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Fatturazione elettronica: le domande più frequenti

La fatturazione elettronica dovrebbe essere ormai entrata a far parte del quotidiano di tutti. Nonostante non si tratti più di una vera e propria novità, molto spesso sorgono dubbi e domande riguardo a questo argomento. Vogliamo provare a rispondere agli interrogativi più comuni che possono sorgere.

Quali sono e dove si trovano le date di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche?

Una fattura elettronica si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
La data di trasmissione invece è quella che ritroviamo nella ricevuta di consegna. Questa viene messa a disposizione dal Sistema di interscambio (SdI). Contiene le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito della fatturazione elettronica. La data di trasmissione deve coincidere con la data di emissione riportata nel file XML.

Diritto alla detrazione dell’IVA, come e quando è possibile?

Premettiamo che il Sistema di Interscambio si prende un periodo temporale che va da pochi minuti, fino a un massimo di cinque giorni, per recapitare la fattura elettronica al destinatario. Di conseguenza la detrazione può avvenire solo dopo la registrazione della e-fattura (non si può registrare una fattura prima di averla ricevuta). Il Decreto Fiscale della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, entro il giorno di ciascun mese, relativamente ai documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

Cosa succede se viene ritardato l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio?

La fattura elettronica deve essere emessa entro e non oltre i dieci giorni successivi all’esecuzione delle operazioni alle quali si riferiscono. Nella fattura verrà evidenziato che la data di emissione della stessa è diversa da quella in cui è stata effettuata l’operazione. Stesso discorso vale per la trasmissione delle e-fatture. Deve avvenire sempre entro lo stesso termine di dieci giorni.

Fatturazione elettronica

Come dobbiamo comportarci in caso la fattura elettronica venga scartata dal Sistema di Interscambio?

A seguito dei controlli effettuati da SdI, le fatture possono essere accettate e validate, oppure scartate. In questo caso, l’emittente ha tempo massimo cinque giorni effettivi (non lavorativi), per trasmettere nuovamente la fattura corretta. Rispettando questa tempistica non si incorre in nessuna sanzione.

Quando deve avvenire la conservazione sostitutiva?

La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di prestazione della dichiarazione dei redditi relativa.

Quali sono i dati che devono obbligatoriamente essere presenti sul file XML da trasmettere ad SDI?

  1. Codice Paese
  2. Identificativo Univoco
  3. Progressivo Univoco del File

Il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Se una fattura elettronica viene scartata, posso rinviarla con lo stesso nome del file scartato?

La numerazione presente nel nome del file non segue la numerazione delle fatture, sono due criteri diversi. Il nome del file è alfanumerico. Il numero del documento (campo «numero fattura» all’interno dell’XML) segue, invece, il progressivo di emissione. Se una fattura viene rinviata, il numero della fattura sarà uguale (ove possibile), ma il nome del file dovrà avere lo stesso nome di quello precedentemente inviato. In questo cambierà solamente il progressivo univoco, che sarà comunque differente da quello scartato.
I file XML possono essere tranquillamente inviati con il nome del file che viene generato in automatico, anche se non è sequenziale.
Utilizzando FatturaPRO.click, il nome del file sarà attribuito in modo automatico senza che l’onere sia a carico del contribuente stesso.

Quali sono i dati obbligatori della fattura elettronica?

Di seguito elencati:

  1. Data di emissione;
  2. Numero progressivo, in modo tale da poter essere identificata;
  3. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che effettua la cessione;
  4. Numero di partita IVA del soggetto che effettua la cessione;
  5. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che acquista;
  6. Numero di partita IVA del soggetto che effettua l’acquisto;
  7. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che sono oggetto dell’operazione commerciale;
  8. Corrispettivi e qualsiasi altro dato utile per determinare la base imponibile, andando a comprendere anche quei dati relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  9. Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile arrotondato al centesimo di euro.

Concludendo

In breve questi sono solo alcuni delle principali domande che possono nascere relativamente alla fatturazione elettronica. In generale possiamo tranquillamente dire che affidandosi a un software, come FatturaPRO.click, che gestisce, con un semplice click, il mondo delle e-fatture, i dubbi e le difficoltà si riduco alla zero.

Fatturazione Elettronica ed Esterometro 2020: cosa fare con i clienti esteri

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità, dalla fatturazione elettronica all’esterometro. Poco noto e conosciuto dai molti, l’esterometro rappresenta uno strumento indispensabile per tutte quelle azienda che hanno instaurato rapporti commerciali con clienti stranieri.
La Fatturazione Elettronica riguarda solo ed esclusivamente i soggetti residenti e stabiliti sul territorio italiano. Ma come devono comportarsi le imprese e i professionisti italiani che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Esterometro: cos’è e come funziona

Forse non tutti sanno che oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, è scattato anche l’obbligo dell’esterometro. Con questo si intende la comunicazione dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. L’emissione della fattura elettronica emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano, non è obbligatorio. Nonostante questo la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve comunque essere effettuata. Questo adempimento viene garantito grazie alla compilazione del così detto esterometro (o fatturazione elettronica estera).

Esterometro: soggetti obbligati…

Si tratta di una comunicazione telematica mensile che riepiloga le fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio dell’esterometro sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi parliamo di tutti i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti sul territorio dello stato.
Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate (AdE ha inoltre stabilito che l’esterometro è obbligatorio SOLO per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. La comunicazione dell’esterometro deve comprendere anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati. Da questo è chiaro che diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Di contro non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA, sul territorio italiano.

… Committenti esonerati

I soggetti esonerati dall’esterometro sono i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”, in quello dei “forfettari”, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori e, secondo le ultime novità, anche i medici e i farmacisti.
Per semplificare possiamo dire che chi lavora con clienti esteri può inviare loro fatture in formato cartaceo, comunicandone i dati tramite appunto l’esterometro. In alternativa si può sempre scegliere di usare e inviare la fattura elettronica anche nei confronti di tali soggetti. Il vantaggio sta nel fatto che chi opta per l’emissione della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti stranieri, può evitare di compilare l’esterometro. Emettendo fattura elettronica, infatti, si è automaticamente esonerati dall’obbligo di trasmettere l’esterometro.

Quali fatture devono essere indicate nell’Esterometro

Nell’esterometro dovranno essere riportate specifiche fatture:

1. fatture emesse verso soggetti comunitari, non stabiliti in Italia, ma identificati ugualmente ai fini IVA (per i quali comunque non è stata emessa fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio);
2. Sono da riportare anche le fatture ricevute dai soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
3. Tutte le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non sia stata emessa fattura elettronica e non vi sia “bolletta doganale”;
4. Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Fatturazione Elettronica

Tutti i dati da indicare per le operazioni transfrontaliere

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, AdE ha stabilito che i dati da indicare nell’esterometro sono:

• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• dati identificativi del cessionario/committente;
• tutti i dati del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione
• il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta.

