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Come diventare copywriter e seguire la giusta disciplina fiscale

Oggi sono in molti a essere interessati a sapere come diventare copywriter. Si tratta di una professione che si è largamente diffusa anche grazie allo smart working. I soggetti che decidono d’intraprendere questa carriera, non sono obbligati ad aprire una partita IVA. Infatti, è una professione che può, qualche volta, essere svolta anche come prestazione occasionale.

Copywriter: cosa fa

La figura del copywriter è cambiata e si è evoluta negli ultimi anni. Oggi, un copy, non si occupa solo di scrivere testi pubblicitari, slogan o contenuti persuasivi. Le sue mansioni si sono fuse e mescolate con quelle dell’articolista. In entrambi i casi, comunque, le professioni possono essere svolte sia alle dipendenze di qualcuno, che come liberi professionisti.

Come diventare copywriter

In alcuni articoli precedenti, abbiamo già visto che per lavorare come sviluppatore app o come accompagnatore turistico serve aprire una partita IVA. Per la professione del copywriter non è detto che sia necessario dotarsi di partita IVA con un preciso codice ATECO.

Per capire quando e se è necessaria la partita IVA, prima bisogna capire se il lavoro è svolto in maniera saltuaria e non continuativa, oppure in modo abituale. Per fare un esempio, quando la domanda di lavoro ammonta a quattro articoli da scrivere in una volta sola, durante tutto l’anno, allora la prestazione è occasionale. Quando invece i soliti quattro articoli dell’esempio devono essere scritti tutti i mesi per tutto l’anno, allora il lavoro è continuativo e abituale. In questo secondo caso serve pertanto l’apertura di una partita IVA.

Come sempre per l’apertura è necessario compilare uno specifico modulo da presentare ad Agenzia delle Entrate in via telematica o cartacea. Sul modulo deve essere indicato il codice ATECO corretto. Per questa professione non ne esiste solamente uno, ma ce ne sono diversi:

  • 90.99: altre attività professionali NCA;
  • 21.00: relazioni pubbliche e comunicazione;
  • 99.00: altre attività dei servizi d’informazione NCA;
  • 11.01: ideazione di campagne pubblicitarie.

Il codice cambia a second del lavoro svolto, degli obiettivi perseguiti e della tipologia di cliente per il quale è svolta l’attività.

Come diventare copywriter

Freelance copywriter e Iscrizione Alla Gestione Separata Dell’Inps

Tra le cose da sapere su come diventare copywriter c’è anche quella dell’iscrizione alla gestione separata dell’INPS. La gestione separata è un regime previdenziale utilizzato da tutti i professionisti non coperti dalla cassa previdenziale obbligatoria. La gestione separata prevede il versamento di contributi due volte nel corso dell’anno, in concomitanza con altri obblighi fiscali.

Il copywriter non è obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese a meno che non svolga molte attività, una delle quali ne richiede l’iscrizione. Per un inquadramento più preciso è sempre meglio rivolgersi a un dottore commercialista che può consigliare la soluzione migliore. L’iscrizione alla gestione separata deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui è aperta partita IVA. La quota annua da versare a INPS ammonta al 25,98% dul reddito imponibile.

Copywriters e regime fiscale

Il copy è un’attività che può essere svolta in regime ordinario, oppure in regime forfettario. Il forfettario è un regime fiscale agevolato che consente di avere una tassazione al 5% nei primi cinque anni di attività, per poi passare al 15% successivamente.

IVA e IRPEF sono sostituite da questa tipologia di tassazione.

Aderendo al regime forfettario, come sempre, non è possibile superar i 65.000€ annui di fatturato. Se la soglia dovesse essere superata, avviene il passaggio diretto al regime ordinario. Inoltre, da luglio 2022 anche i forfettari, quindi anche i copy in questo regime, sono obbligati per legge a mettere fatturazione elettronica. Invece, i soggetti che non superano i 25.000€ di fatturato annui, possono mettere ancora la semplice fattura cartacea.

Accompagnatore Turistico: requisiti, regole e regime

Un accompagnatore turistico non è esattamente una guida turistica. La sua attività consiste nell’accompagnare i turisti, singoli o in gruppo, nei vari viaggi svolti sul territorio italiano. Si occupa dell’organizzazione del viaggio (tappe, tour e spostamenti) e fornisce informazioni generiche sui luoghi visitati. Per svolgere questa attività in modo autonomo è necessario aprire partita IVA, scegliere il regime fiscale più consono e versare i contributi previdenziali che permettono di accedere alla pensione.

Accompagnatore Turistico: chi è e cosa fa

L’accompagnatore turistico guida gruppi di persone straniere in Italia, oppure italiani all’estero. Organizza il viaggio e segue persone e comitive per accertarsi che tutto vada per il meglio e che il programma stabilito si svolga regolarmente. Non illustra le bellezze locali descrivendone la storia e la produzione, a differenza della guida turistica.

