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Sollecito di pagamento: quando come e perché inviarlo

Qualche volta capita che liberi professionisti e imprese si trovino a dover fare i conti con alcuni clienti che tardano a effettuare i pagamenti dovuti. Si rendono spesso irreperibili a telefono e non rispondono alle mail. In questi casi diventa necessario ricorrere a precise misure di recupero credito e lo strumento da utilizzare è proprio il sollecito di pagamento. Si tratta di un documento ufficiale che, se redatto in maniera opportuna, può addirittura avere valore legale.

Fattura elettronica: le caratteristiche fondamentali

Per capire quando è il momento opportuno per inviare una lettera di sollecito di pagamento, è necessario partire dalla fattura. È questo infatti il documento ufficiale dal quale è possibile ricavare tutti i dati necessari per capire importi dovuti ed eventuali scadenze di pagamento concordate.

I dati obbligatori affinché la fattura sia ritenuta valida sono:

  • dati relativi a debitore e creditore – ragione sociale, partita IVA, residenza o domicilio
  • descrizione dell’operazione effettuata o del bene/servizio ceduto
  • importo richiesto
  • termini di pagamento
  • modalità di pagamento

Se il soggetto che acquista non è il consumatore finale, la legge allora prevede che il pagamento possa avvenire nei termini di 30 giorni (in alcuni casi 60), da quando la fattura elettronica è consegnata, dal termine della prestazione o dalla consegna del bene. Alla scadenza di questi termini, il fornitore ha diritto a sollecitare le fatture insolute.

Fatture elettroniche scadute: fatture aperte e non pagate

Nel caso di fatture elettroniche aperte e non ancora pagate, il fornitore può ricorrere all’invio di una lettera di sollecito di pagamento. Nel documento il soggetto invita il debitore ad assolvere a quanto concordato in fattura, rispettando i termini previsti e le modalità di saldo. Quando il mancato pagamento è legato a una involontaria dimenticanza, o una momentanea impossibilità, è possibile risolvere la questione in modo amichevole e informale. Non è quindi necessario ricorrere al sollecito di pagamento. In caso contrario invece, la lettera di sollecito è sicuramente lo strumento migliore per agire.

Sollecito di pagamento: primo avviso

Quando una fattura elettronica risulta aperta e non pagata e i termini previsti per il saldo sono scaduti, il fornitore può inviare un primo avviso al debitore. La prima lettera di sollecito in realtà è un promemoria abbastanza amichevole con il quale sono puntualizzati e ricordati al debitore le somme dovute e i termini, già decorsi, per effettuare il pagamento. Su questo documento sono inseriti i dati principali come il numero della fattura di riferimento, gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Se la fattura sollecitata prevede un importo superiore ai 77,47€ allora deve anche essere applicata una marca da bollo di 2€.

Sollecito di pagamento

Sollecito di pagamento: secondo avviso

In questo secondo documento il creditore rafforza la propria richiesta e la propria posizione. Rammenta ancora una volta, ma con tono più deciso, la pretesa sull’importo ancora non saldato. Volendo è già possibile fare presente al debitore il ricorso alle vie legali, in caso di continuo mancato pagamento.

In questo atto devono essere contenuti tutti i dati della fattura (come per il primo sollecito di pagamento) e il riferimento (numero e data) del primo avviso già inviato. La modalità di invio è indifferente, perché hanno tutti la stessa validità. Si può quindi scegliere l’invio cartaceo per posta normale, oppure ricorrere a una semplice email, o ancora preferire il recapito di una PEC, per essere ancora più sicuri che venga consegnata.

Sollecito di pagamento: terzo e ultimo avviso

Il terzo sollecito di pagamento è anche l’ultimo. Se l’importo dovuto non è ancora stato saldato, il credito può rivolgersi a uno studio legale per chiedere di inviare un nuovo sollecito e costituisca la messa in mora del creditore.

La costituzione in mora attiva particolari e precisi effetti in favore del creditore:

  1. inizia la decorrenza degli interessi moratori, nella misura degli interessi legali, salvo comunque diversi accordi
  2. interrompe il termine di prescrizione
  3. inizia l’obbligo per il debitore di risarcire eventuali danni causati dal mancato pagamento
  4. la perpetuatio obligationis, ossia il passaggio in capo al debitore del rischio che la prestazione divenga impossibile

L’ultima lettera di sollecito pagamento deve obbligatoriamente contenere le somme dovute e deve anche apporre la marca da bollo di 2€ da annullare con inchiostro indelebile. Ultimo sollecito e richiesta di costituzione in mora sono da inviare a mezzo raccomandata A/R, oppure PEC, direttamente allo studio legale incaricato.

Commercio elettronico diretto o indiretto: caratteristiche, differenze e fatturazione

Quando si parla di eCommerce non si pensa mai al mondo che sta dietro al commercio elettronico. Non molti sanno infatti che prima di tutto bisogna distinguere tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto:

  • Commercio elettronico diretto – in questa categoria rientra il commercio dei prodotti/servizi immateriali. Ai fini IVA sono considerati come “prestazioni di servizio
  • Commercio elettronico indiretto – si tratta del commercio di beni fisici acquistabili online e da consegnare materialmente all’utente acquirente.

A seconda che si tratti dell’una o dell’altra tipologia, si applicano regole differenti di fatturazione elettronica.

