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Regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche

Nell’articolo: “Quanto si paga di tasse in Italia: IRPEF, IRES e IRAP” abbiamo accennato al fatto che chi ha scelto regime forfettario, non è tenuto a pagare l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Questa effettivamente è una delle tante agevolazioni riconosciute a questo particolare regime fiscale.

Lo sentiamo nominare tante volte e sempre più spesso è scelto come formula lavorativa, per godere di maggiori agevolazioni e minor pressione fiscale. Vediamo allora tutto quello che riguarda il regime forfettario limiti ricavi e fatture elettroniche per cercare di capirne i pro e i contro.

Cos’è il regime forfettario: definizione

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale riservato a partite IVA individuali. Permette di fruire di particolari agevolazioni fiscali e contabili.

Introdotto dalla legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2014, è stato poi riformato con la successiva Legge 208/2015 (Legge di stabilità d2016). Le ultime modifiche introdotte sono quelle entrate in vigore il 1° Gennaio 2019.

Questo regime è l’unico, attualmente in vigore, che permette di gestire la propria partita IVA individuale con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario. É un regime solitamente adottato dalle piccole imprese e dai professionisti.

Per poter godere delle agevolazioni previste da questo regime è necessario rispettare alcuni requisiti di accesso e permanenza. I requisiti da verificare sono quelli riferiti all’anno di imposta precedente a quello in cui verrà applicato il regime fiscale.

Regime forfettario limiti ricavi e requisiti

Possono fruire del regime forfettario le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione e le Imprese Familiari, sempre se in possesso dei giusti requisiti.

I requisiti per accedere al regime forfettario nel 2020 sono:

  1. Il limite dei ricavi/compensi è tarato a massimo € 65,000 (ragguagliati ad anno)
  2. Le spese per il lavoro accessorio, dipendente o collaboratori devono ammontare al massimo ad € 20,000 lordi
  3. Per i beni strumentali invece non è richiesta nessuna condizione specifica.

Regime forfettario: limiti dei ricavi

Per accedere al Regime Forfettario è necessario non aver superato € 85,000 di ricavi e/o compensi. Indipendentemente dal codice Ateco di riferimento. Se le attività svolte sono più di una, la somma da considerare è quella derivante dal fatturato dei singoli codici Ateco.

Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate. Cessioni e prestazioni per le quali, si sono verificati i presupposti dell’articolo 109, comma 2, del DPR n. 917/86.

Regime forfettario limiti ricavi

Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori

Questo è il secondo limite e requisito imposto per accedere al Regime forfettario. Le spese
sostenute per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori non devono superare € 20,000.

Le spese si riferiscono a:

  1. Lavoro accessorio
  2. Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR
  3. Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Limite beni strumentali

Il regime forfettario 2020 non prevede più alcun limite o vincolo legato al valore dei beni strumentali.

Regime forfettario limiti ricavi e agevolazioni

Abbiamo quindi visto finora i limiti e i ricavi previsti per accedere e mantenere il Regime Forfettario. Ma quali sono i principali vantaggi di questo regime fiscale?

Anzitutto la franchigia IVA. Infatti esiste l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti per l’imposta valore aggiunto. La disciplina IVA del regime forfettario prevede solo alcuni adempimenti specifici in base al tipo di operazione eseguita.

Operazioni Nazionali

Nelle operazioni Nazionali, il Regine Forfettario prevede che sulle fatture elettroniche emesse, scontrino elettronico e/o ricevute fiscali, L’IVA non debba essere addebitata a titolo di rivalsa.

Acquisto di beni Extra-UE

Entro la soglia di € 10.000 annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione.

Prestazioni di servizi

Prestazioni di servizi ricevuti da non residenti o rese ai medesimi, rimangono soggette alle ordinarie regole.

Altra agevolazione per gli operatori in regime forfettario è quella di non essere obbligati alla registrazione e conservazione delle scritture contabili. Tuttavia c’è l’obbligo di numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali, e di certificare i corrispettivi.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

Fattura in regime forfettario

Le fatture in regime forfettario devono riportare la seguente dicitura:

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario

Questo serve per informare il cliente che non è prevista l’applicazione dell’IVA.

I soggetti che rientrano nel regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di emettere la fattura elettronica. Questo significa che possono emettere normale fattura.

Agevolazioni contributive

Sono previste delle agevolazioni contributive per i soggetti che rientrano nel regime forfettario.
L’agevolazione vale solo per chi è iscritto alla gestione IVS Artigiani e commercianti, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi.

Questa agevolazione consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti annualmente.

Valuta estera e fatturazione elettronica

In alcuni casi è necessario emettere una fattura elettronica con valuta estera. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una serie di indicazioni ufficiali da seguire per non cadere in errori banali di forma e sostanza.
La necessità di emettere una fattura elettronica con una valuta diversa dall’euro, può capitare, ad esempio, nei settori delle commodities o in quello del bunkeraggio. La stessa esigenza può manifestarsi anche difronte a soggetti committenti esteri.

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa di riferimento

Premesso che a oggi non esiste ancora un chiarimento ufficiale, è necessario fare quindi riferimento alle norme in vigore di derivazione UE.
L’amministrazione finanziaria non ha quindi chiarito del tutto come comportarsi quando la base imponibile, imposte (IVA) e totale fattura elettronica devono essere espresse in valuta estera (in valuta quindi diversa dall’euro).