Per svolgere questa attività sono necessarie conoscenze e requisiti specifici stabiliti dalla normativa regionale vigente. Per diventare accompagnatore turistico è necessario:

  • aver compiuto almeno 18 anni di età
  • aver conseguito il diploma di scuola media superiore
  • possedere una fedina penale pulita
  • conoscere l’inglese a livello avanzato (C1)

Ci sono poi dei requisiti ulteriori che differiscono da regione a regione. Per operare come accompagnatore, oltre al diploma di scuola superiore è necessario aver sostenuto e superato un esame specifico di abilitazione per il conseguimento del patentino.

L’accompagnatore turistico e la partita IVA

La professione è tutelata da un sindacato specifico e per svolgerla è necessaria l’iscrizione al relativo albo. Il lavoro può essere svolto sia come dipendente, che come libero professionista, aprendo partita IVA. I soggetti che invece svolgono l’attività in modo saltuario possono ricorrere alla prestazione occasionale.

Accompagnatore Turistico

Come per lo sviluppatore app, anche l’accompagnatore turistico deve aprire partita IVA compilando il modulo AA 9/11 e presentarlo ad Agenzia delle Entrate. Il codice ATECO per accompagnatori turistici è il 79.90.2. È possibile, inoltre, aderire sia al regime ordinario che a quello forfettario. Ogni volta che un accompagnatore presta un servizio, è tenuto per legge, a emettere fattura elettronica.

Come diventare accompagnatore turistico: la scelta del regime fiscale

L’accompagnatore può decidere se aderire al regime ordinario, piuttosto che a quello forfettario. Sicuramente il più vantaggioso è il secondo. Per aderirvi è necessario rispettare alcuni requisiti, come ad esempio quello che relativo al fatturato annuo che non deve essere superiore ai 65.000€.

Il forfettario prevede un’aliquota unica pari al 15% che si abbassa al 5% nei primi 5 anni di attività. Da luglio del 2022 è diventato obbligatorio anche per i forfettari emettere fatturazione elettronica.

Scelto il regime serve poi l’iscrizione alla Gestione separata INPS. La gestione separata non prevede il versamento di una quota fissa annuale, ma solamente di una percentuale pari al 25,98% dei redditi percepiti. Infine, il regime forfettario esonera dall’obbligo delle scritture contabili e non prevede l’applicazione d’IVA e ritenute d’acconto.

Abilitazione accompagnatore turistico

L’ultimo passo da compiere per iniziare questa attività, è quello di presentare al proprio Comune di residenza una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Il documento è necessario per dimostrare al proprio comune di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per svolgere attività di accompagnatore turistico.

Il documento deve essere presentato almeno un giorno prima dell’inizio dell’attività e può essere inviato sia per PEC, oppure telematicamente online. Il modulo deve riportare anche la firma digitale del soggetto che inoltra certificazione. È possibile trovare ulteriori informazioni consultando un dottore commercialista, oppure rivolgendosi all’ufficio SUAP del Comune dove deve essere avviata l’attività.

Sviluppatore app: partita IVA, regime fiscale e fatture elettroniche

Esperto di programmazione e informatica, lo sviluppatore app è simile al programmatore informatico, ma con qualche differenza. Per svolgere questo lavoro è necessario aprire una partita IVA, adempiere a precisi obblighi fiscali e scegliere un determinato regime fiscale in base alla natura dell’attività svolta.

Sviluppatore app: chi è e cosa fa

Esperto d’informatica, lo sviluppatore app, progetta e realizza applicazioni destinate a vari utilizzi. Dalla stampa di fotografie, a quelle utili a parcheggiare o a fare la spesa, le applicazioni oggi sono sempre più diffuse e utilizzate e si possono trovare in molti store online, gratis o a pagamento. Lo sviluppatore app può svolgere le proprie mansioni come dipendente, oppure come libero professionista.

La categoria di sviluppatori informatici non hanno una precisa disciplina fiscale. Se ne distinguono però due differenti casistiche:

  1. Sviluppatori che realizzano app per uno o più committenti – svolge attività professionale. Se continuativa deve aprire partita IVA compilando il modulo AA 9/12 e consegnarlo ad Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della propria attività.
  2. Sviluppatori informatici che creano app per rivenderle direttamente negli store di app.

Ci sono poi sviluppatori che fanno entrambe le cose. Chi non pratica questa attività in modo continuativo, può avvalersi della prestazione occasionale. Gli sviluppatori autonomi, quando aprono partita iva devono anche scegliere il relativo e corretto codice ATECO. Per farlo possono rivolgersi direttamente ad AdE (Agenzia delle Entrate), oppure attraverso un intermediario.

Sviluppatori app e codici ATECO

Il codice ATECO cambia a seconda della professione svolta. Gli sviluppatori di app possono scegliere tra:

  • 01.00 – produzione di software non connesso all’edizione;
  • 02.00 – consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica;

La scelta deve ricadere sul codice maggiormente inerente alla propria attività. Nel dubbio è possibile chiedere consiglio ad AdE, oppure a un dottore commercialista. I soggetti che decidono di creare app e venderle direttamente negli store online, devono scegliere il codice 49.91.10, relativo al commercio elettronico diretto.