Commercio elettronico diretto e fatturazione elettronica

Tutti i beni immateriali che rientrano nella categoria delle prestazioni di servizio, sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica. Questo vale quando il cliente ne richiede l’emissione. Quindi dal primo gennaio 2019, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli e-commerce di beni immateriali, hanno l’obbligo di redigere, emettere e inviare al Sistema di Interscambio, la fattura elettronica. In ogni altro caso, i commercianti, devono tenere il registro dei corrispettivi.

La disciplina che regola il commercio elettronico diretto sono state modificate dal primo luglio 2021. La Commissione UE, ha stabilito, relativamente ai rapporti B2C, diverse nuove regole:

  • Non è più applicata la disciplina delle vendite a distanza. Da questo mese infatti vale il criterio generale secondo il quale, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione (quindi nel paese dove risiede l’acquirente)
  • Eliminate tutte le soglie di protezione e stabilita un’unica soglia pari a 10.000€ comune a tutti gli stati membri. Al disotto di questa soglia le operazioni risultano rilevanti ai fini IVA nel paese del cedente
  • se la soglia comune è superata nel corso dell’anno, si applica, a partire da quel momento, il criterio generale
  • è possibile usare la procedura semplificata MOSS, rinominata in OSS

Commercio elettronico

Commercio elettronico indiretto e fatturazione elettronica

Vendere bene fisici tramite e-commerce non prevede l’obbligo di emissione di fatture elettroniche. L’emissione dell’e-fattura è comunque richiedibile da parte dell’acquirente e in questo caso il venditore, deve emetterla tramite il proprio gestionale.

Da un punto di vista IVA, il commercio elettronico indiretto è considerato come la vecchia vendita per corrispondenza. Pertanto sono applicate tutte le norme, direttive e regole comunitarie e internazionali. Le operazioni degli e-commerce indiretti, ai fini IVA sono rilevanti nel paese del committente. Questo vale che si tratti di un privato, piuttosto che di un operatore economico.

Il DPR n. 633/72 disciplina le operazioni di commercio elettronico indiretto tra soggetti residenti in Italia. Quando il cliente è un privato consumatore, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo significa che, secondo Agenzia delle Entrate, queste operazioni non sono soggette:

  • obbligo emissione di fattura elettronica, a meno che questa non sia richiesta direttamente dall’acquirente
  • obbligo di certificazioni dei corrispettivi mediante rilascio di scontrino o della ricevuta fiscale (esonero previsto dall’articolo 2, del DPR n. 696/1996)

Nonostante l’esonero da emissione di scontrino elettronico, i corrispettivi giornalieri delle vendite devono essere annotati nell’apposito registro. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Inoltre, durante la liquidazione IVA, lo scorporo deve essere eseguito secondo il metodo matematico.

E-commerce indiretto come dropshipping

Il dropshipping è un sistema di vendita di prodotti online, senza magazzino fisico. Si tratta di una modalità di vendita relativamente nuova che, negli ultimi anni, si è largamente diffusa. In pratica il venditore spedisce solo il prodotto all’acquirente, fornendo garanzia e supporto. Sarà invece il fornitore ad avere e curare il magazzino. La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

Questo significa che il dropshipper emette fattura per i beni venduti dall’azienda eCommerce. La fattura al cliente è registrata dal sistema interno dell’eCommerce e, contestualmente, è emessa fattura di acquisto per il bene acquistato dal fornitore stesso. Se consumatore e produttore si trovano in Italia, il regime IVA applicato è quello italiano. Se il consumatore si trova all’estero, mentre il produttore si trova in Italia, allora la fattura elettronica emessa dal venditore riporterà l’IVA del paese di residenza del consumatore. Presenterà poi all’Agenzia delle Entrate IVA trimestrale distinguendo i corrispettivi e l’IVA a seconda del Paese UE di riferimento.

Infine versa l’IVA così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza.

Dazi doganali: cosa sono, come sono calcolati e quando non si applicano

Nel precedente articolo: “Bolletta doganale: cos’è e come funziona abbiamo visto cos’è e a cosa serve una bolletta doganale. In pratica si tratta di un documento che serve a confermare e certificare alle autorità competenti, il pagamento dei dazi doganali. Il dazio è la richiesta di pagamento per lo scambio merci tra paesi, più o meno vicini, più antico che si conosca. Già oltre 2000 anni fa i popoli ne esigevano il pagamento. Oggi invece, la definizione più comune è quella secondo la quale i dazi doganali sono delle imposte indirette applicate sul valore di tutti i prodotti importati ed esportati dal Paese che l’impone. In Europa i dazi sono richiesti per il pagamento di tutti i prodotti che provengono o sono diretti, in paesi che non fanno parte della CEE (Comunità Economica Europea). Quindi, in altre parole, i dazi doganali sono applicati a qualunque (o quasi) merce acquistata e proveniente dall’estero.

Dazi doganali: un po’ di storia

Come abbiamo detto, hanno un’origine molto antica. Durante il Medioevo, ad esempio, rappresentavano una delle entrate fiscali più alte ed importanti. In quel periodo i dazi erano applicati alla merce che transitava addirittura da un Comune all’altro. Con il passare del tempo, durante alcune particolari epoche, i dazi furono sospesi. Questo accorgimento venne adottato grazie ad una diversa organizzazione amministrativa del territorio e, visto che gli scambi commerciali andavano aumentando, la sospensione si rese necessaria, per evitare di gravare troppo sul transito della merce.

