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Circuito SWIFT: cos’è, come funziona ed eventuali alternative

Il circuito Swift è il sistema internazionale più conosciuto e usato al mondo per trasferire denaro. Swift è acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ed è nato nel 1977 come evoluzione del Telex. Prima dell’avvento di questo circuito, le banche che necessitavano inviare denaro all’estero, dovevano inviare intere descrizioni delle operazioni da effettuare. Il vecchio sistema era lento, poco sicuro, inaffidabile e, soprattutto, soggetto agli errori umani. Ma tutto iniziò a cambiare grazie allo Swift e ai protocolli innovativi introdotti per trasferimenti di soldi.

Circuito bancario SWIFT: dalle origini a oggi

La Società per la Telecomunicazione Finanziaria Interbancaria Mondiale ha sede legale a Bruxelles, in Belgio. È un intermediario finanziario esecutore delle transazioni finanziarie. Il circuito Swift è usato dalla quasi totalità di banche nel mondo. Permette il pagamento diretto anche quando debitore e creditore non hanno la stessa banca di appoggio. I pagamenti avvengono su scala internazionale.

La società fornisce anche una serie di software e servizi di varia natura alle istituzioni socie (per lo più banche), oppure ai clienti. Prima dell’avvento del circuito bancario Swift le conferme degli avvenuti pagamenti erano fatte via telegramma. Un sistema particolarmente lento, scomodo e soprattutto pericoloso perché soggetto, come non mai, agli errori umani.

Oggi lo Swift è una rete dinamica, veloce e sicura. Permette a oltre 10.000 istituti finanziari dislocati in oltre 212 diversi Paesi d’inviare e ricevere informazioni sulle varie transazioni finanziarie. Il sistema è prevalentemente formato da banche, ma al suo interno troviamo anche istituti di trading, broker, sistemi di compensazione ed enti di gestione d’investimenti. Per entrare a far parte del circuito

Circuito Swift: come funziona

Lo Swift si è differenziato dai precedenti metodi di trasferimento fondi grazie ai codici. Sono chiamati BIC, acronimo di Bank Identifier Code, servono a identificare le banche attraverso una serie di caratteri specifici e univoci. Con i codici ciascuna banca è identificata per una serie d’informazioni:

  1. paese di provenienza
  2. città in cui ha la sede la filiale dalla quale l’utente sta inviando o verso cui sta ricevendo il pagamento
  3. filiale di riferimento

Sapere come fare un bonifico internazionale significa anche essere a conoscenza del fatto che l’IBAN, che individua nello specifico un esatto conto corrente di una determinata banca, deve contenere anche il BIC. Nel corso del tempo il circuito ha conosciuto anche delle evoluzioni. Oggi esiste, ad esempio, il meccanismo di pagamento denominato SEPA (Single Euro Payments Area) che, tramite bonifico, permette di effettuare pagamenti all’interno di una vastissima area. Lo spazio che abbraccia e utilizza questo ingegnoso sistema comprende gli Stati membri dell’Unione Europea e i Paesi dello spazio Economico Europeo (come Islanda e Norvegia). Un sistema che prevede diverse agevolazioni per trasferire denaro da e verso l’estero.

Circuito SWIFT

Swift banca: trasferimento di denaro

Il pagamento in contanti è ormai sostituito, in modo preferenziale, dal bonifico, grazie anche all’avvento del circuito Swift. È però importante capire che con la rete Swift il denaro non concretamente trasferito. In pratica serve solo alle banche per riconoscersi tra di loro e capire da dove sta arrivando il denaro trasferito.

Il circuito ha, sin dagli albori, riscosso subito un grandissimo successo. Con il passare del tempo e grazie anche al diffondersi della tecnologia, lo Swift ha preso sempre più piede. Basti pensare che solo l’anno scorso, l’Europa, Medio Oriente e Africa hanno effettuato addirittura il 45% delle operazioni internazionali sfruttando questo meccanismo. L’America e Regno Unito lo hanno utilizzato per il 40% di tutte le operazioni, mentre nell’Asia Pacifico l’impiego è attestato attorno al 14,5%. Un grandissimo successo.

Il sistema è neutrale, ma spesso è usato come strumento geopolitico. Escludere uno stato dal circuito internazionale, significa non permettergli più di ricevere o inviare denaro verso moltissime parti nel mondo. Una situazione grave che causa non pochi problemi all’importazione e all’esportazione di beni e servizi.

Pagamento Swift e alternative

Nonostante il grandissimo successo del circuito Swift, non è l’unico strumento per il trasferimento internazionale di denaro. Ad esempio, Russia e Cina, nel corso degli anni, hanno sviluppato due alternative:

  1. CIPSCross-Border Interbank Payment System, è gestito dalla People’s Bank of China e basato sulla valuta cinese. È usato da oltre 1280 banche nel mondo (dislocate in Africa, Giappone e Russia).
  2. SPFSSystem for Transfer of Financial Messages, è invece il sistema russo usato, però, prevalentemente sul mercato interno. Nel 2021 ha rappresentato il 20% delle operazioni interne. Vi partecipano 400 banche e nel tempo hanno aderito anche banche straniere di Armenia, Bielorussia, Germania, Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.

Rilevare un’ attività già avviata: conviene?