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani non hanno comunque l’obbligo della redazione dell’esterometro, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK. La nuova normativa prevede infatti che le operazioni relative all’acquisto di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, debbano essere documentate con un’autofattura. Non si trattano infatti di operazioni soggette alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma trovano invece applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020

Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

  • Gennaio – Febbraio – Marzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
  • Aprile – Maggio – Giugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
  • Luglio – Agosto – Settembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
  • Ottobre – Novembre – Dicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

Cosa succede se si omette la comunicazione dell’Esterometro?

Facile! Siamo soggetti a delle sanzioni.
Queste sanzioni sono pari a 2 euro per ogni fattura (per un massimo di 1000 €) se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Scendono ad 1 € (per un massimo di 500 € a trimestre), se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza naturale.

Fatturazione elettronica per i clienti esteri

Le regole di compilazione delle fatture elettroniche verso l’estero, sono pressoché le stesse.
É necessario riportare il “Codice Destinatario (occorre indicare il codice convenzionale “XXXXXXX”) e la Partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, se il soggetto ha sede in uno stato dell’Unione Europea va inserita quella comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza. Se il soggetto invece fosse “extra UE” va inserito il codice “OO99999999999”.
L’unico accorgimento necessario è quello di inviare al cliente straniero copia cartacea della fattura emessa.

Conservazione a Norma: tutte le novità del 2020

La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, è il sistema attraverso il quale vengono conservati e archiviati:

  1. Fatture attive e passive
  2. Libri e registri contabili (il Libro Giornale, i Registri IVA, i mastri, il libro inventari, …)
  3. Documenti di trasporto (DDT)
  4. Note spese
  5. Bollette doganali
  6. Corrispettivi elettronici
  7. Dichiarativi (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA, spesometro, ecc. )
  8. Ricevute fiscali

si tratta di documenti rilevanti per i quali è obbligatoria la conservazione da parte di professionisti, aziende e autonomi.
La conservazione a norma deve attenersi a determinati requisiti stabiliti dalla legge, perché i documenti possano essere ritenuti validi legalmente, alla stregua di quelli cartacei.

Digitalizzazione delle aziende

Si tratta di un processo iniziato da qualche anno e che sicuramente continuerà anche per qualche anno in futuro. La stessa cosa vale anche per la Pubblica Amministrazione (PA). Stare sempre al passo con le nuove tecnologie, richiede infatti del tempo e diversi adeguamenti da parte di tutti. Questo genere di adeguamento è necessario anche per non perdere competitività ed efficienza. Questo nuovo anno porta con se diverse novità che riguardano gestione digitale dei documenti fiscali, ivi compresa la conservazione a norma.

Le principali novità

Il decreto fiscale e la legge del bilancio 2020 introducono diverse novità. Le principali riguarderanno:

  1. la fattura elettronica
  2. lo scontrino digitale
  3. Indici sintetici di affidabilità (ISA)
  4. Nodo smistamento ordini (NSO)
  5. Nuovo utilizzo del POS

Vediamo punto per punto a cosa andremo incontro.

Fattura elettronica

Diciamo che a grandi linee le regole e le modalità sulla gestione delle fatture elettroniche non cambiano. Le novità principali riguardano infatti la conservazione a norma. Regola base stabilisce che le fatture, così come i documenti fiscali, devono essere conservati per un tempo minimo di dieci anni. L’Agenzia delle Entrate conserva i documenti in file .xml inviati fino al 31/12 dell’ottavo anno a partire dalla dichiarazione di riferimento. Questo riguarda anche indagini fiscali o eventuali contenziosi.

Scontrino digitale

Principale argomento del nostro precedente articolo: “Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità”, è l’argomento principale e più interessante di questo 2020. In pratica tutti i commercianti e titolare di partita IVA, a partire da quest’anno, dovranno abbandonare il vecchio scontrino cartaceo, ed emettere solo scontrini digitali. Per poterlo fare, i commercianti si dovranno dotare di particolari registratori di cassa, che emetteranno e invieranno gli scontrini digitali direttamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre gli scontrini dovranno essere conservati in regime di conservazione digitale, rispettando quindi la conservazione a norma di legge. Abbiamo altresì visto come FatturaPRO.click, piattaforma e App, diano questa possibilità, a chiunque, in modo semplice e veloce. Il sistema rilevando in automatico la presenza o meno della rete, permetterà sempre l’emissione dello scontrino e quando tornerà sotto copertura, penserà autonomamente all’invio del dato digitale all’Agenzia delle Entrate.

Indici sintetici di affidabilità (ISA)

Dal 2019 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Questi si riferiscono a tutti i lavoratori autonomi e alle imprese che svolgono prevalentemente lavoro autonomo. In parole povere servono all’Agenzia delle Entrate per valutare il livello di conformità fiscale. Si tratta quindi di una sorta di auto-valutazione che deve essere redatta dai lavoratori autonomi. In autonomia e sotto la propria responsabilità, i lavoratori dovranno compilare il modello ISA da allegare alla dichiarazione dei redditi. La compilazione corretta del modello non è molto facile o intuitiva. Per questo motivo i lavoratori potranno sempre affidarsi a degli intermediari per redigerli correttamente.

Nodo smistamento ordini (NSO)

Si tratta di un’ulteriore novità 2020. In pratica è un sistema digitale che si occupa della gestione e dell’esecuzione degli ordini di acquisto di beni o servizi. Dal febbraio 2020 NSO diventa obbligatorio per tutte le aziende del servizio Sanitario Nazionale e per tutti i fornitori. Come per lo scontrino digitale, anche gli ordini da febbraio 2020 dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. Si tratta di un cambiamento molto importante e piuttosto grande per quanto riguarda l’intero processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

conservazione a norma

Nuovo utilizzo del POS

A sostegno della lotta contro l’evasione fiscale, dal 2020 tutti i commercianti ed esercenti dovranno dotarsi di particolari POS che permettano l’emissione e la trasmissione di scontrini digitali.

Conservazione a norma: come adeguarsi

Tutte queste novità riguardano l’ambito fiscale in generale. E come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, tutti i documenti fiscali dovranno adeguarsi alla giusta conservazione digitale, obbligatoria. Stabilito l’obbligo, non è sempre così facile dotarsi delle necessarie tecnologie e competenze per poterlo fare. Una soluzione rapida, semplice ed economica, è FatturaPRO.click, un unico gestionale che può essere utilizzato dalla A alla Z per l’emissione, la gestione e la conservazione di tutti i documenti fiscali. Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche tecniche di FatturaPRO.click, vi rimandiamo al nostro articolo esemplificativo: “FatturaPRO.click: la fatturazione con un click”.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

Per conservazione sostitutiva si intende quell’insieme di processi, regolamentati da legge, che consentono di garantire nel tempo l’integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale. La conservazione sostitutiva sfrutta soluzioni informatiche, per l’archiviazione di documenti digitali.