Sviluppatore app

Sviluppatori di app e regimi fiscali

Il regime fiscale determina il modo con il quale lo sviluppatore app deve pagare le tasse allo Stato. Le imposte sono applicate in base alla diversa tipologia di ricavi prodotti. In questo caso, gli sviluppatori di applicazioni sono artefici di una vera e propria attività commerciale. Quindi, lo sviluppatore che crea app  e lavoro autonomamente deve:

  • aprire partita IVA
  • scegliere il regime fiscale migliore (ad esempio quello forfettario)
  • iscriversi all’INPS.

Invece, lo sviluppatore di app che crea e rivende applicazioni deve:

Gli sviluppatori di applicazioni possono aderire sia al regime ordinario che a quello forfettario. Per quanto riguarda il secondo, presenta dei notevoli vantaggi, ma tutto dipende dal fatturato annuo che non può superare i 65.000€ annui. Inoltre, non è possibile aderire a questo regime nemmeno quando il soggetto interessato partecipa ad associazioni o imprese familiari, oppure a società di persone o Srl.

I vantaggi del regime forfettario permettono allo sviluppatore app di non applicare l’IVA sulle fatture elettroniche e l’IRPEF. Inoltre, l’imposta sostitutiva è al 15% e si abbassa al 5% per i primi 5 anni. Le tasse sono applicate sulla base del coefficiente di redditività, che per lo sviluppatore di app è del 67%.

Programmatore app e previdenza sociale

Aperta la partita IVA è necessario comunica all’INPS l’inizio dell’attività. La comunicazione è necessaria per iniziare a versare i contributi che permettono di accedere alla pensione. In regime fiscale ordinario e forfettario è possibile l’iscrizione alla Gestione Separata INPS rivolta a tutti i professionisti.

I contributi da versare per questa categoria, ammontano a 25,98% del reddito imponibile sulla base del fatturato annuo. Se il fatturato annuo è inferiore o pari a 15.953€ esiste una quota minima di contributi da versare all’INPS pari a 3.850€.

Sospensione Partita IVA: quando e come è possibile

Lo svolgimento di un’attività autonoma presuppone di aprire una partita IVA. Indipendentemente dal regime fiscale scelto, l’apertura della partita IVA e l’adempimento di obblighi fiscali e previdenziali, è assodato per tutti. Può capitare, però, che il lavoratore autonomo abbia necessità di sospendere partita IVA per un determinato periodo di tempo. La sospensione della partita IVA non è possibile per legge. Sospendere e riprendere dopo un certo lasso di tempo non è quindi fattibile.

Sospensione Partita IVA: regime ordinario e forfettario

Che si tratti di regime ordinario, piuttosto che del forfettario, la legge italiana non prevede in alcun caso la possibilità di sospendere temporaneamente la propria partita IVA. Questo significa che, se necessario, il lavoratore autonomo deve chiudere partita IVA, per poi riaprirla in futuro se c’è volontà di farlo.

I motivi che possono portare alla necessità di sospendere partita IVA sono molteplici, ma nessuno valido affinché ciò possa essere attuato da normativa vigente. Mantenere aperta una partita IVA ha un costo. Per lasciarla aperta, anche se non è utilizzata, il commercialista deve comunque essere pagato e, allo stesso modo, devono essere saldati i costi fissi come la contribuzione INPS.

Anche se non è possibile sospendere la partita IVA è comunque possibile sospendere la propria attività per un certo periodo di tempo. Le possibilità, in questo caso, sono:

  • chiudere definitivamente la partita IVA e riaprirne una nuova in un secondo momento
  • chiudere definitivamente la partita IVA
  • cambiare il regime fiscale
  • diventare ditta individuale che affitta ad azienda

Chiudere definitivamente la partita IVA

È necessario compilare il modello AA 9/12 e presentarlo ad Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal momento in cui termina del tutto l’attività svolta. Il documento può essere inviato telematicamente o consegnato di persona allo sportello. Infine, è necessario comunicare a INPS e al Registro delle Imprese, o ad altra cassa previdenziale, la chiusura dell’attività.

Aprire e chiudere partita IVA stesso anno

Chiusura e riapertura è possibile sia in regime ordinario che forfettario. La nuova partita IVA non potrà essere uguale a quella vecchia. Varia il numero, probabilmente anche il codice ATECO e le varie informazioni fiscali. In caso di chiusura partita per fallimento, prima di aprire quella nuova, è obbligo aspettare il termine della procedura amministrativa.