Rilevare un’attività già avviata non è uno scherzo. Si tratta di una decisione che deve essere ponderata sotto molti aspetti. Non è detto che per diventare imprenditori sia necessario partire obbligatoriamente da zero, ma se l’intenzione è quella di farsi carico di un’impresa già in essere, allora bisogna prestare la massima attenzione. Rilevare una precedente attività può valere per moltissime diverse tipologie d’imprese: bar, ristoranti, negozi e qualunque altra società e attività generica. I rischi sono sempre in agguato dietro l’angolo, quindi, prima d’intraprendere questa strada è giusto considerare tutti i pro e tutti i contro.

Rilevare un’ attività già avviata: i vantaggi

Rilevare un’impresa preesistente conta dei vantaggi, commerciali, strategici ed economici:

  1. acquisire una clientela fidelizzata
  2. implementare un know-how consolidato
  3. tempi di ritorno sull’investimento sostenuto, molto ridotti
  4. beneficiare di una posizione sul mercato già esistente
  5. avere da subito ben chiara l’idea del proprio giro d’affari
  6. ridurre il rischio d’impresa
  7. ridurre i tempi di avviamento

Un’attività ceduta lascia, però, adito a pensare che dietro possano esserci problemi e magagne. Non sempre è così. Ci sono tantissimi motivi per cui un imprenditore potrebbe decidere di chiudere partita Iva e/o dedicarsi ad altro nella propria vita. Qualche volta. Capita che il business di una vita possa entrare in conflitto con altri aspetti della vita di una persona (familiari, affetti, passioni, ecc…). In altri casi, invece, alcune persone possono semplicemente decidere di cambiare mestiere, lasciando tutto quello che hanno sempre fatto nella vita e andando a vivere da un’altra parte facendo un altro lavoro.

L’importante è stare molto attenti e valutare approfonditamente la situazione economica e finanziaria di un’impresa ceduta.

Rilevare un’ attività già avviata

Rilevare un’attività commerciale: gli svantaggi

Nel momento in cui un’azienda è rilevata, si acquisiscono i suo prodotti/servizi e la sua clientela. Un’operazione molto spesso sottovalutata, ma che presenta anche notevoli rischi e svantaggi:

  1. rischi economici visibili unicamente in seconda analisi
  2. prodotti venduti incompatibili con la nuova filosofia imprenditoriale
  3. clientela legata eccessivamente alla precedente conduzione
  4. collaboratori e fornitori in disarmonia con la nuova impresa
  5. processi non funzionai a seguito della partenza della persona cedente
  6. immagine negativa
  7. grado di notorietà molto basso o comunque non altezza delle prospettive
  8. necessità d’investimenti cospicui per sostituire e/o modernizzare le infrastrutture rilevate riconosciuti solo dopo la fase iniziale di valutazione
  9. difficoltà da parte del personale/clienti ad accettare la nuova gestione, con un crescente malcontento che può portare a provocare problemi di accettazione diffusi.

Come rilevare un’attività già avviata: fattori da valutare

Prima d’intraprendere questa impresa, è necessario interrogarsi a fondo sul progetto da realizzare. I fattori da valutare sono:

  • Posizione – la collocazione dell’attività da rilevare è importante, soprattutto se esistono limiti spaziali da rispettare. In caso contrario è comunque giusto tener conto della posizione di un’attività in ottica di commercio e guadagni, se si trova vicino a papabili nuovi clienti, o se è circondata dalla concorrenza.
  • Dimensione – esiste una sostanziale differenza tra rilevare una “bottega” piuttosto che una “multinazionale”. Ognuno deve quindi fare i conti con le reali disponibilità e con quello che vuole diventi il proprio stile di vita e obiettivo di business.
  • Settore – in tutti i settori conta l’esperienza, quindi è logico pensare che rilevare un’attività già avviata sia più semplice se fatto all’interno di una categoria già conosciuta.
  • Stile di vita – anche in questo caso ognuno deve calcolare ciò che è disposto a fare, non fare oppure a sacrificare, prima di decidere in cosa “imbarcarsi”.

Come rilevare un’attività commerciale: fondi e finanziamenti

Ogni attività richiede un budget. Che si tratti di una nuova impresa, piuttosto che di una già avviata, il denaro è sempre necessario. Esistono diversi metodi per ottenere finanziamenti esterni:

  • Finanziamento bancario – il più classico dei metodi esistenti. Gli istituti bancari sono sempre ben disposti a finanziare attività già avviate, in buona salute e con tutte le garanzie richieste.
  • Seller financing (finanziamento da parte del venditore) – il venditore, qualche volta, accetta di un pagamento dilazionato della vendita dell’attività come forma d’investimento nella stessa.
  • Business Angel o Venture Capital – finanziatori esterni disposti a instaurare un rapporto di partnership. Loro mettono il capitale, mentre l’acquirente si occupa di farlo fruttare.

Oltre a tutto questo esistono anche diverse agevolazioni imprese stanziate dal Governo, come, ad esempio il Fondo Impresa Donna che possono essere determinanti per far funzionare al meglio un’attività rilevata.

