Articoli

Fatturazione elettronica e bonus bici: emissione scontrino elettronico e fattura

Questa volta vogliamo dedicare un articolo ad uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Rilancio, il bonus Bici e alle modalità di emissione della fatturazione elettronica. L’Esecutivo ha previsto infatti un bonus di massimo 500 euro per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette, monopattini, hoverboard, segway, monowheel e servizi condivisi. L’iniziativa è stata promossa per incentivare la mobilità sostenibile. A prima un capitolo sull’argomento, per vedere qual è il modo corretto per gestire la fatturazione elettronica.

Come funziona il bonus biciclette

Il bonus è un’iniziativa governativa promossa nel Decreto Rilancio che prevede un’agevolazione sull’acquisto di:

  • biciclette nuove e usate
  • bici a pedalata assistita
  • monopattini
  • hoverboard
  • monowheel
  • segway

Il bonus consiste nello sconto del 60% sul totale della spesa sostenuta. L’importo è erogato sotto forma di rimborso o di buono spesa digitale. L’importo massimo erogabile è pari a 500 €. L’agevolazione può essere richiesto solo una volta e relativamente ad un solo acquisto. Il bonus ha validità retroattiva e vale quindi per tutte le spese sostenute a tal fine dal 4 maggio 2020. Se ne potrà usufruire fino al 31 dicembre 2020.

Chi può usufruire del bonus bici

Il bonus è stato previsto per tutti i cittadini maggiorenni, residenti nelle città che contano almeno 50mila abitanti. Si parla quindi di residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, quindi nelle città più grandi. É in queste città infatti che le persone devono affrontare il problema del traffico, al quale il bonus vorrebbe porre rimedio, almeno in parte.
Per le società e le pubbliche amministrazioni, il decreto prevede che debbano nominare un mobility manager, che predisponga un piano per gli spostamenti entro la fine dell’anno. Questo nel caso in cui abbiano almeno più di cento dipendenti nella stessa città.

Come ottenere il bonus bici

Abbiamo visto che il bonus è erogabile sotto forma di rimborso, oppure come bonus spesa digitale.
Il Ministero dell’Ambiente ha predisposto (anche se ancora non è attiva e non lo sarà almeno fino alla fine di luglio), una piattaforma sulla quale sarà possibile scegliere o l’una, o l’altra modalità.

I casi quindi sono due. Ci sarà chi desidererà comprare la bicicletta senza aspettare l’arrivo della suddetta piattaforma e chi invece preferirà attenderne l’inaugurazione.
Nel primo caso, chi acquisterà prima del lancio, deve conservare la fattura elettronica. Quando poi la piattaforma sarà online, basterà accedere con le credenziali SPID inserire I dati della fattura. In questo caso il bonus sarà erogato come rimborso pari al 60% dell’importo speso, fino a un massimo di 500€.

 

Fatturazione elettronica

Quelli che invece preferiscono acquistare solo dopo l’attivazione della piattaforma, riceveranno il buono come bonus spesa digitale. Individuato l’oggetto da comprare, lo segnaleranno sulla piattaforma che automaticamente andrà a generare il buono digitale. Il buono poi andrà consegnato al rivenditore autorizzato.

Fatturazione elettronica e bonus bici

Il decreto Legge del 19 maggio 2020, in relazione alle cessioni effettuate dai commercianti al minuto, prevede che:

“L’emissione della fatturazione elettronica non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”

Nel caso in cui un commerciante venda una bicicletta emettendo prima uno scontrino elettronico, potrà emettere fatturazione elettronica in base alle disposizioni indicate da AdE nella FAQ n°45 del 21 dicembre 2018. Questo significa che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “Numero scontrino” (oppure “Numero ricevuta” oppure “Numero doc. commerciale”);
  • in quello “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • ed infine nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Nel caso in cui invece un cliente chieda l’emissione della fatturazione elettronica nel momento stesso dell’operazione, il commerciante avrà un’alternativa.
Emetterà una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, che verranno poi usati come documenti validi per emettere una fattura differita.

Fatturazione elettronica e sanzioni: quante e quali sono previste nel 2020

Sono ancora molti i dubbi che attanagliano aziende e professionisti sull’argomento fatturazione elettronica. Fatture elettroniche inviate in ritardo, fatture scartate dal Sistema di Interscambio e ancora fatture omesse del tutto. Per ciascuna di queste casistiche sono previste dalla normativa vigente delle sanzioni. Il primo anno durante il quale è entrata in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica, gli errori commessi, sono stati ritenuti “fisiologici”. Trascorso però il periodo transitorio o di moratoria, che dir si voglia, adesso i contribuenti devono affrontare le conseguenze concrete degli errori generati con l’emissione (o la mancata emissione) delle fatture elettroniche.

Emissione tardiva della fattura elettronica: le sanzioni previste

Gli errori legati alla tardiva emissione della fattura elettronica, piuttosto che la fattura elettronica con errori, oppure omessa, causano non pochi problemi a livello sanzionatorio. A seconda della violazione commessa, sono previsti importi diversi.
Le norme che regolano la materia sanzionatoria prevista per le fatture elettroniche, sono essenzialmente due:

  • articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997;
  • articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997.

Le sanzioni si dividono in base alla violazione commessa. Le violazioni sono:

  1. Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA
  2. Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata
  3. Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o Reverse Charge
  4. Violazioni solo formali

Per il punto uno sono previste sanzioni amministrative che variano da 250 euro a 2.000 euro. Per il secondo punto invece le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro. Per il terzo punto dell’elenco precedente invece sono previste sanzioni dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro.
Per le violazioni formali, invece non sono previste sanzioni (almeno questa è una buona notizia).

Cumulo giuridico

Il cumulo giuridico è il principio secondo il quale, nel caso in cui risultino essere state commesse più violazioni, relative alle stesse fatture elettroniche, le sanzioni vengono applicate solo una volta.

fatturazione elettronica

Che cos’è il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è uno strumento fiscale attraverso il quale il contribuente può regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie. Lo può fare spontaneamente e con il versamento di sanzioni ridotte. L’importo a quel punto varia in relazione alla tempestività del ravvedimento. Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti.
Il decreto legislativo numero 472/1997 prevedere le seguenti riduzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
  • Il ravvedimento operoso richiede un pagamento tramite modello F24, compilando la sezione erario con il codice tributo 8911.

Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica può essere inviata al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data del documento (vale a dire da quando è stata effettuata l’operazione). I termini sono stati introdotti dal Decreto Crescita.
Per la fattura elettronica differita invece il termine è previsto entro il 15 de mese successivo a quello della data del documento.

Scarti del Sistema di Interscambio

È possibile evitare l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga scarta dal sistema SdI. In questo caso viene data la possibilità di rinviare la fattura entro 5 giorni dalla data di notifica dello scarto stesso.
Ricordiamo che la notifica dello scarto, contiene sempre la tipologia di errori commessi nella fattura.
Un’ultima specifica. Le sanzioni vengono applicate anche nel caso di fattura elettronica emessa in ritardo, ma con IVA dovuta, liquidata e pagata correttamente.

Fatturazione elettronica e tempi di accertamento del fisco

L’avvento della fatturazione elettronica, ha portato non poche novità i ambito fiscale. Piccoli, ma significativi passi, verso processi funzionali più veloci e pratici, hanno iniziato a interessare anche le revisioni da parte del Fisco. Per effettuare gli accertamenti sulle dichiarazioni aziendali, il Fisco ha da sempre avuto a disposizione un determinato lasso di tempo (piuttosto ampio, vogliamo aggiungere). Con l’introduzione della fatturazione elettronica, questa tempistica si è stata ridotto, non tantissimo, ma almeno ha iniziato ad accorciarsi.

Tempi di accertamento del fisco – Accertamenti fiscali prima della fatturazione elettronica

Il Fisco ha sempre avuto a disposizione un considerevole lasso di tempo per effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni dei redditi, sui bilanci aziendali, su quelli dei liberi professionisti e dei privati cittadini. Un lasso di tempo, a detta nostra, particolarmente lungo, che lascia con il fiato sospeso per molti anni, tantissimi contribuenti. Il Fisco, fino a qualche tempo fa, poteva fare accertamenti sempre entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Successivamente gli anni sono diventati ben cinque. Facciamo un esempio. Le dichiarazioni presentate per l’anno 2019, inviata quindi nel 2020, potrà essere sottoposta a controllo da parte del Fisco, per i prossimi cinque anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2025. Quindi, a conti fatti, dovranno passare ben sei anni prima che il contribuente possa tirare un sospiro di sollievo e dormire sogni tranquilli per quei documenti.

Termini ordinari di accertamento fiscale con la fatturazione elettronica

Un piccolo spiraglio di luce, filtra nelle lungaggini del Fisco. Si accorciano un po’ le tempistiche riservate ai controlli, per tutti quei soggetti che fanno ricorso alla fatturazione elettronica. Infatti per tutti quegli utenti che ricorrono alla fatturazione elettronica i tempi di attesa sono stati ridotti dai cinque anni standard, fino a tre anni.
Per capire meglio, riprendiamo l’esempio di prima, che prevedeva una dichiarazione presentata nel 2020, con i redditi del 2019.
In assenza di fatturazione elettronica, il Fisco potrà effettuare controlli fino al 31 dicembre 2025. Mentre, nel caso di utente con fatturazione elettronica, il limite massimo è fissato al 31 dicembre 2023. Solo quattro anni di attesa, contro i sei standard previsti fino a oggi. Non è molto, lo sappiamo, ma è pur sempre qualcosa.

Fatturazione elettronica

Condizioni per ridurre i tempi di accertamento

Ci sono alcune condizioni indispensabili da rispettare però. Per poter usufruire a pieno di questo “sconto” di tempistica di attesa sugli accertamenti fiscali. Primo fra tutti: la tracciabilità! Viene infatti richiesto che il pagamento e l’incasso delle fatture, tramite strumenti tracciabili, come assegni, bonifici, o carte di credito.
Quindi “banditi” i contanti! Tutto questo in ottica di lotta contro l’evasione fiscale promosso con vigore dal Governo con l’ultima legge sul bilancio.
Questo accorgimento riguarda tutte le fatture e i pagamenti di importo superiore ai 500€.

Vale sia per le fatture che i clienti devono saldare, sia per il pagamento dei corrispettivi ai fornitori che le aziende stesse devono saldare. Queste agevolazioni infatti sono estese anche ai piccoli commercianti al dettaglio. Questi potranno contare su uno “sconto” di ben due anni per gli accertamenti fiscali, se riusciranno a cambiare le proprie abitudini di pagamento e di incasso. Riteniamo possa valere la pena modificare le proprie consuetudini di pagamento e di incasso. In cambio di due anni durante i quali non potranno più avere accertamenti fiscali.

Tracciabilità degli incassi e dei pagamenti

Abbiamo visto che per poter beneficiare dello sconto dei termini di accertamento fiscale, è necessario che tutti gli incassi e i pagamenti sopra la soglia di 500€ vengano effettuati con bonifici, assegni bancari o circolari, carta di credito o di debito, POS, Ricevute Bancarie, ecc…
Questo significa che anche un solo pagamento o incasso sopra questa soglia, non tracciato e quindi effettuato mediante denaro contante, fa decadere il soggetto dal beneficio predetto.
I contribuenti devono comunque essere in grado di dimostrare ad Agenzia delle Entrate, di non aver incassato o pagato alcuna fattura superiore ai 500€ in contanti. L’onere della prova, in questo caso, è sempre a carico del contribuente.

Riportiamo di seguito legge e decreto legislativo che hanno introdotto per la prima volta questa agevolazione sulla tempistica di accertamento fiscale.

Legge 190 del 2014

La legge in questione dispone:

“per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Tracciabilità dei pagamenti: art. 3 del DLgs n. 127 del 2015

L’articolo 3 del DLgs n. 127 del 2015 dispone:
“ Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”

Fattura elettronica 1.6: l’evoluzione

Nell’articolo “Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020” abbiamo iniziato a vedere tutte le nuove modifiche stabilite dall’Agenzia delle Entrate riguardo la fattura elettronica. Con questo provvedimento è stata sancita l’evoluzione della fattura elettronica dalla versione 1,5 a quella 1,6. Questa manovra ha visto la proroga di alcune scadenze, nonché l’introduzione di nuovi codici al Tipo documento e Natura.