Dal 1600 i dazi interni sono ridotti drasticamente. Grazie a questa manovra, le dottrine economiche liberali, riescono a garantire una maggiore libertà di circolazione delle merci. A quel punto l’applicazione delle tasse doganali si applica esclusivamente quando la merce passa da una dogana all’altra sui confini dei vari Stati.

A cosa servono veramente

Non c’è un’unica vera ragione. Ne esistono molteplici, che spingono i vari Stati ad applicare ciascuno i propri dazi doganali. In alcuni casi, ad esempio, quando i dazi sono applicati in misura particolarmente alta su merce costosa e di pregio, il pagamento è richiesto in via cautelare per proteggere il consumatore. Infatti gli addetti della dogana devono eseguire degli attenti e accurati controlli  sull’origine dei prodotti.

In altri casi invece le autorità doganali devono controllare eventuali regole che disciplinano la circolazione della merce, la presenza o meno di autorizzazioni o divieti all’importazione e certificazioni. In questo caso il dazio compensa il controllo che mira ad individuare merce pericolosa di cui è vietata l’importazione (armi, stupefacenti, specie animali o vegetali protette, ecc…).

Ma non è sempre e solo una questione di controllo e tutela. Anzi, il più delle volte i dazi doganali sono introdotti dai vari Stati pe ragioni politiche. Ragioni che si traducono nel voler provare a proteggere settori produttivi interni che NON sono in grado di concorrere con i mercati stranieri. Quando però questo sistema è applicato sistematicamente, per cercare quindi di proteggere la produzione interna, allora è il caso di parlare di protezionismo.

I dazi doganali infine possono essere applicati anche alle esportazioni (merce in uscita dal paese). Questo avviene soprattutto quando un paese è particolarmente ricco di un determinato prodotto e deve incrementare le entrate fiscali.

Dazi doganali: il calcolo

Esistono tre diversi metodi per calcolare i dazi doganali:

  • sul valore della merce trasportata che risulta dalla fattura elettronica, al netto o al lordo delle spese di trasporto (valore della merce + nolo Extra UE – nolo=spesa di trasporto)
  • sulla quantità di merce trasportata espressa in una precisa unità di misura
  • sommando al primo metodo il secondo

Esiste una classificazione ben precisa della merce trasportata, che rientra tutta nelle tabelle online disponibili sul TARIC. Quest’ultimo è lo strumento utilizzato per calcolare i dazi doganali sulla merce importata. La merce è classificata per codici che ne identificano la natura e le caratteristiche, dalle quali, a loro volta, dipende il calcolo delle tasse alla dogana. Quindi ad ogni codice corrispondono precisi obblighi, disposizioni e tariffe doganali.

Sbagliare un codice significa trovare un’errata associazione tra categoria merceologica e merce trasportata. Questo può portare a inconvenienti che vanno dalla semplice sanzione amministrativa, al blocco della merce. 

Dazi doganali

Classificazione doganale delle merci

Ad ogni merce è assegnato un preciso codice numerico. Si tratta di una raccolta in 21 sezioni e 99 capitoli. Ogni codice è composto da 10 cifre e ogni parte del codice ha una specifica funzione:

  • le prime sei cifre del codice indicano le voci e le sottovoci del sistema armonizzato (SA – 1 e 2 identificano il capitolo, 3 e 4 la voce di tariffa del SA, 5 e 6 si riferiscono alla sottovoce).
  • le successive due si riferiscono invece alle sotto-voci relative alla suddivisione comunitaria della nomenclatura combinata (NC)
  • le ultime due invece identificano le sotto-voci del codice Taric

A questo schema si possono aggiungere ulteriori 4 cifre che servono a identificare il codice addizionale Taric, relativo a determinate categorie merceologiche oppure categorie soggette a dazi compensatori.

Unione Europea e Dazi doganali

La nascita del Mercato Unico Europeo ha cambiato la terminologia in fatto di dazi doganali. Difatti non si parla più di “dazi”, ma di “merce proveniente da paesi che non fanno parte dell’Unione Europea”. Quindi il dazio doganale, infatti, come anticipato, è un’imposta di consumo che grava sui prodotti che vengono importati da paesi terzi.

Iva per cassa: il sistema alternativo al regime IVA ordinario

IVA per cassa è un regime alternativo a quello IVA ordinario o per competenza. È conosciuto e chiamato anche con il nome di cash accounting ed è entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2012. È stato l’articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012 che ha introdotto questo nuovo regime e che permette ai contribuenti che esercitano attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse, al momento dell’incasso della fattura elettronica. Di conseguenza permette anche di detrarre l’IVA sulle fatture elettroniche di acquisto al momento del relativo pagamento.

Articolo 32 bis del Decreto Legislativo n°83/2012

L’articolo 32 bis, comma 1 del D.L. 83/2012 stabilisce che:

“In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché’ il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, ne’ a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.

In pratica chi adotta questo regime può calcolare l’ammontare periodica dell’IVA da versare considerando solo le operazioni per le quali l’incasso o l’esborso di denaro, è già avvenuto. Per le vendite quindi valgono solo le transazioni per le quali siano già stato riscosso quanto dovuto dalla fattura emessa. Per gli acquisti valgono solo le fatture già pagate ai fornitori.

