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Pagamento in contanti: limiti e regole per il 2021

Per combattere l’evasione fiscale in Italia negli ultimi anni, sono state adottate diverse misure. Tra queste le più importanti sono sicuramente quelle legate all’adozione della fatturazione elettronica  e dei corrispettivi telematici. Va ricordato però che questi mezzi sono stati posti in essere per incentivare i pagamenti tracciati e disincentivare il pagamento in contanti. Questo rimane sempre possibile, ma sono stati fissati dei limiti e delle modalità precise, per arginare il fenomeno. Infatti anche per questo 2021 il limite previsto per i pagamenti in contanti è pari a 2000 €, anche se è già in corso l’approvazione per una maggiore restrizione per il 2022.

Il limite di pagamento in contanti è stato ritoccato dalla Legge di Bilancio 2020, che ha stabilito una soglia più bassa rispetto a quella precedente. La legge di bilancio ha infatti fissato il limite di soglia per i pagamenti in denaro e la tracciabilità delle spese detraibili IRPEF al 19%. Il limite fissato che varrà anche per tutto il 2021 è posto a 1999,99 euro. Precedentemente era pari a 2999,99 euro. Per il 2022 il governo ha previsto un’ulteriore stretta di vita, facendo scendere la soglia a 999,99 euro. Il limite vale per qualunque tipologia di pagamento, che si tratti di un prestito, un regalo, oppure una donazione (regola che vale anche tra parenti).

Pagamento in contanti: cosa stabilisce la legge di bilancio

In vigore dal primo luglio 2020 e valida per tutto il 2021, la Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che è possibile eseguire pagamenti con carta moneta fino al massimo di 1999,99 euro. Allo scoccare dei 2000€ è richiesto obbligatoriamente il pagamento tramite l’utilizzo di strumenti tracciabili come il bonifico bancario, carta di credito, carte di debito, o assegni. Questo vale per i pagamenti tra persone e aziende, mentre non ha validità per quanto riguarda il prelievo o il versamento di somme di denaro sui propri conti correnti, in quanto considerati trasferimenti tra stesso soggetto.

Queste disposizioni porteranno a una non troppo lenta e progressiva diminuzione di circolazione di denaro contante. Alla regola sono comunque previste delle deroghe e delle esclusioni. È il caso, ad esempio, dei pagamenti di cittadini stranieri non residenti in Italia (altrimenti detti turisti) che effettuano pagamenti sul territorio nostrano. Loro infatti possono effettuare pagamenti in contanti oltre i 3000 € nei confronti di operatori di commercio al minuto, agenzie di viaggio e turismo.

Oneri detraibili IRPEF

Modificando le disposizioni previste per i pagamenti in contanti, sono cambiati anche gli oneri detraibili dall’IRPEF al 19%. Questi cambiamenti hanno interessato i pagamenti per spese:

  • mediche e mediche specialistiche
  • funebri
  • assicurazioni rischio morte
  • addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • veterinarie
  • interessi passivi mutui prima casa
  • intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • frequenza scuole e università
  • erogazioni liberali
  • iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi
  • affitti studenti universitari
  • abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Pagamento in contanti

Quindi affinché queste spese possano essere detraibili al 19%  dell’IRPEF, devono essere sostenute usando delle modalità di pagamento tracciabile. Per quanto riguarda le spese mediche, i medicinali e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, potranno comunque ancora essere pagate in contanti.

Pagamento in contanti di stipendio

Dal primo luglio 2018 è vietato pagare uno stipendio in contanti. Il pagamento della retribuzione è possibile solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario sull’IBAN del collaboratore/dipendente, oppure tramite pagamenti elettronici e assegni bancari/postali. Al momento rimangono ancora esclusi i rimborsi spese per le trasferte  e gli anticipi di spese per conto del datore o del committente.

I datori di lavoro o i committenti che non rispettassero l’obbligo di tracciabilità degli stipendi, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie che oscillano tra i 1000 e i 1500 euro.

Disincentivazione all’uso del contante

Per cercare di disincentivare la massimo l’uso del contante per pagamenti, il Governo ha ideato il famoso sistema chiamato cashback di Stato. Questo consiste in un rimborso in denaro a tutti coloro che effettuano abitualmente acquisti con metodi di pagamento tracciabili. Sono escluse le spese eseguite per attività d’impresa o esercizio di professione.

Dichiarazione IVA precompilata 2021: cos’è e come funziona

Dal primo gennaio 2021 è partita, in via sperimentale, l’iniziativa promossa da Agenzia delle Entrate(AdE) sulla dichiarazione IVA precompilata. Il sistema è stato ideato con lo scopo di semplificare al massimo le procedure a vantaggio dei contribuenti. È previsto che siano utilizzate tutte le informazioni utili ricavabili dalle fatture elettroniche, dalle operazioni transfrontaliere e dai corrispettivi telematici. Con tutti questi dati raccolti, in automatico, il sistema predisporrà le bozze dei Registri delle fatture emesse e ricevute.

