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Stabile organizzazione in Italia: cos’è e come crearne una

La Stabile organizzazione in Italia è definita dall’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi:

“…una sede di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato…”.

La presenza di una società straniera in Italia, può essere esercitata in diversi modi:

  • con consistenza fisica – presenza fisica dell’impresa straniera in Italia, con ufficio, magazzini, depositi, negozi, ecc…
  • senza consistenza fisica – attività svolte online con uno o più siti web che hanno server e utenti italiani
  • stabile organizzazione Personale – soggetto presente fisicamente in Italia che opera sul nostro territorio concludendo contratti per un’azienda estera.

Dal 2017 è stato anche specificato che è considerata stabile organizzazione in Italia: “… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Stabile organizzazione in Italia con consistenza fisica

In questo caso la stabile organizzazione in Italia di un’azienda estera, possiede una sede d’affari fisica su territorio nostrano. La sede deve essere fissa, vale a dire deve essere fisica e tangibile, oltre che durevole nel tempo. Per Sede d’affari invece si intende una sede nella quale sono esercitate attività commerciali in Italia.

Stabile organizzazione in Italia senza consistenza fisica

L’articolo 162 del DPR n 917/86 la definisce come:

“… Una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”

Questa nuova definizione è stata creata in previsione di imporre imposte sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici. In altre parole: le aziende straniere che operano online su territorio italiano e che hanno come cliente utenti italiani, devono pagare le tasse anche in Italia. Il sito con il quale operano deve avere il server dislocato su territorio italiano.

Stabile organizzazione in Italia

Stabile organizzazione personale in Italia

La stabile organizzazione personale in Italia prende in considerazione tutte quelle aziende straniere che mandano a operare, nel nostro paese, un commissario. In pratica si tratta di un dipendente dell’azienda straniera che opera per conto loro in Italia. Si tratta quindi di un soggetto che svolge un ruolo determinante nella conclusione di un contratto. Il contratto in questione può essere chiuso sia a nome della società straniera, che a nome del commissario stesso.

Fatturazione elettronica e tassazione delle stabili organizzazioni in Italia

Una stabile organizzazione in Italia è tenuta a rispettare i doveri formali di fatturazione elettronica delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive. Inoltre è tenuta a presentare dichiarazione dei redditi annuale. A tutti gli effetti una stabile organizzazione è una vera e propria entità disgiunta e separata dalla casa madre. La sua identificazione serve solo a determinare il reddito d’impresa prodotto dallo Stato italiano.

Questo significa che questa tipologie di organizzazione deve presentare il modello redditi SC, che serve a determinare l’imposta da versare in Italia.

Cosa serve per aprire una stabile organizzazione in Italia

Basta qualche semplice step per poter procedere all’apertura di una stabile organizzazione.

  1. Verbale di istituzione della sede italiana
  2. Nomina del rappresentante in Italia
  3. Attivazione di una PEC
  4. Deposito del verbale e dello statuto presso un notaio (entro 45 giorni)
  5. Deposito presso il Registro delle Imprese
  6. Domanda di rilascio del codice fiscale e della partita IVA ad Agenzia delle Entrate
  7. Iscrizione INAIL in caso di dipendenti
  8. Iscrizione all’INPS

Il verbale costitutivo contiene sia la decisione dell’azienda estera di aprire una sede secondaria in Italia, sia la nomina del proprio rappresentante. L’atto deve essere registrato presso il Tribunale entro 45 giorni ad opera di un notaio con allegata relativa traduzione in lingua italiana. Inoltre entro 30 giorni, il notaio deve anche registrare l’atto presso il Registro delle Imprese. Infine, come specificato nell’elenco precedente, l’impresa deve anche attivare una casella PEC e dichiarare, agli enti competenti, l’acquisizione di relativo codice fiscale e partita IVA.

Digitalizzazione: cos’è e perchè è importante per le aziende

È sempre più intensa la corsa alla digitalizzazione che le aziende di oggi stanno compiendo, una corsa, una rivoluzione, che porta alle aziende innumerevoli benefici. Grazie alla digitalizzazione infatti le aziende hanno la possibilità di semplificare e velocizzare molte delle loro attività quotidiane. Inoltre possono diventare sempre più performanti e produttive, così da riuscire a restare sempre concorrenziali. E oggi come oggi essere concorrenziali è importante, l’unico modo per farsi notare nella massa, l’unico modo per continuare la propria scalata verso il successo.

Digitalizzazione: scontrini e fatture elettroniche

Un primo importante passo verso la rivoluzione digitale è stato compiuto dalle aziende quando è entrato in vigore l’obbligo degli scontrini e della fatturazione elettronica. Sono disponibili gli strumenti per la fatturazione elettronica anche direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, strumenti macchinosi che non rendono affatto la fattura semplice da redigere e da inviare. Diverso invece il discorso per le piattaforme dedicate a questo servizio, piattaforme che le aziende di oggi scelgono così da rendere la fatturazione più semplice e veloce.

