Fatturazione elettronica e tempi di accertamento del fisco

L’avvento della fatturazione elettronica, ha portato non poche novità i ambito fiscale. Piccoli, ma significativi passi, verso processi funzionali più veloci e pratici, hanno iniziato a interessare anche le revisioni da parte del Fisco. Per effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni aziendali, il Fisco ha da sempre avuto a disposizione un determinato lasso di tempo (piuttosto ampio, vogliamo aggiungere). Con l’introduzione della fatturazione elettronica, questa tempistica si è stata ridotto, non tantissimo, ma almeno ha iniziato ad accorciarsi.

Tempi di accertamento del fisco – Accertamenti fiscali prima della fatturazione elettronica

Il Fisco ha sempre avuto a disposizione un considerevole lasso di tempo per effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni dei redditi, sui bilanci aziendali, su quelli dei liberi professionisti e dei privati cittadini. Un lasso di tempo, a detta nostra, particolarmente lungo, che lascia con il fiato sospeso per molti anni, tantissimi contribuenti. Il Fisco, fino a qualche tempo fa, poteva fare accertamenti sempre entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Successivamente gli anni sono diventati ben cinque. Facciamo un esempio. Le dichiarazioni presentate per l’anno 2019, inviata quindi nel 2020, potrà essere sottoposta a controllo da parte del Fisco, per i prossimi cinque anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2025. Quindi, a conti fatti, dovranno passare ben sei anni prima che il contribuente possa tirare un sospiro di sollievo e dormire sogni tranquilli per quei documenti.

Termini ordinari di accertamento fiscale con la fatturazione elettronica

Un piccolo spiraglio di luce, filtra nelle lungaggini del Fisco. Si accorciano un po’ le tempistiche riservate ai controlli, per tutti quei soggetti che fanno ricorso alla fatturazione elettronica. Infatti per tutti quegli utenti che ricorrono alla fatturazione elettronica i tempi di attesa sono stati ridotti dai cinque anni standard, fino a tre anni.
Per capire meglio, riprendiamo l’esempio di prima, che prevedeva una dichiarazione presentata nel 2020, con i redditi del 2019.
In assenza di fatturazione elettronica, il Fisco potrà effettuare controlli fino al 31 dicembre 2025. Mentre, nel caso di utente con fatturazione elettronica, il limite massimo è fissato al 31 dicembre 2023. Solo quattro anni di attesa, contro i sei standard previsti fino a oggi. Non è molto, lo sappiamo, ma è pur sempre qualcosa.

Fatturazione elettronica

Condizioni per ridurre i tempi di accertamento

Ci sono alcune condizioni indispensabili da rispettare però. Per poter usufruire a pieno di questo “sconto” di tempistica di attesa sugli accertamenti fiscali. Primo fra tutti: la tracciabilità! Viene infatti richiesto che il pagamento e l’incasso delle fatture, tramite strumenti tracciabili, come assegni, bonifici, o carte di credito.
Quindi “banditi” i contanti! Tutto questo in ottica di lotta contro l’evasione fiscale promosso con vigore dal Governo con l’ultima legge sul bilancio.
Questo accorgimento riguarda tutte le fatture e i pagamenti di importo superiore ai 500€.

Vale sia per le fatture che i clienti devono saldare, sia per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori che le aziende stesse devono saldare. Queste agevolazioni infatti sono estese anche ai piccoli commercianti al dettaglio. Questi potranno contare su uno “sconto” di ben due anni per gli accertamenti fiscali, se riusciranno a cambiare le proprie abitudini di pagamento e di incasso. Riteniamo possa valere la pena modificare le proprie consuetudini di pagamento e di incasso. In cambio di due anni durante i quali non potranno più avere accertamenti fiscali.

