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Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP

Nei tre precedenti articoli abbiamo approfondito i concetti di IRPEF, IRES e IRAP. Si tratta di tre diverse imposte nella quali aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi, si imbattono ogni anno. Ciascuna ha le sue caratteristiche e rappresenta una diversa quota dei contributi che i soggetti sono obbligati a versare ogni anno all’erario.

Il gravame fiscale in Italia è uno dei più alti tra i Paese della Comunità. Recenti analisi, hanno infatti dimostrato che la pressione fiscale ammonterebbe a circa il 42%. Questo di conseguenza porta a chiedere perché ci sono così tante tasse in Italia e perché sono così alte.

In pratica quasi il 50% dei guadagni di un imprenditore va a finire in tasse. Ma di preciso quanto si paga di tasse in Italia? Cerchiamo di rispondere a questa domanda nel modo più semplice possibile (per quanto un argomento così complesso possa permetterlo).

Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF e IVA

Al primo posto della classifica delle imposte che più di altre pesano sui portafogli degli italiani, troviamo proprio l’IVA e l’IRPEF. Dalla riscossione di queste due imposte infatti, l’Erario trae circa il 55,4% del totale del gettito tributario.

IVA e IRPEF le pagano tutti i cittadini, indipendentemente che siano persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Per l’IRPEF sono previsti i seguenti scaglioni di aliquote in base al reddito imponibile:

  • fino a 15.000 23% aliquota 23% sulla parte eccedente la no tax area
  • da 15.000,01 a 28.000 (23% e) 27% aliquota
    imposta dovuta 3.450 € + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €
  • da 28.000,01 a 55.000 (23%, 27% e) 38% aliquota
    imposta dovuta 6.960 € + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €
  • da 55.000,01 a 75.000 (23%, 27%, 38% e) 41% aliquota
    imposta dovuta 17.220 € + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €
  • oltre 75.000 (23%, 27%, 38%, 41% e) 43% aliquota
    imposta dovuta 25.420 € + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Quanto si paga di tasse in Italia

Mentre l’IVA prevede attualmente:

  • 4% – aliquota minima – per l’IVA sui generi di prima necessità;
  • 10% – aliquota ridotta – per l’IVA su servizi turistici, alimentari ed edili;
  • 22% – aliquota ordinaria – per l’IVA da applicare in tutti i casi non rientranti nelle prime due aliquote.

Quanto si paga di tasse in Italia: l’IRAP

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un vero e proprio incubo per chi possiede una Partita IVA ed emette regolarmente fatture elettroniche.
Questa è infatti calcolata sul valore della produzione netta e ha un aliquota che va dal 4,25% al 8,50%.

Per fortuna i liberi professionisti e chi ha scelto il regime forfettario, non è tenuto a pagare l’IRAP. Esistono comunque delle eccezioni. É il caso in cui, per svolgere le proprie attività, si avvalga dell’aiuto di collaboratori.

Ogni regione ha facoltà di diminuire o aumentare la percentuale applicabile fino a un punto percentuale. Questo dipende anche dal tipo di attività svolta.

Pressione fiscale alle stelle

Secondo i dati contenuti nelle ultime “Revenue Statistics” dell’Osce, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il 42,1%. Nella classifica stilata per l’occasione, L’Italia si posiziona purtroppo settima su 37 paesi in gara. Dietro di noi l’Austria, ma di poco, -0,1%. Invece in vetta alla classifica troviamo:

  1. Francia – 42,7%
  2. Danimarca – 44,9%
  3. Belgio – 44,8%
  4. Svezia – 43,9%
  5. Finlandia – 42,7%

Vero è che si tratta di paesi che offrono migliori servizi, assistenza e agevolazioni, rispetto all’Italia.
Nell’area OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) la pressione fiscale si attesta attorno al 34,3%. Negli Stati Uniti invece è più bassa, “solo” il 24,3%, mentre in Irlanda è addirittura del 22,3%.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori autonomi

Nel precedente articolo: “Detrazione fiscale e deduzione: cosa sono e come funzionano” abbiamo visto cosa sono le detrazioni fiscali, come vengono calcolate e la differenza che c’è con le deduzioni. Rimanendo sempre in tema, vediamo quali sono le agevolazioni fiscali previste per le imprese da Agenzia delle Entrate (AdE).