Fattura Elettronica 1,6: le nuove date del calendario amministrativo

Il provvedimento ha posticipato al 30 settembre 2020 la scadenza per l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SdiI) delle fatture elettroniche redatte nella versione precedente, 1,5. In Sistema di Interscambio continuerà ad accettare tutte le e-fatture create, inviate e registrate, secondo le vecchie specifiche tecniche previste dal provvedimento 89757 del 30 Aprile 2018.
La situazione invece cambierà dal primo ottobre 2020. A quella data il SdI accetterà solo ed esclusivamente le fatture che rispetteranno i canoni previsti dal nuovo provvedimento, scartando in errore, tutte le altre.

Servizio di acquisizione e consultazione delle fatture elettroniche

Al 4 maggio 2020 è stata anche fissata la nuova data per aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Per tutti i consumatori finali, invece, che avessero già effettuato l’adesione, le fatture ricevute sono già consultabili, dal primo marzo.

Per semplificare il quadro, indichiamo il seguente specchietto riepilogativo:

  1. Fino al 3 Maggio 2020 il SdI accetterà solo fatture elettroniche conformi alla vecchia versione 1,5;
  2. Dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, SDI accetterà le e-fatture conformi sia alla vecchia che alla nuova versione;
  3. Dal 1 ottobre 2020, SDI accetterà esclusivamente le fatture elettroniche conformi alla nuova versione, 1.6

Le modifiche sui tracciati della fatturazione elettronica

Rivediamo in breve i nuovi codici che la versione 1.6 ha introdotto e previsto per e-fattura:

Al “TipoDocumento” (campo TDXX), sono stati aggiunti altri codici:

  • TD16 per Reverse Charge interno
  • TD17 acquisto servizi dall’estero
  • TD18 acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 acquisto di beni dall’estero
  • TD20 regolarizzazione e integrazione delle fatture
  • D21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IV
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita
  • TD25 Fattura differita
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Alla “Natura” (campo NX):

  • Aggiunti anche i subcodici N2.1 per le operazioni non soggette a IVA.
  • Per le operazioni NON IMPONIBILI, sono stati aggiunti i subcodici da N3.1 a N3.6
  • Il campo “Natura” (campo N6), è stato suddiviso in diversi subcodici da N6.1 a N6.8.
  • Aggiunta di un ulteriore codice avente natura residuale (N6.9).

Campo <TipoRitenuta>

Per questa voce sono stai aggiunti vari codici

  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

è stata prevista la possibilità di correggere il campo «Ritenuta». Questo è stato aggiunto per permettere di specificare in fattura se la ritenuta si riferisse a persone fisiche, piuttosto che giuridiche.

Fattura elettronica

Ulteriori Modifiche alla fatturazione elettronica

È stato creato e implementato un nuovo campo, a compilazione facoltativa: “Sistema Emittente”. Con questo sarà possibile identificare il sistema con il quale è stata creata ed emessa la fatturazione elettronica nel formato XML.
Qualche miglioramento anche sulla fruibilità del sistema. La lunghezza dei campi: <Importo> <ScontoMaggiorazione> “PrezzoUnitario” e “PrezzoTotale” è stato aumentata, per lasciare più spazio alla digitazione.
Il campo “Dati bollo”, sarà compilabile esclusivamente con il dato “SI”, visto che attualmente il costo è fisso a 2€.
Infine il campo “PEC Destinatario” sarà soggetto a controlli automatici per eliminare una serie di eventuali errori connessi alla digitazione dei dati.

Un lavoro facile facile

Tutte queste modifiche, correzioni e implementazioni previste dall’Agenzia delle Entrate, possono spaventare la maggior parte delle persone. In realtà come abbiamo già detto più volte, non devono preoccupare, visto che basterà utilizzare una piattaforma completa come FatturaPRO.click per risolvere automaticamente qualunque problema. Basta un semplice click per accedere a un mondo semplificato, con il calcolo automatico delle imposte, della cassa previdenziale, della ritenuta d’acconto e conservazione a norma AgID per 10 anni inclusa.

Decreto Cura Italia: fatturazione elettronica e Covid-19

Il Decreto Cura è l’atto con quale il Consiglio dei Ministri, ha stanziato fondi a sostegno delle imprese a favore delle famiglie. Con questo decreto viene anche ridisegnato il nuovo calendario fiscale. Le scadenze per gli adempimenti amministrativi delle attività di liberi professionisti e per le partite IVA sono state per lo più posticipate. Purtroppo rimangono esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. Vediamo come e perché.

Comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il comunicato del 13 marzo 2020 comunicava che:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Con il decreto Cura, sono stati poi stabilite ulteriori provvedimenti a sostegno di imprese e famiglia e riscritto un nuovo calendario fiscale per tutti, tranne per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Calendario fiscale

Il nuovo calendario prevede ad esempio che per il saldo IVA del 2019, tutti i soggetti che hanno maturato ricavi nell’anno trascorso superiori ai 2 milioni di euro, non avranno la proroga al 30 giugno prossimo. Potranno invece eseguire entro il 30 giugno, il pagamento dell’importo dovuto con una maggiorazione delle somme dello 0,40% (per ogni mese o frazione di mese trascorso dalla scadenza originale). Sarà inoltre possibile posticipare il pagamento di un ulteriore mese, portando la scadenza al 30 luglio, maggiorando le somme di un ulteriore 0,40%.

