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Cashback: cos’è e come funziona

Il cashback è una delle manovre che l’Esecutivo ha pensato di introdurre nel Bel Paese per disincentivare l’uso dei contanti. Con le manovre previste nel Piano Italia cashless, il Governo vuole incentivare l’uso dei pagamenti elettronici (con carte di credito) e dispositivi mobile e combattere l’evasione fiscale. Si tratta quindi di ulteriori provvedimenti adottati per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale assieme alla fatturazione elettronica e allo scontrino elettronico. Un’altra grande novità sulla quale gli italiani hanno iniziato a porsi qualche domanda, soprattutto in vista dell’8 dicembre, da quando, cioè prenderà il via il cashback di Natale.

Cashback: cos’è e cosa significa

Cashback significa letteralmente: “soldi indietro” (cash: soldi e back: indietro). In altre parole può essere considerato un sinonimo di rimborso. Il cashback non è un buono sconto, o un vero e proprio guadagno e non va confuso. I soldi sono infatti accreditati a posteriori, cioè dopo che la spesa è già stata fatta. Lo si potrebbe definire meglio come una sorta di “ricompensa”. Una ricompensa con la quale il cliente è premiato per aver fatto acquisti direttamente da un commerciante, piuttosto che da un altro. Parte dell’importo speso è immediatamente riaccreditato sul conto del cliente. La percentuale varia da commerciante a commerciante.

Alcuni rivenditori premiano inoltre i clienti con eventuali percentuali più alte, se promotori di attività extra, derivanti dalle azioni compiute dai propri invitati (i famosi referrals). Si tratta quindi di un ottimo incentivo a fare acquisti e un meccanismo di fidelizzazione molto potente.

Cashback VS evasione fiscale

Il Governo Conte ha pensato al meccanismo del cashback come manovra definitiva per contrastare la piaga dilagante dell’evasione fiscale in Italia. L’idea è quella di incentivare i pagamenti tramite carta di credito e bancomat e dispositivi mobile, abbandonando la strada dei contanti. In questo modo i pagamenti sono tracciati e il flusso di denaro è seguito più da vicino.

Cashback

L’argomento è stato introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2020 e inserito nel decreto agosto. Il via ufficiale invece è previsto per il 12° gennaio 2021. La versione sperimentale del cashback di Natale è prevista per l’8 dicembre, dopo il provvedimento Mef.

Il cashback dello stato consisterà nel rimborso del 10% dell’importo speso su acquisti fatti con carta di credito o debito bancomat, bonifici bancari e piattaforme di pagamento installate su smartphone (es: Apple Pay, Google Pay, Satispay). I soldi verranno accreditati direttamente sul conto corrente dei contribuenti. Non varranno invece pagamenti ed acquisti online.

  1. Il meccanismo di funzionamento è così strutturato:
  2. il rimborso avverrà ogni 6 mesi
  3. l’importo massimo rimborsato sarà di 1500€ a semestre

Per accedere al rimborso sarà necessario aver effettuato almeno 50 pagamenti ognuno per un massimo di 150€ a semestre.

Super Cashback

Il super cashback, annunciato dal Governo, prevede un incentivo in più per i primi 100,000 utenti registrati. Questi utenti che riusciranno a superare le 50 operazioni di pagamento previste e raggiunto in 6 mesi il numero dei pagamenti cashless, otterranno 1500 euro aggiunti al cashback standard.

Il cashback è accessibile solo agli utenti maggiorenni, residenti in Italia e registrati all’app IO. Quest’app è una piattaforma messa a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, alla quale si accede con il proprio SPID o con la carta d’identità elettronica. Una volta eseguito l’accesso è sufficiente indicare il proprio codice fiscale, uno o più sistemi di pagamento elettronico con il quale partecipare al programma e l’IBANdel conto corrente su cui ricevere l’accredito cashback.

Accedere al Cashback di stato senza SPID o registrazione app IO

Per chi volesse accedere al cashback, ma non ha ancora lo SPID, una propria identità digitale e non si è registrato quindi all’app IO, ci sono delle alternative. Quattro diverse app che consentono la partecipazione al programma, in modo semplice e diretto:

  1. Satispay
  2. Hype
  3. Nexi Pay
  4. Yap

Satispay è forse la più grande piattaforma attualmente conosciuta, per i pagamenti digitali. Dall’8 dicembre la funzione cashback sarà presente nei servizi dell’app.

Hype è la carta-conto di Banca Sella, che permetterà dall’8 dicembre 2020 di ottenere il cashback di Stato anche senza avere lo SPID. All’interno dell’app gli utenti troveranno una sezione dedicata all’iniziativa.

Tutte le carte Nexi e le app Nexi Pay e YAP del Gruppo, consentono di accedere facilmente all’iniziativa del cashback del Governo.

Fattura Pro Forma: cos’è e come funziona

La fattura proforma è un documento senza alcuna valenza fiscale. É rilasciato al cliente come sorta di “facsimile” della fattura semplice. Questo permette di evitare gli obblighi fiscali, garantendo la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione. Non essendo un documento fiscale, non segue alcun regola per la numerazione. Questa è stabilita liberamente dal professionista, senza alcun vincolo di consequenzialità o di come questa numerazione è fatta o legata alla duplicazione.
FatturaPRO.click, tra le altre funzioni, permette di emettere fattura pro forma con la stessa semplicità con la quale è possibile emettere una fattura semplice, o una fattura differita.

Amministrazione finanziaria ed obblighi

La fattura pro forma non genera obblighi al fine della liquidazione dell’IVA e nemmeno al fine della determinazione dei ricavi. É un documento in carta semplice che assomiglia molto a una fattura semplice. La differenza si riscontra nell’evidenza della dicitura “PRO FORMA” e, soprattutto, perché nella pro forma manca il dettaglio dell’IVA. Di solito la fattura pro forma è sempre assimilabile a una fattura semplice ordinaria.

