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Detrazione fiscale e deduzione: cosa sono e come funzionano

Se ne sente sempre un gran parlare, ma alla fine pochi sanno cosa sono, come funzionano e soprattutto qual è la differenza tra detrazione fiscale e deduzione. Vediamo di fare chiarezza, cercando di spiegarlo in modo semplice e conciso.

Detrazione fiscale: cos’è e differenze con deduzione

La detrazione fiscale è un importo che il contribuente ha il diritto di sottrarre all’imposta lorda, per ricavarne l’imposta dovuta. L’imposta lorda corrisponde al totale delle tasse sui redditi da corrispondere allo Stato.

La deduzione invece agisce in termini di diminuzione della base imponibile. In altre parole si calcola sull’ammontare complessivo dei redditi tassabili. Facciamo un esempio. I redditi dell’anno, vale a dire la base imponibile, sono pari a 100. Un’ipotetica deduzione del 30, porterebbe i redditi tassabili a scendere a 70. Se lo scaglione di reddito è tassabile al 25%, a seguito della deduzione, si avrebbe un’ipotetica tassa del 17,5 (cioè 70×25%). Sempre meglio che a regime pieno che vedrebbe il calcolo salire a 100X25%= 25.

Le deduzioni più comuni che si possano trovare sono quelle relative ai carichi familiari, alle addizioni applicate dagli enti locali, o quelle concesse a certe categorie.

Detrazioni fiscali: come vengono calcolate

Le detrazioni fiscali mirano a ridurre direttamente l’imposta lorda (anche quella calcolata a seguito di eventuali deduzioni). Riprendendo l’esempio di prima, per spiegare meglio il funzionamento delle detrazioni, eseguendo tutti i conteggi, l’imposta da pagare sarebbe quindi pari a 15 e la detrazione massima concessa è 5. Di conseguenza l’importo massimo da pagare, sempre nell’esempio precedente, è 10.
Quindi per ricapitolare e semplificare. Le detrazioni fiscali agiscono direttamente sull’imposta lorda, mentre le deduzioni fanno diminuire l’imponibile tassabile. L’una non esclude l’altra.

Detrazioni fiscali e dichiarazione dei redditi

Le detrazioni fiscali si ritrovano in dichiarazione dei redditi. Qui devono essere documentate e calcolate. Si riferiscono sempre a un preciso anno fiscale, chiamato “periodo d’imposta”. Le normative che regolano l’anno fiscale, sono soggette a continue variazioni e aggiornamenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, va fatta poi un’altra grande suddivisione tra:

  1. lavoratori autonomi
  2. lavoratori dipendenti, o assimilati.

Le detrazioni sui redditi da lavoratore dipendente o assimilato, sono fatte direttamente dal datore di lavoro. Quelle che invece riguardano detrazioni per efficienza energetica e il risparmio energetico, è lo stesso contribuente (o un suo consulente) a dichiararle e giustificarle nella propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, imprese, aziende e liberi professionisti (per intendersi quindi, tutti i soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche) dotati di partita IVA devono presentare il Modello Unico persone fisiche (vera e propria dichiarazione dei redditi non semplificata). Nel Modello Unico devono quindi essere indicate tutte le eventuali detrazioni fiscali. Il Modello può essere presentato dal libero professionista stesso, da un suo consulente, oppure può essere preparato e inoltrato dai CAF, oltre che dai professionisti abilitati.

Dichiarazione dei redditi: cos’è e come funziona

La dichiarazione dei redditi è il modello con il quale i cittadini residenti in Italia, dichiarano i propri redditi percepiti durante l’anno fiscale e calcolano l’imposta dovuta. La dichiarazione dei comprendere tutti i redditi: da lavoro e pensione, derivanti da terreni e fabbricati, quelli di capitale (investimenti tassati), derivanti da lavoro autonomo e di impresa (per i titolari di partita IVA), e tutti quelli diversi e non classificati.

La dichiarazione dei redditi può essere presentata da persona fisica, o da persona giuridica. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione dei redditi è presentata attraverso il Modello Unico, che indicavamo nel precedente paragrafo.