Sospensione Partita IVA

Cambio regime fiscale in corso d’anno

È sempre possibile, in qualunque momento cambiare regime fiscale. È possibile passare a quello ordinario, a quello forfettario, oppure a quello semplificato. Da ordinario a forfettario è sufficiente rimanere sotto i 65.000€ annui di fatturato. Mentre da forfettario a ordinario non c’è bisogno di fare praticamente niente, se non avvalersi dell’aiuto di un buon commercialista e aggiungere l’IVA alle fatture. In tutti casi, quindi, non è necessario chiudere e riaprire partita IVA. Si tratta, forse, dell’esempio che più di tutti assomiglia alla sospensione partita IVA.

Affitto unica azienda ditta individuale

Una ditta individuale che affitta a un’azienda, è forse l’unico caso di vera e propria sospensione partita IVA. Si tratta infatti di una soluzione che permette a un’azienda di pagare un canone per utilizzare un’azienda di un’altra impresa. Questo esempio è l’unico nel quale la partita IVA è sospesa, congelata. L’imprenditore considerato ditta individuale che affitta l’unica attività di cui è titolare, può conservare la propria partita IVA. Da considerare che nell’affitto unica azienda ditta individuale sono comunque da pagare alcune imposte, come ad esempio l’imposta sul registro per effettuare il passaggio stesso.

Prop trader: chi sono e quale regime fiscale scegliere

Un prop trader è un professionista che si occupa di prop trading. Si tratta di una professione nata recentemente grazie al web. Una figura molto particolare che lavora per conto delle Prop House. Non si tratta di comuni promotori finanziari o di gestori diretti del rischio. Trattandosi di una nuova forma di lavoro cerchiamo di capire meglio quale sia il regime fiscale migliore da adottare per svolgere questa attività.

Prop Trader: chi è e cosa fa

Il Prop Trader gestisce un portafogli d’investimento per conto delle Prop House che altro non è che una società finanziaria che gestisce vari portafogli finanziari d’investitori. La gestione di questi portafogli è affidata proprio ai Prop Trader. Il professionista ha a disposizione una data somma di denaro da gestire, ma non risponde di eventuali perdite subite dall’attività d’investimento.

Beneficia esclusivamente di parte dei proventi ottenuti dalle attività d’investimento. Infatti, la gestione dell’investimento riguarda solo il rapporto tra l’investitore e la Prop House. Il Prop Trader lavora per la Prop House. Questo significa che, in caso di eventuale perdita subita dal committente, il trader può decidere di recedere dal contratto e dalla collaborazione professionale con il singolo professionista.

Prop Trader: lavoro, partita iva e regime fiscale

Per svolgere l’attività di prop trader, se continuativa e abituale, è necessario aprire una partita IVA. La partita IVA è quindi sempre richiesta e non esiste una soglia minima sotto la quale è possibile operare in assenza di partita IVA. È obbligo inoltre dichiarare i proventi relativi all’attività svolta. Il professionista che vuole esercitare tale attività deve anche stabilire la gestione previdenziale e scegliere il codice ATECO corretto.

Agenzia delle Entrate, per il momento, non avendo discusso di questa professione, non ha stabilito un codice ATECO preciso. Quindi, è necessario scegliere un codice già esistente tra i tanti presenti nelle attività residuali. Durante la scelta è d’uopo tenere in considerazione anche la diversa tipologia di contratto che il professionista va a sottoscrivere con la società d’investimento committente.

Allo stesso modo, non esistono specifiche, almeno per adesso, sugli aspetti previdenziali di questa attività professionale. In linea generale, quindi, è possibile farla rientrare nei casi di gestione separata INPS che prevede un’aliquota variabile di anno in anno, da applicare sul valore del reddito prodotto su ogni annualità. Come per il codice, anche in questo caso, la situazione deve essere valutata caso per caso con un dottore commercialista tenendo conto anche del contratto sottoscritto con la Prop House.

Prop trader

Organismo OCF: iscrizione e aspetti amministrativi

L’organismo OCF è un ente che tutela e vigila l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari. Per potersi iscrivere all’OCF occorre superare un esame specifico. Per quanto riguarda i prop trader, non essendoci chiarimenti ufficiali, non è chiaro se debbano o no iscriversi a questo organismo. Analizzando il loro operato sembra non essere necessaria l’iscrizione, essendo professionisti che operano al di fuori delle normative che regolano l’attività dei consulenti finanziari.

Prop trader lavoro e regime fiscale

I prop trader possono ricorrere al regime forfettario, fuori campo IVA. Così facendo hanno un’aliquota molto bassa del 5% (nei primi 5 anni) o del 15% e non si pagano IRPEF, IRAP o altre imposte addizionali. Per accedere al forfettario devono sempre essere rispettati determinati criteri:

  1. ricavi annui non superiori ai 65.000€
  2. redditi da lavoro dipendente o pensioni non superiori a 30.000€
  3. non superare i 20.000€ annui di spese per i dipendenti
  4. non possedere quote di partecipazione a società di persone o associazioni
  5. non possedere partecipazioni di controllo in SRL che svolgono attività analoghe

In alternativa al regime forfettario, è possibile, per il Prop Trader, aprire partita IVA individuale in contabilità semplificata, oppure aprire una SRL. Meglio, comunque, valutare ogni situazione caso per caso avvalendosi dell’ausilio di un commercialista esperto in materia.