In assenza di specifiche è necessario quindi fare riferimento alla Direttiva n° 2010/45/UE. Questa che contiene le indicazioni sulle modalità di emissione della fattura.

 

Valuta estera

 

In una precedente direttiva (n° 2006/112/CE) veniva stabilito quanto segue:
“gli importi figuranti in fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta. Questo purché l’importo dell’IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro”

Di conseguenza questo significa che l’emissione di una fattura elettronica con valuta estera è possibile. Rimane però vincolante che l’importo IVA deve per forza essere espresso nella moneta nazionale (EURO).
In questo caso il tasso di cambio da utilizzare deve essere l’ultimo pubblicato dalla Banca Centrale Europea al momento in cui l’imposta diventa esigibile (cioè al momento dell’emissione della fattura).

Valuta estera e fatturazione elettronica: la normativa italiana

Queste indicazioni però non sono state rispettate alla lettera dalla nostra normativa nazionale. Infatti l’articolo 21 comma 2 lettera 1) del DPR n° 633/72 stabilisce che in fattura sono obbligatori i seguenti dati:

  • aliquota
  • ammontare dell’imposta
  • imponibile con arrotondamento “al centesimo di euro”

Si parla quindi di centesimi di euro. In soccorso a questa precisazione arriva la Circolare n°12/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. Qui è presente un rimando al dettato normativo della Direttiva europea n°2006/112/CE.

É stabilito inoltre che: “vale la regola generale dettata al comma 2, lettera l), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro”.

Da questo sembra effettivamente che non sia possibile emettere una fattura elettronica con valuta estera. Esiste un’eccezione. Questa è data dall’emissione dell’e-fattura in doppia valuta con l’adozione del tasso di cambio del giorno in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Valuta estera: una situazione di incertezza generale

La situazione rimane quindi molto incerta. Da una parte una Direttiva Europea concede la possibilità di emettere fatture elettroniche con valuta estera. Dall’altra la normativa italiana dice il contrario. Nel mezzo ci sono migliaia di aziende che a oggi hanno comunque necessità di emettere e-fatture con valute straniere.

É necessario muoversi con cautela. Una soluzione potrebbe essere quella di indicare in euro gli importi relativi a base imponibile e imposta (IVA). Nel campo “descrizione” del file XML sarà necessario quindi indicare il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta desiderata.

Esiste una soluzione alternativa. Questa prevede di emettere la fattura elettronica in Euro e allegare a questa un documento fiscalmente irrilevante (una copia di cortesia per il cliente), nella valuta estera che si desidera, con la relativa conversione in euro.

Emissione nota di credito: cos’è e quando è necessaria emetterla

Quando sentiamo pronunciare le parole “emissione nota di credito”, viene subito in mente una fattura annullata e il relativo documento rettificativo in aumento o in diminuzione. La nota di credito è quindi uno strumento potente che corre in aiuto del contribuente qualora dovessero verificarsi degli errori di fatturazione. Esistono note di credito e note di debito. Vediamo le differenze e le regole che le normano.

Emissione nota di credito: cos’è e a cosa serve

La nota di credito è quindi un documento emesso per correggere eventuali errori sulla fatturazione elettronica. Del tutto simile ad una fattura, la nota di credito contiene alcuni dati obbligatori e fondamentali:

  • generalità del cedente (con relativa P.IVA)
  • generalità del cessionario (con relativa P.IVA)
  • Numero e data del documento
  • Descrizione dei beni/servizi oggetto della transazione
  • Prezzi
  • Importi
  • IVA

Per legge questi dati devono obbligatoriamente comparire, in quanto il documento fa riferimento a una precedente fattura già emessa.

Emissione nota di credito e di debito: le differenze

Una fattura errata può essere rettificata in aumento o in diminuzione, a seconda del problema. Quando la variazione è in aumento, ci sarà bisogno di una nota di debito. Quando la variazione è in diminuzione invece, sarà necessaria l’emissione di una nota di credito.
La nota di debito è quindi un documento che va a integrare una fattura elettronica, addebitando al cessionario un maggiore importo. Emettere una nota di debito influisce anche sull’imposta da versare all’erario. Questo significa che la nota di debito deve essere emessa nel momento stesso in cui sussista la variazione.

Emissione nota di credito

La nota di debito di conseguenza deve essere registrata e imputata nella liquidazione IVA periodica di competenza.
La nota di debito può essere emessa senza alcun limite temporale. L’unica cosa di cui tener conto è che sono previste delle sanzioni nel caso sia necessaria una rettifica oltre i termini previsti per la fatturazione elettronica.
L’emissione nota di credito invece non è obbligatoria e deve essere effettuata solo in presenza di determinate condizioni, senza alcun limite temporale.

La numerazione prevista per note di credito e note di debito

In entrambi i casi può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture elettroniche emesse. Questo favorisce un riscontro temporale più semplice e immediato. In alternativa comunque è possibile creare un registro a parte per la loro numerazione, assegnandone uno ad hoc.

I limiti temporali per l’emissione nota di credito

L’emissione nota di credito può o no avere limiti temporali. La nota di credito ha limiti temporali qualora sia previsto il recupero dell’IVA. In questo caso il documento deve essere emesso entro e non oltre un anno dall’operazione a cui si riferisce. Per poterla emettere deve esserci accordo tra le parti e prevedere una minore base imponibile.