Per il libero professionista

I liberi professionisti hanno obbligo di emettere fattura, al momento del pagamento della prestazione. Di conseguenza è una categoria che ricorre spesso e volentieri all’emissione della pro forma. Presentando pro forma al cliente, il professionista è esonerato dall’accollarsi gli oneri del pagamento dell’IVA e della tassazione sui ricavi fino al pagamento della stessa.
Si tratta di un grande vantaggio in termini finanziari. Un vantaggio da sfruttare appieno visto che a normativa lo consente.

Fattura pro forma e pagamento anticipato

Questo documento è utilizzato quando, ad esempio, è necessario spedire della merce al cliente finale, che deve pagare con bonifico bancario anticipato. La fattura pro forma rappresenterà a quel punto un documento di appoggio per il cliente, dove potrà controllare i prezzi applicati e dove troverà tutti i dati per l’esecuzione del bonifico. Alla spedizione della merce la fattura semplice/ordinaria sarà uguale a quella pro forma.
La fattura pro forma in questi casi ha una doppia valenza. Da una parte abbiamo visto che rappresenta un documento non fiscale di appoggio per il cliente. Dall’altra parte permette all’azienda di evitare una stornatura della fattura semplice a mezzo nota di credito, qualora il cliente non pagasse.

 

Fattura Pro Forma

Fattura pro forma: la gestione in FatturaPro

È molto simile alla fattura semplice. I dati sopra riportati sono sempre gli stessi. L’unica aggiunta è la dicitura in calce: “FATTURA PRO FORMA” e la mancanza del dettaglio dell’IVA. La numerazione è indipendente da quella del ciclo di fatturazione semplice ed è stabilita dal professionista. É buona norma, come abbiamo visto, seguire comunque una certa logica per evitare doppini e sovrapposizioni.
Al momento del pagamento da parte del cliente e della relativa emissione della fattura semplice, FatturaPRO.click semplifica l’operazione in modo facile e veloce. Basta infatti richiamare la pro forma e con un semplice click, trasformarla in un documento semplice. Il lavoro quindi non deve essere rifatto da capo, basterà modificare il documento e convertirlo in ordinario.

Conclusioni

Questo è quindi il documento che permette al professionista di anticipare a cliente gli importi da pagare. Questo consente di emettere la fattura vera e propria solo dopo aver incassato il totale. Così facendo gli obblighi fiscali potranno essere adempiuti solo dopo aver incassato il denaro da parte del cliente finale. In questo modo il professionista potrà non esporsi anticipando i versamenti di imposte, se il cliente non effettuasse il pagamento in modo puntuale.

Fattura Semplice, Differita, Accompagnatoria e di Acconto: tutte le differenze

Esistono varie tipologie di fatture: fattura semplice, fattura differita, accompagnatoria e fattura di acconto. FatturaPRO.click è una piattaforma che permette di emettere qualunque tipologia di fattura elettronica con un semplice click, proponendo anche la possibilità di emettere note di credito e di debito, scontrini elettronici e pro-forma. Cerchiamo di capire meglio quali sono le differenze sostanziali che caratterizzano ciascuna tipologia di fattura.

Fattura semplice: cos’è e come funziona

La fattura semplice, chiamata anche fattura immediata, è quella emessa e consegnata/spedita al cliente, nello stesso giorno in cui è stata effettuata la vendita e/o la prestazione del servizio. Non si tratta quindi di una fattura accompagnatoria. La fattura semplice, oggi fattura elettronica, è quindi il documento fiscale obbligatorio standard, che deve essere emesso quando la merce (bei e/o servizi) non necessitano di alcun documento accompagnatorio.

La fattura semplice è considerata emessa nel momento in cui è consegnata/spedita al destinatario. Non esiste obbligo di verifica di ricezione da parte dell’emittente. Emettere una fattura semplice evita, di conseguenza, l’onere dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino elettronico (in base all’articolo 3, comma 2 del DPR 2112/96 n° 696). Questo comporta l’obbligo della sua emissione contestualmente alla consegna dei beni o all’ultimazione dei servizi.
La fattura semplice è il documento “flessibile” di tutti e quindi più adattabile a tutte le circostanze.

Fattura differita: una questione di tempo

La fattura differita è un documento fiscale emesso in un momento diverso da quello dell’effettuazione della prestazione (o dalla consegna della merce).
Solitamente questa tipologia di fattura è utilizzata la fatturazione a fine mese. La merce è consegnata durante il mese solare con DDT (documento di trasporto) e alla fine dei 30 giorni solari, è emessa fattura (differita). Di solito è utilizzata in presenza di numerosi clienti che abbiano una frequenza di ordini evasi molto alta nel corso del mese.

In generale la fattura differita è utilizzata solo in riferimento a cessione di beni consegnati con DDT, bolla accompagnamento, ricevuta fiscale, o scontrino elettronico, opportunamente integrati con i dati IVA. Quando è utilizzata come documento riepilogativo dei DDT deve contenere:

  • numero del documento
  • data del documento di trasporto (o di altro documento con cui è stata consegnata la merce)

Deve inoltre essere emessa e consegnata al cliente entro il giorno 15 del mese successivo a quello dei documenti di riferimento per i documenti di trasporto.

Fattura Accompagnatoria: un ibrido perfetto

Non esiste un termine migliore di “ibrido” per definire le fatture accompagnatorie. Si tratta infatti di una particolare tipologia di fattura elettronica che possiede contestualmente le peculiarità di una fattura semplice e le caratteristiche e gli obblighi di un DDT.

 

Fattura Semplice

 

É emessa in caso di cessione di beni che devono essere trasferiti/consegnati a un cliente. Non può essere emessa per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi, perché in questo caso serve obbligatoriamente la fattura semplice.

La fattura accompagnatoria deve contenere l’indicazione dell’IVA e i riepiloghi dell’aliquota. Dovrà però anche riportare i dati propri di un DDT, quindi gli elementi relativi al trasporto come

  • Vettore
  • peso
  • numero colli
  • ecc…

In altre parole ogni singolo elemento obbligatorio per DDT e fattura semplice, è obbligatorio anche per la fattura accompagnatoria.

