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Identificazione diretta ai fini iva: come funziona la procedura di richiesta

Nell’articolo precedente: “Identificazione diretta iva: cos’è e qual è la procedura da seguire” abbiamo visto cos’è e a cosa serve l’identificazione diretta. Riassumendo è quell’operazione necessaria ad un soggetto estero che opera in Italia, di adempiere correttamente agli obblighi tributari e fiscali ai fini IVA. Oggi vogliamo concludere l’argomento riportando la procedura esatta che le aziende straniere dovrebbero seguire per l’identificazione diretta ai fini IVA quando operano su territorio italiano.

Identificazione diretta ai fini IVA: procedura

I soggetti esteri non residenti in Italia, che operano su territorio nostrano, sono tenuti all’identificazione diretta ai fini IVA per assolvere agli obblighi di imposta. La materia è disciplinata dall’ articolo 35-ter del DPR n. 633/72, che riporta l’intera procedura che deve essere seguita.

La prima fase della procedura di identificazione diretta a i fini IVA prevede l’inoltro della richiesta. La società estera che intende operare in Italia, ma non è residente sul nostro territorio, prima di avviare qualunque attività deve presentare ad Agenzia delle Entrate il modello ANR/3. Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente presso l’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara. La documentazione può essere recapitata di persona all’ufficio, oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (obbligatorio, in questo secondo caso, allegare copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza).

Tutti i documenti da presentare

Al modello ANR/3 devono essere allegati una serie di documenti ben precisi:

  • Certificato originale rilasciato dalle Autorità Fiscali del Paese dove ha sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini IVA
  • Certificato aggiornato e originale rilasciato della Camera di Commercio del Paese dove ha la sede legale l’impresa
  • Traduzione in lingua italiana dell’intera documentazione presentata
  • Copia fronte retro valida di un documento di identità del firmatario o del legale rappresentante
  • Dichiarazione dove sono specificate: le attività svolte nel paese estero, l’attività che verrà svolta in Italia, le motivazioni della richiesta, l’identificazione di tutti i soggetti verso i quali si rivolge l’attività in Italia e che il soggetto straniero non è in possesso di una stabile organizzazione su nostro territorio.

Verifica della richiesta e risposta dell’Agenzia delle Entrate

Una volta che Agenzia delle Entrate ha ricevuto l’intera documentazione sopra elencata, ne controlla il contenuto e la correttezza e risponde al soggetto estero con l’avvenuta identificazione diretta ai fini IVA e il rilascio della partita IVA. Da quel momento in poi, il soggetto straniero è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi IVA previsti dalla legge italiana.

Identificazione diretta ai fini iva

Se il soggetto estero sfora annualmente la soglia di 10.000, deve auto certificare nel modello di attribuzione della partita IVA il volume delle vendite per il quale avrebbe dovuto essere applicata l’IVA italiana. È possibile effettuare il pagamento tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Il soggetto estero identificato IVA in Italia deve:

  • eseguire fatturazione
  • provvedere alla registrazione delle fatture di tutte le operazioni attive e passive effettuate
  • eseguire la liquidazione IVA e provvedere ai versamenti periodici
  • può richiedere eventuali rimborsi IVA trimestrali
  • effettuare la dichiarazione IVA annuale
  • redigere e conservare registri e documenti relativi all’INTRASTAT

Per i soggetti esteri non vi è obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre possono effettuare i pagamenti tramite:

Infine, il modello ANR è quello che deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni di uno o più dati indicati al momento della procedura per l’identificazione diretta ai fini IVA. Lo stesso vale anche in caso di cessazione di attività che deve essere comunicata sempre con il medesimo modulo. Come sempre il modello deve essere consegnato a mano, oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno presso gli uffici di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura per ottenere la partita IVA è particolarmente lunga, perché, purtroppo, non è ancora stata informatizzata. Si tratta inoltre di una procedura piuttosto dispendiosa. A causa di questi motivi, la maggior parte delle aziende estere preferisce procedere all’identificazione tramite stabile organizzazione, oppure nominando un rappresentante fiscale nel Bel Paese. L’unico vantaggio a procedere con l’identificazione diretta ai fini IVA è il fatto che il soggetto estero non diventa soggetto di diritti e obblighi in Italia ai fini delle imposte dirette.

Identificazione diretta iva: cos’è e qual è la procedura da seguire

Sono ancora in molti a chiedersi come funziona la procedura per l’identificazione diretta iva in Italia e qual è la documentazione da presentare. Le aziende estere che si trovano a operare nel nostro paese tramite, ad esempio, e-commerce, potrebbero aver bisogno dell’identificazione diretta ai fini IVA. Per le operazioni eseguite su territorio straniero da una società non residente, l’IVA applicata e dovuta è quella del paese prestatore. Se l’attività all’interno del territorio dell’UE supera i 10.000 euro annuali, allora è obbligatoria l’identificazione diretta IVA per le vendite effettuate nel nostro paese. Il soggetto non residente deve, quindi, inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario.

Identificazione diretta IVA: quando è veramente necessaria

Le aziende straniere che intendono operare in Italia, senza avere la residenza, lo possono fare scegliendo di intraprendere una delle seguenti tre possibilità:

  • Creare una società controllata sul nostro territorio (subsidiary). -soluzione più completa di tutte, attraverso la quale è possibile gestire qualunque attività.
  • Creare una branch, cioè una stabile organizzazione in Italia – il soggetto estero, in questo caso, deve avere almeno un ufficio o una sede fissa su territorio italiano, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall’azienda estera.
  • Identificazione diretta iva – in questo caso la società estera non ha nessuna presenza fisica in Italia, ma vi svolge ugualmente un’attività commerciale (tramite e-commerce).