Runts terzo settore: cos’è e da quando è operativo

Il Runts terzo settore è il Registro Nazionale del Terzo Settore. Un registro unico, operativo dal 23 novembre 2021 che permette a tutti gli iscritti di fregiarsi della qualifica di Ente del terzo settore. Gli iscritti possono godere di molte agevolazioni previste proprio per il terzo settore.

Registro unico nazionale del terzo settore

Il RUNTS terzo settore è un registro, e strumento fondamentale, agli enti no profit, per farsi conoscere e riconoscere come tali e godere di diverse agevolazioni previste da legge. Nel registro sono riportate diverse informazioni di base di ciascun ente. Le informazioni registrate digitalmente sono:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede legale e le eventuali sedi secondarie
  4. data di costituzione
  5. oggetto dell‘attività d’interesse generale
  6. codice fiscale o la partita iva
  7. possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
  8. generalità dei rappresentanti legali
  9. generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
  10. modifiche agli atti fondamentali
  11. rendiconti
  12. bilanci d’esercizio
  13. bilancio sociale

Runts terzo settore

Runts terzo settore: la struttura

Il Registro unico nazionale del terzo settore è suddiviso in sette sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato
  • Associazioni di promozione sociale
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Altri enti del Terzo settore

Un ente non può essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni. Fanno eccezione gli enti che rientrano nella sezione reti associative.

Iscrizione RUNTS: come funziona

L’iscrizione al RUNTS è disciplinata dal Decreto Ministeriale n°106 del 2020. La registrazione prevede che la domanda d’iscrizione sia presentata dal rappresentante legale dell’ente o dalla sua rete associativa, insieme a:

  • deposito di atto costitutivo
  • statuto
  • altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato

Il deposito deve avvenire presso l’ufficio competente che può essere:

  • l’ufficio regionale o provinciale competente
  • l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative

In particolari circostanze, al momento della registrazione, l’ufficio competente acquisisce anche la documentazione antimafia. I casi queste informazioni sono richieste sono:

  • l’ente ha superato per due esercizi consecutivi 1.100.000 euro di totale attivo dello stato patrimoniale
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, superano i 2.200.000 euro sempre per due esercizi consecutivi
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono oltre 12 unità.

Gli uffici competenti verificano la sussistenza dei requisiti minimi necessari all’iscrizione al RUNTS terzo settore, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo lasso di tempo l’ufficio può infine decidere se iscrivere o meno l’ente che ha inoltrato domanda, o invitarlo a completare e integrare la richiesta con ulteriore documentazione. Vige il silenzio assenso, secondo il quale, oltre i 60 giorni, la domanda è considerata automaticamente accolta.

Iscrizione RUNTS: l’eccezione dei 30 giorni

Esiste un’eccezione all’accettazione nei 60 giorni standard previsti da legge. Quando l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative e approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’iscrizione avviene entro soli 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se la domanda dovesse essere respinta, l’ente può fare ricorso al tribunale amministrativo competente sul territorio.

RUNTS entrata in vigore in scopo

Il RUNTS terzo settore è operativo dal 23 novembre 2021. I soggetti iscritti nel registro possono fregiarsi del titolo di Ente del Terzo Settore. Diversi gli scopi della registrazione:

  1. acquisizione della qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS)
  2. acquisizione della denominazione di Organizzazione di Volontariato (ODV)
  3. assegnazione della qualifica di Ente Filantropico o Rete Associativa
  4. acquisizione della qualifica Associazione di Promozione sociale (APS)
  5. accedere ad agevolazioni fiscali (accedere al 5 per mille)
  6. accedere a contributi pubblici o stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  7. acquisire personalità giuridica

Il RUNTS è pubblico e può essere consultato da tutti telematicamente. È gestito dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali RUNTS. Ciascun ufficio è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Come richiedere la NASPI

La NASPI è il sussidio di disoccupazione. La Legge di Bilancio 2022 ha modificato alcune regole molto importanti su come richiedere la NASPI, anche se le regole generali sono rimaste sempre le stesse. Oggi, infatti, i soggetti che possono farne richiesto sono molti di più (come, ad esempio, gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, precedentemente esclusi). Inoltre, i vincoli relativi ai 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti e, in parallelo, sul calcolo dell’importo cambia il décalage del 3 per cento mensile, che si applicherà dal sesto o dall’ottavo mese di fruizione, in base all’età del beneficiario, sono decaduti. Cerchiamo, quindi, di capire meglio come richiedere la NASPI, quali documenti occorrono e dove e quando devono essere consegnati.

Come richiedere la NASPI: il modulo INPS

INPS ha predisposto uno specifico modulo NASPI da scaricare, stampare, compilare e rispedire. Il documento può essere inviato.

  • Tramite sito inps.it (è necessario possedere SPID, CIE O CNS)
  • Utilizzando l’app d’INPS (è necessario possedere SPID, CIE O CNS)
  • Attraverso il patronato
  • Grazie al supporto del call center Multicanale INPS INAIL

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha messo a disposizione sul proprio sito, una guida completa e dettagliata per compilare correttamente il pdf scaricabile.