Detrazione fiscale

Esistono vari tipologie di Modello Unico, in base alla posizione fiscale e all’attività svolta.

Modello Unico SP, valido per:

Modello Unico SC, valido per:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • società europee
  • enti commerciali (pubblici e privati)
  • trust che operano come attività commerciale
  • società di gestione del risparmio
  • banche e assicurazioni

Modello Unico ENC, utilizzato per la dichiarazione da:

  • enti non commerciali (residenti e non nel territorio italiano)
  • ONLUS
  • società semplici e altre non reside

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Fatturazione elettronica: i risultati ottenuti ad oggi

L’introduzione della fatturazione elettronica ha permesso allo stato di incassare oltre 2 miliardi in più di gettito IVA da quando è entrata in vigore a oggi. Inoltre si è rivelata essere un metodo efficace contro l’evasione fiscale.

Nonostante il lockdown e la crisi economica derivante dalla pandemia globale, la crescita della fatturazione elettronica non si è fermata. Obbligatoria da oltre un anno, ha visto inizialmente un periodo di assestamento per le grandi e piccole aziende, per marciare adesso a pieno regime.

Fatturazione elettronica: Commissione Finanza della Camera

Dei molteplici benefici derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica ne ha ampiamente parlato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Benefici e vantaggi che ammontano, a oggi, a 3,5 miliardi di euro. A completare il quadro dei guadagni anche il gettito IVA, aumentato di oltre 2 miliardi di euro. Una stima redatta di recente invece vuole l’aumento delle imposte dirette a circa 580 milioni di euro.

Raggiunti quindi gli obiettivi che la fatturazione elettronica si era prospettata: lotta all’evasione fiscale e un maggior gettito fiscale.

Il discorso del direttore di AdE

Ruffini, nell’audizione alla Camera tenuta il giugno scorso, ha evidenziato:

“… “in una prospettiva di lungo termine, lo scopo è di favorire la nascita di una cultura digitale che pervada non solo il settore produttivo, ma l’intera società italiana. In quest’ottica, la fatturazione elettronica è, a oggi, una realtà ormai collaudata e apprezzata dagli operatori, è un processo che ha dimostrato la sua efficacia soprattutto durante l’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, in cui la dematerializzazione dei documenti ha assunto un ruolo cruciale”.

Nel discorso ha tenuto a precisare ed elencare tutti i vantaggi derivanti dall’adozione della fatturazione elettronica:

  1. semplificazione fiscale
  2. riduzione del numero degli adempimenti
  3. modernizzazione del settore produttivo italiano
  4. riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Fatturazione elettronica

Inoltre è stato fatto riferimento a tutti gli strumenti che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti, tra i quali:

  • procedure web
  • app per tablet e smartphone
  • software stand alone
  • servizi per la conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica che fiscale)
  • servizio per la generazione di un QR Code, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone
  • registrazione dell’indirizzo telematico dove l’operatore intende ricevere dal Sistema di Interscambio (SdI), di default, tutte le sue fatture passive
  • un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.

Fatturazione elettronica: un unico obiettivo

Guardando al di fuori dei confini nazionali, il direttore Ruffini ha ricordato lo scopo primario di realizzare un mercato digitale unico. La fatturazione elettronica è uno degli obiettivi comuni di semplificazione che l’Europa si è posta di raggiungere. L’Europa ha voluto introdurre ampi processi di digital transformation, nei processi di aziende pubbliche e private, per raggiungere risultati comuni a tutti i suoi membri.

Il segreto del successo della fatturazione elettronica

Il successo della fatturazione elettronica è dovuto, per la maggiore, alla semplicità di piattaforme nate per l’emissione, l’invio e la conservazione dei documenti fiscali. Piattaforme come FatturaPRO.click, facili e intuitive, che hanno permesso a chiunque, sin da l’inizio della digitalizzazione, di sapere tener testa a tutte le novità introdotte da AdE.