Scegliere l’una o l’altra opzione, dipende dal grado di presenza della società straniera sul nostro territorio. L’identificazione diretta IVA è disciplinata dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72. Le aziende straniere che vendono in Italia tramite e-commerce e superano i 10.000 euro annui di fatturato, hanno l’obbligo di identificarsi ai fini IVA. Devono inoltre applicare il regime IVA OSS per adempiere agli obblighi IVA previsti.

Identificazione diretta IVA VS rappresentante fiscale

Identificazione diretta IVA e nomina di un rappresentante fiscale, sono procedure tra loro alternative. La nomina del rappresentante fiscale riguarda i soggetti passivi IVA residenti in un Paese extra-UE. Tali soggetti non possono ricorrere alla procedura di identificazione diretta IVA e, per aprire partita IVA devono quindi nominare un rappresentante fiscale.

Identificazione diretta iva

Identificazione diretta a fini IVA: norme di riferimento e funzionamento

L’identificazione diretta IVA è regolata dal

La procedura dell’identificazione è riservata a tutti quei soggetti che esercitano attività di impresa, di arte o professione all’interno di uno stato dell’Unione Europea. Questa è applicata in alternativa alla stabile organizzazione e alla nomina di rappresentante fiscale. La procedura si attiva quando la società estera cede beni o presta servizi territorialmente rilevanti in Italia. Le operazioni di cessione sono rivolte a soggetti come:

  1. Privati consumatori
  2. Enti non commerciali privi di partita IVA
  3. Soggetti non residenti anche se in possesso di partita Iva

Tutte le operazioni eseguite nei confronti di altre imprese sono soggette all’emissione di fattura elettronica. La fattura non riporterà, in questo caso, l’indicazione della partita IVA italiana. Il soggetto committente italiano, invece, deve registrare la ricevuta del soggetto estero attraverso la procedura del Reverse Charge con il meccanismo dell’autofattura, oppure dell’integrazione contabile.

Responsabilità tributaria

Al pari dell’identificazione, anche la responsabilità tributaria riveste un ruolo molto importante per i soggetti esteri che operano in Italia. La responsabilità tributaria è imputabile all’azienda estera. È necessario fare comunque una distinzione tra imposte dirette  e imposte indirette.

Il soggetto straniero che opera in Italia non assume il territorio nostrano come fiscalmente rilevante. Mantiene quindi quello di origine come riferimento per i tributi. Nonostante questo, la società estera non residente diventa comunque soggetto destinatario di diritti e obblighi previsti dalla normativa fiscale. La legge infatti stabilisce che per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini IVA, il soggetto rimane obbligato al pagamento.

Al contrario, per quanto riguarda invece le imposte sui redditi, il soggetto estero che opera in Italia, non assume residenza sul nostro territorio, non diventa soggetto di diritto a cui possono essere imputati diritti e obblighi tributari. Tale soggetto rimane assoggettato alle imposte dirette nel Paese in cui risulta essere fiscalmente residente.

Registro delle imprese: cos’è, a cosa serve e come funziona

In Italia quando si decide di aprire una partita IVA ci sono una serie di obblighi a cui dover adempiere. Uno di questi prevede l’iscrizione al registro delle imprese. Si tratta di un registro che permette di consultare dati e documenti su qualunque azienda italiana. È un registro gestito direttamente dalle varie Camere di Commercio che si trovano disseminate su tutto il territorio nazionale. In altre parole è una sorta di anagrafe delle imprese consultabile pubblicamente. Quindi, chi intende vivere emettendo fatture elettroniche e non, come titolare di un’attività in Italia, deve per forza iscriversi in questo registro.

Registro delle Imprese: un po’ di storia

La storia del registro delle imprese inizia nel lontano 1942, quando venne previsto per la prima volta nel Codice Civile. Per l’attuazione però bisogna attendere il 1993 grazie alla legge n°580 e reso operativo un paio di anni dopo nel 1995. Il registro delle imprese ha unificato il precedente registro delle società e il registro delle ditte. Nel nuovo registro sono stati compresi tutti i dati e i documenti relativi a ogni singola azienda italiana, impresa estera con sede o unità locale in Italia e tutti gli altri enti che esercitano un’attività economica.

Anche il registro delle imprese ha subito una trasformazione digitale. Progressivamente, dal 1996 al 2012, si è trasformato diventando infine telematico. L’iscrizione telematica è diventata definitivamente obbligatoria a partire dal 1997. Successivamente il registro imprese  ha assunto anche i ruoli che fino ad allora erano ricoperti dagli ex Ruoli degli Agenti di commercio, degli Agenti d’affari in mediazione e degli spedizionieri autorizzati.

Il Registro è oggi fruibile anche online e ha rappresentato, in certo senso, il precursore della dematerializzazione che ha visto coinvolte le PA negli ultimi anni.

Registro delle Imprese: a cosa serve

Il registro serve a raccogliere in modo semplice e preciso, tutte le informazioni che riguardano un’impresa. Dal nome della società, fino alle sedi legali e operative, dal nome dei soci, fino a quelle dei capitali versati. Insomma, tutto quello che riguarda un’attività e che può essere d’interesse pubblico. Il registro è infatti consultabile pubblicamente. È suddiviso in una sezione ordinaria e una sezione speciale. Nella sezione ordinaria si trovano:

  • imprese individuali
  • società
  • cooperative
  • consorzi
  • Enti Pubblici che svolgono come attività principale il commercio
  • gruppi europei di interesse economico (GEIE)
  • società estere con sede in Italia
  • aziende speciali
  • consorzi degli enti locali

Registro delle imprese

Nella sezione speciale invece ci sono:

  • aziende agricole
  • piccole aziende commerciali
  • coltivatori diretti
  • società semplici
  • artigiani
  • startup
  • PMI innovative
  • società tra professionisti e avvocati

La differenza è importante quando si tratta, ad esempio, di bandi pubblici. Alcuni di questi, infatti, sono aperti o all’una, o all’altra sezione. Iscriversi al registro delle imprese, inoltre, può dare modo di accedere anche a eventuali esenzioni fiscali.

