Limiti regime forfettario 2023 e 2024: novità dall’Agenzia delle Entrate
Il regime forfettario rappresenta una delle opzioni fiscali più interessanti per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per le imprese familiari. Introdotto con la Legge n. 190/2014 e attuato a partire dal 1° gennaio 2015, questo regime ha soppiantato diversi regimi agevolati precedenti, promettendo semplificazioni fiscali e contabili. Tuttavia, per mantenere l’adesione a questo regime, è fondamentale comprendere e rispettare i limiti imposti, soprattutto alla luce delle novità introdotte di recente dall’Agenzia delle Entrate. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le caratteristiche del regime forfettario, i requisiti per accedervi e le nuove conseguenze del superamento dei limiti regime forfettario.
Caratteristiche del regime forfettario
Il regime forfettario offre una serie di benefici fiscali e contabili che lo rendono particolarmente attrattivo. Tra i principali vantaggi vi è l’aliquota fiscale agevolata: un’aliquota unica del 15% sostituisce le tradizionali aliquote progressive dell’IRPEF. Per le nuove attività, inoltre, è prevista un’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni. Un altro aspetto rilevante è l’esenzione dall’IVA. I contribuenti che adottano questo regime non addebitano l’IVA nelle loro fatture e sono esentati da obblighi IVA come la tenuta dei registri IVA e la liquidazione periodica dell’IVA.
Infine, il regime forfettario prevede semplificazioni contabili significative: non è richiesta la contabilità ordinaria, ma solo una contabilità semplificata, con notevole risparmio di tempo e costi amministrativi. Questo non significa che sia il regime ideale per ogni partita IVA, ma ha dei benefici per alcune tipologie di imprenditori (per approfondire maggiormente su tutte le specifiche abbiamo preparato una guida sul regime forfettario nel 2024).
Requisiti di accesso al regime forfettario
Accedere al regime forfettario richiede il rispetto di precisi requisiti. Dal punto di vista soggettivo, possono aderire solo le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Sono invece esclusi tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:
- Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- Assenza di residenza in Italia, oppure residenza in altro Stato UE/SEE con meno del 75% del reddito complessivo prodotto in Italia;
- Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
- Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari ex articolo 5 del TUIR, nonché controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata (SRL anche trasparenti ex art. 115 o 116 del TUIR) o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- Se l’attività è rivolta principalmente verso datori di lavoro con cui si ha avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti, o verso persone o aziende a loro collegate, non si può aderire al regime forfettario. Fanno eccezione solo coloro che iniziano una nuova attività dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria per esercitare una professione o un’arte;
- Percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014). Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell’anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (Circolare n. 10/E/2016 § 2.3 Agenzia delle Entrate).
Limiti regime forfettario: conseguenze del superamento dei limiti
Oltre alle condizioni sopra elencate esiste un’altra condizione che esclude un soggetto a essere parte del regime forfettario, nello specifico si tratta dei limiti stringenti ai ricavi e alle spese accessorie quando si è già in regime forfettario, questo significa che anche se si rispettano tutte le condizione per essere forfettari è comunque possibile uscire dal regime anche a causa della quantità di fatturato durante l’anno fiscale
Per l’esattezza se i ricavi o compensi superano €85.000 in un anno fiscale, si passa automaticamente al regime ordinario a partire dall’anno successivo. In caso di superamento della soglia di €100.000, l’uscita dal regime forfettario è immediata nell’anno in corso, con applicazione del regime ordinario. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare N. 32/E del 5 dicembre 2023, hanno chiarito ulteriormente questo aspetto.
Le novità dell’Agenzia delle Entrate: gestione del superamento del limite di €100.000
L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate per la gestione del superamento della soglia di €100.000. Quando i ricavi superano questa soglia, la fattura che causa il superamento deve includere l’IVA a debito e non è consentito suddividere la fattura per rimanere nel regime forfettario. Tutto il reddito dell’anno corrente viene tassato secondo il regime ordinario, con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF. Inoltre, il contribuente deve ricalcolare le proprie imposte secondo il regime ordinario, tenendo conto delle deduzioni e detrazioni previste dalla normativa fiscale ordinaria.
Un esempio pratico del superamento
Immaginiamo Mario Rossi, un libero professionista che aderisce al regime forfettario. Durante l’anno 2024, Mario prevede di incassare 90.000€, ma a dicembre riceve un incarico urgente che gli frutta ulteriori 15.000€, portando i ricavi annuali a 105.000€, superando così la soglia di 100.000€. Questo superamento comporta l’uscita immediata dal regime forfettario per l’anno in corso. La fattura che causa il superamento deve includere l‘IVA, ad esempio, su 15.000€ si aggiunge un’IVA del 22%, rendendo la fattura totale di 18.300€. Inoltre, tutti i ricavi del 2024 saranno tassati secondo il regime ordinario con le aliquote progressive IRPEF, e Mario dovrà adeguarsi alla contabilità ordinaria per tutto il fatturato creato durante l’anno e non solo la cifra eccedente ai 100.000€.
Agevolazione del regime forfettario
Il regime forfettario offre un’opportunità notevole per i piccoli imprenditori e professionisti, grazie alle sue semplificazioni fiscali e all’aliquota ridotta. Tuttavia, è fondamentale monitorare attentamente i propri ricavi per evitare il superamento delle soglie critiche che comporterebbero il passaggio al regime ordinario, con conseguenti obblighi fiscali e contabili più onerosi. Le recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate forniscono un quadro chiaro per la gestione di tali situazioni, permettendo ai contribuenti di prendere decisioni informate e strategiche per la loro attività economica.