IVA per cassa: come funziona il nuovo regime

Questo nuovo regime è stato creato ed è entrato in vigore, allo scopo di tutelare i professionisti e i piccoli imprenditori. In effetti, tutti quei soggetti che possono incontrare delle difficoltà nel farsi pagare. Ne sono un esempio tutte quelle piccole-medie imprese che lavorano con e per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Le PA hanno tempi di pagamento davvero lunghissimi!

La liquidazione periodica dell’IVA, in questo regime, tiene conto del momento stesso di pagamento del corrispettivo per individuare il mese, o il trimestre di riferimento. Invece se il pagamento avviene con modalità diverse dal contante (bonifico, carta di credito, ricevute bancarie, ecc…), allora sono di riferimento i documenti contabili prodotti che attestino l’avvenuto accredito dei corrispettivi, su fattura elettronica emessa.

Fattura elettronica: come registrarle in regime Iva per cassa

Le fatture elettroniche emesse in questo regime devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:

“Operazione con IVA per cassa, come previsto dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012”

Iva per cassa

 

Venendo a mancare questa semplice dicitura, l’imposta deve essere considerata esigibile secondo disposizioni del regime ordinario. Dal punto di vista del cliente che riceve una fattura elettronica con questa dicitura, vede già la possibilità di detrarre l’IVA, dell’acquisto effettuato, nel momento stesso dell’operazione (questo vale anche nel caso in cui non abbia ancora pagato la fattura stessa).

La fatturazione elettronica prevede una specifica sezione nel file XML “DatiAnagraficiCedenteType” il rigo RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012).

IVA per cassa: i requisiti per aderirvi

Il primo requisito per aderire al regime IVA per cassa è quello di non avere un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro. È possibile passare dal regime IVA ordinario a quello IVA per cassa soddisfacendo alcuni requisiti base:

  • Non bisogna aver superato il fatturato di 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta
  • Il regime è sottoscrivibile sia ai privati, che soggetti esercitanti attività d’impresa, arte e professioni
  • Non è possibile aderire al regime IVA per cassa se già è presente l’adesione ad altro regime IVA agevolato (come ad esempio quello del margine)

Per adottare il cash accounting non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti ha validità il “comportamento concludente” durante la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. Formalmente la comunicazione avviene tramite la dichiarazione IVA annuale. Vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata manifestata l’adesione, o da quando è iniziata l’attività. L’adesione al regime d’IVA per cassa ha vincolo triennale. Al termine dei tre anni, la validità deve essere rinnovata annualmente, salvo revoca.

Transazioni incluse ed escluse dal regime

Non tutte le operazioni attive e passive possono rientrare in questo regime. Le operazioni attive escluse sono:

  • operazioni che rientrano nei regimi speciali IVA
  • attività svolte nei confronti di soggetti che non esercitano impresa, arte o professioni
  • operazioni eseguite nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge (inversione contabile)
  • le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale
  • le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta

Le operazioni passive escluse, sono:

  • beni o servizi ai quali è applicato il metodo dell’inversione contabile
  • gli acquisti intracomunitari di beni
  • le importazioni di beni
  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

Principio di cassa: cos’è e come si gestisce in dichiarazione dei redditi

Nella determinazione del reddito, il principio di cassa assume un ruolo molto importante. È fondamentale nella dichiarazione dei redditi dei professionisti. Questi infatti in fase di dichiarazione annuale sono tenuti a verificare che i compensi dovuti per le prestazioni eseguite nel corso dell’anno, siano effettivamente incassati. Quindi il reddito dei professionisti è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Mentre le imprese applicano il principio di competenza economica, i professionisti si attengono a quello di cassa. Secondo quanto previsto da questo fondamento, al calcolo del reddito concorrono solo i compensi effettivamente incassati nell’arco dell’anno. Allo stesso modo, solo le spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, possono essere considerate e ritenute valide per la deduzione. In quest’ultimo caso comunque esistono diverse eccezioni, come ad esempio i canoni di leasing, oppure la quota del TFR. 

I problemi, se così si possono definire, possono sorgere quando i pagamenti delle prestazioni avvengono a fine, o a cavallo dell’anno, oppure quando i saldi sono eseguiti non in contanti, ma con altre modalità di pagamento.

Principio di cassa e pagamenti in contanti

Si tratta del caso più semplice relazionato al principio di cassa. Nonostante il pagamento in contanti oggi sia sempre meno incentivato dalle autorità, dal mercato e dagli strumenti a disposizione dei professionisti (come la fattura elettronica e lo scontrino elettronico), rimane comunque una tipologia di pagamento accettata. In questo caso i pagamenti in contanti si considerano eseguiti completamente nel momento in cui il denaro entra nelle disponibilità del professionista. Il momento del pagamento, quindi, coincide con quello dell’incasso.

Principio di cassa e pagamento con bonifico (bancario o postale)

Il secondo caso prevede il pagamento eseguito sotto forma di bonifico bancario/postale. In questo caso l’importo pagato al professionista concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo quando riceve l’accredito sul proprio conto corrente.

Questo momento è individuato dalla così detta “data disponibile”. Quest’ultima indica la data dalla quale in poi il denaro è disponibile per essere utilizzato da parte del professionista. Vale solo e soltanto questa specifica data, mentre la data di valuta, la data di emissione ordine bonifico, oppure quella in cui la banca avvisa il cliente dell’accredito, non hanno alcuna rilevanza.