Nuove scadenze per le attività più colpite

Tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza Corona virus, troviamo quelle:

  1. turistico-alberghiero
  2. della ristorazione e dei bar
  3. del trasporti passeggeri
  4. termale
  5. della cultura (cinema, teatri)
  6. dell’istruzione
  7. delle sale giochi e centri scommesse
  8. dello sport
  9. parchi divertimento
  10. eventi (fiere e convegni)

 

Per tutte queste categorie il Governo ha stabilito una sospensione del fisco, senza nessun limite di fatturato. Quindi per tutte le attività del comparto produttivo e dei servizi, sono state redatte una serie di discipline agevolanti per questo particolare periodo storico.
Inoltre è stato previsto un fermo anche alle ritenute d’acconto sulle fatture di marzo ed aprile per tutti i professionisti senza dipendenti con ricavi non superiori a 400mila euro.
Infine, per quanto riguarda le società sportive e dilettantistiche, i pagamenti saranno sospesi. La loro nuova scadenza è stata programmata al 30 giugno prossimo.

Esclusione per chi utilizza la fatturazione elettronica

Purtroppo da tutti questi provvedimenti, sono stati esclusi tutti i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica viene considerato un documento con validità di rappresentanza dell’accordo commerciale tra le parti. Di conseguenza rimane fermo l’obbligo in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

fatturazione elettronica

Registratore telematico e sospensione dell’attività per Covid-19

Un ultimo sguardo a tutti quegli esercenti dotati di Registratore Telematico, che hanno dovuto sospendere la propria attività per l’emergenza Covid-19.
Il Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2020, riguarda anche gli esercenti in possesso di Registratore Telematico.

I soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza Corona virus, non hanno obbligo di effettuare particolari comunicazioni. Inoltre non dovranno procedere a specifiche procedure tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
Sono solo due i punti che dovranno verificare:

  1. di aver effettuato l’ultima chiusura giornaliera, precedente l’inizio della sospensione
  2. e che tale ultima trasmissione dei corrispettivi giornalieri sia andata a buon fine.

Nel Decreto viene espressamente previsto:
“nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio) il RT alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Quando l’attività riprenderà, il registratore telematico provvederà in automatico a trasmettere i corrispettivi. In questo caso valorizzerà un importo pari a “zero” per il periodo della sospensione.

I servizi digitali per le imprese

Alla luce di tutto quello che sta accadendo nel nostro paese e in tutto il resto del mondo, vogliamo anche ricordare l’insieme dei servizi digitali messi a disposizione delle imprese.
Una parola sul portale della fatturazione elettronica. Permette alle Camere di oltre centomila imprese, di compilare, inviare e conservare online, 700mila fatture telematiche.

Inoltre le imprese possono, anche in smart working, accedere attraverso il Registro delle Imprese. Da qui hanno accesso a molte informazioni ufficiali su visure, bilanci, protesti; effettuare pagamenti telematici per pagare i servizi di e-gov; ricercare un indirizzo di posta elettronica certificata, trovare servizi e informazioni sui contratti di rete, start up e PMI innovative.

Quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica

In base all’attuale normativa, è bene fare chiarezza su quando e come richiedere la nota di credito per la fatturazione elettronica, al proprio fornitore. Si rende sempre più necessario richiedere una nota di credito, nei casi in cui si ricevesse una fattura elettronica non esattamente come avrebbe dovuto essere.

In caso di errata fatturazione

Con l’avvento della fatturazione elettronica rimane sempre valida la normativa che da sempre ha regolato le eventuali variazioni. Si tratta dell’articolo 26 DPR 633/1972. Fino al 2018, quando ancora la fatturazione elettronica non era entrata in vigore, era possibile modificare le fatture cartacee manualmente e rinviarle al destinatario. Con l’avvento invece della fatturazione elettronica e l’invio delle stesse al Sistema di Interscambio, questa possibilità è stata preclusa. O meglio, è cambiata. Vediamo come.

I dati essenziali della fatturazione elettronica

A titolo di vademecum ricordiamo che i dati obbligatori che devono per forza essere presenti in fattura sono:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita IVA del soggetto;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente;
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  9. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

fatturazione elettronica

Quando richiedere la nota di credito

A seconda dell’errore contenuto nella fattura elettronica, questa potrebbe, oppure no, pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA. Tutto dipende dagli errori in essa contenuti. Quindi come primo passo è necessario prestare la massima attenzione alle fatture ricevute. Se l’errore contenuto nella fattura dovesse riguardare uno o più dati obbligatori che abbiamo elencato al paragrafo precedente, è consigliabile richiedere l’emissione di una nota di credito a storno totale o parziale della fattura originariamente emessa. Stesso discorso e consiglio vale nel caso in cui l’errore fosse relativo a uno o più elementi essenziali previsti da altre norme imperative.
C’è da specificare che il Sistema di Interscambio effettua dei controlli automatici su tutti i campi previsti in fattura. Verifica quindi l’esistenza o meno del codice fiscale o della partita IVA di entrambe le parti. Di conseguenza, anche se la fattura contenesse degli errori secondari (ad esempio relativi alla denominazione sociale o alla sede legale delle parti), è considerata emessa e produttiva di effetti per entrambe le parti. Questo perché l’identificazione univoca è sempre possibile.

Quando non conviene richiedere la nota di credito

L’articolo 26 DPR 633/1972 detta i presupposti per l’emissione della nota di credito. Quando l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli, in assenza dei presupposti indicati all’articolo 26, potrebbe disconoscere le note di credito emesse e sanzionare il comportamento errato.
Esistono anche ulteriori tipologie di errore che possiamo riscontrare in una fattura elettronica:

  1. Indicazione di un IBAN diverso da quello sul quale vogliamo ricevere il pagamento;
  2. l’indicazione di un indirizzo PEC o del codice destinatario errato;
  3. errore sull’importo totale della fattura errori commessi in relazione all’importo totale della fattura, ritenuta d’acconto e/o il totale da pagare non invalidano la regolarità della fattura ricevuta.

In questi casi il consiglio è quello di avvisare tempestivamente e per iscritto, il fornitore, senza richiedere emissione di nota di credito.

La collaborazione prima di tutto

Concludendo possiamo affermare che, per evitare molti errori, sia da una parte che dall’altra, la migliore soluzione è sempre quella della collaborazione. Ci riferiamo alla collaborazione tra fornitore e cliente, evitando così di coinvolgere inutilmente il sistema di interscambio. Per fortuna poi esiste una piattaforma come FatturaPRO.click con la quale è veramente impossibile commettere errori nell’emissione delle fatture!