Fatturazione elettronica: tutti i numeri del 2020

Il trend della fattura elettronica è in costante crescita, anche durante questo difficile 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno infatti (compreso quindi il periodo del lockdown) sono state inviate oltre 770 milioni di fatture da circa 3,3 milioni di operatori. Numeri da record, vista la situazione precaria e di crisi generale. Numeri che hanno comunque voluto sottolineare una crescita anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

All’inizio di questa nuova iniziativa molti si sono fatti trovare impreparati e hanno dovuto recuperare strada facendo. Altri invece sono arrivati più che pronti all’appuntamento del 1° Gennaio 2019, quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica. Nonostante l’andamento dell’adattamento un po’ frastagliato, oggi sono tutti (o quasi) ormai allineati con le nuove richieste.

Le piattaforma di gestione ed emissione delle fatture elettroniche sono in costante aggiornamento e sviluppo e consento a tutti gli operatori di rimanere al passo con i tempi.

Codice destinatario univoco: tutto quello che c’è da sapere

Il codice destinatario univoco è un codice a sei caratteri alfanumerici che hanno lo scopo di identificare gli uffici della pubblica amministrazione a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche. Si tratta di uno strumento indispensabile, necessario al recapito corretto delle e-fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Codice destinatario univoco: uno strumento indispensabile

Con l’entrata in vigore e il diffondersi della fatturazione elettronica, tutti, prima o poi, hanno sentito parlare del codice destinatario univoco. Il suo utilizzo non è necessario al fine della redazione in senso stretto della fatturazione elettronica, quanto invece al suo invio al SdI.

Abbreviato in CUU, o chiamato anche codice IPA, vuole indicare il codice che identifica un ufficio pubblico destinatario della fattura elettronica. In altre parole è il lascia passare per il Sistema di Interscambio, che gli consente di recapitare correttamente il documento fiscale. A ogni ufficio pubblico sono associati diversi codici univoci, che individuano diversi uffici della stessa amministrazione pubblica.

Tutti i codici univoci delle PA (Pubblica amministrazione) sono elencati sul portale IPA – indice pubblica amministrazione. Qui sono contenute tutte le informazioni relative agli enti pubblici, come il domicilio digitale, la PEC e i codici CUU.

Differenze tra codice destinatario e codice univoco

Non sono la stessa cosa. La funzione è molto simile, ma rappresentano due diversi soggetti.
Il codice destinatario è quello utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C (cioè business to consumer – soggetti privati). Il codice destinatario è composto da sette caratteri. Quello univoco invece è usato solamente per le fatture elettroniche verso le PA ed è composto da sie caratteri.
Il codice univoco è quindi da indicare nelle fatture elettroniche rivolte alle PA.

Codice destinatario univoco

Codice univoco d’ufficio: IPA

IPA è un’altra terminologia per indicare il codice univoco d’ufficio. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un sistema di ricerca a questo link, suddiviso per:

  1. Alfabeto
  2. categoria
  3. area geografica
  4. codice fiscale
  5. servizio
  6. codice univoco ufficio
  7. domicilio digitale
  8. social network
  9. lingue monitorate
  10. pec

A seconda del dato a disposizione è possibile ricercare e individuare l’ufficio della PA territorialmente competente.

Codice destinatario: cosa c’è da sapere di importante

Il codice destinatario è un codice alfanumerico a 7 caratteri rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Rappresenta come una sorta di indirizzo telematico, attraverso il quale il Sistema di Interscambio capisce a chi devono essere indirizzate le fatture elettroniche emesse.

Non è un codice obbligatorio. Non rappresenta altresì l’unico modo per ricevere e/o inviare fatture elettroniche. Al suo posto può essere utilizzata la PEC.

Il codice può essere richiesto direttamente ad Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile utilizzare un codice destinatario di un intermediario che in questo caso riceverà le fatture del delegante.