Qualche volta questa modalità di pagamento può dare vita a delle difficoltà. Questo avviene soprattutto quando il pagamento è eseguito a cavallo dell’anno fiscale. In altre parole il momento dell’incasso non coincide con quello utile per rilevare il periodo/mese in cui il soggetto che ha pagato, deve effettuare il versamento della ritenuta. Si tratta comunque di una problematica facilmente risolvibile. Infatti, in caso di verifiche e/o contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, è necessario portare come prova gli estratti conti bancari dai quali è possibile attestare la data di effettivo incasso.

Principio di cassa

Principio di cassa e pagamenti con carte di credito

Altro caso sempre più frequente. I compensi per le prestazioni/servizi al professionista sono saldati mediante carta di credito. In questo funziona un po’ come per i pagamenti con bonifico bancario. Per la determinazione del reddito da lavoro autonomo fa fede la data dalla quale l’importo ricevuto si rende disponibile sul proprio conto corrente. In materia Agenzia delle Entrate non ha mai rilasciato nulla di preciso e ufficiale, ma nella pratica il principio di cassa ha seguito le stesse indicazioni in essere per i pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario.

Assegni bancari e circolari

Per questa modalità di pagamento l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha stabilito, mediante la circolare n° 38/E/2010, che ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo, il pagamento è ritenuto concorsuale al momento in cui la somma di denaro si rende disponibile al professionista, cioè quando l’assegno è consegnato in mano al lavoratore. Quindi, un assegno che rappresenta un titolo di credito che si sostanzia al mento dell’ordine scritto, secondo il principio di cassa, si considera ai fini del calcolo del reddito da lavoro autonomo nel momento in cui il titolo di credito è consegnato al ricevente. Non conta invece, in questo caso, che la data di versamento e incasso dell’assegno sia successiva a quella di ricezione.

Pagamento con Carte di debito

Sempre più diffuse, le carte di debito rappresentano una delle molteplici modalità attraverso le quali i professionisti ricevono i propri compensi. Al pari dei pagamenti con bonifici bancari/postali, in base al principio di cassa per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, la cifra si considera solo al momento in cui il denaro è reso disponibile sul conto corrente del ricevente.

 

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Campioni gratuiti: fatturazione elettronica e adempimenti fiscali

Nell’articolo precedente: “Fattura elettronica omaggi: cos’è e come funziona” abbiamo visto come comportarsi in materia di omaggi ai propri clienti. Tra questi abbiamo distinto una categoria identificata come: “campioni gratuiti di modico valore”. Si tratta di una particolare tipologia di cessione di beni, che rientrano a far parte del più ampio argomento relativo alla cessione dei beni gratuiti e che prevedono specifici adempimenti fiscali.

Campioni omaggio: cosa sono e quando vengono usati

I campioni gratuiti sono solitamente beni e prodotti che rientrano a far parte dell’attività stessa dell’impresa. Questo significa che sono beni prodotti e/o venduti dall’azienda. Solitamente sono impiegati per fini propagandistici. Servono cioè a promuovere e pubblicizzare l’attività, oppure sono impiegati per controllare la qualità del prodotto stesso, o ancora per testarne la resa e l’apprezzamento sul mercato (indagini di mercato).

Di solito presentano le stesse caratteristiche qualitative dei beni prodotti e venduti normalmente dall’attività. Stessa qualità, ma non stessa dimensione e/o quantità. Le ridotte dimensioni, o la minore quantità distribuita, rende questi beni NON VENDIBILI SEPARATAMENTE-SINGOLARMENTE.

In base a quanto stabilito dalla legge i campioni gratuiti sono esclusi dal campo di applicazione IVA. Art. 2, comma 3, lett. D) del D.P.R. 633/1972: “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.

Campioni gratuiti: requisiti

Affinché questi beni siano considerati a tutti gli effetti campioni gratuiti di modico valore, devono rispondere ad alcune caratteristiche specificate dalla norma.

Distribuzione gratuita

La cessione deve avvenire a titolo completamente gratuito. Non deve quindi essere versato alcun corrispettivo a seguito dell’omaggio. E per qualunque corrispettivo si intende di qualunque natura, soldi, o altri beni in cambio. Devono essere beni prodotti dall’attività con lo scopo di promuovere l’azienda produttrice stessa. Questa propaganda deve essere protratta a fini pubblicitari, per far conoscere al pubblico il prodotto e favorirne la vendita.

Campioni gratuiti

Marchiatura chiara ed indelebile

È il secondo requisito fondamentale. Ogni campione omaggio deve essere contrassegnato in modo indelebile sulla propria superficie con la dicitura: “campione gratuito”. La dicitura può essere stampata, lacerata, punzonata, perforata, marcata, ecc… Qualunque sia la tecnica utilizzata per marchiare il campione, l’importante è che sia ben evidente, leggibile e comprensibile a tutti. La tecnica inoltre non deve inficiare sul funzionamento e la qualità del prodotto ceduto.

È stata Agenzia delle Entrate stessa a precisare quanto sopra, riportando i criteri di marchiatura dei campioni nella Risoluzione 83/E/2003. La marchiatura serve per evitare che il prodotto venga commercializzato, ma anche a evitare che l’eventuale concorrenza possa intervenire modificandone il contenuto.

Nella Risoluzione n. 381445/1980 è specificato che la marchiatura dei campioni gratuiti può avvenire anche mediante apposizione, in un angolo della busta, del disco a mezzo di un timbro a perforazione, ovvero sull’involucro in plastica a mezzo di un timbro di inchiostro indelebile.