Fattura di acconto: un anticipo del totale

Questa fattura è un documento emesso quando il cliente finale paga anticipatamente uno o più importi di un totale più grande. Contestualmente all’incasso è obbligatorio l’emissione della certificazione fiscale. Per questo motivo la fattura di acconto deve contenere una descrizione anche molto semplice senza aver alcun collegamento con il bene o servizio per cui è stata emessa.
Alla fine, quando il cliente provvederà a pagare il saldo, deve essere emessa la fattura definitiva. Quest’ultima dovrà essere emessa scontando l’importo già pagato e riportando tutti i riferimenti alla fattura di acconto. In questo modo nella fattura definitiva verrà riportato l’intero valore del bene, ma dall’imponibile/imposta/netto a pagare verranno detratti gli importi già pagati.

Decreto Liquidità: il sostegno del governo alle imprese

Nel precedente articolo: “Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo” abbiamo parlato dello slittamento del pagamento dell’imposta di bollo, in base alle nuove disposizioni del Decreto Liquidità. Oggi vogliamo fare una breve digressione sul Decreto Liquidità, vista l’importanza e l’impatto che le sue disposizioni hanno (e avranno) sul futuro dell’impresa italiana.

In conferenza stampa Conte ha definito gli interventi adottati come:
““io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Quindi non solo novità in relazione alla fattura elettronica, ma cambiamenti e novità per l’intero tessuto economico e finanziario nazionale.

Cosa ha detto il Premier Conte

Una lunga dichiarazione nella quale il premier ha voluto specificare:

È una potenza di fuoco” spiega il premier Conte, “io non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica per il finanziamento alle imprese. È una cifra enorme, che andrà sia a beneficio del mercato interno ma anche dell’export”.

Con il decreto di marzo “abbiamo varato alcune misure economiche, ora interveniamo con questo strumento per assicurare liquidità alle imprese. Stiamo lavorando a un intervento molto più corposo, da realizzare questo mese, con un approccio più sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa epidemia non è solo un’emergenza sanitaria, anche economica e sociale”, ribadisce Conte.

Il decreto di aprile conterrà strumenti di protezione sociale, per sostenere famiglie, lavoratori, tutte le persone in difficoltà e più vulnerabili. “Non possiamo lavorare solo su un fronte e su una sola prospettiva, stiamo lavorando su provvedimenti più ampi perché vogliamo confidare che Pasqua possa diventare un momento in cui la curva epidemica sia sempre più sotto controllo, se non discendente, e ci consenta di programmare la fase successiva”.

Aiuti, Conte parla e sottolinea gli aiuti che questo Decreto porterà all’Italia, alle famiglie e alle imprese, per riuscire a ripartire il più velocemente possibile e più forti di prima.

Fondo centrale di garanzia

Il Fondo Centrale di Garanzia altro non è che una garanzia ai finanziamenti concessi dalle banche, società di leasing e intermediari finanziari. La copertura viene garantita da risorse nazionali ed europee.
Uno dei principali problemi delle PMI, è quello di fornire garanzie adeguate per i prestiti. Ecco perché è stato creato e stanziato il Fondo centrale di garanzia.

Conte, in conferenza, specifica infatti:

… prima di tutto vengono sospesi “vari pagamenti fiscali, contributivi e alcune ritenute” che cadevano tra aprile e maggio. Inoltre, vengono previsti nuovi finanziamenti alle imprese, che avverranno attraverso prestiti erogati nei normali canali finanziari, ma con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia affinché tutto avvenga in modo “celere, spedito, sicuro”.

Il citato fondo prevede uno stanziamento di 7 miliardi di euro e tassi pari allo zero. La parola d’ordine è celerità. Non basta lo stanziamento dei fondi ma anche e soprattutto la velocità di erogazione.
L’Esecutivo semplifica quindi le procedure, stanzia nuove risorse e amplia ‘importo medio del prestito. Addirittura in alcuni casi, certe banche, potranno dare l’ok all’erogazione dei finanziamenti senza nemmeno dover aspettare la conferma dal Fondo centrale di garanzia. Basteranno dei requisiti minimi comprovabili (quindi dimostrare di avere la P.IVA, mettere a disposizione l’ultima dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte).

Fattura Elettronica

Come funziona il Fondo centrale di garanzia

È stato strutturata un’ossatura piuttosto facile ed elastica, che vogliamo riassumervi con il seguente schema:

  • garanzia al 100% su prestiti fino a 25mila euro, senza valutazione del merito di credito;
  • garanzia al 90% da 25mila a 800mila euro con valutazione del merito di credito, al 100% se intervengono anche i Confidi, il consorzio italiano che presta garanzie alle imprese proprio per facilitare l’accesso ai finanziamenti;
  • garanzia al 90% da 800mila a 5 milioni di euro, con valutazione del merito di credito.

SACE: Cassa Depositi e Prestiti

La Sace è una società quotata in borsa, che fa parte del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. L’azienda è specializzata nel settore assicurativo-finanziario ed è quella che è stata incaricata dal Governo per concedere le garanzie necessarie alla copertura dei finanziamenti concessi alle imprese di grandi dimensioni.
Le garanzie coprono dal 70% al 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’azienda a cui viene concesso.
Per ottenere finanziamento e relativa garanzia ci sono alcune condizioni che devono essere rispettate. Ad esempio l’impossibilità da parte dell’azienda di distribuire i dividendi per i dodici mesi successivi. É inoltre richiesto che il finanziamento sia destinato a sostenere attività produttive localizzate in Italia.
Per l’erogazione dei finanziamenti sono stati individuati due diverse categorie:

  1. Imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro
  2. PMI individuali o Partite IVA;

Alla prima categoria viene riconosciuta una copertura pari al 90% dell’importo finanziato ed è prevista una procedura semplificata (L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda).

Per la seconda categoria sono previsti stanziamenti di 30 miliardi di euro. Inoltre è concesso loro anche l’accesso alla garanzia Sace (escludendo l’accesso al Fondo centrale di garanzia).

