Ravvedimento Operoso e Fatturazione Elettronica: Guida Completa al Calcolo e alla Regolarizzazione

Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento di grande importanza per i contribuenti tenuti al rispetto degli adempimenti fiscali. L’istituto del ravvedimento operoso consente infatti di sanare spontaneamente eventuali irregolarità, quali omessi o tardivi pagamenti di imposte e contributi, beneficiando di una riduzione delle sanzioni commisurata alla rapidità di regolarizzazione. La fatturazione elettronica, obbligatoria in Italia dal 2019, ha rivoluzionato i processi amministrativi e contabili delle imprese. Tuttavia, con questa innovazione sono emerse nuove sfide, tra cui la gestione dei tempi di emissione e invio delle fatture elettroniche. In questo contesto, il ravvedimento operoso diventa uno strumento cruciale per i contribuenti che si trovano a dover regolarizzare eventuali ritardi o omissioni. Ravvedimento operoso e fatturazione elettronica costituiscono, quindi, un binomio importantissimo nella vita dell’imprenditore italiano, aiutandolo a restare in pari con i propri adempimenti fiscali.

Fatturazione Elettronica: Tempistiche e Sanzioni

La normativa prevede tempistiche precise per l’emissione delle fatture elettroniche:

  • Fattura immediata: entro 12 giorni dall’operazione
  • Fattura differita: entro il 15 del mese successivo all’operazione

Il mancato rispetto di questi termini comporta sanzioni, come stabilito dall’articolo 6 del D.lgs 471/97. La sanzione minima è di 250 euro, ma può aumentare in base al ritardo nell’emissione.

Vantaggi del Ravvedimento Operoso nella Fatturazione Elettronica

  1. Riduzione significativa delle sanzioni
  2. Possibilità di regolarizzare la propria posizione spontaneamente
  3. Prevenzione di accertamenti fiscali più onerosi

Come Evitare la Tardiva Emissione di Fatture Elettroniche

Per prevenire ritardi nell’emissione delle fatture elettroniche, è consigliabile:

  1. Utilizzare un software di fatturazione elettronica affidabile
  2. Impostare promemoria per le scadenze di fatturazione
  3. Mantenere aggiornato il proprio sistema di gestione contabile

Il Futuro della Fatturazione Elettronica e del Ravvedimento Operoso

L’evoluzione tecnologica e normativa sta plasmando il futuro della fatturazione elettronica e, di conseguenza, influenzerà anche le modalità di applicazione del ravvedimento operoso. Ecco alcune tendenze e sviluppi attesi:

1.Intelligenza Artificiale e Machine Learning:

  • L’implementazione di algoritmi di AI potrebbe prevenire errori di compilazione delle fatture elettroniche, riducendo la necessità di ravvedimenti.
  • Sistemi predittivi potrebbero allertare le aziende su potenziali ritardi nell’emissione delle fatture, consentendo azioni preventive.

2.Blockchain per la Fatturazione:

  1. L’adozione della tecnologia blockchain potrebbe garantire maggiore sicurezza e trasparenza nelle transazioni, complicando le frodi fiscali.
  2. Potrebbe emergere un nuovo paradigma di “ravvedimento automatico” basato su smart contract

3. Integrazione Europea:

  • L’UE sta lavorando a una standardizzazione della fatturazione elettronica tra i paesi membri.
  • Questo potrebbe portare a nuove regole per il ravvedimento operoso su scala internazionale.                                           

4. Real-Time Reporting:

  • Alcuni paesi stanno già sperimentando sistemi di reporting fiscale in tempo reale.
  • Questo potrebbe ridurre i tempi per il ravvedimento operoso, richiedendo azioni correttive più rapide.

5. Semplificazione Normativa:

  • Si prevede una progressiva semplificazione delle procedure di ravvedimento operoso.
  • Potrebbero emergere nuove categorie di ravvedimento specifiche per la fatturazione elettronica.

6. Automazione del Ravvedimento:

  • Software avanzati potrebbero automatizzare l’intero processo di ravvedimento, dal rilevamento dell’errore al calcolo e pagamento delle sanzioni ridotte.

7.Formazione Continua:

  • La complessità crescente richiederà programmi di formazione continua per professionisti e imprenditori.
  • Potrebbero nascere certificazioni specifiche per esperti in fatturazione elettronica e ravvedimento operoso.

Queste tendenze suggeriscono un futuro in cui la gestione della fatturazione elettronica e del ravvedimento operoso sarà sempre più integrata e automatizzata. Le aziende che si adatteranno rapidamente a questi cambiamenti potranno beneficiare di una gestione fiscale più efficiente e meno soggetta a errori.

Calcolo ravvedimento operoso  

FAQ sulla Tardiva Emissione di Fatture Elettroniche

  1. D: Cosa succede se non regolarizzo una fattura emessa in ritardo? R: Si rischia di incorrere in sanzioni più elevate e possibili accertamenti fiscali.
  2. D: Posso utilizzare il ravvedimento operoso per qualsiasi tipo di fattura elettronica? R: Sì, il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tipi di fatture elettroniche, sia immediate che differite.
  3. D: Come posso calcolare con precisione l’importo del ravvedimento operoso? R: Molti software di fatturazione elettronica offrono funzionalità di calcolo automatico del ravvedimento. In alternativa, è possibile consultare un commercialista o utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

La corretta gestione della fatturazione elettronica e la conoscenza del ravvedimento operoso sono fondamentali per mantenere una situazione fiscale regolare. Utilizzare strumenti adeguati può fare la differenza nella gestione quotidiana delle proprie attività contabili. Con l’evoluzione tecnologica e normativa in corso, è cruciale rimanere aggiornati e preparati per i cambiamenti futuri nel campo della fatturazione elettronica e del ravvedimento operoso.