I principi della Conservazione

La conservazione sostitutiva si basa su due grandi principi relativi all’archiviazione di documenti digitali:

  1. bit preservation
  2. logical preservation

La bit preservation è la capacità di preservare i bit come erano stati originariamente registrati.

Mentre la logical preservation è la possibilità di comprendere e utilizzare anche in futuro le informazioni contenute nel documento. A questo punto è necessario specificare nel dettaglio che cosa si intenda per “documento informatico”. Non ci si riferisce infatti solamente ad un .pdf, piuttosto che ad un’immagine. Per una corretta definizione a tal riguardo ci viene in aiuto l’art. 3 di eIDAS (Regolamento 910/2014/UE). L’articolo del regolamento definisce un documento elettronico come: “definisce un documento elettronico come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

Codice dell’Amministrazione Digitale

CAD, acronimo di Codice dell’Amministrazione Digitale, è l’atto normativo della Repubblica Italiana (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che dispone sull’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione italiana e i cittadini dello Stato.

Nel CAD viene specificato che le disposizioni relative alla conservazione sostitutiva, sono ritenute soddisfatte se le procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. Inoltre nell’art. 44, comma 1-ter, D.Lgs 82/2005 così come modificato dal D.Lgs 217/2017, viene stabilito che il sistema di conservazione di documenti informatici, garantisca l’autenticità, l’integrità, l’ affidabilità, la leggibilità e la reperibilità, di quanto in esso conservato.

Il ruolo del responsabile della conservazione

Il responsabile della conservazione è quel soggetto che gestisce il sistema di conservazione adottato. Il responsabile della conservazione ha due possibilità. La prima prevede di gestire la conservazione all’interno della struttura del titolare stesso. La secondo invece è quella di poter affidare, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere della conservazione.

Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La conservazione sostitutiva ha rappresentato una svolta sostanziale anche nell’ambito della fatturazione elettronica. Si è lasciato l’obsoleto supporto cartaceo, per una nuova dimensione di conservazione digitale. Con il Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato poi riconosciuto pieno valore probatorio ai fini fiscali e legali, a tutte le fatture elettroniche. Inoltre si è stabilito la possibilità di archiviare su supporto ottici, documenti cartacei, utilizzando la firma elettronica qualificata. Infine, grazie alla marcatura temporale, è stata data la possibilità anche di eliminare tali documenti. Solo due piccole specifiche per avere chiaro il concetto di firma elettronica e marcatura temporale.

La legge italiana definisce la firma elettronica come: “un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Mentre la marcatura temporale altro non è che la timestamp, cioè una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento.

Legge Bassanini

Con la legge Bassanini è stato garantito ai documenti informatici, come le fatture elettroniche, oppure il libro IVA, piena validità a fini probatori, legali e fiscali. In questo modo è stato reso possibile l’integrale sostituzione dei tradizionali metodi di archiviazione, con i più moderni processi di conservazione delle registrazioni aziendali. Questo provvedimento ha portato moltissimi vantaggi alle aziende. Pensiamo, ad esempio, alla riduzione degli spazi di conservazione dei documenti. O ancora al risparmio sul materiale cartaceo, all’abbattimento dei costi di gestione e alla velocità di ricerca dei documenti anche a distanza.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

1994-2004 dieci anni di leggi sulla conservazione

La storia della normativa sulla conservazione è molto lunga. In Italia, perlomeno, dura dal 1994. Dal ‘94 al 2004 sono state emanate una serie di leggi che hanno gettato le basi per l’attuale conservazione sostitutiva.

A tal proposito vogliamo ricordare, ad esempio, il D.L. 10 giugno 1994, n. 357 Art. 7. Con questo decreto venne stabilita la possibilità di conservare scritture e documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagini. Venne posta però un’unica condizione. Le registrazioni così eseguite, dovevano poter essere trasformate, in qualsiasi momento, in un esemplare leggibile del documento. Teniamo comunque conto che nel 1994 non erano ancora pienamente sviluppate le tecniche di riproduzione elettronica dei documenti.

Facciamo un salto in avanti fino ad arrivare al 2000 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare nell’art. 6 viene data la possibilità di sostituire i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su vari formati.

Questi supporti comprendevano:

  1. supporto fotografico;
  2. supporto ottico;
  3. altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Arriviamo infine al Decreto Ministro dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004. Con questo decreto vennero stabiliti dei punti molto importanti per la futura conservazione della fatturazione elettronica. Si stabilì ad esempio, che il procedimento di conservazione, dovesse essere effettuato almeno con cadenza quindicinale. Inoltre si definì la forma e il contenuto dei documenti conservati. Per poter essere ritenuti validi ai fini fiscali, dovevano essere inalterabili durante le fasi di accesso e conservazione (documenti statici non modificabili).

Inoltre il decreto fissò la necessità di marcare i documenti con un riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per ultimo, ma non per importanza, l’atto stabilì che la memorizzazione dovesse avvenire su supporti che ne garantivano la leggibilità nel tempo. Con questo atto venne introdotto anche il concetto di responsabile della conservazione. Il responsabile in questione è il soggetto al quale venne affidato il controllo della corretta operatività del sistema e delle procedure di verifica della leggibilità dei dati memorizzati.

La conservazione sostitutiva oggi

L’intero iter legislativo dal lontano 1994 ad oggi, ha portato a una consapevolezza più precisa e marcata, dell’importanza di una corretta conservazione digitale dei documenti fiscali e non. Oggi, fortunatamente, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click, che consentono di assolvere a tutti i vari passaggi relativi alla fatturazione elettronica. Dall’emissione alla conservazione, secondo norma di legge, ogni processo è garantito dall’affidabilità e dalla semplicità di esecuzione. Tutti i documenti emessi vengono conservati per dieci anni, così come richiesto e stabilito dalla legge italiana.

Normativa sulla fatturazione elettronica

Con gli articoli precedenti abbiamo visto il concetto di fatturazione elettronica. Si tratta di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Tale sistema ha permesso di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

La normativa che riguarda la fatturazione elettronica è vasta, varia ed eterogenea. Tutto è iniziato dal 6 Giugno 2014. In quella data entrò in vigore per le Pubbliche Amministrazioni (PA), l’obbligo di fatturare elettronicamente. Successivamente per le PA locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015. Da lì in poi l’argomento è stato sviscerato e ampliato a tutte le piccole/medie/grandi imprese e liberi professionisti.

Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. La Legge di bilancio 2018 ha previsto che nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), oppure avvenga tra un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), le fatture dovranno essere emesse in formato digitale.

Il sistema utilizzato per il loro scambio, è chiamato Sistema di Interscambio (SdI). L’obbligo è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2019. La stessa legge ha previsto che da tale obbligo venissero esonerati tutti coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. La fatturazione elettronica è quindi diventata obbligatoria. Nel caso in cui non venga effettuata, viene considerata non emessa e sono previste anche delle sanzioni pecuniarie.

