Manuale della conservazione digitale: perché è fondamentale?

Prima di tutto è giusto partire dalla definizione del concetto per poter parlarne adeguatamente. Riportando le parole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il Manuale della conservazione digitale può essere definito come: “un documento informatico che deve illustrare dettagliatamente: 

  • L’organizzazione; 
  • I soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi;
  • Il modello di funzionamento;
  • La descrizione del processo;
  • La descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate;
  • Le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione”.

Il manuale di conservazione è un documento di carattere obbligatorio in tutte le pubbliche amministrazioni

I principali documenti da reperire in caso in si volesse fare un approfondimento sulla tematica sono: 

  • Le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID a Maggio 2021 (entrate in vigore il 1° gennaio di questo anno).
  • Il Codice dell’amministrazione digitale.
  • I DPCM del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014.

Conservazione digitale: concetti chiave

Il documento sopra descritto ha lo scopo di garantire che nel momento della sua scrittura, le informazioni siano esatte e complete. Vediamo insieme quali caratteristiche deve avere: 

  • Completezza delle sue informazioni;
  • Veridicità dei dati e delle informazioni;
  • Comprensibilità del documento stesso;
  • Facile accesso dei documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale: a chi è rivolto e cosa non può mancare

Per una pubblica amministrazione tanto come un privato che conserva i documenti in forma telematica, questo documento è di carattere obbligatorio. La stesura del documento può essere fatta sia internamente che esternamente, nel secondo scenario sarà trascritto da un servizio di conservazione esterno. In ogni caso, in qualsiasi delle due modalità venga scritto, il manuale dovrà comunque sviluppare gli stessi punti:

  • Identificare le tipologie documentali trattate e i relativi metadati da associare;
  • Segnalare le modalità e le tempistiche di trasmissione dei pacchetti di versamento;
  • Elencare le tempistiche di selezione e scarto dei propri documenti informatici.

Manuale della conservazione digitale

Chi si incarica della stesura del Manuale della conservazione digitale?

Il Manuale di Conservazione richiede delle competenze specifiche per poter scriverlo, perciò, la figura adatta per svolgere questa mansione è il Responsabile della Conservazione. Dovuto a questa ragione, il documento deve sempre essete redatto da un Responsabile della Conservazione professionale. Soprattutto quando si chiede una consulenza esterna.

Considerazioni

In conclusione questo documento fondamentale (e obbligatorio) per tutte le imprese, può essere visto come un caveau pieno di informazioni basilari relative a tutti i documenti trattati, con la descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel loro trattamento e la spiegazione di come questi vengono custoditi per garantirne la sicurezza, la veridicità e l’integrità.

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Gestisco Italia insieme a FatturaPRO.click ha messo a punto una piattaforma che ti consente di gestire con un’unica soluzione tutte le informazioni che la tua impresa tratta, non limitandosi alla sola creazione e gestione dei documenti, ma garantendo elevati standard di sicurezza e tracciabilità delle informazioni, oltre a un’assistenza in caso di violazione, sollevando e supportando i suoi clienti nelle attività burocratiche e al mantenimento dei requisiti a cui si è tenuti per legge.

Ritenuta d’acconto condominio: ecco come funziona in caso di detrazioni fiscali

In merito alla ritenuta d’acconto condominio sussistono sempre moltissimi dubbi e perplessità, soprattutto quando sono previste delle detrazioni fiscali. Le domande sorgono sulle modalità di emissione di una relativa fattura, oppure su quando e come è applicata la ritenuta. Un argomento complesso e delicato che vogliamo cercare di spiegare in maniera semplice e lineare.

Ritenuta d’acconto condominio: la regolarità delle fatture

Negli ultimi anni sono aumentati sempre di più i casi in cui, professionisti e imprese, emettono fatture nei confronti di condomini necessarie a ottenere delle detrazioni fiscali. Infatti, quando i professionisti o le imprese emettono fattura al condominio per lo svolgimento delle proprie attività, è necessario che stiano molto attenti alla regolarità dei dati inseriti. Una regola che vale sempre, ma in particolar modo quando la fattura deve essere utilizzata dal condominio per accedere e avere diritto a specifiche detrazioni fiscali.

Per garantire l’accesso alla detraibilità fiscale, il documento deve rispettare determinati criteri e riportare specifici dati. Infatti, il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare una precisa ritenuta al momento del pagamento di tutte le fatture emesse. Che si tratti quindi di fatturazione da parte d’imprese o liberi professionali per lavori o prestazioni eseguite nei confronti di un condominio, le fatture devono essere emesse rispettando una determinata forma e sostanza.