Digitalizzazione

 

Queste piattaforme infatti consentono di automatizzare molte operazioni relative alla fatturazione, come ad esempio la numerazione e la firma del documento. Basta quindi inserire pochi dettagli e il gioco è fatto! Inoltre gli strumenti dedicati alla fatturazione elettronica oggi disponibili consentono di redigere una fattura, trasmetterla al Sistema di Interscambio nel giusto formato, Sistema di Interscambio che, dopo aver effettuato i dovuti controlli, invia la fattura al destinatario ma anche direttamente all’Agenzia delle Entrate. Non solo, questi strumenti consentono anche la conservazione delle fatture così come previsto dalla legge attualmente vigente e una loro consultazione semplice e veloce. Alcuni consentono la conservazione delle fatture anche per ben 10 anni.

Lo stesso vale per lo scontrino elettronico. Esistono infatti delle piattaforme online che permettono di evitare l’acquisto di un dispositivo fiscale e che rendono semplice l’emissione di uno scontrino elettronico e la stampa del documento, piattaforme che spesso offrono la possibilità di effettuare tutto questo anche in mobilità, anche quindi dal proprio smartphone e tablet. La stampa in questo caso viene effettuata tramite una piccola stampante bluetooth.

Corsa alla digitalizzazione

Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono senza alcun dubbio un primo importante passo verso la digitalizzazione, un passo che le aziende hanno dovuto compiere obbligatoriamente. Ci sono molti altri passi che le aziende hanno invece deciso di compiere in totale autonomia, senza quindi che vi sia stato alcun obbligo da parte dello stato, passi che fanno parte della strategia di innovation management e che consentono alle aziende di restare sempre sulla cresta dell’onda.

Pensiamo ad esempio alla scelta dei software per la gestione dei dipendenti o delle attività aziendali. I software gestionali sino a qualche anno fa prevedevano la necessità di un’installazione sul computer. Oggi invece sono software in cloud, accessibili quindi da ogni dispositivo, accessibili spesso tramite app anche da tablet oppure da smartphone, che favoriscono quindi anche il lavoro da remoto. Inoltre molti progetti sono portati avanti dalle aziende sfruttando suite di software online, con editor che consentono a più utenti di lavorare su uno stesso documento in modo davvero molto semplice. Niente progetti su carta, niente stampe su stampe, niente revisioni che rischiano di essere perse, una digitalizzazione questa che ha semplicemente dell’incredibile.

Automazione dei processi e non solo

Per molte aziende poi la corsa alla digitalizzazione ha visto scendere in campo l’automazione di molti processi. Sono stati scelti quindi macchinari e robot che hanno permesso di rendere automatiche alcune operazioni quotidiane, senza che vi sia bisogno dell’intervento umano. In questo modo è stato possibile rendere queste operazioni precise, eliminando alla radice la possibilità di incorrere in un errore umano, veloci, performanti. L’azienda quindi ha avuto modo di diventare più produttiva, capace di rispondere al meglio alla richiesta del mercato.

Le aziende sono poi, oggi come oggi, solite:

  • registrare tutti i dati che arrivano dalle operazioni
  • creare report direttamente online
  • gestire i documenti relativi alla propria attività in cloud e non più in cartaceo

Tutte operazioni che sono oggi quotidiane e che diamo per scontato, ma che sono in realtà processi di digitalizzazione, innovazione e tecnologia, processi che portano le aziende verso un progresso sempre più inteso, costante nel corso del tempo.

Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020

Nell’articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità” abbiamo introdotto e spiegato il concetto di scontrino elettronico. Si tratta della principale novità del 2020. Con questo passo si segna un ulteriore balzo in avanti. Procediamo verso l’abbandono della forma cartacea, per una più tecnologica e contemporanea digitalizzazione dei dati.
Questa novità ha impattato dal primo luglio 2019 tutti i commercianti con volume di affari superiore ai 400,000 €. Questi hanno dovuto, per primi, abbandonare lo scontrino cartaceo, e iniziare a emettere quello elettronico.

Il vero passo in avanti però è rappresentato da quello compiuto a partire dal primo gennaio 2020.

Da questa data infatti tutti i commercianti e possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, saranno obbligati emettere scontrini elettronici.

Moratorie e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, conscia dell’evento epocale al quale tutti noi stiamo andando incontro, ha lasciato ampio margine a tutti i commercianti per mettersi adeguatamente in regola. Per chi infatti non avesse provveduto a rispettare la normativa dal primo luglio 2019 (ricordiamo quindi che si trattava dei commercianti con volume di affari superiore ai 400,000€) erano state previste delle sanzioni.

A queste sanzioni però era stata applicata una moratoria. Si tratta di una sospensione della scadenza delle obbligazioni, fino al primo gennaio 2020. Da quella data, di conseguenza, i primi commercianti che hanno dovuto adeguarsi allo scontrino elettronico, non hanno più proroghe per rimandare l’inevitabile. Discorso diverso invece per tutti gli altri.
L’obbligo per chiunque è partito dal primo gennaio di questo nuovo decennio. La moratoria, però, Agenzia delle Entrate l’ha concessa per altri sei mesi. Un respiro di sollievo quindi per tutti quei ritardatari cronici che non avessero ancora provveduto ad adeguarsi alla nuova normativa.
Da luglio a dicembre si potrà infatti trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Resteranno invariati i termini di liquidazione dell’IVA.