Garanzie e sostegni per le imprese

Il DL Liquidità è stato quindi elaborato per dare sostegno a tutte le imprese italiane. Azienda che hanno subito un forte arresto durante questo periodo di crisi mondiale e che hanno bisogno di ripartire. Ideato per ripartire il più velocemente possibile e tornare a fatturare e guadagnare. Un sostegno alla linfa vitale italiana rappresentata dalla fitta rete aziendale del nostro paese.

Fattura Elettronica e Decreto Liquidità: slitta il pagamento del bollo

Con il Decreto Legge dell’8 Aprile 2020 (entrato in vigore il 9/04/2020), il Governo ha stabilito ulteriori novità per quanto riguarda le scadenze fiscali dei prossimo futuro (settimane e mesi).
Con il precedente Decreto Cura, il Governo aveva già provveduto a bloccare, o far slittare, molte scadenze e pagamenti. Con le nuove disposizioni previste adesso nel DL 8/4/2020, ha voluto posticipare anche la scadenza del pagamento del bollo della fattura elettronica.

Rinvio, ma non per tutti

Il DL specifica però c del pagamento del bollo della fattura elettronica non potrà valere, ed essere applicato, per tutti e in tutte le casistiche. Sono stati posti determinati paletti per andare a individuare nello specifico tutte le e-fatture per le quali sarà possibile godere di questa agevolazione. In linea generale possiamo dire che il DL on riguarda la totalità delle fatture elettroniche, ma solo una parte di esse. Per usufruire dello slittamento il totale da pagare dovrà infatti essere inferiore a una determinata cifra.
Il Decreto Liquidità indica esattamente la soglia limite. Sopra quella soglia infatti il pagamento dovuto all’Erario sarà sempre obbligatorio nella totalità e rispettando le scadenze dell’attuale calendario fiscale.

Imposta di bollo sulla fattura elettronica: quando è possibile pagarlo in ritardo

Con il Decreto Liquidità è stata stabilita una soglia minima entro la quale il totale della fattura elettronica permette di far slittare il pagamento dell’imposta di bollo. Se il totale da pagare è inferiore a 250€, allora è possibile evitare di pagare il bollo sulla fattura elettronica. Il versamento potrà essere rimandato al 20 Luglio 2020, ulteriore nuova data termine per effettuare il saldo del bollo (data di scadenza per i versamenti relativi al secondo trimestre dell’anno).
Nel caso in cui la somma dell’imposta di bolla del primo e del secondo trimestre dell’anno, dovesse risultare essere comunque inferiore a 250€ per il periodo Gennaio/Giugno 2020, il pagamento verrà ulteriormente posticipato al 20 Ottobre 2020 (data di scadenza del terzo trimestre 2020).
Nel DL Liquidità non sono poi previsti altre posticipazioni (quindi vengono confermate le scadenze del 20 Ottobre e del 20 Gennaio 2021).

Cos’è e come funziona il Bollo della fattura elettronica

Il bollo è un’imposta che viene applicata sull’emissione delle singole e-fatture con importi superiori a 77,47 € e che non sono assoggettate all’IVA.
Dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate si è largamente occupata nel Decreto Legge 34 del 2019 (il cosiddetto Decreto Crescita di cui all’articolo 12 comma 9) e nelle successive modifiche riportate nell’articolo 17 del Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Ottobre 2019 (nel quale si trattavano le modalità di comunicazione, l’ammontare delle sanzioni e le relative tempistiche).
Volendo riassumere possiamo semplicemente dire che la marca da bollo (fisico o digitale che sia) è applicata alla fattura elettronica:

  1. Fuori campo IVA;
  2. Escluse dalla base imponibile;
  3. Esenti IVA;
  4. Non imponibili;
  5. Effettuate da soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi o forfettario;

Il pagamento viene eseguito tramite modello F24, solo ed esclusivamente in modalità telematica.
Per poterlo fare è necessario conoscere il codice tributo relativo al proprio versamento e seguire le indicazioni per il pagamento online dell’F24.

Fattura Elettronica

Modello F24

L’F24 è un modulo che viene utilizzato per effettuare il pagamento di vario genere. Ricordiamo ad esempio:

  • Imposta di bollo sulle e-fatture;
  • Imposte sui redditi di persone fisiche e imprese (IRPEF, IRES);
  • Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
  • IVA;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAP e dell’IVA;
  • Imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
  • Imposta regionale attività produttive (IRAP);
  • Addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
  • Accise, Imposta di consumo e di fabbricazione;
  • Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPGI;
  • IMU, TARES, TARI e TASI;

Il modello F24 ha una sezione diversa dedicata alla tipologia di pagamento da dover effettuare. In linea generale verranno richiesti, per la compilazione completa, i seguenti dati:

  • l’importo da pagare;
  • il codice tributo;
  • l’anno a cui fa riferimento l’imposta;
  • in caso di pagamento rateale, specificare quale rata di sta pagando;
  • eventuali crediti e saldo finale.

La piattaforma di FatturaPRO.click permette di effettuare l’assolvimento dell’imposta di bollo in automatico eseguendo numerosi controlli, per azzerare i rifiuti causati da documenti non compilati correttamente.

Fatturazione elettronica e tempi di accertamento del fisco

L’avvento della fatturazione elettronica, ha portato non poche novità i ambito fiscale. Piccoli, ma significativi passi, verso processi funzionali più veloci e pratici, hanno iniziato a interessare anche le revisioni da parte del Fisco. Per effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni aziendali, il Fisco ha da sempre avuto a disposizione un determinato lasso di tempo (piuttosto ampio, vogliamo aggiungere). Con l’introduzione della fatturazione elettronica, questa tempistica si è stata ridotto, non tantissimo, ma almeno ha iniziato ad accorciarsi.