AdE ha predisposto sul proprio un vademecum per cittadini e imprese, dove è possibile trovare un pdf scaricabile con tutte le indicazioni. Nel documento sono presentate in forma smart e schematica le disposizioni contenute del Dl n° 34/2020. Il Decreto Legislativo ha un raggio d’interesse molto ampio, che va dalle misure urgenti in materia di salute, a quelle per il sostegno al lavoro e all’economia, fino a quelle di politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali per le imprese

Nel documento messo a disposizione da Ade sono quindi indicate e sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale, descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del Coronavirus.

In particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, sono stati predisposti contributi a fondo perduto e soprattutto niente IRAP.
Come si può intuire dal nome, i contributi a fondo perduto, sono particolari agevolazioni dati dall’ente pubblica all’azienda, che non prevede alcun tipo di rimborso. L’ente, che in generale può essere Regione, Comune, Camera di Commercio, Ministero, ecc… Eroga l’importo stabilito senza chiedere nulla in cambio.

In altre parole è un aiuto economico che viene dato alle PMI. Questo è riconosciuto per l’acquisto di beni e servizi utili alla crescita, allo sviluppo e alla digitalizzazione. In particolare l’aiuto predisposto quest’anno dall’Esecutivo per le piccole/medie imprese e i titolari di partita IVA, prevede l’erogazione di un contributo a chi, nel mese di aprile 2020, hanno registrato un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.

Il DL ha anche predisposto altro. Il contributo infatti non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Inoltre non verrà considerato per la formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali ed IRAP

Acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, l’IRAP è una delle tante imposte che alcune categorie di professionisti, imprenditori e chi svolge attività produttiva, deve versare ogni anno. L’IRAP è da versare ogni anno alla propria Regione. Tassa il valore della produzione. Questo è il guadagno netto dell’impresa. Si calcola facendo la differenza tra il ricavato complessivo annuale e una quota che comprende i principali costi di gestione.

Il Decreto Legislativo 446/1997 e s.m. stabilisce che debbano versare l’IRAP:

  • le società per azioni, le società cooperative e di mutua assicurazione, con sede legale in Italia;
  • le società di persone;
  • imprenditori commerciali e ditte individuali;
  • professionisti ed artisti (limitatamente ad alcuni casi, che vedremo meglio in seguito);
  • amministrazioni ed enti pubblici.

Agenzia Entrate agevolazioni fiscali

L’IRAP è stata oggetto di alcune agevolazioni previste quest’anno dal DL n° 34/2020. AdE infatti ricorda che imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020.

È infine stato predisposto un’ altra agevolazione relativa alle locazioni. Un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Agenzia Entrate: agevolazioni fiscali, sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione

Agenzia delle Entrate ha stabilito la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento per alcuni obblighi. Tra questi quelli derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

La sospensione interessa anche la notifica di nuove cartelle esattoriali e atti di riscossione. Infine Agenzia delle Entrate ha stabilito un altra agevolazione. Pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi ai controlli in scadenza nel 2020, questi verranno comunque notificati solo nel 2021 e senza l’addebito di interessi.

Detrazione fiscale e deduzione: cosa sono e come funzionano

Se ne sente sempre un gran parlare, ma alla fine pochi sanno cosa sono, come funzionano e soprattutto qual è la differenza tra detrazione fiscale e deduzione. Vediamo di fare chiarezza, cercando di spiegarlo in modo semplice e conciso.

Detrazione fiscale: cos’è e differenze con deduzione

La detrazione fiscale è un importo che il contribuente ha il diritto di sottrarre all’imposta lorda, per ricavarne l’imposta dovuta. L’imposta lorda corrisponde al totale delle tasse sui redditi da corrispondere allo Stato.

La deduzione invece agisce in termini di diminuzione della base imponibile. In altre parole si calcola sull’ammontare complessivo dei redditi tassabili. Facciamo un esempio. I redditi dell’anno, vale a dire la base imponibile, sono pari a 100. Un’ipotetica deduzione del 30, porterebbe i redditi tassabili a scendere a 70. Se lo scaglione di reddito è tassabile al 25%, a seguito della deduzione, si avrebbe un’ipotetica tassa del 17,5 (cioè 70×25%). Sempre meglio che a regime pieno che vedrebbe il calcolo salire a 100X25%= 25.