Decreto n. 119 del 2018 della Legge di bilancio 2019 e decreto-legge “crescita” in materia di fattura elettronica

Il Decreto n°119 del 2018 ha introdotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica. In particolare il decreto prevede:

  • l’esonero dalla fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;
  • la disapplicazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, delle sanzioni previste dalla legge per il caso di emissione di fattura elettronica oltre termine, purché essa sia emessa nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) e la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a successive liquidazioni; per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate si applicano fino al 30 settembre 2019;
  • l’esonero, per il periodo d’imposta 2019,dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. “semplificazioni”, amplia tale esonero estendendolo alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei delle persone fisiche anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In generale specifica l’obbligo dell’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Inoltre ha previsto anche che le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine ha abrogato la numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

fatturazione elettronica

Decreto Crescita

Si tratta del decreto-legge n. 34 del 2019, con il quale sono state modificate alcune precedenti regole stabilite dal decreto 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018.

In buona sostanza ha modificato a 12 giorni (non più 10) l’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Questo è diventato obbligatorio dal 1 Luglio 2019.

Ha consentito inoltre all’Agenzia delle Entrate (AdE), già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Split payment

Vogliamo dedicare un paragrafo alla spiegazione dello Split payment. Venne introdotto con L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). In parole povere è quel meccanismo attraverso il quale le PA, hanno l’obbligo di pagare l’IVA direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore. In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, queste devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Non devono quindi versarla ai fornitori stessi, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 87 del 2018 abolisce il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment. L’abolizione riguarda tutte le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Le piattaforme che vengono utilizzati per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche devono essere provvisti di meccanismi di controllo sullo Split payment (o sul bollo) così da azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Le principali norme relative alla fatturazione elettronica

Vogliamo ricordare brevemente l’elenco di tutte le norme relative alla fatturazione elettronica:

  1. Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
  2. Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze.
  3. Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
  4. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25).
  5. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
  6. Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.
  7. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

SMAU: il Salone per le imprese del futuro

SMAU acronimo di Salone, Macchine, Attrezzature Ufficio, è nato nel lontano 1964. Fin dalle sue origini è sempre stato l’evento di riferimento nei settori dell’innovazione e delle tecnologie digitali per imprese e Pubbliche Amministrazioni locali. Ha subito moltissime evoluzioni, andando a lavorare sempre di più e sempre meglio, con i vari territori locali, proponendosi come fiera per il rilancio del Sistema Italia, grazie all’innovazione e alle moderne tecnologie digitali. Da sempre si è rivolto direttamente alle imprese, per renderle protagoniste attive nello sviluppo sui vari territori. Lo scopo della manifestazione è sempre stato quello di far incontrare domanda e offerta e di coinvolgere attivamente i visitatori nella vera innovazione attraverso esperienze inedite.

SMAU: non la solita semplice fiera

Da quel lontano 1964, SMAU, ha conosciuto una crescita esponenziale. Ogni anno vi partecipano oltre 80mila imprese provenienti da tutti i settori merceologici. Imprese che, grazie all’evento diventato ormai internazionale, riescono a entrare in contatto diretto con il mercato.

L’internazionalità è arrivata nel 2015, quando l’evento fieristico di SMAU dell’ottobre di quell’anno, si tenne in contemporanea con Expo 2015 inserita nel calendario degli eventi business dell’Esposizione Universale. Da quel momento in poi, SMAU, ha assunto un ruolo cosmopolita e internazionale di altissimo livello. Aperte le porte ai visitatori internazionali, per l’Italia si è aperta una nuova breccia nel mercato europeo, con nuove e allettanti possibilità di crescita, guadagno e pubblicità. In quell’occasione all’evento sono stati presenti almeno dieci governi di altrettante Regioni d’Italia insieme al loro ecosistema dell’innovazione, per un totale di oltre 500 attori partecipanti.

Start up workshop ed eventi di networking

Una manifestazione di questa portata ha deciso, nel corso del tempo, di presentarsi sotto una forma diversa e insolita, rispetto a molte altre banali fiere. A SMAU il coinvolgimento con il pubblico è più diretto. I visitatori stessi diventano parte integrante della fiera. Non si tratta quindi di una semplice passeggiata tra gli stand per raccogliere volantini e brochure. I visitatori vengono coinvolti in prima persona potendo scegliere tra oltre 250 workshop gratuiti, per aggiornamenti sugli ultimi trend digital. Eventi speciali, relatori italiani e internazionali, piattaforme innovative per approcci digitali, sono solo alcuni degli scenari a cui è possibile assistere partecipando o visitandola fiera.

Articolati programmi di workshop nei quali si parlerà di strategie di Artificial Intelligence e Big data, Digital marketing, GDPR, Cyber Security, Cloud, Industry 4.0, Blockchain, IoT e molto altro ancora. Con un calendario ricco di momenti formativi gratuiti, SMAU è il luogo giusto dove poter stringere la mano ai protagonisti diretti dell’innovazione del nostro paese.

Un mondo di ricerca e sviluppo

SMAU non è la solita fiera che ci si potrebbe aspettare di vedere. Si tratta ormai di un vero e proprio appuntamento di riferimento per portare sul mercato la vera innovazione. Il meglio del meglio che abbiamo in Italia nei settori di ricerca e sviluppo al servizio delle imprese. Durante questo evento centinaia delle migliori start up presenti sul territorio, trovano il loro spazio per presentare al resto del mercato, i propri servizi/prodotti. Nuove imprese digital con le quali è possibile costruire dei rapporti di lavoro duraturi e stabili, di rinnovamento e innovazione.

In questo panorama di eccellenze italiane, non poteva quindi mancare la presentazione al grande pubblico di FatturaPRO.click. Un partner a cui affidarsi per costruire insieme il futuro della propria azienda. Il software di fatturazione elettronica facile e veloce, che non richiede una formazione lunga e articolata per imparare a usarlo.

FatturaPro a SMAU Milano 2019

Nel settore della fatturazione elettronica, FatturaPro.click, sicuramente rappresenta l’innovazione semplice e alla portata di tutti, che non poteva più mancare in Italia. L’introduzione della fatturazione elettronica ha impattato tutte le imprese, liberi professionisti e PA, indipendentemente dal settore di appartenenza. Si tratta quindi di strumenti di cui non è più possibile fare a meno all’interno della propria impresa. Per questo motivo, dotarsi di un software che consenta di processare l’intero iter della fatturazione elettronica, senza dover imparare nulla, rappresenta un’innovazione digitale senza precedenti.

A SMAU, FatturaPRO.click, verrà presentata nella sua interezza. Dalla generazione di una fattura in XML, alla firma senza smart-card o chiavetta usb, alla gestione delle notifiche della PA, alle procedure per inviare la fattura in conservazione digitale per 10 anni. Ogni singolo passaggio, ogni step, dalla compilazione, all’emissione e conservazione, verrà mostrato nella sua semplicità di esecuzione. Sarà possibile toccare con mano personalmente e vedere con i propri occhi, la facilità dei passaggi necessari per utilizzarlo nel pieno delle sue potenzialità.