Fattura elettronica: tutte le novità del provvedimento n 999222 del 28/02/2020

Nell’articolo precedente: “I nuovi codici della fattura elettronica”, abbiamo iniziato a vedere tutte le novità introdotte dal provvedimento n 999222 del 28 febbraio 2020 di Agenzia delle Entrate. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto modifiche alle codifiche dei Tipi Documento della fattura elettronica. Abbiamo già visto molti dei codici nuovi introdotti e/o modificati dalle nuove disposizioni. Definiamo l’elenco riportando anche le specifiche alle estrazioni dei depositi via e ai codici natura.

Codici TD 22 e TD 23

Ripartiamo dai codici TD 22 e TD 23.

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA; TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA.

Sono codici necessari a gestire tutte le operazioni da deposito IVA, nelle quali è necessaria l’integrazione. L’integrazione della fattura di estrazione dal deposito Iva è sempre obbligatoria tranne nei casi in cui l’estrazione non modifica i dati dell’introduzione dei beni dal deposito.

I codici natura

I codici natura indicano al Sistema di Interscambio e alla controparte, la natura dell’operazione di beni o prestazioni di servizi che comportano l’applicazione dell’IVA. Quando questo codice non viene indicato, il Sistema di Interscambio, scarterà la fattura elettronica.

Codici natura N2 N3 ed N6

N2 – operazioni non soggette

N3 – operazioni non imponibili

N6 operazioni a reverse charge

Sono stati individuati tre diversi codici per differenziare le operazioni che non sono soggette per mancanza del requisito di territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette. Distinzione piuttosto importante perché le relative operazioni impattano direttamente sul volume di affari e obbligano il soggetto alla fatturazione.

Il codice N3 in particolare, comprende sette distinte casistiche, una generica e sei relative alle esportazioni, che ci limitiamo a elencare:

  1. N3.1 – art. 8 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col  le cessioni intracomunitarie (N3.2 – art. 41 Dl 3311/93 – rigo della dichiarazione – VE30 col 3 )
  2. le cessioni verso San Marino (N3.3 – art. 71 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE30 col le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4 – art. 8 bis del Dpr 633/72 rigo della dichiarazione – VE30 col 5)
  3. cessioni non imponibili con lettere d’intento (N3.5 – art. 8, 1 comma, lett. c) del Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione – VE31)
  4. altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  5. (N3.6 art. 21comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi Iva art. 50 bis del Dl 331/93 – rigo della dichiarazione – VE32).

Fattura elettronica

Il codice N6 nel dettaglio

Riguarda le operazioni a inversione contabile. Sono stai individuati dieci diversi sottocodici, uno generico e nove specifici. Il codice non ricomprende solo le operazioni attive ma anche alcune operazioni passive.

Anche in questo caso ci limitiamo a elencarvi i codici:

  1. (N6.1 – art. 74 Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 2)
  2. cessioni di oro e argento puro (N6.2– art. 17, 5 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. subappalto nel settore edile (N6.3 – art. 17, 6 comma Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 4)
  3. cessione di fabbricati (N6.4 – art. 17, 6 comma lett. a bis), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. cessione telefoni cellulari (N6.5 – art. 17, 6 comma lett. b), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col.
  4. cessione di prodotti elettronici (N6.6– art. 17, 6 comma lett. c), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 7)
  5. prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – art. 17, 6 comma lett. a ter), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 8)
  6. operazioni settore energetico (N6.8 – art. 17, 6 comma lettera da d bis a d quater), Dpr 633/72 – rigo della dichiarazione VE35 col. 9)
  7. altri casi (N6.9)

L’obbligo dal 01/10/2020

Dal primo ottobre 2020 la fattura elettronica che non conterrà questi nuovi codici, verrà automaticamente scartata dal Sistema di Interscambio. L’errore di ritorno che segnalerà il sistema, sarà il codice 00445 per le fatture ordinarie. Mentre per le fatture semplificate il codice di errore sarà 00448.

Conclusioni

Tutto quello che abbiamo voluto specificare in questo e nel precedente articolo, può creare forse un po’ di panico. In realtà è tutto molto più semplice e automatico, se viene gestito attraverso piattaforme automatiche di supporto come FatturaPRO.click. Codici natura, codici tipo documento, bollo, ecc… Qualunque aspetto viene affrontato e gestito automaticamente dal sistema con un semplice e banale click. Quello che vogliamo è comunque rendere consapevole l’utente che queste novità andranno a impattare i seguenti aspetti:

  1. La gestione integrata dei flussi di fatturazione;
  2. Il superamento dell’esterometro;
  3. La gestione della formazione automatizzata della dichiarazione annuale IVA.

Legge di bilancio 2020: lotta all’evasione fiscale

Uno dei principali obiettivi che si è posto il Governo con la Legge di Bilancio 2020, è quello alla lotta all’evasione fiscale. Sono già stati raggiunti dei risultati. Tutto questo grazie all’introduzione della fattura elettronica e dello scontrino elettronico, sono già stati raggiunti dei risultati. Purtroppo però, molto spesso, le soluzioni ricercate, si trovano a scontrarsi con livello reale di innovazione in cui si trova il paese. Per fare un esempio, si pensi al “bonus Befana”.  Si tratta del cashback, il sistema ideato per incentivare l’utilizzo di carte di credito e bancomat come metodo di pagamento. Quest’ultimo è in forte contrasto con la predisposizione tecnologica materiale e mentale di moltissimi contribuenti.

Adottare giuste misure

La volontà di adottare delle giuste misure per combattere l’evasione fiscale nel nostro paese, ha portato a scontrarsi con delle difficoltà di livello tecnologico. L’introduzione dello scontrino fiscale ha messo molti commercianti davanti alla necessità di adattarsi a un regime fiscale che prevede l’introduzione di nuove innovazioni nella gestione del cash flow. Prime tra tutte quella di essere dotati di una buona connessione a internet. Purtroppo, non tutti ancora dispongono della rete all’interno della propria attività. Inoltre i commercianti dovranno anche dotarsi di un nuovo dispositivo POS. Anche questo necessita sempre di una connessione alla rete, adatto all’emissione dello scontrino elettronico per incassare moneta elettronica. Ma non solo. Una nota sul cashback.  Molti punti relativi allo storno e al recupero di alcuni costi a vantaggio di chi utilizzerà il bancomat o le carte di credito per i pagamenti, sono ancor piuttosto oscuri.

