazione, che ha, notoriamente, tempi molto lunghi per eseguire i pagamenti.

I soggetti coinvolti

Nel factoring i soggetti coinvolti sono:

  • Factor – è l’operatore specializzato che prende in carico i crediti dell’impresa cedente. Il factor gestisce e finanzia anticipatamente una parte (o tutta) dei crediti dell’impresa.
  • Impresa cedente – si tratta dell’impresa che decide di cedere al factor il proprio credito e che ottiene in cambio, immediata liquidità.
  • Debitore ceduto – è rappresentato dall’azienda con la quale l’impresa cedente ha un contratto di fornitura.

Factoring: come funziona

L’impresa cedente cede al factor i crediti che deve avere dall’azienda con cui ha un contratto di fornitura. In cambio, il factor mette a disposizione dell’impresa cedente immediata liquidità. Spetta poi al factor riscuotere i crediti dell’azienda fornitrice. È chiaro quindi che il factoring è un vero e proprio finanziamento d’impresa. Un sistema che consente all’impresa cedente di continuare a pagare puntualmente i propri fornitori e portare avanti la propria attività, senza doversi preoccupare dei pagamenti in ritardo da parte dei propri clienti.

Il factor si assume quindi l’onere di riscuotere i crediti dell’impresa cedente. Per eseguire una tale operazione, il factor richiede il pagamento all’impresa di una relativa commissione. Una tipologia di contratto molto particolare che consente al factor di erogare liquidità all’impresa sotto forma di anticipo sui crediti non ancora scaduti.

Factoring: soluzioni personalizzate

Il contratto di factoring offre numerose soluzioni personalizzate che si differenziano a seconda del business dell’impresa cedente. Il factoring si occupa di:

  • Valutare il portafoglio commerciale dell’impresa cedente
  • Amministrare, gestire e incassare i crediti ceduti (attuali e futuri)
  • Anticipare i crediti all’impresa cedente prima che questi scadano
  • Fornire assistenza legale in fase di recupero crediti
  • Fornire una garanzia del buon fine delle operazioni al termine delle stesse

Factoring

Tipologie di contratto factoring

I contratti factoring non sono tutti uguali. Ne esistono di diverse tipologie:

  • Pro Solvendo – anche se l’impresa cedente passa i propri crediti al factor, rimane comunque titolare dei rischi di insolvenza.
  • Pro Soluto – in questo caso è il factor che, oltre ad occuparsi del servizio di gestione, incasso e finanziamento, si assume anche il rischio di insolvenza.
  • Garantito dal Fondo Di Garanzia – al Factoring Pro Solvendo è possibile aggiungere il factor garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo copre ben il 60% del finanziamento. Un contratto molto utile per le piccole e nuove imprese, nonché per quelle artigiane.
  • Acquisto a Titolo Definitivo – il rischio d’impresa è a carico del factor ed è possibile fare la derecognition dal bilancio delle attività finanziarie cedute. Con questa formula è esclusa totalmente la possibilità di regresso dei crediti ceduti anche nel caso di insolvenza o mancato pagamento del debitore ceduto.
  • Anticipo Crediti Futuri – il factor anticipa all’impresa cedente un 10-20% del totale imponibile stesso. Il recupero dell’anticipazione dei crediti futuri, avviene con trattenuta di una parte delle anticipazioni dei corrispettivi. Avviene quindi di volta in volta, da parte dell’impresa sui crediti sorti e decaduti pro solvendo o pro soluto.
  • Opzione Maturity – Un’opzione che fa si che il factor garantisca l’erogazione del 100% del corrispettivo e un’eventuale dilazione di pagamento del credito. L’opzione è frutto di un accordo preventivo tra factor e impresa debitrice. L’accordo contrattuale è stipulato tra impresa, banca e debitore ceduto. L’opzione regolamenta il pagamento a scadenza ed i termini dell’eventuale dilazione accordata al debitore.