La dichiarazione è precompilata e predisposta da AdE. Per tutte le operazioni IVA 2021 è messa a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA. Si tratta comunque di semplici “bozze”, che richiederanno la conferma da parte del contribuente (un po’ come già avviene per il modello 730 precompilato).

Dichiarazione IVA precompilata: le categorie dei soggetti interessati

Nell’articolo “Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti” previsto nella legge di bilancio del 2019, sono individuati i soggetti che possono usufruire della semplificazione fiscale attraverso la dichiarazione IVA precompilata. L’articolo prevede che tali soggetti siano individuati direttamente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

In categoria rientrano imprese e società di piccole dimensioni, come artigiani, commercianti, professionisti e imprenditori individuali. Sono inoltre compresi anche chi svolgi attività d’impresa, arte o professione anche se solo per il periodo in cui l’attività stessa è iniziata, o per due anni successivi.

Il materiale messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate mette a disposizione una serie di bozze e documenti, tra cui:

  • Lipe – liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) con determinazione del saldo a debito o a credito per il periodo
  • Registri obbligatori – vale a dire registro fatture e registro acquisti. Questi saranno precompilati partendo dai dati rilevati dalle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
  • Dichiarazione IVA annuale – dichiarazione con cui è effettuato il calcolo IVA annuale (tenendo conto di ogni variabile: reverse charge, split payment, immediata o differita, ecc…).
  • Modelli F24 – questi servono per il versamento a saldo a debito o a credito della dichiarazione IVA.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA precompilata 2021: obiettivi

Lo scopo della dichiarazione IVA precompilata è quella di semplificare al massimo il rapporto tra contribuente e fisco. In questo modo si vuole ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale  ed elusione fiscale, puntando sull’aumento del tasso di adempimento spontaneo.

Questa iniziativa non è che l’ultima in casa del fisco italiano, adottata per le ragioni sopra citate. Insieme alla fatturazione elettronica, allo scontrino elettronico, alle semplificazioni previste per il calcolo degli acconti IRES, IRAP e IRPEF, nonché il modello 730 precompilato introdotto già  a partire dal 2015, il sistema si sta muovendo verso una digitalizzazione totale e una semplificazione di massa di ogni processo fiscale.

Fatture elettroniche e nuovi codici

A inizio 2021 sono entrati in vigori come obbligatori, alcuni nuovi codici relativi all’emissione e alla trasmissione delle fatture elettroniche. Questi codici sono stati introdotti da Agenzia delle Entrate per semplificare il processo di raccolta dati necessari ad AdE per creare le bozze delle dichiarazioni IVA precompilate. I codici infatti semplificano i procedimenti nei casi di reverse charge, fatture di vendita e note di credito.

Per quanto riguarda la fattura attiva (vendita) è obbligatoria la fatturazione e ciclo attivo. Per la fattura passiva invece diventerà obbligatorio il ciclo passivo da gennaio 2022. Di conseguenza le integrazioni ai documenti esteri in caso di integrazione e auto fatturazione sono facoltative per il 2021. Le novità introdotte porteranno all’eliminazione dell’esterometro a partire dal 20222. Per quanto riguarda invece il reverse charge estero, i nuovi codici permettono una gestione digitale del procedimento e non più solo cartacea. Infatti i codici TD17, TD18 e TD19 si possono usare adesso per il reverse charge relativo ai servizi acquistati da soggetti stranieri, sugli acquisti comunitari, e su acquisti di beni da soggetti stranieri.

Tornando all’IVA invece i nuovi codici introdotti danno la possibilità di gestire in modo più ampio le casistiche IVA. In questo modo è possibile precompilare la famosa dichiarazione IVA di cui parlavamo, in modo molto più completo e dettagliato. La nuova struttura del formato XML permette ad AdE di produrre automaticamente i registri IVA, le comunicazioni e la dichiarazione annuale IVA.

Integrazione e convalida registri IVA

Nel corso del mese successivo a quello di riferimento, dal quinto al quindicesimo giorno, il contribuente può:

  • Integrare il registro IVA – aggiungere tutti i dati eventualmente non presenti come, ad esempio, bollette doganali, operazioni con l’estero, fatture per prestazioni sanitarie, e le fatture cartacee, ecc.
  • Convalidare il registro IVA – il contribuente ha tempo per controllare e approvare i documenti prodotti da AdE rispettando le scadenze previste per la liquidazione periodica dell’IVA.