Regime forfettario

Con la legge di bilancio 2020 il nuovo regime forfettario è stato modificato. L’applicazione dell’aliquota al 20% per le partite IVA che incassano fra i 65 mila e i 100 mila euro. Inoltre viene richiesto che il contribuente non abbia sostenuto spese sopra i 20 mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaborazioni varie. Queste nuove disposizioni alla fine basano la loro efficacia sugli sconti fiscali proposti e non tanto sulla reale competenza dell’attività.

Cosa ci riserverà il futuro

I prossimi mesi saranno molto importanti nella valutazione dell’impatto che le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 avranno avuto, con l’introduzione dello scontrino elettronico e il “Bonus Befana”. Con il passare del tempo sarà possibile valutare se l’ago della bilancia si sposterà verso il raggiungimento dell’obiettivo comune alla lotta all’evasione fiscale, oppure no. In definitiva sarà possibile valutare se l’introduzione dello scontrino elettronico avrà incentivato l’uso della moneta elettronica, o viceversa, lo avrà scoraggiato.

Non è ancora chiaro se i consumatori hanno ben capito quali sono i reali benefici e i concreti incentivi di cui potrebbero beneficiare rinunciando alla moneta e passando all’utilizzo di bancomat e carte di credito.
Quindi, i primi mesi del 2020 saranno il trampolino di lancio per le nuove disposizioni governative. Verrà verificato  se l’innovazione digitale applicata al fisco, permetterà di compiere passi in avanti al paese. Inoltre si verificherà se le procedure di gestione amministrativa subiranno uno snellimento, oppure verranno ulteriormente appesantite.

Innovazione digitale e Pubblica Amministrazione

Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile verificare l’impatto che la nuova spinta innovativa digitale avrà sulla Pubblica Amministrazione. In questo caso si tratta di un terreno molto più instabile. Questo a causa del grado di arretratezza nella quale si trova la nostra PA. Facciamo un esempio. L’ANCI (associazione nazionale dei comuni italiani) ha segnalato al Governo, che moltissime amministrazioni locali (come ad esempio le comunità montane), non dispongono ancora di una rete internet minimamente decente. Di conseguenza, si trovino in grande difficoltà nell’utilizzo dello scontrino elettronico.
La Legge di Bilancio 2020 mira giustamente a combattere un’evasione fiscale estremamente pesante in Italia. Lo fa, però, non tenendo sempre conto della reale situazione locale e dell’arretratezza tecnologica con la quale il paese si trova a combattere.

Scontrino elettronico

Digital divide

Il digital divide, cioè il divario digitale, viene definito da Wikipedia come: “… Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer e Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d’istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso…”
L’Italia è stata una dei primissimi paesi europei ad accedere alla rete. Nella seconda metà degli anno ‘80 si trovava subito dopo Norvegia, Regno Unito e l’allora Germani dell’Ovest. Oggi purtroppo si trova a quattro passi dal fondo della classifica dell’International Digital Economy and Society Index. Quest’ultimo è lo strumento con il quale viene misurata il livello di digitalizzazione dei paesi. In base all’ultima classificazione, l’Italia si trova ala 25° posto, su 28 paesi in elenco.
Di conseguenza è facile capire perché l’introduzione della fatturazione elettronica, sia stata un’innovazione recepita e assimilata meglio e più velocemente rispetto all’avvento dello scontrino elettronico.

Fatturazione Elettronica e Scontrino elettronico

L’introduzione della fatturazione elettronica ha interessato destinatari meglio organizzati dal punto di vista amministrativo. Il loro grado di alfabetizzazione e il livello di conoscenze informatiche, era superiore rispetto a quello dei soggetti interessati all’introduzione dello scontrino elettronico.
Gli utenti che si sono visti imporre lo scontrino online, costituiscono una massa molto più disomogenea e meno attrezzata, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie digitali.
Forse l’introduzione dello scontrino online avrebbe dovuto avvenire con maggiore gradualità. Questo per dare tempo e modo a chiunque di attrezzarsi con i mezzi giusti a farvi fronte.
Per questo motivo suggeriamo sempre di far affidamento sui professionisti del settore. Inoltre piattaforme, come FatturaPRO.click, apportano un concreto aiuto a chi deve scontrarsi con la nuova era della digitalizzazione nel nostro paese.

Comunicazione corrispettivi telematici giornalieri: funzioni e modalità

Dal primo luglio 2019, per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a 400,000 euro, che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, emessa se non su richiesta del cliente, è entrato in vigore l’obbligo della certificazione dei corrispettivi telematici. Tutti i soggetti le cui caratteristiche rispondono ai criteri previsti dalla risoluzione n 47/E dell’8 maggio 2019, devono quindi assolvere all’obbligo di certificazione dei corrispettivi telematici tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate (AdE). La stessa AdE ha predisposto un “registratore telematico” sul proprio portale, dal quale è possibile, utilizzando la procedura web “documento commerciale online”, adempiere all’obbligo previsto. Il portale dedicato a queste funzioni si chiama: “Fatture e Corrispettivi”.

Il portale dell’Agenzia delle Entrate

L’obbligo della trasmissione dei corrispettivi, è stato esteso successivamente anche a tutti gli altri soggetti già previsti dalla risoluzione 47/E 8/05/2019. La deadline per l’adeguamento è stata fissata inizialmente per il primo gennaio 2020 e successivamente prorogata al 29 febbraio 2020. Questa manovra è stata adottata per permettere a tutti gli operatori economici di dotarsi in tempo di registratori telematici.