Per maggiori approfondimenti sul ravvedimento operoso ti rimandiamo ad un nostro articolo di qualche anno fa, dove troverai maggiori informazioni sul calcolo delle sanzioni ammortizzabili con l’utilizzo di questo strumento

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Dichiarazione 2024: il calendario aggiornato e i modelli da compilare

Nel mese di agosto 2024 è stato emanato un Decreto Correttivo che ha introdotto alcune novità in materia di Dichiarazione 2024 e Fatturazione elettronica 2024 destinate a chi opera nell’ambito imprenditoriale o intende aprire una partita IVA.

Tali interventi normativi si sono resi necessari al fine di aggiornare e uniformare la disciplina fiscale alle disposizioni in vigore per la dichiarazione dei redditi dell’anno in corso e alle innovazioni riguardanti la fatturazione digitale introdotta dalla riforma del 2024.

Il Decreto Correttivo ha dunque modificato taluni aspetti del quadro di riferimento per le scadenze e gli adempimenti connessi alla Dichiarazione 2024, alla fatturazione elettronica 2024 e per chi opera nel settore produttivo mediante la titolarità di una partita IVA.

Dichiarazione 2024: scadenze e novità    

La Dichiarazione 2024 presenta alcune novità rispetto agli anni precedenti in merito alle scadenze per la presentazione dei modelli. In particolare, per quanto riguarda il modello 730/2024 non si riscontrano variazioni, con la scadenza fissata al 30 settembre 2024. Diverso il caso del modello Redditi Persone Fisiche 2024 la cui scadenza slitta dal precedente 15 ottobre al 31 ottobre 2024 così come chiarito dal Decreto Correttivo n.108 del 5 agosto 2024.

Lo stesso Decreto ha inoltre spostato al 31 ottobre il termine di presentazione dei modelli Redditi aggiuntivo e Redditi correttivo, utilizzati dai contribuenti che hanno già inviato il modello 730 e necessitano di completare o correggere la dichiarazione. Non è invece più possibile, per tali modelli, comunicare dati integrati nel modello 730 dal 2024.

Anche la scadenza del modello Redditi precompilato tardivo è slittata dal precedente 14 gennaio 2025 al nuovo termine del 29 gennaio 2025 sempre a seguito delle disposizioni del citato Decreto Correttivo. Gli interventi normativi hanno pertanto aggiornato il calendario della Dichiarazione 2024 in aderenza alle modifiche introdotte in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati.

Dichiarazione 2024 

Dichiarazione redditi 2024: I modelli 730, Redditi PF, Redditi integrativo/correttivo

Approfondendo l’argomento relativo ai modelli previsti per la Dichiarazione 2024, è possibile analizzare nel dettaglio le caratteristiche e le disposizioni riguardanti ciascun modello.

Per quanto concerne il modello 730, questo può essere presentato dal contribuente sia nella versione precompilata direttamente trasmessa online, sia in forma ordinaria tramite l’ausilio di Caf o professionisti abilitati. La versione precompilata risulta particolarmente apprezzata grazie alla semplificazione nella compilazione data dall’integrazione dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Entrambe le versioni del modello 730 devono essere inviate telematicamente entro il 30 settembre 2024.

Il modello Redditi Persone Fisiche 2024, destinato a coloro che non possono o non intendono avvalersi del 730, ha subito uno slittamento della scadenza di invio al 31 ottobre 2024 come stabilito dal Decreto Correttivo del 5 agosto. Tale provvedimento ha inteso adeguare il termine alla riforma della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati. I versamenti delle relative imposte, invece, restano fissati al  e 31 luglio.

Particolare attenzione merita l’analisi dei modelli Redditi integrativo e Redditi correttivo, le cui scadenze sono state anch’esse spostate al 31 ottobre. Essi risultano necessari per i contribuenti che, avendo già presentato il modello 730, devono completare o correggere la dichiarazione redditi mediante l’invio di dati precedentemente omessi o errati. Per il modello Redditi integrativo il Decreto ha inoltre precisato che non è più ammessa la comunicazione di dati già inclusi nel modello 730 dal 2024.

Omissione dichiarazione iva: termini aggiornati per gli avvisi e conseguenze dell’inadempimento

L’omissione dichiarazione IVA ha da sempre determinato conseguenze sanzionatorie per i soggetti interessati. Tuttavia, quest’anno vi sono state significative modifiche normative che chiunque decida di fare impresaaprire una partita IVA o abbia già un business avviato dovrebbe conoscere.

Le novità introdotte dal “Decreto Sanzioni” 2024 in tema di omesso versamento riguardano sia i termini di notifica degli avvisi bonari per irregolarità IVA, sia le soglie quantitative oltre le quali si configura il reato penale. Cambiamenti normativi di cui gli operatori economici devono essere edotti, al fine di mantenere aggiornate le proprie conoscenze in materia di adempimenti fiscali ed evitare possibili rischi derivanti da mancate osservanze della disciplina tributaria.