Fatturazioni false: tutto quello che c’è da sapere

Le fatturazioni false, per quanto incredibile possa sembrare, sono ancora una piaga in Italia. La falsificazione delle fatture è considerato, nel nostro paese, un reato tributario, o frode fiscale. A tal proposito è il decreto legislativo n°74 del 2000 che ha individuato, con precisione, le conseguenza ad un tale operato. Le fatturazioni false sono fatte per frode il Fisco, pagare meno tasse, oppure non pagarle proprio. In pratica un soggetto fa un dichiarazione fraudolenta, utilizzando fatture elettroniche per operazioni inesistenti, o per valori maggiori/minori rispetto a quanto effettivamente sostenuto. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta questo fenomeno.

Fatturazioni false: cosa sono

Per comprendere meglio questo fenomeno, è bene capire cosa si intende, con esattezza, per fatturazioni false. In pratica una fattura elettronica è considerata falsa quando:

  • è emessa per operazioni mai avvenute, in modo parziale o totale
  • riportano l’indicazione di corrispettivi o IVA più alti rispetto a quelli effettivamente sostenuti
  • riportano l’indicazione di corrispettivi o IVA che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

Esistono comunque diversi reati di frode fiscale  legati proprio alle fatture. Tra questi, ad esempio, il legislatore distingue:

  • dichiarazione fraudolenta tramite fatture false
  • emissione di fatture false

Fatturazioni false: dichiarazione fraudolenta per operaizoni inesistenti

Questa particolare forma di dichiarazione fraudolenta è prevista dal decreto legislativo 74 del 2000 all’articolo 2. In pratica un soggetto, nella propria dichiarazione dei redditi, indica elementi passivi fittizi. Il fine è quello di evadere le imposte sui redditi e/o sull’IVA. 

Gli elementi passivi fittizi possono vere varia natura. Ad esempio, si possono riferire a costi mai sostenuti, oppure a costi sostenuti ma non deducibili. Nel secondo caso si tratta di spese realmente sostenute, ma non inerenti allo svolgimento della propria attività lavorativa. È il caso, ad esempio, di un viaggio personale, fatto passare come viaggio di lavoro. In questo modo il professionista può scaricare l’IVA sostenuta durante il viaggio, ma compie reato di dichiarazione fraudolenta con una o più fatture elettroniche emesse per operazioni inesistenti.

Fatturazioni false

Il reato di dichiarazione fraudolenta si perfeziona al momento in cui le fatture elettroniche sono registrate in contabilità obbligatoria. In altre parole quando sono utilizzate come prove nei confronti del Fisco e di eventuali accertamenti. Si tratta di un reato davvero molto grave, per il quale è prevista la reclusione da sei mesi, a un anno, fino al massimo della pena prevista di sei anni.

Fattura elettroniche emesse per operazioni inesistenti

Facendo sempre riferimento al decreto legislativo 74 del 2000, l’articolo 8 tratta dei casi in cui le fatture sono emesse per giustificare operazioni mai realmente compiute. Un reato, questo, commesso per permettere a un soggetto terzo di evadere le imposte sui redditi e/o sull’IVA. In pratica sono emesse o rilasciate fatture per operazioni inesistenti al 100%. La pena prevista per questo genere di reato è la reclusione da sei mesi a un anno, fino a massimo sei anni di galera.

Fatturazioni false e il Decreto Legislativo Fiscale del 2020

Delle importanti novità in materia di evasione fiscale, reati tributari e frodi fiscali, sono state introdotte dal Decreto Legislativo fiscale del 2020 (Decreto-legge n. 124/2019). In particolare, la norma, ha inasprito il reato di falsificazione per i grandi evasori. Inoltre il decreto distingue tra persone fisiche e persone giuridiche.

Per le persone fisiche la reclusione va da un minimo di quattro a un massimo di otto anni. Se la somma evasa (relativa agli importi fittizi) è inferiore a 100.000 euro, la pena resta quella prevista dal D.Lgs. 74/2000 (da un minimo di 18 mesi  a un massimo di sei anni).