Nel caso in cui invece la riduzione della base imponibile non dipenda da una delle due parti, la legge prevede di recuperare l’IVA in base all’articolo 26 del DPR 633 del 1972 (ad esempio per contratti nulli, rescissi o conclusi o di fatture insolute per via di procedure concorsuali o esecutive risultate infruttuose). Legge vuole che l’emissione nota di credito sia possibile anche oltre l’anno per sconti, abbuoni e resi.
La nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’operazione alla quale si riferisce, anche nel caso di errore in una fattura elettronica. Quando si verifica la necessità di correggere un errore, ad esempio su quantità o prezzo, allora si può emettere una nota di credito.

Emissione nota di credito per annullare una fattura

Una nota di credito può essere emessa anche per annullare completamente una fattura. Questo significa emettere un documento del tutto identico al primo, ma di segno opposto. Si noti bene che FatturaPRO.click permette di emettere note di credito e/o di debito con un semplice click, semplificando moltissimo il lavoro da eseguire.

Emissione nota di credito oltre l’anno

Può capitare la necessità di emettere una nota di credito oltre l’anno previsto dall’art. 26 DPR 633 del 1972. In questo caso la variazione deve essere eseguita fuori campo IVA. Il suo importo di conseguenza deve riferirsi esclusivamente al solo imponibile.
Il documento quindi deve riportare la dicitura: “nota di credito non imponibile art. 26 comma 3”.

I nuovi codici della fattura elettronica

Nuova spinta alla digitalizzazione del paese. L’Agenzia delle Entrate (AdE) delle entrate ha introdotto, con un provvedimento del 28 febbraio 2020, una nuova codifica delle varie tipologia di documento. provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate ha stabilito modifiche alla codifica dei “tipi documento – TD”. Ha inoltre introdotto una maggiore articolazione dei codici relativi alla natura dell’operazione (“N”). In ottica di spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione del paese, Agenzia dell’Entrate ha stabilito delle modifiche delle specifiche tecniche della fattura elettronica.

Le novità introdotte

Grazie a queste nuove distinte gli operatori potranno beneficiare di molte agevolazioni. L’intero flusso delle fatture potrà essere gestito in un’unica modalità, del tutto digitalizzata, sia quelle nazionali che estere. Le operazioni passive, comprese quelle dell’esterometro, potranno finalmente essere superate. Infine, la formazione della dichiarazione IVA annuale, potrà essere gestita in modo automatico.

I soggetti interessati alle modifiche

Le novità stabilite impatto le case produttrici dei software che creano i programmi dei sistemi gestionali dei contribuenti (come FatturaPRO.click), ma anche imprese e professionisti.
Le prime, dovranno adeguare software e piattaforme con i nuovi codici segnalati. Imprese e liberi professionisti dovranno invece decidere se modificare o meno, le proprie metodologie lavorative per sfruttare a pieno le opportunità create.

Il calendario degli obblighi

Il 4 Maggio 2020 è la data segnalata per la sperimentazione delle novità introdotte. In via obbligatoria, invece, lo diventeranno dal 01 Ottobre 2020. Le nuove disposizioni imporranno al Sistema di Interscambio (SdI), dal 1 Ottobre, di scartare tutte le fatture elettroniche che non rispetteranno le nuove regole.
Il 29 Febbraio era stato fissato come termine entro il quale tutti i contribuenti, consumatori finali, piuttosto che a partite IVA, potevano dare la propria adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Questa scadenza è stata semplicemente prorogata al 04 Maggio 2020.
Specifichiamo che i consumatori finali che hanno già aderito al servizio dal primo marzo 2020, possono già consultare sul proprio cassetto fiscale le fatture elettroniche ricevute dal primo gennaio di quest’anno.

Bollo, ritenute, contributi previdenziali e decimali

Per quanto riguarda il bollo, le novità introdotte permettono di eliminare l’obbligo di compilare il campo relativo. Diventa opzionale in quanto l’importo è sempre pari a 2€ per la fattura elettronica.
Le novità avanzate riguardano anche la gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali. Viene infatti consentita una gestione precisa e puntuale delle voci previdenziali. Tra le altre anche quelle relative ai contributi INPS, Enasarco e Enpam.
Inoltre è stato esteso l’arrotondamento ad 8 decimali per gli sconti e le maggiorazioni.
Modificati anche i tipi documento (TD) e il campo “natura”, relativi al formato XML della fattura elettronica.
Da ultimo, ma non per importanza, sono stati introdotti dei nuovi codice di errore per la fattura elettronica.

Tipologia dei Documenti (TD)

Grazie alle novità introdotte, dal 4 Maggio, sarà messo a disposizione un sistema che permetterà un dettaglio maggiore dei documenti. Viene migliorata la gestione delle autofatture, delle fatture differite, l’inversione contabile interna ed esterna di estrazione dal deposito IVA.

Codice TD27 (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa)

Viene introdotto il codice TD27 per le autofatture. Per la fattura elettronica che riporta come mittente e destinatario lo stesso soggetto, questo codice permette di gestirne automaticamente la trasmissione e la ricezione dal Sistema di Interscambio. In pratica, grazie alle novità introdotte, si evita che l’autofattura quando viene ricevuta dal SdI, venga inserita tra le fatture di acquisto.

fattura elettronica

TD24 – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72

Fatture differite. Fattura elettronica differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni (cioè ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio). TD 25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, cioè fattura elettronica differita per triangolari interne. Questi codici permettono un’immediata identificazione di fattura differita prescindere dalle evidenziazioni che devono essere poi gestite all’interno del formato.