Dove e come inserire il codice destinatario

Per inviare una fattura elettronica a un altro soggetto, uno dei dati necessari (ma non indispensabili, perché sostituibile con la PEC) è il codice destinatario.
Per utilizzarlo correttamente si possono verificare tre diversi casi:

  1. Se si è in possesso di un codice destinatario, comunicato dal ricevente, basta inserirlo direttamente, così come è stato comunicato, nel sistema utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche (come ad esempio FatturaPRO.click);
  2. Se si è in possesso solo della PEC del destinatario, nel campo codice destinatario basterà allora inserire una stringa di sette zeri: “0000000” e nel campo PEC destinatario, la relativa PEC;
  3. Non avendo invece a disposizione né PEC né codice destinatario è necessario allora inserire una stringa di sette zeri. Al destinatario però dovrà essere ricordato che il documento lo potrà recuperare nella sua area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (questo perché il Sistema di Interscambio, non avendo a disposizione un indirizzo valido, parcheggerà il documento, in attesa del recupero).

Autofattura art 17: che cos’è e quando deve essere emessa

Negli articoli precedenti abbiamo analizzato ed imparato a conoscere diversi tipologie di documenti fiscali: il modulo DDT, la parcella elettronica, Fattura proforma, la fattura semplice-differita-accompagnatoria e di acconto. Oggi vogliamo affrontare un altro grande tema del campo commerciale che riguarda l’autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72, relativo alle operazioni effettuate da soggetti extra EU.

Autofattura art 17 comma 2 del DPR n. 633/72

L’autofattura è una particolare tipologia di fatturazione elettronica. In questo specifico caso l’obbligo di applicare l’IVA e di mettere fattura sono a carico del cessionario/committente (e non del soggetto prestatore).
Un’eccezione alla normale fattura elettronica. L’obbligo di emettere autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 è posto a carico dei soggetti extra UE che effettuano operazioni in Italia. Inoltre l’autofattura deve obbligatoriamente essere emessa per tutte le operazioni per le quali non sia stata emessa regolare fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato.
L’autofattura è redatta in un unico esemplare.

Quali dati deve contenere l’autofattura

Per essere considerata valida, l’autofattura deve contenere alcuni dati essenziali:

  • IVA – se si tratta di un’operazione imponibile
  • Titolo di non imponibilità o di esenzione – nel caso di operazioni non imponibili o esenti imposta.

Inoltre l’autofattura deve contenere la seguente dicitura:

“autofatturazione” di cui all’articolo 21, comma 6-ter del DPR n 633/72”

Quando deve essere emessa un’autofattura art 17 comma 2del DPR 633/72

Autofattura e fattura elettronica sono la stessa cosa dal punto di vista pratico. L’unica differenza è che nella prima destinatario e mittente sono la stessa persona, fisica o giuridica.
L’autofattura è obbligatoria solo in alcuni casi:

  1. Omaggi
  2. Autoconsumo
  3. Acquisto da non residenti
  4. Autofattura-Denuncia
  5. Altri casi

Autofattura art 17

 

Autofattura per omaggi

Beni e servizi possono essere ceduti a titolo di “omaggio” o cessione gratuita, senza obbligo di emissione fattura, per importi inferiori a € 25,82. Nel caso l’importo sia superiore, vi sono tre casi:

  • Emissione fattura nel caso in cui si voglia esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del soggetto a cui è stato fatto l’omaggio;
  • Registrare l’omaggio nel registro degli omaggi;
  • emettere autofattura nel caso si decida di non esercitare la rivalsa dell’IVA.

Autofattura per autoconsumo

È il caso in cui beni e servizi di un’azienda vanno a far parte del consumo personale o familiare del titolare. Stesso discorso per tutti quei beni/servizi che tornano a uso personale dell’imprenditore a seguito svuotamento dell’impresa o per cessazione attività.
Visto che tutte queste operazioni sono soggette a imposizione IVA, deve emessa autofattura per gli importi dei beni utilizzati al di fuori delle finalità d’impresa.

Autofattura per acquisti da non residenti

L’autofattura deve essere emessa per beni e servizi acquistati da un fornitore che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante (eccezione per quando l’IVA risulta già in bolletta doganale). L’esempio principale è quello del Reverse Charge, da applicare per acquisti intracomunitari.