Le deduzioni più comuni che si possano trovare sono quelle relative ai carichi familiari, alle addizioni applicate dagli enti locali, o quelle concesse a certe categorie.

Detrazioni fiscali: come vengono calcolate

Le detrazioni fiscali mirano a ridurre direttamente l’imposta lorda (anche quella calcolata a seguito di eventuali deduzioni). Riprendendo l’esempio di prima, per spiegare meglio il funzionamento delle detrazioni, eseguendo tutti i conteggi, l’imposta da pagare sarebbe quindi pari a 15 e la detrazione massima concessa è 5. Di conseguenza l’importo massimo da pagare, sempre nell’esempio precedente, è 10.
Quindi per ricapitolare e semplificare. Le detrazioni fiscali agiscono direttamente sull’imposta lorda, mentre le deduzioni fanno diminuire l’imponibile tassabile. L’una non esclude l’altra.

Detrazioni fiscali e dichiarazione dei redditi

Le detrazioni fiscali si ritrovano in dichiarazione dei redditi. Qui devono essere documentate e calcolate. Si riferiscono sempre a un preciso anno fiscale, chiamato “periodo d’imposta”. Le normative che regolano l’anno fiscale, sono soggette a continue variazioni e aggiornamenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, va fatta poi un’altra grande suddivisione tra:

  1. lavoratori autonomi
  2. lavoratori dipendenti, o assimilati.

Le detrazioni sui redditi da lavoratore dipendente o assimilato, sono fatte direttamente dal datore di lavoro. Quelle che invece riguardano detrazioni per efficienza energetica e il risparmio energetico, è lo stesso contribuente (o un suo consulente) a dichiararle e giustificarle nella propria dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi, imprese, aziende e liberi professionisti (per intendersi quindi, tutti i soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche) dotati di partita IVA devono presentare il Modello Unico persone fisiche (vera e propria dichiarazione dei redditi non semplificata). Nel Modello Unico devono quindi essere indicate tutte le eventuali detrazioni fiscali. Il Modello può essere presentato dal libero professionista stesso, da un suo consulente, oppure può essere preparato e inoltrato dai CAF, oltre che dai professionisti abilitati.

Dichiarazione dei redditi: cos’è e come funziona

La dichiarazione dei redditi è il modello con il quale i cittadini residenti in Italia, dichiarano i propri redditi percepiti durante l’anno fiscale e calcolano l’imposta dovuta. La dichiarazione dei comprendere tutti i redditi: da lavoro e pensione, derivanti da terreni e fabbricati, quelli di capitale (investimenti tassati), derivanti da lavoro autonomo e di impresa (per i titolari di partita IVA), e tutti quelli diversi e non classificati.

La dichiarazione dei redditi può essere presentata da persona fisica, o da persona giuridica. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione dei redditi è presentata attraverso il Modello Unico, che indicavamo nel precedente paragrafo.

Detrazione fiscale

Esistono vari tipologie di Modello Unico, in base alla posizione fiscale e all’attività svolta.

Modello Unico SP, valido per:

Modello Unico SC, valido per:

  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • società europee
  • enti commerciali (pubblici e privati)
  • trust che operano come attività commerciale
  • società di gestione del risparmio
  • banche e assicurazioni

Modello Unico ENC, utilizzato per la dichiarazione da:

  • enti non commerciali (residenti e non nel territorio italiano)
  • ONLUS
  • società semplici e altre non reside

Modulo DDT: cos’è e come viene compilato

Il modulo DDT, conosciuto come documento di trasporto, oppure come Bolla di trasporto, è un documento che certifica un trasferimento di merce dal cedente venditore al cessionario acquirente. Il DPR 472/96 ha introdotto il modulo DDT in sostituzione alla precedente bolla accompagnatoria.

Modulo DDT: cos’è e come funziona

modulo che certifica il trasferimento di merce dal venditore all’acquirente, il DDT è stato introdotto grazie al DPR 472/96, sostituendo definitivamente la vecchia bolla accompagnatoria.
La consegna avviene presso la sede del cessionario, mentre il trasporto può essere fatto sia dal mittente che dal destinatario, o addirittura assumendo un trasportatore esterno incaricato.