I dati della Confcommercio

Secondo Confcommercio, le attività con un volume di affari inferiore ai 400,000 € si aggirano attorno alle 260,000. In queste sono comprese attività di commercio al minuto e assimilate. Secondo l’articolo 22 del DPR IVA, tutti i soggetti possessori di partita IVA che emettono scontrini e ricevute, dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Parliamo di oltre due milioni di commercianti, artigiani e negozianti. Tutti dovranno, in questi primi sei mesi del 2020, transitare dalla carta al digitale, per l’emissione di scontrini e ricevute. Il primo passo da compiere, per tutti, sarà quello di dotarsi di registratori di cassa. Questi dovranno essere idonei alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Registratori di Cassa Telematici (RCT)

Quindi abbiamo visto che il primo passo per adeguarsi alla normativa, sarà quella di dotarsi di nuovissimi RCT. Registratori di Cassa Telematici, ovvero strumenti che permetteranno di emettere e inviare i corrispettivi telematici. In grado inoltre di garantirne l’“inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati”.
Il decreto legislativo n. 127 del 2015 che, all’articolo 2, come già prevedeva questi RCT per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
“sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.”
Inoltre il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 li definisce come:
“strumenti realizzati da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input, nonché da ulteriori elementi hardware e software tra cui, necessariamente, un dispositivo per la stampa e uno per la visualizzazione. […]
I Registratori Telematici sono atti a memorizzare, in memorie permanenti e inalterabili, i dati di dettaglio e i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché alla loro trasmissione in modo autenticato, protetto e sicuro utilizzando la rete pubblica.”
La vera innovazione di questi strumenti risiede tutta nel loro cuore. Si tratta della parte hardware e software. Quest’ultima permette di gestisce la raccolta dei dati ai fini della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per gravare meno sulle tasche di tutti, sono stati previsti anche dei bonus per l’acquisto dei RCT.
Si potrà infatti beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino a un massimo di 250 euro.

Corrispettivi Telematici

50% di bonus per i nuovi registratori di cassa telematici

Abbiamo detto che per gravare meno sulle tasche di tutti commercianti, negozianti e possessori di P.IVA che emettono scontrini e ricevute e dovranno acquistare dei nuovi RCT, lo stato ha previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta.
Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa, avrà diritto fino ad massimo di 250,00€. Chi invece adatterà il vecchio registratore, riceverà un contributo non superiore a 50,00€.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24. Vale a dire a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del RC.

Corrispettivi telematici con Fattura Pro

Una volta dotati dei nuovi RCT, o adattati i vecchi, sarà possibile, attraverso il sistema di Fattura Pro, una trasmissione semplificata dei corrispettivi giornalieri.
Come già specificato, l’applicazione di FatturaPRO.click e la stessa piattaforma online, consentono di emettere in qualunque momento e ovunque vi troviate, lo scontrino fiscale. L’applicazione, quando si troverà sotto copertura di rete, si collegherà ad AdE (Agenzia delle Entrate). In questo modo AdE restituirà il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva.

Al registratore telematico verrà inviata una notifica di esito. Soltanto in caso di esito positivo la trasmissione si ritenere completata. Il Sistema di FatturaPRO.click, avendo a disposizione un database sempre disponibile, anche offline, permette, ovunque e in qualunque momento, di pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

 

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Scontrino elettronico: guasti e malfunzionamenti del registratore di cassa

L’obbligo dell’emissione di scontrino elettronico è entrata in vigore per tutti dal primo gennaio 2020. Una novità che abbiamo visto nel precedente articolo: “Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020”, come un’iniziativa del Fisco che coinvolge tutti, dai commercianti, ai consumatori.
Cuore pulsante di questa novità, è sicuramente il registratore di cassa, attraverso il quale gli scontrini elettronici vengono prodotti e inviati all’Agenzia delle Entrate (AdE).
Ma cos’è necessario fare quando il registratore di cassa non funziona, perché si guasta o è soggetto a malfunzionamenti?
Agenzia delle Entrate ha previsto un iter piuttosto preciso e dettagliato nelle sue specifiche tecniche, qualora si presentasse una di queste ipotesi.

Fatture e Corrispettivi

Il portale web di AdE, Fatture e corrispettivi, prevede una specifica sezione dedicata alle “procedure di emergenza”. Le specifiche evidenziate in questa sessione permettono a commercianti e artigiani di assolvere agli obblighi legati allo scontrino elettronico, quando, ad esempio, il registratore telematico non funziona.
Sono previste anche specifiche dettagliate in caso di assenza di connessione internet. In realtà abbiamo già visto che punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet. Quindi diciamo che metà problema è già risolto!
Ma in caso di guasto del registratore telematico?

Scontrino elettronico: cosa fare in caso di registratore telematico guasto

Se la mancanza di collegamento alla connessione internet rappresenta un problema, un guasto o un malfunzionamento del RT è ancora peggio. Un guasto al nucleo centrale dell’obbligo dello scontrino elettronico, richiede, prima di tutto, l’immediato intervento di un tecnico abilitato.
In attesa della riparazione dell’RT, si dovrà temporaneamente tornare al cartaceo. Bisognerà quindi annotare tutte le transazioni e le singole operazioni giornaliere su un apposito registro. Questo registro potrà essere cartaceo, oppure su file Excel.
Alla fine della giornata i dati annotati sul registro “provvisorio” dovranno essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente.
Così facendo si trasmetteranno ad AdE i corrispettivi giornalieri per aliquota/natura IVA(indicando il regime di “ventilazione”, che avrebbe dovuto trasmettere l’RT (sempre rispettando il tracciato XML dettato dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrino elettronico

Inviare un file scartato

Agenzia delle Entrate ha previsto un’ulteriore possibilità per trasmettere un file scartato, relativo a due diverse specifiche di errore.
Si può recuperare un file scartato ed evitare una nuova trasmissione degli stessi dati contabili.