Tempi di accertamento del fisco – Accertamenti fiscali prima della fatturazione elettronica

Il Fisco ha sempre avuto a disposizione un considerevole lasso di tempo per effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni dei redditi, sui bilanci aziendali, su quelli dei liberi professionisti e dei privati cittadini. Un lasso di tempo, a detta nostra, particolarmente lungo, che lascia con il fiato sospeso per molti anni, tantissimi contribuenti. Il Fisco, fino a qualche tempo fa, poteva fare accertamenti sempre entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Successivamente gli anni sono diventati ben cinque. Facciamo un esempio. Le dichiarazioni presentate per l’anno 2019, inviata quindi nel 2020, potrà essere sottoposta a controllo da parte del Fisco, per i prossimi cinque anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2025. Quindi, a conti fatti, dovranno passare ben sei anni prima che il contribuente possa tirare un sospiro di sollievo e dormire sogni tranquilli per quei documenti.

Termini ordinari di accertamento fiscale con la fatturazione elettronica

Un piccolo spiraglio di luce, filtra nelle lungaggini del Fisco. Si accorciano un po’ le tempistiche riservate ai controlli, per tutti quei soggetti che fanno ricorso alla fatturazione elettronica. Infatti per tutti quegli utenti che ricorrono alla fatturazione elettronica i tempi di attesa sono stati ridotti dai cinque anni standard, fino a tre anni.
Per capire meglio, riprendiamo l’esempio di prima, che prevedeva una dichiarazione presentata nel 2020, con i redditi del 2019.
In assenza di fatturazione elettronica, il Fisco potrà effettuare controlli fino al 31 dicembre 2025. Mentre, nel caso di utente con fatturazione elettronica, il limite massimo è fissato al 31 dicembre 2023. Solo quattro anni di attesa, contro i sei standard previsti fino a oggi. Non è molto, lo sappiamo, ma è pur sempre qualcosa.

Fatturazione elettronica

Condizioni per ridurre i tempi di accertamento

Ci sono alcune condizioni indispensabili da rispettare però. Per poter usufruire a pieno di questo “sconto” di tempistica di attesa sugli accertamenti fiscali. Primo fra tutti: la tracciabilità! Viene infatti richiesto che il pagamento e l’incasso delle fatture, tramite strumenti tracciabili, come assegni, bonifici, o carte di credito.
Quindi “banditi” i contanti! Tutto questo in ottica di lotta contro l’evasione fiscale promosso con vigore dal Governo con l’ultima legge sul bilancio.
Questo accorgimento riguarda tutte le fatture e i pagamenti di importo superiore ai 500€.

Vale sia per le fatture che i clienti devono saldare, sia per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori che le aziende stesse devono saldare. Queste agevolazioni infatti sono estese anche ai piccoli commercianti al dettaglio. Questi potranno contare su uno “sconto” di ben due anni per gli accertamenti fiscali, se riusciranno a cambiare le proprie abitudini di pagamento e di incasso. Riteniamo possa valere la pena modificare le proprie consuetudini di pagamento e di incasso. In cambio di due anni durante i quali non potranno più avere accertamenti fiscali.

Tracciabilità degli incassi e dei pagamenti

Abbiamo visto che per poter beneficiare dello sconto dei termini di accertamento fiscale, è necessario che tutti gli incassi e i pagamenti sopra la soglia di 500€ vengano effettuati con bonifici, assegni bancari o circolari, carta di credito o di debito, POS, Ricevute Bancarie, ecc…
Questo significa che anche un solo pagamento o incasso sopra questa soglia, non tracciato e quindi effettuato mediante denaro contante, fa decadere il soggetto dal beneficio predetto.
I contribuenti devono comunque essere in grado di dimostrare ad Agenzia delle Entrate, di non aver incassato o pagato alcuna fattura superiore ai 500€ in contanti. L’onere della prova, in questo caso, è sempre a carico del contribuente.

Riportiamo di seguito legge e decreto legislativo che hanno introdotto per la prima volta questa agevolazione sulla tempistica di accertamento fiscale.

Legge 190 del 2014

La legge in questione dispone:

“per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Tracciabilità dei pagamenti: art. 3 del DLgs n. 127 del 2015

L’articolo 3 del DLgs n. 127 del 2015 dispone:
“ Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”

Decreto Cura Italia: fatturazione elettronica e Covid-19

Il Decreto Cura è l’atto con quale il Consiglio dei Ministri, ha stanziato fondi a sostegno delle imprese a favore delle famiglie. Con questo decreto viene anche ridisegnato il nuovo calendario fiscale. Le scadenze per gli adempimenti amministrativi delle attività di liberi professionisti e per le partite IVA sono state per lo più posticipate. Purtroppo rimangono esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. Vediamo come e perché.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il comunicato del 13 marzo 2020 comunicava che:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Con il decreto Cura, sono stati poi stabilite ulteriori provvedimenti a sostegno di imprese e famiglia e riscritto un nuovo calendario fiscale per tutti, tranne per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Calendario fiscale

Il nuovo calendario prevede ad esempio che per il saldo IVA del 2019, tutti i soggetti che hanno maturato ricavi nell’anno trascorso superiori ai 2 milioni di euro, non avranno la proroga al 30 giugno prossimo. Potranno invece eseguire entro il 30 giugno, il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione delle somme dello 0,40% (per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza originale). Sarà inoltre possibile posticipare il pagamento di un ulteriore mese, portando la scadenza al 30 luglio, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

Nuove scadenze per le attività più colpite

Tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza Corona virus, troviamo quelle:

  1. turistico-alberghiero
  2. della ristorazione e dei bar
  3. del trasporti passeggeri
  4. termale
  5. della cultura (cinema, teatri)
  6. dell’istruzione
  7. delle sale giochi e centri scommesse
  8. dello sport
  9. parchi divertimento
  10. eventi (fiere e convegni)

 

Per tutte queste categorie il Governo ha stabilito una sospensione del fisco, senza nessun limite di fatturato. Quindi per tutte le attività del comparto produttivo e dei servizi, sono state redatte una serie di discipline agevolanti per questo particolare periodo storico.
Inoltre è stato previsto un fermo anche alle ritenute d’acconto sulle fatture di marzo ed aprile per tutti i professionisti senza dipendenti con ricavi non superiori a 400mila euro.
Infine, per quanto riguarda le società sportive e dilettantistiche, i pagamenti saranno sospesi. La loro nuova scadenza è stata programmata al 30 giugno prossimo.