Autofattura-Denuncia

Si tratta di un caso molto molto speciale. Si applica a distanza di quattro mesi da quando è stata eseguita un’IVA e non si dovesse ancora aver ricevuto regolare fattura. In questo caso è necessario emettere autofattura in duplice copia.
Il documento dovrà riportare tutti i dati che avrebbero dovuto essere presenti nella fattura non ricevuta. Inoltre l’autofattura art 17 comma 2 del DPR 633/72 prevede che questa debba essere inviata entro 30 giorni (5 mesi dall’operazione), all’ufficio IVA di competenza.

Stessa procedura nel caso di ricezione di fattura irregolare. In quest’ultimo esempio però l’autofattura deve essere presentata all’ufficio IVA competente entro massimo 15 giorni dalla data della registrazione.

Altri casi in cui occorre emettere Autofattura

Vi sono poi tutta un altra serie di casi in cui è necessario l’emissione dell’autofattura, casi sporadici, ma tenere sempre e comunque in considerazione. É questo il caso di:

  • acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero
  • di rottami, carta da macero, ecc…
  • acquisti di oro o argento industriale

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Adempimenti fiscali: nuovo calendario 2020 proroghe e sospensioni

A causa della pandemia molti adempimenti fiscali sono stati sospesi e/o rimandati a nuova data. Nuovi prospettive e scadenze quindi per fattura elettronica, scontrino elettronico, esterometro e lotteria degli scontrini. Gli adempimenti digitali da parte del fisco, hanno subito una battuta d’arresto a causa del blocco causato dall’epidemia di Coronovirus. In particolar modo l’effetto è stato accusato soprattutto per quanto riguarda la fatturazione elettronica, gli scontrini elettronici e la lotteria degli scontrini.

Adempimenti fiscali e fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate(AdE) ha posticipato al primo gennaio 2021, con una specifica direttiva, l’avvio sperimentale del nuovo tracciato XML. Inoltre ha comunicato anche la nuova tempistica per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture attive e passive, sposate al primo ottobre 2021.
Il Decreto Rilancio inoltre ha rinviato sempre al 2021 la procedura automatizzata di controllo ed eventuale integrazione del bollo dovuto sulle fatture elettroniche, che passano dal Sistema di Interscambio (SdI).

Adempimenti fiscali e scontrino elettronico

Per quanto riguarda invece i corrispettivi telematici, il periodo di moratoria è stato esteso fino al 31 dicembre 2020, senza applicazione di eventuali sanzioni (prima la data era stata fissata per il 30 giugno 2020).

Infine, la lotteria degli scontrini è stata anch’essa posticipata al primo gennaio 2020.

Registri IVA e Vendite

Tutte queste misure hanno decretato di conseguenza lo slittamento dell’elaborazione delle bozze precompilate dei documenti IVA. Questo in particolare per quanto riguarda i registri IVA e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata IVA. Di quest’ultima il rilascio è stato addirittura posticipato al 2022.

A causa dell’epidemia da Covid-19 infatti Agenzia delle entrate si trova nell’impossibilità di avere a disposizione tutta una serie di dati e informazioni per produrre in tempo le bozze dei documenti IVA di interesse. A tal proposito ha disposto l’articolo n°142 del decreto legge rilancio n°34 del 19 Maggio 2020.

Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali: sospensione dei tributi

Molto adempimenti tributari sono stati sospesi. L’esterometro, ad esempio, è uno di questi, nonché l’invio delle informazioni relative agli acquisti effettuati da turisti non residenti in contanti.

L’invio dei corrispettivi, memorizzati nel corso del mese precedente dagli esercenti che ancora non hanno un registratore di cassa, è stato sospeso.

Stessa sorte per corrispettivi telematici relativi al secondo semestre 2019. Date coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2019. Non sono quindi previste sanzioni per la loro mancata comunicazione.