Modico Valore

Terza ed ultima caratteristica. Per capire cosa si intende per “modico valore” è necessario leggere quanto riportato nella Risoluzione n°430288/1991 di AdE:

“nella pratica applicazione, si deve farsi riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”.

Non è necessario che i beni siano di valore o dimensioni inferiori a quelli prodotti e commercializzati dall’azienda, possono anche essere singoli esemplari di suddetti beni. La Risoluzione n° 360021/1980 considera campioni gratuiti anche i libri sulla cui copertina è riportata la seguente dicitura: “il presente volume è destinato signori insegnati in esame per eventuale adozione, quale campione gratuito”.

Se tutti questi requisiti sono rispettati, allora il bene può essere considerato come campione gratuito ed ogni operazione relativa è considerata fuori campo IVA. Ne consegue che l’attività non è obbligata a emettere fattura elettronica, o altro documento che ne attesti la cessione.

È anche vero che, per superare la presunzione di cessione, al momento della consegna del bene sarebbe opportuno emettere un documento che ne attesti la natura di omaggio. Tutto questo solo per confermare la natura dei beni ed evitare eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Non volendo però ricorrere all’emissione di tale documento, è possibile, in alternativa, redigere uno specifico registro degli omaggi.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: cosa prevedono le disposizioni di legge

È prevista una Sanzione invio tardivo fattura elettronica, o per mancata emissione delle fatture elettroniche. La normativa è contenuta per l’esattezza nell’articolo 6 del Decreto Legislativo n° 471/1997, che prevede le “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.

In particolare l’articolo cita che:

Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica

Nel caso invece di operazioni non imponibili, esenti, o non soggette a IVA, il medesimo articolo specifica che:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.

In ogni caso è prevista una sanzione minima di €500.

Sanzione invio tardivo fattura elettronica: D.L. 119/2018

Il D.L. 119/2018, legato alla legge Bilancio 2019, aveva previsto una periodo transitorio, durante il quale era previsto una riduzione, o addirittura l’annullamento della sanzione invio tardivo fattura elettronica. Da quando il periodo transitorio in questione si è esaurito, le disposizioni dell’articolo 6 Decreto Legislativo n° 471/1997 si attuano a pieno.

Si conseguenza anche le sanzioni amministrative previste dal suddetto articolo sono applicate totalmente. E questo vale per tutte le operazioni effettuate entro il 30/06/2019 per i soggetti trimestrali, oppure entro il 30/09/2019 per i soggetti mensili, quando la fattura elettronica è emessa dopo il 19/11/2019. Le sanzioni sono applicabili anche nel caso di operazioni a decorrere dal 01/07/2019 per i soggetti trimestrali, o dal 1/10/2019 per i soggetti mensili.

Termini e condizioni

Affinché non si vada incontro alla sanzione invio tardivo fattura elettronica, i documenti devono essere regolarmente emessi:

  • Fatture immediate – entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • Fatture differite – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le fatture elettroniche si considerano regolarmente emesse quando queste sono trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). È infatti quello e solo quello il momento in cui una fattura elettronica si può considerare consegnata/spedita alla controparte.

 

Codice CIG e codice CUP: cosa sono, a cosa servono e come si inseriscono nella fattura elettronica

Codice CIG e codice CUP: cosa sono, a cosa servono e come si inseriscono nella fattura elettronica

Il codice CIG e il codice CUP sono due particolare codici alfanumerici che devono essere inseriti nelle fatture elettroniche relative alla Pubblica Amministrazione (PA). Entrambi i codici identificano in modo univoco e assoluto una gara d’appalto, per quanto riguarda il CIG e gli investimento pubblici, per quanto concerne il CUP.

Nella fatturazione elettronica è possibile, oggi, inserire più codici CIG e CUP. Questo è possibile nelle note tecniche contenute nella rappresentazione tabellare della fattura elettronica. Vediamo prima di capire cosa sono questi codici, a cosa servono e come si inseriscono nelle e-fatture.

Codice CIG: cos’è e a cosa serve

Il codice CIG è il codice identificativo di gara. Si tratta di un codice alfanumerico utilizzato in Italia per identificare nello specifico i contratti pubblici stipulati in seguito a gara di appalto. Si tratta quindi di un codice che identifica i contratti pubblici o gli affidamenti tramite una delle modalità consentite dal codice dei contratti pubblici.

É una sequenza di 10 caratteri alfanumerici e serve a tracciare i pagamenti relativi ai contratti pubblici. É inoltre un identificativo molto importante per comunicare le informazioni agli enti preposti al controllo delle gare d’appalto, dei lotti e dei contratti. Infine serve anche per assolvere in modo lineare e semplificato agli obblighi contributivi.

codice CIG

É obbligatorio quindi che il codice CIG sia inserito nei contratti lavorativi e nelle fatture elettroniche quando queste sono rivolte alle PA. Questo codice esiste dal 2010, quando venne introdotto dalla legge n°13 di agosto, relativa alla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione italiana.

Prima dell’inizio della gara d’appalto è richiesto direttamente online dal responsabile del procedimento ANAC. Il codice CIG deve essere trascritto nel contratto e nei bonifici di pagamento. In caso di mancata trascrizione sono applicate delle sanzioni amministrative. Queste possono arrivare fino al 10% dell’importo della transazione stessa. I casi in cui il codice CIG non è necessario e la sua trascrizione non è obbligatoria, sono indicati direttamente dall’ANAC.