Le persone giuridiche invece sono obbligate a pagare delle sanzioni amministrative. Le sanzioni sono previste in relazione alla responsabilità amministrativa di reato prevista, nel dettaglio, dal Decreto Legislativo 231 del 2001. In particolare per il reato di dichiarazione fraudolente delle tasse tramite fatture false (art. 2 d.lgs. 74/2000), il decreto fiscale ha previsto una sanzione pecuniaria fino 500 quote. Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. In base a questi dati, si stima che un’azienda può subire una sanzione massima di 774.500 euro (ossia 1.549 per 500).

Si tratta di un argomento molto delicato e complicato. È possibile approfondirlo leggendo i decreti legislativi pubblicati in Gazzetta ufficiale:

Ricezione della fattura elettronica: dati e modalità di visualizzazione e archiviazione

Finora abbiamo sempre visto come fare a compilare correttamente una fattura elettronica. Per una volta però vogliamo metterci anche nei panni di chi la deve ricevere, magari per la prima volta. Quali sono i dati da fornire per farsi fare e inviare una fattura elettronica? Dove è possibile recuperarla? Come funziona la ricezione della fattura elettronica? Quando si acquistano dei beni, ad esempio, è possibile richiedere al fornitore la fattura per il materiale acquisito. In questo caso la prima cosa da fare è sicuramente quella di fornire tutti i dati completi e giusti al fornitore (oggi non è più sufficiente comunicare solo la partita IVA). Infine, una volta lasciati i dati, riceveremo la fattura e dovremo conservarla correttamente. Vediamo quindi come si svolgono nel dettaglio tutti questi passaggi.

Tutti i dati da comunicare

È sempre possibile recuperare le fatture inviate da fornitori dal proprio cassetto fiscale, ma rimane comunque un’operazione laboriosa e noiosa. Quindi per ricevere una fattura elettronica, senza doverla poi recuperare dal sito dell’Agenzia delle Entrate è necessario fornire o l’indirizzo PEC, oppure il Codice Destinatario a 7 cifre. Quest’ultimo è sempre fornito dal proprio software gestionale della fatturazione elettronica.

Unica alternativa rimane quella di indicare l’indirizzo telematico prevalente nel cassetto fiscale. In pratica è possibile indicare ad AdE sul cassetto fiscale l’indirizzo al quale è preferibile ricevere sempre le fatture elettroniche (PEC o Codice destinatario). Questo ha validità prevalente rispetto a qualunque altra informazione o indicazione si possa dare ai propri fornitori. Un sistema che garantisce di ricevere sempre le fatture con la modalità preferita. Anche così è quindi possibile evitare di dover consultare il cassetto fiscale, che rimane sempre la soluzione più scomoda di tutte.

Ricezione della fattura elettronica: dove recuperare i documenti

Una volta comunicati tutti i dati al fornitore, non resta che rimanere in attesa della ricezione della fattura elettronica.  Chi utilizza una software house come FatturaPRO.click, a questo punto, deve fare poco o nulla. Infatti, a seguito dei controlli eseguiti dal Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica, basta importarla sul software gestionale che provvede in automatico a registrarla e archiviarla.

Ricezione della fattura elettronica

Chi invece non ha una software house deve fare qualche passaggio in più. La prima cosa da fare è quella di procurarsi uno strumento che consenta di aprire il formato XML nel quale sono solite essere inviate le fatture elettroniche. In seguito il documento deve essere salvato e successivamente registrato e archiviato. I primi tempi che entrò in vigore la fatturazione elettronica, molte aziende erano solite inviare ai propri clienti anche una copia cartacea delle fatture emesse. Oggi però è sempre più difficile e un’abitudine che sta lentamente (ma sistematicamente) cadendo in disuso.

Le fatture di acquisto non è obbligatorio numerarle, anche se aiuterebbe per l’organizzazione della propria attività. Devono però essere sempre registrate in un apposito registro e gli deve sempre essere attribuito un codice progressivo a ciascuna registrazione.

Detrazione IVA sugli acquisti

Nell’articolo precedente abbiamo visto cosa sono e quanti sono i codici IVA. Compilare una fattura elettronica richiede sempre molta attenzione, a tutti i dettagli e, soprattutto al campo IVA da comunicare ad Agenzia delle Entrate. I software gestionali della fatturazione elettronica, come FatturaPRO.click, aiutano tantissimo in queste operazioni, che invece rimangono sempre più difficoltose ed ostiche a chi ancora non usufruisce delle potenzialità di un gestionale.