Sempre in tema di corrispettivi telematici, la sospensione degli adempimenti fiscali ha riguardato anche:

  • le verifiche periodiche sui registratori telematici
  • i rinnovi e le proroghe di abilitazioni e autorizzazioni in scadenza
  • le autocertificazioni per la loro conformità nonché

Fatturazione elettronica e sospensioni

Nessuna sospensione ha interessato invece la fatturazione elettronica. AdE ha infatti specificato che la certificazione fiscale delle operazioni IVA mediante emissione di fattura elettronica non rientra tra gli adempimenti sospesi. Questo a causa del fatto che l’emissione della fattura elettronica è rimasta sempre obbligatoria, in quanto documenti fiscale destinato alla controparte commerciale.

Cos’ è il reverse charge e come funziona

Cos’è il reverse charge ? Domanda che ancora oggi molti si trovano a porsi, non sapendo esattamente a cosa si faccia riferimento quando si usa questa terminologia. É presto detto, il reverse charge è un particolare meccanismo che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali relativi all’IVA in capo al cessionario e non al cedente, come normalmente avviene. L’obiettivo della fatturazione reverse charge è quello di evitare frodi IVA. L’inganno è così strutturato: un ipotetico soggetto “A” emette fattura a “B”. Incassa l’IVA, ma non la riversa all’erario. B, ignaro di tutto (oppure no!) chiede il rimborso e l’ottiene.

Cos’è il reverse charge: la posizione dell’erario

Prendendo in considerazione l’esempio precedente, l’Erario non fidandosi del soggetto A, indica nel soggetto B il debitore dell’imposta dovuta. Questo viene fatto quando lo stato considera più affidabile il secondo soggetto rispetto al primo, di solito perché si tratta di una società che vive di vita propria ed ha un mercato reale. La legge quindi impone che, per determinate operazioni, debba essere applicato il meccanismo di Reverse Charge (art. 17 DPR 633/72) con il quale gli obblighi d’imposta vengono spostati in capo al soggetto B.

Quando è applicato il reverse charge

Il meccanismo del reverse charge è stato piano piano esteso a diverse operazioni che prima non lo prevedevano. La prima applicazione è quella relativa alle merci scambiate tra aziende di stati membri dell’Unione Europea, dal 1995. Successivamente hanno aggiunto:

  • cessioni di immobili del terziario
  • cessioni di telefoni cellulari e microprocessori tra operatori del settore all’interno del territorio nazionale
  • prestazioni di servizi generiche da parte di fornitori UE ad imprese italiane ed analogamente da parte di imprese italiane a clienti UE

La fatturazione elettronica e il Reverse Charge

Una fattura elettronica gestita con le regole del reverse charge deve essere registrata seguendo un preciso schema:

  • La fatturazione elettronica è integrata con l’esposizione dell’IVA
  • Il documenti fiscale è registrato nel registro acquisti
  • L’autofattura si registra ex art. 17 c. 6 DPR 633/72 nel registro vendite per rendere l’operazione neutra ai fini IVA (solo ai fini IVA e non ai fini del reddito). Ed è proprio con questa operazione che gli obblighi IVA sono stati invertiti e spostati in capo al secondo soggetto.

Nel gestionale, anche in quello di FatturaPRO.click, va creato un apposito codice IVA analogo a quello utilizzato per registrare gli acquisti intracomunitari e un conto transitorio dove far transitare le registrazioni.

Cos’ è il reverse charge

Settore immobiliare e reverse charge

Dal primo ottobre 2017 le cessioni di immobili per il settore terziario sono soggette al regime dei fatturazione Reverse Charge. In questa categoria rientrano quindi le seguenti operazioni:

  • vendite di immobili del terziario;
  • vendite per le quali il cedente ha espressamente indicato nell’atto di compravendita l’opzione per l’imposizione ai fini IVA.

Sono invece escluse operazioni quali:

  • vendite di immobili terziario nuove
  • quelle eseguite a persone fisiche;
  • vendite di immobili terziario a soggetti con detraibilità IVA inferiore al 25%
  • le vendite di aree edificabili e non edificabili
  • quelle relative ad immobili abitativi
  • gli apporti a fondi immobiliari di una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Riepilogo e conclusioni

Abbiamo quindi visto nel dettaglio cos’è il reverse charge e come funziona. Un meccanismo nato con il preciso obiettivo di evitare frodi a scapito dell’Erario. Uno strumento che ha trovato sempre più ampia applicazione nel corso del tempo e che oggi è processato molto più semplicemente grazie all’ausilio di piattaforme per la fatturazione elettronica come FatturaPRO.click.