Reverse charge interno TD16

Il codice riguarda le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno. L’integrazione non è obbligatoria. Viene comunque consigliata a chi ha già aderito al sistema di conservazione elettronica dell’agenzia delle entrate.

Codici TD17 TD18 TD19

Nello specifico:

  • Codici TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Questi codici consentono che ci consentono di uniformare il flusso delle fatture passive dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI in modo del tutto automatico. Seguendo tutte le nuove disposizioni, è possibile evitare l’esterometro.

Codici TD20 TD21

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
Ultimi codici che vogliamo esaminare in questo articolo. L’argomento verrà poi ripreso nel prossimo post per andare a specificare l’estrazione dai depositi IVA e i codici natura.
I codici TD 20 e TD 21 sono stati aggiunti per regolarizzare le fatture ricevute. In altre parole servono per correggere eventuali splafonamenti.

Fatturazione elettronica: le domande più frequenti

La fatturazione elettronica dovrebbe essere ormai entrata a far parte del quotidiano di tutti. Nonostante non si tratti più di una vera e propria novità, molto spesso sorgono dubbi e domande riguardo a questo argomento. Vogliamo provare a rispondere agli interrogativi più comuni che possono sorgere.

Quali sono e dove si trovano le date di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche?

Una fattura elettronica si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML trasmesso al Sistema di Interscambio.
La data di trasmissione invece è quella che ritroviamo nella ricevuta di consegna. Questa viene messa a disposizione dal Sistema di interscambio (SdI). Contiene le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito della fatturazione elettronica. La data di trasmissione deve coincidere con la data di emissione riportata nel file XML.

Diritto alla detrazione dell’IVA, come e quando è possibile?

Premettiamo che il Sistema di Interscambio si prende un periodo temporale che va da pochi minuti, fino a un massimo di cinque giorni, per recapitare la fattura elettronica al destinatario. Di conseguenza la detrazione può avvenire solo dopo la registrazione della e-fattura (non si può registrare una fattura prima di averla ricevuta). Il Decreto Fiscale della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, entro il giorno di ciascun mese, relativamente ai documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

Cosa succede se viene ritardato l’invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio?

La fattura elettronica deve essere emessa entro e non oltre i dieci giorni successivi all’esecuzione delle operazioni alle quali si riferiscono. Nella fattura verrà evidenziato che la data di emissione della stessa è diversa da quella in cui è stata effettuata l’operazione. Stesso discorso vale per la trasmissione delle e-fatture. Deve avvenire sempre entro lo stesso termine di dieci giorni.

Fatturazione elettronica

Come dobbiamo comportarci in caso la fattura elettronica venga scartata dal Sistema di Interscambio?

A seguito dei controlli effettuati da SdI, le fatture possono essere accettate e validate, oppure scartate. In questo caso, l’emittente ha tempo massimo cinque giorni effettivi (non lavorativi), per trasmettere nuovamente la fattura corretta. Rispettando questa tempistica non si incorre in nessuna sanzione.

Quando deve avvenire la conservazione sostitutiva?

La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di prestazione della dichiarazione dei redditi relativa.

Quali sono i dati che devono obbligatoriamente essere presenti sul file XML da trasmettere ad SDI?

  1. Codice Paese
  2. Identificativo Univoco
  3. Progressivo Univoco del File

Il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Se una fattura elettronica viene scartata, posso rinviarla con lo stesso nome del file scartato?

La numerazione presente nel nome del file non segue la numerazione delle fatture, sono due criteri diversi. Il nome del file è alfanumerico. Il numero del documento (campo «numero fattura» all’interno dell’XML) segue, invece, il progressivo di emissione. Se una fattura viene rinviata, il numero della fattura sarà uguale (ove possibile), ma il nome del file dovrà avere lo stesso nome di quello precedentemente inviato. In questo cambierà solamente il progressivo univoco, che sarà comunque differente da quello scartato.
I file XML possono essere tranquillamente inviati con il nome del file che viene generato in automatico, anche se non è sequenziale.
Utilizzando FatturaPRO.click, il nome del file sarà attribuito in modo automatico senza che l’onere sia a carico del contribuente stesso.

Quali sono i dati obbligatori della fattura elettronica?

Di seguito elencati:

  1. Data di emissione;
  2. Numero progressivo, in modo tale da poter essere identificata;
  3. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che effettua la cessione;
  4. Numero di partita IVA del soggetto che effettua la cessione;
  5. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto che acquista;
  6. Numero di partita IVA del soggetto che effettua l’acquisto;
  7. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che sono oggetto dell’operazione commerciale;
  8. Corrispettivi e qualsiasi altro dato utile per determinare la base imponibile, andando a comprendere anche quei dati relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  9. Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  10. Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile arrotondato al centesimo di euro.

Concludendo

In breve questi sono solo alcuni delle principali domande che possono nascere relativamente alla fatturazione elettronica. In generale possiamo tranquillamente dire che affidandosi a un software, come FatturaPRO.click, che gestisce, con un semplice click, il mondo delle e-fatture, i dubbi e le difficoltà si riduco alla zero.