Tracciabilità pagamenti e riduzione dei termini di accertamento

La tracciabilità pagamenti è un argomento sempre attuale e di grandissima importanza per tutti gli imprenditori e i professionisti. Grazie all’articolo 3 del D. Lgs n° 127/2015 è possibile ottenere delle discrete agevolazioni fiscali se pagamenti e incassi sopra i 500€ sono tracciati. Vediamo allora di capire come, quando e a chi si applicano queste agevolazioni

Tracciabilità pagamenti e accertamenti

Attualmente i termini di accertamento per pagamenti e incassi su lavoro autonomo e imprese corrisponde al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. A stabilire questa scadenza è l’articolo 43 comma 1 del DPR n° 600/1973.

Adesso, però, è possibile ottenere una riduzione dei termini di accertamento di ben due anni rispetto a quelli ordinari. Quindi, rispettando determinati criteri è possibile una riduzione che equivale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. In altre parole, Agenzia delle Entrate, si impegna a non controllare i cinque anni precedenti, ma solamente tre dal momento della presentazione della dichiarazione, a patto che alcuni requisiti minimi siano rispettati dai contribuenti. Un aspetto molto importante da tenere sicuramente in considerazione durante la propria pianificazione fiscale.

Agenzia delle entrate pagamenti tracciabili

I termini di accertamento IVA e quelli sulle imposte sui redditi hanno scadenza quinquennale. È possibile ridurre questo termini di due anni a patto che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti sopra i 500€ siano correttamente tracciati. Questo significa che tutte le operazioni realizzate devono essere documentate tramite fattura elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) e/o memorizzate e tramite l’invio dei corrispettivi. I modi stabiliti con il decreto Mef del 4 agosto 2016, devono pertanto essere pienamente rispettati, ivi compreso quello che stabilisce che la regola vale per tutti i pagamenti oltre i 500€ comprensivi di eventuali imposte.

Pagamento tracciato: come deve avvenire

La tracciabilità pagamenti può avvenire effettuando o ricevendo i pagamenti con:

  1. bonifico bancario
  2. bonifico postale
  3. assegno circolare bancario – recante la clausola di non trasferibilità
  4. assegno circolare postale – recante la clausola di non trasferibilità
  5. carta di credito
  6. carta di debito

Tracciabilità pagamenti

I contribuenti che hanno ricevuto o effettuato anche un solo pagamento con metodo diverso da quelli sopra elencati, non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale di riduzione dei termini di accertamento. Quindi, basta anche un solo pagamento fatto o ricevuto in contanti, ad esempio, per perdere il diritto all’agevolazione fiscale.

Inoltre, affinché sia possibile usufruire di tale agevolazione, in dichiarazione dei redditi deve essere comunicata l’esistenza dei requisiti. Per farlo è necessario compilare il riquadro RS indicando:

  • RS 136 dei modello redditi PF e SP
  • RS 269 dei modello redditi SC e ENC

Importante barrare correttamente le caselle corrispondenti, pena la perdita del diritto alla riduzione. Infine, per usufruire della riduzione dei termini di accertamento, la dichiarazione dei requisiti deve essere fatta ogni anno.

Agevolazione fiscale: i soggetti beneficiari

L’art.1 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione fiscale. Ne possono godere i soggetti passivi che emettono esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Dal 2020 rientrano in questa categoria anche i commercianti al minuto grazie alla certificazione telematica dei corrispettivi. A conti fatti è possibile far rientrare nella categoria dei beneficiari anche i soggetti sotto regime forfettario.

Accertamento fiscale: i controlli

I soggetti devono essere in grado di provare che tutte le operazioni attive e passive inerenti alla propria attività, sono eseguite esclusivamente con mezzi tracciabili. A seguito di accertamenti fiscali è possibile che i soggetti siano passibili di sanzioni che vanno da un minimo di 250€ a un massimo di 2000€. Sanzioni applicate nel caso di violazione di obblighi informativi, senza contare che perderebbero anche il diritto di poter continuare a beneficiare dell’agevolazione fiscale.

La tracciabilità pagamenti è difficile da garantire, ma non impossibile. Grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è possibile automatizzare qualunque operazione attiva o passiva, garantendo così la piena tracciabilità di ogni operazione eseguita nell’ambito della propria attività.

Come aprire un blog e fatturare correttamente

Oggi sono in molti a chiedersi come aprire un blog. Sembra un’operazione facile e banale, ma in realtà la gestione degli aspetti finanziaria può riservare qualche sorpresa ai meno esperti in materia. Prima di aprire una partita IVA ad hoc e iniziare a monetizzare, è importante conoscere ogni aspetto di quest’attività, dagli adempimenti fiscali, amministrativi e contributivi, fino alla gestione dei guadagni online. Indipendentemente dalla natura del blog (turistico, artistico, tecnico, ecc…)le regole da seguire rimangono sempre le stesse, sia per le affiliazioni che per i guadagni derivanti da banner pubblicitari.