Il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate è dotato di una schermata per la registrazione nella quale vengono richiesti i seguenti dati:

  • Codice fiscale / Codice Entratel
  • Password
  • Codice PIN

Il portale è riservato ai possessori di P.IVA. È necessario che l’utente abbia acquisito prima le credenziali SPID (“Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”) oppure sia in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure abbia acquisito le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Dopo la registrazione e l’accesso

Una volta registrati ed eseguito l’accesso il portale offre le seguenti possibilità:

«Fatture e corrispettivi» offre la possibilità di certificare i corrispettivi telematici tramite memorizzazione e trasmissione telematica.

Il sistema però non è particolarmente intuitivo e presenta alcune difficoltà e lacune non accessibili a tutti. Ad esempio non è possibile utilizzare nessun servizio se non si ha accesso a internet. Potrebbe sembrare banale, ma in realtà questa limitazione crea non poco disagi e disservizi a moltissimi utenti. Moltissimi operatori economici infatti, non hanno la possibilità di collegarsi continuamente a internet per emettere scontrini, ricevute fiscali e fatture. Farlo in secondo momento, può causare non poche difficoltà, senza contare le dimenticanze e di conseguenza i documenti non registrati. Inoltre molti soggetti hanno necessità di effettuare giornalmente una chiusura giornata. Questi soggetti sono forse quelli che più di altro possono trovare limitato il servizio messo a disposizione da Agenzia delle Entrate. Per fortuna esistono delle alternative.

Comunicare i corrispettivi telematici giornalieri con FatturaPRO.click

Abbiamo visto le funzionalità del portale che Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei vari utenti. Abbiamo anche capito quali sono i limiti del portale stesso. Senza una costante connessione a internet, l’utente viene tagliato fuori dal servizio. Di conseguenza, non può assolvere agli obblighi previsti.

Il sistema di FatturaPRO.click è l’alternativa indispensabile per ovviare alle mancanze del portale “fatturazione e corrispettivi”.

Iniziamo specificando che FatturaPRO.click e la relativa app, sviluppata per piattaforma Android e iOS, permette di:

1. generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)

2. trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all’Agenzia delle Entrate

3. memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi

4. censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi

Online – offline

In questa sezione vogliamo soffermarci sulla funzione dell’emissione e la trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Punto di forza di FatturaPRO.click e relativa app, è la possibilità di offrire l’opportunità a tutti gli utenti di emettere e trasmettere i corrispettivi telematici giornalieri (scontrini, fatture e ricevute), con o senza connessione a internet.

Il sistema per emettere uno scontrino dovrà trovarsi sempre sotto copertura di rete, per collegarsi all’Agenzia delle Entrate, in modo tale che AdE possa restituire il PDF con il codice progressivo che ne attesti l’emissione effettiva. Lo scontrino non può essere emesso in momento successivo, ma grazie all’app di FatturaPRO.click, il database è sempre disponibile anche offline. Di conseguenza è sempre possibile, ovunque e in qualunque momento, pilotare anche un RT portatile ed emettere lo stesso uno scontrino. In alternativa l’app permette l’emissione di una fattura (che verrà successivamente trasmessa appena tornerà copertura internet) che riporterà numero progressivo e data, da poter comunicare al cliente.

Il sistema avanzato di FatturaPRO.click infatti rileva la presenza o meno della rete. In assenza di collegamento internet, permette di emettere fattura/scontrino e, una volta tornata la copertura, invia automaticamente ogni singola ricevuta fiscale/fattura al sistema di interscambio. Il processo avviene in maniera del tutto automatica, senza bisogno quindi di un intervento manuale successivo da parte dell’utente. Completamente azzerato quindi il rischio di dimenticare qualche documento. Risolto anche il problema dalla chiusura giornaliera. Visto che il meccanismo è istantaneo (i documenti emessi vengono subito generati ed inviati ad Agenzia delle Entrate), a fine giornata, l’utente non dovrà più preoccuparsi della “chiusura cassa”. Il sistema avrà già fatto tutto.

Controllo del cassetto fiscale

I vantaggi del sistema di FatturaPRO.click e relativa App non finisco qui. Infatti il sistema esegue, sempre in maniera del tutto automatica, un controllo sul cassetto fiscale. Se dal controllo risultasse qualche documento mancante, FatturaPRO.click provvederebbe a scaricarlo e ad aggiornare il sistema in maniera del tutto autonoma. L’intervento manuale è ridotto ai minimi termini. Il sistema vanta una precisione e un grado di efficienza altissimo.Permette di far risparmiare tempo, denaro e fatica a tutti gli operatori. Inoltre risponde a una compatibilità totale con qualunque registratore di cassa, di qualunque marca, modello o periodo. L’app di FatturaPRO.click permette in qualunque momento e situazione una rapida consultazione dei dati, collegandosi o meno alla rete. Funziona sempre e permette la consultazione dei dati anche senza alcuna copertura di rete. Il database è sempre disponibile anche in modalità offline.

Qualche esempio di applicabilità

Essendo FatturaPRO.click  un sistema che permette all’utente di emettere sempre i corrispettivi giornalieri, gli utenti che possono trarne vantaggio, sono praticamente illimitati.

Poniamo l’esempio di un libero professionista, come un avvocato, oppure un muratore, un geometra, piuttosto che un idraulico. Fino ad oggi questi professionisti non erano soggetti all’obbligo dell’emissione dello scontrino/ricevuta telematica. Nell’espletamento delle loro attività non sempre avranno la possibilità di collegarsi a internet per emettere e inviare il corrispettivo all’Agenzia delle Entrate
.

Alla fine dovrebbero sempre collegarsi da una postazione con accesso alla rete per adempiere agli obblighi richiesti. Grazie invece alla piattaforma di FatturaPRO.click, adesso non dovranno più preoccuparsi della copertura. Ovunque, in qualunque momento, semplicemente accedendo all’app da smartphone, tablet o laptop, potranno emettere fattura con un semplice click. Non avranno nemmeno più il problema a fine giornata di ricordarsi di dover inviare la documentazione al sistema di interscambio. Ci penserà automaticamente FatturaPRO.click.

Problema risolto.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

Per conservazione sostitutiva si intende quell’insieme di processi, regolamentati da legge, che consentono di garantire nel tempo l’integrità e la validità dei documenti emessi, archiviati e conservati in modo digitale. La conservazione sostitutiva sfrutta soluzioni informatiche, per l’archiviazione di documenti digitali.