Come consultare il registro imprese

Il registro delle imprese dispone di un proprio sito: www.registroimprese.it. I registri sono gestiti dalle relative camere di commercio di competenza territoriale. Sul sito è possibile cercare un’azienda in base alla provincia di appartenenza, oppure in modo libero e generale.

Appena iscritto, un imprenditore può subito accedere a molti documenti per partecipare a un bando pubblico. L’accesso ai bandi è consentito con firma digitale CNS o con SPID.

Molti documenti sono gratuiti, mentre per altri è richiesto il pagamento di un corrispettivo di diritti di segreteria stabiliti direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quando si consulta il registro delle imprese è possibile ottenere certificate e visure di ogni azienda interessata alla ricerca. Non solo. Oggi è possibile anche ottenere una mappa per visualizzare ogni sede di una stessa attività.

La maggior parte delle volte, il registro è consultato per capire se un’azienda è ancora attiva oppure no. Utile da studiare per capire quanti e quali competitor si possono trovare in una certa zona. È anche utile quando si è alla ricerca di eventuali partner con i quali iniziare una collaborazione imprenditoriale. Questo fa capire quanto sia importante il registro delle imprese. Non si tratta infatti semplicemente di un obbligo al quale assolvere quando si decide di aprire partita IVA. È un database completo e consultabile pubblicamente da chiunque per ottenere tutta una serie di preziose informazioni per il proprio business. Senza contare che, iscrivendosi nel registro, si hanno diverse opportunità di business, collaborazione e partecipazione ai bandi pubblici.

Factoring: cos’è e come funziona

Il factoring è una particolare tipologia di contratto che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre più diffusa a macchia d’olio. Si tratta di un istituto giuridico utilizzato nel diritto commerciale. Serve per tenere sotto controllo i flussi di cassa e ottenere credito immediato dagli istituti bancari. L’esigenza è nata soprattutto perché risulta sempre più difficile riuscire a riscuotere dai propri creditori. Chi ha intenzione di aprire una partita IVA, ma anche chi è già titolare di una microimpresa, o di una grande azienda strutturata, dovrebbe conoscere bene questo istituto. Può essere una vera e propria “ancora di salvezza” in moltissime occasioni. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio e di capirne il corretto funzionamento.

Factoring: un indispensabile strumento per le PMI

L’istituto giuridico del factoring è un contratto con il quale un’impresa cede a una società specializzata (che può anche essere un istituto bancario) i propri crediti. I crediti possono essere presenti o futuri. Lo scopo è quello di ottenere liquidità immediata e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Con questo sistema è possibile, infatti, ottenere la gestione e l’amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti, prima ancora della loro effettiva scadenza.

Questa particolare risorsa è sfruttata soprattutto dalle imprese che si avvalgono di pagamenti dilazionati con i propri clienti. Un’altra categoria che sfrutta appieno questo sistema è rappresentata dalle PMI che lavorano con la pubblica amministrazione, che ha, notoriamente, tempi molto lunghi per eseguire i pagamenti.

I soggetti coinvolti

Nel factoring i soggetti coinvolti sono:

  • Factor – è l’operatore specializzato che prende in carico i crediti dell’impresa cedente. Il factor gestisce e finanzia anticipatamente una parte (o tutta) dei crediti dell’impresa.
  • Impresa cedente – si tratta dell’impresa che decide di cedere al factor il proprio credito e che ottiene in cambio, immediata liquidità.
  • Debitore ceduto – è rappresentato dall’azienda con la quale l’impresa cedente ha un contratto di fornitura.

Factoring: come funziona

L’impresa cedente cede al factor i crediti che deve avere dall’azienda con cui ha un contratto di fornitura. In cambio, il factor mette a disposizione dell’impresa cedente immediata liquidità. Spetta poi al factor riscuotere i crediti dell’azienda fornitrice. È chiaro quindi che il factoring è un vero e proprio finanziamento d’impresa. Un sistema che consente all’impresa cedente di continuare a pagare puntualmente i propri fornitori e portare avanti la propria attività, senza doversi preoccupare dei pagamenti in ritardo da parte dei propri clienti.

Il factor si assume quindi l’onere di riscuotere i crediti dell’impresa cedente. Per eseguire una tale operazione, il factor richiede il pagamento all’impresa di una relativa commissione. Una tipologia di contratto molto particolare che consente al factor di erogare liquidità all’impresa sotto forma di anticipo sui crediti non ancora scaduti.