Ricordiamo che è sempre possibile detrarre l’IVA sugli acquisti durante la liquidazione IVA del mese o trimestre di effettuazione. Tutti i documenti di acquisto ricevuti entro il 15 del mese successivo, possono essere detratti. Questo vale per tutte le fatture ad eccezione di quelle che si riferiscono a operazioni eseguite l’anno precedente. La liquidazione IVA è un momento molto importante nella vita contabile e fiscale di un’azienda. Anche in questo caso avere a disposizione una piattaforma completa e facile da usare come FatturaPRO.click, aiuta molto a semplificare tutti i passaggi.

Codici IVA: cosa sono, quali sono e a cosa servono

Chi è alle prese ogni giorno con le fatture elettroniche conosce bene l’importanza della compilazione corretta del campo IVA. Il sistema contabile italiano ha ideato una serie di codici IVA per identificare, in modo univoco, ogni casistica, natura dell’operazione, o eventuale motivazione di non applicabilità dell’aliquota IVA. I codici IVA sono anche conosciuto come “codici natura” e identificano tutti i diversi aspetti dell’operazione:

Compilare una fattura elettronica richiede particolare attenzione a tutti i dettagli relativi all’IVA che devono essere obbligatoriamente comunicati ad Agenzia delle Entrate. Per semplificare le procedure, i software gestionali della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPRO.click, lo fanno quasi del tutto automaticamente, aiutando con suggerimenti e indicazioni durante la compilazione delle e-fatture.

Ogni documento deve quindi riportare l’indicazione dell’aliquota IVA e, qualora si trattassi di un’aliquota pari allo 0%, deve essere indicata la motivazione per la quale non è applicata l’imposta.

Codici IVA: struttura

I codici IVA hanno una struttura molto semplice. Sono sempre composti dalla lettera N che precede un numero. La lettera N è l’iniziale della parola “Natura” che indica appunto il codice di riferimento. Il numero invece classifica semplicemente la “natura” dell’operazione. Vediamo meglio nel dettaglio quanti e quali sono questi codici che tornano sempre molto utili in fase di compilazione di una fattura elettronica.

Codici IVA o Codici Natura: l’elenco completo

Escluso dalla base imponibile art.15                                                 N1       escluse ex art. 15

Codici IVA: NON SOGGETTI

Fuori campo Iva art. 2 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 3 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 4 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Fuori campo Iva art. 5 DPR 633/1972                                               N2.2    non soggette

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessione di beni extra-UE)                       N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)               N2.1    non soggette

Art.7 ter  DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                     N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi UE (vendite)          N2.1    non soggette

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi extra-UE                N2.1    non soggette

Art.7 quinquies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                         N2.1    non soggette

Art.7 sexies, septies DPR 633/1972 (prestazione servizi)                 N2.1    non soggette

Art. 38 c.5 DL  331/1993                                                                   N2.2    non soggette

Art.17 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. b DPR 633/1972                                                       N2.2    non soggette

Art. 50 bis c.4 DL 331/1993                                                              N2.2    non soggette

Art.74 cc.1 e 2 DPR 633/1972                                                          N2.2    non soggette

Art.19 c.3 lett. e DPR 633/1972                                                        N2.2    non soggette

Art.13 DPR 633/1972                                                                        N2.2    non soggette

Art. 27 c.1 e 2 DL 98/2011 (contribuenti minimi)                             N2.2    non soggette

Art.1 c.54-89 L. 190/2014 e succ. modifiche (regime forfettario)   N2.2    non soggette

Art.26 c.3 DPR 633/1972                                                                  N2.2    non soggette

DM 9/4/1993                                                                                     N2.2    non soggette

Art.26 bis L.196/1997                                                                        N2.2    non soggette

Art.8 c.35 L. 67/1988                                                                        N2.2    non soggette