Modulo DDT: cos’è e come viene compilato

Il modulo DDT, conosciuto come documento di trasporto, oppure come Bolla di trasporto, è un documento che certifica un trasferimento di merce dal cedente venditore al cessionario acquirente. Il DPR 472/96 ha introdotto il modulo DDT in sostituzione alla precedente bolla accompagnatoria.

Modulo DDT: cos’è e come funziona

modulo che certifica il trasferimento di merce dal venditore all’acquirente, il DDT è stato introdotto grazie al DPR 472/96, sostituendo definitivamente la vecchia bolla accompagnatoria.
La consegna avviene presso la sede del cessionario, mentre il trasporto può essere fatto sia dal mittente che dal destinatario, o addirittura assumendo un trasportatore esterno incaricato.

Il DDT deve essere emesso prima della consegna della merce diretta, o dell’affidamento dei beni al trasportatore. In alternativa può anche essere inviato tramite email o fax al destinatario entro il giorno stesso dell’invio della merce.

I dati obbligatori del DDT

Affinché il modulo DDT sia valido deve riportare obbligatoriamente una serie di dati:

  • Dati generali e partita IVA del venditore
  • Riferimento di chi effettua il trasporto (mittente/destinatario/vettore)

Del vettore devono essere indicati i riferimenti identificativi. Se il trasporto è effettuato da diversi vettori, basta indicare le generalità del primo incaricato. Alcune merci particolari invece richiedono dati specifici come ad esempio quelli del trasportatore come persona fisica con il relativo numero di patente (è questo il caso del trasporto di carburanti, liquidi speciali altamente infiammabili e altro).

  • Il DDT deve anche riportare il numero dei colli ed il loro peso
  • la data in cui le merci lasciano la sede del cedente

In alcuni casi vengono indicati anche i prezzi, prassi utile al cessionario che potrà così velocemente emettere successiva fattura elettronica.

Modulo DDT: certificazione di garanzia

L’emissione del DDT ha anche lo scopo di garantire, sia al cedente che al cessionario, l’avvenuta consegna delle merci e una corretta gestione amministrativa.
L’avvento del modulo DDT ha dato la possibilità alle imprese di continuare a emettere fattura differita, che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Modulo DDT

Trasportare merci non destinate alla vendita

È possibile che si renda necessario trasportare merce non destinata alla vendita. Questo significa movimentare merce che rimane di proprietà del cessionario. É necessario quindi far viaggiare la merce accompagnata da debita documentazione che dimostri che la merce rimarrà di proprietà del cessionario una volta consegnata. Se in questo caso la merce non venisse accompagnata da uno specifico DDT, l’amministrazione potrebbe sulla base dell’art. 53 del decreto IVA, applicare la presunzione di cessione. In questo caso verrebbe ipotizzata la presunzione di cessione e ipotizzare una cessione senza fattura con le relative conseguenze sanzionatorie.
Modulo DDT e causali di trasporto

Esistono svariate causali di trasporto che vengono utilizzate nel modulo DDT. Ne riportiamo un breve elenco che per ovvie ragioni non potrà mai essere del tutto esaustivo:

  • Vendita
  • Conto visione
  • Conto deposito
  • Tentata vendita
  • Conto Vendita
  • Prestito d’uso
  • Conto Lavorazione
  • Omaggio
  • Riparazione
  • Riparazione in garanzia
  • Reso per accredito
  • Reso per sostituzione

Modulo DDT: riepilogo e conclusioni

Ricapitolando il modulo DDT è il documento di trasporto con valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa, che permette, tra le altre cose, di avvalersi ancora dell’emissione della fatturazione differita. Il DDT permette di evitare la “trappola” della presunzione di cui all’art. 53 del DPR 633/72. Il DDT permette quindi la movimentazione di merce destinata o meno alla vendita ed ha valenza di ricevuta ai fini civilistici.