Factoring: soluzioni personalizzate

Il contratto di factoring offre numerose soluzioni personalizzate che si differenziano a seconda del business dell’impresa cedente. Il factoring si occupa di:

  • Valutare il portafoglio commerciale dell’impresa cedente
  • Amministrare, gestire e incassare i crediti ceduti (attuali e futuri)
  • Anticipare i crediti all’impresa cedente prima che questi scadano
  • Fornire assistenza legale in fase di recupero crediti
  • Fornire una garanzia del buon fine delle operazioni al termine delle stesse

Factoring

Tipologie di contratto factoring

I contratti factoring non sono tutti uguali. Ne esistono di diverse tipologie:

  • Pro Solvendo – anche se l’impresa cedente passa i propri crediti al factor, rimane comunque titolare dei rischi di insolvenza.
  • Pro Soluto – in questo caso è il factor che, oltre ad occuparsi del servizio di gestione, incasso e finanziamento, si assume anche il rischio di insolvenza.
  • Garantito dal Fondo Di Garanzia – al Factoring Pro Solvendo è possibile aggiungere il factor garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. Il fondo copre ben il 60% del finanziamento. Un contratto molto utile per le piccole e nuove imprese, nonché per quelle artigiane.
  • Acquisto a Titolo Definitivo – il rischio d’impresa è a carico del factor ed è possibile fare la derecognition dal bilancio delle attività finanziarie cedute. Con questa formula è esclusa totalmente la possibilità di regresso dei crediti ceduti anche nel caso di insolvenza o mancato pagamento del debitore ceduto.
  • Anticipo Crediti Futuri – il factor anticipa all’impresa cedente un 10-20% del totale imponibile stesso. Il recupero dell’anticipazione dei crediti futuri, avviene con trattenuta di una parte delle anticipazioni dei corrispettivi. Avviene quindi di volta in volta, da parte dell’impresa sui crediti sorti e decaduti pro solvendo o pro soluto.
  • Opzione Maturity – Un’opzione che fa si che il factor garantisca l’erogazione del 100% del corrispettivo e un’eventuale dilazione di pagamento del credito. L’opzione è frutto di un accordo preventivo tra factor e impresa debitrice. L’accordo contrattuale è stipulato tra impresa, banca e debitore ceduto. L’opzione regolamenta il pagamento a scadenza ed i termini dell’eventuale dilazione accordata al debitore.

Microimpresa: definizione, condizioni e opportunità

Le microimprese si trovano alla base dell’intero sistema economico del nostro (e di molti altri) paesi europei. Si definisce come microimpresa un’attività imprenditoriale che possiede specifici caratteri di fatturato e numero di dipendenti. Non sono le uniche realtà presenti in Italia. Affianco delle piccole, medie e grandi imprese, le microimprese concorrono e sostengono lo sviluppo di intere nazioni. Compresa la nostra. Le normative europee ne definiscono i requisiti per essere identificate come tali. Due le prerogative basilari: avere meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro. Godono anche di molte agevolazioni fiscali e, in alcuni casi, risultano addirittura, esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Tipologie d’impresa

La definizione d’impresa è dettata dall’Unione Europea che considera impresa ogni entità che, a prescindere dalla forma giuridica, eserciti un’attività economica. Quello le identifica come tali, è lo scopo di lucro. In questa definizione rientrano moltissime forme giuridiche: lavoratori autonomi, imprese familiari e cooperative sociali. Ne sono invece escluse associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.

Un delle più importanti discriminanti tra imprese, è rappresentata dalle dimensioni. Sono le dimensioni che stabiliscono se si tratta di una microimpresa, piuttosto che di una media impresa. Per verificarne le dimensioni è necessario controllare:

  • fatturato (o totale attivo)
  • numero di occupati (effettivi)

Gli effettivi sono tutti coloro che hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Nel conteggio degli effettivi è necessario considerare anche i soci che svolgono regolare attività e i proprietari gestori (imprenditori individuali). Sono invece esclusi da questo conteggio:

  • dipendenti in congedo di maternità o parentale
  • contratti di apprendistato
  • contratti di stage
  • tirocini formativi

Microimpresa

Quindi gli effettivi sono calcolati in UNITA’ DI LAVORO ANNUO (ULA). Ogni persona vale un’unità. I lavoratori stagionali e i contratti part-time vengono invece conteggiati in frazioni di unità. Basandosi su questi riferimenti, troviamo quindi:

  1. microimprese
  2. piccole imprese
  3. medie imprese
  4. grandi imprese

Microimprese: definizione e caratteristiche

La categoria dimensionale delle microimprese è definita dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione europea. Le categorie sono utili ad individuare tutte le attività economiche che possono beneficiare di contributi e aiuti pubblici. Sono inoltre utili a capire quali attività possono accedere ai contributi relativi ai bandi di finanza agevolata. Un’altra caratteristica importante delle microimprese è quella di non emettere titoli sui mercati regolamentati.

La microimpresa inoltre, non deve aver superato, nel primo anno di esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi, tre diversi limiti dimensionali:

  • Totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000
  • Ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000
  • Media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5

Leggermente diverse le caratteristiche per una piccola impresa. Questa, infatti, deve avere meno di 50 dipendenti. Il fatturato annuo, o il totale di bilancio (desunto dal prospetto dalle attività e delle passività della società) deve essere superiore ai dieci milioni di euro.

A scopo esemplificativo e comparativo con le micro imprese indichiamo anche le caratteristiche delle medie e grandi imprese.

Le medie imprese devono avere meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro. Le grandi invece imprese hanno più di 250 occupati e fatturato superiore a 50 milioni di euro o totale attivo superiore a 43 milioni di euro.

Microimprese: autonome, associate e collegate

Un’ulteriore suddivisione tra imprese, le vede classificate come:

  1. autonome
  2. associate
  3. collegate

Autonome

Sono definite autonome, le imprese totalmente indipendenti, oppure che detengono partecipazioni inferiori al 25% del capitale, o dei diritti di volto in una o altre imprese. Per verificare se un’impresa autonoma è anche una microimpresa è necessario controllare sempre numero di occupati e dati finanziari.