Il DDT deve essere emesso prima della consegna della merce diretta, o dell’affidamento dei beni al trasportatore. In alternativa può anche essere inviato tramite email o fax al destinatario entro il giorno stesso dell’invio della merce.

I dati obbligatori del DDT

Affinché il modulo DDT sia valido deve riportare obbligatoriamente una serie di dati:

  • Dati generali e partita IVA del venditore
  • Riferimento di chi effettua il trasporto (mittente/destinatario/vettore)

Del vettore devono essere indicati i riferimenti identificativi. Se il trasporto è effettuato da diversi vettori, basta indicare le generalità del primo incaricato. Alcune merci particolari invece richiedono dati specifici come ad esempio quelli del trasportatore come persona fisica con il relativo numero di patente (è questo il caso del trasporto di carburanti, liquidi speciali altamente infiammabili e altro).

  • Il DDT deve anche riportare il numero dei colli ed il loro peso
  • la data in cui le merci lasciano la sede del cedente

In alcuni casi vengono indicati anche i prezzi, prassi utile al cessionario che potrà così velocemente emettere successiva fattura elettronica.

Modulo DDT: certificazione di garanzia

L’emissione del DDT ha anche lo scopo di garantire, sia al cedente che al cessionario, l’avvenuta consegna delle merci e una corretta gestione amministrativa.
L’avvento del modulo DDT ha dato la possibilità alle imprese di continuare a emettere fattura differita, che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Modulo DDT

Trasportare merci non destinate alla vendita

È possibile che si renda necessario trasportare merce non destinata alla vendita. Questo significa movimentare merce che rimane di proprietà del cessionario. É necessario quindi far viaggiare la merce accompagnata da debita documentazione che dimostri che la merce rimarrà di proprietà del cessionario una volta consegnata. Se in questo caso la merce non venisse accompagnata da uno specifico DDT, l’amministrazione potrebbe sulla base dell’art. 53 del decreto IVA, applicare la presunzione di cessione. In questo caso verrebbe ipotizzata la presunzione di cessione e ipotizzare una cessione senza fattura con le relative conseguenze sanzionatorie.
Modulo DDT e causali di trasporto

Esistono svariate causali di trasporto che vengono utilizzate nel modulo DDT. Ne riportiamo un breve elenco che per ovvie ragioni non potrà mai essere del tutto esaustivo:

  • Vendita
  • Conto visione
  • Conto deposito
  • Tentata vendita
  • Conto Vendita
  • Prestito d’uso
  • Conto Lavorazione
  • Omaggio
  • Riparazione
  • Riparazione in garanzia
  • Reso per accredito
  • Reso per sostituzione

Modulo DDT: riepilogo e conclusioni

Ricapitolando il modulo DDT è il documento di trasporto con valenza ai fini fiscali per il rispetto della normativa, che permette, tra le altre cose, di avvalersi ancora dell’emissione della fatturazione differita. Il DDT permette di evitare la “trappola” della presunzione di cui all’art. 53 del DPR 633/72. Il DDT permette quindi la movimentazione di merce destinata o meno alla vendita ed ha valenza di ricevuta ai fini civilistici.

Emissione nota di credito: cos’è e quando è necessaria emetterla

Quando sentiamo pronunciare le parole “emissione nota di credito”, viene subito in mente una fattura annullata e il relativo documento rettificativo in aumento o in diminuzione. La nota di credito è quindi uno strumento potente che corre in aiuto del contribuente qualora dovessero verificarsi degli errori di fatturazione. Esistono note di credito e note di debito. Vediamo le differenze e le regole che le normano.

Emissione nota di credito: cos’è e a cosa serve

La nota di credito è quindi un documento emesso per correggere eventuali errori sulla fatturazione elettronica. Del tutto simile ad una fattura, la nota di credito contiene alcuni dati obbligatori e fondamentali:

  • generalità del cedente (con relativa P.IVA)
  • generalità del cessionario (con relativa P.IVA)
  • Numero e data del documento
  • Descrizione dei beni/servizi oggetto della transazione
  • Prezzi
  • Importi
  • IVA

Per legge questi dati devono obbligatoriamente comparire, in quanto il documento fa riferimento a una precedente fattura già emessa.