Esclusione per chi utilizza la fatturazione elettronica

Purtroppo da tutti questi provvedimenti, sono stati esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica viene considerato un documento con validità di rappresentanza dell’accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza rimane fermo l’obbligo in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

fatturazione elettronica

Registratore telematico e sospensione dell’attività per Covid-19

Un ultimo sguardo a tutti quegli esercenti dotati di Registratore Telematico, che hanno dovuto sospendere la propria attività per l’emergenza Covid-19.
Il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2020, riguarda anche gli esercenti in possesso di Registratore Telematico.

I soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Corona virus, non hanno obbligo di effettuare particolari comunicazioni. Inoltre non dovranno procedere a specifiche procedure tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Sono solo due i punti che dovranno verificare:

  1. di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  2. e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Nel Decreto viene espressamente previsto:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Quando l’attività riprenderà, il registratore telematico provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi. In questo caso valorizzerà un importo pari a “zero” per il periodo della sospensione.

I servizi digitali per le imprese

Alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il resto del mondo, vogliamo anche ricordare l’insieme dei servizi digitali messi a disposizione delle imprese.
Una parola sul portale della fatturazione elettronica. Permette alle Camere di oltre centomila imprese, di compilare, inviare e conservare online, 700mila fatture telematiche.

Inoltre le imprese possono, anche in smart working, accedere attraverso il Registro delle Imprese. Da qui hanno accesso a molte informazioni ufficiali su visure, bilanci, protesti; effettuare pagamenti telematici per pagare i servizi di e-gov; ricercare un indirizzo di posta elettronica certificata, trovare servizi e informazioni sui contratti di rete, start up e PMI innovative.

Le nuove modalità di funzionamento della lotteria degli scontrini elettronici

Il provvedimento 80217/RU del 5 marzo, dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane dei Monopoli, ha stabilito in via definitiva la regolamentazione della Lotteria degli scontrini elettronici. Tutte le regole e le modalità di funzionamento rese finalmente pubbliche, dopo la bozza di inizio anno 2020.

Lotteria degli scontrini

È stato predisposto un portale dedicato alla lotteria degli scontrini elettronici reso disponibile a partire dal 09 Marzo 2020.
Sul portale l’utente può:

  • Registrarsi coni propri dati, comunicando se vuole anche mail/pec e numero di cellulare per gli sms;
  • Richiedere il codice lotteria: si tratta di un codice alfanumerico, composto da otto caratteri (disponibile sotto forma di codice a barre). Il codice rappresenta a tutti gli effetti il consumatore stesso. Per partecipare alla lotteria, il consumatore deve comunicare o mostrare il codice a barre, al negoziante. Non occorrerà comunicare altri dati personali, nel pieno rispetto della privacy.
  • Consultare l’elenco dei propri scontrini e dei relativi biglietti virtuali ricevuti.

Inoltre si possono verificare le vincite e gestire il proprio account. É possibile infatti anche richiedere la cancellazione e la disattivazione dei codici.

In caso di smarrimento del codice lotteria

In questo caso il consumatore potrà andare a visualizzare il proprio codice direttamente nella sua area privata del portale. In alternativa potrà anche richiederne uno nuovo, accedendo alla sezione: “Partecipa Ora”. Attualmente non ancora disponibile, a breve prevederà una sezione nella quale poter inserire il proprio codice fiscale per ottenere il codice lotteria. Nel caso di ritrovamento del primo codice lotteria, l’utente potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

Esercenti e Lotteria degli scontrini elettronici

Dal canto loro tutti gli esercenti potranno, attraverso il portale delle fatture e corrispettivi, andare a visualizzare e controllare i dati dei propri clienti per la partecipazione all’estrazione. L’unico dato che non potrà mai essere visualizzato dagli esercenti, è proprio il codice lotteria. Il codice infatti è univocamente abbinato al codice fiscale dell’utente e serve a mantenerne l’anonimato. Questo impedisce, sia all’esercente, che ad altri soggetti, di risalire all’utente tramite profilazione o analisi delle abitudini di spesa.

I biglietti virtuali

La data inizio lotteria è fissata al primo luglio 2020. Ogni euro speso da inizio luglio in poi, verrà convertito in un biglietto virtuale. Sono previsti arrotondamenti all’unità di euro superiore se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi. In sostanza, più alto sarà l’importo speso, maggiore sarà il numero di biglietti associati all’acquisto, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali.

Nel 2020 sono previste estrazioni mensili e annuali. Dal 2021 anche estrazioni settimanali. Nel 2020 verranno effettuate solamente sei estrazioni mensili e una estrazione annuale. Per le 3 estrazioni mensili sono previsti 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese. Per l’estrazione annuale il premio previsto è pari a 1 milione di euro. A partire dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali. In questo caso verranno estratti 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno.

Estrazioni “zero contanti”

Si tratta di estrazioni aggiuntive, riservate a chi effettuerà acquisti pagando solamente con bancomat e carte di credito. Il provvedimento è ancora in fase di emanazione, ma confidiamo arrivi presto. I premi previsti per queste estrazioni, saranno ancora più alti, e quindi più allettanti. Sono previsti sia per gli esercenti, che per i consumatori finali.
Per l’estrazione annuale, infatti, il premio sarà di 5 milioni di euro per il cittadino e di 1 milione di euro per l’esercente; per quelle mensili ci saranno ogni mese 10 premi da 100mila euro per i cittadini e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti; per le estrazioni settimanali (dal 2021) sono previsti, infine, 15 premi da 25mila euro per i cittadini e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

scontrini elettronici

Verificare la vincita

I vincitori della lotteria degli scontrini elettronici saranno avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC e SMS (se hanno comunicato tali dati nell’area riservata del portale lotteria). É possibile anche accedere con SPID, CNS o Fisconline. In questo caso il vincitore, riceverà immediatamente una notifica che segnala la vittoria, senza necessità di ricontrollare.