NASPI: a chi spetta

Su questo punto la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle novità. Oltre a tutti i soggetti precedentemente autorizzati a fare domanda NASPI, oggi possono inoltrare richiesta anche:

  1. apprendisti
  2. soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative
  3. personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
  4. dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Requisiti NASPI

Anche i requisiti per l’inoltro della domanda NASPI sono cambiati grazie alla Legge di Bilancio 2022. I nuovi requisiti introdotti quest’anno sono:

  • stato di disoccupazione involontario
  • il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

Inoltre, i lavoratori disoccupati dal 1° gennaio 2022 non devono più rispettare il requisito che prevedeva 30 giornate di lavoro effettivo, effettuate meglio ultimi 12 mesi, per poter inoltrare domanda di sussidio.

Come richiedere la NASPI

Nuova NASPI: i soggetti esclusi

Tra le novità su come richiedere la NASPI troviamo anche l’elenco dei soggetti esclusi. Non ne possono beneficiare:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle PA
  • operai agricoli a tempo determinato
  • operai agricoli a tempo indeterminato che non siano dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa

Come richiedere la NASPI: lo stato di disoccupazione

I soggetti che desiderano sapere come richiedere la NASPI deve, prima di tutto, conoscere il modo in cui inoltrare domanda di disoccupazione. Per chiedere lo stato di disoccupazione è necessario rilasciare la DD, Dichiarazione d’Immediata Disponibilità e soddisfare i seguenti requisiti:

Lavorare, quindi, non significa dover per forza rinunciare allo stato di disoccupazione e, di conseguenza, non aver diritto alla NASPI. A fare la differenza è il reddito percepito. Il reddito varia in base alla soglia ed è previsto:

  • lavoro dipendente – soglia imposta a 8145 euro all’anno
  • lavoro autonomo – soglia imposta a 4800 euro annui

Lo stato di disoccupazione può essere richiesto direttamente presso i Centri per l’impiego presentando:

  • carta d’identità (o altro documento di riconoscimento valido)
  • copia contratto di lavoro
  • Permesso di soggiorno e indirizzo di residenza (per i disoccupati stranieri)

Lo stato di disoccupazione si mantiene presentandosi ogni anno per i Centri per l’impiego e aggiornare lo status attualmente in vigore.

Calcolo NASPI

La NASPI si calcola dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, per il numero di settimane contributive. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il valore 4,33. Quando e se la retribuzione mensile fosse pari o inferiore a 1250,87 euro, la NASPI è calcolata nella percentuale del 75% della retribuzione stessa.

Quando e se superiore a tale soglia, invece, al 75% è aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il precedente importo. INPS aiuta i disoccupati a calcolare correttamente l’importo spettante, grazie a un nuovo sistema di calcolo avanzato messo a disposizione sul proprio sito.

Fondo Impresa Donna: legge Bilancio 2021

Ormai è più di un anno dall’inizio della crisi pandemica, ma sono molti di più dall’inizio della crisi economica (e tutte le sue derivazioni) nel territorio italiano. Nonostante ciò,  la crisi ha accelerato il processo della messa in atto delle misure per contrastare le principali problematiche del paese. Dai famosi bonus monopattino fino alla legge di Bilancio del 2021.  Il settore che lo stato ha selezionato è stato quello delle imprese femminile. Oggi questi soldi si chiamano Fondo Impresa Donna (o “fondo di impresa femminile”).

Fondo Impresa Donna: cos’è e perché esiste?

Il Fondo Impresa Donna nasce per dare un sostegno economico alle imprese femminili. Il governo ha emanato questo decreto con lo scopo di dare una nuova vita al mercato italiano. Portare in campo nuove risorse per contrastare l’alto tasso di disoccupazione femminile del nostro paese, che, purtroppo, è tra i più alti nell’UE.

Il governo ha messo a disposizione ben 40 milioni di euro per questo fondo, tuttavia le risorse non finisco qui, perché grazie al sostegno del PNRR si sono potuti destinare circa 400 milioni per la stessa causa (Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021).

Nonostante la legge di Bilancio del 2021 sia stata approvata da qualche tempo, abbiamo dovuto aspettare diversi mesi prima di avere le modalità di attuazione per l’intervento economico per le imprese femminili. La misura, come accennato prima, ha l’obiettivo di provare a mettere in equilibrio il nostro sistema imprenditoriale, dando pari opportunità. Questa interverrà sia durante il periodo di nascita delle imprese che durante il loro periodo di crescita e sviluppo, in modo da “accompagnarle” durante il loro percorso di consolidamento, per dare a loro una vera possibilità di permanenza nel mercato

Il Fondo di impresa femminile è stato stipulato per diversi motivi, ma possono essere tutti riassunti nel promuovere e rafforzare le imprese femminili per diffondere una vera opportunità di crescita nel paese, dando a loro pari opportunità nei diversi settori. Detto ciò, la domanda da rispondere è: cosa sono le imprese femminili?  

Imprese femminili: cosa sono?

Secondo il Dipartimento per le pari opportunità possono essere considerate imprese femminili se rispettano uno dei requisiti qui elencati:

  • Imprese individuali in cui il titolare è una donna;
  • Società di persone (o cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della compagine sociale;
  • Società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
  • I consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili.

Linee d’azione del progetto

Ora bene, esistono due linee di azione per gli incentivi, divise in base alla situazione dell’impresa:

  • Nascita e sviluppo delle imprese femminili;
  • Sviluppo e consolidamento di imprese già attive.