Codici IVA: NON IMPONIBILI

Art.8 c.1 lett.a DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art.8 c.1 lett.b DPR 633/1972                                                           N3.1    non imponibili

Art. 2 c. 2, n. 4 DPR 633/1972                                                          N3.6    non imponibili

Art. 8 bis DPR 633/1972                                                                    N3.4    non imponibili

Art.9 c.1 DPR 633/1972                                                                    N3.6    non imponibili

Non imp. art.72 DPR 633/1972                                                        N3.6    non imponibili

Art. 71 DPR 633/1972                                                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. b-bis  DPR 633/1972                                   N3.1    non imponibili

Non imp. art. 8 c.1 lett. c DPR 633/1972                                          N3.5    non imponibili

Non imp. art. 8 bis c.2 DPR 633/1972                                               N3.4    non imponibili

Non imp. art.9 c.2 DPR 633/1972                                                     N3.1    non imponibili

Non imp.art.72 c.1 DPR 633/1972                                                    N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. g DL 331/93                                          N3.1    non imponibili

Non imp. art.50 bis c.4 lett. f DL 331/93                                           N3.2    non imponibili

Non imp. art.41 DL 331/93                                                               N3.2    non imponibili

Non imp. art.58 c.1 DL 331/93                                                         N3.2    non imponibili

Non imp. art.38 quater c.1 DPR 633/1972                                       N3.6    non imponibili

Non imp. art.14 legge n. 49/1987                                                    N3.1    non imponibili

Codici IVA

Codici IVA: ESENTI

Esente art.10 DPR 633/1972                                                            N4       esenti

Esente a.19 c.3 lett.a bis DPR 633/1972                                           N4       esenti

Esente art.10 n. 27 quinquies DPR 633/1972                                   N4       esenti

Esente art.10 n.18 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Esente art.10 n.19 DPR 633/1972                                                    N4       esenti

Codici IVA: NON ESPOSTA IN FATTURA

Art.36 DL n.41/1995              N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.1 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.5 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art.36 c.6 DL 41/1995            N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Art. 74 ter DPR 633/1972 (Regime speciale agenzie di viaggio)      N5       regime del margine / IVA non esposta in fattura

Codici IVA: INVERSIONE CONTABILE

Art. 17 c.6 lett.a bis DPR 633/1972   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/1972           N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.5 DPR 633/1972                  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. b DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. c DPR 633/1972        N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. a ter DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 17 c.6 lett. d bis,d ter,d quater DPR 633/1972  N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 bis DPR 633/1972 (cessioni di beni UE)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Art. 7 ter acquisti UE DPR 633/1972 N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quater DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)   N6       inversione contabile (reverse charge)

Art.7 quinquies DPR 633/1972 prestazione servizi (acquisti)          N6       inversione contabile (reverse charge)

Fattura elettronica Pubblica Amministrazione: come crearla, inviarla e conservarla

Nell’articolo precedente:Fattura elettronica a privato senza p iva: ecco come fare in pochi semplici mosse!Abbiamo visto come e quando è possibile emettere una fattura elettronica a un soggetto privato senza partita IVA. Abbiamo suddiviso le differenti casistiche per capire meglio i dati a inserire in fattura e specificato come fare a inviare e conservare correttamente i documenti inviati. Oggi invece vogliamo soffermarci sulle modalità da seguire per emettere fattura elettronica Pubblica Amministrazione (PA). In questo caso è di assoluta importanza conoscere alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio: codice univoco, CIG, CUP, Split Payment e decorrenza termini. Una terminologia specifica, per un “cliente” molto particolare, le PA.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: un obbligo per tutti

Emettere Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione è obbligatorio per qualunque soggetto. Con l’entrata i vigore della digitalizzazione dei documenti commerciali, non esiste più la possibilità di emettere e consegnare alle PA fatture cartacee. La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, inoltre, richiede di indicare e usare una serie di dati del tutto assenti per le fatture verso i privati.

Tutti i documenti cartacei trasmessi alle PA non possono essere pagati, nemmeno parzialmente. A stabilirlo è stato proprio il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha deciso che Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza e tutte le PA non possono più ricevere fatture cartacee.