Sanzioni scontrino elettronico: come cambiano le disposizioni

L’entrata in vigore dello scontrino elettronico è stata una vera e propria rivoluzione nel campo fiscale italiano. Molto si è detto e molto si è scritto sull’argomento, che non accenna a esaurirsi. Dal primo gennaio di quest’anno, ad esempio, sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulle sanzioni scontrino elettronico, che rimescolano completamente le carte in tavola. Per capire meglio cosa rischia chi non memorizza gli scontrini, o chi ne sbaglia la trasmissione, si possono utilizzare le circolari operative della Guardia di Finanza.

Il Comando Generale della GdF ha emesso la circolare n° 2017/2021 in data 5 gennaio 2021, nella quale sono riportate le istruzioni per i reparti operativi. La circolare aiuta a capire meglio la situazione e a valutare i rischi correlati a omissione ed eventuali errori di trasmissione dei corrispettivi telematici.

Sanzioni scontrino elettronico entrate in vigore dal primo gennaio

Il primo gennaio di quest’anno ha segnato la data ufficiale di entrata in vigore dello scontrino elettronico. Adesso tutti gli esercenti e i commercianti al dettaglio sono obbligatoriamente tenuti a emettere e inviare i corrispettivi giornalieri telematicamente. Questo vale per tutti, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nel 2018.

Il 31 dicembre 2020 è stato l’ultimo giorno valido per la moratoria sanzionatoria. Questo significa che fino a quella data gli esercenti avevano ancora la possibilità di emettere scontrino, ricevute fiscali, o fatture, senza essere obbligati all’emissione, registrazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri. Chi ancora non si era dotato di Registratori di cassa telematici, oppure di piattaforme server come quella di FatturaPRO.click, poteva ancora certificare i corrispettivi rilasciando i classici documenti.

Con la nuova Legge di bilancio 2021, il Legislatore ha ridotto al 90 per cento dell’imposta la sanzione applicabile e ne ha fissata una in quota fissa pari a 100€ in caso di omessa o tardiva trasmissione, o invio con dati incompleti o non veritieri. Queste nuove sanzioni sono state create con l’intento di trovare un giusto equilibrio rispetto a quanto previsto in precedenza. Le sanzioni, in questo caso, tengono conto che l’obbligo dei corrispettivi telematici si concretizza in due distinte fasi:

  • memorizzazione al momento dell’esecuzione dell’operazione
  • trasmissione telematica dei dati entro il dodicesimo giorno successivo

A quanto ammontano le sanzioni

Le nuove sanzioni scontrino elettronico sono quindi applicate nel caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
  • memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri

Sanzioni scontrino elettronico

In tutti i casi in cui è prevista l’applicazione della sanzione, questa ammonta al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500€.

Che si tratti di sanzione per memorizzazione o trasmissione mancate o errate, la sanzione applicata sarà unica.

Non si potrà accampare la scusa del registratore di cassa telematico che non funziona, o che funziona in modo irregolare. Lo stesso varrà per i server RT. In ogni caso, quindi, il corrispettivo deve comunque essere annotato del “registro di emergenza”, sempre che non siano state attuate le procedure web alternative per il recupero e l’invio dei dati.

Quando non vi è alcuna conseguenza sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è pari a 100€ in misura fissa, per trasmissione.

Sanzioni scontrino elettronico: come non sbagliare

È facile incappare in un errore, ma è anche altrettanto facile non farlo. Basta fare attenzione e seguire qualche piccolo accorgimento. Ad esempio, la memorizzazione del corrispettivo e la consegna della ricevuta al cliente, deve essere eseguita al momento stesso dell’esecuzione dell’operazione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso al momento della consegna del bene, o all’ultimazione dell’operazione.

Quindi se un commerciante fornisce un bene o un servizio e in quello stesso momento non riceve il pagamento di quanto dovuto, è tenuto a emettere un documento che attesti il mancato pagamento. Al ricevimento poi del pagamento non è tenuto a emettere un nuovo documento commerciale.

Nel caso invece di servizi erogati, ma non saldati subito, il commerciante deve comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale, su cui sarà evidenziato il mancato pagamento. In seguito, al momento del saldo, dovrà poi emettere nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. L’imposta quindi concorrerà, in questo caso, con la liquidazione dell’ IVA relativa al mese successivo a quello del servizio offerto.

Credito di imposta: cos’è e come utilizzarlo

Il credito di imposta è un argomento molto attuale, vista la realtà che la diffusione del Coronavirus ha creato in Italia e nel mondo. Il Decreto Rilancio , approvato dall’Esecutivo lo scorso 13 maggio, ha rinforzato ulteriormente il concetto di credito di imposta. Per spiegarlo in modo semplice, basta dire che il credito di imposta altro non è che un credito di natura tributaria che un qualunque soggetto, vanta nei confronti dello Stato.