Come aprire un blog e guadagnare

Per capire come aprire un blog e iniziare a guadagnare bisogna, prima di tutto, distinguere tra guadagni diretti e indiretti. Tra i guadagni indiretti derivanti da un blog troviamo:

  • Banner pubblicitari – si tratta di guadagni derivanti da accordi con società di raccolta pubblicitaria. Per ciascun click, o per ogni visualizzazione, di un banner pubblicitario presente sul blog, il blogger riceve una percentuale. Il più famoso tra tutti è sicuramente Google Adsense.
  • Affiliazioni commerciali – in questo caso i guadagni derivano dall’ospitare sul proprio blog dei banner pubblicitari di aziende terze che vogliono offrire dei servizi/prodotti agli utenti. Per ogni vendita effettuata tramite il link presente sul blog, il blogger riceve una percentuale.
  • Post sponsorizzati – i guadagni provengono da accordi tra blogger di successo (influencer) e società terze che intendono sfruttare la loro popolarità per la vendita di prodotti e servizi.

Tra i guadagni diretti ci sono:

  • Servizi offerti direttamente dal blogger – è il blogger stesso a mettere a disposizione dei suoi utenti le sue capacità e il proprio tempo. È una forma nota come inbound marketing. Una tecnica che sfrutta la capacità empatica di una persona di convincere i proprio followers a comprare servizi e prodotti pubblicizzati sulla propria piattaforma online.

Come fare ad aprire un blog: partita iva o prestazione occasionale?

È necessari aprire una partita IVA solo quando è soddisfatta la condizione di abitualità della prestazione. Questo significa svolgere un’attività in modo continuativo nel tempo. Quando invece l’attività da blogger è occasionale o sporadico, è possibile ricorrere alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Invece non esiste una soglia massima di guadagni superata la quale è obbligatorio aprire partita IVA.

Come aprire un blog

Aprire un blog: gli adempimenti fiscali

La gestione fiscale di un blog richiede:

  1. Apertura di una partita IVA – come visto, è necessario aprirla solo se l’attività risponde alla caratteristica di abitualità. Aprirla non costa niente. Basta compilare e presentare un apposito modello all’Agenzia delle Entrate scegliendo il regime fiscale più adatto alle proprie esigenze (come ad esempio il regime forfettario).
  2. Iscrizione alla Camera di Commercio – l’iscrizione è obbligatoria. Le campagne pubblicitarie sono considerate un’attività commerciale che richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Ogni anno devono quindi essere versati i diritti camerali.
  3. Iscrizione alla Gestione Commercianti dell’INPS – è obbligatorio l’iscrizione all’INPS alla Gestione Commercianti e al relativo versamento annuale dei contributi fissi (circa 4800 € fino a 15.000€ di fatturato annuo).

Come guadagnare da un blog: la partita iva

I guadagni derivanti dall’apertura di un blog, sono, per lo più, di modesta entità. Per questo motivo molti sono scoraggiati nell’aprire una partita IVA ad hoc. In realtà il legislatore fiscale ha ideato un regime fiscale perfetto per questo genere di situazioni: il regime forfettario.

Come abbiamo già visto in altri articoli, il forfettario è un regime agevolato che prevede una cospicua serie di vantaggi:

  • Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito
  • Determinazione dei costi dell’attività con metodo a forfait
  • Esclusione dall’ambito di applicazione di:
    • Imposta sul valore aggiunto (IVA);
    • Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Ritenute di acconto.
  • Applicazione obbligatoria fatturazione elettronica (sopra i 25.000 euro di compensi dell’anno precedente) per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento.

Sicuramente si tratta di un regime molto agevolato per chi avesse intenzione d’iniziare una nuova attività di blogger.

Rappresentante fiscale: chi è, cosa fa e fatturazione

Il rappresentante fiscale è nominato per gestire la fatturazione e la contabilità di un’azienda estera che opera in Italia. Quindi, per aprire una partita IVA e iniziare subito a fare impresa serve anche nominare un rappresentate fiscale che possa rappresentare la società di fronte alle autorità, per l’ assolvimento degli obblighi fiscali.

Rappresentante fiscale in Italia

Un’azienda estera per poter operare in Italia deve obbligatoriamente avere un proprio rappresentante fiscale. Il procuratore deve aprire partita IVA come persona giuridica oppure come persona fisica. Solo così facendo, può gestire le operazioni rilevanti ai fini IVA. La partita IVA è obbligatoria a meno che l’azienda non venda bene e servizi a privati (non soggetti passivi IVA perché non titolari di partita IVA), a non residenti oppure tratti scambi intracomunitari per i quali non è esplicitamente richiesta la nomina di un rappresentate fiscale.