Associate

Due imprese si definiscono reciprocamente associate se una detiene quote comprese tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto dell’altra. Ai dati di ogni singola azienda vanno sommati quelli di tutte le altre imprese (effettivi e fatturato) in proporzione alle quote detenute. Quindi, per verificare se due imprese associate, fanno una micro impresa, è necessario verificare i dati di ciascuna impresa.

Collegate

Due o più imprese si definiscono collegate se costituiscono un gruppo e una esercita il controllo o un’influenza dominante sulla maggioranza dei diritti di voto di un’altra. Come per le imprese associate, anche nelle collegate è necessario considerare i dati di fatturato e gli effettivi di ciascuna impresa collegata. Solo così è possibile determinare se corrispondono ad una microimpresa.

Società di fatto: cosa sono e come funzionano

In Italia esistono molteplici forme societarie: B Corp, società benefit, SRL, SPA, società tra imprenditori, ecc… Ne esiste anche un’altra categoria che, sebbene la giurisprudenza non ne dia una definizione precisa, queste prendono la denominazione di società di fatto. Per spiegarla in modo semplice, una società di fatto è quella che nasce dall’intesa verbale o da un comportamento concludente, dal quale emerge la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. Fare impresa e aprire partita IVA nel nostro paese, richiede delle regole precise. Anche per questa formula societaria esistono quindi dei presupposti specifici affinché un rapporto possa definirsi tale. Infatti l’elemento soggettivo non è l’unico necessario perché possa costituirsi società di fatto. Deve anche esserci la volontà tra i soci di conferire beni e servizi e la conseguente formazione di un fondo comune. Quindi è necessario che sia presente uno scopo di lucro e la volontà di essere soci.

Società di fatto: copertura disciplinare

Anche se non esiste una disciplina giuridica specifica che regola le società di fatto, queste ricadono comunque sotto le normative delle società semplici. Allo stesso modo, valgono anche le regole delle società in nome collettivo irregolari, che esercitino o meno un’attività commerciale.

In base a questa puntualizzazione è quindi possibile affermare che le società di fatto sono in realtà società di persone che non si costituiscono sulla base di un contratto. Infatti queste nascono dalla volontà dei soci di costituire società e dai comportamenti reciproci finalizzati a un unico obiettivo.

Ne esistono comunque varie tipologie. Per quanto queste possano essere accomunate a società irregolari, non sono esattamente la stessa cosa. In altre parole, una società di fatto è una società irregolare, ma non tutte le società irregolari sono anche società di fatto. Nelle società irregolari manca l’iscrizione nel registro delle imprese e, di conseguenza, non c’è alcuna pubblicità dichiarativa. Mentre nelle società di fatto manca l’atto costitutivo, documento necessario per poter procedere alla pubblicità.

Personalità giuridica e soggettività giuridica

Tutte le forme societarie sono dotate di soggettività giuridica. Di conseguenza significa che le società sono titolari di posizioni giuridiche attive e passive, di crediti e debiti, diritti e obblighi. In più, hanno anche la possibilità di avere un patrimonio distinto da quello dei soci. In questo modo si determina una situazione di autonomia patrimoniale. Invece le società di fatto non hanno una personalità giuridica. Questa è riservata alle società di capitali e alle cooperative, che acquistano al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Questa responsabilità consente ai soci di beneficiare della limitazione della. Responsabilità per le obbligazioni sociali.

società di fatto

Fallimento

Queste società che esercitano attività commerciale possono fallire. Con il fallimento danno luogo, di conseguenza, al fallimento anche di tutti i soci e pertanto sono soggette alla legge fallimentare. Vanno quindi incontro a eventuali procedure giudiziarie fallimentari.

Società di fatto e società occulte

In molti possono pensare che siano la stessa cosa. In realtà non è esattamente così. Il vincolo sociale occulto è quello che si instaura tra diversi soci che esprimono la volontà di costituirne uno. Una volontà che si manifesta all’esterno e che rimane occultato ai terzi. Tutti i rapporti instaurati da una società occulta sono posti in essere per conto della società stessa, ma non in suo nome. In una società occulta può effettivamente esserci latto costitutivo. Documento invece mancante nelle società di fatto. Atto che i soci possono deliberatamente aver scelto di mantenere segreto a terzi.

Società di fatto e società apparente

Anche in questo caso si parla di due diverse forme societarie, che non devono essere confuse tra loro. In pratica le società apparenti si creano quando i terzi, in seguito a comportamenti di due o più soci, credano di trovarsi di fronte a un’impresa collettiva. Questo però avviene tutto in assenza di un atto costitutivo e, soprattutto, in mancanza di una vera e propria volontà da parte degli apparenti soci in questione. Le società apparenti sono comunque soggette a fallimento.

In conclusione, le società di fatto sono il risultato di fatti e comportamenti da parte dei soci, che non formalizzano l’accordo con un atto costitutivo. Non sono iscritte al Registro delle imprese, ma sono comunque soggette alle procedure giudiziarie fallimentari.