Tracciabilità degli incassi e dei pagamenti

Abbiamo visto che per poter beneficiare dello sconto dei termini di accertamento fiscale, è necessario che tutti gli incassi e i pagamenti sopra la soglia di 500€ vengano effettuati con bonifici, assegni bancari o circolari, carta di credito o di debito, POS, Ricevute Bancarie, ecc…
Questo significa che anche un solo pagamento o incasso sopra questa soglia, non tracciato e quindi effettuato mediante denaro contante, fa decadere il soggetto dal beneficio predetto.
I contribuenti devono comunque essere in grado di dimostrare ad Agenzia delle Entrate, di non aver incassato o pagato alcuna fattura superiore ai 500€ in contanti. L’onere della prova, in questo caso, è sempre a carico del contribuente.

Riportiamo di seguito legge e decreto legislativo che hanno introdotto per la prima volta questa agevolazione sulla tempistica di accertamento fiscale.

Legge 190 del 2014

La legge in questione dispone:

“per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Tracciabilità dei pagamenti: art. 3 del DLgs n. 127 del 2015

L’articolo 3 del DLgs n. 127 del 2015 dispone:
“ Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

Decreto Cura Italia: fatturazione elettronica e Covid-19

Il Decreto Cura è l’atto con quale il Consiglio dei Ministri, ha stanziato fondi a sostegno delle imprese a favore delle famiglie. Con questo decreto viene anche ridisegnato il nuovo calendario fiscale. Le scadenze per gli adempimenti amministrativi delle attività di liberi professionisti e per le partite IVA sono state per lo più posticipate. Purtroppo rimangono esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. Vediamo come e perché.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il comunicato del 13 marzo 2020 comunicava che:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Con il decreto Cura, sono stati poi stabilite ulteriori provvedimenti a sostegno di imprese e famiglia e riscritto un nuovo calendario fiscale per tutti, tranne per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Calendario fiscale

Il nuovo calendario prevede ad esempio che per il saldo IVA del 2019, tutti i soggetti che hanno maturato ricavi nell’anno trascorso superiori ai 2 milioni di euro, non avranno la proroga al 30 giugno prossimo. Potranno invece eseguire entro il 30 giugno, il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione delle somme dello 0,40% (per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza originale). Sarà inoltre possibile posticipare il pagamento di un ulteriore mese, portando la scadenza al 30 luglio, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

Nuove scadenze per le attività più colpite

Tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza Corona virus, troviamo quelle:

  1. turistico-alberghiero
  2. della ristorazione e dei bar
  3. del trasporti passeggeri
  4. termale
  5. della cultura (cinema, teatri)
  6. dell’istruzione
  7. delle sale giochi e centri scommesse
  8. dello sport
  9. parchi divertimento
  10. eventi (fiere e convegni)

 

Per tutte queste categorie il Governo ha stabilito una sospensione del fisco, senza nessun limite di fatturato. Quindi per tutte le attività del comparto produttivo e dei servizi, sono state redatte una serie di discipline agevolanti per questo particolare periodo storico.
Inoltre è stato previsto un fermo anche alle ritenute d’acconto sulle fatture di marzo ed aprile per tutti i professionisti senza dipendenti con ricavi non superiori a 400mila euro.
Infine, per quanto riguarda le società sportive e dilettantistiche, i pagamenti saranno sospesi. La loro nuova scadenza è stata programmata al 30 giugno prossimo.

Esclusione per chi utilizza la fatturazione elettronica

Purtroppo da tutti questi provvedimenti, sono stati esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica viene considerato un documento con validità di rappresentanza dell’accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza rimane fermo l’obbligo in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

fatturazione elettronica

Registratore telematico e sospensione dell’attività per Covid-19

Un ultimo sguardo a tutti quegli esercenti dotati di Registratore Telematico, che hanno dovuto sospendere la propria attività per l’emergenza Covid-19.
Il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2020, riguarda anche gli esercenti in possesso di Registratore Telematico.

I soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Corona virus, non hanno obbligo di effettuare particolari comunicazioni. Inoltre non dovranno procedere a specifiche procedure tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Sono solo due i punti che dovranno verificare:

  1. di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  2. e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Nel Decreto viene espressamente previsto:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Quando l’attività riprenderà, il registratore telematico provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi. In questo caso valorizzerà un importo pari a “zero” per il periodo della sospensione.