È possibile farlo quando è stata sbagliata l’impostazione della “DataOraRilevazione”, ad esempio, o nel caso di assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.
L’esercente potrà quindi recuperare le seguenti tipologie di scarto:

  1. 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione
  2. 00212 – L’elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

In seguito all’invio non sono previste modifiche sulle informazioni contabili inviate.

Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)

Alla pagina: Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) è possibile trovare tutte le indicazioni dettagliate di Ade sull’argomento.
Dalle variazioni alle specifiche tecniche corrispettivi, fino alle precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali.
Dal portale di Agenzia delle Entrate sono scaricabili e consultabili i vari PDF sugli argomenti specifici.
Abbiamo detto che gli interventi sui registratori telematici guasti o mal funzionanti, possono essere eseguiti solo da tecnici abilitati. L’elenco completo di tutti i tecnici presenti sul territorio a livello nazionale, lo potete trovare a questa pagina:“ Laboratori e tecnici abilitati alla verifica periodica dei misuratori fiscali”.
Inserendo come “tipologia” di ricerca “Tecnici” e selezionando dal secondo menù a tendina la propria regione, la ricerca metterà a disposizione l’elenco dei vari manutentori con tanto di codice fiscale, P.IVA e nome del laboratorio di riferimento.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

Per conservazione sostitutiva si intende quell’insieme di processi, regolamentati da legge, che consentono di garantire nel tempo l’integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale. La conservazione sostitutiva sfrutta soluzioni informatiche, per l’archiviazione di documenti digitali.

I principi della Conservazione

La conservazione sostitutiva si basa su due grandi principi relativi all’archiviazione di documenti digitali:

  1. bit preservation
  2. logical preservation

La bit preservation è la capacità di preservare i bit come erano stati originariamente registrati.

Mentre la logical preservation è la possibilità di comprendere e utilizzare anche in futuro le informazioni contenute nel documento. A questo punto è necessario specificare nel dettaglio che cosa si intenda per “documento informatico”. Non ci si riferisce infatti solamente ad un .pdf, piuttosto che ad un’immagine. Per una corretta definizione a tal riguardo ci viene in aiuto l’art. 3 di eIDAS (Regolamento 910/2014/UE). L’articolo del regolamento definisce un documento elettronico come: “definisce un documento elettronico come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

Codice dell’Amministrazione Digitale

CAD, acronimo di Codice dell’Amministrazione Digitale, è l’atto normativo della Repubblica Italiana (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che dispone sull’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione italiana e i cittadini dello Stato.

Nel CAD viene specificato che le disposizioni relative alla conservazione sostitutiva, sono ritenute soddisfatte se le procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. Inoltre nell’art. 44, comma 1-ter, D.Lgs 82/2005 così come modificato dal D.Lgs 217/2017, viene stabilito che il sistema di conservazione di documenti informatici, garantisca l’autenticità, l’integrità, l’ affidabilità, la leggibilità e la reperibilità, di quanto in esso conservato.

Il ruolo del responsabile della conservazione

Il responsabile della conservazione è quel soggetto che gestisce il sistema di conservazione adottato. Il responsabile della conservazione ha due possibilità. La prima prevede di gestire la conservazione all’interno della struttura del titolare stesso. La secondo invece è quella di poter affidare, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere della conservazione.

Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La conservazione sostitutiva ha rappresentato una svolta sostanziale anche nell’ambito della fatturazione elettronica. Si è lasciato l’obsoleto supporto cartaceo, per una nuova dimensione di conservazione digitale. Con il Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato poi riconosciuto pieno valore probatorio ai fini fiscali e legali, a tutte le fatture elettroniche. Inoltre si è stabilito la possibilità di archiviare su supporto ottici, documenti cartacei, utilizzando la firma elettronica qualificata. Infine, grazie alla marcatura temporale, è stata data la possibilità anche di eliminare tali documenti. Solo due piccole specifiche per avere chiaro il concetto di firma elettronica e marcatura temporale.

La legge italiana definisce la firma elettronica come: “un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Mentre la marcatura temporale altro non è che la timestamp, cioè una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento.

Legge Bassanini

Con la legge Bassanini è stato garantito ai documenti informatici, come le fatture elettroniche, oppure il libro IVA, piena validità a fini probatori, legali e fiscali. In questo modo è stato reso possibile l’integrale sostituzione dei tradizionali metodi di archiviazione, con i più moderni processi di conservazione delle registrazioni aziendali. Questo provvedimento ha portato moltissimi vantaggi alle aziende. Pensiamo, ad esempio, alla riduzione degli spazi di conservazione dei documenti. O ancora al risparmio sul materiale cartaceo, all’abbattimento dei costi di gestione e alla velocità di ricerca dei documenti anche a distanza.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

1994-2004 dieci anni di leggi sulla conservazione

La storia della normativa sulla conservazione è molto lunga. In Italia, perlomeno, dura dal 1994. Dal ‘94 al 2004 sono state emanate una serie di leggi che hanno gettato le basi per l’attuale conservazione sostitutiva.