Questo significa che anche i privati in regime forfettario devono emettere fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione.

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione

Fattura Elettronica verso PA: quali sono i dati obbligatori

In base al destinatario delle fatture elettroniche, i dati da riportare sui documenti e i campi da compilare, differiscono. Nelle fatture elettroniche verso PA, ad esempio, troviamo l’obbligo di compilare alcuni campi che invece non risultano presenti o importanti per i privati.

Partendo dal codice univoco, fino al CIG o CUP, i dati da segnalare e inserire sono molto specifici. Il codice univoco deve infatti corrispondere al numero seriale di 6 cifre che identifica in modo univoco l’ufficio pubblico. Già qui troviamo una differenza con le fatture ai privati, perché il codice univoco è di sette (numeri e lettere) cifre e non di sei (numeri e lettere).

Se il codice non è fornito direttamente è possibile recuperarlo direttamente dal portale IPA.

Altri due dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione sono i codici CIG e CUP.

  • CIG – Codice Identificativo di Gara – dieci caratteri alfanumerici che serve a indicare una gara d’appalto
  • CUP – Codice Unico di Progetto – 15 caratteri alfanumerici che identifica un progetto d’investimento pubblico.

Dati necessari a garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Mentre il CUP è da inserire solo se espressamente richiesto dall’Ente, il CIG invece deve essere sempre presente. Sono previsti solo alcuni sporadici casi in cui è prevista l’esclusività dall’obbligo della tracciabilità. Casi riportati dalla Legge n°136 del 13 agosto 2010.

Split Payment

Lo split payment è la scissione dei pagamenti, vale a dire un meccanismo secondo il quale le PA che acquistano, possono non corrispondere l’IVA presente in fattura al fornitore, ma direttamente all’erario.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è presente l’elenco completo di tutte le Amministrazioni Pubbliche e degli enti che applicano lo Split Payment. In generale chiunque emetta fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione deve seguire la regola dello split payment. Esistono comunque delle eccezioni. Non sono costretti ad applicare split payment:

  • i professionisti con ritenuta alla fonte a titolo d’acconto o di imposta sul reddito
  • i Contribuenti Forfettari e i soggetti a regimi speciali IVA

Fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione: cosa succede quando viene recapitata

Una volta compilata la fattura elettronica, queste deve essere inviata alla PA tramite il ben noto Sistema di Interscambio. Come tutti sanno, quando si procede all’invio di un’e-fattura, l’SDI risponde con una serie di messaggi che indicano lo stato di avanzamento dell’operazione compiuta. Anche in questo caso riscontriamo delle differenze rispetto all’invio delle fatture elettroniche verso privati.

Inviare fatture elettroniche alle PA può generare un numero maggiore di notifiche. Questo perché le PA possono rifiutare fatture elettroniche che invece sono state accettate dal Sistema di Interscambio.

Diversi i messaggi, tra cui:

  • Notifica di scarto
  • Notifica di mancata consegna
  • Attestazione di avvenuta trasmissione
  • Notifica di scarto esito
  • Ricevuta di consegna
  • Notifica di esito (accettata o rifiutata)
  • Notifica di decorrenza termini

A seconda del messaggio ricevuto è opportuno gestire la fattura in un modo, piuttosto che un altro.

 

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Fattura elettronica a privato senza partita IVA: ecco come fare in pochi semplici mosse!

Oggi può capitare (molto più spesso di quanto si pensi) di dover emettere Fattura elettronica a privato senza partita IVA. Sembra facile, soprattutto se ci si avvale di un software gestionale delle fatture elettroniche come FatturaPRO.click, ma in alcuni casi può sorgere qualche dubbio. Ad esempio, non tutti conoscono alla perfezione i campi obbligatori da compilare, o non sanno quali sono i dati che devono essere riportati, o ancora come fare a recapitargli il documento creato. Vediamo quindi di fugare ogni dubbio e cerchiamo di capire i passaggi fondamentali per una corretta compilazione, emissione e invio di una Fattura elettronica a privato senza p.IVA.