Semplificazione dei processi

Gestisco Italia, ideatore di FatturaPRO.click, sarà quindi presente a SMAU, per presentare ed esprimere il concetto di semplificazione dei processi e non una banale “automazione”. L’idea è partita dal semplice concetto che è inutile avere a disposizione lo strumento più potente al mondo, se poi per farlo funzionare, sono necessarie ore su ore e giorni di interminabili corsi di formazione. L’idea cardine quindi attorno alla quale ruota l’intero progetto di FatturaPRO.click, è la semplicità. Una soluzione semplice, efficiente ed efficace che permette di utilizzare una piattaforma online, collegata ad applicazioni desktop e mobili in grado di offrire completezza.

FatturaPRO Smart

SMAU è il migliore contesto per la presentazione di FatturaPRO Smart, la nuovissima applicazione per smartphone collegata a FatturaPRO.click, che aggiungerà ai servizi già presenti, anche la gestione dei corrispettivi telematici in mobilità. Tutto questo grazie alla connettibilità con qualsiasi registratore di cassa o stampante fiscale di tipo RT, che permetterà di operare, anche offline, con la consueta semplicità di FatturaPRO.click.

Durante l’evento si parlerà di “futuro”, in un Workshop di 50 minuti, che si terrà il 22 ottobre alle ore 15:00 presso l’arena Commercio e Turismo, dove verranno spiegati in quale modo gli ordini telematici saranno l’ultimo passo verso la completa digitalizzazione dei processi aziendali, che inizierà con l’obbligatorietà per il SSN, prevista per il 1 febbraio 2020.

Inoltre, in occasione dell’incontro del 22 ottobre, tutti i visitatori saranno aggiornati sullo stato del progetto ambizioso a cui Gestisco Italia sta lavorando. Insieme a tutti i partners coinvolti, Gestisco Italia svilupperà un progetto che prevede di base il concetto di interoperabilità delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nella gestione dell’attività economica. La presenza di commercialisti, partner ed erogatori di servizi, garantirà agli utenti, attraverso un ecosistema di software integrati, risposte a tutte le esigenze, fornendo formazione, automazione, professionalità e assistenza a tutti i livelli.

SDI: il Sistema di Interscambio – Tutta la documentazione e i controlli di errore

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico che agevola l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche. Il sistema è nato con la legge finanziaria 2008, che stabilì che tutte le fatture della Pubblica Amministrazioni, dovevano essere trasmesse per via telematica.

In seguito, ‘obbligo venne esteso all’intero ciclo di acquisto e a tutti i soggetti.
Il Sistema di Interscambio potrebbe, volendo, essere considerato come una sorta di centro smistamento posta. Attraverso di lui passano tutte le fatture elettroniche che vengono emesse e spedite. Il Sistema, in breve, le controlla fin nei minimi dettagli e se trova qualche errore o imprecisione nella loro compilazione, le rispedisce al mittente.

Chi ha creato il Sistema di Interscambio

Si tratta di un intermediario tra piccole/medie imprese, Pubblica Amministrazione e liberi professionisti e tutti i loro fornitori. Il sistema è stato creato dalla SOGEI, una struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI (Sistema di Interscambio). Con il decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 è stata individuata l’Agenzia delle Entrate come gestore del Sistema di interscambio (SdI), definendone i compiti e le responsabilità, mentre ha definito la società della Sogei l’azienda dedicata ai servizi tecnici.

Abbiamo visto che la Sogei è la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un’azienda italiana che opera, da oltre 40 anni, nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Quando si occupò della creazione del sistema di interscambio, lo fece tenendo conto di dover realizzare un sistema informatico che agevolasse lo scambio di fatture elettroniche.

Come funziona il sistema di interscambio

Fondamentalmente il suo lavoro si svolge in tre diversi passaggi.
1. Il soggetto emette fattura elettronica, apponendo la firma elettronica qualificata (firma digitale: l’equivalente della vecchia firma su carta, ma in un formato tale da poter essere apposta sui documenti attraverso dispositivi elettronici), che ne garantisce l’autenticità e la veridicità.
2. Nella fattura emessa il soggetto dovrà indicare il “codice ufficio”, se la fattura elettronica è rivolta verso una PA (pubblica amministrazione). Dovrà invece riportare il codice destinatario, o il codice PEC, in caso di destinatario privato.
3. Nell’ultimo passaggio entra in gioco il sistema di Interscambio. In questa fase l’SDI effettua un controllo dettagliato sulla fattura emessa. Verifica il contenuto e individua eventuali errori di compilazione. Se il Sistema dovesse riscontrare qualche errore nella redazione della fattura elettronica, invierà una segnalazione al mittente, chiedendone un controllo e la riemissione corretta.
Il Sistema di interscambio invierà un messaggio di conferma al mittente anche qualora la fattura emessa, sia stata correttamente recapitata al destinatario. In tutti i casi, quindi, veniamo sempre avvisati dall’SDI, sull’esito dell’emissione/invio delle varie fatture elettroniche.

I controlli dell’SdI

Quali sono effettivamente i controlli eseguiti dal sistema di interscambio?
Prima di ogni altra cosa, Sdi controlla il Codice Destinatario. Verifica che il codice sia presente e che sia valido. Contemporaneamente viene verificato l’identificativo fiscale del destinatario. Questo dato viene comunque controllato preventivamente anche in fase di compilazione della fattura. Le piattaforme abilitate alla creazione di fatture elettroniche, come FatturaPRO.click, permettono di redigere e contestualmente controllare, tutti i documenti che vengono creati.
Infine SdI controlla la firma elettronica.
A seguito del controllo, SdI invia un messaggio all’emittente. In caso di validità del documento emesso, recapita all’emittente la ricevuta di avvenuta conferma al destinatario. In caso di esito negativo, segnala con un messaggio all’emittente, l’eventuale errore riscontrato. In questo modo viene data la possibilità all’emittente di redigere di nuovo (e stavolta correttamente) la fattura elettronica.
Inoltre, se la fattura emessa è corretta, SdI informa il mittente, dell’avvenuta consegna del documento. Non solo segnala eventuali errori o la correttezza del documento emesso, avvisa anche quando questo viene consegnato a destinazione.
Nel caso in cui il destinatario abbia la PEC piena, il mittente riceverà un avviso di impossibilità di consegna. Lo stesso avverrà in caso di canale FTP o web service non attivo. Il destinatario invece riceverà una copia digitale, non valida ai fini fiscali, della fattura stessa. Troverà questo documento, puramente informativo, su Fisconline.