A tal proposito vogliamo ricordare, ad esempio, il D.L. 10 giugno 1994, n. 357 Art. 7. Con questo decreto venne stabilita la possibilità di conservare scritture e documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagini. Venne posta però un’unica condizione. Le registrazioni così eseguite, dovevano poter essere trasformate, in qualsiasi momento, in un esemplare leggibile del documento. Teniamo comunque conto che nel 1994 non erano ancora pienamente sviluppate le tecniche di riproduzione elettronica dei documenti.

Facciamo un salto in avanti fino ad arrivare al 2000 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare nell’art. 6 viene data la possibilità di sostituire i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su vari formati.

Questi supporti comprendevano:

  1. supporto fotografico;
  2. supporto ottico;
  3. altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Arriviamo infine al Decreto Ministro dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004. Con questo decreto vennero stabiliti dei punti molto importanti per la futura conservazione della fatturazione elettronica. Si stabilì ad esempio, che il procedimento di conservazione, dovesse essere effettuato almeno con cadenza quindicinale. Inoltre si definì la forma e il contenuto dei documenti conservati. Per poter essere ritenuti validi ai fini fiscali, dovevano essere inalterabili durante le fasi di accesso e conservazione (documenti statici non modificabili).

Inoltre il decreto fissò la necessità di marcare i documenti con un riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per ultimo, ma non per importanza, l’atto stabilì che la memorizzazione dovesse avvenire su supporti che ne garantivano la leggibilità nel tempo. Con questo atto venne introdotto anche il concetto di responsabile della conservazione. Il responsabile in questione è il soggetto al quale venne affidato il controllo della corretta operatività del sistema e delle procedure di verifica della leggibilità dei dati memorizzati.

La conservazione sostitutiva oggi

L’intero iter legislativo dal lontano 1994 ad oggi, ha portato a una consapevolezza più precisa e marcata, dell’importanza di una corretta conservazione digitale dei documenti fiscali e non. Oggi, fortunatamente, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click, che consentono di assolvere a tutti i vari passaggi relativi alla fatturazione elettronica. Dall’emissione alla conservazione, secondo norma di legge, ogni processo è garantito dall’affidabilità e dalla semplicità di esecuzione. Tutti i documenti emessi vengono conservati per dieci anni, così come richiesto e stabilito dalla legge italiana.

Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

Negli articoli precedenti abbiamo visto cos’è e come funziona la fatturazione elettronica. Ripetiamo che per fatturazione elettronica si intende l’emissione, l’invio e l’archiviazione delle fatture in formato digitale. Un insieme di processi che determinato la creazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato digitale. Abbiamo anche accennato che una delle fasi della fatturazione elettronica è quella relativa alla conservazione sostitutiva. Vediamo ora nello specifico di cosa si tratta.

Cos’è la conservazione elettronica sostitutiva

Si tratta di quell’insieme di processi, regolamentati da legge, che consentono di garantire nel tempo l’integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale.
Perché una fattura elettronica abbia lo stesso valore legale di una vecchia fattura cartacea, deve essere creata, emessa e archiviata seguendo determinate specifiche previste dalla legge. Quando queste specifiche vengono rispettate, abbiamo una fattura elettronica regolare. La E-fattura vanta lo stesso valore legale di una vecchia fattura cartacea. Si hanno però notevoli vantaggi di temo, spazio e minor costo.

Il risparmio è dovuto soprattutto al fatto che conservare un documento contabile digitale, è molto più facile e meno impegnativo in termini di spazio e costi. Quando erano ancora in vigore le fatture cartacee, queste dovevano essere conservate per lungo tempo negli archivi. Le fatture si accumulavano l’una sull’altra e l’archivio fisico si ingrandiva a dismisura. Inoltre era necessario che una persona se ne occupasse a tempo pieno e questo prevedeva un costo da sostenere. Inoltre mentre aumentava la dimensione dell’archivio, aumentava anche il rischio che qualcosa andasse perso.

In caso di accertamento da parte delle autorità competenti

Con il passaggio alla conservazione sostitutiva e all’archiviazione digitale, lo spazio delle raccolte e degli archivi delle fatture, si è ridimensionato. É sufficiente avere un computer e un po’ di spazio per l’archiviazione dei documenti elettronici.
C’è un unico fattore però da considerare e rispettare. Tutta la documentazione archiviata e conservata deve essere sempre disponibile in caso le Autorità competenti, o l’Agenzia delle Entrate, vogliano consultarla per accertamenti e controlli.

A cosa serve la conservazione sostitutiva

La conservazione sostitutiva serve a sostituire la carta con un supporto digitale. In pratica alle vecchie fatture cartacee viene applicata una firma digitale (invece di firma e timbro). Inoltre vengono applicati un bollo virtuale e una marca temporale (timestamp). La Timestamp certifica l’orario e la data in cui il responsabile ha creato il file elettronico (allo stesso modo in cui in passato la data il timbro postale certificavano una fattura cartacea). La conservazione sostitutiva serve per evitare che un documento si deteriori con il trascorrere del tempo, come succedeva prima dell’avvento della fatturazione elettronica. Inoltre garantisce l’integrità e l’autenticità dopo l’archiviazione.