I servizi digitali per le imprese

Alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il resto del mondo, vogliamo anche ricordare l’insieme dei servizi digitali messi a disposizione delle imprese.
Una parola sul portale della fatturazione elettronica. Permette alle Camere di oltre centomila imprese, di compilare, inviare e conservare online, 700mila fatture telematiche.

Inoltre le imprese possono, anche in smart working, accedere attraverso il Registro delle Imprese. Da qui hanno accesso a molte informazioni ufficiali su visure, bilanci, protesti; effettuare pagamenti telematici per pagare i servizi di e-gov; ricercare un indirizzo di posta elettronica certificata, trovare servizi e informazioni sui contratti di rete, start up e PMI innovative.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!

Le nuove modalità di funzionamento della lotteria degli scontrini elettronici

Il provvedimento 80217/RU del 5 marzo, dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane dei Monopoli, ha stabilito in via definitiva la regolamentazione della Lotteria degli scontrini elettronici. Tutte le regole e le modalità di funzionamento rese finalmente pubbliche, dopo la bozza di inizio anno 2020.

Lotteria degli scontrini

È stato predisposto un portale dedicato alla lotteria degli scontrini elettronici reso disponibile a partire dal 09 Marzo 2020.
Sul portale l’utente può:

  • Registrarsi coni propri dati, comunicando se vuole anche mail/pec e numero di cellulare per gli sms;
  • Richiedere il codice lotteria: si tratta di un codice alfanumerico, composto da otto caratteri (disponibile sotto forma di codice a barre). Il codice rappresenta a tutti gli effetti il consumatore stesso. Per partecipare alla lotteria, il consumatore deve comunicare o mostrare il codice a barre, al negoziante. Non occorrerà comunicare altri dati personali, nel pieno rispetto della privacy.
  • Consultare l’elenco dei propri scontrini e dei relativi biglietti virtuali ricevuti.

Inoltre si possono verificare le vincite e gestire il proprio account. É possibile infatti anche richiedere la cancellazione e la disattivazione dei codici.

In caso di smarrimento del codice lotteria

In questo caso il consumatore potrà andare a visualizzare il proprio codice direttamente nella sua area privata del portale. In alternativa potrà anche richiederne uno nuovo, accedendo alla sezione: “Partecipa Ora”. Attualmente non ancora disponibile, a breve prevederà una sezione nella quale poter inserire il proprio codice fiscale per ottenere il codice lotteria. Nel caso di ritrovamento del primo codice lotteria, l’utente potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Esercenti e Lotteria degli scontrini elettronici

Dal canto loro tutti gli esercenti potranno, attraverso il portale delle fatture e corrispettivi, andare a visualizzare e controllare i dati dei propri clienti per la partecipazione all’estrazione. L’unico dato che non potrà mai essere visualizzato dagli esercenti, è proprio il codice lotteria. Il codice infatti è univocamente abbinato al codice fiscale dell’utente e serve a mantenerne l’anonimato. Questo impedisce, sia all’esercente, che ad altri soggetti, di risalire all’utente tramite profilazione o analisi delle abitudini di spesa.

I biglietti virtuali

La data inizio lotteria è fissata al primo luglio 2020. Ogni euro speso da inizio luglio in poi, verrà convertito in un biglietto virtuale. Sono previsti arrotondamenti all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali.

Nel 2020 sono previste estrazioni mensili e annuali. Dal 2021 anche estrazioni settimanali. Nel 2020 verranno effettuate solamente sei estrazioni mensili e una estrazione annuale. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Per l’estrazione annuale il premio previsto è pari a 1 milione di euro. A partire dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali. In questo caso verranno estratti 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

Estrazioni “zero contanti”

Si tratta di estrazioni aggiuntive, riservate a chi effettuerà acquisti pagando solamente con bancomat e carte di credito. Il provvedimento è ancora in fase di emanazione, ma confidiamo arrivi presto. I premi previsti per queste estrazioni, saranno ancora più alti, e quindi più allettanti. Sono previsti sia per gli esercenti, che per i consumatori finali.
Per l’estrazione annuale, infatti, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

scontrini elettronici

Verificare la vincita

I vincitori della lotteria degli scontrini elettronici saranno avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC e SMS (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria). É possibile anche accedere con SPID, CNS o Fisconline. In questo caso il vincitore, riceverà immediatamente una notifica che segnala la vittoria, senza necessità di ricontrollare.