Emissione nota di credito e di debito: le differenze

Una fattura errata può essere rettificata in aumento o in diminuzione, a seconda del problema. Quando la variazione è in aumento, ci sarà bisogno di una nota di debito. Quando la variazione è in diminuzione invece, sarà necessaria l’emissione di una nota di credito.
La nota di debito è quindi un documento che va a integrare una fattura elettronica, addebitando al cessionario un maggiore importo. Emettere una nota di debito influisce anche sull’imposta da versare all’erario. Questo significa che la nota di debito deve essere emessa nel momento stesso in cui sussista la variazione.

Emissione nota di credito

La nota di debito di conseguenza deve essere registrata e imputata nella liquidazione IVA periodica di competenza.
La nota di debito può essere emessa senza alcun limite temporale. L’unica cosa di cui tener conto è che sono previste delle sanzioni nel caso sia necessaria una rettifica oltre i termini previsti per la fatturazione elettronica.
L’emissione nota di credito invece non è obbligatoria e deve essere effettuata solo in presenza di determinate condizioni, senza alcun limite temporale.

La numerazione prevista per note di credito e note di debito

In entrambi i casi può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture elettroniche emesse. Questo favorisce un riscontro temporale più semplice e immediato. In alternativa comunque è possibile creare un registro a parte per la loro numerazione, assegnandone uno ad hoc.

I limiti temporali per l’emissione nota di credito

L’emissione nota di credito può o no avere limiti temporali. La nota di credito ha limiti temporali qualora sia previsto il recupero dell’IVA. In questo caso il documento deve essere emesso entro e non oltre un anno dall’operazione a cui si riferisce. Per poterla emettere deve esserci accordo tra le parti e prevedere una minore base imponibile.

Nel caso in cui invece la riduzione della base imponibile non dipenda da una delle due parti, la legge prevede di recuperare l’IVA in base all’articolo 26 del DPR 633 del 1972 (ad esempio per contratti nulli, rescissi o conclusi o di fatture insolute per via di procedure concorsuali o esecutive risultate infruttuose). Legge vuole che l’emissione nota di credito sia possibile anche oltre l’anno per sconti, abbuoni e resi.
La nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’operazione alla quale si riferisce, anche nel caso di errore in una fattura elettronica. Quando si verifica la necessità di correggere un errore, ad esempio su quantità o prezzo, allora si può emettere una nota di credito.

Emissione nota di credito per annullare una fattura

Una nota di credito può essere emessa anche per annullare completamente una fattura. Questo significa emettere un documento del tutto identico al primo, ma di segno opposto. Si noti bene che FatturaPRO.click permette di emettere note di credito e/o di debito con un semplice click, semplificando moltissimo il lavoro da eseguire.

Emissione nota di credito oltre l’anno

Può capitare la necessità di emettere una nota di credito oltre l’anno previsto dall’art. 26 DPR 633 del 1972. In questo caso la variazione deve essere eseguita fuori campo IVA. Il suo importo di conseguenza deve riferirsi esclusivamente al solo imponibile.
Il documento quindi deve riportare la dicitura: “nota di credito non imponibile art. 26 comma 3”.

Scontrino elettronico, registratore telematico e lotteria degli scontrini: le proroghe del DL Rilancio

Qualche articolo fa, abbiamo spiegato tutte le novità connesse all’entrata in vigore dello scontrino elettronico e quelle della lotteria degli scontrini. Due tra le più grandi rivoluzioni in materia fiscale, dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, che coinvolgono moltissimi contribuenti e che prevedono una serie di aggiornamenti tecnici a cui tutti dovranno attenersi. Purtroppo gli eventi catastrofici che hanno investito il nostro paese, come d’altra parte tutto il resto del mondo, hanno posto un freno all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

La pandemia da Covid-19 ha rallentato bruscamente l’avanzare degli aggiornamenti previsti, posticipando scadenze e date di entrata in vigore. É questo il caso, ad esempio, della lotteria degli scontrini per la quale il decreto Rilancio ha stabilito il rinvio addirittura a inizio del prossimo anno 2021. Ma non solo, anche in materia di registratori di cassa telematici ci sono delle novità, per non parlare poi delle sanzioni legate allo scontrino elettronico. Vediamole in breve.