Risulta pertanto opportuno per chi intende avviare o gestire un’attività d’impresa, nonché per chi già la esercita, prendere atto di tali modifiche legislative in tema di omesso versamento IVA, al fine di operare in piena regolarità fiscale ed eludere l’applicazione di pesanti sanzioni.

Omissione dichiarazione iva: Le nuove tempistiche per la notifica degli avvisi di

Come previsto dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024), sono state stabilite nuove tempistiche per la notifica degli avvisi di irregolarità per i casi di omissione dichiarazione IVA.

Il D.Lgs 87/2024 ha infatti modificato il termine per la notifica degli “avvisi bonari”, stabilito ora al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tale termine riguarda gli avvisi bonari per le omissioni delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto relative al periodo d’imposta 2022, interessando quindi i modelli 2023.

Il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997 ha infatti disposto che gli esiti dei controlli automatizzati su possibili omissioni di IVA e ritenute vadano comunicati al sostituto d’imposta e al contribuente proprio entro il 30 settembre dell’anno successivo. Tale termine permetterà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione pagando le imposte eventualmente omesse.

La novità della scadenza del 30 settembre mira quindi a consentire un margine di tempo maggiore rispetto al passato per la notifica degli avvisi e per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti in regola con gli obblighi di fatturazione elettronica. Tale disciplina incide positivamente sul rapporto tra Fisco e contribuenti, assicurando questi ultimi la possibilità di sanare le proprie posizioni.

Omissione dichiarazione iva

Irregolarità: le conseguenze dell’omesso versamento di IVA e ritenute   

L’omesso versamento di IVA e ritenute è punito ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 87/2024 con specifiche sanzioni di natura penale. In particolare, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta, ovvero non versi, sempre entro la medesima data del 31 dicembre, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale, per un importo eccedente 250.000 euro.

Tali previsioni stabiliscono dunque soglie precise – rispettivamente 50.000 euro e 250.000 euro – al superamento delle quali scatta la rilevanza penale del mancato versamento di ritenute o IVA. Ciò a meno che il debito non sia in corso di definizione tramite piano di rateizzazione ovvero, in caso di decadenza da tale beneficio, l’eventuale debito residuo superi tuttora le predette soglie quantitative.

Pertanto, al fine di scongiurare l’applicazione di tali sanzioni penali e ottemperare alle Istruzioni dichiarazione IVA, si rende necessario per il contribuente assolvere gli obblighi di versamento delle imposte omesse entro il termine del 31 dicembre, utilizzando eventualmente gli avvisi bonari notificati entro settembre, come strumento per la definitiva regolarizzazione di posizioni soggette ad omissione dichiarazione IVA.

Riforma fiscale 2024: il punto sulle modifiche in arrivo e gli impatti attesi

La Riforma fiscale 2024 approvata dal legislatore nel corso del 2024 è intervenuta su molteplici aspetti del sistema tributario nazionale, introducendo numerose novità normative di notevole impatto pratico per l’operatività quotidiana di imprese e consumatori.

Il provvedimento di attuazione che ha dato concreta applicazione a tali innovazioni, ovvero il Decreto Legislativo n.108 del 2024, è stato oggetto in alcuni casi di necessarie integrazioni e modifiche che il legislatore ha puntualmente apportato con l’obiettivo di affinare la regolamentazione di specifici istituti.

Il “correttivo” della Riforma analizzato nel presente articolo ha ampliato o precisato taluni contenuti del precedente intervento normativo, perseguendo un equilibrato recepimento delle istanze emerse nella fase transitoria, al fine di garantire una più agevole fruizione del nuovo assetto da parte degli operatori economici.

Particolare attenzione è stata riservata dagli estensori della modifica legislativa all’impatto temporale di talune disposizioni, prevedendo la graduale entrata in vigore di alcune innovazioni per consentirne una corretta applicazione operativa. L’analisi dei diversi profili introdotti dal decreto illustrati nel contributo che segue fornisce quindi utili chiavi di lettura per comprendere l’evoluzione del quadro normativo della Riforma fiscale 2024.

Riforma fiscale 2024

Riforma fiscale 2024: le principali modifiche introdotte dal decreto

Il decreto legislativo 5 agosto 2024 n.108 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2024 introduce rilevanti modifiche alla riforma fiscale del 2024. In primo luogo, vengono apportate modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo, prevedendo che in caso di certificazione infedele si applichino le sanzioni previste dal D.Lgs. 241/1997 e che l’Agenzia delle Entrate comunichi la condotta del professionista all’Ordine di appartenenza.

Viene inoltre modificata la disciplina degli adempimenti tributari: l’Agenzia deve rendere disponibili i programmi ISA entro il 15 aprile dell’anno successivo, sono prorogati i termini di versamento dell‘IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo fino a 100 euro e sono anticipati i termini di presentazione della dichiarazione precompilata.

Il decreto introduce altresì il rinvio al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della “Rottamazione-quater” in scadenza al 31 luglio 2024.

Viene inoltre prevista la possibilità per il contribuente di aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 luglio ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Con la Riforma fiscale 2024 sono state quindi apportate importanti modifiche agli istituti della certificazione, degli adempimenti e del concordato preventivo, nell’ottica di una semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.

Riforma fiscale 2024 ultimissime sul correttivo: l’impatto temporale delle disposizioni

Il decreto legislativo n.108 del 2024 che apporta modifiche correttive alla riforma fiscale introduce disposizioni la cui entrata in vigore presenta differenti impatti temporali.