Fatture elettroniche: pagamento imposta di bollo dal 20/01/2020

Il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui era possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti del quarto trimestre del 2019. Entro quella data è stato infatti necessario versare l’importo dovuto per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il calcolo è stato eseguito seguendo i dettami previsti con l’introduzione delle nuove fatture elettroniche.
Ogni tre mesi l’Agenzia delle Entrate (AdE) calcola l’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA. AdE, mette a disposizione sul proprio portale, un modello F24 precompilato. Disponibile nella propria area personale, può essere integrato e modificato in caso di inesattezze.

Ultima chiamata: 20 Gennaio 2020

Quindi il 20 gennaio 2020 è stata l’ultima data in cui è stato possibile effettuare il pagamento del bollo trimestrale. Questo almeno per moltissimi clienti. Infatti dal primo gennaio 2020 per le fatture elettroniche emesse da quella data in poi, il pagamento avverrà con cadenza semestrale. La semestralità vale solo per importi complessivi inferiori ai 1000 euro e solo per una buona fetta di contribuenti. Si tratta di una delle tante novità introdotte dal Decreto Fiscale 2020. A questa si affiancano le sanzioni per il tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo. In pratica, da ora in poi, si avranno 30 giorni di tempo massimo dalla data di comunicazione da parte di AdE per effettuare i pagamenti dovuti. Trascorso questo tempo, l’importo verrà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

pagamento imposta di bollo 2020

Fatture elettroniche e scadenza pagamento imposta di bollo

Il 20 gennaio 2020 ha segnato quindi la scadenza per pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre del 2019.
A partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture emesse senza applicazione dell’IVA viene effettuato in modalità virtuale, a cadenza trimestrale, ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
In pratica per il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, la scadenza sarà il 20 Aprile, per quelle del secondo trimestre, la scadenza è il 20 luglio, per il terzo è il 20 Ottobre e per il quarto è il 20 gennaio.
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
L’introduzione delle fatture elettroniche ha portato al nuovo metodo di pagamento. La marca da bollo cartacea è stata sostituita con il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, o dall’addebito diretto su conto corrente.

Pagamento semestrale

Per moltissimi titolari di partita IVA, il 20 gennaio 2020 è una data da ricordare. Ha segnato infatti la fine del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con scadenza trimestrale.
Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha previsto due diversi versamenti con cadenza semestrale. Se l’importo annuo dovuto non supera la soglia dei 1000 euro, è possibile quindi pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in due volte. La prima scadenza è fissata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Di conseguenza si creano due diversi calendari. Il primo con cadenza trimestrale, il secondo con due date semestrali al 16 giugno e al 16 dicembre.

Aggiornamento legge di bilancio 2021:

Per le fatture elettroniche emesse nel primo, secondo e quarto trimestre del 2021, il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Ci sarà pertanto un mese di tempo in più per l’imposta di bollo sulle fatture del secondo trimestre, che dovrà essere versata entro la fine del terzo mese successivo ossia il 30 settembre 2021.

Nel dettaglio il calendario delle scadenze.

Primo Trimestre – 31/05/2021
Secondo Trimestre – 30/09/2021
Terzo Trimestre – 30/11/2021
Quarto Trimestre – 28/02/2022

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà optare per il pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 settembre 2021.

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 250 euro, il pagamento del bollo complessivamente dovuto sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento ossia il 30 novembre 2021.

Dettagli per l’assolvimento

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento dell’imposta di bollo per periodo di pertinenza:

  • Codice tributo 2521 – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2522 – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2523 – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
  • Codice tributo 2524 – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.

Disciplina sanzionatoria

Nel Decreto Fiscale 2020 sono è prevista anche la disciplina sanzionatoria. I casi previsti sono di tardivo, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In questi tre diversi casi, sarà sempre Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta. Questa inoltre sarà comprensiva di sanzioni e interessi.
La novità la troviamo nei tempi estremamente ridotto per l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in caso di mancato pagamento. Dopo solo giorni di ritardo, l’importo verrà iscritto a ruolo in via definitiva. Una novità comunque già in vigore dal ottobre, che riguarda anche gli importi dovuti per il quarto trimestre del 2019.

L’AdE, con risoluzione emanata nel 2019 (nr 42/E del 9 aprile), ha pubblicato i codici di tributo da inserire per il pagamento di eventuali sanzioni e interessi:

  • Codice tributo 2525 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni”;
  • Codice tributo 2526 – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi”.

Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità

Dal primo luglio 2019, per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a 400,000 euro, che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, emessa se non su richiesta del cliente, è entrato in vigore l’obbligo della certificazione dei corrispettivi telematici. Tutti i soggetti le cui caratteristiche rispondono ai criteri previsti dalla risoluzione n 47/E dell’8 maggio 2019, devono quindi assolvere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi telematici tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate (AdE). La stessa AdE ha predisposto un “registratore telematico” sul proprio portale, dal quale è possibile, utilizzando la procedura web “documento commerciale online”, adempiere all’obbligo previsto. Il portale dedicato a queste funzioni si chiama: “Fatture e Corrispettivi”.

Il portale dell’Agenzia delle Entrate

L’obbligo della trasmissione dei corrispettivi, è stato esteso successivamente anche a tutti gli altri soggetti già previsti dalla risoluzione 47/E 8/05/2019. La deadline per l’adeguamento è stata fissata inizialmente per il primo gennaio 2020 e successivamente prorogata al 29 febbraio 2020. Questa manovra è stata adottata per permettere a tutti gli operatori economici di dotarsi in tempo di registratori telematici.