Tuttavia questo non è tutto, Il Fondo sostiene, come menzionato nel sito di Unicamere Veneto, anche “azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile”. Questo significa che il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’economia e finanze, non promuovono questo fondo solo per le imprese ma anche per portare un valore di imprenditorialità dentro alle aule delle nostre scuole e università: “diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne, di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale e attraverso azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati dal Fondo stesso.”

Fondo Impresa Donna: legge Bilancio 2021

Regole per i progetti

Le regole in merito al tetto massimo di capitale permesso per i progetti e le tempistiche per la sua presentazione, sono state ben definite e possono essere riassunte in questo modo: 

  • Budget massimo di 250 mila euro per le nuove imprese;
  • Budget massimo di 400 mila euro per le imprese già inserite nel mercato;
  • Tempo massimo di presentazione di 2 anni, per entrambe le tipologie di imprese.

Quali progetti possono essere presentati?

Possono fare domande per il fondo le imprese che operano nei seguenti settori economici:

  • Artigianato;
  • Industria;
  • Trasformazione di prodotti agricoli;
  • Commercio;
  • Turismo e servizi.

Fondo Impresa Donna: le modalità operative

Grazie al fondo,  le imprese femminili potranno avere contributi a fondo perduto fino all’80% dell’investimento (con una spesa massimo di 100 mila euro) per la creazione di una nuova impresa, ovvero nella prima delle due linee di attuazione menzionate prima.

Inoltre, per le donne disoccupate è stato previsto un aiuto ancora maggiore. Per questa tipologia di candidate il contributo a fondo perduto potrà raggiungere fino al 90% dell’investimento. Nonostante ciò, se si supera il limite dei 100 mila euro, la percentuale del contributo a fondo perduto scema fino ad arrivare al 50%. 

Invece per le imprese già esistenti valgono le seguenti misure:

  • Nate da meno di 3 anni:  possono ottenere il 50% del contributo a fondo perduto e il 50% tramite finanziamento agevolato a tasso zero da restituire in 8 anni.
  • Nate da più di 3 anni: possono richiedere il contributo a fondo perduto e un voucher da 5 mila euro per spese di assistenza tecnica e gestione.

Fondo Impresa Donna: come fare domanda

Le procedura per richiesta deve essere compilata esclusivamente in formato elettronico, nella sezione dedicata del sito di Invitalia. Tutte le domande dovranno passare attraverso un processo di valutazione per essere accettate.

Ritenuta d’acconto condominio: ecco come funziona in caso di detrazioni fiscali

In merito alla ritenuta d’acconto condominio sussistono sempre moltissimi dubbi e perplessità, soprattutto quando sono previste delle detrazioni fiscali. Le domande sorgono sulle modalità di emissione di una relativa fattura, oppure su quando e come è applicata la ritenuta. Un argomento complesso e delicato che vogliamo cercare di spiegare in maniera semplice e lineare.

Ritenuta d’acconto condominio: la regolarità delle fatture

Negli ultimi anni sono aumentati sempre di più i casi in cui, professionisti e imprese, emettono fatture nei confronti di condomini necessarie a ottenere delle detrazioni fiscali. Infatti, quando i professionisti o le imprese emettono fattura al condominio per lo svolgimento delle proprie attività, è necessario che stiano molto attenti alla regolarità dei dati inseriti. Una regola che vale sempre, ma in particolar modo quando la fattura deve essere utilizzata dal condominio per accedere e avere diritto a specifiche detrazioni fiscali.

Per garantire l’accesso alla detraibilità fiscale, il documento deve rispettare determinati criteri e riportare specifici dati. Infatti, il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare una precisa ritenuta al momento del pagamento di tutte le fatture emesse. Che si tratti quindi di fatturazione da parte d’imprese o liberi professionali per lavori o prestazioni eseguite nei confronti di un condominio, le fatture devono essere emesse rispettando una determinata forma e sostanza.

Ritenuta d'acconto condominio

Condominio ritenuta d’acconto al 4% e 20%

L’attuale normativa vigente prevede l’applicazione di due differenti ritenute d’acconto per i condomini: al 4% e al 20%. L’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 stabilisce una ritenuta al 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese. Per meglio identificare le prestazioni soggette a tale ritenuta, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la natura con la Circolare n°7/2007. A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta del 4% le seguenti prestazioni:

  1. manutenzione o ristrutturazione di edificio condominiale
  2. manutenzione o ristrutturazione degli impianti elettrici o idraulici
  3. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione di caldaie
  4. manutenzione ascensori
  5. manutenzione giardini
  6. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione piscine
  7. pulizia e manutenzione di altre parti comuni dell’edificio

Sempre l’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 ha invece stabilito che è applicata una ritenuta pari al 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito quando il condominio deve elargire compensi per lavoro autonomo. Ad esempio per:

  1. compensi all’Amministratore del condominio
  2. compensi al commercialista per l’attività fiscale svolta a favore del condominio
  3. ecc…

Fattura a condominio per detrazioni fiscali: la ritenuta corretta da applicare

Gli adempimenti fiscali non sono tutti uguali. Cambiano in base alle prestazioni di professionisti e imprese svolte a favore dei condomini. Infatti le spese che possono essere recuperate tramite detrazione fiscale sono diverse a seconda che si tratti di costi sostenuti per riqualificazione energetica, o per il recupero del patrimonio edilizio.