sistema di Interscambio

Gli errori comuni segnalati dal sistema di interscambio

SdI effettua innanzitutto una serie di controlli automatici sui campi obbligatori compilati dal mittente durante la redazione della fattura elettronica.
In caso non fossero rilevati errori e la fattura venisse recapitata al destinatario, SdI invia una ricevuta di recapito con data e ora di ricezione del documento. In caso di rilevamento di errore sul file .XML il mittente, abbiamo visto, riceverà un messaggio di scarto dove saranno indicati: ora, data e codice errore.
Gli errori più comuni sono:

  • Codice 00001: il nome del file non rispetta le regole del SdI. Il nome deve essere composto da Nome Paese (per l’Italia IT), Identificativo Univoco del Trasmittente (identificativo fiscale del trasmittente), seguito da un Separatore “_”, Progressivo Univoco del File (massimo 5 caratteri alfanumerici a scelta del trasmittente). Infine l’estensione del file (.xml o .zip)
  • Codice 00002: Nome del file duplicato, quando viene inviato più di una volta un file che è stato accettato dal SdI o ha lo stesso nome di un file inviato in passato. Il problema di solito sta nel Progressivo Univoco del File e basta cambiarlo con uno non ancora utilizzato.
  • Codice 00200: Formato del file errato. Questo di solito si verifica per l’utilizzo di caratteri speciali nella compilazione del file XML o nel nome del file stesso. Può anche essere un problema di versione del file.
  • Codice 00305: Id fiscale IVA non valido. Questo capo si riferisce alla partita IVA e non al codice fiscale, spesso l’errore sta nel mettere il codice fiscale in questo campo.
  • Codice 00311: Codice destinatario non valido. In questo caso si consiglia di controllare che il codice immesso sia quello giusto. Nel caso delle PA si può trovare la lista dei codici su IPA. Nel caso di un privato senza codice di destinatario, si utilizza il codice convenzionale “0000000” 7 zeri.
  • Codice 00312: Codice destinatario non attivo. In questo caso il codice è quello giusto ma non è più attivo. Ci si deve accertare che il destinatario in questione non abbia cambiato codice destinatario.
  • Codice 00398: Codice Univoco Ufficio impostato su “Centrale”, ma il SdI riconosce un altro CUU valido per il codice identificativo fiscale. Il problema è nel sistema IPA riportato sopra. Viene infatti censito un ufficio centrale che è stato rimosso perchè esiste ora un ufficio ordinario. Assieme all’errore viene riportato il CUU valido da inserire nel campo.
    É possibile avere un elenco completo dei codice degli errori riscontrati da SdI, scaricando il pdf predisposto dal sito governativo di fatturapa.gov.

I vantaggi della fatturazione elettronica

Con l’entrata in vigore obbligatoria della fatturazione elettronica e l’utilizzo del sistema di interscambio, siamo andati incontro ad una serie di notevoli vantaggi. Primo fra tutti un’organizzazione molto veloce per l’emissione e l’inoltro delle fatture. Oltre a questo è da considerare il notevole risparmio di tempo e costi. Siamo infatti passati da un sistema cartaceo, a uno digitale, risparmiando molto materiale.

Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A: consulenza informatica ed amministrazione

Negli articoli precedenti abbiamo accennato alla Sogei, quale struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI (Sistema di Interscambio).
Il Decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 ha individuato nell’Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), definendone i compiti e le responsabilità, mentre ha definito la società della Sogei l’azienda dedicata ai servizi tecnici.

Sogei – Società Generale d’Informatica S.p.A

Nello specifico Sogei è la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che operano sulla base del modello organizzativo dell’in house providing. Si tratta quindi di una società italiana che opera, da oltre 40 anni, nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In pratica il suo campo di interesse riguarda tutti quei processi relativi ai metodi e alle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese). Viene controllata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta di una società pubblica costituita in forma societaria, solitamente s.p.a., il cui capitale sociale viene detenuto direttamente da un ente pubblico.

Missione Sogei

Il fine ultimo di questa azienda è quello di contribuire alla modernizzazione dell’Italia, partecipando attivamente al processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.
La storia della Sogei parte nel lontano 1976, quando venne fondata a Roma il 28 Maggio. Con il passare degli anni si trasformò prima da Italsiel a Sogei It, poi venne acquisita direttamente dal Ministero dell’economia e diventò definitivamente Sogei.
Sogei ha realizzato e gestito i codici anagrafici delle persone fisiche e delle aziende, ovvero il codice fiscale e la partita IVA.

sogei

Le attività Sogei

Gli ambiti in cui questa società opera per il Ministero dell’economie e delle finanze, sono molto eterogenei. Le sue principali occupazioni sono:

  1. Sviluppo e gestione del sistema informativo della fiscalità, ovvero l’anagrafe tributaria per conto del Ministero dell’economia e delle finanze;
  2. Sviluppo e gestione del sistema informativo della contabilità pubblica per la Ragioneria Generale dello Stato, del sistema informativo e contabile del debito pubblico;
  3. Sviluppo e gestione del sistema informativo del gioco pubblico per conto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
  4. Monitoraggio spesa pubblica, in particolare la spesa sanitaria;
  5. Sviluppo e gestione del software per le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e monopoli, Demanio, es. DOCFA);
  6. Selezione fornitori, monitoraggio della produzione e spedizione della tessera sanitaria per conto dell’Agenzia delle entrate;
  7. Realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) in collaborazione con il Ministero dell’interno;
  8. Realizzazione del canale web dello spesometro: servizio fatture e corrispettivi;

Sviluppo e gestione del software per le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e monopoli, Demanio, es. DOCFA)

Il processo della fatturazione elettronica, prevede una serie di step ai quali è necessario adempiere perché possa dirsi concluso.
La fattura elettronica è quindi un documento aziendale in grado di rappresentare un’operazione commerciale dal quale è possibile avere risvolti fiscali, civili, penali e finanziari. Il processo della fatturazione elettronica è un ciclo complesso di operazioni che partono dalla redazione della stessa e si conclude con l’archiviazione e la conservazione delle fatture per almeno dieci anni.
Una volta che la fattura elettronica è stata redatta, attraverso il proprio gestionale, vale a dire la piattaforma in grado di automatizzare e semplificare tutti i processi di emissione e ricezione dei documenti, viene inviata al Sistema di Interscambio.
Ed è proprio l’SDI che è stato progettato, realizzato e gestito da Sogei.
A loro quindi l’onere di provvedere alla scambio dei dati tra i singoli utenti (liberi professionisti, piuttosto che aziende) e l’Agenzia delle Entrate.

SDI: Sistema di Interscambio

La piattaforma è stata realizzata dalla Sogei in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, per semplificare e nuovi adempimenti in termini di fatturazione elettronica.
Nacque nel, subito dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.
Il software della Sogei consente quindi di:

  1. Ricevere le fatture sotto forma di file xml;
  2. Effettuare controlli sui file ricevuti;
  3. Inoltrare le fatture.

Canali di inoltro

Sdi permette di inoltrare le fatture attraverso diversi canali:

  1. Pec;
  2. Procedura web o App
  3. previo accredito al Sdi, mediante l’applicazione web service
  4. Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (Ftp).