Ravvedimento operoso 2021: cos’è, come funziona e quali sanzioni prevede

Il ravvedimento operoso è un istituto che permette ai contribuenti di sanare spontaneamente irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Questo strumento è particolarmente utile in caso di:

  • Omessi o tardivi pagamenti di imposte e contributi
  • Errori in dichiarazione che hanno portato a un calcolo errato dell’imposta dovuta
  • Tardiva emissione di fatture elettroniche

Ravvedimento operoso 2021: quando si applica e quali sono i vantaggi

Lo strumento del ravvedimento operoso è utilizzabile da tutti (o quasi) privati cittadini e imprese. Introdotto in Italia dall’art 13 del Decreto legislativo n° 472 del 1997 ha portata a una diminuzione delle sanzioni applicabili a chi commette violazione fiscale. Si può utilizzare nei casi di:

  • versamenti omessi
  • pagamenti ritardati
  • versamenti errati o insufficienti
  • dichiarazione dei redditi omesse, oppure in ritardo, o ancora errate o insufficienti
  • comunicazioni omesse, presentate in ritardo o sbagliate

Ravvedimento operoso 2021

I vantaggi di sfruttare il ravvedimento operoso 2021 si possono riassumere in quattro diversi punti:

  1. pagare una sanzione ridotta in base al numero dei giorni del mancato, ritardato, o insufficiente adempimento
  2. avere la possibilità di saldare un tributo omesso, ritardato o insufficiente
  3. presentare comunicazione o dichiarazione dei redditi omessa
  4. pagare gli interessi di mora legali solo in base al tasso legale annuo stabilito dalla BCE

Ravvedimento operoso 2021: uno strumento versatile e potente

Il meccanismo di funzionamento di questo strumento è piuttosto semplice. In pratica un contribuente, cittadino o impresa che sia, che ha commesso una violazione fiscale, sa che può ricorrere spontaneamente al ravvedimento operoso 2021 per sanare la violazione stessa, pagando solo la sanzione ridotta, il tributo omesso e gli interessi di mora, calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento per mettersi in regola spontaneamente. Nessuna lettera, comunicazione, o sollecito è inviata al contribuente per far presente che può pagare una sanzione ridotta, adottando questo sistema. È possibile usufruire del ravvedimento anche quando è già iniziata la procedura di accertamento della violazione, o la sua contestazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento operoso 2021 è usufruibile solo per mettersi in regola con tributi e tasse dell’Agenzia delle Entrate: IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, di bollo, successione, ecc…

Anche i contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di accertamento fiscale, possono ancora ricorrere all ravvedimento operoso. Non è invece più possibile farvi ricorso nei casi in cui la notifica è per atti di liquidazione, accertamento. Allo stesso modo non si può utilizzare questo strumento in caso di ricezione di comunicazione di irregolarità, emessa a seguito di controlli automatici, o del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Tipologie di ravvedimento operoso

Ne esistono di ben 5 diverse tipologie, suddivise in base alle percentuali sanzionatorie applicate. I ravvedimenti quindi possono essere:

  • sprint – se il pagamento è effettuato entro i primi 14 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1%
  • breve – se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,5%
  • intermedio – se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’1,67%
  • lungo – se il pagamento è effettuato entro lo stesso anno della violazione (o meglio, entro la dichiarazione dei redditi successiva) e corrisponde all’3,75%
  • lunghissimo – se il pagamento è effettuato entro e oltre i due anni dalla scadenza del tributo/tassa e corrisponde all’4,95-5,00%

Calcolo del Ravvedimento Operoso per Tardiva Emissione Fattura Elettronica

In caso di tardiva emissione di fattura elettronica, il calcolo del ravvedimento operoso segue queste regole:

  1. Ritardo fino a 30 giorni: riduzione della sanzione a 1/10
  2. Ritardo tra 31 e 90 giorni: riduzione a 1/9
  3. Entro la scadenza dell’IVA annuale: riduzione a 1/8
  4. Entro un anno dalla scadenza IVA: riduzione a 1/7

Esempio Pratico

Per una fattura emessa con 45 giorni di ritardo:

  • Sanzione base: 250 euro
  • Riduzione applicata: 1/9
  • Importo da versare: 27,78 euro

Il pagamento va effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 8911

Società benefit: un nuovo modo di fare business

Le società benefit cambieranno il mondo del business. Nel mondo delle società e del lavoro, con il tempo, sono stati distinti tre diversi settori: pubblico, privato e volontariato. Da gennaio di quest’anno però, è in corso una sorta di rivoluzione che ha portato all’aggiunta di un ultimo quarto settore: quello che racchiude appunto le società benefit. Si tratta di un modello alternativo alle Srl e alle Spa, una nuova forma giuridica modellata sul sistema delle B Corp.

Per meglio capire di cosa si tratta, si può dire che le società benefit sono una via di mezzo tra aziende vere e proprie che mirano alla fatturazione elettronica e a incrementare i propri incassi e delle fondazioni che ambiscono ad alti e più nobili obiettivi. Con la Legge di Bilancio l’Italia ha riconosciuto questa nuova forma giuridica che è disegnata sul modello Benefit Corporation americano (lo stesso utilizzato, ad esempio da grandi impresie quali Kickstarter, Etsy e Hootsuite). Questo nuovo modello è nato dall’esigenza di molti imprenditori di voler rimanere fedele alla propria mission e alla propria filosofia, indipendentemente  dalle pure esigenze finanziarie degli azionisti.

Società benefit: tutto nero su bianco

Quello che fa di una società benefit, una VERA società benefit è il contenuto del suo Statuto. In pratica, con questa nuova forma giuridica, le imprese che vogliono definirsi tali, devono obbligatoriamente inserire nel proprio statuto l’oggetto sociale/ambientale che intendono perseguire. La “ragione d’essere dell’impresa” deve quindi essere messa nero su bianco e blindata in termini di legge.

Una dichiarazione scritta che prevede un impegno a lungo termine. Questo perché, quando l’obiettivo sociale è inserito nello Statuto, obbliga anche tutti i futuri azionisti e manager, a doverlo rispettare. E questo vale sia come impatto sulla società, sull’ambiente e, di conseguenza, sugli obiettivi economici perseguiti. Lo società benefit mantengono comunque l’obbligo, assunto anche dalle normali B Corp, di dover misurare e riportare le proprie performance in base al protocollo B Impact Assessment.