I limiti della lotteria

È previsto un numero massimo di scontrini virtuali con i quali poter partecipare. Il limite è 1000 euro e di conseguenza 1000 scontrini. Ogni singolo euro speso in più, sarà sprecato ai fini delle estrazioni. Altro limite ancora presente, ma che speriamo verrà rimosso quanto prima, è quello di non poter ancora partecipare alla lotteria con gli acquisti che permettano detrazioni fiscali. É questo il caso, ad esempio, degli scontrini elettronici emessi per spese mediche. Si tratta, in questo caso, di una questione di tutela della privacy. I dati del consumatore, infatti, ivi compreso il codice fiscale, su questi scontrini/fatture, sono infatti presenti e visibili a tutti. Stando così le cose, verrebbe infatti vanificato il ruolo del “codice lotteria”.

Pagamenti elettronici

Per quanto riguarda le estrazioni riservate alla modalità “zero contanti”, purtroppo Agenzia delle entrate, ha ignorato nel provvedimento moltissimi metodi di pagamento digitale innovati, oggi particolarmente diffusi. Gli unici metodi ai quali il provvedimento, nonché il comunicato stampa del 06 marzo, fanno riferimento, sono genericamente:“ pagamenti elettronici con bancomat e carte di credito”.
Da questa categoria, quindi vengono lasciati fuori una buona fetta di pagamenti elettronici innovativi, che molti già conoscono e utilizzano spesso e volentieri.

Estrazioni

Le estrazioni avverranno il secondo giovedì del mese. Nel sorteggio rientreranno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.
Nel caso in cui il secondo giovedì del mese dovesse coincidere con una Festività nazionale, l’estrazione sarà rinviata al primo giorno feriale successivo. La prima estrazione sarà effettuata venerdì 7 agosto.

Successive estrazioni:

  • Giovedì 10 settembre
  • Giovedì 8 ottobre
  • Giovedì 12 novembre
  • Giovedì 10 dicembre

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.

Legge di bilancio 2020: lotta all’evasione fiscale

Uno dei principali obiettivi che si è posto il Governo con la Legge di Bilancio 2020, è quello alla lotta all’evasione fiscale. Sono già stati raggiunti dei risultati. Tutto questo grazie all’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, sono già stati raggiunti dei risultati. Purtroppo però, molto spesso, le soluzioni ricercate, si trovano a scontrarsi con livello reale di innovazione in cui si trova il paese. Per fare un esempio, si pensi al “bonus Befana”.  Si tratta del cashback, il sistema ideato per incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat come metodo di pagamento. Quest’ultimo è in forte contrasto con la predisposizione tecnologica materiale e mentale di moltissimi contribuenti.

Adottare giuste misure

La volontà di adottare delle giuste misure per combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, ha portato a scontrarsi con delle difficoltà di livello tecnologico. L’introduzione dello scontrino fiscale ha messo molti commercianti davanti alla necessità di adattarsi a un regime fiscale che prevede l’introduzione di nuove innovazioni nella gestione del cash flow. Prime tra tutte quella di essere dotati di una buona connessione a internet. Purtroppo, non tutti ancora dispongono della rete all’interno della propria attività. Inoltre i commercianti dovranno anche dotarsi di un nuovo dispositivo POS. Anche questo necessita sempre di una connessione alla rete, adatto all’emissione dello scontrino elettronico per incassare moneta elettronica. Ma non solo. Una nota sul cashback.  Molti punti relativi allo storno e al recupero di alcuni costi a vantaggio di chi utilizzerà il bancomat o le carte di credito per i pagamenti, sono ancor piuttosto oscuri.