Ritenuta d'acconto condominio

Condominio ritenuta d’acconto al 4% e 20%

L’attuale normativa vigente prevede l’applicazione di due differenti ritenute d’acconto per i condomini: al 4% e al 20%. L’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 stabilisce una ritenuta al 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese. Per meglio identificare le prestazioni soggette a tale ritenuta, l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito la natura con la Circolare n°7/2007. A titolo esemplificativo, sono assoggettate a ritenuta del 4% le seguenti prestazioni:

  1. manutenzione o ristrutturazione di edificio condominiale
  2. manutenzione o ristrutturazione degli impianti elettrici o idraulici
  3. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione di caldaie
  4. manutenzione ascensori
  5. manutenzione giardini
  6. esecuzione di attività di pulizia e manutenzione piscine
  7. pulizia e manutenzione di altre parti comuni dell’edificio

Sempre l’art. 25-ter  D.p.r. 600/1973 ha invece stabilito che è applicata una ritenuta pari al 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito quando il condominio deve elargire compensi per lavoro autonomo. Ad esempio per:

  1. compensi all’Amministratore del condominio
  2. compensi al commercialista per l’attività fiscale svolta a favore del condominio
  3. ecc…

Fattura a condominio per detrazioni fiscali: la ritenuta corretta da applicare

Gli adempimenti fiscali non sono tutti uguali. Cambiano in base alle prestazioni di professionisti e imprese svolte a favore dei condomini. Infatti le spese che possono essere recuperate tramite detrazione fiscale sono diverse a seconda che si tratti di costi sostenuti per riqualificazione energetica, o per il recupero del patrimonio edilizio.

A stabilirlo è il D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° luglio 2010. Per spese sostenute a favore di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico, gli istituti di credito o le Poste possono operare una ritenuta a titolo d’acconto all’atto dell’accreditamento della somma sul conto del beneficiario. La ritenuta relativa ha cambiato più volte l’importo, nel corso degli anni. Inizialmente prevista al 10% nel 2010, è passata poi al 4% dal 6 luglio 2011 per tornare all’8% dal primo gennaio 2015.

Di fronte all’emissione di una fattura per prestazione a favore di un condomini, si corre quindi il rischio di un doppio prelievo nel momento dei pagamenti. La prima ritenuta operata dal condominio (al 4% o al 20% a seconda della diversa prestazione) e una seconda operata dalla banca dell’8% all’atto di accredito della somma.

Fatture a condominio con ritenuta d’acconto

Il problema sollevato nel paragrafo precedente è risolto grazie alla Circolare n°40/2010. Per evitare il doppio prelievo, la circolare ha chiarito che deve essere applicata esclusivamente la ritenuta pari all’8%, così come stabilito anche dal Decreto Legislativo 78/2010.

Quindi, i condomini che pagano con bonifico bancario le prestazioni e gli interventi, non devono operare su tali somme la ritenuta ordinariamente prevista dal DPR 600/1973.

Certificazione unica istruzioni per i forfettari e novità del codice “24”

Oggi trattiamo un tema particolarmente importante: “certificazione unica istruzioni per forfettari e le novità introdotte dal codice 24”. Partiamo dicendo che il 16 marzo 2022 fissa la scadenza entro la quale i sostituti d’imposta devono inviare ad Agenzia delle Entrate le certificazioni dei redditi. Certificazioni che riguardano i redditi da lavoro dipendente, autonomo e redditi diversi. Il periodo di riferimento è l’anno 2021.

Quindi, i documenti che devono essere inviati sono:

  • Frontespizio – documento contenente le seguenti informazioni:
    • tipo di comunicazione
    • dati del sostituto
    • dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
    • firma della comunicazione
    • impegno alla presentazione telematica
  • Quadro CT – contenente i dati relativi al modello 730-4 reso disponibile da Agenzia delle Entrate
  • Certificazione Unica 2022 – documento contenente:
    • dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente
    • assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo
    • provvigioni e redditi diversi
    • dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi inerenti alle locazioni brevi

Certificazione unica istruzioni per i forfettari

La categoria dei lavoratori autonomi, comprende anche i contribuenti che rientrano sotto il regime forfettario. In base all’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014, i forfettari non sono considerati sostituti d’imposta. Questo significa che, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, devono saldarla al lordo dell’importo indicato. Inoltre non sono obbligati al versamento delle ritenute d’acconto e, di conseguenza, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, vale a dire il Modello 770.

Una situazione molto diversa rispetto ai contribuenti ritenuti sostituti d’imposta che rientrano nel regime ordinario, semplificato, o nel vecchio regime dei minimi che ricevono fatture dai forfettari. Questi,  infatti, hanno l’obbligo d’indicare, nelle Certificazioni Uniche, tutti i compensi corrisposti ai contribuenti forfettari. L’indicazione deve essere inserita nel quadro relativo alla sezione per i lavoratori autonomi.