Numerose norme trovano applicazione a far data dal 6 agosto 2024, data di entrata in vigore del provvedimento, come ad esempio le modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo e degli adempimenti tributari che coinvolgono direttamente l’operatività dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti.

Altre disposizioni producono i loro effetti dal primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: è il caso dell’anticipo dei termini di presentazione della dichiarazione precompilata e del differimento della messa a disposizione dei programmi ISA. Tali previsioni interessano pratiche già avviate con riferimento al 2024.

Ulteriori norme troveranno ingresso a partire dal 2025 come l’innovazione relativa alle certificazioni uniemens e, più in generale, buona parte delle semplificazioni degli adempimenti tributari finalizzate a sostenere l’attività di fare impresa.

Significativo è inoltre il rinvio al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rottamazione-quater di fine luglio, che mira ad agevolare i contribuenti in questa fase di incertezza economica.

Pertanto, il correttivo della Riforma fiscale 2024 presenta un impatto temporale differenziato in una logica di graduale adeguamento del sistema fiscale.

Registrazione fattura servizi intra UE: registrazione delle fatture e adempimenti di versamento e dichiarazione

La normativa IVA prevede specifici obblighi per le prestazioni di servizi tra operatori di Stati UE. La disciplina relativa alla registrazione fattura servizi intra UE è un argomento attuale e di grande rilevanza per tutti gli operatori.

Gli adempimenti legati alla registrazione delle fatture emesse e ricevute nel contesto degli scambi transfrontalieri di servizi sono molteplici ed è molto importante conoscerli per poter operare in tranquillità. In particolare gli obblighi di versamento IVA mediante F24 e agli adempimenti dichiarativi previsti per le operazioni oggetto di disciplina, rivestono un ruolo di particolare importanza. È bene quindi conoscere e saper applicare correttamente tutti gli obblighi connessi alla compilazione delle statistiche commerciali INTRASTAT. 

Registrazione fattura servizi intra UE

La disciplina delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle operazioni intracomunitarie prevede specifici obblighi di registrazione per gli operatori economici. Secondo quanto stabilito dalle vigenti normative dell’Unione Europea, recepite nei nostri ordinamenti nazionali attraverso il Decreto Legislativo 331 del 1993, i soggetti passivi IVA residenti in Italia che emettono o ricevono fatture per servizi prestati ad altri operatori stabiliti in altri Stati Membri hanno l’onere di annotare tali documenti contabili nel proprio registro IVA in modo completo e diligente.

Le fatture devono essere registrate in maniera distinta riportando in modo accurato la data di emissione o ricezione, il numero progressivo della fattura stessa nonché i dati identificativi del committente o cessionario estero quali denominazione, ragione sociale e indirizzo. Deve essere presentate anche la dettagliata descrizione della natura, qualità e quantità del servizio fatturato, nonché della relativa aliquota IVA e dell’importo di imposta calcolata. L’operazione di registrazione fattura servizi intra UE sintetizza in maniera efficace l’insieme degli obblighi di registrazione a cui sono chiamati i soggetti IVA nazionali per le fatture emesse e ricevute per prestazioni di servizi oggetto di scambio intracomunitario.

Registrazione fattura servizi intra UE

Le fatture di servizi devono essere registrate distintamente nel registro IVA al fine di consentire la corretta liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Come noto, infatti, per le prestazioni di servizi intra UE il ” momento impositivo“, coincide con il momento di effettuazione materiale del servizio e determina il periodo di tassazione e di versamento dell’IVA. Pertanto le fatture assumono rilievo anche ai fini della compilazione della dichiarazione IVA e degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi allo scambio di servizi tra operatori comunitari. La Fatturazione elettronica obbligatoria in Europa si riferisce all’obbligo previsto dalle normative UE di emettere ed inviare fatture elettroniche B2B attraverso il Sistema di Interscambio anche per le operazioni connesse alle prestazioni transfrontaliere di servizi. 

Adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE

Per quanto riguarda gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra-UE, la normativa prevede precise regole al fine di consentire la corretta liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Le fatture relative a tali prestazioni transfrontaliere di servizi concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui si considera effettuata l’operazione ai sensi dell’art.7-ter del DPR 633/1972. Successivamente, è necessario assolvere l’obbligo di versamento dell’IVA dovuta mediante utilizzo del modello F24 entro la scadenza stabilita per la relativa liquidazione periodica.

Inoltre, nella dichiarazione IVA devono essere indicate, nella sezione 1 dedicata alle operazioni imponibili, le prestazioni di servizi intracomunitarie che comportano assolvimento di IVA in Italia. Da ultimo, un adempimento rilevante è la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT al fine di fornire dati statistici completi e corretti sul volume di servizi prestati e ricevuti dall’Unione Europea.

Tali elenchi riepilogativi devono essere inviati all’Agenzia delle Dogane secondo le scadenze previste dalla normativa unionale in materia. Gli adempimenti di versamento e dichiarazione IVA per le prestazioni di servizi intra UE riguardano quindi tutti gli obblighi principali cui sono tenuti i soggetti passivi IVA nazionali in relazione alla fatturazione elettronica di tali prestazioni transfrontaliere tra operatori comunitari.