Quando si parla di archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche, cioè create già in formato digitale che non subiscono quindi nessun tipo di trasformazione di formato, il termine esatto dovrebbe essere conservazione digitale. Tutti però tendono a unificare la conservazione digitale nell’unico termine “sostitutiva”. Per le fatture cartacee che vengono invece trasformate in formato digitale e poi conservate, il termine corretto di conservazione sostitutiva ne determina più propriamente il significato.

conservazione sostitutiva

Imposta di Bollo virtuale

Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha emanato delle nuove regole per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche a partire da quelle emesse dal primo gennaio 2019. In base al nuovo regolamento il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre, deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Inoltre nella fattura dovrà essere indicata l’apposita dicitura per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale.
Agenzia delle Entrate mette a disposizione, all’interno dell’area riservata ai contribuenti, l’evidenza dell’importo dovuto, in base alle e-fatture emesse nel trimestre e presenti nel sistema di interscambio (Sdi).
Il sistema di FatturaPRO.click, prevede una serie di controlli, tra i quali anche quello relativo al pagamento del bollo virtuale, che azzerano i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Archiviazione ottica documentale

Si tratta di un insieme di processi. Devono consentire di registrare velocemente documenti, fatture, libri contabili di professionisti, PA (Pubbliche amministrazioni), aziende, contribuenti privati, ecc… In un piccolo spazio rispetto ai vecchi archivi materiali tradizionali.
Attraverso l’archiviazione ottica documentale è possibile quindi trasferire un vecchio documento cartaceo in un supporto digitale. Se ne garantisce così la sua autenticità, integrità e valenza legale-giuridica. L’archiviazione ottica documentale è l’archiviazione di un documento informatico, come una fattura elettronica, che deve essere conservata rispettando l’Art. 42 del codice dell’amministrazione digitale.

Conservazione delle fatture per società, aziende e liberi professionisti

Le fatture elettroniche emesse da una società, piuttosto che da un’azienda o da un libero professionista, devono essere conservate in formato digitale. Il sistema utilizzato deve garantire integrità del contenuto e univocità del soggetto che ha emesso il documento. Non deve essere necessario stampare su supporto cartaceo. FatturaPro permette la gestione dell’intero ciclo passivo con conservazione digitale a norma AgID (inclusa la conservazione sostitutiva delle fatture cartacee estere).
L’agenzia delle entrate ha dichiarato che:

“chi emette fatture elettroniche ha tempo 15 giorni dalla data di creazione del file per la conservazione (fermo restando eventuali obblighi di registrazione)“.
Chi riceve e chi emette fatture ha l’obbligo di utilizzare sempre la stessa modalità di conservazione per tutti i documenti della medesima categoria.

Fatture elettroniche e registrazione IVA

Le fatture elettroniche possono essere inserite nei registri IVA elettronici entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Le fatture poi possono essere ricomprese in fase di liquidazione IVA relativa al periodo in cui è stata effettuata l’operazione.

Fattura digitale di vendita e di acquisto

Il D.P.R. n° 633 del 1972,ì ha stabilito il contenuto delle fatture di vendita e di acquisto. Le fatture registrate in formato digitale, devono rispettare dei requisiti specifici, riportando determinati dati:

  1. Data;
  2. Numero progressivo;
  3. Denominazione o ragione sociale di chi emette e riceve la fattura.

In caso di persona diversa dal titolare della partita IVA va indicato il nome, cognome e l’ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

Per quanto riguarda invece il trasferimento in formato digitale di una vecchia fattura su supporto cartaceo, le regole da seguire per questa procedura sono raccolte nell’articolo 4 del Dm. In breve. L’articolo specifica che per avere valenza legale e ufficiale, occorre l’apposizione della firma digitale, oppure della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

Cos’è la fatturazione elettronica: cronologia storica

Per fatturazione elettronica si intende l’emissione, l’invio e l’archiviazione delle fatture in formato digitale. Un insieme di processi che determinato la creazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato digitale. Nel gergo tecnico, Wikipedia, definisce il formato digitale come: “il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti.”
In termini più comuni, è inteso semplicemente come il passaggio dall’analogico al digitale di qualunque supporto comunicativo (audio, video, immagini e testo).
Fino a qualche anno fa in Italia, la fatturazione elettronica non esisteva. A seguito poi della legge finanziaria del 2008, sono stati apportati notevoli cambiamenti nell’intero ciclo di acquisti.

Legge finanziaria 2008

Legge finanziaria, o legge di stabilità (manovra economica attraverso misure di finanza pubblica e di politica di bilancio, regola la politica economica del paese per il triennio successivo) del 2008, in ambito alle linee di azione dell’Unione Europea, dettò le basi per l’adeguamento richiesto agli stati membri. In parole povere l’Unione Europea aveva richiesto che gli stati membri prevedessero di dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. Il processo in Italia fu più lungo e difficile di quello che potevo aspettarci.
Nel Bel Paese la diffusione della digitalizzazione era molto più arretrata rispetto ad altri paesi membri dell’Unione. Nonostante questo, dopo molti anni e una lunga serie di normative redatte ad hoc, siamo finalmente arrivati ad avere una legificazione della materia.
Con la finanziaria del 2008 vennero stabiliti, in sintesi, i seguenti punti:

  • Riduzione della pressione fiscale;
  • Sostegno alla famiglia;
  • Lotta all’evasione fiscale;
  • Riduzione dei costi fiscali per le imprese;
  • Sicurezza;
  • Riduzione dei costi della politica.

la fatturazione elettronica

Riferimenti Normativi sulla fatturazione elettronica

A seguito della legge di stabilità 2008, uscirono una serie di normative riservate esclusivamente alla regolamentazione della fatturazione elettronica. Integrate da ulteriori direttive relative alla Normativa sulla conservazione sostitutiva, alla Normativa tecnica e alle Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.