Certificazione unica istruzioni

Certificazione unica istruzioni 2022: compensi erogati ai forfettari

La Certificazione Unica è composta da una serie di sezioni e quadri che devono essere compilati seguendo delle regole ben precise. Ad esempio, per quanto riguarda le istruzioni da seguire per compilare il documento relativamente ai compensi erogati ai forfettari, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

  • Riquadro: “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” – indicare causale A per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
  • Sezione “dati fiscali” punto “4” – indicare importo lordo corrisposto al forfettario. Questo deve essere comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali.
  • Riquadro “6” – il codice “12” presente esclusivamente nelle Certificazioni Uniche 2021 è oggi sostituito dal codice “24”. Questo significa che i contribuenti forfettari nel campo 6 devono riportare:
    • codice 24 per indicare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
    • codice “22”, nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Certificazione Unica: scadenze

La certificazione unica deve essere correttamente compilata e inviata telematicamente ad Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 16 marzo 2022.

Infine, per le sole CU, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre 2022.

Infine si ricorda che entro il 21.03.2022, vale a dire entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio telematico, si possono effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.

Fattura cointestata elettronica: più di un’eccezione!

La fattura cointestata elettronica è diventata, oggi, una realtà e non più un’eccezione. Capita sempre più spesso, infatti, che i contribuenti debbano confrontarsi con fatture elettroniche da cointestare a più soggetti diversi. Il caso nasce soprattutto per consulenze fiscali, o notarili, su comproprietà e interessi comuni. In questi casi infatti capita che il committente sia un soggetto pluripersonale con posizione tributaria autonoma (vale a dire, con partita IVA, oppure con codice fiscale). Il dubbio, quindi, nasce, per l’emissione della fattura elettronica che potrebbe essere cointestata verso uno o più cessionari e/o committenti. Vediamo quindi di capire meglio la situazione specifica.

Fattura elettronica cointestata: cosa prevede la norma

Nel DPR n°633/72 sono indicati gli elementi obbligatori che la fattura elettronica ordinaria deve riportare:

  1. a) data di emissione;
  2. b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  5. e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  7. g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

e ancora…

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  1. h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  2. i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  3. l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; …”

È evidente che emergono delle limitazioni per quanto riguarda la composizione plurima dei soggetti destinatari. In pratica Agenzia delle Entrate ammette il caso della fattura cointestata elettronica solo se il soggetto plurimo destinatario sia composto da privati (B2C) e non quando i soggetti sono titolari di partita IVA (B2B).

Fattura cointestata elettronica

Fattura cointestata elettronica: ecco come emetterla correttamente

In merito alla questione sulla possibilità di emettere una fattura cointestata elettronica, AdE si è espressa con la Risoluzione n° 87/E del 5 Luglio 2017.

In pratica non si ritiene plausibile la possibilità di emettere fattura cointestata elettronica in caso di cessionario/committente soggetto passivo IVA B2B. Invece, nel caso in cui il committente/cessionario sia un soggetto non passivo IVA, quindi un soggetto B2C, nella sezione identificativi fiscali devono essere. Riportati i dati di uno solo dei soggetti coinvolti.

Il Sistema di Interscambio non effettua, di conseguenza, controlli automatizzati sull’intestazione plurima delle fatture elettroniche. In generale quindi, è possibile concludere che è possibile emettere una fattura cointesta elettronica solo quando il committente/cessionario è un soggetto non passivo IVA e riportando solo i dati di un unico soggetto coinvolto nell’operazione.

Una soluzione sempre valida

In ogni caso, comunque, non esiste un formato specifico oppure delle indicazioni di ordine pratico da seguire da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per emettere una fattura cointestata elettronica.

Non esistono delle indicazioni esatte, ma ugualmente si è andata delineando una procedura standard quando si presenta questa situazione specifica:

  • nel caso di soggetti plurimi B2B la fattura deve essere frazionata tra tutti gli interessati
  • uno dei componenti dei soggetti plurimi, deve essere indicato come destinatario della fattura. Tutti gli altri, devono essere indicati come cointestatari all’interno di uno degli altri campi non sottoposto al controllo automatizzato del Sistema di Interscambio.

In ogni caso, comunque, la fattura elettronica emessa, sarà ritenuta valida per l’Amministrazione finanziaria e, quindi, non potrà essere scartata dal Sistema di Interscambio.

Comunicazione Unica: cos’è, a cosa serve e chi deve inviarla

Nel precedente articolo: “Partita iva per e-commerce: tutto quello che c’è da sapere” abbiamo visto i passaggi che un imprenditore digitale deve seguire per aprire partita IVA e vendere online. Tra questi troviamo la comunicazione unica, detta anche comunicazione unica d’impresa. Si tratta di un adempimento che concretizza un’idea, trasformandola da sogno in business. Una procedura telematica che permette, in un unico step, di assolvere diversi adempimenti. Vediamola nel dettaglio.

Comunicazione Unica: cos’è

Specifichiamo subito che oggi non è più possibile, o necessario, recarsi di persona presso i singoli uffici per aprire partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio, alla Gestione INPS Artigiani e Commercianti, oppure all’INAIL. Oggi basta fare la comunicazione unica.