Nello specifico il contribuente è titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva nei confronti dell’ente impositore. In altre parole il contribuente ha un credito, di una certa somma, da riscuotere, da parte dell’Erario.

Credito di imposta: quando i contribuenti vantano una somma nei confronti dello stato

Esistono tre diversi casi nei quali è previsto che il contribuente possa esigere un credito di imposta dall’Erario.

Il primo caso si verifica quando sono stati prelevati e/o versati importi superiori al reale debito fiscale. Questo avviene ad esempio quando sono versati acconti IRPEF superiori al debito fiscale risultante dal 730. In questo caso la dichiarazione dei redditi chiuderà con un credito di imposta “rimborsabile” da parte dell’utente.

Il secondo caso invece si presenta in automatico all’operare di determinati meccanismi tributari indispensabili affinché specifiche imposte, possano funzionare. É il caso questo del meccanismo della rivalsa e detrazione dell’IVA (Imposta Valore Aggiunto).

Il terzo e ultimo caso si verifica quando sono previste determinate agevolazioni, erogabili appunto sotto forma di credito di imposta.

Credito di imposta

Come si concretizza il credito di imposta

Si concretizza in due modi diversi:

  1. rimborso
  2. compensazione

Nel rimborso il credito di imposta è scomputato direttamente in dichiarazione dei redditi, sottraendo al debito annuale il relativo credito.

Nella compensazione invece il credito si concretizza bilanciando la differenza. Questa avviene a favore di tutti i contribuenti che hanno la possibilità di compensare i tributi a debito con il suddetto credito d’imposta.

Credito d’imposta e modello F24

L’ultima casistica precedente, quella che prevede la compensazione, trova forma grazie all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°24. I soggetti che possono avvalersi della compensazione sono:

  • persone fisiche titolari di partita IVA
  • persone fisiche non titolari di partita IVA
  • società di persone
  • società di capitali

In questi casi la compensazione avviene utilizzando il modello F24. Quest’ultimo è un documento utilizzato in Italia per pagare gran parte delle imposte, delle tasse e dei contributi previsti. Per ciascun tributo, esiste uno specifico modello F24 (IRAP, IMU, TASI, TARI, diritti camerali, Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI, INPDAP, ecc…)

Per quando riguarda nello specifico il credito di imposta, questo è indicato nella colonna degli “importi a credito”. É indicato quindi l’ammontare che lo Stato deve al contribuente, oltre al periodo e al codice tributo al quale si riferisce.

Il credito d’imposta si utilizza fino a quando non si esaurisce il dovuto. Il credito eccedente è utilizzato per i successivi versamenti (nulla va perduto o arrotondato). La compensazione tramite F24 presentata tramite intermediario abilitato, oppure tramite cassetto fiscale.

Tipologie e caratteristiche

Con il DL Cura Italia e il DL Rilancio, sono stati introdotte molte nuove tipologie di credito d’imposta e ne sono state modificate altrettante. Ad esempio sono stati introdotti i nuovi crediti d’imposta per:

  • spese di sanificazione (pari al 60% delle spese di sanificazione per un massimale di 60,000€)
  • per botteghe e negozi (60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020)
  • adeguamento degli ambienti di lavoro (60% sugli interventi necessari all’adeguamento degli ambienti di lavoro)
  • per bonus vacanze (massimo 500€ a nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 40,000€)
  • per investimenti pubblicitari (50% degli investimenti per stampa quotidiana e periodica, online emittenti televisive e radiofoniche)
  • servizi digitali
  • attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
  • aumenti di capitale (pari al 20% per chi sottoscrive aumento di capitale sociale a seguito di perdite derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19)
  • sugli investimenti (introdotti dalla legge Bilancio)
  • Ace (introdotti dalla Legge di Bilancio)

Legge di bilancio 2020: lotta all’evasione fiscale

Uno dei principali obiettivi che si è posto il Governo con la Legge di Bilancio 2020, è quello alla lotta all’evasione fiscale. Sono già stati raggiunti dei risultati. Tutto questo grazie all’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, sono già stati raggiunti dei risultati. Purtroppo però, molto spesso, le soluzioni ricercate, si trovano a scontrarsi con livello reale di innovazione in cui si trova il paese. Per fare un esempio, si pensi al “bonus Befana”.  Si tratta del cashback, il sistema ideato per incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat come metodo di pagamento. Quest’ultimo è in forte contrasto con la predisposizione tecnologica materiale e mentale di moltissimi contribuenti.