A stabilirlo è il D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° luglio 2010. Per spese sostenute a favore di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, gli istituti di credito o le Poste possono operare una ritenuta a titolo d’acconto all’atto dell’accreditamento della somma sul conto del beneficiario. La ritenuta relativa ha cambiato più volte l’importo, nel corso degli anni. Inizialmente prevista al 10% nel 2010, è passata poi al 4% dal 6 luglio 2011 per tornare all’8% dal primo gennaio 2015.

Di fronte all’emissione di una fattura per prestazione a favore di un condomini, si corre quindi il rischio di un doppio prelievo nel momento dei pagamenti. La prima ritenuta operata dal condominio (al 4% o al 20% a seconda della diversa prestazione) e una seconda operata dalla banca dell’8% all’atto di accredito della somma.

Fatture a condominio con ritenuta d’acconto

Il problema sollevato nel paragrafo precedente è risolto grazie alla Circolare n°40/2010. Per evitare il doppio prelievo, la circolare ha chiarito che deve essere applicata esclusivamente la ritenuta pari all’8%, così come stabilito anche dal Decreto Legislativo 78/2010.

Quindi, i condomini che pagano con bonifico bancario le prestazioni e gli interventi, non devono operare su tali somme la ritenuta ordinariamente prevista dal DPR 600/1973.

Superbonus 110 ultime notizie: quarta cessione del credito d’imposta

Se vi state chiedendo ancora una volta quali sono, in merito al Superbonus 110, ultime novità, iniziative, aggiornamenti e agevolazioni, sappiate che sono nuovamente cambiati i termini stabiliti per la cessione del credito. Di nuovo in discussione la legge del decreto n°17 del 1° marzo 2022, nella quale è inserita la possibilità di una quarta cessione del credito. Vediamo quindi come funziona, a oggi secondo le ultime novità, la cessione del credito, alla banca o alla posta, oppure lo sconto in fattura.

Superbonus 110 ultime notizie sulla cessione del credito

L’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha stabilito che, per i bonus edili, come ad esempio il 100, è possibile richiedere la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, oppure lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Lo sconto in fattura, così come spiega il termine stesso, permette di sfruttare uno sconto direttamente nella fattura del fornitore. La cessione del credito, invece, consiste nel cedere il proprio credito agli istituti bancari, istituti assicurativi, fornitori, o altri intermediari terzi. A questi è richiesto di anticipare gli importi per conto del committente.

Cessione del credito: l’onere della banca

Chi chiede di usufruire dell’agevolazione rappresentata dalla cessione del credito, deve essere consapevole che non si tratta di un’operazione a costo zero. Infatti, se da una parte gli istituti bancari concedono la liquidità necessaria al committente, dall’altra trattengono una parte del credito d’imposta. Quest’ultimo serve a coprire le spese sostenute dalle banche per la gestione delle pratiche  e l’erogazione dei soldi.

Il credito d’imposta è concesso se e solo se i pagamenti del finanziamento avvengono a SAL, vale a dire a stato avanzamento lavori, oppure alla fine delle opere, vale a dire a saldo. Il Decreto Sostegni ter ha introdotto la possibilità di cedere il credito d’imposta fino a un massimo di tre volte. La prima volta libera, le altre due subordinate a intermediari bancari e assicurativi autorizzati. Le cose cambiano invece con il Decreto Energia e la possibilità di accedere a una quarta cessione del credito, sulla quale è già stato detto che si tratta di:

“Un altro risultato è che è consentita nuovamente una cessione del credito ulteriore rispetto a oggi: questo è un fatto positivo, perché dà la possibilità a molte aziende di trovare più facilmente un compratore per il credito, e dunque di ricevere una boccata d’ossigeno”. 

Superbonus 110 ultime notizie

Superbonus 110 ultime notizie sulla quarta cessione del credito

Il Decreto Energia ha introdotto quindi la possibilità di optare per una quarta cessione del credito maturato. La legge stabilisce che banche e intermediari terzi, una volta soddisfatte le precedenti richieste, possano erogare una quarta cessione di credito. Inizialmente banche e istituti intermediari autorizzati erano considerati responsabili solidamente per il recupero dell’importo. Oggi, invece, qualcosa è cambiato e sembra che non debbano più essere considerate tali.

Antonio Federico, capogruppo del Movimento 5 stelle e relatore del Decreto Energia ha detto:

“L’emendamento al decreto Energia, a firma mia e del collega relatore Squeri, introduce la possibilità di una quarta cessione. Questo vale solo per i soltanto per i correntisti delle banche cessionarie. Un passo avanti significativo rispetto alla formulazione precedente del Governo che prevedeva la responsabilità solidale degli istituti di credito. L’interlocuzione con l’esecutivo ha prodotto una soluzione utile a sbloccare l’impasse in cui si trovano le imprese. Ora, infatti, potranno portare i crediti in compensazione alla quarta cessione”.