Utile fiscale: metodologia e aliquote

La corretta determinazione dell’utile fiscale riveste una fondamentale importanza per gli adempimenti connessi al versamento delle imposte dovute. La conoscenza dell’utile fiscale è infatti indispensabile per conoscere con precisione l’ammontare dell’imposta sul reddito delle società, dell’IRAP e di eventuali addizionali regionali e comunali dovute in base al reddito conseguito.

Il calcolo dell’utile fiscale tuttavia richiede competenze specialistiche in merito alla normativa civilistica e fiscale. La complessità degli adempimenti e delle regole di determinazione dell’imponibile rappresenta un ostacolo anche per operatori esperti della contabilità aziendale. Diviene quindi fortemente consigliabile affidare il calcolo dell’utile fiscale e gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte a professionisti e studi commercialisti specializzati nel settore.

Gli esperti fiscalisti sono in grado di garantire la corretta applicazione di tutte le vigenti disposizioni, sgravando le aziende da oneri di natura amministrativa e da possibili errori nella gestione degli adempimenti. L’affidamento dei servizi a professionisti competenti costituisce quindi la soluzione preferibile per assicurare che il calcolo dell’utile fiscale, necessario al pagamento delle imposte dovute, sia svolto con la massima precisione e aderenza alle norme di legge.

Utile fiscale: elementi positivi e negativi della base imponibile

L’utilizzo di una base imponibile per determinare l’utile fiscale presenta elementi positivi e negativi da considerare attentamente. Gli aspetti positivi della base imponibile derivano dalla sua capacità di monitorare il reale reddito generato dall’impresa. Attraverso la considerazione sistematica di tutti i costi e i ricavi conseguiti nell’esercizio, la base imponibile permette di calcolare in modo oggettivo l’utile fiscale. Questo approccio rispecchia fedelmente la capacità contributiva dell’impresa e ne assicura l’equità dell’imposizione fiscale.

Bisogna però osservare che la base imponibile può comportare degli svantaggi legati alla sua complessità applicativa. Il suo calcolo richiede infatti la puntuale registrazione di una mole considerevole di operazioni, come previsto dalla normativa civilistica e fiscale. Ciò implica per le imprese degli oneri amministrativi rilevanti, connessi alla contabilizzazione e conservazione dei documenti giustificativi di tutte le voci che concorrono al risultato d’esercizio.

Utile fiscale

Inoltre, la determinazione dell’utile civilistico su cui si basa la tassazione del reddito d’impresa non tiene conto di alcune poste che, pur non influenzando la capacità economica, ne alterano l’ammontare. È il caso ad esempio degli ammortamenti, che costituiscono un mero trasferimento contabile e non incidono realmente sul flusso di liquidità dell’impresa.

Da ciò si evince che la base imponibile, pur assicurando un’imposizione equa e oggettiva, comporta degli oneri amministrativi e una complessità attuativa non trascurabili, specie per le piccole e medie imprese. Un sistema alternativo potrebbe basarsi su parametri più semplici, come il fatturato, sebbene questo allontanerebbe la tassazione dal reale ”utile fiscale”. A tal fine, strumenti quali la fatturazione elettronica possono agevolare gli adempimenti e ridurre gli oneri a carico delle imprese. 

Utile civile e utile fiscale: aliquote IRES e possibilità di deduzioni/esenzioni

L’utile civilistico e l’utile fiscale si differenziano principalmente per l’aliquota IRES applicata e le possibilità di deduzioni previste dalla normativa tributaria.

L’utile civilistico rappresenta il risultato economico civilistico dell’esercizio, determinato in conformità alle disposizioni del codice civile. L’utile fiscale invece corrisponde all’imponibile su cui è applicata l’aliquota IRES prevista, dopo aver considerato le specifiche regole civilistiche e fiscali. Attualmente l’aliquota IRES ordinaria è pari al 24% per la generalità dei soggetti IRES, mentre rimane al 27,5% per le banche e gli altri enti finanziari. Rispetto all’utile civilistico, il legislatore fiscale prevede tuttavia la possibilità di dedurre alcune poste ai fini della determinazione dell’utile fiscale.

Tra le principali deduzioni ammesse si ricordano gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi, le perdite di esercizi precedenti e gli interessi passivi. Tali componenti negative, pur non incidendo sull’utile netto civilistico, consentono di ridurre la base imponibile ai fini IRES.

Il versamento dell’imposta dovuta avviene mediante il modello di pagamento unificato Modulo F24, entro il termine di scadenza dell’acconto o del saldo IRES. Tale adempimento assicura il rispetto dell’obbligo tributario connesso al reddito d’impresa. La disciplina civilistica e quella fiscale prevedono approcci non coincidenti per l’individuazione del reddito imponibile, al fine di garantire un’equa tassazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche del sistema tributario.

IVA farmaci: aliquote a confronto e regole della filiera produttiva e distributiva

L’applicazione dell’IVA sui farmaci è da sempre oggetto di un acceso dibattito che coinvolge ambiti trasversali. L’IVA farmaci è una discussione aperta che dipende dall’evoluzione di molteplici fattori, quali la sostenibilità economica del sistema sanitario, l’accessibilità alle cure da parte dei cittadini, gli standard europei in materia fiscale e gli interessi dell’industria farmaceutica.

In particolare, i termini del dibattito sono influenzati da:

  • La spesa pro-capite per i farmaci a carico delle famiglie e dello Stato;
  • L’andamento dei corrispettivi telematici per i medicinali erogati dal SSN;
  • Le Linee guida e i Regolamenti UE in tema di IVA e agevolazioni fiscali sui prodotti sanitari;
  • Gli equilibri di bilancio del settore e gli effetti delle aliquote IVA sul prezzo finale dei medicinali.