Società contributive e Impatto positivo

Il mantra delle società benefit è impatto sociale, ambientale e infine profitti. Tre obiettivi che vogliono e devono essere perseguiti nel lungo termine e che trasformano le aziende, in società dall’impatto positivo sulle persone e sul mondo. Si tratta di un modo molto alternativo di fatturare e fare business. Un sistema che non si basa più solo sull’ottenere il più alto profitto possibile, ma che guarda e rispetta anche le persone che ne fanno parte, oltre che l’intero ambiente circostante.

Società benefit

B Corp e società benefit non si escludono a vicenda e non sono nemmeno la stessa identica cosa. In pratica, anche se le B corp hanno dichiarato i propri intenti benefici, questi sono perseguiti e misurabili solo in termini di impatto a distanza di un preciso lasso di tempo. Nelle società benefit invece, l’intento deve essere messo nero su bianco nello Statuto.

L’Italia, da questo punto di vista, è pioniera in Europa. È infatti è il primo paese dell’UE a essersi dotato di una normativa specifica sulla materia. Normativa la cui stesura e ideazione è iniziata addirittura nel 2016 e che solo grazie all’ultima Legge di Bilancio, è finalmente diventata ufficiale e definitiva. Questa legge ha riconosciuto finalmente il modello di società benefit che intendono perseguire e perpetuare i propri scopi nel lungo termine.

Cosa sono le B Corp

Non sono società benefit, ma possono diventarlo. Al momento per essere certificate come B Corp occorre:

  • una valutazione online sul sito della Onlus B Lab attraverso la compilazione di un complesso questionario che serve a stabilire l’impatto aziendale dal punto di vista sociale e ambientale
  • raggiungere un punteggio di almeno 80 punti con il questionario, su una scala che va da 0 a 200 (0=società completamente estrattiva, 200=massima sostenibilità ed etica aziendale)
  • sottoporsi alla verifica da parte di un ente terzo, autonomo e indipendente, che certifica e conferma quanto dichiarato nel questionario.

Non è un questionario facile, né da compilare, né da superare. In Italia hanno provato oltre 70.000 aziende e di queste solamente 2800 hanno ottenuto la certificazione B Corp. Si tratta quindi di un processo lungo e molto difficile, ma che porta comunque notevoli vantaggi, anche in termini economici. Riuscire infatti a farsi riconoscere come B Corp significa anche attrarre nuovi clienti che condividono e sostengono gli stessi valori. Di conseguenza ne beneficiano gli interessi economici.

Conviene quindi essere B Corp, o meglio ancora società benefit, perché oltre ad avere un impatto sociale e ambientale positivo, il nuovo stato giuridico fa aumentare anche il numero di fatture elettroniche emesse ogni anno!

Rischio di credito: che cos’è e perché è importante conoscerlo

Si parla di rischio di credito nel momento in cui ci si riferisce a quei casi, che ad oggi non sono poi così rari in cui un debitore si rende insolvente e non vada a saldare i debito che ha contratto con un certo creditore. Questo per la controparte porta una perdita di denaro indipendentemente dalla volontà del debito che può essersi comportato così per la volontà di non pagare e poi impossibilità e difficoltà sopraggiunte.  Il valore del rischio di credito non è semplice da analizzare, anche se la sua valutazione si rivela un’operazione molto più importante di quella che si pensa.

Il rischio di credito è definibile come la possibilità che al verificarsi di un cambiamento inatteso ci sia anche una modifica nel valore del credito stesso. Proprio per questa sua definizione si rivela indispensabile valutarlo prima di qualunque operazione di tipo finanziario.

Aziende a rischio e assicurare il credito

Ogni azienda viene valutata in base al suo rating, di cosa si tratta? Della possibilità di insolvenza della stessa azienda. Nel momento della fatturazione elettronica di una prestazione di servizi o la cessione di bene di cui se ne consente il pagamento in maniera dilazionata, si va incontro alla possibilità che il cliente sia incapiente e che quindi alla fine non paghi nei tempi stabiliti.

Lo stesso non vale nel caso dello scontrino elettronico che invece prevede un pagamento immediato della prestazione o del bene acquistato. Nei casi in cui il pagamento poi alla fine non avviene allora si verifica uno stop del flusso di cassa e un ridimensionamento inevitabile dei profitti aziendali. Si tratta comunque di un rischio che è possibile correre nel caso in cui si punti a fidelizzare il cliente, portandolo a spendere più di ciò che al momento ha a propria disposizione. Ma si tratta di un’operazione che andrebbe fatta solo a seguito di attenta valutazione del cliente stesso.

In genere è meglio evitare di concedere fiducia a tutte quelle aziende che hanno un rating basso, anche se a volte capita anche con quelle nate relativamente da poco.

Ma per far crescere queste azienda da qualche parte si deve pur iniziare. Ecco quindi che si rende conveniente ricorrere a polizze di assicurazione del credito che vanno a coprire tutti quei crediti che hanno scadenza nell’arco dei 12 mesi.

Rischio di credito

Rischio di credito: 3 diverse tipologie

 

Nel mondo della digital transformation delle aziende è possibile affermare che controllarne la capienza e la capacità di saldare i propri debiti è estremamente semplice. Le problematiche nell’economia però, sono sempre dietro l’angolo.

Il rischio di credito si suddivide in 3 tipologie in base a diverse eventualità che possono portare il debitore a non pagare il proprio debito:

  • di inadempimento – il cliente non paga la fattura alla scadenza, si presenta ogni volta in cui il pagamento è previsto in un momento successivo a quello dello scambio.
  • di concentrazione: vi è una concessione di credito a un’azienda importante o a più clienti che insieme compongono una parte importante degli interi incassi di un’azienda;
  • rischio Paese: riguarda l’eventualità che si facciano affari con paesi esteri e quello di riferimento nel momento del saldo ha tassi di cambio pochi vantaggiosi.