Vediamo in breve un elenco delle norme sulla fatturazione elettronica:

1. Raccomandazione 94/820/CE della Commissione. Del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (G.U. n. L 338 del 28/12/1994).

2. Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001. Modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52. Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).

4. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2004. Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA (G.U. n. 298 del 21 dicembre 2004).

5. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

6. Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007).

7. Decreto 7 marzo 2008. Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze (G.U. n.103 del 3 maggio 2008).

La fatturazione elettronica in senso stretto

Si tratta del documento amministrativo per eccellenza, un documento aziendale in grado di rappresentare un’operazione commerciale dal quale è possibile avere risvolti fiscali, civili, penali e finanziari. Il processo della fatturazione elettronica è un ciclo complesso di operazioni che partono dalla redazione della stessa e si conclude con l’archiviazione e la conservazione delle fatture per almeno dieci anni.
A livello pratico, la novità della fatturazione elettronica ha impattato il nostro mercato, per la complessità dei meccanismi e la necessità di farvi fronte in un lasso di tempo relativamente breve. Per questo motivo sono stai creati e introdotti svariate piattaforme in grado di automatizzare e semplificare tutti i processi di emissione e ricezione dei documenti, con lo scopo di velocizzare, ma soprattutto aiutare, i clienti/professionisti ed enti nell’emissione e nella registrazione degli stessi.
Strumenti in grado di rispettare le caratteristiche richieste sul formato delle fatture elettroniche e che permettessero, allo stesso tempo, di effettuare controlli istantanei sui documenti emessi.

la fatturazione elettronica

Controllo ed errori

La compilazione della fatturazione elettronica deve rispettare determinati crismi. Deve necessariamente prevedere alcune informazioni ritenute importanti e indispensabili ai fini fiscali e deve essere emessa in uno specifico formato .xml.
Una volta compilata, è possibile effettuare un check generico di controllo e poi semplicemente inviarla al Sistema di interscambio (Sdi). Il sistema provvederà a inviare la fattura al destinatario e all’organo per la conservazione del documento. Prima di inviarla, vengono effettuati numerosi controlli, in virtù dei quali il documento può essere ritenuto valido, oppure no. Ogni singolo errore viene segnalato da Sdi con un codice e una relativa descrizione. L’eventuale errore viene comunicato all’emissario della fattura, in modo che abbia il tempo di effettuare le dovute correzioni.
Facciamo qualche esempio dei codice che vengono segnalati da Sdi:

  • 00001 Nome file non valido
  • 00002 Nome file duplicato
  • 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse
  • 00102 File non integro (firma non valida)
  • 00100 Certificato di firma scaduto
  • 00101 Certificato di firma revocato
  • 00104 CA (Certification Authority) non affidabile
  • 00107 Certificato non valido

Potete trovare l’elenco completo a questo link di fatturapa.gov

Le piattaforme create per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche, come FatturaPRO.click, sono in grado si effettuare Numerosi controlli, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerando i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.
Gli strumenti che permettono la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica sono a disposizione di tutti i regimi fiscali esistenti, nessuno escluso. Sono quindi compresi anche tutti quei regimi fiscali agevolati sostituiti dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) con la quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario. Lo stesso è destinato alle persone fisiche esercenti, attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

FatturaPRO.click: la fatturazione con un click

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto il concetto e la regolamentazione relativa alla fatturazione elettronica. Con questo termine si identificano, in Italia, le fatture in formato digitale. Per l’esattezza si intende tutto il processo relativo alla gestione, invio e conservazione digitale dei documenti. Dal 6 Giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, mentre per le pubbliche amministrazioni locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015.
Dal primo Gennaio 2019, invece è entrato in vigore lo stesso obbligo anche per i B2B (fatturazione elettronica tra imprese) e per i B2C (fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali).
Sono stati introdotti nuovi concetti come la Fattura PA, il Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori economici e gli intermediari.
Alla luce di tutti questi cambiamenti normativi, si è reso necessario un adeguamento a livello nazionale, senza precedenti.

Software di fatturazione elettronica

La normativa attuale ha reso necessario l’avvento di svariati software che fossero in grado di emettere, inviare e conservare le varie fatturazioni elettroniche. A domanda, il mercato, ha dovuto rispondere. Ma la risposta non è sempre stata all’altezza delle aspettative.
Infatti la maggior parte di questi software prevede la generazione di fatture elettroniche in formato xml, l’accettazione con firma tramite smart-card o chiavetta usb e la gestione delle notifiche delle PA tramite email PEC.
Si tratta di vari meccanismi, piuttosto farraginosi e ingarbugliati, che molto spesso e volentieri, hanno messo a dura prova la nostra abilità amministrativa e contabile.
L’Unione Europea ha sancito che gli Stati Membri, avrebbero dovuto dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo di acquisti.
Questo ha portato il nostro mercato a creare una serie quasi infinita di software che permettono l’emissione di fatture elettroniche in formato .xml, ma con tortuosi procedimenti che risultano molto spesso fuorvianti. Risultati piuttosto scadenti e demoralizzanti, si possono constatare, dando uno sguardo ai dati statistici sugli errori riscontrati dall’SDI (sistema di interscambio) in fase di controllo per il corretto inoltro della documentazione.