In questo contesto dinamico e articolato si inseriscono le discussioni periodiche attorno all’opportunità di modificare le aliquote IVA applicate ai prodotti farmaceutici, al fine di massimizzare accessibilità e sostenibilità di lungo periodo del sistema.

IVA farmaci: cosa cambia per le aliquote su farmaci da banco e medicinali

L’aliquota IVA applicata sui farmaci è oggetto di discussione da tempo. IVA farmaci indica l’Imposta sul valore aggiunto da applicare sui medicinali da banco e su quelli che necessitano di prescrizione medica. Attualmente l’Imposta sul valore aggiunto sui farmaci da banco è del 22%, mentre per i medicinali su prescrizione è del 10%. Recentemente è stata evidenziata la necessità di rimodulare le aliquote per rendere i farmaci più accessibili economicamente per i cittadini. In particolare, si discute da anni di prevedere un’aliquota agevolata per tutti i medicinali, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

La proposta sostenuta da più parti è quella di applicare un’aliquota IVA ridotta al 5% su tutti i farmaci. Questo, secondo gli analisti, consentirebbe un risparmio medio a famiglia di circa 75-100 euro l’anno e contribuirebbe a rendere la spesa farmaceutica complessiva a carico dei cittadini più sostenibile.

IVA farmaci

Portare l’IVA al 5% su tutti i medicinali, come indicato dall’OCSE, rientrerebbe pienamente negli standard europei in tema di equità e accessibilità delle cure. La maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, infatti, applica un’aliquota agevolata inferiore al 10% sui farmaci, a prescindere dalla modalità di dispensazione.

Rimodulare le aliquote IVA sui farmaci potrebbe quindi migliorare l’accesso alle cure e la sostenibilità della spesa sanitaria da parte delle famiglie, senza compromettere la sostenibilità del settore. Un intervento in tal senso appare opportuno per il nostro sistema e in linea con gli standard europei.

IVA sui farmaci: obblighi e sistemi di fatturazione IVA per le aziende farmaceutiche

L’applicazione dell’IVA sui farmaci comporta degli obblighi anche per le aziende produttrici e distributrici. Le norme fiscali prevedono che le società farmaceutiche debbano emettere fatture che riportino chiaramente l’aliquota IVA applicata per ciascun prodotto venduto. Queste fatture possono essere emesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, oppure su supporto cartaceo per specifiche cessioni/prestazioni (almeno fino alla fine del 2024 prossimo grazie all’articolo 3 del decreto-legge n. 215/2023 (cd Milleproroghe)). Le aziende sono inoltre tenute alla fatturazione differita per alcune categorie di farmaci soggetti a prescrizione medica, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2013. In questi casi, la fattura è emessa al momento dell’incasso del corrispettivo dal Servizio Sanitario Nazionale.

Le società farmaceutiche devono infine provvedere al versamento periodico dell’IVA dovuta allo Stato, distinguendo l’imposta relativa ai medicinali ad aliquota piena da quella per i prodotti ad aliquota ridotta. A ciò si aggiungono gli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità IVA.

La disciplina dell’IVA sui farmaci comporta per le aziende della filiera precisi obblighi di fatturazione, versamento dell’imposta e conservazione della documentazione fiscale, per certe prestazioni in formato cartaceo mentre per altre in formato elettronico con la fatturazione elettronica. Il rispetto delle norme è funzionale al corretto assolvimento degli oneri fiscali.

IVA sul vino: aliquote, registro e obblighi fiscali della filiera vitivinicola

L’IVA sul vino presenta in Italia alcune specifiche caratteristiche che è opportuno conoscere accuratamente per chi opera nel settore vitivinicolo. L’IVA sul vino varia in funzione del grado alcolico ovvero si applicano aliquote diverse a seconda che si superi o meno la soglia dell’11%. Inoltre, un’ulteriore distinzione è legata alla destinazione d’uso del prodotto, se per il consumo oppure per la somministrazione al banco o al tavolo.

Queste peculiarità del tributo devono essere correttamente considerate per sapere esattamente come calcolare l’iva in fattura. I produttori, i commercianti all’ingrosso e i rivenditori al dettaglio sono tenuti a indicare l’aliquota specifica a seconda del caso. Eventuali errori nell’applicazione della normativa fiscale possono comportare sanzioni.

Pertanto, al fine di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti, risulta fondamentale per tutti i soggetti coinvolti nella filiera vitivinicola avere piena cognizione delle regole che disciplinano l’IVA sul vino in Italia e saperle correttamente applicare nella pratica contabile quotidiana.

Aliquota IVA sul vino: come varia in base al grado alcolico e alla destinazione d’uso

L’IVA sul vino con grado alcolico fino al 10% incluso è pari al 10% se destinato al consumo, mentre per la somministrazione al banco o al tavolo è del 22%. Per i vini con grado alcolico superiore al 10% e fino al 15% incluso, l’aliquota IVA è sempre del 22% a prescindere dalla destinazione. I vini con grado alcolico superiore al 15% sono invece sempre assoggettati a un’aliquota IVA del 10%, anche se destinati alla somministrazione.