Le proroghe del decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha già stabilito alcune
proroghe importanti, rinviando due degli appuntamenti IVA del secondo trimestre 2020.
La prima proroga prevista è quella del periodo transitorio per il registratore telematico.
Per tutte le partite IVA che ancora non hanno un registratore telematico, il Decreto prevede la proroga del periodo transitorio per adeguarsi alla normativa. Il periodo scadeva il primo luglio 2020, ed è stato rimandato tutto all’inizio di gennaio 2021. Di conseguenza sono stato posticipate anche le moratorie sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico.
L’avvio a regime dello scontrino elettronico dovrebbe, a tutto gli effetti, essere spostato di alcuni mesi, per dare tempo a tutti di adeguarsi alle novità fiscali.

Rinvio della Lotteria degli scontrini

La seconda proroga prevista dal Decreto è proprio quella della Lotteria degli scontrini. Strettamente correlata agli scontrini elettronici e ai relativi registratori di cassa telematici, anche questa novità sarà posticipata al 2021.
La riffa dello Stato è quindi posticipata dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2021.
Una delle misure anti-evasioni previste dall’Esecutivo nella scorsa Legge di Bilancio, è così posticipata in attesa che la situazione nazionale torni a normalizzarsi.
Gli esercenti infatti si sono ritrovati purtroppo nella condizione di non essere sufficientemente pronti per adeguarsi correttamente a tutte le novità fiscali.

 

Scontrino elettronico

 

Invariate le disposizioni relative allo scontrino elettronico

Nonostante le nuove posticipazioni previste dal DL Rilancio (alcune delle quali abbiamo visto nell’articolo: “Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia”), le disposizioni in materia scontrino elettronico rimangono invariate.
In particolare ricordiamo che tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio, o attività assimilate a questa, hanno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. In pratica tutti i soggetti passivi d’IVA. Chiunque esegua operazioni imponibili e che non sia obbligato a emettere fattura. Per farla più semplice. Tutti quelli che prima avevano l’obbligo di emettere lo scontrino cartaceo, mantengono l’obbligo dello scontrino elettronico.
Invariati anche tutti i dati che devono essere riportati nel corrispettivo telematico:

  1. Denominazione o ragione sociale dell’emittente
  2. Partita IVA
  3. Dati contabili
  4. Corrispettivi parziali
  5. Sconti e rettifiche eventuali
  6. Subtotali
  7. Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” a indicarla
  8. Data e ora di emissione
  9. Numero progressivo
  10. Numero di matricola dell’apparecchio
  11. Logotipo fiscale

Invariata anche la tempistica di emissione. Lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, o al momento dell’ultimazione della prestazione.

Situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19

In questa situazione precaria e preoccupante, l’Esecutivo ha preferito lasciare spazio alla ripresa commerciale del paese, mettendo in secondo piano elementi più fiscali. La proroga però non è sinonimo di esenzione. Nonostante siano stati posticipate le moratorie delle sanzioni fino al 2021, questo non significa non dover pensare anche a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. Quindi fino al primo gennaio 2021 non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi entro il primo luglio 2020, del registratore telematico. Torneremo però nella medesima situazione a inizio anno prossimo.

In virtù quindi della situazione attuale e delle sanzioni che sono comunque previste a partire da inizio dell’anno prossimo, meglio optare per una soluzione che sollevi immediatamente gli esercenti dal problema. La piattaforma di FatturaPRO.click ha pensato proprio a questo. Ha realizzato un sistema che permette di emettere lo scontrino elettronico in mobilità. Utilizzando qualsiasi Smartphone o Tablet è possibile crearlo. In seguito basta stamparlo, grazie al supporto delle stampanti bluetooth.