I limiti della lotteria

È previsto un numero massimo di scontrini virtuali con i quali poter partecipare. Il limite è 1000 euro e di conseguenza 1000 scontrini. Ogni singolo euro speso in più, sarà sprecato ai fini delle estrazioni. Altro limite ancora presente, ma che speriamo verrà rimosso quanto prima, è quello di non poter ancora partecipare alla lotteria con gli acquisti che permettano detrazioni fiscali. É questo il caso, ad esempio, degli scontrini elettronici emessi per spese mediche. Si tratta, in questo caso, di una questione di tutela della privacy. I dati del consumatore, infatti, ivi compreso il codice fiscale, su questi scontrini/fatture, sono infatti presenti e visibili a tutti. Stando così le cose, verrebbe infatti vanificato il ruolo del “codice lotteria”.

Pagamenti elettronici

Per quanto riguarda le estrazioni riservate alla modalità “zero contanti”, purtroppo Agenzia delle entrate, ha ignorato nel provvedimento moltissimi metodi di pagamento digitale innovati, oggi particolarmente diffusi. Gli unici metodi ai quali il provvedimento, nonché il comunicato stampa del 06 marzo, fanno riferimento, sono genericamente:“ pagamenti elettronici con bancomat e carte di credito”.
Da questa categoria, quindi vengono lasciati fuori una buona fetta di pagamenti elettronici innovativi, che molti già conoscono e utilizzano spesso e volentieri.

Estrazioni

Le estrazioni avverranno il secondo giovedì del mese. Nel sorteggio rientreranno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.
Nel caso in cui il secondo giovedì del mese dovesse coincidere con una Festività nazionale, l’estrazione sarà rinviata al primo giorno feriale successivo. La prima estrazione sarà effettuata venerdì 7 agosto.

Successive estrazioni:

  • Giovedì 10 settembre
  • Giovedì 8 ottobre
  • Giovedì 12 novembre
  • Giovedì 10 dicembre

Legge di bilancio 2020: lotta all’evasione fiscale

Uno dei principali obiettivi che si è posto il Governo con la Legge di Bilancio 2020, è quello alla lotta all’evasione fiscale. Sono già stati raggiunti dei risultati. Tutto questo grazie all’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, sono già stati raggiunti dei risultati. Purtroppo però, molto spesso, le soluzioni ricercate, si trovano a scontrarsi con livello reale di innovazione in cui si trova il paese. Per fare un esempio, si pensi al “bonus Befana”.  Si tratta del cashback, il sistema ideato per incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat come metodo di pagamento. Quest’ultimo è in forte contrasto con la predisposizione tecnologica materiale e mentale di moltissimi contribuenti.

Adottare giuste misure

La volontà di adottare delle giuste misure per combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, ha portato a scontrarsi con delle difficoltà di livello tecnologico. L’introduzione dello scontrino fiscale ha messo molti commercianti davanti alla necessità di adattarsi a un regime fiscale che prevede l’introduzione di nuove innovazioni nella gestione del cash flow. Prime tra tutte quella di essere dotati di una buona connessione a internet. Purtroppo, non tutti ancora dispongono della rete all’interno della propria attività. Inoltre i commercianti dovranno anche dotarsi di un nuovo dispositivo POS. Anche questo necessita sempre di una connessione alla rete, adatto all’emissione dello scontrino elettronico per incassare moneta elettronica. Ma non solo. Una nota sul cashback.  Molti punti relativi allo storno e al recupero di alcuni costi a vantaggio di chi utilizzerà il bancomat o le carte di credito per i pagamenti, sono ancor piuttosto oscuri.

Regime forfettario

Con la legge di bilancio 2020 il nuovo regime forfettario è stato modificato. L’applicazione dell’aliquota al 20% per le partite IVA che incassano fra i 65 mila e i 100 mila euro. Inoltre viene richiesto che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaborazioni varie. Queste nuove disposizioni alla fine basano la loro efficacia sugli sconti fiscali proposti e non tanto sulla reale competenza dell’attività.

Cosa ci riserverà il futuro

I prossimi mesi saranno molto importanti nella valutazione dell’impatto che le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 avranno avuto, con l’introduzione dello scontrino elettronico e il “Bonus Befana”. Con il passare del tempo sarà possibile valutare se l’ago della bilancia si sposterà verso il raggiungimento dell’obiettivo comune alla lotta all’evasione fiscale, oppure no. In definitiva sarà possibile valutare se l’introduzione dello scontrino elettronico avrà incentivato l’uso della moneta elettronica, o viceversa, lo avrà scoraggiato.

Non è ancora chiaro se i consumatori hanno ben capito quali sono i reali benefici e i concreti incentivi di cui potrebbero beneficiare rinunciando alla moneta e passando all’utilizzo di bancomat e carte di credito.
Quindi, i primi mesi del 2020 saranno il trampolino di lancio per le nuove disposizioni governative. Verrà verificato  se l’innovazione digitale applicata al fisco, permetterà di compiere passi in avanti al paese. Inoltre si verificherà se le procedure di gestione amministrativa subiranno uno snellimento, oppure verranno ulteriormente appesantite.

Innovazione digitale e Pubblica Amministrazione

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile verificare l’impatto che la nuova spinta innovativa digitale avrà sulla Pubblica Amministrazione. In questo caso si tratta di un terreno molto più instabile. Questo a causa del grado di arretratezza nella quale si trova la nostra PA. Facciamo un esempio. L’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) ha segnalato al Governo, che moltissime amministrazioni locali (come ad esempio le comunità montane), non dispongono ancora di una rete internet minimamente decente. Di conseguenza, si trovino in grande difficoltà nell’utilizzo dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 mira giustamente a combattere un’evasione fiscale estremamente pesante in Italia. Lo fa, però, non tenendo sempre conto della reale situazione locale e dell’arretratezza tecnologica con la quale il paese si trova a combattere.