Il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è dotato di una schermata per la registrazione nella quale vengono richiesti i seguenti dati:

  • Codice fiscale / Codice Entratel
  • Password
  • Codice PIN

Il portale è riservato ai possessori di P.IVA. È necessario che l’utente abbia acquisito prima le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Dopo la registrazione e l’accesso

Una volta registrati ed eseguito l’accesso il portale offre le seguenti possibilità:

«Fatture e corrispettivi» offre la possibilità di certificare i corrispettivi telematici tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

Il sistema però non è particolarmente intuitivo e presenta alcune difficoltà e lacune non accessibili a tutti. Ad esempio non è possibile utilizzare nessun servizio se non si ha accesso a internet. Potrebbe sembrare banale, ma in realtà questa limitazione crea non poco disagi e disservizi a moltissimi utenti. Moltissimi operatori economici infatti, non hanno la possibilità di collegarsi continuamente a internet per emettere scontrini, ricevute fiscali e fatture. Farlo in secondo momento, può causare non poche difficoltà, senza contare le dimenticanze e di conseguenza i documenti non registrati. Inoltre molti soggetti hanno necessità di effettuare giornalmente una chiusura giornata. Questi soggetti sono forse quelli che più di altro possono trovare limitato il servizio messo a disposizione da Agenzia delle Entrate. Per fortuna esistono delle alternative.

Comunicare i corrispettivi telematici giornalieri con FatturaPRO.click

Abbiamo visto le funzionalità del portale che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei vari utenti. Abbiamo anche capito quali sono i limiti del portale stesso. Senza una costante connessione a internet, l’utente viene tagliato fuori dal servizio. Di conseguenza, non può assolvere agli obblighi previsti.

Il sistema di FatturaPRO.click è l’alternativa indispensabile per ovviare alle mancanze del portale “fatturazione e corrispettivi”.

Iniziamo specificando che FatturaPRO.click e la relativa app, sviluppata per piattaforma Android e iOS, permette di:

1. generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)

2. trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all’Agenzia delle Entrate

3. memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi

4. censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi

Online – offline

In questa sezione vogliamo soffermarci sulla funzione dell’emissione e la trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di offrire l’opportunità a tutti gli utenti di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet.

Il sistema per emettere uno scontrino dovrà trovarsi sempre sotto copertura di rete, per collegarsi all’Agenzia delle Entrate, in modo tale che AdE possa restituire il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva. Lo scontrino non può essere emesso in momento successivo, ma grazie all’app di FatturaPRO.click, il database è sempre disponibile anche offline. Di conseguenza è sempre possibile, ovunque e in qualunque momento, pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

Il sistema avanzato di FatturaPRO.click infatti rileva la presenza o meno della rete. In assenza di collegamento internet, permette di emettere fattura/scontrino e, una volta tornata la copertura, invia automaticamente ogni singola ricevuta fiscale/fattura al sistema di interscambio. Il processo avviene in maniera del tutto automatica, senza bisogno quindi di un intervento manuale successivo da parte dell’utente. Completamente azzerato quindi il rischio di dimenticare qualche documento. Risolto anche il problema dalla chiusura giornaliera. Visto che il meccanismo è istantaneo (i documenti emessi vengono subito generati ed inviati ad Agenzia delle Entrate), a fine giornata, l’utente non dovrà più preoccuparsi della “chiusura cassa”. Il sistema avrà già fatto tutto.

Controllo del cassetto fiscale

I vantaggi del sistema di FatturaPRO.click e relativa App non finisco qui. Infatti il sistema esegue, sempre in maniera del tutto automatica, un controllo sul cassetto fiscale. Se dal controllo risultasse qualche documento mancante, FatturaPRO.click provvederebbe a scaricarlo e ad aggiornare il sistema in maniera del tutto autonoma. L’intervento manuale è ridotto ai minimi termini. Il sistema vanta una precisione e un grado di efficienza altissimo.Permette di far risparmiare tempo, denaro e fatica a tutti gli operatori. Inoltre risponde a una compatibilità totale con qualunque registratore di cassa, di qualunque marca, modello o periodo. L’app di FatturaPRO.click permette in qualunque momento e situazione una rapida consultazione dei dati, collegandosi o meno alla rete. Funziona sempre e permette la consultazione dei dati anche senza alcuna copertura di rete. Il database è sempre disponibile anche in modalità offline.

Qualche esempio di applicabilità

Essendo FatturaPRO.click  un sistema che permette all’utente di emettere sempre i corrispettivi giornalieri, gli utenti che possono trarne vantaggio, sono praticamente illimitati.

Poniamo l’esempio di un libero professionista, come un avvocato, oppure un muratore, un geometra, piuttosto che un idraulico. Fino ad oggi questi professionisti non erano soggetti all’obbligo dell’emissione dello scontrino/ricevuta telematica. Nell’espletamento delle loro attività non sempre avranno la possibilità di collegarsi a internet per emettere e inviare il corrispettivo all’Agenzia delle Entrate
.

Alla fine dovrebbero sempre collegarsi da una postazione con accesso alla rete per adempiere agli obblighi richiesti. Grazie invece alla piattaforma di FatturaPRO.click, adesso non dovranno più preoccuparsi della copertura. Ovunque, in qualunque momento, semplicemente accedendo all’app da smartphone, tablet o laptop, potranno emettere fattura con un semplice click. Non avranno nemmeno più il problema a fine giornata di ricordarsi di dover inviare la documentazione al sistema di interscambio. Ci penserà automaticamente FatturaPRO.click.