Decreto Rilancio 2020: una spinta all’Italia

L’approvazione del Decreto Rilancio 2020 n°45 è datata 13 maggio. La normativa è stata proposta dal Presidente Giuseppe Conte e dal Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri. Con questo Decreto sono state introdotte delle misure urgenti in materia di salute, economia, lavoro e politiche sociali. Con questa regolamentazione l’Esecutivo ha cercato di tutelare famiglie, lavoratori, imprese, artigiani e liberi professionisti. Un intervento tangibile, che possa consolidare, snellire e velocizzare gli istituti di protezione e coesione sociale. In particolare vediamo l’impatto sull’economia e sulle imprese. Dalla fattura elettronica, ai contributi sulle locazioni degli immobili, ogni aspetto è stato trattato e gestito in ottica di sostegno e potenziamento.

Sostegno alle imprese

Chi ha partita IVA (qualunque operatore economico, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti) troverà una serie di agevolazioni a sostegno della propria attività.
Alcune delle misure adottate prevedono benefici e bonus, nonché posticipazione di scadenze e pagamenti.
Ricordiamo ad esempio:

Contributo a fondo perduto per titolari di partita IVA:

  • oggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo
  • imprese esercenti attività agricola o commerciale (anche se svolte in forma di impresa cooperativa)

Questi devono avere un fatturato d’imposta inferiore ai 5 milioni di euro, nell’ultimo periodo di riferimento. Il contributo è erogato se il fatturato+contributo di aprile 2020è inferiore a quello dell’aprile del 2019. Nel caso invece di nuove aziende, che abbiano iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere.

Come viene calcolato il contributo

Il totale del contributo da erogare è calcolato in base alla percentuale rispetto alla differenza riscontrata:

  • Nella quantità del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • In misura del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • Per un totale del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contributo sarà erogato nella seconda metà di giugno. Non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’accredito avverrà direttamente su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Esenzione del versamento del saldo IRAP

Per quanto riguarda l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) rimane l’obbligo del pagamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. Mentre è rimandato il versamento del primo acconto del 2020, pari al 40%.

Agevolazione locazione immobili

Per tutti i contribuenti emittenti fattura elettronica che dimostrano di aver avuto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio, pari al 50%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prevista un’agevolazione per il pagamento delle locazioni. Fino al 60%dell’ammontare del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo, destinati quindi allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale,artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Ma non solo. Il Decreto prevede anche:

  1. L’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU
  2. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestiche
  3. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche
  4. l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  5. l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI“.

E molti altri ancora. Inoltre il Decreto Rilancio ha previsto anche una serie di incentivo e semplificazione fiscale.

Per il fronte fiscale sono state previste, tra le altre cose:

• cancellazione clausole IVA
detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici
• reddito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
• compensazioni fiscali
• credito imposta ricerca e sviluppo al sud
• riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia
• versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati

fattura elettronica
rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021.
Insomma, con questo Decreto, l’Esecutivo ha cercato di toccare ogni singolo aspetto della vita economica del paese. Un sostegno solido e tangibile al mondo della lavoro e delle politiche sociali connesse all’emergenza Covid-19.

Decreto Liquidità: il sostegno del governo alle imprese

Nel precedente articolo: “Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo” abbiamo parlato dello slittamento del pagamento dell’imposta di bollo, in base alle nuove disposizioni del Decreto Liquidità. Oggi vogliamo fare una breve digressione sul Decreto Liquidità, vista l’importanza e l’impatto che le sue disposizioni hanno (e avranno) sul futuro dell’impresa italiana.

In conferenza stampa Conte ha definito gli interventi adottati come:
““io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Quindi non solo novità in relazione alla fattura elettronica, ma cambiamenti e novità per l’intero tessuto economico e finanziario nazionale.

Cosa ha detto il Premier Conte

Una lunga dichiarazione nella quale il premier ha voluto specificare:

È una potenza di fuoco” spiega il premier Conte, “io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Con il decreto di marzo “abbiamo varato alcune misure economiche, ora interveniamo con questo strumento per assicurare liquidità alle imprese. Stiamo lavorando a un intervento molto più corposo, da realizzare questo mese, con un approccio più sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa epidemia non è solo un’emergenza sanitaria, anche economica e sociale”, ribadisce Conte.

