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Fatturazione elettronica e sanzioni: quante e quali sono previste nel 2020

Sono ancora molti i dubbi che attanagliano aziende e professionisti sull’argomento fatturazione elettronica. Fatture elettroniche inviate in ritardo, fatture scartate dal Sistema di Interscambio e ancora fatture omesse del tutto. Per ciascuna di queste casistiche sono previste dalla normativa vigente delle sanzioni. Il primo anno durante il quale è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, gli errori commessi, sono stati ritenuti “fisiologici”. Trascorso però il periodo transitorio o di moratoria, che dir si voglia, adesso i contribuenti devono affrontare le conseguenze concrete degli errori generati con l’emissione (o la mancata emissione) delle fatture elettroniche.

Emissione tardiva della fattura elettronica: le sanzioni previste

Gli errori legati alla tardiva emissione della fattura elettronica, piuttosto che la fattura elettronica con errori, oppure omessa, causano non pochi problemi a livello sanzionatorio. A seconda della violazione commessa, sono previsti importi diversi.
Le norme che regolano la materia sanzionatoria prevista per le fatture elettroniche, sono essenzialmente due:

  • articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
  • articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

Le sanzioni si dividono in base alla violazione commessa. Le violazioni sono:

  1. Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA
  2. Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata
  3. Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o Reverse Charge
  4. Violazioni solo formali

Per il punto uno sono previste sanzioni amministrative che variano da 250 euro a 2.000 euro. Per il secondo punto invece le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Per il terzo punto dell’elenco precedente invece sono previste sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.
Per le violazioni formali, invece non sono previste sanzioni (almeno questa è una buona notizia).

Cumulo giuridico

Il cumulo giuridico è il principio secondo il quale, nel caso in cui risultino essere state commesse più violazioni, relative alle stesse fatture elettroniche, le sanzioni vengono applicate solo una volta.

fatturazione elettronica

Che cos’è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento fiscale attraverso il quale il contribuente può regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie. Lo può fare spontaneamente e con il versamento di sanzioni ridotte. L’importo a quel punto varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti.
Il decreto legislativo numero 472/1997 prevedere le seguenti riduzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
  • Il ravvedimento operoso richiede un pagamento tramite modello F24, compilando la sezione erario con il codice tributo 8911.

Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere inviata al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data del documento (vale a dire da quando è stata effettuata l’operazione). I termini sono stati introdotti dal Decreto Crescita.
Per la fattura elettronica differita invece il termine è previsto entro il 15 de mese successivo a quello della data del documento.

Scarti del Sistema di Interscambio

È possibile evitare l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga scarta dal sistema SdI. In questo caso viene data la possibilità di rinviare la fattura entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto stesso.
Ricordiamo che la notifica dello scarto, contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fattura.
Un’ultima specifica. Le sanzioni vengono applicate anche nel caso di fattura elettronica emessa in ritardo, ma con IVA dovuta, liquidata e pagata correttamente.

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.

Fatturazione Elettronica ed Esterometro 2020: cosa fare con i clienti esteri

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità, dalla fatturazione elettronica all’esterometro. Poco noto e conosciuto dai molti, l’esterometro rappresenta uno strumento indispensabile per tutte quelle azienda che hanno instaurato rapporti commerciali con clienti stranieri.
La Fatturazione Elettronica riguarda solo ed esclusivamente i soggetti residenti e stabiliti sul territorio italiano. Ma come devono comportarsi le imprese e i professionisti italiani che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Esterometro: cos’è e come funziona

Forse non tutti sanno che oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, è scattato anche l’obbligo dell’esterometro. Con questo si intende la comunicazione dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. L’emissione della fattura elettronica emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano, non è obbligatorio. Nonostante questo la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve comunque essere effettuata. Questo adempimento viene garantito grazie alla compilazione del così detto esterometro (o fatturazione elettronica estera).

Esterometro: soggetti obbligati…

Si tratta di una comunicazione telematica mensile che riepiloga le fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio dell’esterometro sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi parliamo di tutti i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti sul territorio dello stato.
Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate (AdE ha inoltre stabilito che l’esterometro è obbligatorio SOLO per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. La comunicazione dell’esterometro deve comprendere anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati. Da questo è chiaro che diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Di contro non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA, sul territorio italiano.

… Committenti esonerati

I soggetti esonerati dall’esterometro sono i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”, in quello dei “forfettari”, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori e, secondo le ultime novità, anche i medici e i farmacisti.
Per semplificare possiamo dire che chi lavora con clienti esteri può inviare loro fatture in formato cartaceo, comunicandone i dati tramite appunto l’esterometro. In alternativa si può sempre scegliere di usare e inviare la fattura elettronica anche nei confronti di tali soggetti. Il vantaggio sta nel fatto che chi opta per l’emissione della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti stranieri, può evitare di compilare l’esterometro. Emettendo fattura elettronica, infatti, si è automaticamente esonerati dall’obbligo di trasmettere l’esterometro.