Parcella elettronica: cos’è e come funziona

La parcella elettronica altro non è che una fattura elettronica emessa da un libero professionista appartenente a una determinata categoria. In altre parole si tratta di un documento fiscale emesso dai professionisti iscritti all’albo di categoria, come, ad esempio, avvocati, ingegneri, ecc…

Parcella elettronica: i soggetti che le emettono

Come abbiamo detto sono tenuti all’emissione della parcella elettronica tutti i professionisti regolarmente iscritti a un regolare albo di categoria. Si tratta quindi di avvocati, notai, architetti, geometri, ingegneri, ecc… Ma devono emettere regolare parcella elettronica anche i professionisti che svolgono un’attività professionale, senza obbligo di iscrizione a un dato alo professionale. È questo il caso di informatici, consulenti marketing, grafici pubblicitari e agenti di commercio.

La corretta terminologia

Volendo essere precisi il termine specifico di “Parcella elettronica” è da utilizzare quando si tratta di un documento fiscale emesso da un professionista iscritto all’Albo, che applica le tariffe previste e ne segue le direttive. Nel caso invece dei professionisti che non sono iscritti a uno specifico Albo, sarebbe più giusto parlare di “Fattura semplice professionisti”. Mentre per quanto riguarda i documenti fiscali emessi dagli Agenti di Commercio, allora meglio chiamarla “Fattura Provvigioni”. Queste parcelle elettroniche più o meno si somigliano tutte, hanno qualche piccola differenza che le contraddistingue, ma in linea generale, è più o meno la stessa cosa.

Il professionista, iscritto o meno all’Albo, ha l’obbligo di emettere la fattura al momento dell’effettivo pagamento e non al termine della prestazione professionale. Di conseguenza è prassi che venga rilasciata al termine della prestazione una fattura pro forma.

Parcella elettronica: le caratteristiche

Come ogni altra fattura elettronica deve obbligatoriamente riportare i dati del professionista e quelli del cliente. Inoltre la parcella deve contenere:

  • accurata descrizione della prestazione servita
  • applicazione della ritenuta d’acconto sull’imponibile
  • calcolo del contributo previdenziale, per la cassa di previdenza (diverso a seconda della categoria professionale)
  • contributo INPS qualora non vi fosse una cassa previdenziale (o ENASARCO per gli agenti di commercio)
  • IVA applicata o l’eventuale causale di esenzione

Parcella elettronica

Enasarco: minimale e massimali

Qualche parola sull’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Si tratta di una fondazione italiana con sede a Roma. Istituito nel lontano 1938, come ente previdenziale, è stato privatizzato per effetto del D. Lgs. 509/1994. L’Enasarco è una pubblica amministrazione che svolge un servizio pubblico di tipo previdenziale e fornisce stato assistenziale agli agenti di commercio (come previsto anche dall’art. 38 della Costituzione).

Il contributo Enasarco che gli agenti di commercio devono indicare sulla parcella elettronica, prevede dei minimi e dei massimi. Gli agenti di commercio possono essere Monomandatari, o Plurimandatari. A secondo della tipologia alla quale appartengono i minimi e i massimi di contribuzione ai quali ditte mandanti e agenti sono tenuti ad adeguarsi.

Sul sito dell’Enasarco questi valori sono costantemente aggiornati. Le pagine Contributo Minimo (minimale) e Contributo Massimo (massimale) consentono di visualizzare le tabelle con i minimi e massimi e di trovare documentazione aggiornata su come effettuare i calcoli.

Parcella elettronica: riepilogo e conclusioni

La parcella elettronica è dunque il documento fiscale che certifica i compensi ricevuti da un libero professionista. Questa particolare tipologia di fattura elettronica, oltre a indicare gli importi per i servizi e le prestazioni rese, riporta anche le rivalse per le varie casse previdenziali, i recuperi di spese sostenute (come bolli o vidimazioni) ed evidenzia la ritenuta d’acconto che le aziende clienti devono versare come sostituto di imposta.
É importare prestare molta attenzione al calcolo dell’IVA e della ritenuta d’acconto, perché a seconda della tipologia del professionista variano.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.