Problema risolto.

Normativa sulla fatturazione elettronica

Con gli articoli precedenti abbiamo visto il concetto di fatturazione elettronica. Si tratta di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Tale sistema ha permesso di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

La normativa che riguarda la fatturazione elettronica è vasta, varia ed eterogenea. Tutto è iniziato dal 6 Giugno 2014. In quella data entrò in vigore per le Pubbliche Amministrazioni (PA), l’obbligo di fatturare elettronicamente. Successivamente per le PA locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015. Da lì in poi l’argomento è stato sviscerato e ampliato a tutte le piccole/medie/grandi imprese e liberi professionisti.

Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. La Legge di bilancio 2018 ha previsto che nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), oppure avvenga tra un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), le fatture dovranno essere emesse in formato digitale.

Il sistema utilizzato per il loro scambio, è chiamato Sistema di Interscambio (SdI). L’obbligo è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2019. La stessa legge ha previsto che da tale obbligo venissero esonerati tutti coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. La fatturazione elettronica è quindi diventata obbligatoria. Nel caso in cui non venga effettuata, viene considerata non emessa e sono previste anche delle sanzioni pecuniarie.

Decreto n. 119 del 2018 della Legge di bilancio 2019 e decreto-legge “crescita” in materia di fattura elettronica

Il Decreto n°119 del 2018 ha introdotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica. In particolare il decreto prevede:

  • l’esonero dalla fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;
  • la disapplicazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, delle sanzioni previste dalla legge per il caso di emissione di fattura elettronica oltre termine, purché essa sia emessa nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) e la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a successive liquidazioni; per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate si applicano fino al 30 settembre 2019;
  • l’esonero, per il periodo d’imposta 2019,dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. “semplificazioni”, amplia tale esonero estendendolo alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei delle persone fisiche anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In generale specifica l’obbligo dell’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Inoltre ha previsto anche che le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine ha abrogato la numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

fatturazione elettronica

Decreto Crescita

Si tratta del decreto-legge n. 34 del 2019, con il quale sono state modificate alcune precedenti regole stabilite dal decreto 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018.

In buona sostanza ha modificato a 12 giorni (non più 10) l’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Questo è diventato obbligatorio dal 1 Luglio 2019.

Ha consentito inoltre all’Agenzia delle Entrate (AdE), già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Split payment

Vogliamo dedicare un paragrafo alla spiegazione dello Split payment. Venne introdotto con L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). In parole povere è quel meccanismo attraverso il quale le PA, hanno l’obbligo di pagare l’IVA direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore. In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, queste devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Non devono quindi versarla ai fornitori stessi, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 87 del 2018 abolisce il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment. L’abolizione riguarda tutte le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Le piattaforme che vengono utilizzati per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche devono essere provvisti di meccanismi di controllo sullo Split payment (o sul bollo) così da azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Le principali norme relative alla fatturazione elettronica

Vogliamo ricordare brevemente l’elenco di tutte le norme relative alla fatturazione elettronica:

  1. Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
  2. Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze.
  3. Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
  4. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25).
  5. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
  6. Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.
  7. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

SDI: il Sistema di Interscambio – Tutta la documentazione e i controlli di errore

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico che agevola l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche. Il sistema è nato con la legge finanziaria 2008, che stabilì che tutte le fatture della Pubblica Amministrazioni, dovevano essere trasmesse per via telematica.

In seguito, ‘obbligo venne esteso all’intero ciclo di acquisto e a tutti i soggetti.
Il Sistema di Interscambio potrebbe, volendo, essere considerato come una sorta di centro smistamento posta. Attraverso di lui passano tutte le fatture elettroniche che vengono emesse e spedite. Il Sistema, in breve, le controlla fin nei minimi dettagli e se trova qualche errore o imprecisione nella loro compilazione, le rispedisce al mittente.

Chi ha creato il Sistema di Interscambio

Si tratta di un intermediario tra piccole/medie imprese, Pubblica Amministrazione e liberi professionisti e tutti i loro fornitori. Il sistema è stato creato dalla SOGEI, una struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI (Sistema di Interscambio). Con il decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007 è stata individuata l’Agenzia delle Entrate come gestore del Sistema di interscambio (SdI), definendone i compiti e le responsabilità, mentre ha definito la società della Sogei l’azienda dedicata ai servizi tecnici.

Abbiamo visto che la Sogei è la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un’azienda italiana che opera, da oltre 40 anni, nell’ambito delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Quando si occupò della creazione del sistema di interscambio, lo fece tenendo conto di dover realizzare un sistema informatico che agevolasse lo scambio di fatture elettroniche.