Uno strumento che consente di depositare l’iscrizione di una nuova attività presso il Registro delle Imprese. La legge che l’ha introdotto è la n°40/2007 art.9 ed è diventata obbligatoria a partire dal 01 aprile 2010 nei casi di:

  • Presentazione domanda iscrizione Registro delle Imprese
  • Richiesta di variazione/cessazione per imprese già in essere

La comunicazione Unica d’Impresa è un modello da compilare online che contiene i seguenti dati:

  • Dati del richiedente
  • Oggetto della comunicazione
  • Riepilogo richieste inoltrate ai vari enti

A seconda poi della necessità può contenere anche uno o più dei seguenti modelli:

Ci sono casi in cui, oltre a quanto riportato sopra, è necessario presentare anche la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio attività) al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del proprio comune.

Comunicazione Unica

Comunicazione unica d’impresa: i soggetti obbligati

Non tutti i lavoratori autonomi sono obbligati a presentare la comunicazione unica. Si tratta infatti di uno step obbligatorio per le ditte individuali che devono essere iscritte al Registro delle Imprese. L’iter burocratico che invece devono seguire i liberi professionisti è molto semplice, veloce e non costa nulla.

Non è sempre facile inquadrare e definire l’ambito di ciascuna attività. In alcuni casi i confini sono sottili e poco delineati, soprattutto per quanto concerne attività innovative. Nonostante tutto proviamo ugualmente a generalizzare per indicare i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica d’impresa:

  • Imprenditori del settore commerciale – in questa categoria rientrano i titolari di negozi fisici, ma anche gli imprenditori digitali di siti di e-commerce
  • Titolari di agenzie (es. Agenzie di marketing, organizzazione eventi, pubblicità, ecc…)
  • Titolari di esercizi pubblici – facciamo qualche esempio: bar, ristoranti, pub, ecc…
  • Imprenditori artigiani – questa categoria, in particolare, comprende:
  • Parrucchieri, estetiste, tatuatori, onicotecniche, ecc…
  • Fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti, giardinieri, ecc…
  • Pasticceri, cuochi, cake-designer, ecc…
  • Sarti, stilisti, tappezzieri, ecc…
  • Imprese di pulizie, addetti alle disinfestazioni e sanificazioni, ecc…

Comunicazione Unica: funzioni e procedura

In passato tutto la documentazione cartacea da presentare per aprire una partita IVA doveva essere consegnata a mano presso:

  • Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA)
  • Agenzia delle Entrate
  • INPS
  • INAIL

Oggi, invece, grazie alla comunicazione Unica d’Impresa con un solo documento e in via telematica, si può presentare le seguenti richieste:

  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Iscrizione al Repertorio Economico – Amministrativo (REA) o all’Albo Artigiani
  • Codice Fiscale e Partita IVA, comprensiva di:
  • Indicazione Codice ATECO
  • Indicazione regime fiscale
  • Iscrizione all’INPS (Gestione Artigiani e Commercianti)
  • Apertura posizione assicurativa presso l’INAIL

L’intero iter burocratico è stata quindi semplificato, i tempi di attesa ridotti e le possibilità di commettere errori, sono notevolmente diminuite. Per adempiere alla comunicazione è necessario aver aderito al servizio Telematico – Consultazione e Invio Pratiche della Comunicazione Unica, essere in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC – Posta elettronica certificata. Quest’ultimo deve essere indicato all’interno della pratica che viene inviata telematicamente. Serve per ricevere comunicazioni da parte degli enti coinvolti e per seguire l’intero iter della pratica stessa. La procedura può essere svolta in completa autonomia dal diretto interessato, oppure può essere seguita da un esperto del settore, come ad esempio un commercialista o studio associato.

Grazie a questa pratica unica, oggi è ancora più semplice e veloce aprire partita IVA e iniziare anche a vendere online. Un accorgimento che ha permesso, in Italia, d’incentivare il commercio online e l’apertura di partita IVA per e-commerce. Di conseguenza anche l’emissione di fatture elettroniche direttamente dal web e dai propri siti realizzati con Woocommerce ha registrato una crescita sorprendente grazie al plugin sviluppato da Gestisco Italia che serve a emettere e-fatture e scontrini elettronici direttamente dal proprio sito.

Fattura elettronica sbagliata: ecco come correggere la partita iva se trascritta in modo errato

Con l’interpello n°133 del 18 maggio 2020 inoltrato ad Agenzia delle Entrate, aveva chiesto ad AdE come correggere una fattura elettronica nel caso in cui la partita IVA riportata fosse sbagliata. Chiarito come correggere l’eventuale errore, vediamo nel dettaglio le indicazioni dell’Amministrazione Fiscale.

Fattura elettronica sbagliata: interpello n°133 del 18 Maggio 2020

La partita IVA è uno dei dati obbligatori e necessari affinché una fattura elettronica possa considerarsi valida e accettata dal Sistema di Interscambio. Ma cosa succede se il numero di partita IVA riportato sulla e-fattura viene indicato in modo errato?

È quanto è stato chiesto nell’interpello n° 133 del 18 Maggio 2020 da un operatore economico caduto in errore. Nel caso specifico, che prevedeva soggetti appartenenti a un gruppo IVA, Agenzia delle Entrate ha risposto come segue:

“In sintesi, l’istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell’IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.