Esistono comunque delle piattaforme complete per la creazione, il controllo, la firma, l’invio e la conservazione della fatturazione elettronica, come ad esempio FatturaPro.click. Come abbiamo precedentemente già visto si tratta di uno strumento completo al 100% per la gestione del ciclo di acquisti, pronto anche per la fatturazione B2B e B2C.

Una volta inviata la fattura deve superare i controlli previsti dal sistema della Sogei (dati obbligatori presenti, firma, ecc…). Se i controlli vengono superati, l’e-fattura viene recapitata entro cinque giorni e il sistema invia un’apposita ricevuta di consegna a chi l’ha inviata. Solo a quel punto la fattura può essere considerata emessa.

Regime forfettario e regime dei minimi

Una specifica. Se la fattura elettronica viene emessa nei confronti di un contribuente nel regime forfettario o nel regime dei minimi, vale a dire nei confronti di soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica stessa, il Sistema di Interscambio offre la possibilità di indicare nel campo “codice Destinatario”, un codice convenzionale.
Il sistema di interscambio è stato implementato da Sogei svariate volte, per migliorarne le prestazioni e i servizi offerti.
Dal primo luglio 2018, anche il servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica

Tutti i soggetti che hanno l’obbligo della fatturazione elettronica possono conservare online le e-fatture, le note di variazione, trasmesse e ricevute attraverso Sdi, mediante il servizio di conservazione sostitutiva.

Cos’è la fatturazione elettronica: cronologia storica

Per fatturazione elettronica si intende l’emissione, l’invio e l’archiviazione delle fatture in formato digitale. Un insieme di processi che determinato la creazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato digitale. Nel gergo tecnico, Wikipedia, definisce il formato digitale come: “il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti.”
In termini più comuni, è inteso semplicemente come il passaggio dall’analogico al digitale di qualunque supporto comunicativo (audio, video, immagini e testo).
Fino a qualche anno fa in Italia, la fatturazione elettronica non esisteva. A seguito poi della legge finanziaria del 2008, sono stati apportati notevoli cambiamenti nell’intero ciclo di acquisti.

Legge finanziaria 2008

Legge finanziaria, o legge di stabilità (manovra economica attraverso misure di finanza pubblica e di politica di bilancio, regola la politica economica del paese per il triennio successivo) del 2008, in ambito alle linee di azione dell’Unione Europea, dettò le basi per l’adeguamento richiesto agli stati membri. In parole povere l’Unione Europea aveva richiesto che gli stati membri prevedessero di dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. Il processo in Italia fu più lungo e difficile di quello che potevo aspettarci.
Nel Bel Paese la diffusione della digitalizzazione era molto più arretrata rispetto ad altri paesi membri dell’Unione. Nonostante questo, dopo molti anni e una lunga serie di normative redatte ad hoc, siamo finalmente arrivati ad avere una legificazione della materia.
Con la finanziaria del 2008 vennero stabiliti, in sintesi, i seguenti punti:

  • Riduzione della pressione fiscale;
  • Sostegno alla famiglia;
  • Lotta all’evasione fiscale;
  • Riduzione dei costi fiscali per le imprese;
  • Sicurezza;
  • Riduzione dei costi della politica.

la fatturazione elettronica

Riferimenti Normativi sulla fatturazione elettronica

A seguito della legge di stabilità 2008, uscirono una serie di normative riservate esclusivamente alla regolamentazione della fatturazione elettronica. Integrate da ulteriori direttive relative alla Normativa sulla conservazione sostitutiva, alla Normativa tecnica e alle Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.

Vediamo in breve un elenco delle norme sulla fatturazione elettronica:

1. Raccomandazione 94/820/CE della Commissione. Del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (G.U. n. L 338 del 28/12/1994).

2. Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001. Modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52. Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).

4. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2004. Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA (G.U. n. 298 del 21 dicembre 2004).

5. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

6. Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007).

7. Decreto 7 marzo 2008. Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze (G.U. n.103 del 3 maggio 2008).

La fatturazione elettronica in senso stretto

Si tratta del documento amministrativo per eccellenza, un documento aziendale in grado di rappresentare un’operazione commerciale dal quale è possibile avere risvolti fiscali, civili, penali e finanziari. Il processo della fatturazione elettronica è un ciclo complesso di operazioni che partono dalla redazione della stessa e si conclude con l’archiviazione e la conservazione delle fatture per almeno dieci anni.
A livello pratico, la novità della fatturazione elettronica ha impattato il nostro mercato, per la complessità dei meccanismi e la necessità di farvi fronte in un lasso di tempo relativamente breve. Per questo motivo sono stai creati e introdotti svariate piattaforme in grado di automatizzare e semplificare tutti i processi di emissione e ricezione dei documenti, con lo scopo di velocizzare, ma soprattutto aiutare, i clienti/professionisti ed enti nell’emissione e nella registrazione degli stessi.
Strumenti in grado di rispettare le caratteristiche richieste sul formato delle fatture elettroniche e che permettessero, allo stesso tempo, di effettuare controlli istantanei sui documenti emessi.

la fatturazione elettronica

Controllo ed errori

La compilazione della fatturazione elettronica deve rispettare determinati crismi. Deve necessariamente prevedere alcune informazioni ritenute importanti e indispensabili ai fini fiscali e deve essere emessa in uno specifico formato .xml.
Una volta compilata, è possibile effettuare un check generico di controllo e poi semplicemente inviarla al Sistema di interscambio (Sdi). Il sistema provvederà a inviare la fattura al destinatario e all’organo per la conservazione del documento. Prima di inviarla, vengono effettuati numerosi controlli, in virtù dei quali il documento può essere ritenuto valido, oppure no. Ogni singolo errore viene segnalato da Sdi con un codice e una relativa descrizione. L’eventuale errore viene comunicato all’emissario della fattura, in modo che abbia il tempo di effettuare le dovute correzioni.
Facciamo qualche esempio dei codice che vengono segnalati da Sdi:

  • 00001 Nome file non valido
  • 00002 Nome file duplicato
  • 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse
  • 00102 File non integro (firma non valida)
  • 00100 Certificato di firma scaduto
  • 00101 Certificato di firma revocato
  • 00104 CA (Certification Authority) non affidabile
  • 00107 Certificato non valido

Potete trovare l’elenco completo a questo link di fatturapa.gov

Le piattaforme create per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche, come FatturaPRO.click, sono in grado si effettuare Numerosi controlli, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerando i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.
Gli strumenti che permettono la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica sono a disposizione di tutti i regimi fiscali esistenti, nessuno escluso. Sono quindi compresi anche tutti quei regimi fiscali agevolati sostituiti dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) con la quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario. Lo stesso è destinato alle persone fisiche esercenti, attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

FatturaPRO.click: la fatturazione con un click

La legge finanziaria del 2008 ha introdotto il concetto e la regolamentazione relativa alla fatturazione elettronica. Con questo termine si identificano, in Italia, le fatture in formato digitale. Per l’esattezza si intende tutto il processo relativo alla gestione, invio e conservazione digitale dei documenti. Dal 6 Giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, mentre per le pubbliche amministrazioni locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015.
Dal primo Gennaio 2019, invece è entrato in vigore lo stesso obbligo anche per i B2B (fatturazione elettronica tra imprese) e per i B2C (fatturazione elettronica nei confronti dei consumatori finali).
Sono stati introdotti nuovi concetti come la Fattura PA, il Sistema di Interscambio (SDI), gli operatori economici e gli intermediari.
Alla luce di tutti questi cambiamenti normativi, si è reso necessario un adeguamento a livello nazionale, senza precedenti.