Qualunque sia il rischio a cui ci si espone ciò che ne risentirà sarà il flusso di cassa che subirà una netta diminuzione.

Come si riduce il rischio in tempo di digital transformation

Come già detto non molte righe fa, non è proprio semplice determinare in maniera corretta e precisa il rischio di credito. Soprattutto in un momento storico come questo in cui la digital transformation sembra più semplice per via dell’immediatezza con cui si possono avere i dati di ogni singola azienda. Quindi l’unico modo per valutare il rischio di credito è quello di esaminare tutti i dati dell’azienda. Una verifica appurabile tramite la Camera di Commercio, consultare i bilanci annuali e le informazioni commerciali.

Insomma un percorso che porta a determinare quanto l’azienda cliente sia affidabile e quanto sia opportuno affidarsi. Si rivela inoltre utile sapere quale impatto si avrà sul flusso di cassa nel caso in cui ci sia insolvenza. Questi sembrano gli unici modi validi per ridurre al minimo il rischio che è connaturato con la natura economica degli scambi.

 

Fare impresa: cosa significa aprire partita IVA nel 2021

Fare impresa nel 2021 vuol dire avere sicuramente grande coraggio visto il periodo delicato che sta attraversando l’economia, ma vuol dire anche gettarsi in un mercato che sta subendo una grande trasformazione a livello digitale. Fatturazione elettronica e scontrino elettronico sono solo 2 dei pilastri di un’impresa completamente nuova che sta cercando di trovare la sua dimensione. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i passi per fare impresa nel 2021 e soprattutto quanto costa farlo.

Fare impresa: quando si apre una partita IVA

Fare impresa non vuol dire altro se non fare il grande passo ed entrare nel mondo della partita IVA, la cui apertura è indispensabile per tutti coloro che superano i 5.000 euro annui di reddito svolgendo un’attività da libero professionista o da imprenditore. Quando si parla di Partita IVA ci si riferisce a un codice numerico di 11 cifre che rilascia l’Agenzia delle Entrate e che identifica una certa impresa sul mercato o appunto un libero professionista. Niente di complicato vero? Se non fosse per tutta una serie di obblighi a cui si deve far fronte dal momento in cui si apre partita IVA.

Come si apre Partita IVA

 

La prima cosa che ti occorre per poter ottenere il tuo numero di Partita IVA è un indirizzo di posta elettronica certificata (la classica PEC per intenderci) che verrà utilizzata per ricevere e inviare tutte le comunicazioni ufficiali. Il proprio numero di partita IVA verrà poi richiesto all’Agenzia delle Entrate o affidandosi a un professionista in grado di svolgere tutte le pratiche al nostro posto oppure in completa autonomia compilando un apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere inserito il codice ATECO della propria attività.

Un percorso piuttosto semplice questo, riservato però ai liberi professionisti. Per gli imprenditori invece si procederà all’iscrizione tramite la Camera di Commercio, la comunicazione di inizio attività al Comune in cui quest’ultima ha sede legale (SCIA) e contestualmente avverrà anche l’iscrizione alla gestione INPS per Commercianti e artigiani. Se tutto ciò in precedenza avveniva con la consegna manuale di alcuni moduli, a oggi il tutto avviene per via telematica, accedendo al sito della Camera di Commercio e del Comune, nella sezione Impresa in un giorno.

Se tale procedimento viene portato a termine in maniera autonoma, l’apertura della partita IVA non prevede alcun costo, se ci si affida a un professionista, allora se ne pagherà la parcella.

Fare impresa: a cosa serve la partita IVA

Quindi per poter dire che si sta facendo impresa occorre aprire la partita IVA, ma a cosa serve questo codice numerico? La partita IVA permette:

  • di verificare che il soggetto abbia i requisiti richiesti per l’esercizio della professione. Questo succede soprattutto in tutte quelle professioni in cui è richiesto l’iscrizione all’Albo;
  • permette di assolvere l’obbligo di iscrizione alla posizione previdenziale INPS per il pagamento dei contributi dovuti e all’INAIL per eventuali infortuni sul lavoro;
  • determina la forma giuridica dell’attività e il relativo regime fiscale.

Per dirla in poche parole la partita IVA è quell’elemento che permette all’azienda o al libero professionista di effettuare compravendite di beni e servizi ed emissione di fattura o scontrino fiscale.

Fare impresa

Regime forfettario vs regime ordinario

Come anticipato poco fa l’apertura della Partita IVA permette di determinare anche il tipe di regime a cui si aderisce. In genere la scelta avviene tra il regime forfettario e quello ordinario. A livello generico è possibile affermare che al di sotto dei 85.000 euro annui di ricavo è possibile aderire al regime forfettario a meno che non ci siano anche altri requisiti minimi non soddisfatti.

Al di sopra dei 85.000 euro di ricavi occorre procedere ad adesione al regime ordinario. Questo prevede l’aliquota fissa al 22% sul reddito imponibile. L’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta fino a un minimo del 4% applicato alle attività che producono beni di prima necessità.

Con il regime forfettario invece si gode di non poche agevolazioni. Tra queste l’aliquota unica del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfettaria. Il calcolo è stabilito anche in base al proprio codice ATECO. Inoltre per tutti coloro che avviano una nuova attività per i primi 5 anni, l’imposta dovuta si riduce al 5%. Successivamente passa al 15%.