Trovate il testo completo a questo link.

Cosa stabilisce il decreto MEF

La partita IVA è un dato obbligatorio da indicare in fattura. Deve essere presente sia quella del cessionario che del committente, per quanto riguarda i soggetti passivi IVA stabiliti dall’UE. Mentre, per quanto riguarda i soggetti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, è obbligatorio indicare il codice fiscale.

Quando la fattura elettronica tratta cessione di beni o servizi effettuati nei confronti di un soggetto facente parte di un gruppo IVA, l’operazione è considerata effettuata nei confronti del gruppo stesso.

Questo significa che obblighi e diritti sull’IVA sono a carico e a favore del gruppo IVA. È quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del decreto MEF del 6 aprile 2018:

“Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante”.

Quindi, se un soggetto appartenente a un gruppo IVA, riceve una fattura elettronica con indicata una partita IVA errata, deve necessariamente correggere quel dato.

Fattura elettronica sbagliata

Come correggere la partita IVA sbagliata sulle fatture elettroniche

Il cessionario deve quindi emettere un’autofattura al sistema di Intercambio. Nell’autofattura deve indicare il codice TD20 nel campo documento, deve compilare le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente utilizzando i dati del fornitore e i propri.

Una correzione che richiede, obbligatoriamente, la presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La correzione, così apportata, presuppone comunque che il cessionario/committente abbia segnalato l’errore al prestatore/cedente. Solo così può avere la possibilità di emettere nota di variazione a storno della fattura, emettendo un documento nuovo e valido.

Fattura elettronica sbagliata: basta l’autofattura per la correzione

Quando e se il prestatore/cedente non ha avuto comunicazione da parte dell’errore, basta che il committente/cessionario emetta autofattura per correggere l’eventuale partita IVA errata. In questo caso specifico se il committente regolarizza la fattura per correggere la partita IVA errata, ma non comunica preventivamente l’errore commesso, al prestatore non è richiesta l’emissione di una nota di variazione.

Agenzia delle Entrate, nell’interpello 133 del 18 Maggio 2020 specifica che è sufficiente un’annotazione sul registro IVA vendite. L’annotazione deve riportare la regolarizzazione della fattura in questione che è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente. Il documento deve comunque essere sempre conservato agli atti senza bisogno di essere comunque annotato nel registro IVA vendite.

Nell’interpello è possibile leggere questa casistica propria in chiusura di risposta:

“Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l’errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all’istante l’errore commesso, quest’ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all’articolo 26 del D.p.r. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore. In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l’istante annoti sul registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante

emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro IVA vendite”.

Copia analogica fattura elettronica: quando, perché e validità

La fattura elettronica è ormai diventata obbligatoria per legge. Solo è in regime forfettario poteva ancora scegliere se emettere o meno fatturazione elettronica, o mantenere quella cartacea. L’emissione di un eventuale copia analogica della fattura elettronica non è comunque un documento avente validità fiscale. Infatti, a oggi, la e-fattura è l’unico mezzo utilizzabile per fatturare le operazioni B2B e B2C. La fattura elettronica, a oggi, è l’unico documento rilevante a fini fiscali in Italia. Ci sono casi in cui, però, è necessario che l’operatore emetta anche copia cartacea, vale a dire la copia analogica della fattura elettronica.

Fattura elettronica: quando e chi deve riceverla

Abbiamo quindi detto che la fattura elettronica è considerata l’unica con validità fiscale nel nostro paese. I destinatari che, obbligatoriamente, la devono ricevere sono:

  • imprese
  • professionisti
  • Enti non commerciali che svolgono attività commerciale al di fuori delle attività istituzionali
  • Operatori economici in Regime Forfettario
  • Operatori economici in Regime dei Minimi
  • Imprenditori agricoli in Regime di Esonero
  • Privati consumatori
  • condomini

Imprese, professionisti ed Enti possono ricevere la fatturazione elettronica esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SdI). I soggetti che invece si trovano in regime di vantaggio (regime dei minimi, forfettario e di esonero) ricevono la e-fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o codice destinatario. Se il recapito avviene tramite PEC non è necessario indicare il codice destinatario. In caso contrario, deve essere indicato il codice “0000000“ (sette volte zero). Chi emette fattura nei confronti di questi tre distinti regimi, deve avvisare i destinatari che la fattura è messa anche a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la comunicazione avviene attraverso il rilascio della copia analogica fattura elettronica.

In questo caso è quindi obbligatorio rilasciare anche la copia cartacea della fattura elettronica.

Copia analogica fattura elettronica

E-fattura a privati consumatori e condomini

Ai privati consumatori e ai condomini è obbligatorio la consegna della copia analogica fattura elettronica. In questo caso e solo in questo, il documento valido ai fini fiscali è solo quello emesso sotto forma cartacea. La fattura elettronica deve comunque essere emessa e deve riportare il codice destinatario “0000000” (sette volte zero). Il consumatore può comunque accedere al sito di Agenzia delle Entrate, nella sezione Fatture e Corrispettivi e visualizzare e scaricare le eventuali copie di fatture elettroniche.