Come funziona il sistema di interscambio

Fondamentalmente il suo lavoro si svolge in tre diversi passaggi.
1. Il soggetto emette fattura elettronica, apponendo la firma elettronica qualificata (firma digitale: l’equivalente della vecchia firma su carta, ma in un formato tale da poter essere apposta sui documenti attraverso dispositivi elettronici), che ne garantisce l’autenticità e la veridicità.
2. Nella fattura emessa il soggetto dovrà indicare il “codice ufficio”, se la fattura elettronica è rivolta verso una PA (pubblica amministrazione). Dovrà invece riportare il codice destinatario, o il codice PEC, in caso di destinatario privato.
3. Nell’ultimo passaggio entra in gioco il sistema di Interscambio. In questa fase l’SDI effettua un controllo dettagliato sulla fattura emessa. Verifica il contenuto e individua eventuali errori di compilazione. Se il Sistema dovesse riscontrare qualche errore nella redazione della fattura elettronica, invierà una segnalazione al mittente, chiedendone un controllo e la riemissione corretta.
Il Sistema di interscambio invierà un messaggio di conferma al mittente anche qualora la fattura emessa, sia stata correttamente recapitata al destinatario. In tutti i casi, quindi, veniamo sempre avvisati dall’SDI, sull’esito dell’emissione/invio delle varie fatture elettroniche.

I controlli dell’SdI

Quali sono effettivamente i controlli eseguiti dal sistema di interscambio?
Prima di ogni altra cosa, Sdi controlla il Codice Destinatario. Verifica che il codice sia presente e che sia valido. Contemporaneamente viene verificato l’identificativo fiscale del destinatario. Questo dato viene comunque controllato preventivamente anche in fase di compilazione della fattura. Le piattaforme abilitate alla creazione di fatture elettroniche, come FatturaPRO.click, permettono di redigere e contestualmente controllare, tutti i documenti che vengono creati.
Infine SdI controlla la firma elettronica.
A seguito del controllo, SdI invia un messaggio all’emittente. In caso di validità del documento emesso, recapita all’emittente la ricevuta di avvenuta conferma al destinatario. In caso di esito negativo, segnala con un messaggio all’emittente, l’eventuale errore riscontrato. In questo modo viene data la possibilità all’emittente di redigere di nuovo (e stavolta correttamente) la fattura elettronica.
Inoltre, se la fattura emessa è corretta, SdI informa il mittente, dell’avvenuta consegna del documento. Non solo segnala eventuali errori o la correttezza del documento emesso, avvisa anche quando questo viene consegnato a destinazione.
Nel caso in cui il destinatario abbia la PEC piena, il mittente riceverà un avviso di impossibilità di consegna. Lo stesso avverrà in caso di canale FTP o web service non attivo. Il destinatario invece riceverà una copia digitale, non valida ai fini fiscali, della fattura stessa. Troverà questo documento, puramente informativo, su Fisconline.

sistema di Interscambio

Gli errori comuni segnalati dal sistema di interscambio

SdI effettua innanzitutto una serie di controlli automatici sui campi obbligatori compilati dal mittente durante la redazione della fattura elettronica.
In caso non fossero rilevati errori e la fattura venisse recapitata al destinatario, SdI invia una ricevuta di recapito con data e ora di ricezione del documento. In caso di rilevamento di errore sul file .XML il mittente, abbiamo visto, riceverà un messaggio di scarto dove saranno indicati: ora, data e codice errore.
Gli errori più comuni sono:

  • Codice 00001: il nome del file non rispetta le regole del SdI. Il nome deve essere composto da Nome Paese (per l’Italia IT), Identificativo Univoco del Trasmittente (identificativo fiscale del trasmittente), seguito da un Separatore “_”, Progressivo Univoco del File (massimo 5 caratteri alfanumerici a scelta del trasmittente). Infine l’estensione del file (.xml o .zip)
  • Codice 00002: Nome del file duplicato, quando viene inviato più di una volta un file che è stato accettato dal SdI o ha lo stesso nome di un file inviato in passato. Il problema di solito sta nel Progressivo Univoco del File e basta cambiarlo con uno non ancora utilizzato.
  • Codice 00200: Formato del file errato. Questo di solito si verifica per l’utilizzo di caratteri speciali nella compilazione del file XML o nel nome del file stesso. Può anche essere un problema di versione del file.
  • Codice 00305: Id fiscale IVA non valido. Questo capo si riferisce alla partita IVA e non al codice fiscale, spesso l’errore sta nel mettere il codice fiscale in questo campo.
  • Codice 00311: Codice destinatario non valido. In questo caso si consiglia di controllare che il codice immesso sia quello giusto. Nel caso delle PA si può trovare la lista dei codici su IPA. Nel caso di un privato senza codice di destinatario, si utilizza il codice convenzionale “0000000” 7 zeri.
  • Codice 00312: Codice destinatario non attivo. In questo caso il codice è quello giusto ma non è più attivo. Ci si deve accertare che il destinatario in questione non abbia cambiato codice destinatario.
  • Codice 00398: Codice Univoco Ufficio impostato su “Centrale”, ma il SdI riconosce un altro CUU valido per il codice identificativo fiscale. Il problema è nel sistema IPA riportato sopra. Viene infatti censito un ufficio centrale che è stato rimosso perchè esiste ora un ufficio ordinario. Assieme all’errore viene riportato il CUU valido da inserire nel campo.
    É possibile avere un elenco completo dei codice degli errori riscontrati da SdI, scaricando il pdf predisposto dal sito governativo di fatturapa.gov.

I vantaggi della fatturazione elettronica

Con l’entrata in vigore obbligatoria della fatturazione elettronica e l’utilizzo del sistema di interscambio, siamo andati incontro ad una serie di notevoli vantaggi. Primo fra tutti un’organizzazione molto veloce per l’emissione e l’inoltro delle fatture. Oltre a questo è da considerare il notevole risparmio di tempo e costi. Siamo infatti passati da un sistema cartaceo, a uno digitale, risparmiando molto materiale.