I principi della Conservazione

La conservazione sostitutiva si basa su due grandi principi relativi all’archiviazione di documenti digitali:

  1. bit preservation
  2. logical preservation

La bit preservation è la capacità di preservare i bit come erano stati originariamente registrati.

Mentre la logical preservation è la possibilità di comprendere e utilizzare anche in futuro le informazioni contenute nel documento. A questo punto è necessario specificare nel dettaglio che cosa si intenda per “documento informatico”. Non ci si riferisce infatti solamente ad un .pdf, piuttosto che ad un’immagine. Per una corretta definizione a tal riguardo ci viene in aiuto l’art. 3 di eIDAS (Regolamento 910/2014/UE). L’articolo del regolamento definisce un documento elettronico come: “definisce un documento elettronico come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.

Codice dell’Amministrazione Digitale

CAD, acronimo di Codice dell’Amministrazione Digitale, è l’atto normativo della Repubblica Italiana (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che dispone sull’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione italiana e i cittadini dello Stato.

Nel CAD viene specificato che le disposizioni relative alla conservazione sostitutiva, sono ritenute soddisfatte se le procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. Inoltre nell’art. 44, comma 1-ter, D.Lgs 82/2005 così come modificato dal D.Lgs 217/2017, viene stabilito che il sistema di conservazione di documenti informatici, garantisca l’autenticità, l’integrità, l’ affidabilità, la leggibilità e la reperibilità, di quanto in esso conservato.

Il ruolo del responsabile della conservazione

Il responsabile della conservazione è quel soggetto che gestisce il sistema di conservazione adottato. Il responsabile della conservazione ha due possibilità. La prima prevede di gestire la conservazione all’interno della struttura del titolare stesso. La secondo invece è quella di poter affidare, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o privati, l’onere della conservazione.

Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La conservazione sostitutiva ha rappresentato una svolta sostanziale anche nell’ambito della fatturazione elettronica. Si è lasciato l’obsoleto supporto cartaceo, per una nuova dimensione di conservazione digitale. Con il Decreto del 23 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato poi riconosciuto pieno valore probatorio ai fini fiscali e legali, a tutte le fatture elettroniche. Inoltre si è stabilito la possibilità di archiviare su supporto ottici, documenti cartacei, utilizzando la firma elettronica qualificata. Infine, grazie alla marcatura temporale, è stata data la possibilità anche di eliminare tali documenti. Solo due piccole specifiche per avere chiaro il concetto di firma elettronica e marcatura temporale.

La legge italiana definisce la firma elettronica come: “un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”. Mentre la marcatura temporale altro non è che la timestamp, cioè una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l’effettivo avvenimento di un certo evento.

Legge Bassanini

Con la legge Bassanini è stato garantito ai documenti informatici, come le fatture elettroniche, oppure il libro IVA, piena validità a fini probatori, legali e fiscali. In questo modo è stato reso possibile l’integrale sostituzione dei tradizionali metodi di archiviazione, con i più moderni processi di conservazione delle registrazioni aziendali. Questo provvedimento ha portato moltissimi vantaggi alle aziende. Pensiamo, ad esempio, alla riduzione degli spazi di conservazione dei documenti. O ancora al risparmio sul materiale cartaceo, all’abbattimento dei costi di gestione e alla velocità di ricerca dei documenti anche a distanza.

Normativa sulla conservazione sostitutiva

1994-2004 dieci anni di leggi sulla conservazione

La storia della normativa sulla conservazione è molto lunga. In Italia, perlomeno, dura dal 1994. Dal ‘94 al 2004 sono state emanate una serie di leggi che hanno gettato le basi per l’attuale conservazione sostitutiva.

A tal proposito vogliamo ricordare, ad esempio, il D.L. 10 giugno 1994, n. 357 Art. 7. Con questo decreto venne stabilita la possibilità di conservare scritture e documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti di immagini. Venne posta però un’unica condizione. Le registrazioni così eseguite, dovevano poter essere trasformate, in qualsiasi momento, in un esemplare leggibile del documento. Teniamo comunque conto che nel 1994 non erano ancora pienamente sviluppate le tecniche di riproduzione elettronica dei documenti.

Facciamo un salto in avanti fino ad arrivare al 2000 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare nell’art. 6 viene data la possibilità di sostituire i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su vari formati.

Questi supporti comprendevano:

  1. supporto fotografico;
  2. supporto ottico;
  3. altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Arriviamo infine al Decreto Ministro dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004. Con questo decreto vennero stabiliti dei punti molto importanti per la futura conservazione della fatturazione elettronica. Si stabilì ad esempio, che il procedimento di conservazione, dovesse essere effettuato almeno con cadenza quindicinale. Inoltre si definì la forma e il contenuto dei documenti conservati. Per poter essere ritenuti validi ai fini fiscali, dovevano essere inalterabili durante le fasi di accesso e conservazione (documenti statici non modificabili).

Inoltre il decreto fissò la necessità di marcare i documenti con un riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per ultimo, ma non per importanza, l’atto stabilì che la memorizzazione dovesse avvenire su supporti che ne garantivano la leggibilità nel tempo. Con questo atto venne introdotto anche il concetto di responsabile della conservazione. Il responsabile in questione è il soggetto al quale venne affidato il controllo della corretta operatività del sistema e delle procedure di verifica della leggibilità dei dati memorizzati.

La conservazione sostitutiva oggi

L’intero iter legislativo dal lontano 1994 ad oggi, ha portato a una consapevolezza più precisa e marcata, dell’importanza di una corretta conservazione digitale dei documenti fiscali e non. Oggi, fortunatamente, esistono piattaforme come quella di FatturaPRO.click, che consentono di assolvere a tutti i vari passaggi relativi alla fatturazione elettronica. Dall’emissione alla conservazione, secondo norma di legge, ogni processo è garantito dall’affidabilità e dalla semplicità di esecuzione. Tutti i documenti emessi vengono conservati per dieci anni, così come richiesto e stabilito dalla legge italiana.