Copia analogica fattura elettronica: validità e digitalizzazione

Come abbiamo avuto modo di vedere l’emissione della fattura elettronica non elimina sempre e automaticamente l’obbligo di emettere copia analogica fattura elettronica. La e-fattura vale a fini civilistici e fiscali, ma qualche volta è obbligatorio emettere anche copia cartacea. Infatti, per un privato consumatore, è solo la copia cartacea quella che ha validità fiscale. Oggetto di contabilizzazione fiscale è solo la e-fattura. La contabilizzazione non può avvenire in una data anteriore a quella di ricevimento da parte del Sistema di Interscambio. Una regola stabilita dall’articolo 25 del DPR n°633/72 (Circolare n. 1/E/2018 Agenzia delle Entrate).

Il cliente finale ha facoltà di rinunciare all’emissione della consegna di una copia della fattura. La cosa migliore sarebbe quella di presentare la rinuncia sotto forma scritta (anche se alla fine non è una prassi fattibile nella realtà).

Conclusioni

La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente emessa da tutti gli operatori economici. Esistono tre distinte categorie di soggetti destinatari. Di queste tre, due (privati consumatori e i soggetti appartenenti ai regimi semplificati) hanno l’obbligo di ricevere anche copia analogica fattura elettronica. Per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, l’emissione della e-fattura deve seguire il normale iter, ma deve anche essere consegnata in formato PDF al destinatario. Stesso discorso vale per i consumatori finali privati. Loro possono controllare e scaricare le fatture elettroniche direttamente dal sito web di AdE.

In questi unici due casi emettere anche copia cartacea della fattura elettronica è obbligatorio. Rimane invece facoltativa la possibilità di emettere copia cartacea nei confronti degli operatori economici.

Un’ultima precisazione. Quando i dati riportati in fattura elettronica sono discordanti da quelli riportati sulla fattura cartacea, hanno validità tributaria solo ed esclusivamente i dati riportati della fattura elettronica. Infine una copia di cortesia della fattura elettronica è solo un documento privo di valore fiscale, che il venditore ha facoltà di rilasciare al cliente  come semplice anteprima del documento fiscale vero e proprio.

Modulo F24: cos’è, come si può usare e tipologie esistenti

Il modulo F24 è un pratico strumento di pagamento. Lo abbiamo già rammentato in diverse occasioni, ad esempio  nell’articolo sulle metodologie di pagamento dell’acconto IVA, oppure quando parlavamo del ravvedimento operoso 2021. Esistono diverse tipologie di f24, per l’esattezza tre: base, accise ed elide. In questo articolo vogliamo andare a indicarvi gli elementi necessari per capire la differenza tra i vari modelli esistenti e sapere esattamente quando e per cosa possono essere usati.

Modulo F24: cos’è e modelli a disposizione

È già chiaro che il modulo F24 è uno strumento semplice e versatile con il quale è possibile effettuare dei pagamenti, anche online. I modelli disponibili sono tre:

  • Base – è il modello maggiormente utilizzato dai contribuenti che serve a pagare la maggior parte dei contributi, delle imposte e dei tributi
  • Accise – si differenzia dal modello precedente perché contiene una specifica sezione relativa, appunto, al pagamento delle accise, ma anche dei tributi di Monopolio e altre somme. Quando si utilizza questo modello non è possibile comprendere importi in compensazione.
  • Elide – serve a pagare l’imposta di registro sui contratti di locazione, l’imposta sui veicoli a motore e altre specifiche tipologie di versamenti per i quali sono necessarie informazioni non trascrivibili direttamente sul modello. In pratica serve per pagare: Imposta di Registro, Imposta di bollo, sanzioni e interessi relativi ai contratti di locazione, Tributi speciali e compensi, IVA per immatricolazione e voltura di mezzi di trasporto immatricolati nella UE e Contributi previdenziali INPS.

Quindi, prima di procedere a un qualunque pagamento, è bene individuare il modello esatto da usare.

Modulo F24

Tributi e imposte che si possono pagare con l’F24

Per quali tributi e imposte è possibile utilizzare il modulo F24 per effettuare il pagamento? Le imposte e i tributi (imposte, tasse, contributi previdenziali, tributi locali e accise) pagabili attraverso questo sistema, sono molteplici:

A ogni tributo corrisponde uno specifico codice tributo che deve essere indicato nel modulo f24. Si tratta di codici specifici e identificativi di ciascun tributo o imposta. Agenzia delle Entrate ha predisposto un link apposito, al quale è possibile cercare e trovare il codice tributo relativo alla propria imposta/tributo da pagare.