Il decreto di aprile conterrà strumenti di protezione sociale, per sostenere famiglie, lavoratori, tutte le persone in difficoltà e più vulnerabili. “Non possiamo lavorare solo su un fronte e su una sola prospettiva, stiamo lavorando su provvedimenti più ampi perché vogliamo confidare che Pasqua possa diventare un momento in cui la curva epidemica sia sempre più sotto controllo, se non discendente, e ci consenta di programmare la fase successiva”.

Aiuti, Conte parla e sottolinea gli aiuti che questo Decreto porterà all’Italia, alle famiglie e alle imprese, per riuscire a ripartire il più velocemente possibile e più forti di prima.

Fondo centrale di garanzia

Il Fondo Centrale di Garanzia altro non è che una garanzia ai finanziamenti concessi dalle banche, società di leasing e intermediari finanziari. La copertura viene garantita da risorse nazionali ed europee.
Uno dei principali problemi delle PMI, è quello di fornire garanzie adeguate per i prestiti. Ecco perché è stato creato e stanziato il Fondo centrale di garanzia.

Conte, in conferenza, specifica infatti:

… prima di tutto vengono sospesi “vari pagamenti fiscali, contributivi e alcune ritenute” che cadevano tra aprile e maggio. Inoltre, vengono previsti nuovi finanziamenti alle imprese, che avverranno attraverso prestiti erogati nei normali canali finanziari, ma con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia affinché tutto avvenga in modo “celere, spedito, sicuro”.

Il citato fondo prevede uno stanziamento di 7 miliardi di euro e tassi pari allo zero. La parola d’ordine è celerità. Non basta lo stanziamento dei fondi ma anche e soprattutto la velocità di erogazione.
L’Esecutivo semplifica quindi le procedure, stanzia nuove risorse e amplia ‘importo medio del prestito. Addirittura in alcuni casi, certe banche, potranno dare l’ok all’erogazione dei finanziamenti senza nemmeno dover aspettare la conferma dal Fondo centrale di garanzia. Basteranno dei requisiti minimi comprovabili (quindi dimostrare di avere la P.IVA, mettere a disposizione l’ultima dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte).

Fattura Elettronica

Come funziona il Fondo centrale di garanzia

È stato strutturata un’ossatura piuttosto facile ed elastica, che vogliamo riassumervi con il seguente schema:

  • garanzia al 100% su prestiti fino a 25mila euro, senza valutazione del merito di credito;
  • garanzia al 90% da 25mila a 800mila euro con valutazione del merito di credito, al 100% se intervengono anche i Confidi, il consorzio italiano che presta garanzie alle imprese proprio per facilitare l’accesso ai finanziamenti;
  • garanzia al 90% da 800mila a 5 milioni di euro, con valutazione del merito di credito.

SACE: Cassa Depositi e Prestiti

La Sace è una società quotata in borsa, che fa parte del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. L’azienda è specializzata nel settore assicurativo-finanziario ed è quella che è stata incaricata dal Governo per concedere le garanzie necessarie alla copertura dei finanziamenti concessi alle imprese di grandi dimensioni.
Le garanzie coprono dal 70% al 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’azienda a cui viene concesso.
Per ottenere finanziamento e relativa garanzia ci sono alcune condizioni che devono essere rispettate. Ad esempio l’impossibilità da parte dell’azienda di distribuire i dividendi per i dodici mesi successivi. É inoltre richiesto che il finanziamento sia destinato a sostenere attività produttive localizzate in Italia.
Per l’erogazione dei finanziamenti sono stati individuati due diverse categorie:

  1. Imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
  2. PMI individuali o Partite IVA;

Alla prima categoria viene riconosciuta una copertura pari al 90% dell’importo finanziato ed è prevista una procedura semplificata (L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda).

Per la seconda categoria sono previsti stanziamenti di 30 miliardi di euro. Inoltre è concesso loro anche l’accesso alla garanzia Sace (escludendo l’accesso al Fondo centrale di garanzia).

Garanzie e sostegni per le imprese

Il DL Liquidità è stato quindi elaborato per dare sostegno a tutte le imprese italiane. Azienda che hanno subito un forte arresto durante questo periodo di crisi mondiale e che hanno bisogno di ripartire. Ideato per ripartire il più velocemente possibile e tornare a fatturare e guadagnare. Un sostegno alla linfa vitale italiana rappresentata dalla fitta rete aziendale del nostro paese.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.