Adottare giuste misure

La volontà di adottare delle giuste misure per combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, ha portato a scontrarsi con delle difficoltà di livello tecnologico. L’introduzione dello scontrino fiscale ha messo molti commercianti davanti alla necessità di adattarsi a un regime fiscale che prevede l’introduzione di nuove innovazioni nella gestione del cash flow. Prime tra tutte quella di essere dotati di una buona connessione a internet. Purtroppo, non tutti ancora dispongono della rete all’interno della propria attività. Inoltre i commercianti dovranno anche dotarsi di un nuovo dispositivo POS. Anche questo necessita sempre di una connessione alla rete, adatto all’emissione dello scontrino elettronico per incassare moneta elettronica. Ma non solo. Una nota sul cashback.  Molti punti relativi allo storno e al recupero di alcuni costi a vantaggio di chi utilizzerà il bancomat o le carte di credito per i pagamenti, sono ancor piuttosto oscuri.

Regime forfettario

Con la legge di bilancio 2020 il nuovo regime forfettario è stato modificato. L’applicazione dell’aliquota al 20% per le partite IVA che incassano fra i 65 mila e i 100 mila euro. Inoltre viene richiesto che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaborazioni varie. Queste nuove disposizioni alla fine basano la loro efficacia sugli sconti fiscali proposti e non tanto sulla reale competenza dell’attività.

Cosa ci riserverà il futuro

I prossimi mesi saranno molto importanti nella valutazione dell’impatto che le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 avranno avuto, con l’introduzione dello scontrino elettronico e il “Bonus Befana”. Con il passare del tempo sarà possibile valutare se l’ago della bilancia si sposterà verso il raggiungimento dell’obiettivo comune alla lotta all’evasione fiscale, oppure no. In definitiva sarà possibile valutare se l’introduzione dello scontrino elettronico avrà incentivato l’uso della moneta elettronica, o viceversa, lo avrà scoraggiato.

Non è ancora chiaro se i consumatori hanno ben capito quali sono i reali benefici e i concreti incentivi di cui potrebbero beneficiare rinunciando alla moneta e passando all’utilizzo di bancomat e carte di credito.
Quindi, i primi mesi del 2020 saranno il trampolino di lancio per le nuove disposizioni governative. Verrà verificato  se l’innovazione digitale applicata al fisco, permetterà di compiere passi in avanti al paese. Inoltre si verificherà se le procedure di gestione amministrativa subiranno uno snellimento, oppure verranno ulteriormente appesantite.

Innovazione digitale e Pubblica Amministrazione

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile verificare l’impatto che la nuova spinta innovativa digitale avrà sulla Pubblica Amministrazione. In questo caso si tratta di un terreno molto più instabile. Questo a causa del grado di arretratezza nella quale si trova la nostra PA. Facciamo un esempio. L’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) ha segnalato al Governo, che moltissime amministrazioni locali (come ad esempio le comunità montane), non dispongono ancora di una rete internet minimamente decente. Di conseguenza, si trovino in grande difficoltà nell’utilizzo dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 mira giustamente a combattere un’evasione fiscale estremamente pesante in Italia. Lo fa, però, non tenendo sempre conto della reale situazione locale e dell’arretratezza tecnologica con la quale il paese si trova a combattere.

Scontrino elettronico

Digital divide

Il digital divide, cioè il divario digitale, viene definito da Wikipedia come: “… Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso…”
L’Italia è stata una dei primissimi paesi europei ad accedere alla rete. Nella seconda metà degli anno ‘80 si trovava subito dopo Norvegia, Regno Unito e l’allora Germani dell’Ovest. Oggi purtroppo si trova a quattro passi dal fondo della classifica dell’International Digital Economy and Society Index. Quest’ultimo è lo strumento con il quale viene misurata il livello di digitalizzazione dei paesi. In base all’ultima classificazione, l’Italia si trova ala 25° posto, su 28 paesi in elenco.
Di conseguenza è facile capire perché l’introduzione della fatturazione elettronica, sia stata un’innovazione recepita e assimilata meglio e più velocemente rispetto all’avvento dello scontrino elettronico.

Fatturazione Elettronica e Scontrino elettronico

L’introduzione della fatturazione elettronica ha interessato destinatari meglio organizzati dal punto di vista amministrativo. Il loro grado di alfabetizzazione e il livello di conoscenze informatiche, era superiore rispetto a quello dei soggetti interessati all’introduzione dello scontrino elettronico.
Gli utenti che si sono visti imporre lo scontrino online, costituiscono una massa molto più disomogenea e meno attrezzata, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie digitali.
Forse l’introduzione dello scontrino online avrebbe dovuto avvenire con maggiore gradualità. Questo per dare tempo e modo a chiunque di attrezzarsi con i mezzi giusti a farvi fronte.
Per questo motivo suggeriamo sempre di far affidamento sui professionisti del settore. Inoltre piattaforme, come FatturaPRO.click, apportano un concreto aiuto a chi deve scontrarsi con la nuova era della digitalizzazione nel nostro paese.