Modelli F24 per pagamento online

I modelli F24 possono essere usare per effettuare i pagamenti dovuti a ogni singola scadenza. Chi possiede una partita IVA deve, obbligatoriamente, effettuare il pagamento in modalità telematica. Questo è quanto previsto dall’articolo 37,comma 49, del D.L. n. 04/07/2006, n. 223. Esistono comunque delle specifiche eccezioni, vale a dire precisi casi d’esenzione.

Per pagare utilizzando un modulo F24 bisogna seguire delle precise regole:

  • I privati che devono pagare importi superiori a 1000€, o che utilizzano crediti in compensazione, a saldo zero, non possono più portare l’F24 cartaceo in banca. Anche loro dovranno quindi pagare l’F24 telematicamente
  • L’F24 cartaceo è possibile solo se precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo. Non devono però essere presenti crediti in compensazione
  • È possibile infine pagare con modello cartaceo per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

F23 VS F24

Il modello F23 non esiste più. Serviva per effettuare il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di comodato gratuito. Il modulo F24 invece si utilizza per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.  L’unico modello di pagamento delle imposte con elementi identificativi è il modello F24.

Modello Intrastat: cos’è e a cosa serve

Il modello Intrastat, chiamato anche elenco Intrastat, sono un insieme di procedure che servono ad Agenzia delle Dogane per monitorare tutte le operazioni commerciali di scambio che avvengono tra soggetti intracomunitari. L’elenco è stato introdotto grazie all’articolo 50, comma 6 del Decreto Legislativo n 331/1993, subito dopo l’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea. Il decreto ha previsto l’obbligo di presentare l’elenco completo con riferimento a tutte le cessioni e agli acquisti di beni intracomunitari. È inoltre obbligatorio che negli elenchi siano presenti tutti i servizi per le quali l’assolvimento dell’IVA è di competenza del committente in base alla regola generale della territorialità. Esistono due diversi tipologie di modelli: INTRA 1 e INTRA 2. Il primo modello Intrastat contiene l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi. Il secondo modello Intrastat contiene invece l’elenco degli acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti.

Modello Intrastat: i soggetti obbligati

Tutti i soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare il modello intrastat. Società, imprenditori, professionisti ed enti non commerciali (che abbiano proceduto all’identificazione diretta IVA) che effettuano le seguenti operazioni, devono compilare i moduli:

  • Cessioni di beni intracomunitari
  • Acquisti di beni intracomunitari
  • Prestazioni di servizi generiche

I professionisti che rientrano nel regime forfettario e nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, hanno altresì l’obbligo di presentare i vari moduli con riferimento agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni ricevute da uno o più soggetti passivi di altro Stato dell’UE.

Elenchi Intrastat: tutte le operazioni da elencare

Nel modello Intrastat 1 devono essere riportate tutte le operazioni relative a:

  • Cessioni intracomunitarie di beni (operazioni registrate nel periodo di riferimento mensile o trimestrale)
  • Prestazioni di servizi generiche

Quando un soggetto passivo Iva riceve una fattura elettronica contenente cessione di beni e prestazioni di servizi, le operazioni devono essere indicate separatamente a secondo della loro natura, utilizzando un diverso modello Itrastat.

Modello Intrastat

NON devono invece essere inserite le seguenti operazioni:

  • Tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di posizioni IVA
  • Le prestazioni di servizi, che non rientrano nella definizione di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA
  • Le operazioni (“extraterritoriali“) effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della UE

Dal 2018 è entrata in vigore una speciale disposizione secondo la quale gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche, ricevute da soggetti passivi IVA residenti nella UE, sono rilevanti ai soli fini statistici. I soggetti passivi IVA che abbiano realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a determinate soglie, sono tenuti alla compilazione del modello Intrastat se le operazioni sono avvenute in almeno uno dei quattro trimestri precedenti quello di riferimento.

Operazioni esenti o non imponibili Iva

Le  operazioni per le quali non è dovuta Iva nello stato del committente, non devono essere comunicate negli elenchi Intrastat. Di conseguenza, se il committente è stabilito in Italia, le operazioni che non devono essere comunicate negli elenchi sono quelle:

Invece, se il committente è stabilito in un altro paese dell’Unione Europea, il prestatore italiano deve controllare che l’operazione sia o meno esente IVA nello Stato del committente. Non si tratta di una verifica semplicissima. Alla fine il prestatore deve ottenere una dichiarazione da parte del committente che quella data operazione sia qualificata come esente o non imponibile IVA nel proprio stato.

Modello Intrastat: inoltro e termini della richiesta

Il modello Intrastat deve essere presentato solo in modalità telematica tramite canale ENTRATEL e FISCONLINE. La trasmissione può essere fatta direttamente dal soggetto interessato, oppure tramite intermediari abilitati. Il modulo deve essere trasmesso entro e non oltre il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La cadenza di presentazione è mensile. Qualche volta, i singoli stati prevedono la periodicità trimestrale, ma solo quando l’ammontare delle operazioni intracomunitarie non supera i 50.000€ nel trimestre di riferimento.