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FatturaPRO.click: un sistema rivoluzionario facile e veloce

In soccorso al marasma che lentamente si è andato creando in Italia, è stato ideato e progettato un sistema particolarmente semplice e veloce. Questo permette di emettere, gestire, ed inviare e/o stampare i documenti, sia quelli ordinari, piuttosto che quelli elettronici. Un sistema rivolto a qualunque figura, per semplicità di esecuzione e accessibilità di costo.
La rivoluzione del software in questione sta proprio nella sua estrema facilità di utilizzo. La prima cosa che c’è da sapere, è proprio quella che non c’è niente da sapere. Per utilizzare FatturaPRO, non è infatti necessario nessun corso formativo. Non è necessario nemmeno leggere manuali su manuali d’istruzioni per capire come funziona. I meccanismi che si trovano alla base di questo semplice e intuitivo programma, permettono di inserire gli stessi dati utilizzati e inseriti da sempre, in fattura, niente di più, niente di meno. Con un successivo semplice click poi, il gioco è fatto e il documento emesso.
Il documento così emesso verrà poi ricontrollato attentamente dallo staff di FatturaPRO, firmato, inviato e seguito fino all’accettazione.
Inoltre, in caso venissero riscontrati problemi nella compilazione del documento, in automatico, il soggetto verrà ricontattato e avvisato. Facendosi carico poi, di tutti gli adempimenti legati alla conservazione del documento, questo verrà archiviato per dieci anni. Niente di più semplice.

FatturaPRO.click: un’evoluzione continua

Sviluppato da molti anni e in continua evoluzione e miglioramento, FatturaPro è il software che si rivolge a tutti: Clienti, Commercialisti e Partners. Le funzionalità che propone e che vengono messe a disposizione sono numerose:

  1. Fatturazione B2B e B2C;
  2. Ciclo passivo automatizzato;
  3. Conservazione sostitutiva dei documenti ordinari;
  4. Connessione con il Commercialista;
  5. Importazione XML e GSE;
  6. Account Multiutenza per Commercialisti e Partners;
  7. Esportazione massiva ciclo attivo e passivo per il Commercialista;
  8. Web Services.

In particolare con l’introduzione del “ciclo passivo”, è stato realizzato un lavoro attento e meticoloso per sconvolgere totalmente il metodo di gestione di un’attività da parte del professionista. Ricordiamo che con ciclo passivo si intendono tutti quei processi e workflow che si instaurano tra l’azienda/ente, i fornitori e il magazzino. Con il ciclo passivo vengono determinate le uscite economiche dell’azienda (rientrano nel ciclio passivo tutte quelle attività legate alla gestione dell’anagrafica dei fornitori e alla registrazione dei documenti che legano l’azienda/ente a un fornitore – in pratica, parliamo di ordini di acquisto).
Il sistema ha portato a un rapido e definitivo miglioramento della gerenza del ciclo di acquisto e vendita. Sono stati abbattuti in modo sostanziale i tempi amministrativi e riducendo i costi in modo esponenziale.
In continua evoluzione, in base alle esigenze di mercato e alla normativa italiana, FatturaPRO.click, prevede ulteriori migliorie entro la fine del 2019. Questi miglioramenti porteranno il software a diventare lo strumento indispensabile e completo per chi desidera automatizzare tutte le procedure. Si potranno sfruttare a pieno le possibilità messe in campo dalla Fattura Elettronica.
In particolare sono previste:

  1. Integrazione Dashboard;
  2. Integrazioni delle sezioni Preventivi, Ordini e Fatture Proforma;
  3. Statistiche, Notifiche e Promemoria;
  4. Gestione studio;
  5. Conservazione digitale / sostitutiva altri documenti

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Diversi e migliori per scelta

Come abbiamo visto la maggior parte dei software che sono nati nell’arco di due anni per rispondere alla domanda del mercato italiano sulla fatturazione elettronica, sono piuttosto complicati, contorti e/o costosi.
Quello che differenzia in modo rimarchevole FatturaPRO.click rispetto ai vari competitor è proprio la sua semplicità. Un’intuitività che porta all’immediatezza dell’evidenza di utilizzo.
Nessun corso da seguire, nessuna formazione da sostenere, nessuna perdita di tempo e di conseguenza, di denaro.
Altro punto di forza è la “personalizzazione”. Non tutti i software presenti sul mercato si adattano all’eterogenia delle attività. FatturaPro invece si. Permette, attraverso le impostazioni personali, la creazione di documenti precompilati automaticamente. Inoltre i calcoli delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto, e di tutto il resto avvengono in automatico.
I controlli effettuati, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerano i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente. La “conservazione a norma AgID ” è inclusa per ogni documento inviato e ricevuto. Inoltre prevista un’assistenza telefonica chiara, puntuale e precisa.
Si tratta quindi di un software a tutto tondo. È stato pensato per le esigenze concrete del business, in ogni sua forma e dimensione.