Le aziende estere per svolgere la propria attività nel Bel Paese, hanno due alternative:

  • creare un’azienda italiana su territorio italiano
  • nominare un rappresentante fiscale e registrarlo direttamente come titolare di partita Iva.

Sono entrambe valide alternative e la differenza risiede solo nella figura che è ritenuta responsabile verso le autorità degli obblighi IVA. Nel primo caso il rappresentante è co-responsabile degli obblighi connessi al pagamento dell’IVA. Nel secondo, invece, è solo l’azienda a rispondere come unica e responsabile perché nessun altro ente agisce in nome e per conto dell’azienda stessa.

Rappresentante fiscale: la nomina

Il rappresentante deve essere nominato prima che l’operazione soggetta IVA si verifichi. La nomina avviene solitamente con atto pubblico. È inoltre possibile consegnare la lettera di nomina direttamente all’ufficio di Agenzia delle Entrate operante nella zona alla quale il rappresentante è nominato.

Rappresentante fiscale

Azienda estera con rappresentante fiscale in Italia: i compiti e le funzioni

Tutti gli obblighi legati all’IVA sono di pertinenza del rappresentante fiscale (RF). In altre parole è a questa figura che spetta il compito di gestire fatturazione elettronica e contabilità dell’azienda. Tra i suoi doveri troviamo:

  1. contabilizzazione di fatture attive e passive
  2. contribuzione dell’IVA all’Erario entro i termini stabiliti
  3. liquidazione dell’IVA
  4. relative dichiarazioni.

Rappresentante fiscale fattura elettronica

Per quanto riguarda la contabilizzazione di fatture attive e passive il RF può agire in due diversi modi:

  • applica un’aliquota nazionale al cliente e riceve poi una relativa fattura per l’operazione dell’azienda estera;
  • l’azienda estera emette fattura al cliente senza applicare IVA, sfruttando il meccanismo del reverse charge. In quest’ultimo caso il cliente italiano deve integrare la fattura ricevuta con l’aliquota adeguata, registrando un’autofattura

Qualunque sia la strada preferita dal rappresentante e dall’azienda estera, i dati della società straniera e quelli del rappresentante, devono sempre essere presenti sulla fattura.

Va infine ricordato che esistono anche società straniere che svolgono solo operazioni non rilevanti ai fini IVA. In questo caso l’azienda può scegliere di nominare un rappresentante fiscale leggero a cui demanderà l’onere di provvedere alla compilazione esclusiva del modello Intrastat.

IVA MOSS

Le aziende straniere che vendono esclusivamente prodotti digitali operando con piattaforme e-commerce, possono registrarsi al regime IVA MOSS. Si tratta di un particolare sistema che consente di evitare alle società estere di adempiere agli obblighi IVA in ciascun Paese straniero.

Il regime IVA MOSS permette, quindi, alle società, di risultare responsabile degli obblighi fiscali, solo nel Paese dov’è concentrata l’attività svolta. La comunità europea ha voluto aiutare e agevolare questo sistema creando uno specifico portale intracomunitario dal quale è possibile richiedere facilmente un eventuale rimborso IVA e presentare le dichiarazioni IVA  a disposizione di ciascuno Stato.

Lotteria degli scontrini 2022: novità ed estrazioni

Per la Lotteria degli Scontrini 2022 sono previste delle importanti novità. Approvati alcuni cambiamenti per quanto riguarda le istruzioni di utilizzo dei codici e, soprattutto, oggi, diventa un concorso a premi “istantaneo”. È il PNRR 2 a stabilire le modifiche al sistema di partecipazione alle estrazioni e sull’entità dei premi erogati. L’emendamento al testo che ha reso possibile le modifiche è approvato dalla Commissione Affari Costituzionali e Istruzione. La conferma è data dalla conversione in legge del DL n° 36/2022.

Lotteria degli scontrini 2022: tutte le novità previste

Le novità previste con la conversione in legge del Decreto PNRR 2 di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono moltissime e variegate. Tra le principali relative alla Lotteria degli Scontrini, ricordiamo che non è più necessario comunicare il codice lotteria all’esercente.

Si tratta di un passaggio, a oggi fondamentale per partecipare alle estrazioni, ma che rende l’operazione non immediata. Quindi, l’acquisto dei biglietti virtuali, cambia modalità. Operatività resa possibile dalla Commissione Affari Costituzionali e Istruzione del Senato che, il 17 giugno 2022, ha approvato un emendamento al testo del Decreto PNRR 2 per modificare il sistema di accesso alle estrazioni.

Lotteria degli scontrini: cosa stabilisce il nuovo emendamento

L’articolo n°1 della Legge 11 dicembre 2016, n°232, stabiliva le modalità per concorrere alla Lotteria:

“Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria (…) all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”.

Lotteria degli scontrini 2022

Le novità introducono invece una partecipazione legata all’associazione tra pagamenti elettronici effettuati ed emissione dei ticket validi:

“Per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria (…) e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione (…)”.