Fattura elettronica a privato senza p iva: obbligo di legge

Emettere Fattura elettronica a privato senza p.IVA è obbligatorio. È la legge a stabilirlo. Ed è obbligatorio sin dal primo gennaio 2019 per effetto della Legge di Bilancio. Una regola che riguarda tutte le operazioni B2C che hanno per oggetto la cessione di beni mobili e immobili effettuate da un soggetto IVA verso un cliente o un consumatore finale. Nonostante questa specifica esistono come 4 eccezioni alla regola principale. In altre parole alcuni soggetti sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che agiscono nel regime forfettario. È comunque sempre possibile adottarla come scelta libera.

Fattura elettronica a privato senza p.IVA, senza codice destinatario e senza PEC

I privati senza partita IVA non hanno alcun obbligo di dotarsi di PEC, oppure di codice destinatario, anche se devono ricevere una fattura elettronica. Resta il fatto che, in alcuni casi, un’azienda o un professionista debba emettere fattura elettronica a privato senza p.IVA. In questo caso, in fase di compilazione della e-fattura, deve:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto il campo “PECDestinatario”.

Inoltre il Provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che:

  • Il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al destinatario direttamente nell’area riservata del sito di AdE
  • È obbligatorio consegnare al cliente una copia cartacea o digitale e informarlo che l’originale si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Inoltre è importante sapere che alcuni software/piattaforme sono in grado di convertire il formato XML in uno leggibile in altri formati desiderati.

E-fattura a privato senza p.IVA, senza codice univoco, ma con PEC

Può capitare che qualche privato abbia la PEC, ma non per questo il codice univoco. In questi casi allora bisogna:

  • inserire il codice convenzionale: “0000000” (7 zeri) nel campo “CodiceDestinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • compilare il campo “PECDestinatario”.

Il sistema di Interscambio (SdI), questa volta, recapiterà alla PEC del destinatario la fattura elettronica. SdI mette comunque a disposizione del destinatario una copia della fattura all’interno dell’area privata sul sito di Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica a privato senza p iva

Privato senza p.IVA, con codice univoco

Anche se si tratta di un caso davvero molto raro, è pur sempre probabile. In questo caso, in fase di compilazione della fattura elettronica bisogna:

  • inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice comunicato
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario
  • Compilare o meno il campo “PECDestinatario”.

Per quanto riguarda l’invio invece SDI recapita la fattura elettronica all’indirizzo corrispondente al codice destinatario.

Privato senza partita IVA e cliente estero

L’emissione di una fattura a cliente estero sena partita IVA è un caso piuttosto frequente, che deve essere gestito come segue:

  • inserire il codice convenzionale: “XXXXXXX” (7 volte X) nel campo “CodiceDestinatario
  • indicare nel campo “CodiceFiscale” il codice fiscale del destinatario
  • Lasciare vuoto senza compilazione il campo “IdFiscaleIVA” e specificare solo l’eventuale Codice Fiscale del destinatario

In questo specifico caso però il Sistema di Interscambio non è in grado di recapitare la fattura elettronica al destinatario. Questo perché non la può recapitare all’estero, visto che il sistema di fatturazione elettronica esiste (al momento) solo in Italia. Questo significa che la fattura deve essere consegnata a mano al cliente. Il formato può essere cartaceo, oppure digitale nella forma che lui desidera.

Tutto un altro discorso la compilazione della fattura elettronica a un destinatario avente partita IVA, oppure se è una Pubblica amministrazione.

Fattura d’acconto: emissione, gestione ed incassi

Un acconto è il pagamento di una parte dell’importo totale, pagato prima che il bene sia consegnato, o il servizio prestato. In pratica, il pagamento di un acconto avviene in un momento diverso da quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Si tratta quindi di un pagamento anticipato e costituisce un caso particolare alla regola generale dell’emissione delle fatture elettroniche. Queste infatti devono essere emesse nel momento in cui il bene è consegnato (oppure spedito), nel momento in cui il contratto è siglato (come nel caso dei beni immobili), o nel momento in cui è pagato il corrispettivo per i servizi ricevuti. Quindi una fattura d’acconto segue delle regole leggermente diverse ed è emessa in un momento precedente rispetto a quelli previsti normalmente.