Ogni volta che un modello Intrastat è presentato inesatto o incompleto, sono previste e applicate delle sanzioni. A stabilirne l’importo e l’applicabilità ci ha pensato il D.Lgs. n. 175/2014. Le sanzioni devono essere applicate una volta per ogni modello inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di operazioni mancanti o inesatte ivi indicate. Le aziende che realizzano acquisti o cessioni per importi pari o superiori a 750.000€ che non compilano, o compilano in modo errato il modello Intrastat, sono soggette a eventuali sanzioni.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Lo scontrino elettronico è ormai entrato a far parte della normalità quotidiana da diversi anni. Introdotto gradualmente a partire dal 1° luglio 2019, è infine andato a sostituire definitivamente gli scontrini cartacei e le ricevute fiscali. A distanza di oltre due anni abbiamo assistito ad alcune trasformazioni e miglioramenti che hanno reso questo strumento, un valido alleato di aziende e commercianti. Oggi vogliamo fare un po’ il punto della situazione sull’argomento e andare a specificare qualche dettaglio per quanto riguarda l’emissione dello scontrino elettronico per omaggio e per vendite online.

Scontrino elettronico: dove eravamo rimasti

Facciamo un breve riassunto su questo importantissimo argomento, che sta a cuore a diversi soggetti e contribuenti. Entrato in vigore in maniera graduale a partire dal 1° luglio 2019, ha sostituito definitivamente le ricevute fiscali e gli scontrini cartacei. Lo scontrino elettronico è strettamente correlato all’uso di un registratore di cassa fiscale. Inizialmente era obbligatorio averne uno fisico, perché non c’erano alternative. Nel giro di pochi mesi però, grazie a piattaforme come quella di FatturaPRO.click è stato possibile fare a meno di questo dispendioso e fastidioso accessorio. La piattaforma, infatti, è in grado di gestire autonomamente e completamente l’emissione degli scontrini elettronici e l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati acquisiti, senza doversi appoggiare a un registratore telematico fisico.

A chi ancora non avesse compiuto il grande passo di scegliere FatturaPRO.click, e continua a utilizzare i registratori telematici, si ricorda che c’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per aggiornare tutti i registratori al tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri: TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020. Fino alla scadenza indicata è quindi ancora possibile inviare i corrispettivi utilizzando il vecchio tracciato nella versione 6.0.

Da segnalare inoltre che, il Provvedimento del 7 settembre 2021 prevede il 31 dicembre 2021 come termine entro il quale i produttori dei registratori telematici, possono dichiararne la conformità rispetto alle specifiche tecniche di un modello già approvato da AdE.

Scontrino elettronico per omaggio

Scontrino elettronico senza registratore telematico

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i corrispettivi giornalieri possono essere inviati utilizzando un registratore di cassa telematico, o seguendo una lunga e laboriosa procedura online, oppure scegliendo FatturaPRO.click come partner per le transazioni quotidiane. Sicuramente l’ultimo rappresenta la soluzione migliore delle tre. Prima di tutto permette di non spendere soldi nell’acquisto di un registratore telematico che deve sempre e comunque essere aggiornato e sottoposto a manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi rappresenta anche un sistema molto più facile e accessibile a tutti per inviare gli scontrini telematici senza perdersi nella complessità dei sistemi predisposti dall’Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico per omaggio e vendite online

Dopo aver riassunto molto brevemente la situazione degli scontrini elettronici in Italia fino a oggi, arriviamo adesso al “nocciolo della questione”. Ci sono alcuni casi in cui molti soggetti si chiedono ancora come devono comportarsi con gli scontrini elettronici. Ad esempio, in tanti si chiedono come emettere scontrino elettronico per omaggio, oppure in caso di vendite online. Facciamo chiarezza subito.

Nel caso di omaggi da parte dei commercianti, gli esercenti devono comunque emettere uno scontrino elettronico pari a zero per giustificare la merce ceduta. Lo scontrino a zero non ha alcun impatto sulla comunicazione dei corrispettivi giornalieri. Ai fini IVA, invece, è necessario emettere una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere compilata  come tipologia di modello TD27= fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. I campi: cedente/prestatore e del cessionario/committente devono essere compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Scontrino elettronico per vendite online

Altra nota spinosa per tanti commercianti: le vendite online. Nelle vendite online non vi è l’obbligo di emissione di scontrino elettronico. Rimane invece ancora obbligatoria l’annotazione dei corrispettivi nel registro di competenza. Questa decisione è stata ribadita anche da Agenzia delle Entrate nell’interpello numero 198 del 2019. Il documento spiega nel dettaglio perché per le vendite online non è obbligatorio rilasciare lo scontrino elettronico, a meno che non sia il cliente finale stesso a richiedere l’emissione della fattura elettronica.

In altre parole, il commercio online è inquadrato come commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n°696 esclude, infatti, gli obblighi di certificazione nelle vendite per corrispondenza (a eccezione della richiesta di fattura del cliente).