Quali fatture devono essere indicate nell’Esterometro

Nell’esterometro dovranno essere riportate specifiche fatture:

1. fatture emesse verso soggetti comunitari, non stabiliti in Italia, ma identificati ugualmente ai fini IVA (per i quali comunque non è stata emessa fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio);
2. Sono da riportare anche le fatture ricevute dai soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
3. Tutte le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non sia stata emessa fattura elettronica e non vi sia “bolletta doganale”;
4. Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Fatturazione Elettronica

Tutti i dati da indicare per le operazioni transfrontaliere

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, AdE ha stabilito che i dati da indicare nell’esterometro sono:

• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• dati identificativi del cessionario/committente;
• tutti i dati del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione
• il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta.

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani non hanno comunque l’obbligo della redazione dell’esterometro, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK. La nuova normativa prevede infatti che le operazioni relative all’acquisto di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, debbano essere documentate con un’autofattura. Non si trattano infatti di operazioni soggette alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma trovano invece applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020

Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

  • Gennaio – Febbraio – Marzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
  • Aprile – Maggio – Giugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
  • Luglio – Agosto – Settembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
  • Ottobre – Novembre – Dicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

Cosa succede se si omette la comunicazione dell’Esterometro?

Facile! Siamo soggetti a delle sanzioni.
Queste sanzioni sono pari a 2 euro per ogni fattura (per un massimo di 1000 €) se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Scendono ad 1 € (per un massimo di 500 € a trimestre), se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza naturale.

Fatturazione elettronica per i clienti esteri

Le regole di compilazione delle fatture elettroniche verso l’estero, sono pressoché le stesse.
É necessario riportare il “Codice Destinatario (occorre indicare il codice convenzionale “XXXXXXX”) e la Partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, se il soggetto ha sede in uno stato dell’Unione Europea va inserita quella comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza. Se il soggetto invece fosse “extra UE” va inserito il codice “OO99999999999”.
L’unico accorgimento necessario è quello di inviare al cliente straniero copia cartacea della fattura emessa.

Normativa sulla fatturazione elettronica

Con gli articoli precedenti abbiamo visto il concetto di fatturazione elettronica. Si tratta di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Tale sistema ha permesso di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

La normativa che riguarda la fatturazione elettronica è vasta, varia ed eterogenea. Tutto è iniziato dal 6 Giugno 2014. In quella data entrò in vigore per le Pubbliche Amministrazioni (PA), l’obbligo di fatturare elettronicamente. Successivamente per le PA locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015. Da lì in poi l’argomento è stato sviscerato e ampliato a tutte le piccole/medie/grandi imprese e liberi professionisti.

Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. La Legge di bilancio 2018 ha previsto che nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), oppure avvenga tra un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), le fatture dovranno essere emesse in formato digitale.

Il sistema utilizzato per il loro scambio, è chiamato Sistema di Interscambio (SdI). L’obbligo è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2019. La stessa legge ha previsto che da tale obbligo venissero esonerati tutti coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. La fatturazione elettronica è quindi diventata obbligatoria. Nel caso in cui non venga effettuata, viene considerata non emessa e sono previste anche delle sanzioni pecuniarie.

Decreto n. 119 del 2018 della Legge di bilancio 2019 e decreto-legge “crescita” in materia di fattura elettronica

Il Decreto n°119 del 2018 ha introdotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica. In particolare il decreto prevede:

  • l’esonero dalla fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;
  • la disapplicazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, delle sanzioni previste dalla legge per il caso di emissione di fattura elettronica oltre termine, purché essa sia emessa nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) e la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a successive liquidazioni; per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate si applicano fino al 30 settembre 2019;
  • l’esonero, per il periodo d’imposta 2019,dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. “semplificazioni”, amplia tale esonero estendendolo alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei delle persone fisiche anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In generale specifica l’obbligo dell’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Inoltre ha previsto anche che le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine ha abrogato la numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

fatturazione elettronica

Decreto Crescita

Si tratta del decreto-legge n. 34 del 2019, con il quale sono state modificate alcune precedenti regole stabilite dal decreto 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018.

In buona sostanza ha modificato a 12 giorni (non più 10) l’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Questo è diventato obbligatorio dal 1 Luglio 2019.

Ha consentito inoltre all’Agenzia delle Entrate (AdE), già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Split payment

Vogliamo dedicare un paragrafo alla spiegazione dello Split payment. Venne introdotto con L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). In parole povere è quel meccanismo attraverso il quale le PA, hanno l’obbligo di pagare l’IVA direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore. In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, queste devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Non devono quindi versarla ai fornitori stessi, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 87 del 2018 abolisce il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment. L’abolizione riguarda tutte le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Le piattaforme che vengono utilizzati per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche devono essere provvisti di meccanismi di controllo sullo Split payment (o sul bollo) così da azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Le principali norme relative alla fatturazione elettronica

Vogliamo ricordare brevemente l’elenco di tutte le norme relative alla fatturazione elettronica:

  1. Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
  2. Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze.
  3. Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
  4. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25).
  5. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
  6. Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.
  7. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.