Fatturazione Elettronica ed Esterometro 2020: cosa fare con i clienti esteri

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità, dalla fatturazione elettronica all’esterometro. Poco noto e conosciuto dai molti, l’esterometro rappresenta uno strumento indispensabile per tutte quelle azienda che hanno instaurato rapporti commerciali con clienti stranieri.
La Fatturazione Elettronica riguarda solo ed esclusivamente i soggetti residenti e stabiliti sul territorio italiano. Ma come devono comportarsi le imprese e i professionisti italiani che acquistano e/o vendono all’estero? Cerchiamo di fare chiarezza sull’emissione delle fatture (elettroniche e non) verso clienti non residenti in Italia.

Esterometro: cos’è e come funziona

Forse non tutti sanno che oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, è scattato anche l’obbligo dell’esterometro. Con questo si intende la comunicazione dei dati delle operazioni “transfrontaliere”. L’emissione della fattura elettronica emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti sul territorio italiano, non è obbligatorio. Nonostante questo la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve comunque essere effettuata. Questo adempimento viene garantito grazie alla compilazione del così detto esterometro (o fatturazione elettronica estera).

Esterometro: soggetti obbligati…

Si tratta di una comunicazione telematica mensile che riepiloga le fatture emesse e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio dell’esterometro sono gli stessi della fatturazione elettronica. Quindi parliamo di tutti i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza tutti gli operatori IVA che effettuano operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti sul territorio dello stato.
Con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate (AdE ha inoltre stabilito che l’esterometro è obbligatorio SOLO per i soggetti residenti e stabiliti in Italia. La comunicazione dell’esterometro deve comprendere anche tutte le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati. Da questo è chiaro che diventa rilevante che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso. Di contro non è significativo che l’operazione sia o meno rilevante ai fini IVA, sul territorio italiano.

… Committenti esonerati

I soggetti esonerati dall’esterometro sono i contribuenti che rientrano nel regime dei “minimi”, in quello dei “forfettari”, i contribuenti nel regime speciale degli agricoltori e, secondo le ultime novità, anche i medici e i farmacisti.
Per semplificare possiamo dire che chi lavora con clienti esteri può inviare loro fatture in formato cartaceo, comunicandone i dati tramite appunto l’esterometro. In alternativa si può sempre scegliere di usare e inviare la fattura elettronica anche nei confronti di tali soggetti. Il vantaggio sta nel fatto che chi opta per l’emissione della fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti stranieri, può evitare di compilare l’esterometro. Emettendo fattura elettronica, infatti, si è automaticamente esonerati dall’obbligo di trasmettere l’esterometro.

Quali fatture devono essere indicate nell’Esterometro

Nell’esterometro dovranno essere riportate specifiche fatture:

1. fatture emesse verso soggetti comunitari, non stabiliti in Italia, ma identificati ugualmente ai fini IVA (per i quali comunque non è stata emessa fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio);
2. Sono da riportare anche le fatture ricevute dai soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
3. Tutte le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per i quali non sia stata emessa fattura elettronica e non vi sia “bolletta doganale”;
4. Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
5. Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

Fatturazione Elettronica

Tutti i dati da indicare per le operazioni transfrontaliere

Con il provvedimento del 30 aprile 2018, AdE ha stabilito che i dati da indicare nell’esterometro sono:

• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• dati identificativi del cessionario/committente;
• tutti i dati del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione
• il numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta.

Esterometro: cosa cambia con la Brexit 2020

A seguito dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (Brexit 2020), i committenti italiani non hanno comunque l’obbligo della redazione dell’esterometro, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi da soggetti UK. La nuova normativa prevede infatti che le operazioni relative all’acquisto di beni e servizi effettuati da soggetti extra UE, debbano essere documentate con un’autofattura. Non si trattano infatti di operazioni soggette alla fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, ma trovano invece applicazione nell’ambito dell’esterometro.

Calendario scadenze Esterometro 2020

Entro quando deve essere inviato l’esterometro?
Deve essere inviato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.
Il Decreto fiscale 2020 ha previsto le seguenti nuove scadenze:

  • Gennaio – Febbraio – Marzo – comunicazione entro il 31 Maggio 2020
  • Aprile – Maggio – Giugno – comunicazione entro il 30 settembre 2020
  • Luglio – Agosto – Settembre – comunicazione entro il 30 Novembre 2020
  • Ottobre – Novembre – Dicembre – comunicazione entro il 28 Febbraio 2021

Cosa succede se si omette la comunicazione dell’Esterometro?

Facile! Siamo soggetti a delle sanzioni.
Queste sanzioni sono pari a 2 euro per ogni fattura (per un massimo di 1000 €) se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Scendono ad 1 € (per un massimo di 500 € a trimestre), se l’invio viene effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza naturale.