Scontrino elettronico

Digital divide

Il digital divide, cioè il divario digitale, viene definito da Wikipedia come: “… Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso…”
L’Italia è stata una dei primissimi paesi europei ad accedere alla rete. Nella seconda metà degli anno ‘80 si trovava subito dopo Norvegia, Regno Unito e l’allora Germani dell’Ovest. Oggi purtroppo si trova a quattro passi dal fondo della classifica dell’International Digital Economy and Society Index. Quest’ultimo è lo strumento con il quale viene misurata il livello di digitalizzazione dei paesi. In base all’ultima classificazione, l’Italia si trova ala 25° posto, su 28 paesi in elenco.
Di conseguenza è facile capire perché l’introduzione della fatturazione elettronica, sia stata un’innovazione recepita e assimilata meglio e più velocemente rispetto all’avvento dello scontrino elettronico.

Fatturazione Elettronica e Scontrino elettronico

L’introduzione della fatturazione elettronica ha interessato destinatari meglio organizzati dal punto di vista amministrativo. Il loro grado di alfabetizzazione e il livello di conoscenze informatiche, era superiore rispetto a quello dei soggetti interessati all’introduzione dello scontrino elettronico.
Gli utenti che si sono visti imporre lo scontrino online, costituiscono una massa molto più disomogenea e meno attrezzata, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie digitali.
Forse l’introduzione dello scontrino online avrebbe dovuto avvenire con maggiore gradualità. Questo per dare tempo e modo a chiunque di attrezzarsi con i mezzi giusti a farvi fronte.
Per questo motivo suggeriamo sempre di far affidamento sui professionisti del settore. Inoltre piattaforme, come FatturaPRO.click, apportano un concreto aiuto a chi deve scontrarsi con la nuova era della digitalizzazione nel nostro paese.

Scontrino elettronico: guasti e malfunzionamenti del registratore di cassa

L’obbligo dell’emissione di scontrino elettronico è entrata in vigore per tutti dal primo gennaio 2020. Una novità che abbiamo visto nel precedente articolo: “Corrispettivi Telematici: lo scontrino elettronico nel 2020”, come un’iniziativa del Fisco che coinvolge tutti, dai commercianti, ai consumatori.
Cuore pulsante di questa novità, è sicuramente il registratore di cassa, attraverso il quale gli scontrini elettronici vengono prodotti e inviati all’Agenzia delle Entrate (AdE).
Ma cos’è necessario fare quando il registratore di cassa non funziona, perché si guasta o è soggetto a malfunzionamenti?
Agenzia delle Entrate ha previsto un iter piuttosto preciso e dettagliato nelle sue specifiche tecniche, qualora si presentasse una di queste ipotesi.

Fatture e Corrispettivi

Il portale web di AdE, Fatture e corrispettivi, prevede una specifica sezione dedicata alle “procedure di emergenza”. Le specifiche evidenziate in questa sessione permettono a commercianti e artigiani di assolvere agli obblighi legati allo scontrino elettronico, quando, ad esempio, il registratore telematico non funziona.
Sono previste anche specifiche dettagliate in caso di assenza di connessione internet. In realtà abbiamo già visto che punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet. Quindi diciamo che metà problema è già risolto!
Ma in caso di guasto del registratore telematico?

Scontrino elettronico: cosa fare in caso di registratore telematico guasto

Se la mancanza di collegamento alla connessione internet rappresenta un problema, un guasto o un malfunzionamento del RT è ancora peggio. Un guasto al nucleo centrale dell’obbligo dello scontrino elettronico, richiede, prima di tutto, l’immediato intervento di un tecnico abilitato.
In attesa della riparazione dell’RT, si dovrà temporaneamente tornare al cartaceo. Bisognerà quindi annotare tutte le transazioni e le singole operazioni giornaliere su un apposito registro. Questo registro potrà essere cartaceo, oppure su file Excel.
Alla fine della giornata i dati annotati sul registro “provvisorio” dovranno essere trasmessi accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi, Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio”, disponibile nella sezione “Area Gestore ed Esercente.
Così facendo si trasmetteranno ad AdE i corrispettivi giornalieri per aliquota/natura IVA(indicando il regime di “ventilazione”, che avrebbe dovuto trasmettere l’RT (sempre rispettando il tracciato XML dettato dall’Agenzia delle Entrate).

Scontrino elettronico

Inviare un file scartato

Agenzia delle Entrate ha previsto un’ulteriore possibilità per trasmettere un file scartato, relativo a due diverse specifiche di errore.
Si può recuperare un file scartato ed evitare una nuova trasmissione degli stessi dati contabili.

È possibile farlo quando è stata sbagliata l’impostazione della “DataOraRilevazione”, ad esempio, o nel caso di assenza della matricola del punto cassa connesso al Server RT.
L’esercente potrà quindi recuperare le seguenti tipologie di scarto:

  1. 00203 – Data nel futuro sull’elemento DataOraRilevazione
  2. 00212 – L’elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

In seguito all’invio non sono previste modifiche sulle informazioni contabili inviate.

Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici)

Alla pagina: Specifiche tecniche e provvedimenti per l’invio dei corrispettivi (Registratori Telematici) è possibile trovare tutte le indicazioni dettagliate di Ade sull’argomento.
Dalle variazioni alle specifiche tecniche corrispettivi, fino alle precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali.
Dal portale di Agenzia delle Entrate sono scaricabili e consultabili i vari PDF sugli argomenti specifici.
Abbiamo detto che gli interventi sui registratori telematici guasti o mal funzionanti, possono essere eseguiti solo da tecnici abilitati. L’elenco completo di tutti i tecnici presenti sul territorio a livello nazionale, lo potete trovare a questa pagina:“ Laboratori e tecnici abilitati alla verifica periodica dei misuratori fiscali”.
Inserendo come “tipologia” di ricerca “Tecnici” e selezionando dal secondo menù a tendina la propria regione, la ricerca metterà a disposizione l’elenco dei vari manutentori con tanto di codice fiscale, P.IVA e nome del laboratorio di riferimento.