Regime forfettario

Con la legge di bilancio 2020 il nuovo regime forfettario è stato modificato. L’applicazione dell’aliquota al 20% per le partite IVA che incassano fra i 65 mila e i 100 mila euro. Inoltre viene richiesto che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaborazioni varie. Queste nuove disposizioni alla fine basano la loro efficacia sugli sconti fiscali proposti e non tanto sulla reale competenza dell’attività.

Cosa ci riserverà il futuro

I prossimi mesi saranno molto importanti nella valutazione dell’impatto che le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 avranno avuto, con l’introduzione dello scontrino elettronico e il “Bonus Befana”. Con il passare del tempo sarà possibile valutare se l’ago della bilancia si sposterà verso il raggiungimento dell’obiettivo comune alla lotta all’evasione fiscale, oppure no. In definitiva sarà possibile valutare se l’introduzione dello scontrino elettronico avrà incentivato l’uso della moneta elettronica, o viceversa, lo avrà scoraggiato.

Non è ancora chiaro se i consumatori hanno ben capito quali sono i reali benefici e i concreti incentivi di cui potrebbero beneficiare rinunciando alla moneta e passando all’utilizzo di bancomat e carte di credito.
Quindi, i primi mesi del 2020 saranno il trampolino di lancio per le nuove disposizioni governative. Verrà verificato  se l’innovazione digitale applicata al fisco, permetterà di compiere passi in avanti al paese. Inoltre si verificherà se le procedure di gestione amministrativa subiranno uno snellimento, oppure verranno ulteriormente appesantite.

Innovazione digitale e Pubblica Amministrazione

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile verificare l’impatto che la nuova spinta innovativa digitale avrà sulla Pubblica Amministrazione. In questo caso si tratta di un terreno molto più instabile. Questo a causa del grado di arretratezza nella quale si trova la nostra PA. Facciamo un esempio. L’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) ha segnalato al Governo, che moltissime amministrazioni locali (come ad esempio le comunità montane), non dispongono ancora di una rete internet minimamente decente. Di conseguenza, si trovino in grande difficoltà nell’utilizzo dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 mira giustamente a combattere un’evasione fiscale estremamente pesante in Italia. Lo fa, però, non tenendo sempre conto della reale situazione locale e dell’arretratezza tecnologica con la quale il paese si trova a combattere.

Scontrino elettronico

Digital divide

Il digital divide, cioè il divario digitale, viene definito da Wikipedia come: “… Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso…”
L’Italia è stata una dei primissimi paesi europei ad accedere alla rete. Nella seconda metà degli anno ‘80 si trovava subito dopo Norvegia, Regno Unito e l’allora Germani dell’Ovest. Oggi purtroppo si trova a quattro passi dal fondo della classifica dell’International Digital Economy and Society Index. Quest’ultimo è lo strumento con il quale viene misurata il livello di digitalizzazione dei paesi. In base all’ultima classificazione, l’Italia si trova ala 25° posto, su 28 paesi in elenco.
Di conseguenza è facile capire perché l’introduzione della fatturazione elettronica, sia stata un’innovazione recepita e assimilata meglio e più velocemente rispetto all’avvento dello scontrino elettronico.

Fatturazione Elettronica e Scontrino elettronico

L’introduzione della fatturazione elettronica ha interessato destinatari meglio organizzati dal punto di vista amministrativo. Il loro grado di alfabetizzazione e il livello di conoscenze informatiche, era superiore rispetto a quello dei soggetti interessati all’introduzione dello scontrino elettronico.
Gli utenti che si sono visti imporre lo scontrino online, costituiscono una massa molto più disomogenea e meno attrezzata, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie digitali.
Forse l’introduzione dello scontrino online avrebbe dovuto avvenire con maggiore gradualità. Questo per dare tempo e modo a chiunque di attrezzarsi con i mezzi giusti a farvi fronte.
Per questo motivo suggeriamo sempre di far affidamento sui professionisti del settore. Inoltre piattaforme, come FatturaPRO.click, apportano un concreto aiuto a chi deve scontrarsi con la nuova era della digitalizzazione nel nostro paese.