Fatturazione elettronica per i clienti esteri

Le regole di compilazione delle fatture elettroniche verso l’estero, sono pressoché le stesse.
É necessario riportare il “Codice Destinatario (occorre indicare il codice convenzionale “XXXXXXX”) e la Partita IVA. Per quanto riguarda la partita IVA, se il soggetto ha sede in uno stato dell’Unione Europea va inserita quella comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza. Se il soggetto invece fosse “extra UE” va inserito il codice “OO99999999999”.
L’unico accorgimento necessario è quello di inviare al cliente straniero copia cartacea della fattura emessa.

Normativa sulla fatturazione elettronica

Con gli articoli precedenti abbiamo visto il concetto di fatturazione elettronica. Si tratta di un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Tale sistema ha permesso di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

La normativa che riguarda la fatturazione elettronica è vasta, varia ed eterogenea. Tutto è iniziato dal 6 Giugno 2014. In quella data entrò in vigore per le Pubbliche Amministrazioni (PA), l’obbligo di fatturare elettronicamente. Successivamente per le PA locali, l’obbligo è entrato in vigore dal 31 Marzo 2015. Da lì in poi l’argomento è stato sviscerato e ampliato a tutte le piccole/medie/grandi imprese e liberi professionisti.

Legge di Bilancio 2018

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. La Legge di bilancio 2018 ha previsto che nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), oppure avvenga tra un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer), le fatture dovranno essere emesse in formato digitale.

Il sistema utilizzato per il loro scambio, è chiamato Sistema di Interscambio (SdI). L’obbligo è entrato in vigore dal 1 Gennaio 2019. La stessa legge ha previsto che da tale obbligo venissero esonerati tutti coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. La fatturazione elettronica è quindi diventata obbligatoria. Nel caso in cui non venga effettuata, viene considerata non emessa e sono previste anche delle sanzioni pecuniarie.

Decreto n. 119 del 2018 della Legge di bilancio 2019 e decreto-legge “crescita” in materia di fattura elettronica

Il Decreto n°119 del 2018 ha introdotto numerose norme volte a semplificare gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica. In particolare il decreto prevede:

  • l’esonero dalla fattura elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario opzionale e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000;
  • la disapplicazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, delle sanzioni previste dalla legge per il caso di emissione di fattura elettronica oltre termine, purché essa sia emessa nei termini per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale) e la riduzione delle sanzioni per le fatture tardive che partecipano a successive liquidazioni; per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le deroghe richiamate si applicano fino al 30 settembre 2019;
  • l’esonero, per il periodo d’imposta 2019,dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. “semplificazioni”, amplia tale esonero estendendolo alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei delle persone fisiche anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In generale specifica l’obbligo dell’emissione della fattura entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Inoltre ha previsto anche che le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Infine ha abrogato la numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti.

fatturazione elettronica

Decreto Crescita

Si tratta del decreto-legge n. 34 del 2019, con il quale sono state modificate alcune precedenti regole stabilite dal decreto 119 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018.

In buona sostanza ha modificato a 12 giorni (non più 10) l’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. Questo è diventato obbligatorio dal 1 Luglio 2019.

Ha consentito inoltre all’Agenzia delle Entrate (AdE), già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Split payment

Vogliamo dedicare un paragrafo alla spiegazione dello Split payment. Venne introdotto con L’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). In parole povere è quel meccanismo attraverso il quale le PA, hanno l’obbligo di pagare l’IVA direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore. In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, queste devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Non devono quindi versarla ai fornitori stessi, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

L’articolo 12 del decreto-legge n. 87 del 2018 abolisce il meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment. L’abolizione riguarda tutte le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte.

Le piattaforme che vengono utilizzati per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche devono essere provvisti di meccanismi di controllo sullo Split payment (o sul bollo) così da azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Le principali norme relative alla fatturazione elettronica

Vogliamo ricordare brevemente l’elenco di tutte le norme relative alla fatturazione elettronica:

  1. Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008).
  2. Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze.
  3. Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.
  4. Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (art 25).
  5. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).
  6. Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica.
  7. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Cos’è la fatturazione elettronica: cronologia storica

Per fatturazione elettronica si intende l’emissione, l’invio e l’archiviazione delle fatture in formato digitale. Un insieme di processi che determinato la creazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato digitale. Nel gergo tecnico, Wikipedia, definisce il formato digitale come: “il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti.”
In termini più comuni, è inteso semplicemente come il passaggio dall’analogico al digitale di qualunque supporto comunicativo (audio, video, immagini e testo).
Fino a qualche anno fa in Italia, la fatturazione elettronica non esisteva. A seguito poi della legge finanziaria del 2008, sono stati apportati notevoli cambiamenti nell’intero ciclo di acquisti.