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, essa è obbligatoria per tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia. Anche per le operazioni relative alla commercializzazione dei vini si applica tale obbligo. In particolare, i produttori di vino devono emettere e ricevere fatture esclusivamente in formato digitale per qualsiasi cessione effettuata, sia essa destinata alla grande distribuzione organizzata, alla ristorazione o alla vendita diretta.

IVA sul vino

I criteri che distinguono le aliquote sono stabiliti dalla normativa comunitaria e internazionale in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti alcolici. L’IVA sul vino con grado fino al 10% è ritenuta più simile a un prodotto alimentare piuttosto che ad una bevanda alcolica e per questo è soggetta ad aliquota ridotta. Viceversa, per i vini con grado superiore all’11% prevale la componente alcolica che li rende equiparabili agli alcolici e ciò giustifica l’aliquota IVA maggiorata. 

IVA sul vino: Regime IVA per la produzione e commercializzazione del vino

Il regime IVA applicabile alla produzione e commercializzazione del vino prevede diverse disposizioni in base alle fasi del ciclo produttivo. Per quanto riguarda la produzione vera e propria, l’imposta sul valore aggiunto non grava sugli autoconsumi e le cessioni effettuate dai produttori agricoli di uve e mosti destinati alla trasformazione in vino. Questi soggetti applicano infatti il regime speciale IVA previsto per il settore agricolo in base al quale non sono assoggettati al pagamento dell’IVA. Diverso è il regime applicabile ai trasformatori, quali le cantine e i produttori di vino. Per costoro l’IVA sul vino si applica sulle cessioni effettuate, sia in acconto che a saldo. L’aliquota varia in base al grado alcolometrico del prodotto come già evidenziato.

Per la commercializzazione del vino, i soggetti che lo cedono, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono tenuti a fatturare le operazioni applicando l’IVA secondo le aliquote previste. Eventuali esportazioni del prodotto consentono invece il rilascio della bolletta doganale che attesta l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni extra UE.

La produzione del vino gode di un particolare regime IVA di favore, mentre la trasformazione e la commercializzazione seguono le normali disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Limiti regime forfettario 2023 e 2024: novità dall’Agenzia delle Entrate

Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni fiscali più interessanti per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per le imprese familiari. Introdotto con la Legge n. 190/2014 e attuato a partire dal 1° gennaio 2015, questo regime ha soppiantato diversi regimi agevolati precedenti, promettendo semplificazioni fiscali e contabili. Tuttavia, per mantenere l’adesione a questo regime, è fondamentale comprendere e rispettare i limiti imposti, soprattutto alla luce delle novità introdotte di recente dall’Agenzia delle Entrate. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche del regime forfettario, i requisiti per accedervi e le nuove conseguenze del superamento dei limiti regime forfettario. 

Caratteristiche del regime forfettario

Il regime forfettario offre una serie di benefici fiscali e contabili che lo rendono particolarmente attrattivo. Tra i principali vantaggi vi è l’aliquota fiscale agevolata: un’aliquota unica del 15% sostituisce le tradizionali aliquote progressive dell’IRPEF. Per le nuove attività, inoltre, è prevista un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni. Un altro aspetto rilevante è l’esenzione dall’IVA. I contribuenti che adottano questo regime non addebitano l’IVA nelle loro fatture e sono esentati da obblighi IVA come la tenuta dei registri IVA e la liquidazione periodica dell’IVA

Infine, il regime forfettario prevede semplificazioni contabili significative: non è richiesta la contabilità ordinaria, ma solo una contabilità semplificata, con notevole risparmio di tempo e costi amministrativi. Questo non significa che sia il regime ideale per ogni partita IVA, ma ha dei benefici per alcune tipologie di imprenditori (per approfondire maggiormente su tutte le specifiche abbiamo preparato una guida sul regime forfettario nel 2024).

Requisiti di accesso al regime forfettario

Accedere al regime forfettario richiede il rispetto di precisi requisiti. Dal punto di vista soggettivo, possono aderire solo le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Sono invece esclusi tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:

  • Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • Assenza di residenza in Italia, oppure residenza in altro Stato UE/SEE con meno del 75% del reddito complessivo prodotto in Italia;
  • Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari ex articolo 5 del TUIR, nonché controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata (SRL anche trasparenti ex art. 115 o 116 del TUIR) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • Se l’attività è rivolta principalmente verso datori di lavoro con cui si ha avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti, o verso persone o aziende a loro collegate, non si può aderire al regime forfettario. Fanno eccezione solo coloro che iniziano una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria per esercitare una professione o un’arte;
  • Percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014). Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell’anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (Circolare n. 10/E/2016 § 2.3 Agenzia delle Entrate).

Limiti regime forfettario: conseguenze del superamento dei limiti

Oltre alle condizioni sopra elencate esiste un’altra condizione che esclude un soggetto a essere parte del regime forfettario, nello specifico si tratta dei limiti stringenti ai ricavi e alle spese accessorie quando si è già in regime forfettario, questo significa che anche se si rispettano tutte le condizione per essere forfettari è comunque possibile uscire dal regime anche a causa della quantità di fatturato durante l’anno fiscale

Per l’esattezza se i ricavi o compensi superano €85.000 in un anno fiscale, si passa automaticamente al regime ordinario a partire dall’anno successivo. In caso di superamento della soglia di €100.000, l’uscita dal regime forfettario è immediata nell’anno in corso, con applicazione del regime ordinario. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare N. 32/E del 5 dicembre 2023, hanno chiarito ulteriormente questo aspetto.