Tutte queste novità sono applicabili esclusivamente alle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Importanti novità anche per i titolari di partita IVA e soggetti IRES. L’articolo 29 TER infatti, stabilisce delle novità anche per  i soggetti IRES e titolari di partita IVA. Chi trasmette dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, può inviare la comunicazione dell’esercizio delle opzioni relative allo sconto in fattura o della cessione del credito, anche oltre il 29 aprile, ma entro il 15 ottobre 2022.

Agevolazioni imprese: cosa prevede il Decreto attuativo

Il 2 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Mise del 19-11-2021. Il DM stabilisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 1 relativo ai commi dal 109 al 112 della Legge di bilancio 2021. In particolare riguarda le agevolazioni imprese creative, sia piccole che medie, e individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.

Agevolazioni nuove imprese: cosa stabilisce il decreto

Il decreto attuativo, in merito al Fondo per piccole e medie imprese creative, ha individuato:

  • ripartizione finanziaria del Fondo
  • codici Ateco per le imprese del settore creativo
  • modalità e criteri di concessione delle agevolazioni imprese
  • iniziative ammissibili alle forme di aiuto
  • ulteriori forme d’intervento del Fondo

La disciplina del decreto

In modo particolare il Decreto attuativo, suddiviso in diversi capitoli, stabilisce la disciplina inerente alla creazione, lo sviluppo, la dotazione finanziaria e l’acquisizione di servizi specialistici delle imprese creative.

Al Capo II troviamo, infatti, la normativa relativa alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative in relazione ai programmi di:

  • investimento da parte delle singole imprese creative
  • investimento da parte d’imprese creative in collaborazioni con altre imprese creative e non
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative

Al Capo III invece è normata la situazione relativa ai voucher per l’acquisizione dei servizi specialistici erogati da imprese creative. Inoltre sono presi in considerazione gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici.

Capo IV, analizza tutte le modalità di agevolazioni imprese relative ai paragrafi precedenti.

Al Capo V, infine, sono normate altre formule di sostegno all’intero sistema imprenditoriale creativo.

Agevolazioni imprese: la ripartizione della dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista dal Fondo per ciascun anno, 2021 e 2022, ammonta a 20 milioni di euro. La ripartizione prevista è la seguente:

  • 28.000.000,00 euro per ogni intervento previsto al Capo II
  • 10.000.000,00 euro per gli interventi relativi al Capo III
  • 2.000.000,00 euro per i sistemi previsti al Capo V

La concessione dell’erogazione dei fondi è quindi subordinata a un’accettazione preventiva sottoposta a una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Per ottenere le agevolazioni imprese previste al Capo II e III, le domande devono essere inoltrate seguendo le regole stabilite da diversi provvedimenti del Ministero. Regole che prevedono, eventuali concorsi finanziari delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici.

I finanziamenti agevolati imprese sono gestiti direttamente dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Invitalia.

Agevolazioni imprese

Impresa Creativa: definizione

Il Decreto Ministeriale definisce impresa creativa:

“l’impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’allegato 1”

Per meglio capire e identificare tale imprese, riportiamo anche alcuni codici Ateco dell’elenco proposto nel Decreto:

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
  • 16.10.00 Taglio e piallatura del legno
  •  16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
  • 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
  • 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
  •  16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  •  16.29.40 Laboratori di corniciai
  • 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
  • 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa
  • 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
  • 18.14 Legatoria e servizi connessi
  •  18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
  •  23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  • 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Per l’elenco completo è possibile consultare il seguente link.

Gli incentivi per le piccole e medie imprese sono, ormai, all’ordine del giorno e la classe politica prende sempre in seria considerazione tali misure, anche per fini propagandistici. In particolare, come abbiamo potuto vedere con questo Decreto attuativo, i settori maggiormente interessati dalle agevolazioni, sono proprio quelli relativi all’innovazione tecnologica. Un campo diventato quindi indispensabile ed essenziale per l’intera struttura socio-economica del paese.

IVA prima casa: AdE chiarisce le novità per gli under 36

Nell’articolo precedente: “Esenzione iva per i servizi anti Covid” abbiamo visto come la Legge di Bilancio 2021 avesse introdotto delle importanti novità in materia di esenzione iva per i servizi anti Covid-19. Oggi, vogliamo invece affrontare un altro importante argomento che riguarda l’IVA prima casa e le novità previste dalla nuova Legge di bilancio 2022. Novità che riguardano l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. Il decreto sostegni bis ha introdotto delle agevolazioni relative all’imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite d’immobili. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per gli atti soggetti a IVA, il credito d’imposta sia dello stesso importo del tributo corrisposto. Agenzia delle Entrate chiarisce l’argomento con la circolare numero 3 del 4 febbraio.

IVA prima casa: contenuto della circolare numero 3 del 4 Febbraio

La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 ha chiarito alcuni importanti argomenti, quale, ad esempio, l’IVA prima casa under 36. Il documento riassume brevemente il contenuto della Legge di Bilancio 2022. È poi prevista un’IVA agevolata e ridotta al 5% sulle forniture gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso (2022).

Senza contare che la circolare riporta anche chiarimenti sulle novità per quanto riguarda la sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi (come abbiamo visto nell’articolo: “LIPE: istruzioni di compilazione per il 2022”) e l’applicazione dell’IVA al 5% sulla vendita degli assorbenti e, infine, delucidazioni sull’imposta di bollo.