Software di fatturazione elettronica

La normativa attuale ha reso necessario l’avvento di svariati software che fossero in grado di emettere, inviare e conservare le varie fatturazioni elettroniche. A domanda, il mercato, ha dovuto rispondere. Ma la risposta non è sempre stata all’altezza delle aspettative.
Infatti la maggior parte di questi software prevede la generazione di fatture elettroniche in formato xml, l’accettazione con firma tramite smart-card o chiavetta usb e la gestione delle notifiche delle PA tramite email PEC.
Si tratta di vari meccanismi, piuttosto farraginosi e ingarbugliati, che molto spesso e volentieri, hanno messo a dura prova la nostra abilità amministrativa e contabile.
L’Unione Europea ha sancito che gli Stati Membri, avrebbero dovuto dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo di acquisti.
Questo ha portato il nostro mercato a creare una serie quasi infinita di software che permettono l’emissione di fatture elettroniche in formato .xml, ma con tortuosi procedimenti che risultano molto spesso fuorvianti. Risultati piuttosto scadenti e demoralizzanti, si possono constatare, dando uno sguardo ai dati statistici sugli errori riscontrati dall’SDI (sistema di interscambio) in fase di controllo per il corretto inoltro della documentazione.

fatturapro

FatturaPRO.click: un sistema rivoluzionario facile e veloce

In soccorso al marasma che lentamente si è andato creando in Italia, è stato ideato e progettato un sistema particolarmente semplice e veloce. Questo permette di emettere, gestire, ed inviare e/o stampare i documenti, sia quelli ordinari, piuttosto che quelli elettronici. Un sistema rivolto a qualunque figura, per semplicità di esecuzione e accessibilità di costo.
La rivoluzione del software in questione sta proprio nella sua estrema facilità di utilizzo. La prima cosa che c’è da sapere, è proprio quella che non c’è niente da sapere. Per utilizzare FatturaPRO, non è infatti necessario nessun corso formativo. Non è necessario nemmeno leggere manuali su manuali d’istruzioni per capire come funziona. I meccanismi che si trovano alla base di questo semplice e intuitivo programma, permettono di inserire gli stessi dati utilizzati e inseriti da sempre, in fattura, niente di più, niente di meno. Con un successivo semplice click poi, il gioco è fatto e il documento emesso.
Il documento così emesso verrà poi ricontrollato attentamente dallo staff di FatturaPRO, firmato, inviato e seguito fino all’accettazione.
Inoltre, in caso venissero riscontrati problemi nella compilazione del documento, in automatico, il soggetto verrà ricontattato e avvisato. Facendosi carico poi, di tutti gli adempimenti legati alla conservazione del documento, questo verrà archiviato per dieci anni. Niente di più semplice.

FatturaPRO.click: un’evoluzione continua

Sviluppato da molti anni e in continua evoluzione e miglioramento, FatturaPro è il software che si rivolge a tutti: Clienti, Commercialisti e Partners. Le funzionalità che propone e che vengono messe a disposizione sono numerose:

  1. Fatturazione B2B e B2C;
  2. Ciclo passivo automatizzato;
  3. Conservazione sostitutiva dei documenti ordinari;
  4. Connessione con il Commercialista;
  5. Importazione XML e GSE;
  6. Account Multiutenza per Commercialisti e Partners;
  7. Esportazione massiva ciclo attivo e passivo per il Commercialista;
  8. Web Services.

In particolare con l’introduzione del “ciclo passivo”, è stato realizzato un lavoro attento e meticoloso per sconvolgere totalmente il metodo di gestione di un’attività da parte del professionista. Ricordiamo che con ciclo passivo si intendono tutti quei processi e workflow che si instaurano tra l’azienda/ente, i fornitori e il magazzino. Con il ciclo passivo vengono determinate le uscite economiche dell’azienda (rientrano nel ciclio passivo tutte quelle attività legate alla gestione dell’anagrafica dei fornitori e alla registrazione dei documenti che legano l’azienda/ente a un fornitore – in pratica, parliamo di ordini di acquisto).
Il sistema ha portato a un rapido e definitivo miglioramento della gerenza del ciclo di acquisto e vendita. Sono stati abbattuti in modo sostanziale i tempi amministrativi e riducendo i costi in modo esponenziale.
In continua evoluzione, in base alle esigenze di mercato e alla normativa italiana, FatturaPRO.click, prevede ulteriori migliorie entro la fine del 2019. Questi miglioramenti porteranno il software a diventare lo strumento indispensabile e completo per chi desidera automatizzare tutte le procedure. Si potranno sfruttare a pieno le possibilità messe in campo dalla Fattura Elettronica.
In particolare sono previste:

  1. Integrazione Dashboard;
  2. Integrazioni delle sezioni Preventivi, Ordini e Fatture Proforma;
  3. Statistiche, Notifiche e Promemoria;
  4. Gestione studio;
  5. Conservazione digitale / sostitutiva altri documenti

fatturapro

Diversi e migliori per scelta

Come abbiamo visto la maggior parte dei software che sono nati nell’arco di due anni per rispondere alla domanda del mercato italiano sulla fatturazione elettronica, sono piuttosto complicati, contorti e/o costosi.
Quello che differenzia in modo rimarchevole FatturaPRO.click rispetto ai vari competitor è proprio la sua semplicità. Un’intuitività che porta all’immediatezza dell’evidenza di utilizzo.
Nessun corso da seguire, nessuna formazione da sostenere, nessuna perdita di tempo e di conseguenza, di denaro.
Altro punto di forza è la “personalizzazione”. Non tutti i software presenti sul mercato si adattano all’eterogenia delle attività. FatturaPro invece si. Permette, attraverso le impostazioni personali, la creazione di documenti precompilati automaticamente. Inoltre i calcoli delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto, e di tutto il resto avvengono in automatico.
I controlli effettuati, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerano i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente. La “conservazione a norma AgID ” è inclusa per ogni documento inviato e ricevuto. Inoltre prevista un’assistenza telefonica chiara, puntuale e precisa.
Si tratta quindi di un software a tutto tondo. È stato pensato per le esigenze concrete del business, in ogni sua forma e dimensione.