Limiti regime forfettario

Le novità dell’Agenzia delle Entrate: gestione del superamento del limite di €100.000

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate per la gestione del superamento della soglia di €100.000. Quando i ricavi superano questa soglia, la fattura che causa il superamento deve includere l’IVA a debito e non è consentito suddividere la fattura per rimanere nel regime forfettario. Tutto il reddito dell’anno corrente viene tassato secondo il regime ordinario, con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Inoltre, il contribuente deve ricalcolare le proprie imposte secondo il regime ordinario, tenendo conto delle deduzioni e detrazioni previste dalla normativa fiscale ordinaria.

Un esempio pratico del superamento

Immaginiamo Mario Rossi, un libero professionista che aderisce al regime forfettario. Durante l’anno 2024, Mario prevede di incassare 90.000€, ma a dicembre riceve un incarico urgente che gli frutta ulteriori 15.000€, portando i ricavi annuali a 105.000€, superando così la soglia di 100.000€. Questo superamento comporta l’uscita immediata dal regime forfettario per l’anno in corso. La fattura che causa il superamento deve includere l‘IVA, ad esempio, su 15.000€ si aggiunge un’IVA del 22%, rendendo la fattura totale di 18.300€. Inoltre, tutti i ricavi del 2024 saranno tassati secondo il regime ordinario con le aliquote progressive IRPEF, e Mario dovrà adeguarsi alla contabilità ordinaria per tutto il fatturato creato durante l’anno e non solo la cifra eccedente ai 100.000€. 

Agevolazione del regime forfettario

Il regime forfettario offre un’opportunità notevole per i piccoli imprenditori e professionisti, grazie alle sue semplificazioni fiscali e all’aliquota ridotta. Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente i propri ricavi per evitare il superamento delle soglie critiche che comporterebbero il passaggio al regime ordinario, con conseguenti obblighi fiscali e contabili più onerosi. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono un quadro chiaro per la gestione di tali situazioni, permettendo ai contribuenti di prendere decisioni informate e strategiche per la loro attività economica.

No profit e obbligo di fatturazione dal 1° gennaio 2024

Con il nuovo anno sono state introdotte alcune novità normative che interessano gli enti no profit in relazione alla fatturazione elettronica.

Le associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del 1991, comunemente indicato come regime “No profit”, dal 1° gennaio 2024 saranno soggette a discipline differenti rispetto al recente passato per quel che riguarda l’emissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Gli enti del terzo settore che svolgono attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dovranno adeguare i propri sistemi contabili per far fronte alle novità normative in tema di fatturazione elettronica introdotte a partire dal nuovo anno. Tra le questioni oggetto di modifica rientrano gli obblighi di fatturazione elettronica in capo ai soggetti No profit e gli adempimenti connessi alla conservazione digitale dei documenti fiscali.

Pertanto, le associazioni interessate dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle nuove disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per garantire la corretta applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica.

No profit: chi sono i soggetti aderenti al regime 398/91

I soggetti aderenti al regime No profit di cui alla legge 398/91 sono le associazioni non commerciali e gli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato che prevede un’imposizione forfettaria dei redditi prodotti dalle attività commerciali connesse alla principale attività mutualistica o sociale.

In particolare, aderiscono al regime No profit le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD). Queste categorie di soggetti, pur svolgendo attività commerciali accessorie agli scopi istituzionali, possono godere di un trattamento fiscale agevolato purché provino, tramite il bilancio, che si tratta di attività connesse e secondarie rispetto alle finalità istituzionali.

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti No profit dotati di partita IVA sono obbligati all’emissione e trasmissione della fattura elettronica, che già dal 1° luglio 2022 era prevista per i soggetti con volume di ricavi superiori a 25.000 euro annui. Restano esclusi gli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.

Pertanto, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sportiva dilettantistica (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) con partita IVA e attività commerciale accessoria, a prescindere dal volume di ricavi, dal 1° gennaio 2024 dovranno emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili effettuate nell’esercizio dell’attività commerciale.

No profit e obbligo di fatturazione 

Associazione no profit: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 cambiano alcuni importanti adempimenti fiscali per le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime No profit di cui alla legge 398/91.

Innanzitutto, viene abrogata la soglia dei 25.000 euro di ricavi annuali che fino al 31 dicembre 2023 consentiva ai soggetti al di sotto di tale limite di continuare a emettere fattura cartacea. Dal nuovo anno, tutti gli enti No profit, a prescindere dal volume di ricavi conseguito, sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni imponibili poste in essere nell’esercizio dell’eventuale attività commerciale. Pertanto, ad esempio, è una ONLUS dovrà emettere fattura elettronica nei confronti dei propri clienti e fornitori con i quali intrattiene rapporti di natura commerciale.

Oltre all’emissione del documento in formato digitale, le associazioni No profit devono attrezzarsi per garantire anche la conservazione delle fatture elettroniche, possibile gratuitamente mediante l’utilizzo del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o ricorrendo a servizi di conservazione offerti da soggetti terzi. Non è invece previsto un obbligo di conservazione per le fatture passive ricevute.

L’adozione della fatturazione elettronica è finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle operazioni economiche poste in essere dalle associazioni No profit, semplificando al contempo gli adempimenti contabili a carico di queste importanti realtà del terzo settore.