Quello che interessa, con questo articolo, è prendere in esame le agevolazioni acquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni. Anche questa novità è introdotta dal decreto Sostegni Bis.

Bonus prima casa

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa. In sostanza questo prevede che i giovani sotto i 36 anni di età, con un ISEE non superiore ai 40.000€, possono acquistare la prima casa sfruttando le agevolazioni previste dal decreto.

È il punto 3.2 a trattare l’argomento: “Proroga agevolazioni prima casa under 36 (comma 151)”

IVA prima casa

IVA prima casa: cosa prevede il bonus nello specifico

L’articolo 1 al comma 151 della Legge di Bilancio, prevede la proroga delle agevolazioni sull’acquisto prima casa da parte dei giovani under 36. Per accedere al bonus e usufruire delle agevolazioni, i requisiti da rispettare sono sempre gli stessi:

  1. non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di compravendita è rogitato
  2. avere un ISEE non superiore ai 40.000€ annui
  3. la compravendita deve riguardare solo l’acquisto della prima casa
  4. l’atto deve quindi rispettare quanto previsto nelle condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA. Questo vale al momento del rogito per il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Per essere più chiari, i soggetti hanno diritto a un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. La circolare numero 3 del 4 febbraio 2022 specifica inoltre:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

È prevista anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo. Per quanto riguarda i requisiti, si tratta sempre dei medesimi che devono essere rispettati.

Esenzione iva per i servizi anti Covid

L’esenzione IVA per i servizi anti Covid è prevista per tutta una serie di misure atte a prevenire e controllare la diffusione della pandemia. Effettuazione dei tamponi e somministrazione dei vaccini prima di tutto, servizi e prestazioni strettamente connesse alla diagnostica per Covid-19. Agenzia delle entrate ha specificato le varie configurazioni all’interno della risposta all’Interpello numero 81 del 9 febbraio 2022. Servizi e prestazioni che possono usufruire dell’esenzione IVA proprio come previsto dalla Legge di bilancio 2021. L’agevolazione è applicata a tutti i beni e i servizi che rientrano nel lasso di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

Esenzione IVA servizi anti Covid-19: il caso analizzato

Nella Legge di bilancio 2021, all’articolo 1 comma 452 e 453 è prevista un’esenzione IVA per servizi e beni anti Covid-19. L’Interpello n°81 del 9 febbraio di quest’anno, ha posto un quesito molto importante e interessante ad Agenzia delle entrate. Il problema riguardava una certa società di noleggio di tende e accessori che si è trovata, in periodo di pandemia, a locare accessori, tende, impianti di condizionamento e riscaldamento a una fondazione dove vengono effettuati tamponi e somministrati vaccini con modalità drive-in.

La fondazione, a sua volta, ha concesso, in comodato d’uso gratuito, tutti i beni locati a un’azienda socio sanitaria territoriale. Lo scopo della fondazione è quello di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico.”

A questo punto è sorto un dubbio sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi utilizzati per contrastare la diffusione della pandemia.

Direttive europee

Le esenzioni IVA predisposte da AdE riguardano le cessioni di strumentazioni per diagnostica in vitro e di vaccini anti Covid-19, oltre che hai servizi strettamente connessi a queste cessioni particolari.

I periodi agevolati sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per tutti i beni e servizi che rientrano nel comma 452
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che invece rientrano nel comma 453

Per definire i beni e i servizi in questione, nonché i periodi di riferimento e la tipologia di agevolazioni, AdE ha richiamato la direttiva UE 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Una direttiva che aveva apportato delle modifiche alla precedente, denominata “direttiva IVA”. In sostanza le modifiche apportate sono quelle che prevedono la possibilità di ridurre l’imposta dell’Iva su alcuni beni e servizi specifici.

Il documento cita:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

Esenzione iva

IVA da applicare ai servizi anti Covid-19

Oltre alla risposta all’Interpello n° 81, Agenzia delle Entrate fa riferimento anche a una precedente risposta data all’interpello n°354 del 2021. Nel documento citato, AdE spiega che l’esenzione con il diritto alla detrazione, si applica solo alle prestazioni effettuate per i tamponi se strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso specifico, l’amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA, è la locazione tra la società e la fondazione in questione. Questo significa che solo questa operazione di “noleggio” è passibile d’IVA. Di conseguenza, può beneficiare dell’esenzione IVA come beni connessi alla prevenzione e al controllo anti Covid-19. L’operazione successiva, vale a dire, la cessione dei beni all’azienda socio sanitaria territoriale, essendo a titolo gratuito, non è rilevante ai fini d’IVA. Quindi, come diretta conseguenza, non può certo beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Per rispondere in modo esaustivo all’interpello, Agenzia delle Entrate, cita le seguenti risposte:

  • 354 del 2021
  • 541 del 2021
  • 548 del 2021
  • principio di diritto numero 12 del 2021

Esenzione IVA: la risposta definitiva di Agenzia delle Entrate

All’Interpello n° 81 del 9 febbraio 2022, Agenzia delle Entrate ha risposto, in via definitiva, come segue:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello – le uniche rilevanti ai fini IVA – possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”