Fattura d’acconto: quando è necessario emetterla

Per “fatturare” è necessario capire quali sono le regole che disciplinano le operazioni rilevanti ai fini Infatti un’operazione diventa rilevante ai fini IVA, vale a dire che l’IVA diventa esigibile, quando si verificano tutti i presupposti richiesti dalla legge. Quindi, in quel preciso momento, decorrono i termini per adempimenti formali, come l’emissione della fattura elettronica e gli adempimenti sostanziali, cioè il versamento dell’IVA.

Regola vuole che una fattura elettronica sia emessa:

  • al momento della consegna dei beni
  • al pagamento dei corrispettivi per servizi ricevuti

Una deroga a questa regola generale si ha nel caso delle fatture d’acconto. Queste fatture devono essere emesse ogni volta che avviene un pagamento precedente ad uno di questi momenti. Importanti ai fini della maturazione degli obblighi d’IVA, la fattura d’acconto è emessa regolarmente per certificare il pagamento parziale. Un acconto non è comunque la stessa cosa di una fattura anticipata. Questa infatti è una vera e propria fattura emessa in una data precedente all’effettivo pagamento. A tale scopo non servono invece fatture proforma, o avvisi di parcella.

Articolo 21 del DPR n. 633/1972

Questo articolo prevede che la fattura sia emessa “nel momento dell’effettuazione dell’operazione”. Per individuare il momento per l’emissione delle fatture esistono regole diverse a seconda della tipologia di operazioni effettuate: cessione di beni o prestazioni di servizi.

L’obbligo IVA scatta al:

  • momento della spedizione/consegna di beni
  • stipula di un contratto (beni immobili)
  • emissione della fattura elettronica
  • momento del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo previsto alla cessione dei beni
  • pagamento dei corrispettivo nelle prestazioni di servizi
  • Nel momento della fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se anteriore al pagamento
  • Al prelievo materiale del bene

Fattura d’acconto

Pagamento parziale del corrispettivo

Il pagamento anticipato dei corrispettivi rappresenta una deroga alle regole generali, almeno per quanto riguarda la cessione di beni. Nelle prestazioni di servizi invece, il pagamento è il vero e proprio atto con il quale l’iva diventa esigibile. È importante capire quando i pagamenti anticipati sono versati come somme a titolo di acconto sul prezzo e quando invece sono anticipati ad altro titolo.

Quindi, nel caso di cessione di beni mobili in cui è versato un anticipo sulle somme totali, prima di ricevere la merce ordinata, è obbligatorio emettere fattura, limitatamente all’importo incassato. Le fatture d’acconto devono specificare se:

  • si trattano di operazioni imponibili IVA con aliquota al 4%, 10%, 22%
  • sono operazioni non imponibile IVA
  • se si tratta di operazioni esente IVA ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72

Prestazioni di servizi

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento di acconto per prestazioni di servizi, deve essere emessa fattura d’acconto entro e non oltre la data in cui l’acconto è pagato. È obbligatorio emettere fattura elettronica anche per somme percepite a titolo di acconto o anticipo, visto che si tratta di una parte del prezzo complessivo pattuito.

Solo al momento della consegna/spedizione dei beni, oppure al verificarsi di altro evento scatenante obbligo di esigibilità IVA, si emetterà fattura completa. Da questa deve essere stornato l’importo già incassato con il pagamento anticipato e previsto nella fattura d’acconto.

Fa eccezione il pagamento della caparra confirmatoria. Questa è versata con lo scopo di garantire la conclusione del contratto e quindi il suo pagamento non può essere considerato come parziale pagamento anticipato del prezzo totale.

Fattura d’acconto: dati e caratteristiche

La fattura d’acconto deve riportare l’importo da corrispondere  e la descrizione della transazione e dei beni venduti. L’IVA è calcolata in base all’importo previsto. La cifra pagata come acconto, verrà poi sottratta al momento del saldo sulla relativa fattura a saldo.