Codice CUP: cos’è e a cosa serve

Altro codice alfanumerico relativo alla Pubblica amministrazione da riportare in fatturazione elettronica. Il codice CUP rappresenta il codice Unico Progetto ed è composto da 15 caratteri alfanumerici che identificano, per l’appunto, un progetto di investimento pubblico.

Il codice CUP è utilizzato per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, ma serve anche a evitare che infiltrazioni criminali siano introdotte negli affari degli investimenti pubblici. Inoltre serve per il monitoraggio da parte del MIP, Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere.

Come per il codice CIG, il CUP è obbligatorio inserirlo in diversi documenti ufficiali come, ad esempio:

  1. documenti relativi ai bandi
  2. documentazione concernente le richieste di investimento
  3. flussi finanziari
  4. diverse tipologie di documenti contabili.

Fatturazione elettronica e codice CIG e CUP

Con documenti contabili si intendono anche le fatture elettroniche. Il codice CIG e il codice CUP devono quindi essere obbligatoriamente presenti nelle fatture elettroniche relative alla Pubblica Amministrazione. É possibile inoltre inserirne più di uno per ciascuna e-fattura.

Questa possibilità è specificata nelle note tecniche contenute nella rappresentazione tabellare della fattura elettronica. Infatti il blocco 2.1.2, “DatiOrdineAcquisto” può essere ripetuto N volte. La sigla 0.N significa infatti che il blocco in questione è facoltativo e che può essere ripetuto per N volte che si desideri.

In particolare il codice CIG è identificato dal blocco 2.1.2.6, mentre il codice CUP lo si trova sotto il blocco 2.1.2.7. L’importante è che vi sia un unico codice alfanumerico per ciascuna riga. Quindi a ogni riga un solo codice CIG e codice CUP.

Aprire una partita IVA: procedura e costi da sostenere

L’apertura di una nuova attività prevede una serie di regole da rispettare e vari elementi da valutare. Aprire una partita IVA richiede impegno economico e un calcolo preciso di tutti i vantaggi e gli svantaggi a cui potrebbe portare. L’apertura in se per se non è molto difficile, ma richiede qualche passaggio che deve essere seguito alla lettera. Decidere di “mettersi in proprio” e non essere un dipendente a stipendio fisso mensile però, comporta delle responsabilità alle quali non è possibile sottrarsi. Obblighi previdenziali e regolari tasse da pagare. Vediamo quindi come fare per aprire una partita IVA, chi può farlo, quanto costa e quali sono le spese da sostenere.

Aprire una partita IVA: i passaggi da seguire

La partita IVA è una sequenza di 11 cifre che identifica, in modo inequivocabile, un soggetto che esercita un’attività. La partita IVA è importante ai fini dell’imposizione fiscale diretta (IVA). La partita IVA è composta da una sigla dello stato di appartenenza (nel caso dell’Italia corrisponde a IT), le prime 7 cifre indicano invece il contribuente, i 3 numeri seguenti indicano il Codice dell’Ufficio delle Entrate e, infine, l’ultimo numero ha carattere di controllo.

In Italia la partita IVA è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (AdE). Il numero assegnato rimane invariato per tutto il periodo in cui è svolta l’attività e vale sull’intero territorio nazionale.

La partita IVA si apre inoltrando richiesta telematica ad AdE, utilizzando due diversi modelli:

  1. modello AA9/11 per le ditte individuali
  2. modello AA7/10 per le società

Entrambi i modelli sono presenti e scaricabili sul sito di Agenzia delle Entrate. Il modello può essere presentato direttamente presso l’ufficio AdE territorialmente competente, oppure inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno o, infine, per via telematica, utilizzando il software sul sito AdE.

La comunicazione ad AdE deve essere fatta entro 30 giorni dal primo giorno di inizio attività.

Codice ATECO, regime contabile ed INPS

Al momento in cui si decide di aprire una partita IVA, deve essere scelto il codice ATECO. Come abbiamo visto nell’articolo: “Codice Ateco cos’è a cosa serve e dove trovare quello di appartenenza”, il codice ATECO rappresenta la Classificazione delle attività economiche ed è una tipologia di classificazione adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT). Serve per le rivelazioni statistiche nazionali di carattere economico.

Inoltre l’apertura della partita IVA comporta anche la scelta del relativo regime contabile: regime forfettario, regime dei minimi o regime ordinario.

Come ultimo step al quale adempiere, non rimane che l’INPS. É necessario recarsi presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per comunicare la propria posizione previdenziale. In alcuni casi, ad esempio per le ditte individuali la dove è richiesto, è necessario anche iscriversi alla Camera di commercio (dipende comunque dall’attività svolta) e comunicare al comune di appartenenza l’avvio dell’attività.

I soggetti che possono aprire partita IVA

In linea generale chiunque. Nello specifico diciamo che lavoratori autonomi, professionisti e titolari di società, sono tenuti ad aprire una partita IVA.