Legge finanziaria 2008

Legge finanziaria, o legge di stabilità (manovra economica attraverso misure di finanza pubblica e di politica di bilancio, regola la politica economica del paese per il triennio successivo) del 2008, in ambito alle linee di azione dell’Unione Europea, dettò le basi per l’adeguamento richiesto agli stati membri. In parole povere l’Unione Europea aveva richiesto che gli stati membri prevedessero di dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. Il processo in Italia fu più lungo e difficile di quello che potevo aspettarci.
Nel Bel Paese la diffusione della digitalizzazione era molto più arretrata rispetto ad altri paesi membri dell’Unione. Nonostante questo, dopo molti anni e una lunga serie di normative redatte ad hoc, siamo finalmente arrivati ad avere una legificazione della materia.
Con la finanziaria del 2008 vennero stabiliti, in sintesi, i seguenti punti:

  • Riduzione della pressione fiscale;
  • Sostegno alla famiglia;
  • Lotta all’evasione fiscale;
  • Riduzione dei costi fiscali per le imprese;
  • Sicurezza;
  • Riduzione dei costi della politica.

la fatturazione elettronica

Riferimenti Normativi sulla fatturazione elettronica

A seguito della legge di stabilità 2008, uscirono una serie di normative riservate esclusivamente alla regolamentazione della fatturazione elettronica. Integrate da ulteriori direttive relative alla Normativa sulla conservazione sostitutiva, alla Normativa tecnica e alle Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane.

Vediamo in breve un elenco delle norme sulla fatturazione elettronica:

1. Raccomandazione 94/820/CE della Commissione. Del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati (G.U. n. L 338 del 28/12/1994).

2. Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001. Modifica la Direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

3. Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52. Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica e armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004).

4. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2004. Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA (G.U. n. 298 del 21 dicembre 2004).

5. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

6. Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007).

7. Decreto 7 marzo 2008. Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze (G.U. n.103 del 3 maggio 2008).

La fatturazione elettronica in senso stretto

Si tratta del documento amministrativo per eccellenza, un documento aziendale in grado di rappresentare un’operazione commerciale dal quale è possibile avere risvolti fiscali, civili, penali e finanziari. Il processo della fatturazione elettronica è un ciclo complesso di operazioni che partono dalla redazione della stessa e si conclude con l’archiviazione e la conservazione delle fatture per almeno dieci anni.
A livello pratico, la novità della fatturazione elettronica ha impattato il nostro mercato, per la complessità dei meccanismi e la necessità di farvi fronte in un lasso di tempo relativamente breve. Per questo motivo sono stai creati e introdotti svariate piattaforme in grado di automatizzare e semplificare tutti i processi di emissione e ricezione dei documenti, con lo scopo di velocizzare, ma soprattutto aiutare, i clienti/professionisti ed enti nell’emissione e nella registrazione degli stessi.
Strumenti in grado di rispettare le caratteristiche richieste sul formato delle fatture elettroniche e che permettessero, allo stesso tempo, di effettuare controlli istantanei sui documenti emessi.

la fatturazione elettronica

Controllo ed errori

La compilazione della fatturazione elettronica deve rispettare determinati crismi. Deve necessariamente prevedere alcune informazioni ritenute importanti e indispensabili ai fini fiscali e deve essere emessa in uno specifico formato .xml.
Una volta compilata, è possibile effettuare un check generico di controllo e poi semplicemente inviarla al Sistema di interscambio (Sdi). Il sistema provvederà a inviare la fattura al destinatario e all’organo per la conservazione del documento. Prima di inviarla, vengono effettuati numerosi controlli, in virtù dei quali il documento può essere ritenuto valido, oppure no. Ogni singolo errore viene segnalato da Sdi con un codice e una relativa descrizione. L’eventuale errore viene comunicato all’emissario della fattura, in modo che abbia il tempo di effettuare le dovute correzioni.
Facciamo qualche esempio dei codice che vengono segnalati da Sdi:

  • 00001 Nome file non valido
  • 00002 Nome file duplicato
  • 00003 Le dimensioni del file superano quelle ammesse
  • 00102 File non integro (firma non valida)
  • 00100 Certificato di firma scaduto
  • 00101 Certificato di firma revocato
  • 00104 CA (Certification Authority) non affidabile
  • 00107 Certificato non valido

Potete trovare l’elenco completo a questo link di fatturapa.gov

Le piattaforme create per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche, come FatturaPRO.click, sono in grado si effettuare Numerosi controlli, come ad esempio quello dello Split Payment o del Bollo, azzerando i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.
Gli strumenti che permettono la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica sono a disposizione di tutti i regimi fiscali esistenti, nessuno escluso. Sono quindi compresi anche tutti quei regimi fiscali agevolati sostituiti dalla Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) con la quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario. Lo stesso è destinato alle persone fisiche esercenti, attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.