La Lotteria degli Scontrini diventa Istantanea!

Tra le altre novità introdotte dal nuovo emendamento, troviamo anche quelle relative al comma 544 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con questo articolo è introdotta la dicitura “istantanea” riferita alla descrizione della Lotteria degli Scontrini, che passa dal singolare al plurale nella sua piena definizione: “tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite”.

I dettagli relativi alle operazioni di estrazione, entità e numero di premi messi a disposizione devono ancora essere stabiliti. Qualora le modifiche dovessero diventare ufficiali, anche il valore delle vincite dovrà essere ricalcolato.

Lotteria degli scontrini: come funziona

Ma cosa cambia in concreto? Visto le leggi e gli articoli che subiranno delle modifiche, cerchiamo di capire meglio cosa cambierà in concreto per tutti i partecipanti alle estrazioni. In buona sostanza, in seguito a uno o più acquisti effettuati tramite pagamenti elettronici, è emesso scontrino valido per partecipare al gioco a premi.

In futuro, se le modifiche saranno accettate e il decreto modificato, basterà associare il proprio codice-lotteria (che oggi deve ancora essere comunicato all’esercente) all’acquisto appena effettuato. Sullo scontrino si potrà, quindi, verificare immediatamente se si è vinto o meno uno dei premi in palio. Basterà semplicemente inquadrare con lo smartphone l’apposito QR che comparirà stampato sullo scontrino stesso.

Ogni altra caratteristica (ammontare dei premi, modalità di comunicazione della vincita, ecc…) le decisioni verranno prese in seguito, attraverso provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Condominio e Fattura elettronica: le novità per amministratori e condomini

È davvero necessario emettere una fattura elettronica condominio o è sufficiente la fattura di cortesia? Nonostante siano passati diversi anni da quando la fattura elettronica è entrata in vigore, sono ancora necessarie alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione dell’amministrazione condominiale.

Condominio e Fattura elettronica: un soggetto giuridico privo di partita Iva

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è diventata obbligatoria anche i soggetti privi di partita IVA. È quindi necessario emettere fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti senza partita IVA, come, ad esempio: privati consumatori, enti non commerciali dotati di solo codice fiscale e condomini.

Il condominio è infatti considerato un soggetto giuridico senza partita IVA. È titolare solo del codice fiscale ed è quindi destinato a ricevere fattura elettronica. Questo significa che i fornitori titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti di un condominio, sono tenuti a seguire le regole generali relative alla fatturazione elettronica. In altre parole chi emette fattura nei confronti di un condominio, deve:

  1. compilare la e-fattura in formato XML
  2. inviare il documento al Sistema di Interscambio
  3. inserire il codice fiscale condominiale nel relativo campo
  4. inserire “0000000” (7 volte zero) nel campo “codice destinatario” (in alternativa usare il recapito specifico del condominio)
  5. è facoltativo inviare copia analogica della fattura al condominio
  6. avvisare l’Amministratore condominiale che la copia analogica è solamente un duplicato di cortesia, mentre l’originale si trova, sotto forma digitale, nell’area riservata del contribuente all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Condominio e Fattura elettronica

Condominio e Fattura elettronica: la copia di cortesia

La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, nel provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, che il fornitore deve rilasciare al cliente finale:

“copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. 

Il fornitore deve quindi inviare e/o consegnare tramite i canali tradizionali, copia analogica di cortesia al condominio. Nonostante questa specifica, l’unica fattura valida ai fini fiscali è la fattura elettronica redatta in formato XML. Proprio per questo motivo, la copia analogica deve, obbligatoriamente, riportare la dicitura: “copia analogica di fattura elettronica inviata allo SdI”.

Vista la normativa e l’attuale situazione, sono in tanti a chiedersi l’utilità della copia di cortesia. Il condominio è semplicemente un privato consumatore, visto che non possiede partita IVA. In quanto tale, quindi l’amministratore deve semplicemente limitarsi a ricevere copia di cortesia della fattura e verificare invece, per i fini fiscali, la fattura elettronica sul proprio cassetto.

Fattura elettronica e condominio: la validità della copia di cortesia

Ai fini fiscali l’unica fattura valida è quella elettronica. La copia analogica serve solo a effettuare un controllo documentale. Quando e se si dovessero verificare una discordanza di dati tra la copia analogica e quella digitale, sono ritenuti validi quelli riportati sulla copia elettronica. Alla luce di quanto affermato finora, sembra davvero superfluo per un condominio dover ricevere per forza copia cartacea di cortesia.

Anche l’accertamento dei dati della copia analogica senza insensato, visto che gli unici dati validi sono quelli riportati sulla fattura elettronica. Nonostante questo è necessario e doveroso che l’Amministratore condominiale verifichi la correttezza dei dati sulla copia cartacea e si accerti che la copia inviata all’SdI sia compilata correttamente.