Quanto costa aprire una partita iva

Veniamo ai costi, la parte, forse, più importante. Aprire una partita IVA non costa nulla. Mantenerla invece si. Tutto dipende dal regime contabile scelto.
In regime di contabilità ordinaria, chi apre partita IVA e deve registrare l’attività presso la Camera di Commercio, deve pagare alla stessa circa € 80-100/annui. A questo costo dovrà essere aggiunto l’importo da corrispondere all’eventuale commercialista, nonché i contributi INPS. Infine sono da considerare anche il pagamento delle imposte IRPEF e IRAP, calcolate sul reddito e sul valore aggiunto.

Chi invece appartiene al regime forfettario, godrà di qualche agevolazione in più. Questo regime, come abbiamo già visto, prevede l’esenzione IVA e una tassazione ad aliquote molto ridotte per l’IRPEF (pari al 15% e al 5% per i primi cinque anni di attività). Da tenere comunque in considerazione che nel forfettario non è possibile portare in detrazione le spese sostenute (unica eccezione i contributi previdenziali obbligatori).

Il consiglio generale è di evitare di aprire una partita IVA con introiti annui al di sotto di € 5000.

Aprire una partita iva: la procedura da seguire e i costi da sostenere

Mantenere una partita IVA: i costi

Aprirla è gratis, ma mantenerla costa. Tutto dipende dal regime scelto e dal tipo di attività svolta. Quando si apre un’attività nel calcolo dei costi da sostenere per il suo mantenimento troviamo:

Obblighi fiscali

Chi apre una partita iva ricordiamo che dovrà anche adempiere a precisi obblighi fiscali, tra i quali:

Regime ordinario: cos’è e come funziona

In alcuni precedenti articoli abbiamo visto requisiti, limiti, vantaggi e svantaggi, del regime forfettario e del regime dei minimi. Oggi invece prendiamo in esame il classico regime ordinario. Cos’è? Come funziona? Chi deve aderirvi e quali sono i documenti obbligatori da presentare al Fisco? Partiamo dall’inizio.

Regime ordinario: definizione

Si tratta di un regime fiscale al quale sono tenuti ad aderire alcune società e imprese di grandi dimensioni. Solitamente aderiscono a questo regime le grandi società e le imprese con un fatturato molto elevato.

Prerogativa del regime ordinario è la contabilità particolarmente articolata e la complessità dei vari registri da redigere, conservare e consegnare alle autorità competenti.

Le aziende che devono aderire al regime ordinario

Le società che sono tenute ad aderire obbligatoriamente a questo regime fiscale sono:

  • S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
  • Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
  • Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Nel caso in cui vengano poi superati i seguenti limiti:

  1. 400.000 euro per la vendita di servizi
  2. 700.000 euro per altri tipi di attività

Regime ordinario

sono tenuti a registrarsi alla contabilità ordinaria anche:

  • Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
  • Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • Enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente.

È comunque possibile passare da un regime semplificato, a quello ordinario, presentando tutta la dovuta documentazione.

I registri del regime ordinario

Uno degli obblighi al quale devono sottostare le società a regime ordinario è quello di redigere, conservare e presentare alle autorità alcuni specifici registri. Tra questi ricordiamo:

  1. Il libro giornale
  2. Il libro degli inventari
  3. le scritture di magazzino
  4. il libro mastro
  5. il registro dei beni ammortizzabili
  6. libri sociali
  7. registri IVA

Libro giornale

Si tratta di un libro di contabilità previsto dall’art. 2214 del Codice Civile che recita: “L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Il libro giornale ha esclusivo fine tributario. In questo registro sono annotati tutti i movimenti contabili di una ditta. Esistono vari modi per redigere questo libro, ma quello oggi più diffuso è il sistema a partita doppia. Per spiegare nel modo più semplice possibile di cosa si tratta, si potrebbe dire che la partita doppia elenca l’insieme degli scambi tra le attività e la passività dell’azienda.

Libro degli inventari

In questo registro sono contenute varie informazioni:l’inventario all’inizio dell’attività, gli inventari per i diversi anni, l’indicazione delle risorse dell’azienda e il loro valore, lo stato patrimoniale e il conto economico oltre che il capitale contribuito dall’imprenditore.

Su questo documento è necessario apporre una marca da bollo virtuale, o cartacea e deve essere numerato.

Libro Mastro

È il registro di tutti i conti (mastrini) che compongono un dato sistema contabile. Quindi è l’insieme dei conti accesi di una contabilità.

Il libro è strutturato in due colonne, una del dare e una dell’avere. In più è presente una rubrica alfabetica per debitori e creditori.

Le scritture di magazzino

Questo registro è riservato a tutte quelle attività che, per due esercizi consecutivi, hanno registrato ricavi maggiori di 5.164.568,99 euro e rimanenze alla fine del periodo superiori a 1.032.913,80 euro. Nel caso in cui gli importi registrati successivamente per due esercizi successivi siano inferiori ai limiti sopracitati, l’obbligo di compilazione di questo registro viene meno

Il registro dei beni ammortizzabili

Qui sono registrati gli immobili, i beni annotati nei registri pubblici e tutti gli altri beni. Per ciascuno deve essere indicato l’anno e il costo di acquisizione, eventuali modifiche di valore, il valore e il coefficiente di ammortamento. Anche questo tomo deve essere numerato.

Registri IVA

La tenuta e la stampa dei registri IVA non è più obbligatoria dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore della fattura elettronica B2B.

Libri sociali

Permettono una rappresentazione sociale della struttura interna dell’azienda e consento la verifica del funzionamento degli organi societari (libro delle adunanze e libro delle deliberazioni assembleari).